Pubbl. Gio, 8 Feb 2024
Iscrizione a ruolo del ricorso per Cassazione: tempestiva se rinnovata entro venti giorni dalla notizia dell´esito negativo del precedente deposito
Modifica paginaEditoriale a cura di Matteo Bottino
Con pronuncia Cass. civ., Sez. III, Ord., ud. 04/12/2023, dep. 01/02/2024, n. 2972 la Suprema Corte ha ritenuto tempestivo e procedibile un ricorso iscritto oltre i venti giorni dall´ultima notificazione, in ragione del fatto che la rinnovazione del deposito è stata eseguita entro venti giorni dalla notizia dell´esito negativo del precedente tentativo di iscrizione a ruolo
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la tempestività di un ricorso che era stato iscritto oltre venti giorni dopo l'ultima notificazione, applicando il principio del legittimo affidamento del ricorrente.
In particolare, il ricorrente aveva provveduto a iscrivere a ruolo il procedimento nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ricevendo la prima (avvenuta accettazione) e la seconda pec (avvenuta consegna) dal sistema informatico, ma senza ricevere le successive relative ai controllo automatici e all'accettazione da parte della cancelleria. In esito ad alcune verifiche presso la cancelleria il ricorrente aveva notizia che il deposito non era andato a buon fine e provvedeva dunque a eseguirlo nuovamente, ancorché oltre il termine originario sancito dall'art. 369 c.p.c.
La Suprema Corte, ricordando il principio secondo il quale l'effetto anticipatorio del deposito si consolida solo con la ricezione della c.d. "quarta pec", ha ritenuto il ricorso procedibile in quanto il ricorrente aveva avuto un ragionevole affidamento sul perfezionamento del deposito. In particolare
Ritiene il Collegio che, per quanto il deposito non possa essere considerato perfezionato alla data del 5.1.2023 (cfr. Cass., S.U. n. 28403/2023, secondo cui, "in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria", ossia dalla cd. quarta PEC), possa tuttavia affermarsi che il ricevimento della seconda PEC -di avvenuta consegna- proveniente da un indirizzo mail istituzionale (e tuttora attivo) di questa Corte determinò nella parte ricorrente un ragionevole affidamento sulla regolarità del deposito; che solo la successiva mancata ricezione delle ultime due PEC fece sorgere nei ricorrenti dubbi sull'avvenuto perfezionamento; che, a seguito delle informazioni assunte circa la possibile causa di tale mancato perfezionamento, venne tempestivamente effettuato il rinnovo del deposito, con esito positivo; va escluso pertanto che risulti integrata un'ipotesi di improcedibilità del ricorso, dato che il deposito effettuato il 26.1.2023 deve essere considerato tempestivo, essendo stato rinnovato entro i venti giorni dal momento in cui era venuto meno il ragionevole affidamento circa il perfezionamento del primo deposito