Pubbl. Gio, 7 Ago 2025
Oralità: fra trattazione e decisione
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Daniele Guerriero

La riforma Cartabia ha profondamente innovato il processo civile italiano, introducendo gli articoli 127-bis e 127-ter c.p.c., che disciplinano rispettivamente l´udienza da remoto e la sostituzione dell´udienza con il deposito di note scritte. Tuttavia, queste innovazioni hanno sollevato dubbi circa il possibile tramonto del principio di oralità, da sempre ritenuto cardine del processo civile, in quanto garante di immediatezza, concentrazione e genuinità del contraddittorio. Inoltre vengono evidenziate criticità relative alla decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell´articolo 281-sexies c.p.c.. L´articolo invita ad una riflessione sul ruolo dell´oralità nel panorama processualcivilistico attuale.

Orality: between discussion and decision
The Cartabia reform has profoundly transformed Italian civil procedure, introducing articles 127-bis and 127-ter c.p.c., which respectively regulate remote hearings and the replacement of hearings with the filing of write submissions. However, these innovations have raised concerns about the potential decline of the principle of orality, long considered a cornerstone of civil proceedings, as it ensures immediacy, concentration, and the authenticity of the adverserial process. Furthermore, critical issues have been highlighted regarding the decision following oral argument pursuant to article 281-sexies c.p.c. The article invites a reflection on the role of orality within the current landscape of civil procedural law.Sommario: 1. Introduzione agli articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c.; 2. Tramonto del principio di oralità; 3. Oralità e trattazione: 127-ter c.p.c., incertezze e dubbi interpretativi; 4. Oralità e decisione: l'altra faccia della medaglia; 5. Considerazioni conclusive-riflessive relative al principio di oralità.
1. Introduzione agli articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c.
Le lettere l) ed m) dell’articolo 1, comma 17 della legge delega 206/2021 prevedevano rispettivamente che “il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;” e che “fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;”. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia sono stati introdotti gli articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c.[1].
In particolare, l’articolo 127-bis c.p.c. disciplina l’udienza mediante collegamenti audiovisivi e dispone che l’udienza (anche pubblica) può svolgersi mediante collegamento audiovisivo a distanza, purché non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Ovviamente, ciascuna parte può chiedere lo svolgimento in presenza ed il giudice decide con decreto non impugnabile, valutando l’utilità della presenza fisica in relazione agli adempimenti da svolgere. Inoltre, può disporre una udienza mista, ossia in presenza per chi ne ha fatto richiesta e da remoto per gli altri con possibilità per questi ultimi di partecipare comunque in presenza.
Invece, l’articolo 127-ter c.p.c. – sul quale è intervenuto il correttivo Cartabia – disciplina il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, dispone che l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni, quando non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, delle parti, del pubblico ministero e ausiliari del giudice. Nelle circostanze sopramenzionate, l’udienza è sostituita se richiesta da tutte le parti costituite, salvo i casi in cui la legge impone la presenza personale delle parti, ovvero, il giudice la ritenga necessaria[2].
A ben vedere, ciò che ha contribuito all’introduzione di tali istituti nel panorama processualcivilistico italiano è stata la pandemia di COVID-19 che ha determinato un mutamento di rotta, al fine di evitare uno stallo processuale e garantire il distanziamento sociale[3].
Infatti, fra le misure organizzative demandate ai dirigenti degli uffici giudiziari, l’articolo 83, comma 7, lettere f) ed h), del d.l. n. 18 del 2020, che già prevedevano per le udienze civili che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori, la possibilità di svolgimento mediante collegamenti da remoto idonei a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti o mediante il deposito telematico di note scritte contenenti esclusivamente istanze e conclusioni, con successiva adozione del provvedimento da parte del giudice fuori udienza (trattazione scritta o cartolare[4]).
2. Tramonto del principio di oralità
L’articolo 180 c.p.c. nel disporre che “La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.” valorizza il principio di oralità ed a ben vedere “non va dimenticato, infatti, che l’originario codice di rito del ’40 era incentrato sui principi di oralità ed immediatezza, che si esplicavano nell’udienza, sia pubblica che in camera di consiglio, cui era attribuita una posizione di assoluta centralità nell’ambito dell’intero procedimento.”[5].
