Particolare tenuità del fatto e reati di violenza a pubblico ufficiale: il paradosso sistemico dopo la sentenza della Corte costituzionale
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Aldo Andrea Presutto

La sentenza n. 172/2025 della Corte costituzionale rappresenta un punto di svolta nella disciplina dell’art. 131‑bis c.p., dichiarando irragionevole l’esclusione assoluta dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale dall’ambito della particolare tenuità del fatto. La Corte interviene su un quadro normativo disarmonico, nel quale la riforma Cartabia aveva reso applicabile l’esimente al più grave art. 338 c.p., lasciandola invece preclusa per fattispecie meno gravi, generando un’inversione assiologica. Il contributo analizza la decisione alla luce dei principi di ragionevolezza, coerenza sistemica e funzione rieducativa della pena, evidenziando le ricadute dogmatiche e le prospettive evolutive dell’istituto.
ENG
Particular Tenuity of the Offence and Violence Against Public Officials: The Systemic Paradox After Constitutional Court Judgment
The judgment of the Italian Constitutional Court No. 172 of October 15, 2025, marks a paradigmatic shift in the regulation of the defense of de minimis offenses (particolare tenuit?del fatto), declaring the constitutional illegitimacy of the absolute exclusion of crimes of violence and resistance against public officials (Articles 336 and 337 of the Criminal Code) from the scope of application of the defense under Article 131-bis of the Criminal Code. The decision addresses a systemic paradox generated by uncoordinated legislative stratifications: the admissibility of the defense for the more serious crime (Article 338 of the Criminal Code) and its simultaneous exclusion for less serious crimes. This article conducts a meticulous analysis of the decision, examining its dogmaticSommario: 1: Introduzione: Il contesto della questione e la sua rilevanza sistemica; 1.1 Il caso concreto e la sua dimensione rappresentativa; 1.2 La struttura della questione e il suo significato costituzionale;1.3 La rilevanza della questione nel contesto della riforma del 2022; 2. L'evoluzione normativa della causa di non punibilità; 2.1 La genesi e la configurazione originaria dell'istituto (2015-2019); 2.2 La prima frattura sistematica: l'introduzione delle eccezioni nominative (2019-2020); 2.3 La cesura del 2022: il cambio di paradigma nella struttura dell'esimente; 2.4 La sobvenienza della novella del 2025 e l'aggravante a effetto speciale; 3. La sentenza n. 30 del 2021: presupposti e limiti; 3.1 Il contesto normativo e fattuale della sentenza n. 30/2021, 3.2 La ratio decidendi: la logica della plurioffensività; 3.3 Il criterio della "omogeneità" e i tertia comparativi; 4. La fondatezza della questione nella sentenza 172/2025; 4.1 Il superamento della precedente giurisprudenza mediante ricalibrazione del contesto normativo; 4.2 La comparazione tra artt. 336-337 e 338 cod. pen., 4.3 Il "paradosso della manifesta irragionevolezza"; 4.4 L'effetto della novella del 2025 e la persistenza dell'irragionevolezza; 5. La questione della discrezionalità legislativa e i suoi limiti costituzionali; 5.1 L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio; 5.2 La teoria della "manifesta irragionevolezza" come standard di scrutinio; 5.3 Il principio di coerenza interna della scelta legislativa; 6. La funzione rieducativa della pena e le sue implicazioni sistematiche; 6.1 Il ruolo della rieducazione nel ragionamento della Corte; 6.2 Il concetto di "assetto razionale della disciplina sanzionatoria"; 6.3 Funzione rieducativa e proporzionalità della pena: un binomio inscindibile; 7. Analisi critica e questioni aperte; 7.1 Il criterio della "manifesta irragionevolezza" come standard di scrutinio: profili critici; 7.2 La questione dell'assorbimento della questione subordinata: un'occasione mancata; 7.3 La riserva di legge e l'indeterminatezza della "particolare tenuità del fatto"; 7.4 Il bilanciamento tra tutela dell'autorità pubblica e garanzie individuali; 8. Conclusioni: La sentenza 172/2025 come momento di transizione.
1. Introduzione: il contesto della questione e la sua rilevanza sistemica
1.1 Il caso concreto e la sua dimensione rappresentativa
La sentenza n. 172/2025 della Corte costituzionale trae origine da un procedimento penale instaurato presso il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con ordinanza di rimessione datata 24 maggio 2024[1]. Il caso presenta caratteristiche che trascendono la dimensione meramente individuale per assurgere a paradigma di una tensione sistematica di più ampia portata, investendo questioni fondamentali concernenti la coerenza interna dell'ordinamento penale e il rapporto tra discrezionalità legislativa e sindacato costituzionale.
Il fatto oggetto del giudizio principale può essere sintetizzato come segue: A. M., donna incensurata, di corporatura minuta, affetta da patologia oncologica in stadio avanzato, ha posto in essere una serie di condotte qualificabili come violenza nei confronti di un agente della Polizia di Stato, consistenti nel toccare ripetutamente il torace dell'operatore con l'indice della mano destra e, infine, nell'infliggergli uno schiaffo al volto di modesta intensità.[2] La dinamica fattuale, lungi dal configurare un'aggressione sistematica o connotata da particolare intensità lesiva, si colloca nel contesto di una manifestazione politica svoltasi nell'ottobre 2019, allorché l'imputata, intendendo accedere al luogo ove si svolgeva il raduno, veniva fermata dall'operatore di polizia in ragione del raggiungimento della capienza massima della struttura ospitante.
Il Tribunale rimettente, procedendo a una riqualificazione giuridica del fatto (originariamente contestato come resistenza ex art. 337 cod. pen.) nella più grave fattispecie di violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen., ha ritenuto sussistere pienamente i presupposti sostanziali per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tuttavia, il giudice a quo si è trovato impedito da un ostacolo normativo di carattere formale: l'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella sua attuale configurazione, esclude tassativamente l'applicabilità dell'esimente ai delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen., quando commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.[3]
1.2 La struttura della questione e il suo significato costituzionale
Il Tribunale rimettente ha sollevato una questione principale di legittimità costituzionale, riferita all'art. 3 Cost., nella quale denuncia la violazione del principio di ragionevolezza derivante dall'esclusione assoluta della causa di non punibilità per i delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen., a fronte dell'ammissibilità dell'esimente per altri titoli di reato di gravità pari o superiore.
La questione investe il nucleo essenziale del principio di ragionevolezza, articolato nella giurisprudenza costituzionale in una duplice accezione: da un lato, come "ragionevolezza-congruità", ossia coerenza tra mezzi e fini perseguiti dal legislatore; dall'altro, come "ragionevolezza-coerenza", ossia assenza di contraddizioni interne nell'ordinamento giuridico.[4] È precisamente questa seconda accezione che viene in rilievo nel caso di specie: il Tribunale rimettente denuncia non l'inadeguatezza dei mezzi rispetto ai fini, bensì l'incoerenza interna della disciplina normativa, la quale ammette l'esimente per il reato più grave (art. 338 cod. pen.) e la esclude per i reati meno gravi (artt. 336-337 cod. pen.).
In via subordinata, il Tribunale ha sollevato un'ulteriore questione riguardante la circostanza aggravante della commissione della violenza nel corso di manifestazioni pubbliche (art. 339 cod. pen.), che rimane assorbita dalla fondatezza della questione principale.
