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Dal paradigma della presunzione assoluta al giudizio individualizzato: la nuova fisionomia dell´ergastolo ostativo
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Pubbl. Mer, 29 Apr 2026

Dal paradigma della presunzione assoluta al giudizio individualizzato: la nuova fisionomia dell´ergastolo ostativo

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Giuseppe Ventrici
StudenteUniversità degli Studi di Catanzaro Magna Græcia



Il contributo analizza l’evoluzione dell’ergastolo ostativo nel sistema italiano, dal modello fondato sulla presunzione assoluta di pericolosità a quello basato sul giudizio individualizzato. Attraverso l’esame di norme e giurisprudenza, si evidenziano il ruolo dell’art. 4-bis ord. pen. e dell’art. 176 c.p., l’incidenza della CEDU con il “diritto alla speranza” e gli interventi della Corte costituzionale. Si approfondiscono la funzione rieducativa della pena, il principio di proporzionalità e le criticità applicative. In conclusione, si sottolinea la necessità di un’applicazione uniforme per bilanciare sicurezza e diritti fondamentali.


ENG

From the paradigm of absolute presumption to individualized judgment: the new physiognomy of life imprisonment without parole

This article analyzes the evolution of life imprisonment without parole in the Italian system, from a model based on the absolute presumption of dangerousness to one based on individualized judgment. Through an examination of provisions and case law, it highlights the role of Article 4-bis of the Criminal Code and Article 176 of the Criminal Code, the impact of the ECHR on the ”right to hope,” and the interventions of the Constitutional Court. The article examines the rehabilitative function of the sentence, the principle of proportionality, and critical issues in its application. Finally, it emphasizes the need for uniform application to balance security and fundamental rights.

Sommario: 1.Introduzione; 2.Le origini normative e la ratio dell’art. 4-bis O.P.; 3.L’art. 176 c.p. e la liberazione condizionale;  4.La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il “diritto alla speranza”; 5.La Corte costituzionale e la progressiva demolizione della presunzione assoluta;  6.Il nuovo giudizio individualizzato; 7.Criticità applicative e prospettive future; 8.Soluzioni alternative all’ergastolo ostativo: prospettive comparate e modelli evolutivi; 9.Conclusioni.

1. Introduzione

L’ergastolo ostativo costituisce uno dei cardini più dibattuti della politica criminale italiana contemporanea, rappresentando un nodo cruciale nel confronto tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali del detenuto[1]. Introdotto in un contesto caratterizzato da gravi emergenze mafiose e da un terrorismo interno che aveva messo a dura prova le istituzioni e l’ordine pubblico, il regime originario prevedeva che la mancata collaborazione con la giustizia determinasse automaticamente l’impossibilità di accedere a permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale[2] [3], configurando così un modello sanzionatorio rigidamente collegato alla collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Tale impostazione, fondata sulla presunzione assoluta di pericolosità del condannato[4], ha garantito per lungo tempo il perseguimento degli obiettivi repressivi del legislatore, contribuendo a smantellare alcune reti criminali che si ritenevano impermeabili ai metodi investigativi tradizionali[5], ma ha al contempo sollevato crescenti dubbi circa la sua compatibilità con i principi costituzionali di dignità umana, finalità rieducativa della pena e proporzionalità della misura sanzionatoria[6]. La rigidità dell’istituto ha inoltre mostrato limiti sul piano del diritto internazionale, in particolare con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, che ha evidenziato la necessità di garantire al detenuto una reale possibilità di reintegrazione sociale[7].

In questo contesto, il presente contributo si propone di analizzare la transizione dal paradigma presuntivo al modello del giudizio individualizzato, esaminando con attenzione le basi normative, i principali riferimenti giurisprudenziali, le implicazioni costituzionali e le criticità applicative, al fine di fornire una panoramica completa della complessa evoluzione dell’ergastolo ostativo nel diritto penale italiano contemporaneo.

2. Le origini normative e la ratio dell’art. 4-bis O.P.

L’articolo 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, introdotto con la legge n. 354 del 1975 e successivamente modificato in più occasioni, rappresenta uno degli strumenti più incisivi del sistema penale italiano per il contrasto della criminalità organizzata e dei reati di particolare allarme sociale[8].

