Pubbl. Ven, 3 Apr 2026
Particolare tenuità del fatto e resistenza a pubblico ufficiale: la Corte costituzionale elimina la preclusione automatica all´art. 131-bis c.p.
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Daniele Panella

Il contributo esamina la sentenza n. 172 del 2025 con cui la Corte costituzionale ha restituito equilibrio alla disciplina dei reati inclusi nel novero dell’art. 131 bis c.p. dichiarandone l’illegittimità parziale nella parte in cui esclude l’applicazione della causa di non punibilità ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p. commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Muovendo dal caso deciso dal Tribunale di Firenze, l’autore ricostruisce la ratio dell’istituto valorizzando profili comparatistici ed evidenziando la distonia del sistema prodotta dall’ingresso del più grave delitto di cui all’art. 338 c.p. nel perimetro dell’esimente.
ENG
The article examines Judgment no. 172 of 2025, by which the Constitutional Court restored balance to the regulation of offences covered by Article 131‑bis of the Criminal Code, declaring it partially unconstitutional insofar as it excluded the application of the ground for exemption from punishment to the offences under Articles 336 and 337 of the Criminal Code committed to the detriment of public security officers or agents or judicial police officers. Drawing on the case decided by the Florence Court, the author reconstructs the rationale of the doctrine, employing a comparative perspective and highlighting the systemic dissonance produced by the inclusion of the more serious offence under Article 338 of the Criminal Code within the scope of the exculpatory provision.Sommario: 1. La vicenda oggetto del giudizio di merito e l’Ordinanza di rimessione; 2. La particolare tenuità del fatto; 3. Il precedente della Corte Costituzionale: la sentenza n. 30 del 2021; 4. La sentenza n. 172 del 2025: tra discrezionalità del legislatore e principio di ragionevolezza; 5. Conclusioni.
1. La vicenda oggetto del giudizio di merito e l’Ordinanza di rimessione
La sentenza n. 172 del 2025 della Corte Costituzionale trae origine da un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, a carico di una donna imputata originariamente del delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.[1], aggravato ai sensi dell’art. 339 c.p.[2], per avere – nel corso di una manifestazione politica tenutasi presso un polo congressuale – usato violenza nei confronti di un agente della Polizia di Stato che presidiava gli accessi alla struttura, ormai a capienza massima.
Segnatamente, la donna è rimasta all’esterno di un luogo in cui si teneva la manifestazione politica insieme a numerosi altri soggetti cui era stato precluso l’ingresso a causa di posti limitati ed insisteva per poter accedere all’evento.
Al diniego dell’operante, un agente che, sebbene in borghese, indossasse comunque la targhetta identificativa, la donna iniziava a toccare con un dito il torace del pubblico ufficiale.
Nonostante l’invito a cessare tale condotta, l’imputata perseverava, finché l’agente le bloccava il polso, ricevendo in risposta uno schiaffo al volto.
Successivamente l’imputata veniva identificata e, in un secondo momento, sarebbe poi comunque riuscita a entrare nella struttura essendole stato consentito l’ingresso in un momento successivo.
Il Tribunale di Firenze ha escluso che le versioni difensive – incentrate sull’idea che l’imputata fosse stata spinta dalla folla addosso al poliziotto – potessero sovrapporsi al quadro ricostruito dai pubblici ufficiali e confermato da alcuni testimoni: il reiterato toccamento del torace e lo schiaffo, accompagnati dall’insistente richiesta di accesso, non sono compatibili con la mera reazione di chi tenta di evitare una caduta.
Il Giudice remittente, dunque, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dell’imputata, ritenendo, tuttavia, che la condotta emersa dalla vicenda concreta – originariamente qualificata come resistenza a pubblico ufficiale – fosse più confacente alla diversa figura di cui all’art. 336 c.p.[3]
Secondo il Giudice fiorentino, la condotta violenta, infatti, è stata funzionale a costringere il pubblico ufficiale a consentire l’ingresso all’evento o, comunque, a fargli omettere l’atto dell’ufficio consistente, in quel momento, nel presidio volto a impedire ulteriori accessi, più che a opporsi all’esecuzione di un atto in corso.
In questa prospettiva il Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che tende a distinguere la violenza “anticipata”, volta a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto (art. 336), dalla violenza “contestuale”, diretta a impedire l’esecuzione di un atto in corso (art. 337)[4].
Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 339 c.p., il Tribunale ne ha altresì affermato la sussistenza, valorizzando sia il dato oggettivo sia quello finalistico dell’azione. La manifestazione politica si svolgeva all’interno di una struttura qualificabile come luogo aperto al pubblico, mentre la condotta violenta avveniva nel piazzale esterno, luogo pubblico a sua volta affollato da centinaia di persone desiderose di partecipare all’evento.
La condotta dell’imputata è strettamente connessa, sul piano teleologico, alla manifestazione: lo schiaffo è portato proprio allo scopo di superare il presidio ed entrare all’evento politico. Ricostruita in senso della positiva affermazione della responsabilità dell’imputata, il Tribunale si è poi soffermato sulla portata offensiva della condotta e sulla conseguente possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p.
