Mar, 29 Set 2026 · anno XII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.990 contributi in archivio
244 autori · 20 settori scientifici
La rivista

Regolamento e condizioni d'uso

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Regolamento di Cammino Diritto

Cammino Diritto (in seguito anche "CD" o "Rivista") è una piattaforma giuridica online, di proprietà della Cammino Diritto S.r.l. - Start-up innovativa a vocazione sociale, P.IVA 05968000652 (in seguito anche "Editore"), finalizzata alla divulgazione del sapere giuridico e alla pubblicazione di articoli a contenuto specialistico nelle materie del diritto e dell’economia.


art. 1 - Premessa

La piattaforma ospita due distinti prodotti editoriali: il quotidiano giuridico Cammino Diritto (ISSN 2421-7123), le cui pubblicazioni sono individuate con la dicitura «divulgativo», e la Rivista Cammino Diritto (ISSN 2532-9871, Rivista scientifica ANVUR), le cui pubblicazioni sono individuate con la dicitura «scientifico».

La Rivista ha periodicità trimestrale. Per ciascuna annata sono pubblicati quattro fascicoli, corrispondenti ai trimestri solari e contraddistinti da numerazione progressiva in numeri romani: I per il trimestre gennaio - marzo, II per aprile - giugno, III per luglio - settembre, IV per ottobre - dicembre.

 

art. 2 - Composizione della Redazione

La redazione di Cammino Diritto è composta da un Direttore, un Comitato Scientifico, un Comitato Internazionale, un Comitato di Redazione ristretto, un Comitato dei Revisori e un numero indeterminato di Autori.

Tutti i collaboratori della Rivista si conformano ai principi e alle regole previste nel Codice Etico.

 

art. 3 - Definizioni, incarichi e responsabilità degli Organi della Rivista e degli Autori

Il Direttore ha la responsabilità legale di tutti i contenuti pubblicati. Incarica i nuovi componenti del Comitato dei Revisori, su parere non vincolante degli altri organi della Rivista. Nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e del Comitato Internazionale. Autorizza, su parere obbligatorio del Comitato Scientifico, la pubblicazione dei contributi nella Rivista scientifica.

Il Comitato Scientifico (CS) è composto da studiosi affiliati ad Università, enti o istituti di ricerca, o da Alti Esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio.

Il Comitato Internazionale (CI) è composto da studiosi affiliati ad Università non italiane, enti o istituti di ricerca, o da Alti Esperti provenienti da Istituzioni non italiane di comprovata qualificazione e prestigio.

Le opinioni espresse sulla Rivista non obbligano e non si devono ritenere provenienti dal Comitato Scientifico, dal Comitato Internazionale e dai singoli membri che li compongono.

Il Comitato di Redazione ristretto (CRR) è composto da un Caporedattore e da un numero indeterminato di Vice Caporedattori (Coordinatori di Area disciplinare), tutti nominati dal Direttore. Il Caporedattore coordina il lavoro, i progetti e le iniziative dei Vice Caporedattori, acquisendo il parere vincolante del Direttore. I Vice Caporedattori coordinano il lavoro, i progetti e le iniziative dei Revisori dell’area disciplinare loro affidata, acquisendo il parere vincolante del Caporedattore.

Il Comitato dei Revisori (CR) è composto da un numero indeterminato di Revisori, nominati dal Direttore tra gli Autori che abbiano pubblicato sulla Rivista Cammino Diritto almeno tre contributi, con preferenza nella nomina data a studiosi affiliati ad Università, enti o istituti di ricerca, o ad Alti Esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio.

Qualora un contributo ricevuto dalla redazione non sia valutato positivamente dal Revisore, questi ha facoltà di rifiutarne motivatamente la pubblicazione e di rinviare all’Autore l’intero contributo con le sue osservazioni, al fine di correggerne il testo o integrarlo, per potergli essere risottoposto (cosiddetta «procedura di riassegnazione»).

Il Revisore non può cancellare né rifiutare definitivamente un contributo affidato alla sua revisione se non dopo aver già disposto due riassegnazioni per correzioni all’Autore, nonché aver acquisito il parere vincolante del Caporedattore.

Gli Autori sono gli esperti di diritto o di economia, i professionisti, i ricercatori o i professori universitari che abbiano abilitato le funzioni di Autore successivamente all’iscrizione sulla piattaforma online di Cammino Diritto. L’abilitazione alle funzioni editoriali comporta la presenza nell’organigramma della Redazione di Cammino Diritto.