La norma individua una serie di condotte criminali di straordinaria gravità, tra cui l’associazione mafiosa, il terrorismo, il sequestro di persona a scopo di estorsione e il traffico internazionale di stupefacenti², riconoscendo a tali fattispecie un ruolo emblematico nell’ambito delle politiche di sicurezza nazionale. Per i soggetti condannati per tali reati, l’accesso ai benefici penitenziari, quali permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, è subordinato alla collaborazione attiva con la giustizia[9], configurando un meccanismo sanzionatorio che premia la cooperazione e punisce l’omissione di essa.

La logica sottesa all’istituto risiede nella necessità di smantellare strutture criminali complesse e resistenti all’azione investigativa tradizionale, laddove la collaborazione del detenuto costituisce spesso l’unico mezzo per acquisire informazioni determinanti sul funzionamento interno delle organizzazioni e sui legami associativi[10].

Tuttavia, questa impostazione ha avuto effetti significativi sul principio di individualizzazione della pena, riducendo l’ampiezza della valutazione discrezionale del giudice[11] e trasformando l’accesso ai benefici in una funzione sostanzialmente premiale, con una preclusione quasi automatica per chi sceglie di non collaborare o si trova impossibilitato a farlo.

Tale rigidità ha suscitato dibattiti giuridici e dottrinali sull’equilibrio tra esigenze di repressione e rispetto dei diritti fondamentali, evidenziando come la norma, pur efficace sul piano repressivo, necessiti di strumenti interpretativi e applicativi capaci di garantire il contemperamento tra sicurezza pubblica e funzione rieducativa della pena.

3. L’art. 176 c.p. e la liberazione condizionale

La liberazione condizionale, disciplinata dall’articolo 176 del Codice penale, rappresenta uno degli strumenti cardine del sistema penitenziario italiano[12] per verificare l’effettiva rieducazione del condannato, ponendosi come un meccanismo volto a monitorare la capacità della persona di reintegrarsi positivamente nella società[13]. L’istituto richiede il compimento di un periodo minimo di pena, oltre alla dimostrazione di un comportamento giudicato idoneo alla riforma del soggetto, comprensivo della partecipazione a programmi trattamentali e della condotta complessiva durante la detenzione[14]. Tuttavia, nel contesto del regime originario dell’ergastolo ostativo, la liberazione condizionale risultava sostanzialmente inapplicabile per i condannati che non collaboravano con la giustizia, creando una barriera quasi insormontabile[15] all’accesso a tale beneficio. Questa rigidità normativa produceva una evidente contraddizione con l’articolo 27, comma 3, della Costituzione, che sancisce la funzione rieducativa della pena, generando un apparente conflitto tra finalità rieducative e logiche sanzionatorie assolutistiche.

La conseguente impossibilità di valutare individualmente la reale evoluzione del detenuto non solo limitava le prospettive di reintegrazione sociale, ma alimentava un dibattito critico sulla legittimità costituzionale dell’istituto nella sua applicazione automatica. Tale contraddizione ha costituito il presupposto per l’intervento della giurisprudenza europea, attraverso la Corte EDU, e della Corte Costituzionale italiana, evidenziando la necessità di un modello più equilibrato e rispettoso dei principi fondamentali, in cui la valutazione del percorso rieducativo possa esercitare un ruolo effettivo e non meramente teorico, garantendo al contempo la sicurezza collettiva e la dignità del condannato.

4.La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il “diritto alla speranza”

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Vinter and Others v. United Kingdom del 9 luglio 2013, ha chiarito che una pena perpetua può essere considerata compatibile con l’articolo 3 della CEDU esclusivamente se prevede una concreta e reale possibilità di revisione nel tempo e di reintegrazione sociale del detenuto[16].

Questo principio ha introdotto il concetto giuridico noto come “diritto alla speranza”, che attribuisce al condannato non solo un interesse teorico, ma un vero e proprio diritto soggettivo a essere valutato sulla base del proprio percorso rieducativo, della condotta personale e della capacità di reinserimento nella società[17].