Sul punto, il Giudice ha dedicato ampio rilievo alle condizioni personali dell’imputata, sostenendo che questa fosse una donna dalla corporatura minuta, affetta da patologia oncologica per la quale aveva subito più interventi chirurgici e terapie che, unitamente ad altre patologie (osteopenia, osteoporosi, ipercolesterolemia, celiachia), avevano verosimilmente ridotto la sua prestanza fisica all’epoca dei fatti.
L’agente non ha, infatti, riportato alcuna lesione a seguito dello schiaffo e la condotta è apparsa episodica, priva di abitualità, e l’imputata era incensurata.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha individuato in concreto una possibile “particolare tenuità” dell’offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta, all’esiguità del danno o del pericolo e alla non abitualità del comportamento, secondo i parametri dell’art. 133 c.p.
Tuttavia, un ostacolo si è frapposto all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. ed è rappresentato dalla clausola ostativa che, nella versione vigente della norma, esclude l’applicazione della causa di non punibilità ai delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. quando commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni, nonché per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza.
2. La particolare tenuità del fatto
Prima di ripercorrere le tappe significative della decisione in commento pare opportuno soffermarsi brevemente sulla causa di non punibilità[5] ex art. 131-bis c.p.
Questa è stata introdotta dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in ossequio al principio di offensività[6], con il dichiarato duplice obiettivo di evitare la sanzione penale per fatti di modesta lesività e di deflazionare il carico delle aule di Tribunale[7].
La collocazione nel codice penale dell’istituto ne mostra la natura squisitamente sostanziale, sebbene questo riverberi i propri effetti anche nel procedimento penale, sia nella fase delle indagini che nei successivi stadi di dibattimento[8]. Per un verso, infatti, il Pubblico Ministero può, ai sensi dell’art. 411 c.p.p., chiedere l’archiviazione «per la persona sottoposta alle indagini [che ndr.] non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto»; per altro verso, la causa di non punibilità può essere applicata anche dalla Corte di Cassazione[9].
In ogni caso, nella versione originaria, l’istituto si applicava ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta, fissando una soglia massima di gravità oltre la quale la tenuità non poteva operare.
In tale assetto, il secondo comma non conteneva ancora eccezioni all’applicazione dell’istituto connesse al titolo di reato, ma solo ipotesi ostative fondate sulle modalità del fatto come, ad esempio, i motivi abietti o futili, la crudeltà anche in danno di animali, le sevizie, il profittamento della minorata difesa della vittima, gli eventi di morte o lesioni gravissime.
La logica era quella di riservare l’istituto ai casi in cui, pur integrandosi tutti gli elementi della fattispecie, l’offesa al bene giuridico protetto fosse concretamente marginale, ma ciò senza rinunciare alla punibilità di condotte che esprimono un particolare disvalore.
Con l’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito nella l. 8 agosto 2019, n. 77, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 131-bis, aggiungendo un nuovo periodo che ha introdotto l’esclusione dell’esimente per i casi di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, oltre che la preclusione per i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Si è inaugurato così il modello che potremmo definire delle “eccezioni nominative” il cui scopo è sottrarre interi titoli di reato alla valutazione di particolare tenuità per ragioni di politica criminale.
Successivamente, l’art. 7, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito nella l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha ristretto il perimetro soggettivo di tale esclusione, sostituendo il riferimento generico al “pubblico ufficiale” con quello più specifico all’“ufficiale o agente di pubblica sicurezza” o di “polizia giudiziaria”, e includendo contestualmente il reato di oltraggio a magistrato in udienza ex art. 343 c.p.
Questa è la versione sulla quale è intervenuta la sentenza n. 30 del 2021 in tema di legittimità costituzionale dell’art. 337 c.p. di cui si dirà meglio infra.
Una cesura importante nella disciplina dell’art. 131-bis è stata determinata dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che ha spostato le soglie di accesso all’istituto dal massimo al minimo edittale, fissando la soglia dei due anni di reclusione.
Ne è derivato l’ingresso nel perimetro della particolare tenuità di numerosi reati che prima ne erano esclusi per il superamento del massimo edittale di cinque anni, tra cui il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario ex art. 338 c.p., punito con la reclusione da uno a sette anni.
Contestualmente, il novellato terzo comma dell’art. 131-bis ha ampliato il catalogo delle eccezioni, ribadendo comunque l’esclusione per i delitti ex artt. 336 e 337 c.p. commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in servizio.
Il nuovo assetto ha generato un quadro in cui, pur rimanendo preclusa l’esimente per le violenze e resistenze in danno del personale di pubblica sicurezza, essa risulta astrattamente applicabile al più grave reato ex art. 338 c.p., non menzionato tra le eccezioni.
