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Profili di responsabilità penale relativi all’acquisto di merce rubata sulle piattaforme di e- commerce
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Pubbl. Mar, 17 Giu 2025

Profili di responsabilità penale relativi all’acquisto di merce rubata sulle piattaforme di e- commerce

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Vittorio Guarriello
Laurea in GiurisprudenzaUniversità della Campania Luigi Vanvitelli



Il presente articolo si propone il fine di analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività, i possibili profili di responsabilità penale scaturenti dall’acquisto di un bene, poi risultato provento di furto su una piattaforma di e – commerce . In particolare, si cercherà di comprendere quali sono le opportune cautele da approntare.


ENG

Profiles of criminal liability related to the purchase of stolen goods on the e-platform

This article aims to analyze, without any claim of exhaustiveness, the possible profiles of criminal liability arising from the purchase of a good, then result of theft on a platform of e - commerce . In particular, we will try to understand what are the appropriate precautions to take.

Sommario: 1. Le piattaforme di e – commerce; 2. Il delitto di ricettazione; 3. La fattispecie contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza; 4. L’ accertamento dell’elemento psicologico .

1. Le piattaforme di e – commerce

Come è noto, l’utilizzo delle moderne tecnologie risulta essere oramai estremamente diffuso in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana. Uno dei settori in cui le tecnologie digitali hanno avuto un enorme impatto è quello relativo alle modalità con cui vengono effettuati gli acquisti di beni di consumo.

Sempre più persone, difatti, effettuano acquisti sulle piattaforme di  e – commerce. Tuttavia, l’utilizzo di tali market place non è esente da rischi.

Invero, su tali siti è spesso possibile acquistare beni difficilmente reperibili ed a prezzi convenienti, ma , talvolta, è possibile subire truffe o acquistare articoli provento di furto, con conseguente rischio di incorrere in problematiche di carattere legale.

Ciò ha comportato, in ambito giuridico, l’insorgere di svariati dubbi applicativi in ordine alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.)  e acquisto di cose di sospetta provenienza ( art. 712 c.p.).

Difatti - aldilà di acquisti effettuati su piattaforme palesemente dedicate alla compravendita di beni di provenienza illecita ( es. i c.d. “dark market” , ossia piattaforme del dark web in cui è possibile acquistare qualsivoglia tipologia di merce, anche di natura illegale ) in riferimento ai quali sarà pacificamente contestabile il reato di cui all’art. 648 c.p. – la maggior parte delle compravendite avvengono su piattaforme lecite e oramai note al grande pubblico come veri e propri “colossi” del settore.

Alcune di tali piattaforme (es. Amazon) consentono la vendita solo a professionisti del settore, con conseguente assunzione in capo all’azienda della responsabilità in ordine alla legittima provenienza dei beni posti in commercio.

Altri siti ( es. E - bay o subito.it) si basano sulle inserzioni dei singoli utenti, di talché, non è assicurata agli utenti la lecita provenienza del bene.

Nondimeno, “l’intermediazione” di una struttura organizzata nella vendita della merce e la circostanza che il pagamento avviene con modalità tracciabili sovente induce gli utenti a non effettuare le opportune verifiche in ordine alla provenienza di quanto acquistato, né ad insospettirsi se il prezzo è troppo basso.

Invero,  molti effettuano acquisti che non avrebbero mai concluso nel mondo “fisico”, proprio perché rassicurati dal fatto di acqsuistare su piattaforme note e diffuse in tutto il mondo e pagare in maniera tracciabile.

Taluni utenti, pertanto, confidando in un preventivo controllo ad opera dello staff del sito potrebbero ritrovarsi accusati dei reati di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza pur avendo agito in perfetta buona fede.

2. Il delitto di ricettazione

L’art. 648 c.p. sanziona la condotta di colui il quale “Fuori dai casi di concorso nel reato (…) al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Giova rilevare che la clausola di riserva esclude la punibilità del concorrente nel reato presupposto, la cui condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico del fine di profitto (che può consistere anche nel risparmio di spesa o in altro vantaggio di natura extrapatrimoniale).

Inoltre, è richiesta la consapevolezza dell’origine delittuosa del bene.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è richiesta la consapevolezza degli estremi del delitto presupposto, essendo sufficiente la contezza della provenienza delittuosa del bene.

Al riguardo, tuttavia, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità[1] ha ritenuto la fattispecie pienamente compatibile con il dolo eventuale quando “l’agente rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avrebbe avuto la certezza”.