All’ introduzione dell’articolo 127-ter c.p.c., ne consegue, il tramontarsi del principio dell’oralità, il quale sembrerebbe fondamentale per garantire concentrazione processuale, immediatezza, economia e celerità processuale[6]. Questi elementi rappresentano le fondamenta della struttura del processo civile moderno.
3. Oralità e trattazione: 127-ter c.p.c., incertezze e dubbi interpretativi
Dalla lettura dell’articolo 127-ter c.p.c. potrebbero profilarsi evidenti dati problematici. In particolare, il comma 1, secondo periodo dispone che “Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.” e, pertanto, quando non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, delle parti, del pubblico ministero e ausiliari del giudice, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se tutte le parti costituite formulano richiesta.
Questo inciso non può e non deve configurarsi quale valore assoluto, considerato che alcune attività processuali; l’interrogatorio libero e formale delle parti, il tentativo di conciliazione e, ancor di più, il giuramento, costituiscono attività processuali che, pur non implicando la partecipazione di soggetti diversi dalle parti, dai rispettivi difensori, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, non potrebbero essere svolte in forma scritta, richiedono quantomeno, l’oralità dell’interazione al fine di garantire genuinità, immediatezza e concertazione processuale[7].
A ben vedere, è il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 127-ter c.p.c. introdotto dal correttivo Cartabia ad esplicare quanto sopraesposto, poiché, dispone che “L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.” Pertanto, l’intervento del correttivo Cartabia sembrerebbe aver apportato un noteve e significativo chiarimento. Il terzo periodo, inoltre, permette di escludere l’applicazione della norma a tutte le udienze del processo di cognizione. A ben vedere, la norma oggetto dell’esame non potrebbe trovare applicazione per l’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all’articolo 183 c.p.c., tenuto conto del fatto che è specificata la comparizione personale delle parti[8].
4. Oralità e decisione: l’altra faccia della medaglia
In precedenza, è stato affermato che il principio di oralità è tale da garantire concentrazione processuale, immediatezza, economia e celerità processuale. Appare legittimo chiedersi se l’oralità sia sempre un bene o se vi sono ipotesi in cui la scrittura potrebbe apparire uno strumento maggiormente opportuno.
Ad esempio, l’articolo 281-sexies c.p.c. nel disciplinare la decisione a seguito di trattazione orale dispone che “Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.”.
Dunque, il giudice dopo aver fatto precisare le conclusioni può disporre la discussione orale della causa nella medesima udienza o in una successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione o riservarsi trenta giorni per il deposito della sentenza[9]. A ben vedere, se il giudice pronunciasse sentenza al termine della discussione orale ci troveremmo dinanzi ad un giudice che verosimilmente ha già deciso prima ancora della discussione orale[10] e, pertanto, la discussione orale è come se fosse svuotata di ogni funzione o utilità pratica. Per converso, se il giudice si riservasse di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni dal termine della discussione orale deciderebbe a seguito ed in virtù della stessa ma tenuto conto dell’elevato carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari, più tempo passerà dalla discussione orale, tanto più il ricordo della discussione svanirà[11]. In tale ultimo scenario, il giudice si troverà a decidere con un vago ricordo di ciò che è stato palesato nella discussione orale.
Pertanto, sembrerebbe maggiormente opportuno quanto disposto ai sensi dell’articolo 281-quinques c.p.c.[12], il quale nel disciplinare la decisione a seguito di trattazione scritta o mista dispone che “Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.”.
5. Considerazioni conclusive-riflessive relative al principio di oralità
L’introduzione dell’articolo 127-ter c.p.c. rappresenta uno snodo decisivo nel progressivo ridimensionamento del principio di oralità nel processo civile. Se da sempre l’oralità ha incarnato i valori della concentrazione, dell’immediatezza e della genuinità del contraddittorio, l’esperienza pandemica e le successive scelte normative ne hanno messo in discussione l’assolutezza, privilegiando soluzioni ispirate alla semplificazione ed alla funzionalità. Tuttavia, proprio l’analisi della fase decisoria mostra come l’oralità non sia sempre sinonimo di efficienza. A ben vedere, lo svolgimento della fase decisoria in forma scritta sembra garantire maggiore ponderazione, chiarezza espositiva e tracciabilità argomentativa. In tale scenario, il tramonto dell’oralità, almeno in alcuni segmenti del processo, non dovrebbe essere letto come una perdita, bensì come una trasformazione.