Corrispondenza fra gli organi della Rivista e le funzioni della piattaforma editoriale. Le denominazioni impiegate nel presente Regolamento corrispondono alle seguenti voci della piattaforma:

Regolamento Piattaforma editoriale
Direttore Direzione
Caporedattore Redattore capo
Vice Caporedattore (Coordinatore di Area disciplinare) Redattore di settore
Componente del Comitato Scientifico Comitato scientifico
Revisore (componente del Comitato dei Revisori) Referee
Autore Autore

 

art. 4 - Qualità e requisiti dei contributi

I contributi pubblicati su Cammino Diritto rientrano in tre distinte categorie: divulgativi (ISSN 2421-7123), scientifici (ISSN 2532-9871), in lingua.

Una volta inviato un contributo alla Redazione, questo potrà essere pubblicato sia come contributo scientifico sia come contributo divulgativo, in base alle procedure previste dal presente Regolamento. Il ritiro del contributo prima della pubblicazione è disciplinato dall’art. 4.5.

Ad ogni contributo viene attribuito un preciso settore scientifico-disciplinare tra quelli presenti nella piattaforma editoriale, secondo i gruppi e i settori determinati dal decreto ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024. L’Autore si incarica di individuare il settore di riferimento prima di inviare la bozza al Comitato dei Revisori.

Costituiscono cause ostative alla pubblicazione di qualsiasi contributo:

  • la presenza di contenuti politici o manifestamente politicizzati, oppure di contenuti discriminatori in base al sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali, oppure, infine, contrari alla legge;
  • la presenza di contenuti non attinenti alle materie giuridiche o economiche, salvo le deroghe espressamente autorizzate dal Direttore;
  • la presenza di contenuti copiati totalmente o parzialmente da terze parti;
  • la presenza di riferimenti normativi o giurisprudenziali inesistenti;
  • la presenza di elementi che possano essere causa di responsabilità civile o penale;
  • un contributo gravemente viziato da errori grammaticali o sintattici;
  • l’omessa o infedele resa delle dichiarazioni di cui all’art. 4.3;
  • il veto insindacabile del Direttore.

 

art. 4.1 - Tipologie di contributi

I contributi scientifici sono contributi aventi un contenuto diretto al confronto accademico o dottrinale sul tema trattato, hanno un corpo superiore almeno ai 30.000 caratteri (inclusi spazi; escluse note, bibliografia e abstract) e vengono classificati tali, all’interno di Cammino Diritto, solo a seguito di due revisioni, entrambe a doppio cieco, attuate la prima da un Componente del Comitato dei Revisori, la seconda da uno o più Componenti del Comitato Scientifico.

Per essere classificati come scientifici, i contributi devono essere muniti di abstract in lingua italiana e di uguale abstract tradotto in inglese (o altra lingua diffusa in ambito accademico internazionale, come lo spagnolo o il francese), non superiore alle 350 parole.

Le pubblicazioni scientifiche devono rispondere ai seguenti criteri:

  • A) originalità nello svolgimento della traccia;
  • B) strutturazione del contributo secondo criteri di logicità e coerenza;
  • C) chiarezza espositiva e correttezza terminologica;
  • D) completezza dei riferimenti normativi, bibliografici e giurisprudenziali.

Sub A: un testo è originale quando, oltre che elaborazione personale del suo autore, non sia la mera risultante di innesti pedissequi nel corpo del contributo - si pensi agli stralci di un dispositivo di sentenza, riportati asetticamente senza un armonico coordinamento con la parte restante - ma sviluppi la traccia in modo innovativo.

Sub B: necessariamente dotato di coerenza interna, il testo prodotto non deve recare contraddizioni ed illogicità e deve risultare pertinente alla traccia che si intende sviluppare. Alla premessa segue l’analisi, compiuta e chiara, dell’istituto oggetto di approfondimento; infine sono riportate le conclusioni. Ogni segmento deve essere, sotto il profilo logico, consequenziale e lineare rispetto ai precedenti: a tal fine è sconsigliata la mera esposizione dei concetti per punti, che possano risultare tra loro scollegati, cercando piuttosto di svilupparli in modo maggiormente discorsivo.

Sub C: in un testo scientifico il lessico utilizzato è imprescindibilmente tecnico, preciso e circostanziato. Al contempo l’esposizione richiede chiarezza, fluidità e scorrevolezza perché possa catturare l’attenzione del lettore. È preferibile una strutturazione del periodo semplice, evitando l’impiego di proposizioni subordinate a grappolo, che hanno il difetto di appesantire e rendere ridondante il periodo stesso.