In un’ulteriore pronuncia  la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 648 c.p. è necessaria la consapevolezza da parte dell’acquirente in ordine all’illecita provenienza del bene e che la prova di tale elemento soggettivo “può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente”[2]. Il delitto è procedibile d’ufficio.

Trattasi di fattispecie posta a presidio – ad avviso dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario– dell’interesse patrimoniale della persona offesa (dal delitto presupposto).

Per converso, parte della dottrina ritiene che tale fattispecie tuteli anche l’amministrazione della giustizia[3].

Il reato in esame è qualificabile, inoltre, quale reato comune – potendo essere commesso da “chiunque” –  e di mera condotta e a forma vincolata. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica.

2. La fattispecie contravvenzionale di acquisto di beni di sospetta provenienza.

L’art. 712 c.p. prevede una contravvenzione che sanziona penalmente la condotta di colui il quale “senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo (…) Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza”.

La norma sanziona il soggetto che abbia acquistato un bene che per la sua natura o per le condizioni alle quali era posto in vendita avrebbe dovuto far sorgere il sospetto della sua illecita provenienza ed indurlo alle conseguenti verifiche.

Pertanto, sotto il profilo dell’elemento psicologico, trattandosi di reato contravvenzionale, il soggetto agente sarà punibile anche a titolo di colpa.

In particolare, ai fini della sussistenza della fattispecie de qua non risulta necessario che il soggetto agente abbia effettivamente nutrito dubbi circa l’illecita provenienza del bene, risultando sufficiente che l’acquisto sia avvenuto in condizioni che oggettivamente avrebbero dovuto far sorgere un sospetto all’ homo eiusdem condicionis  ( l’agente modello parametrato, in questo caso, sull’avvedutezza e le conoscenze dell’uomo medio).

Per quanto attiene il discrimine con il delitto di cui all’art. 648 c.p. commesso con dolo eventuale la giurisprudenza di legittimità ha precisato che esso è da rinvenirsi nell’ accettazione del rischio della provenienza illecita del bene, procedendo lo stesso al suo acquisto (riscontrabile, appunto, nel delitto di ricettazione).

4. L’ accertamento dell’elemento psicologico

Il principale fattore da valutare ai fini di ritenere la sussistenza delle fattispecie di cui agli artt. 648 e 712 c.p., nonché il principale elemento di discrimine tra le stesse, è l’atteggiamento psicologico dell’acquirente del bene.

Infatti, nel caso della ricettazione risulterà indispensabile, al fine di poter muovere un rimprovero al soggetto agente, accertare il fine di profitto e quantomeno l’accettazione del rischio della provenienza illecita del bene e l’aver proceduto, nonostante ciò, al suo acquisto.

In particolare, la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, ha enucleato nel corso del tempo una serie di indici da cui desumere la consapevolezza in capo al reo della provenienza delittuosa del bene e, segnatamente:

  • La palese impossibilità del venditore di permettersi l'acquisto della merce offerta[4];
  • L'impossibilità di fornire un'attendibile giustificazione sulle modalità di acquisizione di un oggetto rivelatosi poi rubato[5];
  • L'impossibilità della cosa di essere nel legittimo possesso di un soggetto privato ed individuale[6];
  • La consapevolezza della provenienza delittuosa, la circostanza che gli oggetti rechino ancora le etichette riconducibili agli esercizi commerciali dai quali sono stati asportati ed il loro occultamento all'interno di un [7]borsone[8].

L’acquisto di cose di sospetta provenienza, invece, è sanzionabile anche a titolo di colpa.

In particolare, si ribadisce che non risulta necessario che il soggetto agente abbia effettivamente nutrito dubbi circa l’illecita provenienza del bene, risultando sufficiente che l’acquisto sia avvenuto in condizioni che oggettivamente avrebbero dovuto far sorgere un sospetto all’ homo eiusdem condicionis.

Anche con riferimento alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p. la giurisprudenza, anche di merito, ha elaborato una serie di parametri da cui dedurre l’atteggiamento colposo dell’acquirente e, in particolare :

  • Condizioni personali dell'offerente (es. venditore pregiudicato, mendicante, imprenditore fallito, minorenne);
  • Offerente che non esercita legittimamente il commercio o non in grado di riferire coerentemente circa le generalità del venditore[9];
  • La giovane età di chi offre la merce[10];
  • La qualità della merce (se il bene è usato bisogna stare più attenti) e il luogo della vendita (es. un mercato cittadino noto per essere la sede della rivendita di oggettistica rubata)[11];
  • L'acquisto di un telefonino ad un prezzo non di mercato, anche se consegnato insieme alla scatola originale e munito di garanzia, relativo scontrino fiscale e tutti gli accessori[12];
  • La sottovalutazione del prezzo a cui viene offerto un bene e la mancanza di un'adeguata conoscenza della persona del venditore, tutto ciò nonostante il bene fosse ancora imballato e provvisto dello scontrino[13] fiscale[14].