La sfida sarà, allora, quella di favorire la rigenerazione del principio di oralità in forme nuove, rigenerazione che, se ben governata, potrebbe condurre ad un equilibrio più maturo per far sì che l’oralità continui a vivere là dove realmente aggiunge valore, e non dove sopravvive per sola forza dell’abitudine.
[1] Legge 26 novembre 2021, n. 206, www.normattiva.it.
[2] CARRATTA A., Le riforme del processo civile, Giappichelli, Torino, 2023, nella parte in cui si legge che “A differenza dello svolgimento dell’udienza a distanza con collegamento audiovisivo, dunque, lo svolgimento dell’udienza mediante deposito di note scritte può avvenire non solo su iniziativa del giudice, ma anche su richiesta congiunta delle parti costituite, negli stessi casi in cui avrebbe potuto disporla il giudice.”.
[3] FICHERA G., L’udienza cartolare post pandemica, in La Magistratura; MARTINO R., Il processo civile di fronte all’emergenza: “accelerazione” del rito e tramonto del principio di oralità, in Il Processo, n. 1, 2023, p. 2; LUISO FRANCESCO P.,Il nuovo processo civile, Giuffrè, 2023, p. 36.
[4] PANZAROLA A. E FARINA M., Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), in Judicium, 2020, www.judicium.it., par. 8, nella parte in cui si legge che “Evidentemente lo “svolgimento della udienza” – al quale allude la lett. H cit. – è una vera e propria finzione, che dissimula questa realtà. La udienza non si tiene e, al suo posto, c’è il deposito di note scritte sintetiche […].”.
[5] Corte di Cassazione, Relazione illustrativa n. 110 del 01.12.22.
[6] IONTA R. E CAROLEO F., La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.), in Giust. Ins., 2022, www.giustiziainsieme.it, nella parte in cui si legge che “La trattazione scritta della causa, escludendo l’oralità, sembra sacrificare l’immediatezza e la concentrazione. L’oralità, difatti, è il mezzo attraverso cui il codice garantisce queste e il contraddittorio in condizioni di parità. […]. La trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sembra essere stata strutturata dal legislatore in modo contrastante con le esigenze della concentrazione e della celerità […].”.
[7] LUISO FRANCESCO P., op. ult. cit., p. 37, nella parte in cui si legge che “Certamente l’interrogatorio libero o formale della parte, il tentativo di conciliazione ed ancor di più il giuramento non possono essere svolti in forma scritta, pur essendo attività che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.”.
[8] CALIFANO GIAN PAOLO, Le udienze nel processo civile di cognizione, in Dir. proc. civ. it. e compar., 2023.
[9] LUISO FRANCESCO P., op. ult. cit., p. 125, nella parte in cui è stato evidenziato che “La prassi ha dimostrato che la decisione a seguito di trattazione orale è divenuta una farsa, come la vecchia collegiale di tribunale. Basta leggere il verbale, che contiene una sentenza pronunciata a seguito di trattazione orale, per trovare scritte frasi del tipo: ”Le parti si riportano alle difese già depositate. Il giudice pronuncia la seguente sentenza” (che evidentemente era già pronta); oppure “Le parti si riportano alle difese già depositate, e rinunciano, ad assistere alla lettura (che non ci sarà mai) della sentenza”. Ben vengano quindi le udienze da remoto e le udienze in forma scritta, che ben possono sostituire la decisione a seguito di trattazione orale.”.
[10] DELLA PIETRA G., Le «pampuglie» nella delega e nello schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo civile, in Dir. proc. civ. it. e compar., 2022, nella parte in cui si legge che “nel contempo, sarà privo del sussidio delle memorie finali, superflue quando la decisione viene presa lo stesso giorno dell’udienza, ma decisive se ci crea lo iato fra illustrazione orale e deliberazione della sentenza.” e che “Non avendo tempo, voglia e margine di dedicarsi per la prima volta allo studio e alla stesura della decisione dopo la discussione, il giudice giunge in udienza già dotato di una bozza pressoché definitiva di sentenza.”.
[11] DELLA PIETRA G., op. ult. cit., nella parte in cui si legge che “Quando adotterà la decisione nei (nominali) trenta giorni, il giudice si troverà nella più completa solitudine intellettuale: oberato d’impegni, avrà un ricordo sfumato (a essere ottimisti) della discussione orale, dissolta dal succedersi di mille altre discussioni ascoltate in quell’intervallo;”.
[12] DELLA PIETRA G., op. ult. cit..