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Pubbl. Mar, 14 Nov 2023

Le Sezioni Unite sulla tempestività del deposito telematico

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Editoriale a cura di Matteo Bottino



Con la pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, Ord., ud. 10/10/2023, dep. 11/10/2023, n. 28403 la Suprema Corte ha rilevato come l´effetto anticipatorio dell´avvenuto deposito che si concretizza con la ricevuta di avvenuta consegna, si consolida solo con l´esito positivo dei successivi controlli


In tema di deposito degli atti mediante il processo civile telematico, è consolidato l'orientamento secondo il quale la tempestività del deposito deve essere verificata sulla scorta del momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

Infatti con  "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile" (ex plurimis Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 31/03/2023, n. 9087 (rv. 667820-01)), ancorché "In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito" (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/07/2023, n. 19307 (rv. 668130-01))

La Suprema Corte, con l'allegata ordinanza, ha sancito il principio secondo il quale

Il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c.), l'inserzione così conseguita stabilizza l'atto (ogni atto, principale o complementare) secondo una caratteristica di immutabilità e non rimuovibilità.

Ne consegue che l'effetto anticipatorio derivante della ricezione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) del deposito, si conosolida solo con il successivo esito positivo dei successivi controlli e accettazione da parte della cancelleria.


Note e riferimenti bibliografici