Su questo sfondo si sono manifestati anche ulteriori interventi:
- la sentenza n. 156 del 2020[10], che ha già ampliato l’operatività dell’istituto ai reati privi di minimo edittale;
- le riforme del 2024–2025, che hanno introdotto aggravanti a tutela del personale scolastico e sanitario (l. 14 agosto 2020, n. 113. e l. 4 marzo 2024, n. 25)[11] e degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria (art. 19, co. 1, lett a) e b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80)[12].
È all’interno di questa stratificazione normativa e giurisprudenziale che la sentenza n. 172 del 2025 è intervenuta, utilizzando proprio il raffronto tra artt. 336–337 e 338 c.p. per individuare una discrasia sistemica divenuta, dopo la riforma Cartabia, non più sostenibile in chiave di ragionevolezza.
3. Il precedente della Corte Costituzionale: la sentenza n. 30 del 2021
Si è già anticipato che la Corte Costituzionale è già intervenuta sul tema con la sentenza n. 30 del 2021 a seguito della sollecitazione dei Tribunali di Torino e di Torre Annunziata, chiamati a giudicare alcuni episodi di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., connotati da una offensività particolarmente modesta e da fattori soggettivi favorevoli agli imputati (incensuratezza, occasionalità, particolare stato d’animo).
Le questioni sollevate hanno investito l’art. 131-bis, secondo comma, c.p., come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53 del 2019, e la stessa disposizione del decreto-legge, per due ragioni:
1. la prima, nella parte in cui è stata introdotta l’esclusione dell’esimente per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”;
2. la seconda perché – secondo il Tribunale di Torre Annunziata – la disposizione sarebbe stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge 53/2019 e per finalità non omogenee e proprie dello stesso.
Per quel che, invece, riguarda il profilo principale, ovvero il rapporto tra la causa di non punibilità e gli artt. 336 e 337 c.p. le Corti rimettenti hanno lamentato, in sintesi, che la preclusione fosse fondata solo ed esclusivamente sul titolo di reato, e non su specifiche connotazioni della condotta, a differenza delle altre ipotesi ostative previste dallo stesso art. 131-bis (si pensi ai motivi abietti o futili, crudeltà, sevizie, profittamento di minorata difesa, morte o lesioni gravissime).
Le ordinanze di rimessione hanno evidenziato, inoltre, la distonia del trattamento rispetto ad altre fattispecie che tutelano beni giuridici analoghi o contigui – come il rifiuto di atti d’ufficio, l’abuso d’ufficio, l’interruzione di pubblico servizio, l’oltraggio a magistrato in udienza – per le quali la causa di non punibilità era astrattamente applicabile.
La Corte, prima di affrontare nel merito la questione, ha ricordato come la particolare tenuità del fatto si ponga in rapporto di filiazione diretta con il principio di offensività in concreto e con la funzione di extrema ratio della sanzione penale.
Richiamando la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 120 del 2019 e, quanto al tema dei minimi edittali, la sentenza n. 156 del 2020 di cui già innanzi si è detto), il Giudice delle leggi ha qualificato l’art. 131-bis come una causa generale di esclusione della punibilità, funzionale tanto a evitare risposte sanzionatorie sproporzionate rispetto a fatti di ridotta offensività quanto a deflazionare il carico delle aule penali.
Sulla scorta di tali osservazioni, la Corte costituzionale ha osservato che le cause di non punibilità, in quanto deroghe a norme penali generali, implicano un giudizio di ponderazione tra esigenze diverse e confliggenti (tutela del bene giuridico, deflazione, rieducazione) che appartiene esclusivamente al legislatore e può essere sindacato solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Ne consegue che le scelte in ordine all’ampiezza del perimetro applicativo dell’art. 131-bis – incluse le eccezioni nominative all’applicazione della scriminante – godono di una particolare deferenza da parte della Corte.
Venendo alla specifica esclusione dell’esimente per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte ha ricordato come il reato di cui all’art. 337 c.p. tuteli un bene giuridico di particolare complessità, composto dal regolare funzionamento dell’attività amministrativa e dalla sicurezza e libertà di determinazione della persona fisica che esercita la funzione pubblica.
Alla luce di tale connotazione plurioffensiva, la Corte ha reputato non manifestamente irragionevole la scelta legislativa di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis al reato di resistenza a pubblico ufficiale, collocando il rafforzamento della tutela nel più ampio intervento normativo in materia di ordine e sicurezza pubblica attuato dal d.l. n. 53 del 2019.
I tertia comparationis indicati dai rimettenti sono stati considerati eterogenei quanto a struttura, materialità e livello di offensività tipica, sicché non sono ritenuti idonei a evidenziare una violazione dell’art. 3 Cost.
In definitiva, le questioni sono state dichiarate non fondate, con la conseguenza che – nel contesto normativo vigente al 2021 – la preclusione dell’esimente per la resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma, e con essa l’impostazione secondo cui spetta al legislatore selezionare, in via eccezionale e nella propria discrezionalità, titoli di reato sottratti ex ante ad una valutazione di particolare tenuità.