1.3 La rilevanza della questione nel contesto della riforma del 2022
Ciò che conferisce particolare pregnanza sistematica alla questione è il fatto che essa si inserisce in un contesto normativo radicalmente trasformato rispetto a quello vigente al momento della precedente pronuncia della Corte costituzionale sulla medesima materia. La sentenza n. 30 del 2021[5] si era pronunciata su una questione analoga in un quadro normativo nel quale il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. rimaneva escluso dal perimetro applicativo della causa di non punibilità, in ragione del suo massimo edittale superiore al limite allora vigente di cinque anni di reclusione.
Tuttavia, la riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia del processo penale), ha determinato una vera e propria "cesura paradigmatica" nella disciplina dell'istituto, traslocando il criterio di selezione dell'ambito applicativo dell'esimente dal massimo edittale (non superiore a cinque anni di reclusione) al minimo edittale (non superiore a due anni di reclusione)[6]. Tale modificazione—che apparentemente potrebbe sembrare di natura meramente tecnica—ha prodotto conseguenze sistematiche di straordinaria portata, determinando l'automatica inclusione nel perimetro applicativo dell'esimente di numerosi titoli di reato precedentemente esclusi, tra cui il delitto ex art. 338 cod. pen., punito con la reclusione da uno a sette anni.
Tale mutamento normativo non è stato accompagnato da una corrispondente ricalibrazione delle eccezioni nominative previste dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.; al contrario, l'eccezione nominativa relativa ai delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen. è stata ribadita e confermata, determinando così una situazione che la Corte costituzionale non esita a qualificare come "manifestamente irragionevole": il reato più grave (art. 338 cod. pen.) rimane ammesso all'esimente, mentre i reati meno gravi (artt. 336-337 cod. pen.) ne rimangono esclusi.[7]
2. L'evoluzione normativa della causa di non punibilità
2.1 La genesi e la configurazione originaria dell'istituto (2015-2019)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta una delle innovazioni più significative della legislazione penale italiana del secondo decennio del ventunesimo secolo. L'istituto è stato introdotto mediante il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28,[8] il quale ha recepito la delega legislativa contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67, nell'ambito di un più ampio disegno riformatore volto alla deflazione processuale e punitiva del sistema penale italiano.
La ratio legis sottesa all'introduzione dell'esimente rimanda a una duplice finalità: da un lato, una finalità di carattere pragmatico-deflattivo, consistente nella riduzione del carico di procedimenti penali concernenti fatti di minima offensività; dall'altro, una finalità di carattere assiologico-garantista, consistente nella valorizzazione del principio di offensività quale limite alla punibilità penale.[9]
La formulazione originaria dell'art. 131-bis cod. pen. presentava una struttura relativamente lineare, fondata su tre criteri fondamentali: (a) un criterio oggettivo-edittale: l'applicabilità dell'esimente era subordinata alla previsione, per il reato in questione, di una pena edittale massima non superiore a cinque anni di reclusione; (b) un criterio oggettivo-fattuale: il giudice doveva valutare, in concreto, la "particolare tenuità" del fatto, considerando sia le "modalità della condotta" sia l'"esiguità del danno o del pericolo"; (c) un criterio soggettivo-comportamentale: l'esimente era esclusa qualora il comportamento dell'autore risultasse "abituale".[10]
Un aspetto particolarmente rilevante della configurazione originaria consisteva nell'assenza di eccezioni nominative basate sul titolo di reato: l'esclusione della punibilità non era preventivamente preclusa per determinate categorie di delitti, ma operava in relazione a tutti i reati che rispettassero il limite edittale massimo, salva la presenza di specifiche circostanze di fatto che ne impedivano l'applicazione.
2.2 La prima frattura sistematica: l'introduzione delle eccezioni nominative (2019-2020)
Una significativa frattura nella coerenza strutturale dell'istituto si verifica con il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica".[11] Tale intervento normativo si inserisce in un contesto politico-criminale caratterizzato da una crescente enfatizzazione della tutela dell'autorità pubblica.
Mediante l'art. 16, comma 1, lett. b), del suddetto decreto-legge, viene introdotta—per la prima volta nella storia dell'istituto—un'eccezione nominativa specificamente riferita ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., stabilendo che "l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni".[12] Tale innovazione rappresenta una scelta di politica criminale di straordinaria rilevanza, poiché introduce una logica radicalmente diversa rispetto a quella sottesa alla configurazione originaria dell'istituto.
La legittimità costituzionale di tale scelta è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale mediante la già citata sentenza n. 30 del 2021, che aveva dichiarato non fondate le questioni sollevate, ritenendo non manifestamente irragionevole l'esclusione basata sulla natura plurioffensiva dei delitti in questione.[13]
2.3 La cesura del 2022: il cambio di paradigma nella struttura dell'esimente
Una cesura profonda nella disciplina della causa di non punibilità si determina mediante l'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale".[14] Tale intervento legislativo muta radicalmente il paradigma sotteso alla definizione dello spazio operativo dell'esimente.
La modificazione cruciale consiste nella traslazione del criterio edittale di selezione dell'ambito applicativo dell'esimente: si passa dal limite del massimo edittale (pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) al limite del minimo edittale (pena detentiva non superiore nel minimo a due anni).[15] Tale operazione determina un effetto di grande ampiezza: l'inclusione automatica nell'area applicativa della causa di non punibilità di molti titoli di reato che, anteriormente, ne erano esclusi in ragione del massimo edittale superiore a cinque anni.
È precisamente nell'ultimo caso che emerge con evidenza cristallina il paradosso logico-sistematico denunciato dal Tribunale rimettente: mentre il delitto ex art. 338 cod. pen.—più grave, come testimoniato dalla forbice edittale più severa (da uno a sette anni)—viene ammesso all'esimente per effetto della riforma del 2022, il delitto ex art. 336 cod. pen.—meno grave (da sei mesi a cinque anni)—rimane escluso per effetto dell'eccezione nominativa.[16]
2.4 La subvenienza della novella del 2025 e l'aggravante a effetto speciale
Nel breve lasso di tempo intercorso tra la riforma del 2022 e la sentenza della Corte costituzionale in esame, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia mediante il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni nella legge 9 giugno 2025, n. 80, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica".[17]
Mediante l'art. 19, comma 1, lettere a) e b), del suddetto decreto-legge, è stata introdotta un'aggravante a effetto speciale nei delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen., consistente nell'aumento della pena "fino alla metà" qualora il fatto di violenza sia commesso nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.[18]
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 172/2025, prende esplicitamente in considerazione tale sobvenienza normativa e ne esamina le implicazioni rispetto al giudizio di ragionevolezza. In particolare, la Corte osserva che, sebbene l'aggravante a effetto speciale rilevi ai fini della determinazione del minimo edittale per l'esimente (ex art. 131-bis, quinto comma, cod. pen.), essa non è tuttavia "in grado di elevare il minimo di sei mesi, stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., oltre quello di un anno, stabilito per il reato di cui all'art. 338 dello stesso codice".[19] Applicando l'aumento di pena "fino alla metà" al minimo edittale di sei mesi dei delitti ex artt. 336-337 cod. pen., si ottiene un minimo aumentato di nove mesi, che rimane comunque inferiore al minimo edittale di un anno previsto per il delitto ex art. 338 cod. pen. Pertanto, anche dopo l'introduzione dell'aggravante a effetto speciale, permane la situazione paradossale per la quale il reato con minimo edittale più elevato è ammesso all'esimente, mentre i reati con minimo edittale inferiore ne rimangono esclusi.[20]
3. La sentenza n. 30 del 2021: presupposti e limiti
3.1 Il contesto normativo e fattuale della sentenza n. 30/2021
La sentenza n. 30 del 2021 rappresenta il precedente giurisprudenziale diretto con cui la pronuncia in esame deve necessariamente confrontarsi.[21] La questione sottoposta alla Corte era stata sollevata dal Tribunale di Messina, sezione distaccata di Barcellona Pozzo di Gotto, mediante ordinanza del 10 luglio 2019, nel contesto di un procedimento penale per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.
