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Estorsione ed esercizio arbitrario: il paradigma irrisolto del terzo extraneus
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Pubbl. Mer, 14 Gen 2026

Estorsione ed esercizio arbitrario: il paradigma irrisolto del terzo extraneus

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Gabriele Ferro
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Siena



Il presente contributo analizza le persistenti incertezze che segnano il confine tra l´estorsione e il delitto di ragion fattasi, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dal concorso del terzo estraneo. Premessa una propedeutica ricognizione dei profili strutturali delle fattispecie in esame e del criterio distintivo delineato dalle Sezioni Unite ”Filardo”, l´indagine evidenzia le criticità scaturite da tale arresto, tanto in relazione alla distinzione tra dolo e movente, quanto sotto il profilo dell´offensività della condotta. In questa prospettiva lo scritto auspica un nuovo intervento del Supremo Consesso, volto a ricondurre la qualificazione giuridica del ruolo del terzo entro coordinate conformi al principio di legalità.


ENG

Extortion and arbitrary exercises: the unresolved paradigm of the third extraneous

The present contribution analyzes the persistent uncertainties marking the boundary between extortion and the crime of exercise of a pretend right, with particular attention to the implications deriving from the involvement of the third party. Having provided a preliminary recognition of the structural profiles o the cases under examination and of the distinguishing criterion outlined by the ”Filardo” United Section, the investigation highlights the criticalities resulting from this ruling, as much in relation to distinction between intent and motive, as under the profile of the offensiveness of the conduct. In this perspective, the paper hopes for a new intervention of the Supreme Court, aimed at bringing the legal qualification of the third party´s role with the principle of legality.

Sommario: 1. Premessa metodologica; 2. Le due fattispecie delittuose a confronto: profili strutturali; 3. Il discrimine tra estorsione ed esercizio arbitrario: la consacrazione del criterio soggettivo; 4. La prudente apertura al concorso del terzo estraneo: rilievi critici; 5. Conclusioni.

1. Premessa metodologica

Da sempre, il rapporto tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni costituisce un osservatorio privilegiato delle complesse dinamiche punitive, nel quale si intrecciano esigenze di tassatività, istanze di coerenza sistematica e opzioni di politica criminale irrisolte. 

Ancorché accomunate da un’architettura dogmatica parzialmente sovrapponibile, le due fattispecie palesano un disvalore giuridico sensibilmente differente, che ne fonda – e ne giustifica – la profonda divaricazione tanto sul piano del trattamento sanzionatorio, quanto rispetto al diverso regime di procedibilità. 

Tale difficoltà qualificatoria, già tangibile sul piano della realizzazione monosoggettiva, assume una criticità ancor più marcata laddove nella realizzazione del fatto tipico s’innesti l’intervento di un soggetto terzo, chiamato a dare materiale esecuzione all’altrui proposito delittuoso. 

In tale contesto, la riflessione penalistica contemporanea è chiamata a confrontarsi con una questione foriera di rilevanti conseguenze sul piano sistematico: stabilire se, e in quale misura, l’intervento del terzo sia idoneo ad alterare la qualificazione giuridica del fatto, incidendo sul suo complessivo disvalore giuridico.

2. Le due fattispecie delittuose a confronto: profili strutturali

Al fine di assicurare una più agevole intelligibilità della tematica oggetto della presente disamina, si rende necessario, sia pur in forma sintetica, soffermarsi sulle caratteristiche strutturali delle fattispecie delittuose in rilievo, nonché sulla linea di demarcazione che tradizionalmente ne delimita il relativo ambito applicativo.

Ontologicamente concepito quale reato plurioffensivo, il delitto di estorsione presuppone, stante il chiaro contenuto semantico dell’art. 629 c.p., l’esistenza di una condotta violenta o minacciosa, idonea a incidere in maniera apprezzabile sulla capacità di autodeterminazione della vittima, sì da costringerla al compimento di uno o più atti di disposizione patrimoniale, produttivi, a loro volta, del duplice evento dell’ingiusto profitto con altrui danno.  

