Pubbl. Mer, 27 Mag 2026
Il furto in abitazione e le pertinenze condominiali: analisi critica della sentenza della Corte costituzionale
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Aldo Andrea Presutto

Il contributo esamina la sentenza n. 193/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis c.p. sollevate dal Tribunale di Firenze. Le censure riguardavano l’estensione della fattispecie alle parti comuni condominiali e la mancata previsione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità. La Corte, confermando l’orientamento restrittivo della sentenza n. 117/2021, ha ribadito la distinzione strutturale tra furto in abitazione, rapina ed estorsione. L’analisi critica evidenzia le tensioni tra tale approccio e i principi di offensività e proporzionalità, proponendo possibili interventi legislativi e offrendo una prospettiva comparata ed europea sulla necessità di una maggiore flessibilità sanzionatoria.
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Burglary and Condominium Appurtenances: A Critical Analysis of Constitutional Court
The article analyzes Judgment No. 193/2025 of the Italian Constitutional Court on residential burglary (Art. 624-bis c.p.). The Court dismissed challenges regarding the applicability of the offence to condominium common areas and the absence of a mitigating circumstance for minor cases. The author critiques the ruling’s impact on the principles of offensiveness and proportionality, suggesting legislative reforms and providing a European comparative perspective to ensure greater sentencing flexibility.Sommario: 1. Introduzione: coordinate sistematiche e finalità dell'indagine; 2. Il quadro normativo: genesi, evoluzione e struttura del furto in abitazione; 2.1. La fattispecie originaria e la tutela rafforzata del domicilio; 2.2. L'inasprimento sanzionatorio del 2019 e il meccanismo di inversione del bilanciamento; 2.3. La struttura plurioffensiva e il bene giuridico nella prospettiva dell'art. 14 Cost.; 3. La sentenza n. 193/2025: fattispecie concreta e articolazione delle questioni; 3.1. Il caso sottoposto al Tribunale di Firenze; 3.2. La questione principale: pertinenze condominiali, offensività e ragionevolezza; 3.3. La questione subordinata: l'assenza dell'attenuante della lieve entità; 4. La prima questione: pertinenze condominiali e principio di offensività; 4.1. La nozione di "privata dimora" e di "pertinenze" nella giurisprudenza di legittimità; 4.2. La pronuncia della Corte costituzionale e la sua analisi critica; 5. La seconda questione: l'attenuante della lieve entità; 5.1. Il precedente della sentenza n. 117/2021 e le pronunce su rapina ed estorsione; 5.2. La conferma dell'orientamento restrittivo: argomenti e valutazione critica; 6. Discrezionalità legislativa e sindacato di costituzionalità: i principi di offensività e proporzionalità come limiti; 7. Il contesto comparatistico ed europeo; 7.1. I modelli tedesco, francese e spagnolo; 7.2. La giurisprudenza della Corte EDU; 8. Prospettive de iure condendo; 9. Il ruolo della giurisprudenza: margini interpretativi residui; 10. Conclusioni.
1. Introduzione: coordinate sistematiche e finalità dell'indagine
La sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 3 novembre 2025, depositata il 22 dicembre 2025, si inserisce in un percorso giurisprudenziale di particolare densità problematica che interroga i confini tra discrezionalità legislativa nella definizione della politica criminale e sindacato di costituzionalità sulle scelte di incriminazione e dosimetria sanzionatoria[1]. Il Giudice delle leggi è stato chiamato a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p., entrambe sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 16 dicembre 2024. La prima, formulata in via principale, concerneva l'applicabilità della norma incriminatrice alle parti comuni degli edifici condominiali, ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. per violazione dei principi di offensività e ragionevolezza. La seconda, subordinata, censurava la mancata previsione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità, in presunto contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.
Entrambe le censure sono state dichiarate non fondate, con argomentazioni che confermano e precisano l'orientamento già espresso nella sentenza n. 117 del 2021[2] e che, al contempo, sollevano interrogativi di rilievo sistematico sulla coerenza dell'intervento della Corte in materia di "valvole di sicurezza" sanzionatorie. La questione assume peculiare rilievo ove si consideri che, a partire dal 2023, la Corte costituzionale ha introdotto, con le sentenze nn. 120/2023 e 86/2024, l'attenuante del fatto di lieve entità rispettivamente per i reati di estorsione e rapina[3], riconoscendo in tali fattispecie una latitudine strutturale idonea a ricomprendere condotte connotate da ampia gradazione di offensività. La mancata estensione di tale soluzione al furto in abitazione solleva interrogativi sulla tenuta sistematica della distinzione operata dalla Corte e sui criteri di discrimine tra fattispecie che richiedono e fattispecie che non richiedono siffatte circostanze attenuanti speciali.
Il presente contributo si propone di offrire un'analisi critica della pronuncia, articolata secondo una prospettiva che intreccia profili dogmatici, sistematici, comparatistici e de iure condendo. L'obiettivo è verificare la tenuta delle argomentazioni della Corte alla luce dei principi di offensività e proporzionalità, individuando i profili di tensione tra la soluzione adottata e le esigenze di razionalità e coerenza del sistema penale, con particolare attenzione al tema della graduazione sanzionatoria in funzione dell'effettiva lesività della condotta.
2. Il quadro normativo: genesi, evoluzione e struttura del furto in abitazione
2.1. La fattispecie originaria e la tutela rafforzata del domicilio
L'art. 624-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 6 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 1993, n. 223[4]. La norma si iscrive nel contesto di "emergenza sicurezza" caratteristico degli anni Novanta, segnato da un'accentuazione delle istanze di tutela della persona e del suo spazio vitale rispetto alle aggressioni della criminalità predatoria. Il legislatore ha inteso configurare come autonoma fattispecie di reato, con trattamento sanzionatorio più severo rispetto al furto comune ex art. 624 c.p., il fatto di chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa».
La scelta di elevare tale condotta a reato autonomo, anziché limitarsi a configurarla come circostanza aggravante del furto semplice, traduce una precisa opzione di politica criminale, volta ad enfatizzare il disvalore della violazione del domicilio quale ambito di estrinsecazione della personalità individuale[5]. La ratio legis risiede nella constatazione che l'introduzione nell'altrui abitazione per commettere un furto integra un'aggressione plurioffensiva, che colpisce non solo il patrimonio della vittima, ma anche la sua libertà domiciliare, intesa quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito dall'art. 14 Cost. Il domicilio, come icasticamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, costituisce «proiezione spaziale della persona» e «ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità»[6]: la sua violazione determina una lesione di particolare gravità, che giustifica un innalzamento del trattamento sanzionatorio.