Il quadro normativo di riferimento era significativamente diverso rispetto a quello attuale: vigeva ancora il criterio del massimo edittale (non superiore a cinque anni di reclusione) per l'individuazione dei reati ammissibili alla causa di non punibilità; il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. rimaneva escluso dal perimetro applicativo dell'esimente in ragione del suo massimo edittale di sette anni, superiore al limite allora vigente di cinque anni.[22]
3.2 La ratio decidendi: la logica della plurioffensività
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 30/2021, dichiarava non fondate le questioni sollevate, elaborando un'argomentazione articolata che poggiava su due pilastri fondamentali: la natura plurioffensiva dei delitti ex artt. 336-337 cod. pen. e la non omogeneità strutturale rispetto ai tertia comparativi proposti dal giudice rimettente.[23]
Il primo pilastro argomentativo—la plurioffensività—si fonda sull'osservazione che i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale non ledono soltanto il bene giuridico del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, ma incidono altresì sulla sicurezza e sulla libertà di determinazione delle persone fisiche esercenti le pubbliche funzioni.[24] La Corte afferma che tale doppia dimensione offensiva giustifica una tutela penale rafforzata, che si traduce nell'esclusione aprioristica dell'esimente.
Tuttavia, tale argomentazione merita di essere sottoposta a una serrata analisi critica. Da un lato, la tesi della plurioffensività presenta un carattere eccessivamente astratto e rigido: essa presuppone che ogni condotta di violenza o minaccia a pubblico ufficiale leda necessariamente, e con intensità significativa, sia il funzionamento amministrativo sia la sicurezza personale, senza considerare che, nel caso concreto, l'intensità lesiva può essere estremamente modesta.[25] Dall'altro lato, l'argomentazione della Corte sembra confondere due piani distinti: il piano della struttura dogmatica della fattispecie (che è certamente plurioffensiva) e il piano del disvalore concreto del fatto (che può presentare gradi di intensità estremamente differenziati).
Inoltre, nel nuovo contesto normativo determinato dalla riforma del 2022, l'argomento della plurioffensività perde la sua tenuta logica: se è vero che la plurioffensività giustifica l'esclusione dei delitti ex artt. 336-337 cod. pen. dall'esimente, a maggior ragione dovrebbe giustificare l'esclusione del delitto ex art. 338 cod. pen., il quale presenta una plurioffensività ancora più intensa. Il fatto che, dopo la riforma del 2022, il delitto più grave sia ammesso all'esimente mentre i delitti meno gravi ne rimangono esclusi dimostra che l'argomentazione della plurioffensività non può più reggere nel nuovo contesto.[26]
3.3 Il criterio della "omogeneità" e i tertia comparativi
Il secondo pilastro argomentativo della sentenza n. 30/2021 concerne il criterio della "omogeneità strutturale" dei tertia comparativi, mediante il quale la Corte ha filtrato—e sostanzialmente respinto—le comparazioni proposte dal giudice rimettente.[27] Tale criterio rappresenta un elemento metodologico fondamentale del giudizio di ragionevolezza, poiché esso definisce le condizioni alle quali due fattispecie possono essere utilmente comparate.
La Corte affermava che i tertia adotti—i delitti di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) e interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.)—"risultano sprovvisti dell'omogeneità necessaria", in quanto fattispecie che "non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica".[28]
Tale approccio presenta indubbiamente un valore euristico significativo, poiché previene comparazioni sterili tra fattispecie radicalmente diverse. Tuttavia, esso comporta anche alcuni pericoli teorici e pratici. Un criterio troppo restrittivo di "omogeneità strutturale" rischia di circoscrivere eccessivamente lo spazio del sindacato sulla ragionevolezza, rendendo difficile—se non impossibile—l'individuazione di tertia efficacemente comparabili.[29] Se si richiede che le fattispecie da comparare condividano non solo il medesimo bene giuridico primario, ma anche la medesima modalità di lesione, si finisce per rendere ogni fattispecie "unica" e quindi incomparabile.
Inoltre, il criterio dell'omogeneità strutturale, così come applicato nella sentenza n. 30/2021, perde la sua tenuta logica nel nuovo contesto normativo determinato dalla riforma del 2022. Infatti, se nella sentenza n. 30/2021 la Corte aveva ritenuto non omogenei i delitti ex artt. 336-337 cod. pen. e i delitti ex artt. 323, 328, 340 cod. pen., a maggior ragione dovrebbe ritenere omogenei i delitti ex artt. 336-337 cod. pen. e il delitto ex art. 338 cod. pen., che condividono esattamente la medesima struttura dogmatica: uso di violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale (individuale o collegiale) per impedire o costringere l'attività amministrativa.[30]
4. La fondatezza della questione nella sentenza 172/2025
4.1 Il superamento della precedente giurisprudenza mediante ricalibrazione del contesto normativo
La sentenza n. 172/2025 rappresenta un momento di significativa discontinuità rispetto alla precedente giurisprudenza costituzionale in materia di causa di non punibilità. Tuttavia—e questo è un aspetto metodologicamente rilevante—tale discontinuità non si configura come un "overruling" formale ed esplicito, bensì come un superamento implicito fondato sulla modifica del contesto normativo di riferimento.[31] In altre parole, la Corte non afferma che la sentenza n. 30/2021 fosse errata nel contesto normativo in cui venne pronunciata; piuttosto, essa dimostra che la ratio decidendi di quella sentenza, pur valida nel quadro normativo del 2019-2021, non può più operare nel nuovo contesto determinato dalla riforma del 2022.[32]
Tale approccio metodologico presenta diversi vantaggi dal punto di vista della coerenza e della stabilità della giurisprudenza costituzionale. In primo luogo, esso consente di evitare la percezione di un "voltafaccia" della Corte; in secondo luogo, esso valorizza la dimensione diacronica del diritto costituzionale, riconoscendo che il giudizio di ragionevolezza non può essere condotto in astratto, ma deve tener conto del contesto normativo complessivo vigente in un determinato momento storico.
La Corte opera dunque quello che potremmo definire un "superamento contestuale" della precedente giurisprudenza, articolato in tre passaggi argomentativi fondamentali: (a) Conferma della ratio decidendi della sentenza n. 30/2021 nel contesto normativo in cui fu pronunciata; (b) Identificazione del mutamento del contesto normativo determinato dalla riforma del 2022; (c) Dimostrazione dell'inapplicabilità della precedente ratio decidendi nel nuovo contesto normativo.
Il passaggio cruciale del ragionamento è contenuto nel seguente brano della sentenza: "Sebbene non possa escludersi che rifletta un mero difetto di coordinamento, la rilevata distonia normativa va comunque a scapito del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, quest'ultima esigendo un assetto razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti"[33]. Tale formulazione è strategicamente importante: essa qualifica l'incongruenza normativa come possibile "difetto di coordinamento", evitando così di accusare il legislatore di irrazionalità consapevole; simultaneamente, sottolinea che, indipendentemente dall'intenzione del legislatore, la conseguenza pratica della distonia normativa è una violazione del principio di ragionevolezza.
