Sommario: 1. Considerazioni introduttive; 2. Concorso necessario e concorso eventuale; 3. La controversa ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa; 4. La non estendibilità delle circostanze soggettive al concorrente; 5. Le dubbie certezze riguardanti gli articoli 116 e 117 del codice penale; 6. Il concorso colposo nel delitto doloso e le sue incertezze; 7. Conclusioni.
1. Considerazioni introduttive
Il presente saggio, senza alcuna presunzione di completezza, intende analizzare il titolo IV del primo libro del codice penale italiano dapprima, muovendo dall’analisi della norma portante dell’intero titolo: l’articolo 110 del codice di Arturo Rocco, rubricato Pena per coloro che concorrono nel reato.
Per completezza espositiva, pertanto, si procederà alla descrizione dei successivi articoli del titolo IV. In particolare, il presente saggio, dopo aver analizzato il tema da un punto di vista generale individuando i modelli differenziato e indifferenziato, o unitario, nelle rispettive caratteristiche, il concetto di connivenza non punibile e la non necessarietà di un previo accordo criminoso, farà, in seguito, riferimento alla complessa tematica dell’applicazione delle circostanze del reato conglobate nell’ambito del concorso di persone nel reato, di cui l’articolo che segnerà la direzione dell’analisi è l’art. 118 c.p., nonché, alle peculiari ipotesi degli articoli 116 c.p. e 117 c.p., che si atteggiano a ipotesi di responsabilità oggettiva, ed infine, alla controversa e insidiosa, ma necessaria ulteriore incerta previsione del concorso colposo nel delitto doloso.
Si tracceranno, poi, delle considerazioni conclusive, sottolineando come il carattere innovativo e sempreverde del concorso di persone nel reato, imponga una costante e diretta attenzione che consenta al giurista e all’operatore del diritto di rispondere alle esigenze che l’attualità del fatto richiede. Secondo la teoria dell'accessorietà[1], infatti, l'incriminazione del concorrente nel reato, trova il suo fondamento non perché il suo comportamento sia ripetuto all'interno della norma incriminatrice, bensì, perché detto comportamento ha una relazione di dipendenza con quella realizzata dall'autore.
Tra la funzione incriminatrice della fattispecie concorsuale e le nozioni restrittive che ne derivano dalla combinazione con norme di parte speciale, di conseguenza, il tratto dominante dell’elemento sintonico è, senza dubbio, rappresentato dal principio di legalità, enunciato nell’art. 25 c.2 della Carta costituzionale italiana.
Si comprendono, dunque, le coordinate della presente indagine: la struttura unitaria del reato concorsuale[2], la distinzione tra attività di correità ed atti di mera complicità, l’imputabilità o meno dell’autore materiale, l’agire comune, l’intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, la distinzione ulteriore tra connivenza non punibile e concorso nel reato, il difficile ed insidioso inquadramento dell’art. 416 bis c.p. nella disciplina del concorso di persone nel reato. Secondo l’autrice Margareth Helfer, un dato di fatto emerge chiaramente: nel disciplinare il fenomeno concorsuale, il legislatore del 1930 era stato fortemente condizionato dall’idea di giudicare l’apporto del singolo partecipe non sulla base di quello che effettivamente esso è, ma di ciò che esso realizza, vale a dire sulla scorta della sua incidenza sul risultato finale della realizzazione plurisoggettiva di un piano criminoso, che è l’evento del reato[3].
2. Concorso necessario e concorso eventuale
Si ha concorso di persone nel reato quando più persone realizzano una fattispecie penale che potrebbe essere commessa anche da un solo soggetto. Le singole fattispecie penali sono modellate sulla falsariga dell’autore individuale, per cui per poter punire più soggetti per il medesimo reato è necessaria una norma ad hoc che estenda la punibilità anche a chi concorre nel reato[4]. L’intuitiva definizione di concorso necessario fa riferimento al caso in cui è la stessa fattispecie di reato a richiedere una pluralità di soggetti agenti, che in genere sono almeno tre, legati da un programma criminoso indeterminato, nei c.d. reati associativi ( di cui sono esempio gli artt. 416 e 416 bis c.p.) o nel reato di rissa di cui all’art. 588 c.p., nonché, da un vincolo stabile tra i concorrenti.