2.2. L'inasprimento sanzionatorio del 2019 e il meccanismo di inversione del bilanciamento
Il trattamento sanzionatorio del furto in abitazione ha subito un progressivo inasprimento nel corso degli ultimi decenni, che ha trovato il suo culmine nella l. 26 aprile 2019, n. 36, recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa»[7]. L'art. 5, comma 1, lett. a), ha elevato la pena edittale dalla reclusione da uno a sei anni e la multa da 309 a 1.032 euro alla reclusione da quattro a sette anni e la multa da 927 a 1.500 euro, con un incremento della pena minima di ben quattro volte e un aumento della pena massima di oltre il 15%, con evidenti riflessi sulla possibilità di accesso ai riti speciali e alle misure alternative alla detenzione.
L'intervento più incisivo è tuttavia rappresentato dall'art. 5, comma 1, lett. b), che ha introdotto il comma 2 dell'art. 624-bis c.p., prevedendo che «nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, primo comma, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500; in tal caso, eventuali circostanze attenuanti concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti». Tale disposizione introduce un meccanismo di "inversione del giudizio di bilanciamento" che deroga alla disciplina generale dell'art. 69 c.p., precludendo al giudice la possibilità di ritenere equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti concorrenti[8]. Ne consegue che, in presenza anche di una sola circostanza aggravante ex art. 625 c.p., la pena minima applicabile è di cinque anni di reclusione, con l'effetto di escludere l'applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e di restringere significativamente gli spazi di individualizzazione giudiziale della sanzione.
Il sistema delineato dalla riforma del 2019 si caratterizza per una severità sanzionatoria che la dottrina ha definito "draconiana"[9] e che solleva interrogativi di compatibilità con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, come testimoniato dalle numerose questioni di legittimità sollevate dai giudici di merito.
2.3. La struttura plurioffensiva e il bene giuridico nella prospettiva dell'art. 14 Cost.
Il furto in abitazione costituisce un reato plurioffensivo, che tutela contestualmente il patrimonio e la libertà domiciliare[10]. Tale natura bivalente è stata costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina maggioritaria, che hanno posto in luce come l'aggravamento del trattamento sanzionatorio rispetto al furto comune si giustifichi proprio in ragione della lesione della sfera di inviolabilità del domicilio.
La comprensione della ratio e della struttura della fattispecie richiede una riflessione sulla dimensione costituzionale del bene giuridico "libertà domiciliare". L'art. 14 Cost. colloca il domicilio tra le libertà fondamentali della persona, subito dopo la libertà personale (art. 13 Cost.) e prima della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)[11]. La giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato la centralità del domicilio quale «luogo dove si svolge la vita privata della persona» e quale «spazio nel quale l'individuo vive senza essere soggetto a particolari restrizioni e nel quale extrinseca la sua personalità»[12]. Tale concezione "personalistica" del domicilio si riflette nell'interpretazione dell'art. 624-bis c.p., nella parte in cui richiede che la condotta sia realizzata mediante introduzione in un «edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora». La nozione di "privata dimora", come chiarito dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la fondamentale sentenza n. 31345/2017, non coincide con quella di "domicilio" civilistico ex art. 43 c.c., ma deve essere intesa in senso sostanziale, come luogo nel quale si compiono non occasionalmente atti della vita privata e che non sia aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare[13].
Il bene giuridico protetto è, pertanto, la libertà di autodeterminarsi nel proprio spazio vitale, che si sostanzia nel diritto di escludere terzi dall'accesso ai luoghi nei quali si svolge la vita privata e nel diritto di svolgere in tali luoghi, al riparo da intrusioni, le attività connesse all'estrinsecazione della personalità[14].
3. La sentenza n. 193/2025: fattispecie concreta e articolazione delle questioni
3.1. Il caso sottoposto al Tribunale di Firenze
Il procedimento a quo riguardava un'imputazione per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. a carico dell’imputato, accusato di essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie del valore complessivo di euro 500,00, che il proprietario aveva momentaneamente depositato nell'androne dell'edificio condominiale ove risiedeva[15]. La fattispecie concreta presentava elementi di specificità idonei a sollecitare il dubbio di costituzionalità: la condotta era stata posta in essere non all'interno dell'appartamento della vittima, né in una pertinenza di uso esclusivo, bensì nelle parti comuni dell'edificio condominiale; l'oggetto della sottrazione era costituito da beni di modesto valore economico; l'imputato si era trattenuto all'interno dell'edificio per un brevissimo lasso temporale e non aveva fatto uso di alcuna effrazione, limitandosi ad approfittare dell'occasione.
3.2. La questione principale: pertinenze condominiali, offensività e ragionevolezza
Il giudice a quo ha censurato l'interpretazione consolidata secondo cui gli spazi comuni di un edificio condominiale costituiscono "pertinenze" di un "luogo di privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p.[16], assumendone la violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. sotto un duplice profilo. Sotto il primo profilo, il rimettente ha evidenziato che l'applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio previsto per il furto commesso all'interno dell'abitazione ai fatti realizzati nelle parti comuni condominiali violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto comporterebbe di «trattare in modo identico situazioni radicalmente differenti»[17]. Le parti comuni coinvolgerebbero «un diverso livello di riservatezza ed esclusività», essendo normalmente frequentate da un numero elevato di persone, spesso fra loro sconosciute, che accedono all'edificio anche per ragioni familiari o lavorative. A sostegno, il rimettente ha richiamato la circostanza che, per altri profili dell'ordinamento, la giurisprudenza di legittimità non ha assicurato agli spazi condominiali la medesima tutela apprestata per le abitazioni private: si è escluso che vadano preventivamente autorizzate le riprese video disposte dalla polizia giudiziaria nell'atrio condominiale e si è negato che le scale condominiali costituiscano «luoghi di privata dimora» ai fini dell'art. 615-bis c.p.[18].
Sotto il secondo profilo, il rimettente ha invocato il principio di offensività ricavabile dall'art. 25, comma 2, Cost., osservando che il grado di lesione del bene giuridico varia significativamente a seconda che la condotta sia realizzata all'interno dell'abitazione, in una pertinenza di uso esclusivo o nelle parti comuni condominiali. Il rimettente ha escluso la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, assumendo quella censurata come diritto vivente consolidato[19].
