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Pubbl. Ven, 15 Lug 2022

La Suprema Corte si pronuncia sul delitto di tortura

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Mattia Di Florio



Il contributo si sofferma sulla sentenza n. 8973/2022, con la quale la V Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in sede cautelare sui fatti avvenuti nell’aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha sostenuto come il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.


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The Supreme Court rules on the crime of torture

This paper focuses on sentence no. 8973/2022, in which the 5th Criminal Section of the Supreme Court of Cassation, ruling on the events that took place in April 2020 in the Santa Maria Capua Vetere prison, maintained that the crime of torture was configured by the legislator as a possibly habitual offence being able to be integrated by more violent, seriously threatening or cruel conduct, repeated over time, or by a single act damaging the safety or individual and moral freedom of the victim, which, however, entails inhuman and degrading treatment for the dignity of the person.

Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso; 3. Cenni sul delitto di tortura; 4. La soluzione della Corte; 5. Conclusioni e spunti di riflessione.

1. Premessa

Sono noti i fatti accaduti a partire dal pomeriggio del 6 aprile 2020, che hanno coinvolto oltre trecento detenuti del reparto “Nilo”, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sottoposti a violenze, umiliazioni e vessazioni di vario genere da parte degli agenti di Polizia Penitenziaria della struttura e da personale esterno chiamato per fornire ausilio nella esecuzione di una “perquisizione speciale”[1], quale reazione necessitata alle proteste dei detenuti del giorno precedente.

Dalla drammatica vicenda, è immediatamente scaturita l’iniziativa della locale Procura, che ha richiesto e ottenuto l’emissione di misure cautelari per le decine di pubblici ufficiali coinvolti[2].

Dalle contestazioni «sono emerse non soltanto iscrizioni per condotte a base violenta, in parte riconducibili al delitto di tortura (art. 613-bis c.p.), ma anche per plurimi tentativi di “insabbiamento” delle prove, evenienza frequente in casi simili, che vedono l’istituzione totale per eccellenza, il carcere, ospitare le violenze di soggetti appartenenti alle forze dell’ordine, in spregio dell’unico obbligo di incriminazione esplicito previsto dalla Carta costituzionale (art. 13, co. 4)»3].

2. Il caso

A seguito dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, la difesa di M.G. presentava ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi[4].

Con il primo motivo, si deduceva l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.

In relazione ai delitti di lesioni e tortura, la difesa sosteneva l’estraneità dell’indagato alla catena di comando inerente al concreto svolgimento dell’operazione: il Comandante, invero, si sarebbe limitato a coordinare la riunione svoltasi il giorno precedente per organizzare una perquisizione straordinaria, la quale avrebbe rappresentato “atto necessario e necessitato” al fine di ripristinare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto a seguito delle proteste.

La difesa sottolineava, inoltre, «la mancanza dei presupposti ex art. 40 c. 2 c.p. per addebitare i fatti di lesione e tortura all’indagato; il Tribunale del Riesame, infatti, aveva inquadrato le condotte a lui ascritte nell’ambito della responsabilità omissiva, considerato che egli non aveva direttamente partecipato alle violenze perpetrate dagli agenti»5]. In aggiunta a ciò, si adduceva l’insussistenza dei requisiti costitutivi del delitto di tortura di cui all’art. 613-bis c.p., mancando il requisito dell’abitualità, oltre che l’elemento soggettivo.

Con il secondo motivo di ricorso, si contestava «l’assenza delle esigenze cautelari, dovendosi in particolare desumere la mancanza di un concreto pericolo di reiterazione del reato dall’assoluta eccezionalità del contesto in cui si erano verificati i fatti contestati, che aveva condotto a un cortocircuito del sistema»6].

3. Cenni sul delitto di tortura

Fin dalla sua introduzione con legge 14 luglio 2017, n. 110, l’art. 613-bis c.p. è stato al centro di molteplici dibattiti dottrinali e parlamentari[7]. La previsione di una tortura “di Stato”, infatti, «rispondeva all’esigenza di tutelare la collettività da abusi di potere da parte delle Forze dell’Ordine, in particolare a seguito dei noti episodi della scuola Diaz di Genova in occasione del G8 del 2001 e dell’omicidio del giovane Stefano Cucchi»8].