Ciò posto, mentre il profitto ingiusto può consistere in qualsiasi utilità, non necessariamente connotata dall’attributo dell’economicità, per altro verso, ai fini della sussistenza del danno penalmente rilevante non è sufficiente la verificazione di un qualsivoglia pregiudizio, occorrendo, viceversa, che la condotta dell’agente determini, sul piano causale, un’effettiva deminutio della sfera patrimoniale del soggetto passivo[1].

Per quanto concerne il coefficiente soggettivo normativamente richiesto, a fronte dell’isolato orientamento dottrinale propenso a riconoscere la necessità del dolo specifico[2], il prevalente indirizzo ermeneutico della Suprema Corte[3], di contro, ritiene sufficiente il dolo generico, costituendo l’ingiusto profitto con altrui danno non già il fine cui l’agente deve consapevolmente orientare la propria condotta, bensì un dato strutturale della fattispecie nella sua oggettività.

In una prospettiva diametralmente opposta rispetto alla logica di tutela sottesa al delitto di estorsione si colloca l’art. 393 c.p., il quale risponde alla precipua finalità di presidiare il monopolio statale nella risoluzione delle controversie tra privati.

Segnatamente, affinché possa venire in rilievo l’ipotesi delittuosa de qua, è necessario che la condotta dell’agente risulti finalisticamente orientata alla realizzazione coattiva di una pretesa astrattamente riconducibile a una situazione giuridica soggettiva tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria. 

Pur costituendo la possibilità di ricorrere al giudice condizione d’essenza sul piano oggettivo, nondimeno, deve escludersi che la configurabilità del reato risulti inestricabilmente correlata all’esistenza in concreto del diritto asseritamente vantato, dovendo, piuttosto, reputarsi sufficiente, alla luce del granitico indirizzo esegetico del Supremo Consesso di legittimità, «la convinzione soggettiva, purché non arbitraria e pretestuosa […] dell’esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità in astratto, indipendentemente dalla fondatezza dell’azione e quindi dall’esito eventuale della stessa»[4].

Sotto il profilo soggettivo, il delitto di ragion fattasi postula, unitamente alla coscienza e volontà di farsi giustizia da sé, la sussistenza del dolo specifico, consistente nell’intento, quand’anche sorretto da una rappresentazione erronea, «di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua giuridica legittimità»[5].

3. Il discrimine tra estorsione ed esercizio arbitrario: la consacrazione del criterio soggettivo

La già evidenziata prossimità strutturale, accompagnata da una profonda divergenza assiologica, ha reso storicamente instabile il confine tra le due fattispecie, esponendolo a persistenti tensioni interpretative.

Non sorprende, dunque, la circostanza che, anteriormente all’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite[6], la giurisprudenza di legittimità abbia a lungo oscillato nella ricerca di un criterio distintivo affidabile. 

Più in dettaglio, secondo un primo orientamento[7], di matrice eminentemente oggettiva, il discrimine tra le due fattispecie doveva essere rinvenuto nella qualità e nell’intensità della violenza o della minaccia impiegata, valutata in rapporto alla pretesa vantata dall’agente.

In tale prospettiva, è stato affermato che «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, risultando integrato il delitto di estorsione anche quando le condotte minacciose si manifestino in forme tali da trasformare una legittima richiesta di restituzione in un ingiusto profitto»[8].

Una simile ricostruzione, pur animata dall’intento di impedire indebite zone di impunità, finiva, tuttavia, per ancorare la distinzione a criteri eminentemente quantitativi, affidati a valutazioni di intensità e di gravità intrinsecamente elastiche e, dunque, difficilmente conciliabili con le esigenze di determinatezza e prevedibilità connaturate al principio di legalità penale.

Accanto a tale indirizzo si è progressivamente affermato un diverso fronte ermeneutico[9] – in realtà già ben radicato nella dottrina penalistica tradizionale[10] – che individuava nell’elemento psicologico il vero criterio distintivo tra le due fattispecie.

Secondo tale impostazione, il discrimen tra le due figure non risiede nel grado di violenza impiegato, bensì nell’elemento intenzionale, atteso che «nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete»[11].