Sub D: l’elaborato deve essere puntuale e completo nei suoi riferimenti normativi, costituzionali, nazionali e sovranazionali. Ove possibile, in presenza di innumerevoli rinvii ad ulteriori testi di legge, modificativi o attuativi di quelli precedentemente citati, è consigliabile farne menzione nelle note, onde evitare che incisi troppo corposi spezzino il ritmo. Le note di riferimento e la bibliografia di ogni contributo devono essere riportate in calce. L’Autore deve avere cura di inquadrare l’istituto alla luce della giurisprudenza recente, di legittimità e di merito, evidenziandone l’evoluzione.

È escluso dalla prima revisione il Componente del Comitato dei Revisori che sia autore del contributo oggetto di valutazione o che appaia in conflitto di interessi con esso. In tali casi, un Caporedattore o un Vice Caporedattore di un gruppo di lavoro diverso da quello dell’Autore, ovvero il Direttore responsabile per i lavori del Caporedattore o dei Vice Caporedattori, avoca a sé la prima revisione.

È escluso dalla seconda revisione il Componente del Comitato Scientifico che sia autore del contributo oggetto di valutazione o che appaia in conflitto di interessi con esso. La seconda revisione è sempre affidata ad uno o più Componenti del Comitato Scientifico o ad Alti Esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio esterni alla compagine redazionale.

I contributi scientifici sono stampati, firmati e protocollati dal Direttore responsabile, che ne cura la conservazione tenendoli a disposizione dell’istituto emittente del codice ISSN.

I contributi in lingua sono i contributi, scientifici o non, tradotti in lingue diverse dall’italiano con l’ausilio di un esperto di lingue o di un madrelingua straniera facente parte della Redazione di Cammino Diritto. Possono essere, ancora, contributi tradotti in italiano da fonti straniere.

I contributi divulgativi sono tutti gli altri contributi pubblicati su CD che non siano scientifici o in lingua. Non prevedono un limite massimo di parole ed hanno la finalità di coinvolgere l’interesse, oltre che del professionista del diritto, anche del cittadino. I contributi divulgativi sono revisionati esclusivamente dal Comitato dei Revisori, sempre a doppio cieco, che ne valuta i contenuti e li invia al Caporedattore per autorizzarne la pubblicazione.

 

art. 4.2 - Il percorso di valutazione del contributo scientifico

L’Autore che proponga un contributo come scientifico segue il percorso di seguito descritto.

Il contributo consegnato è assegnato in via automatica dalla piattaforma a un Revisore competente per l’area disciplinare del contributo, che lo valuta a doppio cieco. L’assegnazione può essere modificata dal Vice Caporedattore competente nei casi di conflitto di interessi, quando il Revisore non abbia dato corso alla valutazione nei termini, e per motivate esigenze di redazione. Della riassegnazione resta traccia negli atti del contributo.

La valutazione del Revisore interviene di norma entro trenta giorni dall’assegnazione; il parere del Comitato Scientifico interviene di norma entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorsi tali termini l’Autore può chiedere alla Redazione notizia dello stato del proprio contributo e la Redazione vi provvede.

Il Revisore, in caso di esito positivo, propone l’invio del contributo al Comitato Scientifico. La proposta non equivale all’invio: la trasmissione al Comitato Scientifico è disposta dal Vice Caporedattore competente.

Il Componente del Comitato Scientifico designato esprime il proprio parere, sempre motivato. Se il parere conferma la natura scientifica del contributo, questo prosegue verso la pubblicazione nel fascicolo assegnato.

Se il parere non riconosce al contributo natura scientifica, il contributo è restituito all’Autore unitamente alle valutazioni espresse dal Comitato Scientifico. L’Autore può, alternativamente:

  • riproporre il contributo come scientifico, corredandolo delle modifiche ritenute opportune. La riproposizione come scientifico è ammessa per non più di due volte complessive;
  • riproporre il contributo come divulgativo, nel qual caso esso segue il percorso previsto per tale categoria.

Alla seconda valutazione del Comitato Scientifico che non riconosca al contributo natura scientifica, il contributo si intende rifiutato in via definitiva dalla Redazione e non può essere nuovamente proposto, neppure come divulgativo.

In caso di riproposizione non si dà luogo a una nuova revisione da parte del Revisore, la cui valutazione, già conclusa con esito positivo, resta acquisita. I pareri precedentemente espressi dal Comitato Scientifico sono conservati e restano consultabili dall’Autore.