L’applicazione di tali principi all’ordinamento italiano ha posto in discussione la rigidità del regime ostativo, evidenziando come l’automatismo basato sulla mancata collaborazione non possa più costituire un ostacolo insuperabile all’accesso ai benefici penitenziari, pena la violazione di diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo.

La Corte EDU ha sottolineato, inoltre, che la dignità della persona non può essere sacrificata esclusivamente in nome di esigenze di sicurezza collettiva, imponendo agli Stati membri di attuare un bilanciamento effettivo e proporzionato tra la tutela della collettività e la salvaguardia dei diritti fondamentali del detenuto. Questo principio ha rappresentato una svolta interpretativa, invitando il legislatore e la giurisprudenza nazionale a rivedere la logica assolutistica del trattamento ostativo, promuovendo meccanismi che consentano una valutazione individualizzata, periodica e concreta della pericolosità e del percorso di rieducazione del condannato, rafforzando al contempo il rispetto dei valori costituzionali e sovranazionali di umanità e dignità[18].

5.La Corte costituzionale e la progressiva demolizione della presunzione assoluta

La Corte costituzionale, con pronunce di grande rilevanza quali la sentenza n. 253/2019 e la sentenza n. 97/2021, ha recepito le sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, affermando l’incostituzionalità di ogni automatismo che precluda l’accesso ai benefici penitenziari in maniera assoluta.

La Consulta ha chiarito che la mancata collaborazione con la giustizia non può essere considerata automaticamente e in via esclusiva prova della pericolosità del detenuto, riconoscendo che esistono circostanze concrete – come ostacoli oggettivi, timori per l’incolumità personale o motivazioni etiche e familiari – che possono rendere la collaborazione non possibile o non esigibile. Queste pronunce hanno avuto l’effetto di introdurre un nuovo paradigma nel diritto penale italiano, fondato sulla valutazione individualizzata[19] della pericolosità, che richiede un’analisi approfondita e concreta della condotta intramuraria, della partecipazione attiva a percorsi rieducativi e della situazione sociale e familiare del detenuto.

In tal modo, la Corte ha tracciato un percorso chiaro per l’armonizzazione tra la funzione rieducativa della pena, sancita dall’articolo 27 della Costituzione, e le esigenze di sicurezza pubblica, imponendo che ogni decisione sia motivata, proporzionata e rispettosa della dignità della persona. Il principio fondamentale che emerge da queste pronunce è che il trattamento del condannato deve essere il risultato di una valutazione complessiva, capace di contemperare il diritto del singolo a una reale possibilità di reintegrazione sociale con le legittime preoccupazioni della collettività, creando così un equilibrio dinamico tra sicurezza e rieducazione.

6. Il nuovo giudizio individualizzato

Il principio del giudizio individualizzato, quale criterio cardine del sistema dell’esecuzione penale, comporta l’attribuzione al giudice di sorveglianza di un potere-dovere di valutazione globale[20], concreta e attualizzata della personalità del detenuto. Tale giudizio non può esaurirsi in una verifica meramente formale o ancorata a presunzioni legali rigide, ma richiede un accertamento sostanziale fondato su elementi plurimi e tra loro coordinati, idonei a restituire un quadro complessivo della traiettoria rieducativa del soggetto. In questa prospettiva, la condotta collaborativa con l’autorità giudiziaria perde il tradizionale carattere di presupposto imprescindibile e assume, piuttosto, la valenza di uno degli indici sintomatici da sottoporre a valutazione critica.

La mancata collaborazione, pertanto, non è più suscettibile di fondare automatismi preclusivi, ma deve essere apprezzata alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, potendo risultare recessiva ove emergano elementi univoci attestanti il venir meno dei collegamenti con il contesto criminale di provenienza e l’effettivo percorso di revisione critica della condotta delittuosa.

Il giudizio prognostico richiesto al giudice di sorveglianza si configura, dunque, come una valutazione complessa e integrata, che investe tanto il profilo soggettivo (consapevolezza del disvalore del fatto, interiorizzazione delle regole, adesione ai programmi trattamentali), quanto quello oggettivo (assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali, contesto familiare e sociale di riferimento, eventuali condotte riparatorie)[21].