Chiamate a comporre definitivamente la summenzionata querelle interpretativa, le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute nel 2020 con la nota pronuncia “Filardo”[12], hanno consapevolmente riaffermato la centralità del dolo quale perno qualificante della fattispecie penale, respingendo ogni tentativo di ancorare il discrimine a valutazioni meramente quantitative o fenomenologiche della condotta violenta.

In base all’opzione ermeneutica prescelta, infatti, i delitti di esercizio arbitrario e di estorsione divergono, essenzialmente, in relazione al coefficiente soggettivo di colpevolezza, nel senso che: mentre nel primo, «l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia»[13]

4. La prudente apertura al concorso del terzo estraneo: rilievi critici

Ebbene, se l’impostazione euristica accolta appare senz’altro condivisibile sul piano della realizzazione monosoggettiva, nondimeno, è nel momento in cui il Supremo Collegio si confronta con l'ulteriore – e dirimente – questione del concorso di persone che l’impianto argomentativo presta il fianco a molteplici criticità di ordine sistematico.

Pur attribuendo al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il carattere di “reato proprio non esclusivo” – e, come tale, realizzabile anche mediante il concorso di soggetti diversi dal titolare della pretesa – le Sezioni Unite, tuttavia, subordinano l’ammissibilità del contributo del terzo alla condizione che quest’ultimo abbia agito «al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare […] e non perché spinto da un fine di profitto proprio, ravvisabile, ad esempio, nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé»[14].

In questa prospettiva, infatti, la previsione di qualsivoglia forma di ricompensa in favore del soggetto extraneus al genetico rapporto obbligatorio, quand’anche soltanto promessa, innesterebbe un fine illecito ulteriore rispetto a quello di dare attuazione esclusiva al preteso diritto del creditore, determinando, così, l’attrazione di tale contegno nell’alveo applicativo della più grave fattispecie estorsiva.

Orbene, pur godendo di un recepimento pressoché unanime, è da escludersi che il principio enucleato dalle Sezioni Unite assurga a rango di dogma ineluttabile, essendo stato lo stesso espressamente contestato – e finanche smentito – dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della stessa Corte di legittimità[15].

Nel solco di tale – e ben più persuasivo – fronte interpretativo è stato, infatti, efficacemente lumeggiato come «nel caso in cui il terzo abbia richiesto alla persona offesa, esattamente lo stesso oggetto del diritto agito, l'eventuale motivo che possa averlo mosso ad agire […] non vale a determinare la più grave qualificazione, e ciò perché il dolo del terzo, rimane sempre quello di agire esattamente e precisamente per la realizzazione del solo diritto sotteso all'azione e non anche per arrecare danni altrui»[16].

Ciò posto, evidenti appaiono – almeno ad avviso di chi scrive – le ragioni che impongono di prediligere la tesi dianzi evocata, consentendo quest’ultima di preservare una distinzione dogmatica irrinunciabile: ovvero, quella tra dolo e movente dell’azione.

Ed invero, pur condividendo entrambi una medesima dimensione finalistico-teleologica, movente e dolo assolvono a funzioni giuridiche ontologicamente non sovrapponibili: laddove il primo si colloca sul piano delle ragioni soggettive dell’agire, quale impulso che induce l'agente a determinarsi alla risoluzione delittuosa; il secondo, viceversa, attiene alla sfera della rappresentazione e della volizione dell’evento tipico, esprimendo la direzione finalistica della condotta così come declinata dal modello legale della fattispecie incriminatrice[17].

Ne discende che, pretendere di ancorare la sussistenza dell’art. 393 c.p., con riguardo alla posizione del terzo, alla condizione negativa dell’assenza di qualsivoglia forma di remunerazione, comporterebbe non soltanto il rischio di un indebito appiattimento del dolo sul movente, ma anche quello, ben più cogente sotto il profilo del principio di legalità, di conferire al coefficiente soggettivo del delitto di estorsione una connotazione finalistico-specifica del tutto estranea al paradigma normativo di cui all’art. 629 c.p., surrettiziamente ampliandone il rispettivo ambito applicativo.

