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Pubbl. Mer, 19 Apr 2023

Ergastolo e bilanciamento delle circostanze: comunicato della Corte costituzionale

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Corte costituzionale esaminando la questione di legittimità sollevata dalla Corte d´assise d´appello di Torino sull'art. 69, quarto comma, c.p., in relazione al caso dell'anarchico Cospito, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., nei casi in cui il reato è punito con la pena dell’ergastolo.


La Corte costituzionale, esaminando la questione di legittimità sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino sull'art. 69, quarto comma, c.p., in relazione al caso dell'anarchico Cospito, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., nei casi in cui il reato è punito con la pena dell’ergastolo.

Di conseguenza, il giudice sarà chiamato a valutare, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, nel caso in cui reputi prevalenti le attenuanti, una differente pena detentiva.

In relazione al caso dell'anarchico Cospito, si apre alla possibilità dello sconto di pena.

Si riporta il comunicato nell'attesa del deposito della sentenza.

«Nella camera di consiglio odierna la Corte ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino sull’articolo 69, quarto comma, codice penale.
In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.
Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69.
Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.
È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della sentenza.»


Note e riferimenti bibliografici