In tale ambito, assumono rilievo centrale le relazioni dell’osservazione scientifica della personalità, gli esiti del trattamento penitenziario, nonché ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito nel contraddittorio tra le parti[22].

Il parere della DDA si inserisce in questo quadro quale contributo tecnico qualificato, volto a fornire al giudice elementi informativi circa la persistenza o meno di legami con la criminalità organizzata. Tuttavia, esso non assume natura vincolante, in ossequio al principio di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale[23]. Ne deriva che il giudice di sorveglianza, pur dovendo tenere in debita considerazione tale parere, conserva la piena facoltà di discostarsene, purché dia conto, con motivazione puntuale e immune da vizi logici, delle ragioni della propria diversa valutazione[24].

L’assetto delineato risponde all’esigenza di superare modelli decisionali fondati su presunzioni assolute o su automatismi normativi incompatibili con i principi costituzionali. In particolare, esso si pone in linea con l’art. 27, comma 3, Cost., che impone una concezione della pena orientata alla rieducazione del condannato, nonché con i principi di proporzionalità e di umanità del trattamento sanzionatorio. La centralità del giudizio individualizzato consente, infatti, di calibrare la risposta dell’ordinamento sulla base dell’effettiva evoluzione del soggetto, evitando che il trattamento penitenziario si traduca in una compressione irragionevole e indefinita dei diritti fondamentali.

Sotto il profilo processuale, tale modello rafforza altresì le garanzie del contraddittorio e del giusto procedimento, imponendo al giudice di fondare la propria decisione su un compendio istruttorio completo e criticamente vagliato[25]. La motivazione assume, in questo contesto, un ruolo centrale quale strumento di controllo della razionalità della decisione e di verifica del corretto bilanciamento tra le esigenze di prevenzione speciale e di difesa sociale, da un lato, e i diritti della persona detenuta, dall’altro[26]. In definitiva, il giudizio individualizzato si configura come espressione di un diritto penitenziario costituzionalmente orientato, in cui la discrezionalità giudiziale non si traduce in arbitrio, ma si esercita entro parametri normativi e assiologici ben definiti, volti a garantire che ogni decisione sia il risultato di una valutazione effettiva, proporzionata e rispettosa della dignità della persona.

7. Criticità applicative e prospettive future

Nonostante i significativi progressi normativi e giurisprudenziali, permangono diverse criticità applicative[27] che rischiano di compromettere l’efficacia del nuovo modello di ergastolo ostativo.

Tra queste, spicca il pericolo di una cosiddetta “falsa individualizzazione”, laddove il giudice di sorveglianza dovesse interpretare la mancata collaborazione con la giustizia come un ostacolo insormontabile, ignorando le circostanze specifiche del detenuto e riducendo così la valutazione personalizzata a un mero formalismo. A ciò si aggiungono le difficoltà intrinseche nell’accertare la persistenza di collegamenti criminali effettivi, in un contesto caratterizzato da reti complesse e relazioni talvolta invisibili all’azione investigativa, che possono generare incertezza e discrezionalità eccessiva.

La possibile disparità applicativa sul territorio nazionale rappresenta un ulteriore elemento critico, in quanto differenti uffici giudiziari potrebbero adottare interpretazioni non uniformi delle stesse norme, con conseguenti squilibri tra detenuti posti in situazioni analoghe.

Per garantire l’effettiva realizzazione del giudizio individualizzato è dunque necessario investire nella formazione specifica degli operatori penitenziari e dei giudici di sorveglianza, predisponendo linee guida coerenti e dettagliate, capaci di orientare la valutazione in maniera rigorosa e scientificamente fondata, senza trascurare il rispetto dei diritti costituzionali e dei principi fondamentali di proporzionalità, dignità e funzione rieducativa della pena.

Solo attraverso tale approccio sarà possibile conciliare la tutela della sicurezza pubblica con l’effettivo diritto alla speranza del detenuto, realizzando una vera applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU.

8. Soluzioni alternative all’ergastolo ostativo: prospettive comparate e modelli evolutivi

Alla luce delle criticità emerse nel sistema dell’ergastolo ostativo e del progressivo superamento della presunzione assoluta di pericolosità, si rende necessario interrogarsi su possibili soluzioni alternative che siano in grado di conciliare efficacemente le esigenze di sicurezza pubblica con il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto. In tale prospettiva, il confronto con altri ordinamenti giuridici offre spunti significativi per l’elaborazione di modelli più equilibrati e coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali.