3.3. La questione subordinata: l'assenza dell'attenuante della lieve entità
In via subordinata, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità dell'art. 624-bis c.p. nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»[20]. Il rimettente ha dato atto che una questione identica era stata dichiarata inammissibile dalla Corte con la sentenza n. 117/2021, ma ne ha auspicato una rivisitazione alla luce della successiva giurisprudenza che ha introdotto un'analoga fattispecie attenuata per rapina ed estorsione[21].
Il trattamento sanzionatorio, in mancanza dell'intervento additivo richiesto, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., comportando una risposta sproporzionata rispetto a fatti di ridotta portata offensiva. La pena irrogabile finirebbe per corrispondere a quella prevista per i più gravi reati di rapina ed estorsione ove il fatto risulti di lieve entità. Ne deriverebbe, inoltre, un effetto frustrante per la finalità rieducativa della pena, perché una sanzione violativa del canone di proporzionalità verrebbe necessariamente percepita dal condannato come ingiusta[22].
Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate, sostenendo che la scelta legislativa di equiparare tutte le pertinenze ai luoghi di privata dimora non è né arbitraria né irragionevole e che le scelte di dosimetria sanzionatoria competono in via esclusiva al legislatore, il quale ha ritenuto di punire gravemente una condotta munita di particolare disvalore[23].
4. La prima questione: pertinenze condominiali e principio di offensività
4.1. La nozione di "privata dimora" e di "pertinenze" nella giurisprudenza di legittimità
La ricostruzione della questione principale richiede una ricognizione approfondita della nozione di "privata dimora" elaborata dalla giurisprudenza. Il leading case è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni unite penali n. 31345 del 2017, che ha precisato che «il luogo destinato a privata dimora rileva non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità»[24]. La Suprema Corte ha chiarito che costituiscono luoghi di privata dimora «i luoghi nei quali si compiono non occasionalmente atti della vita privata, che non siano aperti al pubblico e che non siano accessibili a terzi senza il consenso del titolare», individuando due requisiti cumulativi: la non apertura al pubblico e la non accessibilità senza il consenso del titolare[25].
Parallelamente, la giurisprudenza ha elaborato una specifica accezione del concetto di "pertinenze", precisando che esso non coincide con la nozione civilistica di cui all'art. 817 c.c.[26]. Il criterio distintivo è costituito dalla strumentalità funzionale del bene rispetto alle esigenze di vita domestica: le pertinenze rilevano in quanto «strumentali alle esigenze di vita domestica del proprietario», costituendo «ambiti nei quali possono svolgersi attività della vita privata connesse alla dimensione del domicilio»[27]. L'orientamento secondo cui anche le parti comuni degli edifici condominiali costituiscono "pertinenze" ai fini dell'art. 624-bis c.p. risulta consolidato e univoco, fondandosi sulla considerazione che esse sono «funzionalmente connesse alle private dimore ivi ubicate» e «destinate a servizio e protezione delle stesse»[28].
4.2. La pronuncia della Corte costituzionale e la sua analisi critica
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la prima questione, sviluppando la propria argomentazione a partire da un rilievo sistematico: «l'esigenza di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione sussiste anche con riferimento alle parti comuni dell'edificio condominiale, poiché esse sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate, nella loro interezza, dai comproprietari pro quota»[29].
La Corte ha evidenziato che le parti comuni assolvono una duplice funzione: costituiscono spazi di accesso necessario alle singole unità abitative e, al contempo, una barriera di protezione che separa le private dimore dall'esterno. Il Giudice delle leggi ha affermato che «anche le parti comuni del condominio presentano i connotati fondamentali del "luogo di privata dimora", costituiti dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso, anche implicito, dei titolari, i quali ultimi mantengono, in ogni caso, il potere di limitare o impedire l'accesso a persone non gradite»[30]. Tale affermazione risponde all'obiezione del rimettente negando che la differenza quantitativa di riservatezza sia decisiva: ciò che rileva non è il grado quantitativo, bensì la presenza dei requisiti qualitativi della non apertura al pubblico e della non accessibilità senza consenso. Il criterio distintivo tra luogo privato e luogo pubblico non risiede nel numero di soggetti che possono accedervi, bensì nella natura aperta o chiusa dell'accesso[31].
Quanto all'argomento della diversa tutela accordata alle parti comuni in relazione ad altre fattispecie, la Corte ha osservato che tale circostanza «è connessa a una diversa accezione del concetto di "domicilio" rispetto a quella che viene qui in rilievo, poiché riguarda il domicilio inteso come luogo nel quale la persona si sottrae alle ingerenze esterne»[32]. Il concetto di "domicilio" penalmente rilevante non è univoco, ma assume sfumature diverse a seconda della fattispecie considerata e del bene giuridico tutelato.
La soluzione adottata appare complessivamente coerente con i principi sistematici che presiedono alla tutela del domicilio. Tuttavia, essa non è esente da profili di tensione che meritano di essere segnalati.
Un primo profilo critico attiene all'effettiva graduabilità dell'offesa. Se è vero che le parti comuni condominiali presentano un collegamento funzionale con le private dimore, è altrettanto indubitabile che tale collegamento è di intensità inferiore rispetto a quello esistente tra l'abitazione e le sue pertinenze di uso esclusivo[33]. L'impossessamento di un oggetto depositato nell'androne condominiale presenta un grado di lesività della libertà domiciliare sensibilmente inferiore rispetto all'introduzione nell'appartamento: nel primo caso, l'agente si limita ad accedere a uno spazio di transito comune a una pluralità di soggetti; nel secondo, penetra nella sfera intima della vittima. L'applicazione del medesimo trattamento – reclusione da quattro a sette anni – a condotte connotate da un disvalore così differente solleva interrogativi sulla tenuta del sistema rispetto al canone di ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra reato e pena[34].
Un secondo profilo critico attiene all'applicazione del principio di offensività in concreto. La Corte ha ritenuto che il bene giuridico "libertà domiciliare" sia leso in ogni caso di introduzione non autorizzata. Tuttavia, l'affermazione secondo cui il bene è leso in egual misura dall'introduzione nell'appartamento e dall'introduzione nell'androne condominiale appare discutibile: se in entrambi i casi si verifica una violazione formale dello spazio riservato, l'intensità della lesione varia significativamente[35]. Il principio di offensività in concreto imporrebbe che il trattamento sanzionatorio sia graduato in funzione dell'effettiva intensità della lesione arrecata al bene giuridico.
