Codice Etico
Modifica paginaLa pubblicazione dei risultati della ricerca scientifica è un processo complesso, che impone a tutti i soggetti coinvolti rigore ed accuratezza.
Premessa
Il Direttore Responsabile e l’Editore, uniti da spirito di leale collaborazione, selezionano i contributi da pubblicare (in qualsiasi forma) sulla base della propria politica editoriale e dichiarano le eventuali fonti di finanziamento del singolo lavoro di ricerca.
Il Direttore Responsabile promuove l’adozione delle migliori prassi internazionali e ne verificano l’applicazione, richiedono pubblicazioni originali che seguano alti standard nella cura editoriale dei testi.
Il Direttore Responsabile riflette, dialoga e si confronta con tutti gli enti, pubblici e privati, anche nelle forme dell’open access, circa i temi legati alla diffusione ed alla valorizzazione della ricerca.
Il presente Codice Etico e di Condotta è ispirato alle COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.
Sezione 1: doveri dei Direttori e degli organi editoriali
Art. 1
Le norme contenute nel presente codice etico e di condotta vincolano tutte le persone fisiche o giuridiche che si trovassero a collaborare, temporaneamente ovvero indefinitamente, con Cammino Diritto (in seguito anche “Rivista”), rivista giuridica generalizzata all’art. 1 del Regolamento.
Art. 2
Tutti gli autori, i revisori, i membri del comitato scientifico, il Direttore e chiunque altro collabori a qualsiasi titolo nelle attività di ideazione, preparazione, stesura, revisione e pubblicazione dei contenuti della Rivista, si impegnano ad agire con lealtà, rispetto, impegno, disponibilità, al fine di consentire una crescita costante della autorevolezza scientifica della Rivista stessa.
Il Direttore Responsabile esercita il controllo del periodico da lui diretto.
Art. 3
Il Direttore Responsabile è il responsabile ultimo della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista. Nelle sue decisioni è tenuto a rispettare le strategie e l’impostazione editoriale della Rivista. È, inoltre, vincolato alle norme vigenti in materia di diritto d’autore, diffamazione e plagio.
Art. 4
Nell’assumere le proprie decisioni, il Direttore Responsabile si avvale del supporto del Comitato di Redazione ristretto, dei revisori dei singoli saggi e di almeno due studiosi interni al Comitato Scientifico, secondo una procedura di double-blind peer review.
Art. 5
Il Direttore Responsabile, i revisori ed i membri del Comitato Scientifico sono tenuti a valutare i manoscritti per il loro contenuto scientifico e per l’aderenza alle materie del diritto e dell’economia, ai sensi del disposto dell’art. 4 del Regolamento.
Nel compimento delle loro attività, i soggetti di cui al comma precedente operano senza distinzioni di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza, orientamento scientifico, accademico o politico degli autori.
I soggetti di cui al primo comma, nel compimento della loro attività, sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti ricevuti a soggetti diversi dagli autori, revisori, potenziali revisori ed a quanti abbiano l’assoluta necessità di sapere ai fini delle attività editoriali connesse alla preparazione, revisione, valutazione e pubblicazione del manoscritto.
Art. 6
Il materiale inedito contenuto nei manoscritti sottoposti alla Rivista non può essere usato dai collaboratori della stessa per le proprie ricerche senza il consenso scritto, anche tramite mezzo mail, dell’autore.
Art. 7
Se il Direttore Responsabile rileva o riceve segnalazioni in merito ad errori o imprecisioni, conflitti di interesse o plagio in un saggio pubblicato, ne dà, con qualunque mezzo, tempestiva comunicazione all’autore ed al revisore a questi assegnato, intraprende ogni azione che ritiene necessaria per chiarire la questione e, in caso di necessità, può ritirare il saggio ovvero pubblicare una ritrattazione.
Sezione 2: doveri dei revisori e del Comitato scientifico
Art. 8
I revisori assistono il Direttore ed il Comitato scientifico nelle decisioni editoriali e possono indicare all’autore correzioni o accorgimenti atti a migliorare il manoscritto.
Art. 9
I revisori, terminato il controllo formale dei manoscritti, sono rivestiti di un potere di decisione preliminare in ordine alla scientificità del manoscritto sottoposto dall’autore alla Rivista per la pubblicazione. Qualora il revisore abbia fondato motivo di ritenere che il manoscritto sia aderente ai criteri dì scientificità di cui all’art. 4 del Regolamento, sottopone il manoscritto medesimo alla valutazione del Comitato Scientifico, informandone l’autore.
Art. 10
Il Comitato Scientifico, composto da revisori di provata competenza in materie giuridiche o economiche, riceve il manoscritto anonimo, ovvero senza alcuna indicazione, diretta o indiretta, circa l’autore del manoscritto medesimo.
I manoscritti ricevuti per la valutazione di scientificità devono essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o discussi con chiunque non sia previamente autorizzato dai Direttori.
Le informazioni e le idee ottenute tramite la revisione dei manoscritti devono essere tenute riservate e non utilizzate a vantaggio personale.
Il Comitato Scientifico, nazionale e internazionale, non è responsabile per le opinioni espresse sulla Rivista e sulla piattaforma, e queste non possono essere ritenute riferibili al Comitato e ai singoli membri che lo compongono.