Di contro, il concorso eventuale è l’ipotesi in cui più soggetti concorrono alla realizzazione del medesimo reato monosoggettivo, segnato da un programma criminoso determinato e legato da un vincolo occasionale. La ratio della disciplina del concorso eventuale, o esterno, si identifica nell’esigenza di estendere la punibilità del fatto a condotte atipiche, le quali sulla scorta del dato letterale della fattispecie astratta non sarebbero, in realtà, punibili. La funzione estensiva dell’art. 110 c.p.[5], seguendo la stessa logica che il legislatore ha seguito nella combinazione tra art. 40 c. 2 c.p., reato omissivo, e art. 56 c.p., delitto tentato[6], con norme di parte speciale, allo stesso modo si innesta sulla norma di parte speciale, estendendo la punibilità anche a siffatte condotte.
Le figure criminose che ne nascono approfondiscono importantissimi aspetti non altrimenti disciplinati. Ne risulta fondamentale per la ricostruzione delle norme sul concorso di persone nel reato, la definizione di queste come cause estensive non più solo della punibilità, ma prima ancora della tipicità[7]. Sul piano della fattispecie, quindi, se si vuol conservare l’espressione “efficacia estensiva”, bisogna riferirla non alle singole norme incriminatrici, bensì all’intero ordinamento[8]. La pluralità di soggetti agenti, elemento strutturale, di conseguenza, è da intendersi nel senso di minimo due soggetti che concorrono alla realizzazione del medesimo fatto di reato, il che non implica necessariamente la punibilità di ciascuno dei concorrenti. Alla pluralità di agenti, si aggiunge un quid pluris: il contributo causale o morale della condotta del concorrente[9].
Al riguardo, è materiale il contributo che richiede per la sua realizzazione una contribuzione concreta alla realizzazione dell’elemento oggettivo del reato. In base al ruolo svolto, si tende, poi, a distinguere tra: autore, coautore, ausiliatore. Di fianco al contributo causale, esiste anche il contributo morale, che sussiste quando il soggetto incide sul proposito criminoso dell’autore del reato, tale da distinguersi le due figure di istigatore e determinatore. Quest’ultimo fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente (circa l’effettiva influenza causale sulla psiche dell’autore[10]).
Alla pluralità di soggetti agenti, al contributo causale o morale, si somma l’intuitivo ulteriore requisito della realizzazione del fatto di reato penalmente rilevante, sia essa consumata o tentata. Conferma della presente affermazione viene rintracciata nel disposto dell’art. 115 c.p.[11], nello stesso titolo dove è collocato l’articolo oggetto del presente scritto, che esclude la punibilità per il solo fatto dell’accordo tra due o più persone allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso[12].
La citata norma, infatti, precisa la formula “Salvo che la legge disponga altrimenti”, riferendosi alle ipotesi in cui l’ordinamento eleva l’accordo o l’istigazione a fatto penalmente rilevante, ad esempio all’art. 322 c.p. Si comprende, dunque, la differenza concettuale che risiede tra il modello c.d. differenziato, affermatosi a livello sovranazionale, e il modello indifferenziato, o unitario, di cui quello italiano è un valido esempio. Nel primo sono assenti ogni differenziazione descrittiva delle diverse forme di partecipazione dei concorrenti. In altre parole, il concorso viene assoggettato ad una tipizzazione unitaria e quindi, ad un unico regime sanzionatorio.
Di contro, nel secondo, proprio della maggioranza degli ordinamenti compresa l’Italia, le fattispecie di parte speciale sono, di regola, costruite sulla figura dell’autore individuale.
L’ordinamento giuridico che sceglie, per la disciplina del concorso di persone nel reato, il sistema unitario, non distingue tra autori e partecipi, dal momento che ogni persona che ha realizzato una condotta di concorso è parimenti responsabile con gli altri concorrenti del reato realizzato. Di conseguenza, tra essi non si distingue né su un piano dogmatico-categoriale, né sul piano della previsione della pena[13].
L’ulteriore distinzione, poi, tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare[14]. Mutando prospettiva, l’art. 48 c.p.[15], che la dottrina dominante considera un caso di responsabilità concorsuale, è dalla giurisprudenza, invece, cucito nell’ottica dell’ “autoria” mediata, argomento quello dell’autore mediato che richiederebbe un approfondimento autonomo e che esula dalla presente analisi.
3. La controversa ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa
Il concorso di persone rappresenta uno degli istituti più importanti del diritto penale anche per la sua diffusione pratica. Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso indica una forma di compartecipazione del reato di associazione di tipo mafioso, costituendo l’applicazione dell’art. 110 c.p. all’art. 416 bis c.p., introdotto il 13 settembre dell’’82 con la legge n. 646 “Rognoni-La Torre”[16]. Dal punto di vista formale, non si tratta di un'autonoma fattispecie di reato, quindi, ma vi rientrano nell'ambito del concorso di persone nel reato base le due disposizioni summenzionate.