Un terzo profilo concerne il livello oggettivo di riservatezza ed esclusività delle parti comuni condominiali, dove transitano quotidianamente non solo i comproprietari, ma anche familiari, amici, conoscenti e una serie di soggetti terzi che accedono legittimamente. La differenza non è meramente quantitativa, ma assume rilevanza qualitativa ai fini della lesione del bene protetto: l'introduzione nell'appartamento viene immediatamente percepita come violazione intollerabile della propria sfera privata, mentre l'accesso all'androne da parte di un estraneo può essere inizialmente percepito come legittimo[36].
5. La seconda questione: l'attenuante della lieve entità
5.1. Il precedente della sentenza n. 117/2021 e le pronunce su rapina ed estorsione
La seconda questione ripropone un tema già affrontato dalla Corte con la sentenza n. 117/2021[37], che si fondava su una triplice ratio decidendi. In primo luogo, la Corte aveva affermato che la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva dell'autore non vengono meno per il solo fatto che l'autore non abbia usato violenza, potendo il legislatore ragionevolmente presumere che l'introduzione nell'altrui abitazione per commettere un furto costituisca sempre un fatto di particolare gravità. In secondo luogo, la Corte aveva sostenuto il carattere qualitativo e non graduabile della violazione del domicilio: «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui»[38]. In terzo luogo, aveva affermato che «la condotta punita dall'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. è descritta in termini definiti, e rispetto a essa non sono concretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta»[39].
Il quadro giurisprudenziale si è tuttavia significativamente evoluto con le sentenze nn. 120/2023 e 86/2024. La sentenza n. 120/2023 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 629 c.p. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena fino a un terzo per i fatti di lieve entità, osservando che «il reato di estorsione ha una portata molto ampia, in quanto l'elemento della violenza o minaccia può presentare sfumature diversissime»[40]. La sentenza n. 86/2024 ha esteso il medesimo approccio al reato di rapina, rilevando che «anche nel reato di rapina l'elemento della violenza o minaccia può assumere le forme più diverse, in termini di intensità e modalità esecutive»[41]. Le due pronunce si fondano su un elemento comune: il riconoscimento che le fattispecie in questione presentano una "latitudine strutturale" particolarmente ampia, determinata dalla formulazione aperta dell'elemento "violenza o minaccia", idoneo a ricomprendere condotte estremamente eterogenee[42].
5.2. La conferma dell'orientamento restrittivo: argomenti e valutazione critica
La Corte ha dichiarato non fondata anche la seconda questione, confermando l'orientamento espresso nella sentenza n. 117/2021. Il nucleo dell'argomentazione risiede nel rilievo che il furto in abitazione non presenta la medesima latitudine strutturale dei reati di rapina ed estorsione: «in tali casi, la previsione di una "valvola di sicurezza" sanzionatoria ha tratto giustificazione dalla particolare latitudine della fattispecie tipica, nella quale l'elemento "violenza o minaccia" è idoneo a racchiudere condotte multiformi e con ampia gradazione di offensività». Nel furto in abitazione, invece, «assume rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è tale o non è»[43].
L'argomento si fonda su una distinzione concettuale fondamentale: esistono elementi costitutivi della fattispecie che ammettono una graduazione quantitativa (intensità della violenza, entità del danno patrimoniale) ed elementi che hanno natura qualitativa binaria (violazione o non violazione dello spazio domiciliare). Solo rispetto ai primi è possibile individuare fattispecie di lieve entità; rispetto ai secondi, la lieve entità è «inconcepibile già sul piano logico»[44].
La Corte ha inoltre ribadito che «questa Corte ha da sempre riconosciuto l'ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della sua politica criminale», sindacabile solo «sotto il profilo della ragionevolezza» e che il trattamento sanzionatorio prescelto «deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore»[45].
Particolarmente significativo è, tuttavia, l'inciso finale della sentenza, nel quale la Corte afferma che «restano intatti tutti i poteri del giudice quanto alla commisurazione della pena, anche in considerazione della peculiarità delle singole fattispecie, in rapporto alla possibilità che la gravità della lesione della sfera privata della vittima del reato si attenui man mano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue più personali attività, anche relazionali»[46]. Tale passaggio costituisce un'apertura ermeneutica di notevole portata, in quanto riconosce esplicitamente che la gravità della lesione varia in funzione del luogo specifico dell'introduzione: se la lesione si «attenua», la Corte ammette implicitamente che la violazione del domicilio non ha sempre e comunque la stessa intensità, ma ammette graduazioni.
Questa concessione, tuttavia, svela una tensione interna all'argomentazione della pronuncia. Se la gravità della lesione è graduabile in funzione del luogo, come la stessa Corte riconosce, allora è logicamente possibile individuare fatti di minor gravità. L'affermazione secondo cui «il domicilio o è violato o non lo è» entra in contraddizione con il riconoscimento che la lesione si «attenua» in funzione della distanza dai «luoghi più personali». Se la lesione ammette attenuazioni, ciò significa che ammette anche una lieve entità[47].
Sul piano della proporzione in concreto, la pena della reclusione da quattro a sette anni costituisce uno dei trattamenti più rigorosi previsti per i reati contro il patrimonio. Il furto in abitazione, nella sua ipotesi base, è punito più gravemente del furto aggravato ex art. 625 c.p. (reclusione da uno a sei anni) e in modo analogo alla rapina, pur non presentando l'elemento della violenza o minaccia[48]. La pena minima per il furto in abitazione aggravato (cinque anni) è superiore a quella prevista per le lesioni personali gravi (tre anni) e per la rapina con attenuante della lieve entità (circa tre anni). Tale sproporzione solleva interrogativi sulla coerenza del sistema sanzionatorio e sulla rispondenza del trattamento al disvalore del fatto.
La severità della pena minima determina, inoltre, significativi effetti processuali e sostanziali: preclusione dell'accesso alla sospensione condizionale ex art. 163 c.p.; difficoltà di accesso alle misure alternative; preclusione dell'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; applicazione delle misure cautelari custodiali con minori vincoli. Il meccanismo di inversione del giudizio di bilanciamento aggrava ulteriormente tale rigidità, ponendosi in contrasto con il principio di individualizzazione della pena[49].
Come osservato dalla dottrina critica, il parametro della «non manifesta» sproporzione utilizzato dalla Corte consente di salvare anche scelte legislative discutibili, purché non palesemente irragionevoli, con conseguente restringimento del sindacato di costituzionalità[50]. Un controllo più penetrante sulla proporzionalità in concreto avrebbe potuto condurre all'accoglimento della censura.
