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Pubbl. Mar, 17 Ott 2023

Ammissibile il ricorso proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

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Editoriale a cura di Matteo Bottino



Con la Sentenza n. 28727/2023 (ud. 06.10.2023 dep 16.10.2023), la Cassazione civile si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c., in relazione alla possibilità per i coniugi di proporre domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio.


A seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, è stata introdotta la possibilità per i coniugi di depositare domanda cumulata di separazione e divorzio ai sensi del nuovo art. 473-bis-49 c.p.c.

In merito a tale procedura si è creato un dubbio interpretativo circa la possibilità – in assenza di una chiara indicazione della norma – di esperire il ricorso cumulato anche in caso di domanda congiunta dei coniugi o solo nell'ipotesi di ricorso giudiziale.

La Suprema Corte, a seguito del nuovo rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363bis c.p.c., ha fornito risposta positiva, ammettendo il ricorso congiunto con domanda cumulata ed enunciando il seguente principio di diritto

“In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”

Tale soluzione appare la più coerente, non trovando giustificazioni un'interpretazione differente, che avrebbe portato alla paradossale situazione in cui - all'interno di una riforma volta ad accelerare i tempi del processo civile - veniva inserita una norma che rendesse maggiormente "conveniente" instaurare un procedimento contenzioso in luogo di un ricorso congiunto.


Note e riferimenti bibliografici