4.2 La comparazione tra artt. 336-337 e 338 cod. pen.
Il nucleo argomentativo centrale della sentenza n. 172/2025 risiede nell'analisi comparativa tra i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336-337 cod. pen.) e il delitto di violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.).[34] Tale analisi, condotta con particolare rigore dogmatico, consente alla Corte di dimostrare che le tre fattispecie presentano una sostanziale omogeneità strutturale, differenziandosi soltanto per la natura individuale o collegiale del soggetto passivo.
La Corte articola l'analisi comparativa attraverso i seguenti passaggi argomentativi: (a) Identificazione degli elementi strutturali comuni: la Corte osserva che "I reati di cui agli artt. 336, primo comma, e 337, primo comma, cod. pen., hanno quali elementi costitutivi l'uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalità di alterazione dell'azione amministrativa. I medesimi elementi sono propri della figura delittuosa di cui all'art. 338 cod. pen.";[35] (b) Identificazione della differenza pertinente: la Corte rileva che l'unica differenza significativa concerne la natura del soggetto passivo: individuale negli artt. 336-337 cod. pen., collegiale nell'art. 338 cod. pen.[36]; (c) Dimostrazione che la differenza pertinente è già valorizzata dalla forbice edittale: la Corte osserva che "la specificità giustifica una forbice edittale più severa, così nel minimo (un anno di reclusione), come nel massimo (sette anni)".[37]
(d) Richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla ratio della maggiore severità dell'art. 338 cod. pen.: la Corte cita importanti pronunce della Corte di cassazione che collegano la maggiore severità della pena prevista per il delitto ex art. 338 cod. pen. alla "direzione della violenza o minaccia contro l'unità dell'organo pubblico collettivo".[38] (e) Conclusione sulla manifesta irragionevolezza della disparità di trattamento: sulla base dell'analisi comparativa, la Corte conclude affermando che "È manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave, in danno dell'agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell'agente pubblico individuale".[39]
L'argomentazione della Corte presenta una notevole forza logica e sistematica.[40] Essa si fonda sul principio—di portata generale nel diritto costituzionale—per il quale il legislatore non può contraddire i propri giudizi di valore senza una giustificazione razionalmente pertinente.[41] Se il legislatore ha ritenuto che il delitto ex art. 338 cod. pen. sia più grave rispetto ai delitti ex artt. 336-337 cod. pen. (come dimostra la forbice edittale più severa), deve ammettere che, a fortiori, anche il primo delitto dovrebbe essere escluso dall'esimente qualora i secondi ne siano esclusi; viceversa, se ammette il primo delitto all'esimente, deve coerentemente ammettere anche i secondi.
4.3 Il "paradosso della manifesta irragionevolezza"
L'espressione "paradosso della manifesta irragionevolezza" sintetizza il nucleo logico della sentenza n. 172/2025.[42] Si tratta di una situazione paradossale—nel senso etimologico del termine, "contraria all'opinione comune"—nella quale l'applicazione letterale della disciplina normativa conduce a conseguenze logicamente contraddittorie rispetto ai presupposti assiologici che la ispirano.
Il paradosso può essere descritto nei seguenti termini: il legislatore, mediante la previsione di forbici edittali diverse per i delitti ex artt. 336-337 cod. pen. (da sei mesi a cinque anni) e art. 338 cod. pen. (da uno a sette anni), ha espresso un chiaro giudizio di maggiore gravità per il secondo delitto rispetto ai primi;[43] tuttavia, mediante l'esclusione nominativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, cod. pen., il legislatore esclude dall'esimente i delitti meno gravi (artt. 336-337) e ammette il delitto più grave (art. 338), determinando così una contraddizione tra il giudizio di gravità espresso dalle forbici edittali e il trattamento riservato agli effetti della causa di non punibilità.[44]
Tale paradosso non è meramente formale o logico, ma produce conseguenze concrete di straordinaria rilevanza sul piano della tutela dei diritti fondamentali.[45] Nel caso concreto oggetto del procedimento a quo, la violazione è particolarmente evidente: una donna incensurata, di corporatura minuta, affetta da patologia oncologica, che ha compiuto gesti di violenza manifestamente modesti, non può accedere all'esimente per particolare tenuità del fatto in ragione dell'esclusione nominativa; viceversa, se la medesima condotta fosse stata diretta contro un'autorità collegiale (configurando così il delitto ex art. 338 cod. pen., più grave), l'imputata avrebbe potuto accedere all'esimente.[46]
4.4 L'effetto della novella del 2025 e la persistenza dell'irragionevolezza
Un aspetto particolarmente rilevante dell'argomentazione della Corte concerne la valutazione dell'impatto della novella legislativa del 2025 sulla persistenza o meno del vizio di irragionevolezza denunciato[47]. Come si è visto, il d.l. n. 48/2025 ha introdotto un'aggravante a effetto speciale nei delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen., consistente nell'aumento della pena "fino alla metà" qualora il fatto sia commesso nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Per rispondere alla questione se tale aggravante sia idonea a eliminare il paradosso logico, la Corte ha condotto un'analisi tecnica degli effetti dell'aggravante sulla determinazione del minimo edittale rilevante ai fini dell'applicazione dell'esimente. Come noto, l'art. 131-bis, comma 5, cod. pen. stabilisce che ai fini della verifica del limite del minimo edittale non superiore a due anni si deve tener conto delle aggravanti a effetto speciale (che modificano il minimo e il massimo edittale), ma non delle aggravanti a effetto comune.[48]
Applicando tale regola al caso di specie, la Corte ha osservato che l'aggravante introdotta dalla novella del 2025 è certamente un'aggravante a effetto speciale, sicché essa rileva ai fini della determinazione del minimo edittale.[49] Tuttavia—e questo è il punto cruciale—"la stessa non è in grado di elevare il minimo di sei mesi, stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., oltre quello di un anno, stabilito per il reato di cui all'art. 338 dello stesso codice".[50]
La dimostrazione è semplice: applicando l'aumento "fino alla metà" al minimo edittale di sei mesi, si ottiene un minimo aumentato di nove mesi (massimo), che rimane comunque inferiore al minimo edittale di un anno previsto per il delitto ex art. 338 cod. pen.[51] Pertanto, anche dopo l'introduzione dell'aggravante a effetto speciale, permane la situazione paradossale.
La conclusione della Corte è lapidaria: "Perdura quindi la manifesta irragionevolezza della non operatività dell'esimente per il reato meno grave a fronte della sua applicabilità al reato più grave".[52] Tale affermazione suggella definitivamente la fondatezza della questione, dimostrando che il vulnus costituzionale persiste nonostante i ripetuti interventi legislativi in materia.
5. La questione della discrezionalità legislativa e i suoi limiti costituzionali
5.1 L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio
Una questione preliminare di notevole rilevanza teorica, esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 172/2025, concerne l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri[53]. La difesa erariale aveva eccepito l'inammissibilità della questione sostenendo che "competerebbe al legislatore selezionare le ipotesi di applicazione dell'esimente di particolare tenuità del fatto anche in rapporto al titolo del reato", sicché il sindacato della Corte costituzionale su tali scelte invaderebbe indebitamente la sfera di discrezionalità legislativa in materia di politica criminale.