6. Discrezionalità legislativa e sindacato di costituzionalità: i principi di offensività e proporzionalità come limiti
La pronuncia in commento si inserisce nell'alveo consolidato della giurisprudenza costituzionale che riconosce al legislatore ampia discrezionalità nella definizione della politica criminale, sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza[51]. Il fondamento costituzionale di tale discrezionalità risiede nel principio di separazione dei poteri e nel carattere democratico del processo legislativo. La Corte ha costantemente affermato che il controllo di costituzionalità non può tradursi in una valutazione di merito sulle scelte di politica criminale, né in una sostituzione del giudizio discrezionale del legislatore con quello della Corte[52].
Il sindacato di ragionevolezza si articola in un test di proporzionalità composto, nella sua elaborazione più compiuta, da tre sub-principi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto[53]. Nella giurisprudenza costituzionale italiana, tuttavia, l'applicazione di tale test è stata tradizionalmente meno rigorosa rispetto ad altri ordinamenti, concentrandosi sul profilo della «manifesta sproporzione» e lasciando ampi margini alla discrezionalità legislativa[54]. In materia penale, dove è in gioco la libertà personale, la dottrina più attenta ha sottolineato che il sindacato dovrebbe essere particolarmente penetrante, verificando non solo l'assenza di manifesta irragionevolezza, ma anche la proporzionalità effettiva della risposta sanzionatoria[55].
Il principio di offensività costituisce un ulteriore limite costituzionale implicito, il cui fondamento è stato individuato nell'art. 25, comma 2, Cost. (che presuppone che la condotta incriminata sia caratterizzata da un disvalore oggettivo), nell'art. 13 Cost. (la limitazione della libertà personale presuppone una condotta effettivamente lesiva) e nell'art. 27, comma 3, Cost. (la rieducazione presuppone che il condannato abbia effettivamente leso un bene giuridico)[56]. Il principio opera su due livelli: in astratto, imponendo che la fattispecie tuteli un bene giuridico meritevole di protezione; in concreto, richiedendo che la condotta posta in essere nel caso specifico abbia effettivamente leso o posto in pericolo tale bene[57]. Nel caso del furto in abitazione, la Corte ha respinto la censura osservando che il bene tutelato è leso in ogni caso di introduzione non autorizzata, senza considerare adeguatamente il principio di offensività in concreto, che imporrebbe una graduazione della sanzione in funzione dell'effettiva intensità della lesione[58].
Analoghe considerazioni valgono per il principio di proporzionalità, che impone che la sanzione penale sia proporzionata al disvalore del fatto[59]. Una pena sproporzionata, percepita come ingiusta dal condannato, frustra la finalità rieducativa ex art. 27, comma 3, Cost. Nel caso del furto in abitazione, l'applicazione di un test di proporzionalità più rigoroso, che verifichi non solo l'idoneità astratta della sanzione ma anche la sua necessarietà e proporzionalità in senso stretto, avrebbe dovuto condurre all'introduzione di una valvola di sicurezza sanzionatoria per i fatti di minor gravità[60].
7. Il contesto comparatistico ed europeo
7.1. I modelli tedesco, francese e spagnolo
Un'analisi comparatistica consente di collocare la disciplina italiana in un contesto più ampio. Nell'ordinamento tedesco, il § 244 StGB prevede il «furto con scasso e in abitazione» (Wohnungseinbruchdiebstahl), punito con reclusione da sei mesi a dieci anni[61]. La pena minima di sei mesi è significativamente inferiore a quella italiana, consentendo al giudice di applicare sanzioni più miti per i fatti di minor gravità. La dottrina e la giurisprudenza tedesche hanno sviluppato un'interpretazione restrittiva della nozione di «abitazione» (Wohnung), escludendo le parti comuni condominiali e limitandola agli spazi effettivamente destinati alla vita abitativa[62].
Nell'ordinamento francese, l'art. 311-4 del Code pénal prevede una circostanza aggravante per il furto commesso en s'introduisant dans un lieu d'habitation, elevando la pena alla reclusione fino a cinque anni[63]. La formulazione «fino a cinque anni» conferisce al giudice ampia discrezionalità. Inoltre, il sistema francese conosce numerose forme di definizione alternativa del procedimento (composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) che attenuano la rigidità del trattamento sanzionatorio[64].
Nell'ordinamento spagnolo, l'art. 241 del Código penal prevede un'aggravante per il furto in casa habitada, con pena base di uno-tre anni incrementabile fino a quattro anni e mezzo in presenza di circostanze aggravanti[65]. La giurisprudenza spagnola ha interpretato la nozione di «casa abitata» in senso restrittivo, escludendo le parti comuni non direttamente connesse all'unità abitativa.
Il raffronto evidenzia che il sistema italiano si caratterizza per una severità sanzionatoria superiore, sia per la pena minima edittale, sia per la rigidità complessiva del sistema. Tale severità non trova riscontro in una maggiore efficacia preventiva, come dimostrano i dati criminologici comparativi[66].
7.2. La giurisprudenza della Corte EDU
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato, nell'ambito dell'art. 7 CEDU, un canone di proporzionalità della pena che assume rilievo anche ai fini della presente analisi. Nella sentenza Del Rio Prada c. Spagna del 2013, la Corte ha affermato che «il principio di proporzionalità costituisce un elemento essenziale dello stato di diritto e richiede che la pena sia proporzionata all'offesa commessa»[67]. Nella sentenza Vinter e altri c. Regno Unito del 2013, ha censurato sistemi sanzionatori caratterizzati da eccessiva rigidità, che non consentono al giudice di adeguare la pena alle circostanze specifiche[68]. La rigidità del sistema italiano (pena minima elevata, preclusione del giudizio di bilanciamento, assenza di attenuanti speciali) presenta profili di potenziale frizione con tale canone, rendendo opportuno un intervento legislativo anticipatorio[69].
8. Prospettive de iure condendo
L'analisi sistematica, comparatistica e costituzionale sin qui condotta converge verso l'opportunità di un intervento legislativo riformatore, che può articolarsi secondo diverse direttrici, ciascuna connotata da un diverso grado di radicalità.