Il precedente paragrafo, finalizzato all’analisi della differenza concettuale, nonché dottrinale, tra il concorso necessario e il concorso eventuale, è stato volto ad aprire la strada argomentativa della presente complessa ipotesi di responsabilità concorsuale che il concorso esterno in associazione mafiosa rappresenta. Nei reati associativi, infatti, il ruolo di partecipe o anche di capo dell’associazione non implica l’automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all’organizzazione, e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da riscontro ambientale[17].
Anche solo la presenza fisica del partecipe di un’associazione di tipo mafioso alla consumazione di un delitto fine inscrivibile nel conflitto tra il gruppo di appartenenza con quello antagonista, laddove non sia meramente accidentale, ma intenzionale e correlata alla perpetrazione del reato, non è qualificabile come mera connivenza non punibile, ma integra una forma di cooperazione morale al delitto, comportando, per effetto della solidarietà criminale insita nel vincolo associativo, il rafforzamento del proposito dell’autore materiale e il potenziamento della sua capacità di intimidazione[18]. Giungendo a delle seppur non esaustive conclusioni sull’argomento, il ruolo di partecipe non è di per sé solo sufficiente a far presumere quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio[19].
Da ciò ne deriva l’esclusione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente”, con cui si intende collegare il reato-fine commesso all’associato. Inizialmente la Cassazione aveva ritenuto non configurabile l’ipotesi concorsuale oggetto del presente paragrafo, come si legge in Cass. 2348/94 secondo cui “non è configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa in quanto chiunque tenga consapevolmente una condotta che fornisce un obiettivo contributo al mantenimento od al rafforzamento dell’organizzazione criminale è di per sé qualificabile come partecipante alla stessa, al di là dell’avvenuta o meno rituale affiliazione del soggetto secondo le regole del sodalizio mafioso”.
Vero è anche, però, che l’efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attività nell’interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall’associazione[20].
4. La non estendibilità delle circostanze soggettive al concorrente
Per comprendere il titolo del presente paragrafo, occorre analizzare l’art. 118 c.p[21], anch’esso contenuto nel titolo IV del primo libro. Quanto emerge dal suddetto articolo è che le circostanze soggettive, quelle inerenti alla persona del colpevole o all’elemento soggettivo, devono essere valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono. Rispetto alla linea interpretativa ora tracciata, la peculiarità della situazione italiana deriva dall’utilizzo, secondo alcuni autori, “indiscriminato” del concetto di concorrente[22].
Ciò avrebbe consentito alla fantasia procace del legislatore italiano di spostare su altri piani le differenze nel trattamento sanzionatorio diretto a punire organizzatori e promotori dell’attività criminosa diversamente dai coautori che offrono un contributo all’azione criminosa[23]. Si esclude, di conseguenza, la comunicabilità delle circostanze di carattere soggettivo, ai sensi dell’art. 118 c.p., al correo, seguendo una lettura costituzionalmente imposta.
L’intento legislativo del 1990 è stato più esattamente quello di precludere la possibilità di addebitare ad eventuali compartecipi alcuni elementi circostanziali che sono sì di natura prettamente psicologica, ma per la precisa ragione che la rilevanza degli stessi appare riflettersi sul piano della sola colpevolezza individuale[24]. “In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere inerenti alla persona del colpevole, a norma dell’art. 70, comma 2, c.p. abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 118 c.p[25]”. In conclusione, mentre gli artt. 111, 112 e 114 c.p. prevedono diverse aggravanti e attenuanti che si applicano in caso di commissione di reati da parte di più soggetti, l’art. 118 c.p. riguarda ipotesi ben circoscritte attorno alle circostanze soggettive nell’ambito del concorso di persone nel reato.
Tuttavia, notevoli sono le incertezze applicative collegate all’art. 118 c.p. ed in particolare al suo legame con gli artt. 59 e 70 c.p. A chiusura del titolo oggetto della presente analisi, per completezza, si intende enunciare il successivo articolo 119 c.p.[26], che disciplina la comunicabilità o meno ai concorrenti delle cause che escludono la pena, distinguendo tra cause oggettive e cause soggettive.