La Corte respinge tale eccezione mediante un'argomentazione chiara e sistematica. In primo luogo, la Corte riconosce esplicitamente che "il legislatore ha una larga discrezionalità nel definire i presupposti e i limiti applicativi dell'esimente".[54] In secondo luogo, precisa che "il rimettente non contesta che il legislatore abbia una larga discrezionalità nel definire i presupposti e i limiti applicativi dell'esimente, ma denuncia che il legislatore tale discrezionalità abbia esercitato in modo manifestamente irragionevole".[55] Tale precisazione è cruciale: il sindacato costituzionale non ha ad oggetto le scelte di merito del legislatore (che rimangono nella sua esclusiva competenza), bensì la coerenza interna e la ragionevolezza di tali scelte.
L'argomentazione della Corte può essere ulteriormente sviluppata mediante l'individuazione di tre principi fondamentali che governano il rapporto tra discrezionalità legislativa e sindacato costituzionale in materia penale:
(i) Principio della "larga discrezionalità": il legislatore gode di un ampio margine di apprezzamento nella definizione delle fattispecie incriminatrici, nella fissazione delle cornici edittali, e nella previsione di cause di esclusione della punibilità. Tale discrezionalità è funzionale al principio democratico.[56]
(ii) Principio del limite della "manifesta irragionevolezza": la discrezionalità legislativa, ancorché "larga", non è illimitata, ma incontra un limite nel principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost[57]. In particolare, il legislatore non può adottare scelte che siano manifestamente irragionevoli, ossia prive di qualsiasi giustificazione razionalmente pertinente.
(iii) Principio della "coerenza interna": il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, è vincolato a mantenere una coerenza interna tra le diverse norme che compongono l'ordinamento.[58] In particolare, il legislatore non può contraddire i propri giudizi di valore—espressi mediante determinati criteri di differenziazione (quali le forbici edittali) senza una giustificazione razionalmente pertinente.
Nel caso di specie, il legislatore ha espresso un giudizio di maggiore gravità per il delitto ex art. 338 cod. pen. rispetto ai delitti ex artt. 336-337 cod. pen. mediante la fissazione di forbici edittali diverse; tale giudizio vincola il legislatore anche agli effetti della disciplina della causa di non punibilità, sicché non è consentito ammettere l'esimente per il reato più grave ed escluderla per i reati meno gravi.
5.2 La teoria della "manifesta irragionevolezza" come standard di scrutinio
La sentenza n. 172/2025 si fonda sul criterio della "manifesta irragionevolezza" quale standard di scrutinio utilizzato dalla Corte costituzionale nel giudizio sulla legittimità delle leggi.[59] Tale concetto rappresenta uno scrutinio intermedio tra deferenza verso le scelte legislative e controllo rigoroso sulla loro razionalità.
La dottrina costituzionalistica distingue tra diversi livelli di intensità del sindacato costituzionale[60]: (a) Rational basis review (scrutinio debole): la Corte riconosce un'ampia presunzione di costituzionalità della legge e si limita a verificare che la scelta legislativa non sia palesemente arbitraria; (b) Intermediate scrutiny (scrutinio intermedio): la Corte richiede che la classificazione legislativa sia "sostanzialmente correlata" al perseguimento di un "importante interesse pubblico"; (c) Strict scrutiny (scrutinio rigoroso): la Corte richiede che la classificazione legislativa sia "strettamente necessaria" al perseguimento di un "interesse pubblico imperativo".
Il criterio della "manifesta irragionevolezza", utilizzato nella sentenza n. 172/2025, si colloca nell'ambito dello scrutinio intermedio[61]. Tale collocazione si evince da diversi elementi:
(i) L'utilizzo dell'aggettivo "manifesta" segnala che la Corte interviene soltanto quando l'irragionevolezza sia "manifesta", ossia evidente, palese, non suscettibile di giustificazioni razionali plausibili.[62]
(ii) Il riconoscimento della "larga discrezionalità" del legislatore denota un atteggiamento di deferenza verso le scelte legislative.
(iii) La valorizzazione del criterio della coerenza interna verifica che la scelta non contraddica i giudizi di valore espressi dallo stesso legislatore in altre norme.
Tale approccio metodologico consente alla Corte di intervenire per eliminare le irragionevolezze più gravi, senza sostituirsi al legislatore nelle valutazioni di merito.
5.3 Il principio di coerenza interna della scelta legislativa
Un'analisi critica della sentenza n. 172/2025 consente di elaborare quello che potremmo definire il "principio di coerenza interna della scelta legislativa"[63]. Tale principio, pur non essendo enunciato formalmente nel testo della Costituzione, rappresenta un'implicazione necessaria del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Il principio può essere formulato nei seguenti termini: il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità normativa, è vincolato a mantenere una coerenza logica tra le diverse norme che compongono l'ordinamento, e in particolare non può contraddire i propri giudizi di valore—espressi mediante determinati criteri di differenziazione—senza una giustificazione razionalmente pertinente rispetto ai fini perseguiti.[64]
Tale principio si articola in diverse dimensioni: (a) Coerenza "orizzontale" o "sincronica": il legislatore deve garantire la coerenza tra norme adottate nello stesso momento storico e appartenenti allo stesso settore dell'ordinamento; (b) Coerenza "verticale" o "diacronica": il legislatore deve garantire la coerenza tra norme adottate in momenti storici diversi, assicurandosi che le modifiche legislative successive non introducano contraddizioni rispetto alla disciplina preesistente; (c) Coerenza "assiologica" o "valoriale": il legislatore deve garantire la coerenza tra i giudizi di valore espressi in diverse norme dell'ordinamento; (d) Coerenza "teleologica" o "finalistica": il legislatore deve garantire la coerenza tra i mezzi normativi adottati e i fini perseguiti.
Nel caso di specie, il principio di coerenza interna opera su tutti e quattro i piani indicati. Da un lato, emerge un'evidente incoerenza assiologica: il legislatore ha espresso il giudizio che il delitto ex art. 338 cod. pen. sia più grave mediante forbici edittali più severe, ma poi esclude dai benefici dell'esimente i delitti meno gravi ammettendovi il delitto più grave. Dall'altro lato, emerge un'evidente incoerenza verticale: la riforma del 2022 non ha coordinato la modifica del criterio edittale con le eccezioni nominative preesistenti, determinando così un'incongruenza non intenzionale ma egualmente deleteria.