Per quanto attiene agli acquisti effettuati online, la Suprema Corte [15] ha precisato che non è ipotizzabile il reato di ricettazione in presenza di circostanze tali da far presumere la buona fede dell’acquirente, tra cui il pagamento con metodi tracciabili, che dimostrerebbe la volontà di agire nella piena trasparenza.

Parimenti, l’esistenza di una struttura organizzata che gestisce le inserzioni e la tracciabilità dei pagamenti in molti casi possono far dubitare anche della configurabilità del reato di incauto acquisto, atteso che tali circostanze difficilmente si conciliano con l’insorgere di una situazione tale da dover far nutrire un sospetto in ordine all’illecita provenienza del bene.

Rilievo dirimente assumeranno, quindi, la tipologia di bene acquistato, le condizioni dello stesso ed il prezzo di vendita .

Di estrema importanza ai fini della valutazione di un eventuale atteggiamento colposo dell’acquirente appaiono le condizioni personali del venditore.

Con maggiore impegno esplicativo, se il venditore non appare affidabile sotto il profilo soggettivo – come nel caso di chi vende merce all’angolo di una strada o fuori un esercizio commerciale – si riterrà integrata la fattispecie di “acquisto di cose di sospetta provenienza” , atteso che in capo all’acquirente sarebbe dovuto sorgere un dubbio in merito alla legittima provenienza del bene, tale da fargli porre in essere le relative verifiche.

L’affidabilità del venditore sulle piattaforme di e – commerce può desumersi da una serie di indici, tra cui la tipologia e la quantità di merce venduta, la descrizione della stessa e, soprattutto, se egli è in possesso o meno della qualifica di “venditore professionale”.

Tale qualifica, difatti, viene generalmente attribuita dalle piattaforme a coloro che effettuano con continuità attività di compravendita, i quali devono dimostrare il rispetto di una serie di requisiti previsti dalla normativa italiana e comunitaria.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, se ne può inferire che gli utenti che acquistano su piattaforme di e – commerce , al fine di evitare di incorrere in problematiche di carattere penale, dovranno effettuare una serie di verifiche, tra cui la congruità del prezzo offerto per il bene rispetto a quello ordinariamente praticato sul mercato; le condizioni in cui il bene si trova e la tipologia di beni abitualmente messi in commercio dal venditore. Inoltre, laddove possibile risulta opportuno privilegiare la categoria dei c.d. “venditori professionali” .  


Note e riferimenti bibliografici

[1] SS.UU. n. 12433 del 30 marzo 2010

[2]  Cass. Pen. Sez. II num. 53017 del 14 dicembre 2016. La  pronuncia ha precisato, poi, che “ la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente”.

[3] R.GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale e speciale, Nel diritto editore,2023, p. 836.

[4] T. Reggio Calabria 28.2.2008, n° 97

[5] Cass. sez. II, 05.07.1991; T. Napoli, 11.03.2004.

[6] Cass., Sez. II, 7.2.2013, n. 22120; Cass., Sez. II, 30.6.1992; Cass., Sez. I, 23.1.1985.

[7] Trib. Ivrea, 21.03.2011

[8] N.CANESTRINI; M.VALENTE ; A TIGRINO , I rischi penali dell'usato tra rifiuto, ricettazione e incauto acquisto in https://canestrinilex.com/risorse/i-rischi-penali-dellusato-tra-rifiuto-ricettazione-e-incauto-acquisto#:~:text=INDICI%20DI%20SOSPETTO%20della%20ricettazione,sez. ;  L.FAGOTTO, L'acquisto sul web: consigli per evitare di essere indagati per ricettazione o "incauto acquisto" in https://www.studiolegalefagotto.it/l/lacquisto-sul-web-consigli-per-evitare-di-essere-indagati-per-ricettazione-o-incauto-acquisto/

[9] Cass., 141701/1979

[10] Cass. 26 ottobre 1976: nella fattispecie, un minore che vendeva fili di rame bruciati

[11] Trib. Torino, Sez. V, 25.11.2010.

[12] Trib. Genova, sez. I, 12.04.2013.

[13] Trib. Genova, sez. II, 20.07.2006.

[14] N.CANESTRINI; M.VALENTE ; A TIGRINO , I rischi penali dell'usato cit., L.FAGOTTO, L'acquisto sul web, cit

[15] Cass. Pen. Sez. Feriale n.41448 del 25 settembre 2018