 

art. 4.3 - Dichiarazioni dell’Autore

All’atto della consegna l’Autore dichiara se, e in quale misura, il contributo sia stato elaborato con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, direttamente o indirettamente, indicando le parti interessate e la natura dell’apporto. La dichiarazione è registrata dalla piattaforma ed è resa nota al Revisore.

I sistemi di intelligenza artificiale non possono in alcun caso figurare fra gli autori, non potendo assumere la responsabilità di quanto pubblicato. L’Autore risponde dell’intero contenuto del contributo, ivi compresa l’esattezza dei riferimenti normativi, giurisprudenziali e bibliografici, quale che sia lo strumento impiegato per elaborarli.

All’atto della consegna l’Autore dichiara altresì l’esistenza di situazioni idonee a incidere, anche solo in apparenza, sull’indipendenza del contributo, e in particolare: l’avere assistito o consigliato una delle parti del procedimento definito dal provvedimento commentato, o averne comunque trattato la controversia; l’avere preso parte alla redazione o all’istruttoria dell’atto normativo commentato; l’esistenza di rapporti professionali o economici con soggetti portatori di un interesse rispetto alle tesi sostenute; l’avere ricevuto finanziamenti, a qualsiasi titolo, per la ricerca da cui il contributo deriva. In assenza di tali situazioni l’Autore lo dichiara espressamente.

La dichiarazione di cui al comma precedente non preclude la pubblicazione: il conflitto, se dichiarato, è reso noto al lettore mediante apposita indicazione in calce al contributo. È l’omissione della dichiarazione, non il conflitto in sé, a costituire causa ostativa alla pubblicazione.

L’omessa o infedele dichiarazione, se accertata dopo la pubblicazione, è valutata ai sensi dell’art. 12.

 

art. 4.4 - Coautori

Il contributo elaborato da più persone deve indicare tutti i coautori. È vietato omettere il nome di chi abbia preso parte alla redazione del contributo, come è vietato indicare fra gli autori chi non vi abbia contribuito.

In nota al contributo è indicata la porzione di testo riferibile a ciascun autore, mediante il richiamo dei paragrafi o delle parti di rispettiva paternità.

L’ordine in cui i nomi compaiono è stabilito dagli autori. La consegna del contributo comporta, per ciascuno di essi, l’accettazione del presente Regolamento e la resa delle dichiarazioni di cui all’art. 4.3, ciascuno per quanto di propria competenza.

Chi consegna il contributo dichiara di agire anche in nome e per conto dei coautori indicati e risponde nei confronti della Rivista dell’esattezza di tale indicazione. La Redazione comunica con l’Autore che ha consegnato il contributo, il quale ne informa i coautori.

 

art. 4.5 - Ritiro del contributo prima della pubblicazione

Fino alla consegna la bozza è nella piena disponibilità dell’Autore, che può cancellarla in qualsiasi momento.

Dalla consegna e fino alla chiusura della revisione l’Autore può ritirare il contributo con richiesta scritta indirizzata al Direttore. Il ritiro non richiede motivazione e ha effetto immediato.

Chiusa la revisione, il ritiro resta ammesso, ma il contributo ritirato non può essere nuovamente proposto alla Rivista prima che siano decorsi dodici mesi.

Dopo la calendarizzazione il ritiro è ammesso soltanto per motivi seri e documentati, valutati dalla Direzione, essendo a quel momento il fascicolo già composto e la collocazione assegnata.

In ogni caso di ritiro la condizione sospensiva di cui all’art. 8 si considera non avverata e l’Autore riacquista la piena disponibilità dell’opera.

Dopo la pubblicazione il contributo non è ritirabile su iniziativa dell’Autore; si applica esclusivamente l’art. 12.

 

art. 5 - Contributi inediti

La Rivista pubblica solo contributi inediti.

Il Direttore responsabile, su anticipata richiesta scritta da parte dell’Autore, potrà autorizzare la pubblicazione delle opere già pubblicate su Cammino Diritto anche in altra sede, con gli opportuni accorgimenti individuati per l’occasione.

 

art. 6 - Profilo degli iscritti

Ogni componente della redazione ha l’obbligo di curare la propria biografia in modo sintetico e puntuale, individuando titoli ed esperienze scientifiche o professionali conseguite.