Ancor più pregnante, inoltre, si rivela l’impostazione ermeneutica in discorso, specie se riguardata alla luce del necessario principio di offensività del reato.

Ed invero, la circostanza per cui a monte del contributo apportato dal terzo si collochi l'aspettativa di quest'ultimo di realizzare un proprio tornaconto personale non vale ad alterare – né, tantomeno, ad aggravare – la lesione della sfera patrimoniale e personale della vittima, collocandosi, infatti, l'accordo economico raggiunto tra creditore ed esecutore su un piano meramente interno, del tutto estraneo alla dimensione offensiva del fatto.

5. Conclusioni

Ebbene, non v’è chi non veda come l’assetto ermeneutico delineatosi all’indomani dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite “Filardo”, per quanto parzialmente soddisfacente nel suo sforzo definitorio, abbia finito per generare evidenti perplessità epistemologiche, rischiando, ancora una volta, di perpetuare l’incertezza applicativa tra le due fattispecie in disamina, con conseguenze non indifferenti sul piano della risposta sanzionatoria statuale.

Dunque, nell’ottica di suggellare il postulato di prevedibilità della sanzione penale – pilastro ineludibile di un sistema fondato su base liberale – appare ormai indifferibile un nuovo intervento chiarificatore del Supremo Collegio, capace, da un lato, di affrancare definitivamente la qualificazione giuridica della posizione del terzo dalle insidie del movente dell’azione e, dall’altro, di restituire vigore e coesione a una concezione della volontà delittuosa epurata da componenti ad essa ontologicamente estranee.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass., sez. I, 22/04/1993, n. 1683, in CED, Rv. 194418.

[2] A. DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951, 85.

[3] Cass., sez. II, 17/03/2004, n. 18380.

[4] Cass., sez. II, 15/05/2025, n. 27174.

[5] Cass., sez. VI, 28/10/2010, n. 41368.

[6] Cass., Sez. un., 16/07/2020, n. 29541, Filardo.

[7] Numerose, infatti, erano le pronunce che si attestavano sull’orientamento interpretativo volto a individuare il criterio distintivo tra le fattispecie considerate nel diverso grado di intensità della condotta, giungendo a ravvisare il delitto di estorsione allorché la violenza o la minaccia risultassero manifestamente eccedenti e sproporzionate rispetto alla finalità di tutela del diritto preteso: in tal senso, Cass., sez. II, 27/01/2016, n. 3652; Cass., sez. II, 08/10/2015, n. 44657; Cass., sez. I, 23/07/2014, n. 32795; Cass., sez. II, 15/02/2007, n. 14440.

[8] Cass., sez. VI, 07/02/2017, n. 11823.

[9] Tra le molteplici pronunce che avallavano la tesi soggettivistica: Cass., sez. II, 22/11/2018, n. 56400; Cass., sez. II, 30/09/2015, n. 42734; Cass., sez. II, 25/09/2014, n. 42940; Cass. sez. II, 29/05/2012, n. 22935. In base a quanto è possibile evincere dall’analisi complessiva di tali pronunce, la ragion d’essere dell’orientamento in parola va rinvenuta nel fatto che, essendo estorsione ed esercizio arbitrario fattispecie accomunate dal medesimo risultato costrittivo, soltanto la direzione del dolo può assurgere a criterio idoneo a guidare l’interprete ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto. 

[10] G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte Speciale, vol. II, tomo 2, I delitti contro il patrimonio, 7ª ed., Bologna, 2015, 163.

[11] Cass., sez. II, 12/03/2004, n. 26887.

[12] Cass., Sez. un., 16/07/2020, n. 29541, Filardo, cit.

[13] Ibid., 21.

[14] Ibid., 27.

[15] Su tale scia, tra le altre: Cass. sez., VI, 12/09/2024, n. 39687; Cass. sez. II, 30/10/2024, n. 45866. 

[16] Cass. sez. II, 25/10/2023, n. 46097, § 3 del Considerato in diritto.

[17] Per una più dettagliata trattazione della distinzione tra dolo e movente si veda, Cass. sez. I, 11/11/1993, n. 466.