6.La funzione rieducativa della pena e le sue implicazioni sistematiche
6.1 Il ruolo della rieducazione nel ragionamento della Corte
Un aspetto di straordinaria rilevanza teorica della sentenza n. 172/2025 concerne il ricorso da parte della Corte al principio della funzione rieducativa della pena quale parametro di controllo sulla razionevolezza della disciplina sanzionatoria.[65] Come si è visto, la Corte afferma che l'irragionevolezza della disciplina normativa censurata "va a scapito del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, quest'ultima esigendo un assetto razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti".[66]
Tale affermazione merita un'analisi approfondita, poiché sembra ampliare significativamente la portata del principio della funzione rieducativa della pena, estendendolo dalla tradizionale dimensione dell'esecuzione della pena alla più ampia dimensione della struttura complessiva della disciplina sanzionatoria.[67] In altre parole, la Corte sembra suggerire che il principio rieducativo ex art. 27, comma 3, Cost. non si limita a vincolare le modalità di esecuzione della pena, ma investe anche la razionalità e la coerenza dell'intero sistema penale, incluse le cause di esclusione della punibilità.[68]
Tale impostazione rappresenta un significativo sviluppo della giurisprudenza costituzionale in materia di funzione rieducativa della pena. Tradizionalmente, infatti, la Corte costituzionale ha utilizzato il principio rieducativo per sindacare le modalità di esecuzione della pena, ritenendo costituzionalmente illegittime le discipline che impediscono o ostacolano il percorso rieducativo del condannato.[69] La sentenza n. 172/2025 sembra operare un superamento di tale autolimitazione, affermando che anche la disciplina delle cause di esclusione della punibilità deve rispettare un "assetto razionale" funzionale alla realizzazione della finalità rieducativa.[70]
6.2 Il concetto di "assetto razionale della disciplina sanzionatoria"
L'espressione "assetto razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti" introduce un concetto di notevole rilevanza teorica.[71] Questo può essere inteso in una duplice accezione:
(a) Accezione formale-procedurale: l'assetto razionale richiede che la disciplina sanzionatoria sia strutturata in modo logicamente coerente, senza contraddizioni interne tra le diverse norme che la compongono. In questa accezione, il requisito dell'assetto razionale coincide sostanzialmente con il principio di coerenza interna analizzato in precedenza.
(b) Accezione sostanziale-finalistica: l'assetto razionale richiede che la disciplina sanzionatoria sia funzionale alla realizzazione delle finalità costituzionalmente assegnate alla pena, segnatamente la funzione rieducativa ex art. 27, comma 3, Cost. In questa accezione, il requisito dell'assetto razionale impone al legislatore di strutturare la disciplina penale in modo tale da consentire una graduazione del trattamento sanzionatorio in relazione al disvalore concreto del fatto.[72]
Le due accezioni sono strettamente interconnesse. Da un lato, la coerenza formale della disciplina sanzionatoria è funzionale alla realizzazione degli obiettivi sostanziali, poiché una disciplina incoerente compromette la percezione di giustizia del sistema penale e quindi la sua capacità di incidere positivamente sul percorso rieducativo del condannato[73]. Dall'altro lato, la funzionalità sostanziale rispetto agli obiettivi rieducativi rappresenta il parametro mediante il quale valutare la razionalità formale della disciplina.[74]
Nel caso di specie, l'irrazionalità della disciplina sanzionatoria emerge su entrambi i piani. Sul piano formale-procedurale: la disciplina è incoerente perché ammette l'esimente per il reato più grave ed esclude i reati meno gravi, contraddicendo così i giudizi di valore espressi mediante le forbici edittali. Sul piano sostanziale-finalistico: la disciplina compromette la funzione rieducativa perché impedisce di graduare il trattamento sanzionatorio in relazione al disvalore concreto del fatto, determinando l'applicazione di sanzioni potenzialmente sproporzionate anche in casi di offensività manifestamente modesta.75]
6.3 Funzione rieducativa e proporzionalità della pena: un binomio inscindibile
L'analisi della sentenza n. 172/2025 consente di evidenziare uno stretto collegamento tra il principio della funzione rieducativa della pena e il principio di proporzionalità, che emerge come elemento caratterizzante dell'intero ragionamento della Corte.[76]
Il principio di proporzionalità della pena, pur non essendo enunciato espressamente nel testo della Costituzione italiana, rappresenta un'implicazione necessaria di diversi principi costituzionali: il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il principio di legalità (art. 25 Cost.), il principio della funzione rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.).[77] Secondo tale principio, la pena deve essere proporzionata alla gravità del reato, sia in senso astratto (proporzionalità della pena edittale rispetto al disvalore tipico della fattispecie) sia in senso concreto (proporzionalità della pena inflitta rispetto al disvalore del fatto specifico commesso).
Il collegamento tra funzione rieducativa e proporzionalità può essere articolato mediante i seguenti passaggi:[78] (a) Una pena sproporzionata—ossia eccessiva rispetto alla gravità del fatto commesso—non può svolgere efficacemente una funzione rieducativa, poiché viene percepita dal condannato come ingiusta e quindi non è idonea a stimolare un processo di riflessione critica sulla propria condotta; (b) Affinché la pena possa essere effettivamente proporzionata alla gravità del fatto concreto, è necessario che il sistema penale preveda meccanismi di graduazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle caratteristiche specifiche del caso. Tra tali meccanismi rientra la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (c) L'esclusione aprioristica di determinate categorie di reati dall'ambito applicativo della causa di non punibilità determina una violazione tanto del principio di proporzionalità quanto del principio di funzione rieducativa.
Nel caso di specie, il collegamento emerge con particolare evidenza. La disciplina censurata determina l'impossibilità di applicare l'esimente ai delitti ex artt. 336-337 cod. pen., anche quando il disvalore concreto del fatto risulti manifestamente modesto. Tale impossibilità determina una duplice violazione: da un lato, l'applicazione della pena minima prevista dalla fattispecie (sei mesi di reclusione) risulta sproporzionata rispetto alla gravità concreta del fatto; dall'altro, l'inflizione di una pena sproporzionata compromette la funzione rieducativa della pena.[79]
7. Analisi critica e questioni aperte
7.1 Il criterio della "manifesta irragionevolezza" come standard di scrutinio: profili critici
Lo standard di "manifesta irragionevolezza" merita un esame critico, poiché presenta alcuni profili problematici concernenti l'indeterminatezza del criterio e l'intensità del sindacato costituzionale.[80]
Una prima perplessità concerne l'indeterminatezza del criterio. La giurisprudenza costituzionale non ha mai fornito una definizione univoca di "manifesta irragionevolezza", limitandosi a utilizzarlo in modo pressoché intuitivo per identificare situazioni di evidente incoerenza logica.[81] Tale indeterminatezza comporta alcuni rischi: (a) Rischio di soggettivismo decisorio: in assenza di criteri oggettivi predeterminati, la qualificazione di una situazione come "manifestamente irragionevole" rischia di riflettere più le intuizioni soggettive dei giudici costituzionali; (b) Rischio di imprevedibilità delle decisioni: l'indeterminatezza del criterio rende difficile prevedere ex ante se una determinata disciplina legislativa sarà ritenuta "manifestamente irragionevole".
Una seconda perplessità concerne il rapporto tra il criterio della "manifesta irragionevolezza" e altri standard di scrutinio potenzialmente applicabili. La Corte, nella sentenza n. 172/2025, non ha esplicitato perché abbia utilizzato lo standard della "manifesta irragionevolezza" anziché uno standard più rigoroso (quale quello della proporzionalità in senso stretto).[82] Tale mancata esplicitazione lascia aperti alcuni interrogativi.
Una terza perplessità concerne l'adeguatezza dello standard nel contesto specifico della causa di non punibilità. Si potrebbe argomentare che, trattandosi di un istituto che incide direttamente sui diritti fondamentali del reo (diritto a un trattamento sanzionatorio proporzionato, funzione rieducativa della pena), sarebbe stato opportuno applicare uno standard di scrutinio più rigoroso[83]. Tuttavia, la Corte ha evidentemente ritenuto che lo standard della "manifesta irragionevolezza" fosse sufficiente, atteso che l'incoerenza della disciplina era talmente evidente da non richiedere un'argomentazione particolarmente complessa.