A seguito di numerose condanne inflitte al nostro Paese dalla Corte EDU in tema di tortura, l’iter parlamentare di approvazione della legge n. 110/2017 ha subìto una notevole accelerazione[9]. Invero, «l’ansia di criminalizzazione ad ampio raggio che ha mosso i due rami del Parlamento consegna all’interprete una disposizione caratterizzata da forti deficit di determinatezza»10], sui quali è poi dovuta intervenire la Corte di Cassazione per meglio specificare il perimetro della fattispecie.

Secondo giurisprudenza recente, infatti, in relazione agli elementi costituitivi dell’art. 613-bis c.p., è sostenibile che esso è un delitto «a dolo generico, formalmente vincolato per le modalità della condotta, per l’evento naturalistico e per il soggetto passivo, [che necessiti] di una condotta plurima o abituale, o in alternativa, che il fatto comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona»11].

Tale pronuncia coglie altresì l’occasione per precisare che il trauma psichico menzionato nella disposizione debba intendersi quale «evento che, per le sue caratteristiche, risulta non integrabile nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentare la coesione mentale», potendo rilevare anche per una condizione critica momentanea e dovendo peraltro essere necessariamente riscontrabile mediante l’accertamento probatorio[12].

Infine, in relazione alla crudeltà della condotta, la suprema Corte ha più volte ribadito come essa «integra un requisito di natura prettamente valutativa, e intrinsecamente dotato di forte carica valoriale, che si concretizza in presenza di un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale, provocando nella vittima sofferenze aggiuntive rispetto a un normale atto persecutorio»13].

4. La soluzione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il motivo sia in fatto che in diritto, contribuendo a ridefinire i confini della fattispecie di tortura.

I Giudici hanno rammentato che il delitto di tortura è una fattispecie cui il legislatore ha voluto dare una struttura eventualmente abituale. In particolare, il reato è costruito su due modalità consumative: può considerarsi certamente integrato il delitto quando vengono poste in essere una serie di condotte di violenza o minaccia, particolarmente crudeli ed intimidatorie, reiterate nel tempo. Dunque, quando le attività lesive si connotano di crudeltà e di carattere minatorio, occorre che l’autore realizzi più condotte, anche solo due, comunque reiterate in un lasso di tempo minimo[14].

Vi è, ancora, un secondo modo in cui la condotta materiale si potrebbe manifestare; invero, anche il realizzarsi di un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà morale ed individuale della vittima, che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona offesa, integrerebbe la fattispecie in esame.

Da ciò si evince che il trattamento inumano, da intendersi come lesivo del carattere emotivo della persona nonché il trattamento degradante[15], da intendersi come un’inflizione di una particolare sofferenza fisica o psichica di rilevante intensità, se accompagnato da quell’unica condotta illecita, può far sorgere la responsabilità penale dell’agente.

In ordine all’elemento soggettivo, si ritiene che il legislatore non richieda un dolo unitario[16], vale a dire la rappresentazione e la deliberazione iniziale del complesso delle condotte da realizzare, ma basterebbe che l’autore abbia la coscienza e la volontà, volta per volta, della portata offensiva delle singole condotte. Dunque, all’autore del reato non si richiederebbe un fine specifico a cui dovrebbe essere rivolta l’attività illecita, ben potendo agire privo di alcuno scopo.

5. Conclusioni e spunti di riflessione

La sentenza in esame è meritevole di attenzione alla luce di talune puntualizzazioni di parte generale e speciale[17].

Appare pienamente condivisibile la “correzione di tiro” operata dalla Cassazione rispetto all’impostazione seguita dai giudici del merito, relativamente alla natura commissiva del concorso dell’indagato: sembra in effetti che l’affermata responsabilità omissiva, sostenuta dal Tribunale, riposasse essenzialmente sul dato dell’assenza del soggetto dal luogo di commissione dei fatti.