A non diversa valutazione la Corte è pervenuta in relazione al profilo lamentato dal Tribunale di Torre Annunziata e relativo alla disomogeneità della norma rispetto alla ratio ispiratrice del D.L. 53/2019. Tanto perché, secondo la Corte, la norma è stata introdotta nell’ambito di un decreto avente titolo “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” avente lo scopo di “rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico”. Così, «l’addizione operata dalla legge di conversione, che ha escluso l’applicazione dell’esimente di tenuità nell’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, non può dirsi pertanto «estranea», né tantomeno «intrusa», rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019, né rispetto alla sua prevalente ratio ispiratrice.»[13]
4. La sentenza n. 172 del 2025: tra discrezionalità del legislatore e principio di ragionevolezza
L’assetto definito dalla decisione n. 30/2021 è stato messo in discussione con la sentenza n. 172 del 2025 chiamata a confrontarsi con il mutato normativo quadro derivante dalla riforma Cartabia e dall’ingresso dell’art. 338 c.p. nel perimetro applicativo dell’art. 131-bis c.p.
Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, comma 3, c.p., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la particolare tenuità del fatto quando si procede per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p., se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
In via subordinata, ha sollevato anche una questione sull’art. 339 c.p., in riferimento agli artt. 3, 17 e 21 Cost., nella parte in cui è stato previsto un aumento di pena se la violenza o minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche ove si tratti di manifestazioni politiche.
Quanto al primo profilo, il Giudice rimettente ha denunciato la manifesta irragionevolezza della clausola ostativa alla luce di una serie di tertia comparationis, diversi da quelli richiamati nell’Ordinanza di rimessione che ha portato alla sentenza n. 30/2021, e segnatamente: il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario ex art. 338 c.p.[14]; il delitto di resistenza alla forza armata ex art. 143 c.p.m.p.[15]; le fattispecie di violenza o minaccia nei confronti del personale scolastico e sanitario aggravate ai sensi degli artt. 336, comma 2, e 61, n. 11-octies e 11-novies, c.p.
Si tratta, secondo il Tribunale, di reati del tutto omogenei per struttura e materialità, talora caratterizzati persino da maggiore gravità, per i quali è però astrattamente applicabile l’art. 131-bis c.p., mentre la sua operatività resta preclusa per le fattispecie ex artt. 336 e 337 commesse in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Il Giudice fiorentino ha richiamato espressamente la sentenza n. 30 del 2021, riconoscendo che in quella sede i tertia allora proposti erano stati ritenuti eterogenei, ma non ha mancato di evidenziare che il nuovo quadro normativo (dopo la riforma Cartabia del 2022 e successive modifiche) imponga ora un diverso raffronto, soprattutto con l’art. 338 c.p.
Quanto alla questione subordinata, il rimettente ha osservato che l’aggravante ex art. 339 c.p. sia applicabile indistintamente anche alle manifestazioni politiche, ritenendo che ciò comporti una irragionevole compressione delle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero quando la commissione del reato nel contesto della manifestazione non si traduca in un concreto incremento dell’offesa al bene tutelato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità della questione principale, sostenendo che l’impianto delineato dalla sentenza 30 del 2021 fosse rimasto del tutto immutato, anche alla luce dei nuovi tertia comparationis proposti e che, in ogni caso, la scelta delle ipotesi da includere o meno nell’applicazione dell’esimente rimane di esclusiva prerogativa del legislatore.
La Corte, in primo luogo, nel definire la questione, ha respinto l’eccezione di inammissibilità, osservando che il Giudice a quo non ha mai contestato la discrezionalità che appartiene al legislatore, ma ne ha lamentato il concreto esercizio in modo manifestamente irragionevole, alla luce della disciplina sopravvenuta e della nuova configurazione del perimetro applicativo dell’art. 131-bis c.p.
Le questioni sono state, dunque, ritenute ammissibili ed esaminate nel merito.
In secondo luogo, affondando il colpo sulla questione di merito, la Corte ha proposto un’ampia ricostruzione dell’evoluzione normativa dell’art. 131-bis c.p., con particolare riferimento alla riforma operata dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Nella versione originaria del 2015, infatti, per come detto nel capitolo 2 del presente scritto, l’istituto era applicabile ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, senza eccezioni fondate sul titolo di reato, ma con una serie di ipotesi ostative legate alle specifiche modalità della condotta (motivi abietti, crudeltà, sevizie, minorata difesa, morte o lesioni gravissime).
L’esclusione espressa per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza (artt. 336 e 337 c.p.) è stata introdotta solo dall’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53 del 2019, in relazione ai reati commessi nei confronti di qualsiasi pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, e successivamente ristretta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 130 del 2020 ai soli fatti in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Ed è stata proprio questa la versione esaminata dalla sentenza n. 30 del 2021.