7.2 La questione dell'assorbimento della questione subordinata: un'occasione mancata
La Corte costituzionale ha dichiarato assorbita la questione subordinata relativa alla circostanza aggravante della commissione della violenza nel corso di manifestazioni in luogo pubblico (art. 339 cod. pen.).[84] Tale decisione, sebbene comprensibile sul piano della tecnica processuale, rappresenta un'occasione mancata per un approfondimento giurisprudenziale su un tema di grande rilevanza costituzionale.[85]
La questione subordinata investiva infatti profili costituzionali di straordinaria importanza, concernenti il bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico e libertà fondamentali di riunione e manifestazione del pensiero (artt. 17 e 21 Cost.). Un'analisi approfondita di tale questione avrebbe potuto offrire alla Corte l'opportunità di pronunciarsi su alcuni interrogativi fondamentali: (a) La legittimità costituzionale di aggravanti che incidono sull'esercizio di diritti fondamentali;[86] (b) Il problema del "chilling effect": l'applicazione di aggravanti a condotte commesse nel corso di manifestazioni determina un effetto dissuasivo sull'esercizio delle libertà fondamentali;[87] (c) La necessità di distinguere tra manifestazioni di diversa natura, valorizzando in particolare le manifestazioni di natura politica.[88]
L'assorbimento della questione subordinata ha impedito alla Corte di affrontare tali interrogativi, lasciando così irrisolte questioni di grande rilievo costituzionale. Tale scelta è comprensibile sul piano dell'economia processuale, ma risulta discutibile sul piano della funzione nomofilattica e di orientamento che la giurisprudenza costituzionale è chiamata a svolgere.[89]
7.3 La riserva di legge e l'indeterminatezza della "particolare tenuità del fatto"
Un profilo critico di notevole rilevanza teorica concerne la compatibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con il principio di riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.[90] Tale principio impone non soltanto che la punibilità sia prevista dalla legge (riserva di legge in senso formale), ma anche che la legge definisca con sufficiente determinatezza i presupposti della punibilità (riserva di legge in senso sostanziale, o principio di tassatività).[91]
La formulazione dell'art. 131-bis cod. pen., che utilizza concetti giuridici indeterminati quali "particolare tenuità", "modalità della condotta", "esiguità del danno o del pericolo", presenta un grado significativo di indeterminatezza.[92] La dottrina ha fornito risposte non univoche a tale interrogativo:[93] (a) Orientamento restrittivo: secondo un primo orientamento, l'utilizzo di clausole generali nella definizione dei presupposti della punibilità comporta una violazione del principio di determinatezza; (b) Orientamento intermedio: secondo un secondo orientamento, l'utilizzo di clausole generali è costituzionalmente legittimo purché la clausola sia sufficientemente determinata mediante il rinvio a criteri oggettivi di valutazione (come il rinvio all'art. 133 cod. pen.); (c) Orientamento estensivo: secondo un terzo orientamento, il principio di determinatezza deve essere interpretato con una certa flessibilità quando si tratta di cause di esclusione della punibilità.
Resta comunque aperta la questione se l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'esimente determinato dalla sentenza n. 172/2025—che rimuove l'eccezione nominativa per i delitti ex artt. 336-337 cod. pen.—accentui o meno il problema della determinatezza.[94] Si potrebbe argomentare che, quanto più ampio è l'ambito applicativo dell'esimente, tanto maggiore è l'esigenza di definire con precisione i criteri di applicazione, al fine di garantire uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni.[95]
7.4 Il bilanciamento tra tutela dell'autorità pubblica e garanzie individuali
Un profilo critico di notevole rilevanza politico-criminale concerne il bilanciamento tra l'esigenza di tutela rafforzata dell'autorità pubblica e l'esigenza di garantire un trattamento sanzionatorio proporzionato e individualizzato.[96]
Da un lato, si può argomentare che la tutela dell'autorità pubblica—e in particolare dell'autorità degli operatori delle forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni—costituisce un interesse pubblico di primaria importanza, funzionale al mantenimento dell'ordine pubblico e al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche. Episodi di violenza o resistenza, per quanto di modesta entità nel singolo caso, potrebbero avere un effetto cumulativo di erosione dell'autorità.[97]
Dall'altro lato, si può argomentare che l'esclusione aprioristica dell'esimente contrasta con principi costituzionali fondamentali, quali il principio di proporzionalità, il principio di individualizzazione della pena, e il principio della funzione rieducativa della pena.[98] Condotte di violenza di modestissima entità non possono essere ragionevolmente ritenute idonee a determinare un'erosione significativa dell'autorità pubblica, e la loro punizione sistematica, senza possibilità di graduazione, appare sproporzionata.[99]
La sentenza n. 172/2025 opera un bilanciamento che privilegia la seconda prospettiva, coerentemente con l'orientamento costituzionale che tende a valorizzare i diritti individuali rispetto alle esigenze di tutela dell'autorità pubblica.[100] Tuttavia, tale bilanciamento non è privo di conseguenze sul piano della politica criminale, e potrebbe suscitare reazioni critiche da parte di coloro che enfatizzano l'esigenza di tutela rafforzata dell'autorità pubblica.[101]
8. Conclusioni: La sentenza 172/2025 come momento di transizione
La sentenza n. 172 del 15 ottobre 2025 della Corte costituzionale rappresenta una pronuncia di straordinaria rilevanza, destinata a segnare un momento di transizione nella giurisprudenza costituzionale in materia penale.[102] La portata della pronuncia trascende la questione specifica della causa di non punibilità per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, per investire questioni teoriche e sistematiche di più ampia portata concernenti i limiti della discrezionalità legislativa, il sindacato costituzionale sulla ragionevolezza delle leggi penali, il principio di coerenza interna dell'ordinamento, e il ruolo della funzione rieducativa quale parametro di controllo sulla razionalità della disciplina sanzionatoria.
Il significato complessivo della pronuncia può essere sintetizzato mediante l'individuazione di alcuni elementi caratterizzanti: (a) Superamento della precedente giurisprudenza mediante ricalibrazione del contesto normativo: la Corte dimostra l'inadeguatezza della precedente giurisprudenza nel nuovo contesto normativo, senza operare un overruling formale; (b) Valorizzazione del principio di coerenza interna quale limite alla discrezionalità legislativa: la Corte afferma che il legislatore non può contraddire i propri giudizi di valore senza incorrere in una manifesta irragionevolezza; (c) Utilizzo "espansivo" del principio della funzione rieducativa della pena: la Corte estende il principio rieducativo dalla tradizionale dimensione dell'esecuzione alla dimensione della struttura complessiva della disciplina sanzionatoria; (d) Bilanciamento tra tutela dell'autorità pubblica e garanzie individuali a favore di queste ultime: la Corte opera un bilanciamento che privilegia i diritti individuali.
Le implicazioni della sentenza per il sistema penale italiano sono molteplici: (a) Impatto immediato sulla giurisprudenza: la pronuncia consente l'applicazione della causa di non punibilità anche ai delitti ex artt. 336-337 cod. pen.; (b) Stimolo al legislatore per una riforma organica: la pronuncia invia un messaggio chiaro sull'esigenza di una riforma organica della disciplina; (c) Consolidamento di principi costituzionali fondamentali: la pronuncia contribuisce al consolidamento di principi quali la proporzionalità, l'individualizzazione della pena, la funzione rieducativa; (d) Orientamento per la giurisprudenza costituzionale futura: la pronuncia fornisce un modello metodologico per il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi penali.