Un primo modello alternativo è rappresentato dal sistema della revisione periodica obbligatoria della pena perpetua, adottato in diversi Paesi europei. In ordinamenti come quello tedesco, la pena dell’ergastolo non è mai intesa come irreversibile, poiché è prevista una verifica giudiziale della pericolosità del detenuto dopo un determinato periodo di espiazione, generalmente fissato in quindici anni[28].

Tale meccanismo consente di valutare concretamente l’evoluzione della persona, evitando automatismi e garantendo una reale prospettiva di reinserimento sociale. Questo approccio appare pienamente coerente con il principio del “diritto alla speranza”, elaborato dalla giurisprudenza europea, e potrebbe essere ulteriormente valorizzato nel sistema italiano attraverso una disciplina che renda la revisione non solo possibile, ma effettiva e sistematica. Un secondo modello è quello basato su strumenti avanzati di valutazione del rischio, ampiamente utilizzati nei sistemi anglosassoni. In tali contesti, la decisione sull’accesso ai benefici penitenziari si fonda su parametri scientifici e multidisciplinari, che tengono conto non solo della condotta carceraria, ma anche di fattori psicologici, sociali e criminologici.

L’introduzione di protocolli standardizzati di risk assessment potrebbe contribuire a rendere più oggettiva e uniforme la valutazione della pericolosità, riducendo il rischio di discrezionalità eccessiva e garantendo una maggiore coerenza applicativa sul territorio nazionale.

Un’ulteriore soluzione alternativa è rappresentata dal rafforzamento dei percorsi trattamentali personalizzati, che assumono un ruolo centrale in ordinamenti come quello francese. In tali sistemi, la progressione trattamentale non è subordinata esclusivamente alla collaborazione con la giustizia, ma si fonda su un percorso articolato di responsabilizzazione, partecipazione attiva e verifica delle capacità di reinserimento. L’adozione di programmi individualizzati, accompagnati da un monitoraggio costante e da una valutazione periodica, consente di superare la logica premiale rigida e di valorizzare il percorso rieducativo del detenuto in maniera più autentica.

In questa direzione si colloca anche la possibilità di introdurre forme di “collaborazione attenuata” o alternativa, che non si esauriscano nella delazione processuale, ma comprendano comportamenti significativi sul piano del distacco dall’organizzazione criminale, quali la partecipazione a programmi di giustizia riparativa, l’impegno in attività socialmente utili o la dimostrazione concreta di rottura dei legami con il contesto criminale[29]. Tali strumenti consentirebbero di ampliare le modalità attraverso cui il detenuto può dimostrare il proprio cambiamento, evitando che la collaborazione giudiziaria resti l’unico criterio di accesso ai benefici.

Infine, un modello particolarmente interessante è quello che prevede un sistema integrato di controllo post-penitenziario, come avviene in alcuni ordinamenti del Nord Europa[30].

In tali contesti, la concessione della libertà condizionale è accompagnata da rigorose misure di supervisione, che includono controlli periodici, obblighi comportamentali e supporto socio-lavorativo. Questo approccio consente di ridurre il rischio di recidiva, garantendo al contempo una transizione graduale e controllata verso la libertà. In conclusione, le possibili alternative all’ergastolo ostativo non implicano necessariamente l’abbandono delle esigenze di sicurezza, ma piuttosto la loro integrazione in un sistema più flessibile, razionale e rispettoso dei diritti fondamentali¹¹.

L’esperienza comparata dimostra che è possibile coniugare efficacia repressiva e funzione rieducativa attraverso strumenti che valorizzino la valutazione individuale, la progressione trattamentale e il controllo successivo alla liberazione¹². In tale prospettiva, il sistema italiano è chiamato a proseguire nel percorso di riforma già avviato, sviluppando modelli capaci di superare definitivamente la logica dell’automatismo e di realizzare un equilibrio più avanzato tra giustizia, sicurezza e dignità della persona¹³.