 

art. 7 - Regole di redazione dei contributi

i. La pubblicazione di un contributo è subordinata alla pedissequa osservanza dei criteri di redazione, disponibili all’indirizzo https://rivista.camminodiritto.it/pagina.asp?id=490.

ii. La mancata osservanza dei predetti criteri può comportare la riassegnazione o il rifiuto del contributo da parte della Redazione della Rivista.

iii. I contributi definitivamente rifiutati non possono essere nuovamente inviati alla Redazione, anche se parzialmente modificati.

 

art. 8 - Cessione dei diritti di utilizzazione economica e licenza di pubblicazione

Ogni Autore e ogni Componente della redazione ha a disposizione una piattaforma editoriale sulla quale poter scrivere, salvare e modificare il proprio contributo. La procedura di pubblicazione comincia attraverso l’invio della bozza da parte dell’Autore al Comitato dei Revisori.

Con l’invio della bozza l’Autore dichiara che l’opera è originale, che ne ha la piena ed esclusiva disponibilità, che essa non è stata pubblicata né è in corso di valutazione presso altra sede e che su di essa non sussistono diritti di alcun genere appartenenti a terzi.

L’Autore cede a Cammino Diritto S.r.l., P. IVA 05968000652, in via esclusiva e senza limiti di tempo e di territorio, tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera, in qualsiasi forma e modo, originale e derivato, e in particolare: i diritti di riproduzione in qualsiasi modalità o formato, a stampa, in formato elettronico o digitale, su qualsiasi supporto presente o futuro; i diritti di distribuzione e di immissione in commercio attraverso qualsiasi canale; i diritti di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione a mezzo di reti telematiche, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nell’ambito di banche dati contenenti altre opere e materiali di genere differente; i diritti di traduzione in qualsiasi lingua e di elaborazione dell’opera.

La cessione è sospensivamente condizionata all’accettazione del contributo per la pubblicazione. Fino a tale momento l’Editore acquista il solo diritto di esaminare il contributo in via esclusiva. In caso di rifiuto, di ritiro o di mancata pubblicazione la condizione si intende definitivamente non avverata e l’Autore riacquista la piena disponibilità dell’opera, senza che nulla sia dovuto fra le parti.

Restano in ogni caso all’Autore i diritti morali di cui all’art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e in particolare il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera.

L’Editore riconosce all’Autore, anche successivamente alla pubblicazione, la facoltà di depositare il contributo nell’archivio istituzionale dell’ente di appartenenza, di utilizzarlo a fini didattici e di riprodurlo in estratti separati o in raccolta di propri scritti, sempre con indicazione della Rivista, del fascicolo e della data di pubblicazione.

I contributi pubblicati sono resi disponibili al pubblico con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). I diritti di utilizzazione economica restano in capo all’Editore.

L’Autore garantisce all’Editore l’esistenza dei diritti ceduti e la tutelabilità delle opere in base alla disciplina italiana del diritto d’autore. In caso di controversie sull’appartenenza dei diritti ceduti o sulla liceità dell’utilizzazione da parte dell’Editore o dei suoi aventi causa, l’Autore terrà manlevato l’Editore da qualsiasi obbligazione o pretesa, giudiziale e stragiudiziale, avanzata dai titolari di diritti sulle opere, e comunque rifonderà all’Editore ogni somma da esso pagata a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, le spese di lite, le sanzioni pecuniarie e il corrispettivo di licenza pagato a terzi. La scelta fra le diverse modalità di adempimento dell’obbligazione di garanzia è rimessa all’Editore.

La trasmissione dei diritti di cui al presente articolo è provata per iscritto ai sensi dell’art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633. A tale fine la piattaforma registra e conserva, per ogni contributo, l’accettazione del presente Regolamento da parte dell’Autore, con l’indicazione dell’utente, della data e dell’ora e della versione del Regolamento accettata.

 

art. 9 - Natura dell’attività redazionale

La partecipazione alla Rivista Cammino Diritto - in qualità di Autore, di appartenente a uno dei Comitati della Rivista o di ogni altra figura interna della redazione - non comporta il riconoscimento di alcun corrispettivo e non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale.

L’Autore non sostiene alcun costo per la proposizione, la revisione e la pubblicazione del proprio contributo.

Le risorse necessarie all’attività editoriale sono assicurate dall’Editore. Nessuna condizione di ordine economico incide, in alcuna fase, sulle decisioni editoriali relative ai singoli contributi.