Art. 11
La revisione deve essere condotta con la massima obiettività. Non è ammesso criticare o offendere personalmente un autore. I revisori devono esprimere le proprie opinioni in mondo chiaro e, se richiesti, con argomentazioni di supporto chiare e documentate.
Art. 12
Il revisore e i Vice Caporedattori devono richiamare l’attenzione del Direttore responsabile qualora ravvisino una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione tra il manoscritto in esame e qualunque altro documento pubblicato di cui siano a conoscenza.
Art. 13
I Componenti del Comitato Scientifico non devono accettare la revisione di manoscritti per i quali possono avere conflitti di interesse derivanti da rapporti di concorrenza, di collaborazione, o altro tipo di collegamento con gli autori, aziende o enti che abbiano relazione con l’oggetto del manoscritto.
Su autorizzazione del Direttore scientifico possono essere sottoposti alla revisione di un membro del Comitato scientifico manoscritti di autori che abbiano un rapporto di lavoro o di collaborazione per il medesimo ente in cui è impiegato il revisore, per motivate ragioni di competenza.
Art. 14
Il membro del Comitato Scientifico che non si senta qualificato alla revisione del manoscritto assegnato ovvero che sappia di non essere in grado di eseguire la revisione nei tempi richiesti, deve notificare quanto prima con qualunque mezzo la sua decisione al Direttore o, in subordine, al revisore del manoscritto, essendo così escluso dal processo di revisione.
Sezione 3: doveri degli Autori
Art. 15
Gli autori devono garantire che le loro opere siano del tutto originali e, qualora utilizzati il lavoro e/o le parole di altri autori, che queste siano opportunamente parafrasate o citate letteralmente. In ogni caso, il riferimento al lavoro di altri autori deve sempre essere indicato.
Art. 16
Gli autori hanno l’obbligo di citare in bibliografia tutte le pubblicazioni che hanno avuto una influenza determinante o importante nella redazione manoscritto sottoposto alla Rivista. Gli autori di articoli basati su una ricerca originale devono presentare un resoconto accurato del lavoro svolto, nonché includere nel testo del manoscritto una discussione obiettiva della raccolta dei dati, che devono essere indicati in maniera precisa ed accurata.
Art. 17
I manoscritti proposti non devono essere stati pubblicati come materiale protetto dal diritto d’autore in altre pubblicazioni, di qualunque genere.
I manoscritti in fase di revisione, ovvero dalla proposta al revisore, non devono essere sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione.
Inviando un manoscritto, l’autore concorda sul fatto che, se il manoscritto è accettato per la pubblicazione, tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti o in futuro sviluppate saranno trasferiti alla Rivista, salvo diverso patto.
Art. 18
In caso di manoscritto scritto a più mani, la paternità letteraria dello stesso è limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo per l’ideazione, la progettazione, l’esecuzione o l’interpretazione dello studio. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo verranno elencati come co-autori, restando, tuttavia, unico l’autore di riferimento.
Questi deve garantire che tutti i co-autori siano inclusi nel manoscritto, che abbiano visto ed approvato la versione definitiva dello stesso e che concordino circa la presentazione per la pubblicazione.
Salvo diversa indicazione dell’autore di riferimento, i nomi dei co-autori saranno indicati, dopo l’autore di riferimento, in stretto ordine alfabetico.
Art. 19
Qualora un autore riscontri errori significativi o inesattezze nel manoscritto pubblicato ha il dovere di comunicarlo tempestivamente al revisore di riferimento e, in subordine, al Direttore e cooperare al fine di ritrattare o correggere.
Art. 20
Gli autori devono indicare nel manoscritto eventuali conflitti di natura economica o finanziaria o di interesse i che possano influenzare l’interpretazione del manoscritto stesso. Tutte le fonti di sostegno finanziario devono essere puntualmente indicate.
Sezione 4: sanzioni disciplinari
Art. 21
La potestà disciplinare appartiene al solo Direttore Responsabile.
Art. 22
In caso di sospetto di violazione dei doveri di questo codice, ovvero dei doveri di probità, lealtà, correttezza e buona fede, il Direttore Responsabile è tenuto ad avviare il procedimento disciplinare senza ritardo, comunicando, informando il collaboratore che si ritiene autore della violazione.
Questi ha trenta giorni di tempo per produrre memorie giustificative che devono essere valutate dal Direttore Responsabile, valendosi anche di parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato Scientifico.
Entro novanta giorni dall’avvio del procedimento il Direttore Responsabile comunica al Comitato Scientifico ed al collaboratore incolpato l’esito del procedimento.
Art. 23
Le sanzioni disciplinari, tassative, sono le seguenti:
- Dichiarazione di biasimo;
- Sospensione della collaborazione per un periodo da uno a sei mesi;
- Allontanamento definitivo dalla Rivista.
Gli autori esclusi non possono chiedere la restituzione o la cancellazione dei saggi, scritti, pubblicati a loro nome. La rimozione o la restituzione possono comunque essere disposti dal Direttore Responsabile.
Art. 24
L’applicazione o la non applicazione di una sanzione disciplinare non preclude, da parte del Direttore Responsabile, la possibilità di proporre le azioni di competenza avanti le giurisdizioni o le Autorità amministrative.