La prima opzione consiste nell'introduzione di una circostanza attenuante ad effetto speciale per i fatti di minor gravità, sul modello di quanto già previsto per rapina ed estorsione. La formulazione potrebbe recitare: «La pena è diminuita fino a un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»[70]. Tale soluzione presenta il vantaggio della coerenza con le recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e consentirebbe di graduare la pena in funzione del minor disvalore del fatto senza stravolgere l'impianto vigente. Partendo dalla cornice edittale di quattro-sette anni, la pena per il fatto di lieve entità sarebbe di circa due anni e otto mesi - quattro anni e otto mesi, consentendo l'accesso alla sospensione condizionale ex art. 163 c.p.[71]
La seconda opzione, alternativa o cumulabile, consiste nell'eliminazione del meccanismo di inversione del giudizio di bilanciamento, mediante la soppressione dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 624-bis c.p., ripristinando la disciplina generale dell'art. 69 c.p.[72]. Tale soluzione restituirebbe al giudice gli spazi di discrezionalità nella commisurazione della pena, consentendo di valorizzare le circostanze attenuanti concorrenti ed eliminando un'anomalia sistematica.
Una terza opzione, più radicale, consiste nella riformulazione della fattispecie con distinzione espressa tra diverse tipologie di luoghi, prevedendo cornici edittali differenziate: reclusione da quattro a sette anni per l'introduzione nell'abitazione in senso stretto; da tre a cinque anni per le pertinenze di uso esclusivo; da due a quattro anni per le parti comuni condominiali[73]. Tale soluzione, pur comportando una maggiore complessità normativa, risolverebbe alla radice il problema della disparità di trattamento.
Una quarta opzione, di portata più limitata, consiste nell'estensione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al furto in abitazione, attualmente esclusa dalla soglia di pena minima superiore a due anni[74]. Un intervento che riduca la pena minima a due anni consentirebbe di applicare l'istituto della particolare tenuità del fatto, escludendo la punibilità dei casi di minima offensività.
In una prospettiva de iure condendo, la soluzione ottimale appare la combinazione delle prime due opzioni: introduzione dell'attenuante per i fatti di minor gravità ed eliminazione del meccanismo di inversione del bilanciamento. Tale combinazione assicurerebbe la massima flessibilità, garantendo al contempo la coerenza con i principi di offensività e proporzionalità[75]. Sotto il profilo tecnico-normativo, si potrebbe prevedere l'introduzione di un comma 1-bis all'art. 624-bis c.p. recante l'attenuante, contestualmente alla soppressione dell'ultima parte del comma 2.
9. Il ruolo della giurisprudenza: margini interpretativi residui
In attesa di un eventuale intervento legislativo, la giurisprudenza può svolgere un ruolo significativo nell'attenuare la rigidità del sistema, utilizzando pienamente i poteri di commisurazione della pena di cui agli artt. 132-133 c.p. L'inciso finale della sentenza n. 193/2025, che riconosce la possibilità che la gravità della lesione si attenui in funzione del luogo specifico dell'introduzione, costituisce un'importante apertura interpretativa[76].
In applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., il giudice può valorizzare tutti gli elementi che depongano per una minor gravità: modesto valore della refurtiva, introduzione nelle parti comuni anziché nell'abitazione, assenza di effrazione, brevità dell'intrusione, occasionalità della condotta, incensuratezza, risarcimento del danno[77]. Tali elementi dovrebbero condurre all'applicazione di una pena prossima al minimo edittale.
La graduazione in funzione del luogo specifico dell'introduzione merita particolare attenzione. Per l'introduzione nell'appartamento, dove la lesione è massima, la pena dovrebbe collocarsi nella parte alta della cornice edittale. Per le pertinenze di uso esclusivo, nella fascia intermedia. Per le parti comuni condominiali, nella parte bassa, orientativamente tra quattro e cinque anni, potendosi applicare il minimo in presenza di ulteriori elementi attenuanti[78]. La Corte di cassazione potrebbe fornire un contributo significativo elaborando principi di diritto che orientino i giudici di merito nell'applicazione di tale graduazione.
Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. mantengono utilità nel caso base (non aggravato), consentendo di scendere sotto i quattro anni e potenzialmente accedere alla sospensione condizionale[79]. Nell'ipotesi aggravata, tuttavia, il meccanismo di inversione ne comprime drasticamente l'efficacia.
I margini interpretativi illustrati presentano, tuttavia, limiti strutturali invalicabili: la cornice edittale impone comunque una pena minima di quattro anni anche per i fatti meno gravi; il meccanismo di inversione nell'ipotesi aggravata non può essere superato in via ermeneutica; permane il rischio di disparità applicative tra diverse autorità giudiziarie[80]. Tali limiti confermano l'indifferibilità dell'intervento legislativo.
10. Conclusioni
La sentenza n. 193/2025 si colloca in un solco interpretativo consolidato, che riconosce ampia discrezionalità al legislatore nella definizione della politica criminale e limita il sindacato di costituzionalità ai casi di manifesta irragionevolezza. Le argomentazioni della Corte appaiono complessivamente coerenti con i principi sistematici della tutela del domicilio. Tuttavia, la pronuncia lascia irrisolte tensioni di fondo tra l'attuale disciplina e i principi costituzionali di offensività, proporzionalità e finalità rieducativa.
L'equiparazione tra parti comuni condominiali e pertinenze di uso esclusivo, pur fondata su argomenti condivisibili, non considera adeguatamente il diverso grado di lesività delle condotte. L'argomento secondo cui la violazione del domicilio non ammette graduazioni entra in contraddizione con il riconoscimento, operato dalla stessa Corte nell'inciso finale, che la gravità della lesione si attenua in funzione del luogo. Se la lesione è graduabile, allora è logicamente possibile individuare violazioni di lieve entità.
Il pendolo del bilanciamento tra esigenze di tutela e garanzie costituzionali sembra essersi spostato eccessivamente verso le prime. La severità sanzionatoria del sistema italiano, superiore a quella di tutti gli ordinamenti europei esaminati, non trova riscontro in una maggiore efficacia preventiva. L'assenza di valvole di sicurezza determina il rischio di pene manifestamente sproporzionate per fatti di ridotta gravità, con frustrazione della finalità rieducativa.
Spetta al legislatore raccogliere la sollecitazione implicita nell'inciso finale della pronuncia, introducendo le modifiche necessarie per assicurare un sistema sanzionatorio equilibrato. L'introduzione di un'attenuante ad effetto speciale per i fatti di minor gravità, cumulata con l'eliminazione del meccanismo di inversione del giudizio di bilanciamento, rappresenterebbe un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del domicilio e il rispetto dei principi costituzionali. Il modello offerto dalle recenti riforme di rapina ed estorsione dimostra che è possibile conciliare tali esigenze contrapposte. Solo mediante un'attenta opera di bilanciamento sarà possibile assicurare un sistema penale giusto, proporzionato ed effettivamente orientato alla rieducazione del condannato, come richiesto dall'art. 27, comma 3, della Costituzione[81].