Tuttavia, la riforma Cartabia del 2022 ha radicalmente mutato il primo e principale parametro di riferimento per l’applicabilità dell’esimente: il limite per l’accesso all’istituto è stato spostato dal massimo al minimo edittale (non superiore a due anni), con contestuale estensione del perimetro di applicazione della causa di non punibilità bilanciato soltanto dalla introduzione di nuove eccezioni nominative a quelle preesistenti.
Tra queste è rimasta la preclusione per i reati ex artt. 336 e 337 commessi nei confronti degli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in servizio.
L’effetto principale, per ciò che qui più rileva, per come osservato dal Giudice fiorentino rimettente, è l’inclusione nell’area di applicabilità dell’art. 131-bis del delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario ex art. 338 c.p., punito con la reclusione da uno a sette anni e, dunque, dotato di un minimo edittale non superiore a due anni e non espressamente escluso come per gli artt. 336 e 337 c.p.
È su questo punto che la Corte individua il nucleo della manifesta irragionevolezza denunciata dal rimettente.
I reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni, hanno come elementi costitutivi l’uso di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale e la finalità di alterare l’agire dell’amministrazione pubblica; la stessa struttura è ravvisabile nell’art. 338 c.p., in cui la violenza o minaccia è rivolta contro un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o contro i suoi singoli componenti in quanto proiezione del collegio.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha riconnesso la maggiore severità della pena prevista dall’art. 338 c.p. alla direzione della violenza contro l’unità dell’organo collegiale, con possibilità di una lesione simultanea di più soggetti e di funzioni costituzionalmente rilevanti (come quella legislativa).
Il legislatore, dunque, ritenuto il reato di cui all’art. 338 più grave di quelli di cui agli artt. 336 e 337, come mostra tanto il minimo (un anno contro sei mesi) quanto il massimo edittale (sette anni contro cinque).
La Corte, pertanto, in adesione alle censure mosse dal Tribunale rimettente ha ritenuto “manifestamente irragionevole” che, in tale quadro, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave (art. 338), mentre sia esclusa per i reati meno gravi (artt. 336 e 337) quando commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Il legislatore avendo già tracciato una precisa gerarchia tra i reati in sede di definizione della loro cornice edittale, non può contraddirla nell’ambito della disciplina dell’art. 131-bis c.p. senza violare il canone di coerenza richiesto dall’art. 3 Cost.
La Corte ha preso in considerazione anche gli interventi normativi successivi alla riforma Cartabia che hanno introdotto nuove aggravanti in materia di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
L’art. 19, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 48 del 2025, infatti, ha inserito negli artt. 336 e 337 c.p. un comma finale che prevede l’aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, aggravante a effetto speciale rilevante anche ai fini dell’art. 131-bis, comma 5, c.p.
La Corte ha osservato che tale aggravante – pur computandosi ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. – non è comunque idonea a innalzare il minimo edittale dei reati ex artt. 336 e 337 oltre quello previsto per l’art. 338 c.p., sicché permane in ogni caso una discrasia tra la maggiore gravità edittale di quest’ultimo e la sua introduzione nel perimetro dell’art. 131-bis, a fronte dell’esclusione dei primi due.
La stessa Corte, inoltre, ha segnalato che anche l’introduzione di aggravanti a effetto speciale a tutela del personale scolastico e sanitario (art. 336, comma 2, e art. 61, n. 11-octies e 11-novies, c.p.) non ha alcuna incidenza sul nucleo dell’esimente, poiché trattasi di aggravanti comuni per cui in tali casi la causa di non punibilità resta comunque astrattamente applicabile.
In ogni caso, il tertium comparationis davvero decisivo è, e rimane, il delitto ex art. 338 c.p., rispetto al quale l’esclusione dei reati ex artt. 336 e 337 appare certamente irragionevole, in quanto idonea a determinare un assetto in cui la causa di non punibilità può operare per il fatto tipicamente più grave, ma non per quello meno grave.
Ed è questa discrasia sistemica decisiva, più che la sola considerazione di politica criminale, a fondare la declaratoria di illegittimità costituzionale.
5. Conclusioni
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 131-bis, terzo comma, c.p., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
La tecnica decisoria è quella dell’eliminazione secca del riferimento ai due titoli di reato dal catalogo delle eccezioni nominative, con effetto generale: ne discende che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto torna applicabile ai reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale, anche quando commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
La declaratoria di illegittimità determina un riallineamento tra le cornici edittali che determinano la gravità di un reato e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Orbene, i reati che il legislatore ha reputato meno gravi o comunque non più gravi di quello ex art. 338 c.p. diventano nuovamente suscettibili di una valutazione caso per caso sull’entità dell’offesa al bene protetto.
Così facendo, il fulcro si sposta dalla selezione astratta per titoli di reato alla valutazione concreta dell’offensività, secondo i parametri dell’art. 133 c.p. e i limiti oggettivi e soggettivi dettati dall’art. 131-bis.
La Corte, a ben vedere, con la decisione in commento, non ha del tutto rovesciato le conclusioni a cui era approdata con la sentenza n. 30 del 2021.