Le cause di esclusione della pena sono per definizione soggettive, in quanto il legislatore ha ritenuto per ragioni di politica criminale, connessa alla figura del soggetto agente, di escluderne la punibilità[27]. Non è un caso che la suddetta norma sia stata collocata al termine di un titolo costituito da disposizioni altrettanto complesse e di entità non fissa e statica, bensì assai dinamica.
5. Le dubbie certezze riguardanti gli articoli 116 e 117 del codice penale
I suddetti articoli rappresentano due ipotesi peculiari di concorso di persone che si tenterà di analizzare nel paragrafo presente. L’art. 116 c.p.[28], rubricato Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, c.d. concorso anomalo[29], considerato a lungo un’ipotesi di responsabilità oggettiva[30], richiede l’esistenza di un reato concordato, di una realizzazione di un reato diverso da parte di taluno dei concorrenti, nonché del rapporto di causalità materiale tra il reato voluto e quello diverso e la prevedibilità in concreto del reato diverso da quello concordato[31]. Il concorso c.d. “anomalo” costituisce uno degli snodi maggiormente controversi della disciplina dell’illecito plurisoggettivo[32].
Ne deriva che l’ipotesi concorsuale c.d. “anomala” rappresenta un tasto dolente del titolo IV del codice penale, che per uscire dall’inquadramento di norma che esclude l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ha per lungo tempo affermato il conglobamento nell’ambito della responsabilità oggettiva.
Parte della dottrina e della giurisprudenza interpretano l’art. 116 c.p. in termini sostanzialmente colposi, allo scopo di superare il meccanismo incostituzionale di responsabilità oggettiva derivante dal versari in re illicita[33]. Tale impostazione mostra delle evidenti aporie di una concezione colposa del concorso “anomalo” che, da un lato vorrebbe reinterpretare secundum Costitutionem, ma dall’altro pecca di eccessiva presunzione ribaltando l’intenzione del legislatore italiano e discostandosi dal dettato normativo dell’articolo 116 c.p[34].
Ed infatti, il concetto di personalità di cui all’art. 27 Cost. venne interpretato nel tempo non solo come necessità di ricondurre un determinato fatto alla sfera materiale del reo, ma anche come necessità che il suddetto fatto fosse riconducibile anche alla sfera psichica dell’agente[35]. La nebulosità della norma menzionata appare risolta dalla presenza del requisito per cui “l’inosservanza della regola cautelare sia stata rilevante ai fini della produzione dell’evento[36]”.
In altri termini, la concreta prevedibilità della conseguenza diversa realizzata dal concorrente rappresenta il rimprovero esclusivo di carattere penale che viene mosso seguendo l’approccio della responsabilità “anomala”. L’ulteriore denunciata sproporzione sanzionatoria nell’ambito del concorso ex art. 116 c.p. attiene alla dosimetria della pena nei confronti del complice per un illecito differente rispetto a quello programmato dal concorrente.
Di contro, la successiva necessaria armonizzazione con il dettato normativo dell’art. 27 Cost. e con il rispetto del principio di colpevolezza impongono di leggere alla lettera la disposizione in esame come uno dei rari casi di responsabilità oggettiva presenti nell’ordinamento italiano[37]. Così, la violazione del canone giuspenalistico di proporzione, derivante dalla vigente disciplina, è unanimemente riconosciuta in dottrina e costituisce problematica irrisolta per l’impostazione teorica che conduce il concorso “anomalo” alla categoria del crimen culposum[38].
Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno subordinato l’applicazione dell’art. 116 c.p. ad un accertamento della responsabilità che tenesse conto della concreta rappresentabilità[39], della “personalità dell’imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l’azione[40]”, delle “circostanze del caso[41]”. Sulla base di tale principio, così come sopra interpretato, è stata sottoposta alla Corte Costituzionale la questione relativa alla compatibilità con il sistema costituzionale dell’art. 116 c.p.[42] che, nella sua portata letterale, sembrava addossare oggettivamente un evento ad un soggetto[43].
La Corte, nel pronunciarsi, ha dichiarato non fondata la questione, in quanto per esservi responsabilità ex art. 116 c.p. è sempre necessario un rapporto di causalità psichica, nel senso che “il reato diverso più grave commesso dal concorrente debba poter rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza di coefficiente di colpevolezza[44]”.
Sotto questa specifica angolazione, l’articolo, invece, preferibile è sicuramente l’art. 110 c.p., dal momento che esso si inserisce nella linea della tradizionale concezione unitaria della fattispecie concorsuale. Non configura il cosiddetto concorso “anomalo” di cui all’art. 116 c.p. ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone, infatti, l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati[45].