[1] Sul tema dei rapporti tra discrezionalità legislativa e sindacato di costituzionalità in materia penale, v. per tutti F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti costituzionali, Milano, 1965, passim; F.C. PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, 1999, p. 55 ss.; G. FIANDACA, Sistema penale e discrezionalità legislativa, in Foro it., 2018, V, c. 213 ss. In termini più generali, sul rapporto tra politica criminale e vincoli costituzionali, D. PULITANÒ, Gestione del rischio da incertezza e discrezionalità, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1341 ss.;
[2] Corte cost., 19 aprile 2021, n. 117, in Gazz. Uff., prima serie speciale, n. 22/2021, con nota di G. FIANDACA, Il furto in abitazione tra diritto vivente e Corte costituzionale, in Foro it., 2021, I, c. 1875 ss.; F. VIGANÒ, Ancora sul furto in abitazione, in Dir. pen. cont., 2021, p. 7 ss.;
[3] Corte cost., 5 luglio 2023, n. 120, con nota di F. VIGANÒ, La Corte costituzionale introduce l'attenuante del "fatto di lieve entità" per l'estorsione, in Dir. pen. cont., 2023, fasc. 3, p. 45 ss.; Corte cost., 22 marzo 2024, n. 86, in Gazz. Uff., prima serie speciale, n. 15/2024;
[4] Sulla genesi dell'art. 624-bis c.p. e la sua collocazione nel contesto delle politiche di sicurezza degli anni Novanta, v. G. FLORA, Art. 624-bis, in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, 2020, IV ed., p. 6245 ss.; P. PISA, Il furto in abitazione, in Dir. pen. proc., 2020, p. 897 ss.; G. GRASSO, voce Furto, in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, p. 437 ss.;
[5] In tal senso G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, t. II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2013, p. 128, i quali sottolineano che «l'introduzione nell'altrui abitazione per commettere un furto non è semplicemente un furto aggravato, ma un'autonoma figura di reato che sanziona la violazione contestuale di due distinti beni giuridici»;
[6] Per la qualificazione del domicilio come «proiezione spaziale della persona», v. Corte cost., ord. n. 452/2005; Corte cost., sent. n. 135/2002. In dottrina, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 2003, p. 241 ss.; A. TRIPODI, voce Domicilio (libertà di), in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, p. 123 ss.;
[7] Sull'inasprimento sanzionatorio operato dalla l. 36/2019 e le sue implicazioni sistematiche, v. G.L. GATTA, La riforma dei reati contro l'inviolabilità del domicilio, in Dir. pen. cont., 2019, fasc. 5, p. 117 ss.; O. MAZZA, La riforma della legittima difesa e i suoi effetti sul furto in abitazione, in Arch. pen., 2019, fasc. 2, p. 33 ss. Per una dura critica al nuovo regime sanzionatorio, G. FLORA, Furto in abitazione: una pena draconiana, in Quest. giust., 2019, n. 3, p. 55 ss.;
[8] Su tale meccanismo e le sue implicazioni sulla discrezionalità giudiziale, v. O. MAZZA, Il giudizio di bilanciamento delle circostanze, Torino, 2016, p. 178 ss.; F. BASILE, Il bilanciamento delle circostanze: un'anomalia da correggere?, in Dir. pen. cont., 2019, n. 5, p. 45 ss.;
[9] L'espressione è di G. FLORA, Furto in abitazione: una pena draconiana, cit., p. 57;
[10] Sulla natura plurioffensiva, v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2020, p. 234 ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, cit., p. 128 ss.;
[11] Su tale collocazione sistematica, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 243;
[12] Corte cost., sent. n. 135/2002; Corte cost., sent. n. 149/2008;
[13] Cass., Sez. un. pen., 22 giugno 2017, n. 31345, in Cass. pen., 2017, p. 3495 ss., con nota di F. VIGANÒ, Sulla nozione di "privata dimora" nel reato di furto in abitazione;
[14] M. DONINI, Il principio di offensività, in Introduzione al sistema penale, a cura di G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini e L. Zanotti, Torino, 2012, p. 281 ss.;
[15] V. il testo integrale dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze del 16 dicembre 2024, pubblicata in Gazz. Uff., prima serie speciale, n. 5/2025;
[16] L'orientamento è consolidato a partire da Cass., Sez. un. pen., n. 31345/2017, cit.;
[17] Così l'ordinanza di rimessione, § 3.2;
[18] Cfr. Cass. pen., Sez. V, 10 marzo 2016, n. 14693, in tema di riprese video; Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 46602, in tema di art. 615-bis c.p.;
[19] Ordinanza di rimessione, § 3.4;
[20] Ordinanza di rimessione, § 4.1;
[21] Ordinanza di rimessione, § 4.3, ove si richiamano espressamente le sentenze Corte cost. nn. 120/2023 e 86/2024;
[22] L'argomento della frustrazione della finalità rieducativa è sviluppato nell'ordinanza di rimessione, § 4.5. Sul punto, in dottrina, A. CADOPPI, Il principio di proporzionalità fra pena e reato, in Ind. pen., 2013, p. 349 ss.;
[23] Per le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, v. Corte cost., sent. n. 193/2025, Ritenuto in fatto, § 3;
[24] Cass., Sez. un. pen., n. 31345/2017, cit., § 12;
[25] Ibidem, § 13;
[26] Sulla distinzione tra nozione penalistica e civilistica di pertinenze, v. P. PISA, Le pertinenze nel furto in abitazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1456 ss.; G.L. GATTA, La nozione di pertinenza nell'art. 624-bis c.p., in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 7, p. 89 ss. Per la nozione civilistica, M. COMPORTI, Pertinenze, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 556 ss.;
[27] Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 4215;
[28] Cass. pen., Sez. V, 8 febbraio 2018, n. 12737; Cass. pen., Sez. IV, n. 4215/2019, cit.;
[29] Corte cost., sent. n. 193/2025, Considerato in diritto, § 2.3;
[30] Ibidem, § 2.4;
[31] Ibidem, § 2.5;
[32] Ibidem, § 2.6;
[33] In questo senso, le osservazioni critiche di G.L. GATTA, Parti comuni del condominio e furto in abitazione, in www.sistemapenale.it, 23 dicembre 2025, p. 3 ss.;
[34] V., per analoghe perplessità, V. MANES, Offensività e pertinenze condominiali, in Arch. pen., 2026, di prossima pubblicazione, dattiloscritto, p. 12 ss.;