In realtà, pur dichiarando l’illegittimità parziale dell’art. 131-bis c.p., ha ribadito il principio per cui le scelte del legislatore sulla portata delle cause di non punibilità sono sindacabili soltanto per manifesta irragionevolezza e che, in ossequio a tale parametro, un nuovo esame della questione si è imposto solo a causa dei sopravvenuti mutamenti legislativi che hanno disallineato la disciplina rendendola sperequata.
La riforma Cartabia intervenuta nel 2022, infatti, nel modificare il parametro di riferimento per l’applicabilità dell’esimente dal massimo al minimo edittale delle pene ha involontariamente causato una serie di anomalie, tra cui quella dell’ingresso nel perimetro dell’art. 131-bis c.p. dell’art. 338 c.p., norma dai connotati analoghi a quelli degli artt. 336 e 337 c.p. e dal maggiore disvalore penale, ma non inclusa nel novero delle norme nominativamente escluse.
Così facendo, la relazione tra l’art. 338 c.p. e i reati ex artt. 336 e 337 c.p. si è trasformata nel perfetto tertia comparationis che ha reso irragionevole la scelta di mantenere solo questi ultimi nel catalogo delle eccezioni nominative.
La Corte, pertanto, non ha smentito i propri approdi affermati nel 2021, ma è stata costretta a rivederli in un sistema nel quale la stessa discrezionalità del legislatore si è tradotta in una distonia interna, lesiva dell’eguaglianza e della ragionevolezza[16].
La dichiarazione di illegittimità dell’art. 131-bis, comma 3, c.p., nella parte relativa agli artt. 336 e 337 c.p., ha reso superfluo l’esame della questione subordinata sull’art. 339 c.p., che è stata dichiarata assorbita.
L’aggravante della violenza o minaccia commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche politiche, rimane così intatta, senza che la Corte si sia pronunciata sul suo rapporto con le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.
Sul piano sistematico, tuttavia, ciò lascia irrisolto – e rimesso all’eventuale iniziativa del legislatore o a future questioni incidentali – il problema della proporzionalità degli inasprimenti sanzionatori legati alle manifestazioni pubbliche, specie alla luce dell’uso estensivo che tali aggravanti possono avere in contesti di conflitto politico.
Tendenza, quest’ultima, in decisa crescita.
Si pensi, ad esempio, alla trasformazione ad opera dell’art. 14 del D.L. 48/2025 della sanzione amministrativa prevista dall’art. 1-bis del D.lgs. 66/1948 per «Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo» in reato punito con la reclusione fino ad un mese e fino a due anni se compiuto da più persone riunite.
Si pensi, ancora, agli aggravamenti di pene previsti dall’art. 4 L. 6/2024 per il depauperamento e imbrattamento che all’art. 639 c.p. ha aggiunto un nuovo comma 4 a mente del quale «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».
Insomma, disposizioni di nuovo conio il cui filo rosso che le connette appare costituito ictu oculi dalle manifestazioni di pensiero e dissenso legate al climate change.
Sul punto, lo scrivente si sente di condividere appieno le perplessità già espresse dal Giudice fiorentino nell’Ordinanza di rimessione, dove si osserva che la manifestazione in sé – in questi casi – rappresenta solo l’occasione della commissione del delitto, ma nulla sembra aggiungere sul piano dell’offesa al bene protetto.
Così stanti le cose, la progressiva incriminazione di condotte tenute in occasioni di manifestazioni potrebbe condurre alla punizione della manifestazione stessa e del dissenso ivi espresso.
Al contempo, però, la rinnovata operatività dell’art. 131-bis per i reati ex artt. 336 e 337 c.p. offre ai Giudici di merito uno strumento di “compensazione” in casi di minima offensività, anche quando la condotta sia aggravata dalla commissione nel corso di una manifestazione.
[1] «Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.»
[2] Per quel che qui più rileva, il comma 1 dell’art. 339 c.p. così recita: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte».
[3] «Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola(4).
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.».
[4] Sul punto si veda Cass. Sent. 51961/2018 secondo cui «In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 c.p., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p.se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione.».
[5] Sulla natura giuridica dell’Istituto si veda Roberto Garofoli, Compendio di Diritto Penale, Nel Diritto Editore, VI edizione, 2018-2019, pag. 306, secondo cui «[…] l'opinione largamente maggioritaria risulti condivisibilmente orientata nel senso della causa di non punibilità in senso stretto. Depongono innanzitutto in tal senso ragioni di ordine letterale e sistematico, atteso che l’art. 131-bis si riferisce espressamente alla "non punibilità" sia nella rubrica che nel testo, risultando peraltro collocato nel Titolo V, Libro 1, del codice penale ("'Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena"), relativo alle valutazioni rimesse al giudice in seguito all'accertamento del fatto di reato. La soluzione in parola è inoltre suffragata dalla Relazione allo schema di decreto legislativo (che sottolinea più volte come l'istituto presupponga la commissione di reato, incidendo sulla sola punibilità), nonché dal già citato art. 651-bis c.p.p., che attribuisce alla sentenza di proscioglimento efficacia di giudicato in punto di accertamento del fatto. Infine, e più in generale, l'art. 131-bis c.p. sembra ascrivibile alla categoria delle cause di non punibilità in senso stretto in quanto rispondente alla logica propria di detto cause di esclusione della pena, fondate su considerazioni di opportunità esterne al fatto tipico, in sé integrato in tutti i propri elementi.».
