Sommario: 1. La vicenda processuale; 2. I motivi del ricorso per cassazione; 3. Il contrasto giurisprudenziale sulla qualifica soggettiva del dipendente di Poste Italiane S.p.A.; 4. La posizione del Collegio rimettente; 5. Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio; 5.1. Le opinioni dottrinali; 6. La soluzione delle Sezioni Unite: la natura pubblicistica dell’attività di raccolta del risparmio postale; 7. Le differenze con l’attività bancaria e l’intermediazione per la cessione di titoli di Stato; 8. I principi di diritto; 9. Peculato, truffa e appropriazione indebita: i criteri distintivi; 10. Conclusioni.
1. La vicenda processuale
La pronuncia in commento trae origine dalla vicenda di un dipendente di Poste Italiane S.p.A., con la qualifica di responsabile della sala consulenze di un ufficio postale, imputato per il delitto di peculato ai sensi dell'art. 314 c.p.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe appropriato di ingenti somme di denaro appartenenti a due clienti e, segnatamente, di euro 23.493,58 nell'anno 2012 ed euro 30.000 nel 2011.
In particolare, egli avrebbe indotto le persone offese a riscattare alcuni buoni fruttiferi postali con la promessa di reinvestire le somme in prodotti finanziari più vantaggiosi.
Successivamente, dopo aver fatto sottoscrivere alle clienti moduli di acquisto per nuovi prodotti (un fondo di investimento e buoni BFPPremia) senza però registrarli, e dopo che le somme riscattate erano confluite sui conti correnti postali delle stesse, l'imputato avrebbe effettuato da questi conti una serie di versamenti diretti a conti correnti a lui riconducibili, impossessandosi così delle somme.
La Corte d'Appello di Lecce confermava la condanna di primo grado per il reato di peculato, ritenendo che l'imputato, nell'esercizio delle sue mansioni, rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio e avesse la disponibilità delle somme per ragioni del suo servizio.
2. I motivi del ricorso per cassazione
Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi:
- Violazione di legge in relazione agli artt. 314 c.p. e 3 Cost.: con il primo motivo, si contestava la qualificazione giuridica del fatto come peculato, sostenendo che dovesse essere ricondotto, al più, all'appropriazione indebita. La difesa sosteneva che le operazioni realizzate dall'imputato erano da ricondursi all’attività bancaria esercitata da Poste Italiane S.p.A. di natura prettamente privatistica, con la conseguenza che al dipendente non poteva essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si evidenziava, pertanto, una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai dipendenti degli istituti di credito, in violazione dell'art. 3 Cost.
- Violazione di legge in relazione all'art. 314 c.p.: con il secondo motivo, si sosteneva che, anche a non voler qualificare il fatto come appropriazione indebita, esso avrebbe dovuto essere ricondotto alla truffa o all'abuso d'ufficio. L'imputato, infatti, non avrebbe avuto il possesso o la disponibilità del denaro, ma se lo sarebbe procurato mediante gli artifici e raggiri consistiti nel far sottoscrivere "falsi" moduli di investimento, condotta antecedente e non successiva all'appropriazione.
- Il terzo motivo verteva sulla presunta assenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato avrebbe agito sotto il controllo dei suoi superiori e la mancanza di rimostranze o rilievi da parte loro lo avrebbe indotto a ritenere lecita la propria condotta.
- Con il quarto motivo, si lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale in base ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Prescrizione del reato: infine, si eccepiva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo i fatti contestati risalenti al dicembre 2011.
Così ricostruita la vicenda processuale, il contributo si propone di valorizzare il duplice profilo messo a fuoco dalle Sezioni Unite: da un lato, sarà approfondito il ruolo decisivo assunto dalla disciplina regolamentare del risparmio postale ai fini della corretta qualificazione dell'attività svolta da Poste Italiane quale pubblico servizio e dell'operatore di sportello come incaricato di pubblico servizio; dall'altro, si esamineranno le ricadute pratiche della decisione, con particolare riguardo alla distinzione tra peculato, truffa aggravata e appropriazione indebita nell'ipotesi di gestione del risparmio postale da parte dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
3. Il contrasto giurisprudenziale sulla qualifica soggettiva del dipendente di Poste Italiane
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, investita del ricorso, rilevava l'esistenza di un radicato contrasto giurisprudenziale sulla questione preliminare e dirimente della qualifica soggettiva da attribuire al dipendente di Poste Italiane S.p.A. nell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio postale.