[35] Sul principio di offensività in concreto come limite alla tipicità, v. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, p. 178 ss.; M. DONINI, Il principio di offensività, cit., p. 295 ss.;
[36] G.L. GATTA, Parti comuni del condominio, cit., p. 5;
[37] Corte cost., sent. n. 117/2021, cit.;
[38] Ibidem, § 5.2;
[39] Ibidem, § 5.23;
[40] Corte cost., sent. n. 120/2023, Considerato in diritto, § 8.3;
[41] Corte cost., sent. n. 86/2024, Considerato in diritto, § 7.2;
[42] Sull'evoluzione giurisprudenziale in materia di "valvole di sicurezza", v. G.L. GATTA, Valvole di sicurezza sanzionatorie: quali reati, quali criteri?, in Dir. pen. cont., 2024, fasc. 4, p. 23 ss.;
[43] Corte cost., sent. n. 193/2025, Considerato in diritto, § 3.2;
[44] Ibidem, § 3.3;
[45] Ibidem, § 3.4, ove si richiama la consolidata giurisprudenza sul punto;
[46] Ibidem, § 3.5;
[47] Tale contraddizione è efficacemente segnalata da F. VIGANÒ, Sul furto in abitazione la Consulta conferma l'orientamento restrittivo, in www.sistemapenale.it, 24 dicembre 2025, p. 18 ss., il quale osserva che «la Corte, pur negando in astratto la graduabilità della lesione, la riconosce in concreto nell'inciso finale»;
[48] Per tali raffronti, v. G.L. GATTA, La severità del sistema penale italiano: un'analisi aggiornata, in Dir. pen. cont., 2019, p. 145 ss.;
[49] Sulla compressione del principio di individualizzazione della pena, v. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, p. 128 ss.; C.E. PALIERO, La commisurazione della pena: profili di diritto sostanziale, in Pene e misure alternative, Milano, 1977, p. 81 ss.;
[50] In senso critico, F.C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 350 ss.;
[51] Ex multis, Corte cost., sentt. nn. 236/2016, 40/2019, 73/2020;
[52] Corte cost., sent. n. 236/2016, § 3.1;
[53] Su tale struttura del test di proporzionalità, nel contesto penale, D. PULITANÒ, Proportionality in criminal law, in Comparative Criminal Law, a cura di S. Manacorda e C. Meloni, Oxford, 2019, p. 89 ss.;
[54] Per una comparazione con il sindacato del Bundesverfassungsgericht, v. J. LUTHER, Ragionevolezza e dignità umana, in La ragionevolezza nel diritto, a cura di L. Violante e G. Zagrebelsky, Torino, 2016, p. 115 ss.;
[55] F.C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 362; D. PULITANÒ, Gestione del rischio, cit., p. 1347;
[56] Sul fondamento plurimo del principio di offensività, v. G. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, p. 156 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 28 ss.;
[57] V. MANES, Il principio di offensività, cit., p. 180 ss.; M. DONINI, Il principio di offensività, cit., p. 290 ss.;
[58] V. supra, § 4.2;
[59] Sul principio di proporzionalità nel diritto penale costituzionale, v. A. CADOPPI, Il principio di proporzionalità fra pena e reato, cit., p. 350 ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, p. 767 ss.;
[60] D. PULITANÒ, Proportionality in criminal law, cit., p. 97 ss.;
[61] Sul § 244 StGB, v. per tutti T. FISCHER, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, München, 2023, § 244, Rn. 1 ss.;
[62] Ibidem, § 244, Rn. 15-17;
[63] Sull'art. 311-4 del Code pénal, v. W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, Paris, 2019, p. 345 ss.;
[64] Per una ricostruzione comparatistica più ampia, v. L. FOFFANI, I reati contro il patrimonio negli ordinamenti europei, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2015, p. 123 ss.;
[65] Sull'art. 241 del Código penal, v. G. QUINTERO OLIVARES (dir.), Comentarios al Código Penal Español, Cizur Menor, 2016, p. 1576 ss.;
[66] Sui dati criminologici comparativi, v. J. VAN DIJK, A. TSELONI, G. FARRELL (eds.), The International Crime Victims Survey, Leiden, 2012, p. 189 ss.;
[67] Corte EDU, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, § 77;
[68] Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, ricc. nn. 66069/09, 130/10, 3896/10, § 119 ss.;
[69] Per un'analisi dei profili di compatibilità convenzionale, v. F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Dir. pen. cont., 2015, p. 56 ss.;
[70] La formulazione ricalca quella utilizzata dalla Corte cost. nelle sentt. nn. 120/2023 e 86/2024;
[71] Sui calcoli sanzionatori e gli effetti in termini di accesso alla sospensione condizionale, v. F. BASILE, Per una riforma ragionevole, cit., p. 14 ss.;
[72] V. O. MAZZA, Il giudizio di bilanciamento, cit., p. 187 ss.; F. BASILE, Il bilanciamento delle circostanze, cit., p. 52 ss.;
[73] V. V. MANES, Offensività e pertinenze condominiali, cit., p. 20 ss.; P. PISA, Le pertinenze nel furto in abitazione, cit., p. 1470 ss.;
[74] Sull'istituto dell'art. 131-bis c.p. e i suoi limiti applicativi, v. G. EPIDENDIO, La particolare tenuità del fatto, Milano, 2019, p. 89 ss.;
[75] In questo senso, sia pure con accenti diversi, F. BASILE, Per una riforma ragionevole, cit., p. 18; G.L. GATTA, Valvole di sicurezza sanzionatorie, cit., p. 35;
[76] Corte cost., sent. n. 193/2025, Considerato in diritto, § 3.5;
[77] Sui criteri di commisurazione della pena ex artt. 132-133 c.p., v. E. DOLCINI, Discrezionalità del giudice e controllo in cassazione nella commisurazione della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 844 ss.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, p. 785 ss.;
[78] V. F. VIGANÒ, Sul furto in abitazione, cit., p. 20, il quale propone analoghi parametri orientativi;
[79] Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. nel furto in abitazione, v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, p. 625 ss.;
[80] V. supra, le considerazioni svolte in tema di limiti strutturali dei margini interpretativi;
[81] Sul rapporto tra politica criminale e principi costituzionali, le riflessioni conclusive più equilibrate si devono a G. FIANDACA, Sistema penale e discrezionalità legislativa, cit., c. 225; F.C. PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto penale, cit., p. 78 ss.