[6] Va osservato che, «in effetti, l’istituto - già prima della sua introduzione - non era sconosciuto al nostro ordinamento. Infatti, l’art. 27 d.p.r. 448/1988, riguardante il procedimento penale minorile, già contemplava la possibilità per il giudice di giungere ad una sentenza di non luogo a procedere per la tenuità del fatto. Vieppiù, l’art. 34 d.lgs. 274/2000, nell’ambito del processo penale dinanzi al Giudice di Pace, attribuisce a quest’ultimo l’opportunità di disporre l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto.
Nello scenario normativo così delineato, l’offensività assume una duplice rilevanza: per un verso come canone che guida le scelte del legislatore nell’incriminazione di condotte offensive di beni giuridici (offensività in astratto); per altro verso, quale criterio ermeneutico per il Giudice che gli impone di infliggere sanzioni soltanto a comportamenti realmente lesivi (offensività in concreto).». Daniele Panella, “Per la Cassazione nel caso di coltivazione di 20 piante di marijuana l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale è insufficiente a escludere il reato” in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123 Fasc. 12/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale con la Sent. 120/2019, in relazione al rapporto tra l’istituto previsto per il processo dinanzi al Giudice di Pace e l’art. 131-bis c.p. ha così statuito «i presupposti della non punibilità, nell'un caso, e della non procedibilità dell'azione penale, nell'altro, non sono pienamente sovrapponibili, ma segnano la differenza tra i due istituti. Lo scostamento di disciplina, maggiormente significativo, risiede nella particolare valutazione che il giudice è chiamato a fare ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per operare un bilanciamento tra il pregiudizio per l'imputato e l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Ciò però è coerente con le rilevate peculiarità del processo penale innanzi al giudice di pace e dei reati devoluti alla sua cognizione. Per tali reati, che già di per sé non sono gravi, è richiesta al giudice una valutazione più ampia, arricchita da elementi ulteriori. Il giudice deve tener conto del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato; pregiudizio che può concorrere a far ritenere di particolare tenuità il fatto addebitato all'indagato, allargandone la portata ove non sussista un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
Nel complesso, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ha uno spettro più ampio dell'offesa di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., tant'è che incide più radicalmente sull'esercizio dell'azione penale e non già solo sulla punibilità. E infatti la pronuncia del giudice non è iscritta nel casellario giudiziario, a differenza della sentenza che dichiara la non punibilità ex art. 131-bis c.p.; né, a differenza di quest'ultima, la pronuncia di improcedibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 è idonea a formare alcun giudicato sull'illiceità penale della condotta, come nella fattispecie dell'art. 651-bis cod. proc. pen.; neppure, per la stessa ragione, tale pronuncia è impugnabile dall'imputato, a differenza della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.(Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 8 marzo-12 luglio 2018, n. 32010).
L'alternatività delle due disposizioni emerge anche sotto altro aspetto. Hanno precisato le Sezioni unite (Cass., sez. un. pen., n. 53683 del 2017) che - quando all'imputazione di un reato di competenza del giudice di pace si aggiunge, a carico dello stesso indagato o imputato, un reato di competenza del tribunale legato da nesso di connessione, pur nel limitato ambito applicativo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui ricorre la connessione soltanto nel caso di persona imputata di più reati commessi con la stessa unica azione od omissione (sentenza n. 64 del 2009) - si ha non solo che si radica la competenza nel tribunale per entrambi i reati, ma anche che vengono meno le ragioni del maggior favore per l'imputato della regola processuale della improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto e si riespande la regola comune codicistica della non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa, estesa anche al reato che, in mancanza della connessione, sarebbe stato di competenza del giudice di pace.».
[7] Corte Cost. Ord. 279/2017, secondo cui «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis c.p., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione»
[8] La natura sostanziale dell’istituto offre l’opportunità di valutare anche dei profili comparatistici.
Negli Stati Uniti, ad esempio, si suole far riferimento al principio De Minimis Non Curat Lex ovvero la legge non si occupa di futili questioni (the law does not concern itself with trifles), applicato sia in sede penale che civile.