Per tale ragione, con ordinanza del 29 maggio 2024, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite.
L'ordinanza di rimessione dava atto di due orientamenti contrapposti:
- L'orientamento maggioritario (tesi pubblicistica)[1]: secondo questo indirizzo, il dipendente di Poste Italiane che opera nel settore della raccolta del risparmio postale (libretti e buoni fruttiferi) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. Tale conclusione si fonda sulla specifica connotazione pubblicistica di tale attività, finalizzata al perseguimento di interessi pubblici. Gli argomenti a sostegno sono molteplici: la distinzione normativa tra raccolta del risparmio postale e ordinaria raccolta del risparmio tra il pubblico rispettivamente considerate nelle lettere a) e b) dell'art. 2, d.P.R. n. 144/2001[2]; l'attuale vigenza dell'art. 12 del d.P.R. n. 156/1973 (Codice postale)[3] nonostante le modifiche ad opera dell'art. 218 lett. h) d.lgs. 259/2003[4], che considera pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. le persone addette ai servizi postali o di bancoposta; la strumentalità dei fondi raccolti ai compiti istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti (CDP); la garanzia dello Stato sui prodotti del risparmio postale che, tra l'altro, sono anche immediatamente esigibili e liquidabili; il regime di monopolio legale nel collocamento di tali prodotti; la gestione contabile separata per la raccolta del risparmio postale presso Cassa Depositi e Prestiti nonché la sottoposizione di quest'ultima e di Poste Italiane al controllo della Corte dei Conti.
- L'orientamento minoritario (tesi privatistica[5]): un indirizzo più recente e minoritario escludeva invece la qualifica pubblicistica, sostenendo che l'attività di raccolta del risparmio postale, al pari delle altre attività di Bancoposta, avesse natura privatistica e non fosse dissimile da quella esercitata dagli istituti di credito. A sostegno di questa tesi si evidenziava che i rapporti tra Poste Italiane e la clientela sono regolati esclusivamente dal diritto civile e che riservare un trattamento penale più severo ai dipendenti postali rispetto a quelli bancari integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). A confutazione dell’opposta opinione tale orientamento ritiene l'art. 12 del Codice postale, innanzi richiamato, sia risalente ad un'epoca precedente alla privatizzazione di Poste Italiane S.p.A., che la gestione contabile separata è funzionale solo ad evitare commistioni tra l’attività bancaria e quella di raccolta del risparmio postale e che, del resto, Cassa Depositi e Prestiti può servirsi, in alternativa, anche di altre banche o intermediari finanziari per la raccolta del risparmio postale.
4. La posizione del Collegio rimettente
Nell'ordinanza di rimessione, la Sesta Sezione penale dichiarava espressamente di aderire all'orientamento minoritario che esclude la qualifica pubblicistica del dipendente di Poste Italiane S.p.A.
In particolare, il Collegio rimettente ha fatto proprie tutte le considerazioni della tesi da ultimo esposta, osservando che:
- la natura dei rapporti contrattuali con i risparmiatori è squisitamente privatistica e, per com’è indicato dall'art. 3, d.P.R. n. 144/2001[6], questi sono disciplinati dal codice civile;
- la nozione di "servizio di interesse economico generale" è applicabile anche ai servizi bancari, così come rilevato dalla Commissione Europea nella Procedura Aiuti di Stato n. 49/2006;
- la destinazione pubblica dei fondi raccolti tramite risparmio postale non è decisiva, poiché Cassa Depositi e Prestiti può rivolgersi anche a banche e altri intermediari;
- la natura non esclusiva del regime e delle agevolazioni riconosciute ai prodotti del risparmio postale;
- la natura di controllo esercitato dalla Corte dei Conti, che è sulla gestione economica e non di legittimità.