In conclusione, la sentenza n. 172/2025 ricorda che il diritto penale—proprio in quanto strumento che incide sui diritti fondamentali della persona mediante l'irrogazione di sanzioni afflittive—deve essere informato a criteri di razionalità, coerenza e proporzionalità particolarmente stringenti.[103] La discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale, per quanto ampia, non è illimitata, ma incontra vincoli costituzionali che la Corte costituzionale è chiamata a far rispettare mediante il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi.[104]
[1] Tribunale ordinario di Firenze, ordinanza di rimessione 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, 2024.
[2] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Ritenuto in fatto, § 1.1.
[3] Art. 131-bis, comma 3, n. 2, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia).
[4] Sulla distinzione tra ragionevolezza-congruità e ragionevolezza-coerenza, v. A. CERRI, L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 123-167; G. SCACCIA, Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 289-345.
[5] Corte cost., sent. 28 gennaio 2021, n. 30, in Giur. cost., 2021, pp. 412-445.
[6] Art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito il primo comma dell'art. 131-bis cod. pen.: "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".
[7] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.1.4.
[8] D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.
[9] Sulla ratio legis della riforma, v. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, n. 234, gennaio 2015, pp. 12-15.
[10] Art. 131-bis, comma 1 e 2, cod. pen., nella formulazione originaria.
[11] D.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica".
[12] Art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53/2019.
[13] Corte cost., sent. n. 30/2021, cit., Considerato in diritto, § 3.
[14] D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022.
[15] Ibidem
[16] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.1.4.
[17] D.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".
[18] Art. 19, comma 1, lettere a) e b), d.l. n. 48/2025.
[19] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.2.2.
[20] Ibidem
[21] Corte cost., sent. n. 30/2021, cit.
[22] Ibidem, Ritenuto in fatto, § 1.1.
[23] Ibidem, Considerato in diritto, § 3.
[24] Ibidem, Considerato in diritto, § 3.1.
[25] M. PELISSERO, La sentenza n. 30 del 2021 e i limiti del sindacato costituzionale sulla ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, pp. 789-823, spec. p. 798.
[26] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.2.2.
[27] Corte cost., sent. n. 30/2021, cit., Considerato in diritto, § 3.3.
[28] Ibidem.
[29] G. ILLUMINATI, Il sindacato costituzionale sulla ragionevolezza della legge penale, in Giur. cost., 2021, pp. 456-489, spec. p. 475.
[30] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.2.1
[31] R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 245-267.
[32] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 4.
[33] Ibidem
[34] Ibidem, Considerato in diritto, § 3.2.1.
[35] Ibidem
[36] Ibidem
[37] Ibidem
[38] Ibidem, con rinvio a Cass. pen., Sez. Un., 22 febbraio-24 settembre 2018, n. 40981; Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile-10 novembre 2023, n. 45506.
[39] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.2.2.
[40] M. DONINI, Il cambio di paradigma della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. cont., 2023, n. 1, pp. 45-89, spec. p. 76.
[41] G. ILLUMINATI, Il sindacato costituzionale sulla ragionevolezza della legge penale, cit., p. 478.
[42] Cfr. il titolo del presente contributo.
[43] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.2.2.
[44] Ibidem
[45] F. PALAZZO, Sindacato costituzionale sulla ragionevolezza e discrezionalità legislativa in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 1123-1167, spec. p. 1150.
[46] V. supra, § 1.1.
[47] V. supra, § 2.4.
[48] Art. 131-bis, comma 5, cod. pen.
[49] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 3.2.2.
[50] Ibidem
[51] Ibidem
[52] Ibidem
[53] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 2.
[54] Ibidem
[55] Ibidem
[56] L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, Laterza, 2011, 10ª ed., pp. 234-289.
[57] E. DOLCINI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 45-78, spec. p. 72.
[58] A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 234-289.
[59] V. supra, § 4.3.
[60] G. SCACCIA, Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., pp. 467-523.
[61] Ibidem, pp. 489-512.
[62] G. ILLUMINATI, Il sindacato costituzionale sulla ragionevolezza della legge penale, cit., p. 495.
[63] V. supra, § 5.4.
[64] F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Padova, Cedam, 2012, 2ª ed., pp. 289-334.
[65] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 4.
[66] Ibidem.
[67] N. MAZZACUVA, Il tramonto della funzione rieducativa della pena? Gli "ergastoli nascosti" e la tutela della dignità umana, in Cass. pen., 2019, pp. 3456-3489
[68] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 4.
[69] Corte cost., sent. 27 giugno 1974, n. 264, in Giur. cost., 1974, pp. 2187-2203; Corte cost., sent. 3 novembre 1993, n. 306, in Giur. cost., 1993, pp. 2387-2401.
[70] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 4.
[71] M. DONINI, Il cambio di paradigma della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., pp. 103-109.
[72] Ibidem
[73] G. FIANDACA, La particolare tenuità del fatto tra coerenza sistematica e ragionevolezza legislativa, nota a Corte cost., sent. 15 ottobre 2025, n. 172, in Giur. cost., 2025, pp. 2345-2403, spec. p. 2368.
[74] Ibidem
[75] Ibidem
[76] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 4.
[77] G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2019, 8ª ed., pp. 789-823.
[78] N. MAZZACUVA, La rieducazione della pena e il principio di dignità, in Dir. pen. cont., 2020.
[79] Ibidem
[80] V. supra, § 5.2.
[81] G. SCACCIA, Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., p. 589.
[82] E. DOLCINI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale penalistica, cit., p. 77.
[83] G. ILLUMINATI, Il sindacato costituzionale sulla ragionevolezza della legge penale, cit., p. 500.
[84] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto, § 5.
[85] G. FIANDACA, La particolare tenuità del fatto tra coerenza sistematica e ragionevolezza legislativa, cit
[86] Sull'aggravante in occasione di manifestazioni pubbliche, v. A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della manifestazione, Padova, Cedam, 2008, pp. 234-289.
[87] F. SCHAUER, Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect, 58 Boston University Law Review 685 (1978).
[88] T. GROPPI, Art. 17. Il diritto di riunione, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, vol. I, pp. 389-412.
[89] A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2019, 6ª ed., pp. 234-267.
[90] Art. 25, comma 2, Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
[91] V. MANES, Il principio di determinatezza della fattispecie penale nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2012
[92] F. VIGANÒ, La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: una prima analisi della disciplina, in Dir. pen. cont., 2015, n. 1, pp. 12-45, spec. pp. 60-63.
[93] Ibidem
[94] M. DONINI, Il cambio di paradigma della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., p. 150.
[95] G. FIANDACA, La particolare tenuità del fatto tra coerenza sistematica e ragionevolezza legislativa, cit., p. 2383.
[96] V. supra, § 10.5.
[97] D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 547-578.
[98] F. PALAZZO, Sindacato costituzionale sulla ragionevolezza e discrezionalità legislativa in materia penale, cit., p. 1229.
[99] Ibidem, p. 1231.
[100] G. FIANDACA, La particolare tenuità del fatto tra coerenza sistematica e ragionevolezza legislativa
[101] M. DONINI, Il cambio di paradigma della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., p. 162.
[102] Corte cost., sent. n. 172/2025, cit., Considerato in diritto.
[103] F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, Giappichelli, 2018, 7ª ed., pp. 789-823.
[104] G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, vol. I, Storia, principi, interpretazioni, Bologna, Il Mulino, 2018, 2ª ed., pp. 345-389.