Un interessante spunto è ricavabile da Douglas Husak, The De Minimis Defense to Criminal Liability, extract from the Conference "General Aspect of Law - Gala", 2009, https://www.law.berkeley.edu/files/De_Minimis2_DHusak.pdf secondo cui la tenuità del fatto non rappresenta semplicemente una mera opportunità di economia processuale, ma una vera e propria categoria dogmatica riferita al disvalore dell’offesa che incide sul merito della responsabilità penale. L’idea di «true de minimis» viene distinta da altre figure (come la «customary license or tolerance» o le ipotesi in cui il fatto non realizza affatto il «harm or evil» tipico), e viene ricondotta a quei casi in cui il bene giuridico è effettivamente stato leso o messo in pericolo, ma in misura così minima da rendere ingiustificata la condanna come tale. In questa prospettiva, la regola de minimis non curat lex opera sul versante del disvalore di offesa: non è un filtro processuale attribuito alla discrezionalità della polizia, del pubblico ministero o del giudice, ma esprime un vero e proprio limite interno alla pretesa punitiva dello Stato, idoneo – a seconda di come venga tecnicamente collocato – sia a funzionare come criterio di criminalizzazione per il legislatore (escludendo a monte la creazione di reati “bagatellari”), sia come elemento negativo della fattispecie, sia, infine, come vera e propria causa di giustificazione che rende non meritevole di pena un fatto pur corrispondente ad un fatto tipico ma «too trivial to warrant the condemnation of conviction» .
Dunque, nell’ordinamento statunitense, il de minimis rappresenta – proprio come nell’ordinamento italiano – una causa di non punibilità. A tale conclusione si arriva anche osservando la collocazione dell’istituto all’interno del “model penal code” che rappresenta un modello di codice penale poi adottato – più o meno similmente – nelle varie legislazioni statali.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presenta, inoltre, significative affinità con i meccanismi di “Einstellung wegen Geringfügigkeit” previsti nei sistemi tedesco e austriaco, pur collocandosi su piani differenti e non sovrapponibili.
Nel diritto tedesco, infatti, l’irrilevanza del fatto si traduce, sul versante processuale, nella facoltà del Pubblico Ministero (e, in parte, del Giudice) di disporre l’archiviazione ex § 153 StPO in presenza di colpa lievissima, di scarso disvalore del fatto e di assenza di un pubblico interesse alla persecuzione, con una valutazione solo prognostica delle ricadute sanzionatorie.
Nell’ordinamento austriaco, analogamente, l’istituto della “Einstellung wegen Geringfügigkeit” ex § 191 StPO consente di arrestare il procedimento per fatti con pena edittale contenuta, quando – alla luce della colpevolezza, delle conseguenze e della condotta successiva dell’imputato – il “Störwert” della violazione risulti modesto e non giustifichi la prosecuzione, dando vita a un vero e proprio impedimento processuale alla punizione.
In entrambi i casi, dunque, la risposta all’offesa bagatellare non assume la forma di una causa sostanziale di non punibilità, come nel modello italiano o statunitense, ma opera prevalentemente sul terreno della discrezionale rinuncia alla pretesa punitiva, guidata da criteri di proporzione e di economia processuale. Per ulteriori approfondimenti Armin Kapeller, Tenuità del fatto (Geringfügigkeit der Tat) e archiviazione, 2017, in Filodiritto al link https://www.filodiritto.com/tenuita-del-fatto-geringfugigkeit-der-tat-e-archiviazione.
[9] Cass. 36518/2020: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali».
[10] Secondo cui «Ben potrà il legislatore, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità in tema di estensione delle cause di non punibilità, fissare un minimo relativo di portata generale, al di sotto del quale l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. non potrebbe essere preclusa dall'entità del massimo edittale.
Qui deve tuttavia censurarsi, alla luce dell'art. 3 Cost., l'intrinseca irragionevolezza della preclusione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per i reati - come la ricettazione di particolare tenuità - che lo stesso legislatore, attraverso l'omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la conseguente operatività del minimo assoluto di cui all'art. 23, primo comma, cod. pen., ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività.».
[11] Disposizioni che hanno introdotto, rispettivamente le aggravanti di cui all’art. 61, co. 1, n. 11-octies per «l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività» e all’art.61 co. 1, n. 11-novies per «l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».
[12] Norme che hanno portato all’introduzione del comma 5 all’art. 336 c.p. ed al comma 2 dell’art. 337 c.p. secondo cui la pena è aumentata della metà per fatti commessi nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
[13] Corte Cost. Sent. 30/2021, pag. 7.
[14] «Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi».
[15] «Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.
Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.»
[16] Andrea R. Castaldo, La non punibilità per particolare tenuità del fatto: il nuovo art. 131-bis c.p., in Trattato di Diritto Penale – Parte Generale e Speciale, Wolters Kluver, 2015, 117, già all’indomani dell’emanazione del testo dell’art. 131-bis c.p. così scriveva: «Piuttosto, la disordinata ed emergenziale politica punitiva, che con interventi spot ha innalzato le pene per reati “sensibili” all’opinione pubblica, senza alcuna omogeneizzazione, provocherà vistose discrepanze nella prassi, ai limiti della legittimità costituzionale per manifesta irragionevolezza».