Infine, il Collegio rimettente ha osservato che, anche a voler considerare la raccolta del risparmio postale un servizio pubblico, l'operatore di sportello svolgerebbe comunque un'attività meramente esecutiva e priva di autonomia, incompatibile con la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
5. Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio
Esposte le ragioni del contrasto, le Sezioni Unite hanno ritenuto dirimente procedere preliminarmente ad un’approfondita disamina delle nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), così come modificate dalla l. n. 86/1990.
Per quel che riguarda il pubblico ufficiale, l’art. 357 c.p. prevede che:
"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
Sul versante dell’incaricato di pubblico servizio l’art. 358 c.p. dispone che:
"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
In linea generale, la funzione pubblica si caratterizza per la formazione e manifestazione della volontà della P.A. o per l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi; il servizio pubblico, pur regolato dalle stesse forme, è privo di tali poteri e si distingue dalle semplici mansioni d'ordine o meramente materiali.
Sul punto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata ampiamente nella sentenza in commento[7] (Sez. U, n. 10086 del 13 luglio 1998, Citaristi), il discrimine tra ciò che è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e ciò che non lo è, risiede nella disciplina che regola l'attività svolta: si ha funzione o servizio pubblico quando l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico e che in relazione ad essa sia previsto l’intervento di atti autoritativi[8].
Ciò, si badi, indipendentemente dal modulo organizzativo scelto dall'Ente, poiché la connotazione pubblicistica dell’attività può sussistere anche in capo ad enti di natura privata (come le società per azioni a partecipazione pubblica), quando questi svolgano un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico che ne vincolano l'operatività e la discrezionalità in coerenza con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), incidendo sulla libera autonomia privata.
Inoltre, ciò che rileva non è solo l’attività svolta dall’Ente, ma soprattutto quella in concreto esercitata dall'agente.
5.1. Le opinioni dottrinali
Non diverse opinioni si sono poi registrate in dottrina all'indomani delle riforme degli anni '90, pur raccolte nella decisione in commento.
La Corte prende le mosse da una considerazione generale che è condivisa da tutte le tesi dottrinali, ovvero l’attuale irrilevanza del rapporto organico tra il soggetto agente ed un Ente pubblico.
Invero, ciò che la l. 86/1990 ha portato avanti è una profonda ricostruzione delle figure di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, che allontanandosi dal rapporto qualificato tra persona fisica ed Ente pubblico ha inteso porre in primo piano l’attività concretamente svolta da costui.
Ed è qui che la dottrina pare discostarsi dalla giurisprudenza.
Tanto perché, se nelle opinioni giurisprudenziali l’indagine sulla qualifica soggettiva si muove su due piani, il primo costituito dall’attività complessivamente svolta dall’ente di riferimento, il secondo dall’attività in concreto esercitata dall’agente, la dottrina sembra attribuire rilievo solo a quest’ultimo parametro.
Nonostante ciò, si ritiene ugualmente che proprio la circostanza che la disciplina pubblicistica cui si riferiscono gli artt. 357 e 358 c.p. riguardi l'attività e non singoli atti, persino un atto privatistico, se compiuto nell'ambito "governato dal diritto amministrativo non preclude la presenza di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, e, quindi, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio"[9].
Chiarito questo, secondo la Corte ciò su cui le opinioni dottrinali sembrano divergere riguarda i criteri di delimitazione esterna ed interna previsti dagli artt. 357 e 358 c.p. Mentre i primi – comuni ad entrambe le fattispecie – indicano che l’attività debba essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i secondi distinguono la figura del pubblico ufficiale da quella dell’incaricato di pubblico servizio perché è "caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"[10]. Per la sola figura dell’incaricato di pubblico servizio, altro limite interno è rappresentato dalla esecuzione di attività meramente materiali che escluderebbero la qualifica soggettiva.
La divergenza delle opinioni dottrinali non riguarda tanto l'esistenza o la portata di tali criteri di delimitazione esterna, quanto piuttosto se essi debbano considerarsi alternativi o cumulativi tra loro[11].