9. Conclusioni

La transizione dal paradigma presuntivo, basato sull’automatismo della mancata collaborazione, al modello del giudizio individualizzato rappresenta una svolta di fondamentale importanza nel diritto penale italiano, segnando un punto di svolta nella concezione della pena e del trattamento dei condannati.

Questo passaggio consente di rendere l’ergastolo ostativo maggiormente compatibile con la dignità della persona detenuta, valorizzando la funzione rieducativa della pena sancita dall’articolo 27, comma 3, della Costituzione, e allineando l’ordinamento italiano agli standard internazionali in materia di diritti umani. La valutazione individualizzata consente al giudice di sorveglianza di ponderare elementi concreti e variabili, come la condotta intramuraria, la partecipazione a programmi trattamentali e la situazione personale e familiare del detenuto, superando l’approccio rigido e premiale che aveva caratterizzato l’originario regime ostativo.

La sfida futura risiede nella necessità di garantire un’applicazione coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando derive interpretative che possano reintrodurre, anche in forma implicita, la presunzione assoluta di pericolosità. Occorre sviluppare strumenti di monitoraggio, linee guida operative e formazione continua degli operatori, affinché il giudizio individualizzato sia effettivamente applicato in modo rigoroso, trasparente e rispettoso dei principi costituzionali.

Solo attraverso un equilibrio duraturo tra sicurezza collettiva e tutela dei diritti fondamentali sarà possibile realizzare una politica penale che concili repressione e rieducazione, garantendo al contempo la legittimità e la credibilità del sistema giudiziario agli occhi della comunità nazionale e internazionale.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr. art. 27, comma 3, Costituzione 

[2] Art 4 bis, legge 26 luglio 1975, n.354 Ord. Pen.

[3] MANTOVANI, F., Diritto penale. Parte generale, Padova, 2011

[4] Sent. n. 253/2019 Corte cost.

[5] Cfr. L. 45 del 2001

[6] Corte cost. sentt. nn. 149/2018 e 253/2019

[7] CEDU, sentenza Viola c. Italia (n.2), 13 giugno 2019

[8] FIANDACA, G., Mafia e diritto penale, Milano, 1994

[9] Art 4 bis, commi 1 e ss., Ord. Pen. e legge 45/2001

[10] Sent. n. 306/1993 Corte Cost.

[11] SPANGHER, G., Il giudice di sorveglianza e la nuova valutazione di pericolosità, Milano, 2022

[12] ZANCHI, R., La liberazione condizionale nel sistema penale italiano, Napoli, 2010

[13] Art. 176 c.p. 

[14] Artt. 30 ter, 47 Ord. Pen. 

[15] BARTOLI, L., L’ergastolo ostativo e la dignità della persona, Riv. It. Dir. Prod. Pen., 2019

[16] CEDU, sent. 9 luglio 2013 “Vinter and Others v. UK”

[17] CEDU, Murray v. Paesi Bassi, 26 aprile 2016

[18]Sentt. 253/2019 – 97/2021 Cort. Cost.

[19] SPANGHER, G., Il giudice di sorveglianza e la nuova valutazione della pericolosità, Milano, 2022

[20] LOPES, M., La valutazione del rischio e la discrezionalità del giudice di sorveglianza, Riv. Trim. dir. Pen., 2022

[21] Artt. 1, 15 Ord. Pen. 

[22] Art. 80 Ord. Pen.

[23] Artt. 101, 104 Cost.

[24] Art. 125, c.3 c.p.p.

[25] Artt. 666, 678 c.p.p.

[26] Sent. n. 341/1994 Cort. Cost.

[27] MUSCO, E., Criticità e rsichi della riforma dell’ergastolo ostativo, Dir. pen. Cont., 2023

[28] Bundesfervassungsgericht, sent. 21 giugno 1977 “ Lebenslange Freiheitsstrafe”

[29] D.lgs. n. 150/2022 

[30] Modelli di probation e supervisione Paesi nordici

Bibliografia

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Corte EDU, Grande Camera, Vinter and Others v. United Kingdom, 9 luglio 2013.
Corte costituzionale, sentenze n. 253/2019 e n. 97/2021.