 

art. 10 - Recesso, sospensione ed esclusione

i. L’Autore può recedere dal rapporto con Cammino Diritto mediante comunicazione scritta da inviare al Direttore responsabile o disattivando il proprio account su Cammino Diritto.

ii. La cancellazione dell’account dell’Autore non comporta la rimozione dei contributi pubblicati a suo nome o di cui detiene la paternità.

iii. Qualsiasi Autore può essere sospeso o escluso dalla redazione in caso di violazione del Codice Etico della Rivista, per inadempienze nei confronti dei doveri previsti dal presente Regolamento o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all’Editore, alla Redazione o alla Rivista stessa.

iv. La sospensione o l’esclusione dalla Rivista è decisa dal Direttore responsabile e viene comunicata all’Autore con ogni mezzo idoneo allo scopo, assieme alle motivazioni che vi hanno dato luogo.

v. Gli Autori receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere alla redazione non possono richiedere la restituzione di eventuali contributi, donazioni o altro, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della redazione o sui diritti ceduti all’Editore in ragione della propria partecipazione.

 

art. 11 - Identificazione e citazione dei contributi

Ogni contributo pubblicato è identificato dal codice ISSN del prodotto editoriale che lo ospita: ISSN 2532-9871 per i contributi scientifici, ISSN 2421-7123 per i contributi divulgativi.

I fascicoli della Rivista raccolgono i contributi scientifici pubblicati nel trimestre di riferimento. All’interno di ciascun fascicolo la numerazione delle pagine è continua, dalla prima all’ultima; ogni fascicolo reca una numerazione propria, che ricomincia con il fascicolo successivo.

La citazione di un contributo scientifico si compone dell’indicazione dell’Autore, del titolo, della Rivista, del fascicolo, delle pagine e del codice ISSN. La forma della citazione è riportata in calce a ciascun contributo nella pagina che lo ospita.

 

art. 12 - Interventi successivi alla pubblicazione

Il contributo pubblicato conserva il proprio indirizzo, la propria collocazione nel fascicolo e la propria paginazione. Ogni intervento successivo alla pubblicazione è registrato con la data e, nei casi previsti, è reso visibile sulla pagina che ospita il contributo. La versione di riferimento è quella pubblicata sul sito della Rivista.

La Redazione può correggere refusi, collegamenti e dati bibliografici incompleti che non incidono sulla lettura, senza darne avviso; della correzione resta traccia negli atti del contributo.

Quando l’errore incide sulla lettura del contributo, la correzione è accompagnata da un’errata corrige, riportata in calce al contributo in forma permanente, con l’indicazione di ciò che è stato corretto e della data.

Quando emerge un dubbio serio circa l’originalità, la paternità o la correttezza del contributo, la Direzione può disporre l’apposizione di una nota di avvertenza, visibile in testa al contributo, che dà conto del dubbio e dell’accertamento in corso. Conclusa la verifica, la nota è rimossa oppure si procede ai sensi del comma seguente.

La Direzione, su proposta del Caporedattore e sentito l’Autore, può disporre con provvedimento motivato il ritiro del contributo nei casi di plagio o riproduzione sostanziale di opera altrui, di riferimenti normativi o giurisprudenziali inesistenti, di omessa o infedele resa delle dichiarazioni di cui all’art. 4.3, di omessa o non veritiera indicazione dei coautori, di pubblicazione simultanea in altra sede, di violazione di diritti di terzi e di provvedimento dell’autorità. Il contributo ritirato conserva il proprio indirizzo e la propria collocazione; in testa alla pagina è apposto un avviso che indica la data del ritiro, l’organo che lo ha disposto e il motivo. Ove il ritiro non sia imputabile all’Autore, l’avviso ne dà atto.

Il ritiro non può essere disposto per il dissenso sulle tesi sostenute nel contributo.

Chiunque può segnalare alla Direzione un problema relativo a un contributo pubblicato. La segnalazione è esaminata e riscontrata.

 

art. 13 - Controllo di originalità

La Rivista può sottoporre i contributi a controllo di originalità mediante strumenti di confronto con fonti pubblicate, in qualsiasi fase del percorso editoriale e anche dopo la pubblicazione.

L’esito del controllo non è di per sé decisivo e viene valutato dalla Redazione alla luce del contenuto del contributo. Ove il controllo confermi la riproduzione sostanziale di opera altrui, si applicano l’art. 4, prima della pubblicazione, e l’art. 12, dopo di essa.

 

Il presente Regolamento sostituisce ogni versione precedente e si applica ai contributi consegnati dalla data della sua pubblicazione.

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