L'opinione maggioritaria sembrerebbe postulare la compresenza di entrambi, ovvero sia la disciplina del diritto pubblico che degli atti autoritativi[12].
Ulteriore punto di incertezza nelle opinioni dottrinali[13], per come indicato dalla Suprema Corte, sarebbe la definizione delle norme di diritto pubblico.
Nell'oscillare delle opposte tesi, la Corte ha optato per una soluzione intermedia, ritenendo assoggettata al diritto pubblico e agli atti autoritativi quell’attività che:
- è sottoposta a predeterminazione legislativa e regolamentare degli schemi organizzativi e operativi in funzione della garanzia di parità di trattamento, continuità e obbligatorietà delle prestazioni;
- si avvale di risorse pubbliche attribuite senza obbligo di corrispettivo, funzionali all'erogazione del servizio;
- è infine conformata dall’esercizio di poteri discrezionali quanto al contenuto delle prestazioni e alla fissazione dei relativi 'prezzi' di erogazione[14].
La compresenza di tali indicatori è sintomatica dell’erogazione di un pubblico servizio, anche quando questo venga erogato mediante enti e negozi di diritto privato, purché questi si configurino come meri strumenti operativi ed organizzativi istituiti al solo fine di garantire l’effettuazione di prestazioni di interesse pubblico.
Un interesse che si ponga al di fuori delle logiche del mercato, della concorrenza e del profitto.
Un tale assetto, secondo la Corte, è ravvisabile anche per l’attività di raccolta del risparmio postale effettuata da Poste Italiane S.p.A.
6. La soluzione delle Sezioni Unite: la natura pubblicistica dell’attività di raccolta del risparmio postale
Le Sezioni Unite, dunque, si discostano dalla posizione del collegio rimettente e risolvono il contrasto in favore dell'orientamento tradizionale, affermando la natura di pubblico servizio dell'attività di raccolta del risparmio postale e, conseguentemente, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'operatore di Poste Italiane addetto a tale settore.
Il percorso argomentativo della Corte si fonda su una pluralità di indici normativi e sistematici, che nel loro complesso delineano un regime giuridico speciale e derogatorio dell’attività di raccolta del risparmio postale rispetto alla comune attività bancaria.
In primo luogo, si evidenzia come l'ordinamento distingua nettamente la "raccolta del risparmio postale" dalla "raccolta di risparmio tra il pubblico" (art. 2, lett. a) e b) d.P.R. n. 144/2001). La prima è, infatti, un'attività riservata per legge a Cassa Depositi e Prestiti che si avvale in via esclusiva di Poste Italiane S.p.A. per la distribuzione dei prodotti (buoni e libretti), che è l’elemento specializzante rispetto alle attività bancarie.
In secondo luogo, la Corte valorizza la fitta rete di norme pubblicistiche che disciplinano il servizio, contenute in fonti legislative (d.l. n. 269/2003) e in atti amministrativi (d.m. 6 ottobre 2004), i quali predeterminano in modo puntuale gli schemi organizzativi e operativi. Tra gli elementi specializzanti la raccolta del risparmio postale, la sentenza evidenzia:
- I principi di continuità, obbligatorietà e parità di trattamento contenuti negli artt. 1, 6 e 9 del d.m. 6 ottobre 2004[15]: la disciplina mira a garantire a tutti i cittadini l'accesso al servizio in condizioni di parità e continuità, con obblighi di pubblicità (es. Gazzetta Ufficiale) che trascendono la normale prassi commerciale. Una eventuale sospensione dell’emissione può essere disposta dalla Cassa Depositi e Prestiti in considerazione della situazione di mercato ed è subordinata all’udizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 1, comma 4 d.m. 6 ottobre 2004)[16].