Se è vero che «la natura omissiva o commissiva della responsabilità dipende essenzialmente dal rapporto tra condotta e fattore di rischio, non è evidentemente sostenibile che la mancata presenza sul luogo del delitto renda omissiva una condotta causalmente efficiente non già in termini di omesso impedimento, ma di agevolazione attiva di un reato materialmente commesso da altri»18].

Inoltre, appare immune da critiche l’arresto in esame che vede finalmente applicata la fattispecie di tortura a quelle situazioni tipiche, caratterizzate da abuso del potere pubblico su soggetti privati della libertà personale, inidonee ad esprimere appieno il disvalore di tale forma di “violenza di Stato”.

In relazione alla permanenza delle esigenze cautelari a fronte della sospensione dal servizio, la Corte motiva l’irrilevanza della sospensione cautelare del rapporto alla luce della natura comune dei reati a base violenta, che sarebbero pertanto suscettibili di reiterazione anche in assenza della qualifica soggettiva pubblicistica. Il dubbio è se la sospensione del rapporto di servizio possa convivere con tale giudizio di pericolosità, venendo meno per l’indagato la situazione tipica in cui l’abuso può nuovamente realizzarsi.

In giurisprudenza si è sostenuto come in tema di esigenze cautelari e pericolo di recidiva, «non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie»19].

In chiusura del discorso, risulta opportuno sottolineare che le istanze di rinnovamento del sistema carcerario e di riconsiderazione del ruolo della vittima risultano essere attuali – sebbene su livelli diversi – anche nel formante europeo.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), infatti, viene perseguito l’obiettivo di risolvere alcune delle problematiche legate all’attuale stato delle strutture di detenzione, attraverso lo stanziamento di fondi destinati all’efficientamento strutturale.

In ultima analisi, considerando la particolare attenzione che permea l’odierno dibattito sul contrasto a pratiche spregevoli come la tortura, si auspica – con moderata speranza – ad una svolta forte e decisa nel sistema penale, nel senso di valorizzarne l’elemento “umano”[20].

Solo in tal modo potrà aversi un pieno rispetto della dignità umana e, correlativamente, potranno dirsi perseguiti quei fini che informano la sanzione penale e ne caratterizzano le fondamenta.


Note e riferimenti bibliografici
[1] Tra i primi commenti a caldo alla sentenza Cass., Sez. V, 9 novembre 2021 (dep. 16 marzo 2022), n. 8973, FLORIO, “Perquisizione e forza”: le violenze sui detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere al vaglio della Cassazione, 26 marzo 2022, in www.giurisprudenzapenale.com; GRIFEO, Carcere: tortura anche per un unico atto lesivo "inumano", 22 marzo 2022, in Il sole 24ore.

[2] FLORIO, “Perquisizione e forza”, cit.

[3] Ibidem.

[4] Per un’analisi critica si veda BERNARDI, Carcere e tortura: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere, 5 aprile 2022, in www.sistemapenale.it, cui si rimanda per i successivi riferimenti bibliografici.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Cfr., CONTI, Reato di tortura: non è necessaria l’abitualità della condotta criminosa, in Quot. giur., 31 marzo 2022.

[8] Si veda PIATTI, La c.d. “tortura di Stato”: analisi dell’art. 613-bis c.p. alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, 27 maggio 2022, in www.iusinitinere.it.

[9] Sul punto, TUNESI, Il delitto di tortura. Un’analisi critica, 5 novembre 2017, in www.giurisprudenzapenale.com.

[10] MARCHI, Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613 bis c.p., 31 luglio 2017, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

[11] Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 47079, 8 luglio 2019.

[12] PIATTI., La c.d. “tortura di Stato”, op. cit.

[13] Ibidem.

[14]  Cfr. Cass. Pen. sez. V, sentenza n. 47079 cit.

[15] Cfr. § 2.4 della sentenza in commento.

[16] Ibidem.

[17] Sul punto, cfr. ancora FLORIO, “Perquisizione e forza”: le violenze sui detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, op. cit.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem, cui si rimanda anche per i riferimenti giurisprudenziali.

[20] Per maggiore chiarezza sulla visione “umana” del sistema penale, con riferimento alla fattispecie di tortura, vedi FALCINELLI, Il delitto di tortura, prove di oggettivismo penale, in Arch. pen. 2017, 3.