Di fianco a tale disciplina, si colloca l’art. 117 c.p.[46], rubricato Mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti, che richiede il concorso di un soggetto estraneo in un reato proprio realizzato dall’intraneo, di carattere esclusivo se l’estraneo è consapevole della qualifica dell’intraneus, non esclusivo, invece, se l’estraneo non è consapevole della qualifica dell’intraneus[47]. In altri termini, il reato proprio è esclusivo quando la condotta assume rilevanza penale solo se realizzata dal soggetto qualificato. È, invece, non esclusivo quando il possesso della qualifica in capo al soggetto agente incide solo sul titolo del reato contestato. L’art. 117 c.p. prevede la modifica del titolo di reato, dovuta alle condizioni o qualità del colpevole o ai rapporti tra il colpevole e l’offeso.
Tale modifica, per espressa previsione legislativa si estende a tutti i concorrenti[48]. In tal senso, fondamentale la pronuncia della Cass. Pen. sez. I, 05.02.1991, secondo cui “nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l’intraneo sia l’esecutore dell’azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall’obbligo di impedire l’evento[49]”.
Dubbi di costituzionalità si sono posti anche in relazione all’art. 117 c.p. che, estendendo l’incriminazione a titolo di reato proprio per tutti coloro che a tale reato partecipano, prescinde dal fatto che gli stessi fossero o meno consapevoli della particolare qualifica soggettiva di uno dei concorrenti[50].
L’articolo sembra, di conseguenza, introdurre un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto permette l’attribuzione della responsabilità a carico di un soggetto, anche nel caso in cui questi non sia a conoscenza di un elemento fondamentale del reato, vale a dire la qualifica soggettiva di un altro concorrente che determina il mutamento del fatto commesso da reato comune in reato proprio[51]. Si intende riportare una massima di forte valore processuale della Cass. pen., sez. V, 26/04/2021, n. 22786: “In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’applicabilità dell’art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall’extraneus costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall’autore principale, mentre trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all’art. 110 c.p., quando l’azione del concorrente sia di per sé lecita e la sua illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente”. In tema di concorso di persone, l’estensione al concorrente extraneus della responsabilità a titolo di reato proprio, ai sensi dell’art. 117 c.p., presuppone la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus[52]. Ne consegue che la fattispecie concorsuale e la relativa responsabilità sono da valutarsi caso per caso in una casistica assai delicata e variegata per l’interprete del diritto, non prescindendo dall’analisi degli elementi soggettivo ed oggettivo.
6. Il concorso colposo nel delitto doloso e le sue incertezze
Nulla questio, sull’ammissibilità del concorso doloso nel delitto doloso, né sul concorso doloso nel delitto colposo. Non risulta dubbia neanche la previsione del concorso doloso nel delitto colposo.
I problemi maggiori, sorti nell’ambito del riconoscimento della configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso hanno, invece, determinato uno yo-yo giurisprudenziale tale per cui le Sezioni Unite del Supremo collegio, nelle più recenti pronunce, hanno inteso dirimere la controversa questione affermandone infine l’esistenza, al netto di prospettive che, altrimenti, avrebbero peccato di unilateralità. Il concorso colposo nel delitto doloso, al momento in cui si scrive, esiste, dunque, essendone stata riconosciuta la possibile configurazione[53]. Di contro, certa giurisprudenza si era pronunciata in senso contrario circa l’ammissibilità del concorso colposo nel reato doloso.
Ci si riferisce a Cass. 9542/96 che aveva sostenuto che “il concorso colposo, stando al nostro diritto positivo, non è configurabile rispetto al delitto doloso e ciò perché l’articolo 42, comma 2, c.p. richiede una espressa previsione, che, invece, manca in quanto l’articolo 113 c.p. contempla il solo concorso nel delitto colposo, parlando, come è stato sottolineato da autorevole dottrina, di “cooperazione nel delitto colposo” e non di “cooperazione colposa nel delitto”. Un ambito particolare riservato all’art. 113 c.p. è quello dell’équipe medica.
Infatti, la specializzazione raggiunta da diversi sanitari porta a rendere necessario spesso l’intervento di differenti specialisti che collaborano tra loro per assicurare la cura e la salute del paziente[54]. Permangono, tuttavia, numerosi dubbi circa la corretta scorrevolezza di questa previsione dottrinale e giurisprudenziale. Si discute, quindi, ancora oggi, soprattutto in dottrina, sulla configurabilità del concorso di persone nel caso in cui in capo ai concorrenti sussista un diverso elemento psicologico[55].
Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, dunque, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purché in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa, e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo[56]. Se ne coglie, pertanto, in questa previsione il difficile movimento in un terreno malsicuro, contraddittorio, imprudente, ed a tratti assai frammentario.
7. Conclusioni
La persistenza di numerosi problemi teorici non può essere in alcun modo negata. La teoria della fattispecie plurisoggettiva orientata muove, dunque, dal concetto di “reato” nel quale si concorre: il reato è, di conseguenza, il baricentro del concorso. “In altri termini, si può parlare di “reato” in ambito concorsuale in presenza, in primo luogo, di una conformità al tipo di parte speciale che può, peraltro, riferirsi sia ad una delle condotte concorsuali, sia ad alcune, sia al loro insieme[57]”. Se è vero come è vero ciò, risulta necessario ricostruire la tipicità e l’atipicità del contributo causale o morale, l’eventuale partecipazione psichica e il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, saggiando la tormentata natura di alcune fattispecie di concorso di persone nel reato.
Problemi irrisolti, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, riguardano la summenzionata c.d. reità mediata e la disposizione sulla cooperazione colposa, di cui all’art. 113 c.p.[58], non facilmente risolvibile né sostenendo la sua superfluità all’interno del nostro sistema penale, né tantomeno negando alla fattispecie in esame un’efficacia estensiva della punibilità in rapporto ai reati causalmente orientati[59], nonché, la disciplina attinente la dosimetria della pena e il meccanismo temperato dell’estensione della medesima cornice edittale a tutti i concorrenti nel percorso tracciato dall’art. 116 c.p., nonché l’accento sul disvalore d’azione e, quindi, sul momento modale delle forme di partecipazione. La già citata disposizione, di cui all’art. 113 c.p., qualora abrogata, “non sembrerebbe creare tollerabili lacune di tutela, dal momento che eventuali forme di semplice partecipazione all’altrui fatto colposo, pur astrattamente ipotizzabili, non apparirebbero per ciò solo degne di autonoma considerazione penalistica (…)[60]”.
La disposizione dell’art. 113 c.p. apre la strada al riconoscimento della punibilità nel concorso di persone anche per i reati colposi previsti espressamente dal legislatore, dal momento che è il dolo il “principe” dell’ordinamento penalistico italiano[61]. Come si evince dalle presenti riflessioni, alla luce delle argomentazioni di dottrina e giurisprudenza che si è cercato di riportare nel testo, non esistono soluzioni draconiane a questi temi che vivono, o meglio convivono without bad blood, come direbbero gli inglesi.
Da ultimo, l’“umanizzazione” della norma, nel caso di cui alla presente analisi, impone, quindi, uno sforzo interpretativo che non lasci spazio come tra gli uomini a dissapori, malintesi o sentimenti di ostilità. L’estensione della punibilità che l’articolo 110 c.p. consente di definire, infine, con la previsione di pari responsabilità per tutti i compartecipi, consente la nascita di ulteriori previsioni che agevolano e/o contribuiscono alla verificazione del fatto tipico (si pensi ad esempio alla figura del c.d. palo)[62].
Non può, infatti, riconoscersi l’attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di “palo”, in quanto il suo contributo anche se di importanza minore rispetto a quello dei correi, facilita la realizzazione dell’attività criminosa, rafforzando l’efficienza dell’opera degli esecutori materiali e garantendo loro l’impunità, come si evince da Cass. pen., 21468/2021.
La teoria dell’equivalenza causale ne è risultata oltremodo restrittiva e indulgente se trapiantata sul terreno della compartecipazione criminosa[63]. Alla luce delle considerazioni enunciate in precedenza, nonché dei principi di uguaglianza, della legge e di personalità della responsabilità penale, risulta intollerabile l’attuale irrilevanza del divario tra l’effettiva portata di un comportamento concorsuale e la sua qualificazione giuridica[64].
Dalla lettura delle norme, la compartecipazione criminosa deriva, come osservato in precedenza in queste brevi considerazioni, da modelli di regolamentazione assai diversi, e che presentano aspetti storico-filosofici talvolta paralleli. Innegabile, dunque, l’impatto che le correnti internazionali hanno avuto sullo sviluppo della disciplina del contributo concorsuale nella disciplina penalistica italiana, sviluppatasi nell’ormai lontano ma quanto mai attuale 1930, giammai anacronistico.