- I vincoli all'autonomia privata: l'emittente (CDP) e il collocatore (Poste) non operano secondo logiche di mero profitto. La raccolta, infatti, deve garantire incondizionatamente il rimborso del capitale, anche prima della scadenza (art. 1 d.m. 6 ottobre 2004); il "costo della raccolta", ovvero le condizioni economiche applicate, non è libero, ma deve allinearsi al costo equivalente all'indebitamento del Tesoro (artt. 5 e 8 d.m. 6 ottobre 2004)[17]. Inoltre, non sono previste commissioni a carico dei clienti per collocamento dei prodotti, nonché per l’apertura e la gestione dei libretti di risparmio postale (art. 5 d.m. 6 ottobre 2004) e ciò esclude la remunerazione dell'intermediario. Infine, i prodotti del risparmio postale non sono cedibili se non all'emittente e non possono essere dati in pegno (art. 4 d.m. 6 ottobre 2004)[18].
- La garanzia dello Stato: i fondi sono assistiti dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, una risorsa pubblica concessa per legge senza corrispettivo che rafforza l'affidabilità del prodotto e la fiducia nell’adempimento dell’obbligazione ed è concessa da un soggetto terzo ed estraneo al rapporto.
- La finalità di pubblico interesse: le somme raccolte sono destinate per legge al finanziamento di opere pubbliche e di altre attività di interesse generale individuate dall'art. 5, co. 7, d.l. n. 269/2003[19], e sono gestite da CDP in una "gestione separata" ai fini contabili e amministrativi (art. 5, co. 8 d.l. n. 269/2003)[20].
- Il regime fiscale agevolato: i prodotti godono di esenzioni da imposte (registro, bollo, ipotecarie, catastali) e sono esclusi dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione (art. 1, co. 5 d.m. 6 ottobre 2004)[21].
La Corte conclude che la compresenza di questi indici dimostra come l'attività sia strutturata per la fornitura di un servizio alla collettività, con recessività della finalità di profitto rispetto al dovere di erogazione delle prestazioni.
Il dato forse più significativo della ricostruzione delle Sezioni Unite risiede proprio nel rilievo assegnato alla disciplina regolamentare dettata dalle fonti sub-legislative, ed in particolare al d.m. 6 ottobre 2004, come sede privilegiata di emersione dei canoni pubblicistici dell’attività del risparmio postale. È proprio nella trama delle regole sulla continuità e obbligatorietà del servizio, sulla predeterminazione dei rendimenti, sulla gratuità di talune prestazioni e sulla garanzia statale del capitale che la Corte individua gli elementi idonei a qualificare la raccolta del risparmio postale come pubblico servizio, prescindendo dalla veste privatistica dell’ente gestore.
E tutte le regole appena riportate e poste a tutela dell'interesse pubblico sono – secondo la Corte – perfettamente coerenti con il diritto unionale[22], poiché a norma dell’art. 1, comma 2, del d.m. 6 ottobre 2004: "il risparmio postale costituisce servizio economico di interesse generale".
7. Le differenze con l’attività bancaria e l’intermediazione per la cessione di titoli di Stato
Le Sezioni Unite affrontano e respingono l'argomento fondato sulla presunta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto ai dipendenti delle banche private. La Corte evidenzia che la diversità di disciplina è pienamente giustificata dalla profonda eterogeneità tra l'attività di raccolta del risparmio postale e l'attività bancaria ordinaria.
Mentre l'attività bancaria è un'attività d'impresa orientata al profitto e disciplinata dal diritto privato (pur con le regolamentazioni di settore), la raccolta del risparmio postale, per tutte le ragioni sopra esposte, è conformata da una disciplina pubblicistica che la finalizza al perseguimento di scopi di interesse pubblico. La stessa Cassa Depositi e Prestiti, per espressa previsione normativa (art. 5, co. 6, d.l. n. 269/2003)[23], non è soggetta alla disciplina del T.U. Bancario prevista per le banche, ma a quella per i "soggetti operanti nel settore finanziario", con ulteriori specificità legate alla gestione separata.
Secondo la Corte, inoltre, anche il paragone con l'intermediazione nell'acquisto di titoli di Stato non regge. Sebbene anche i titoli di Stato siano garantiti dallo Stato stesso e godano di un regime fiscale di favore, la loro disciplina diverge da quella dei buoni postali.
In primo luogo, mentre per il risparmio postale Poste Italiane S.p.A. è l’esclusivo collocatore dei prodotti, per i titoli di stato gli operatori abilitati (rectius: Banche registrate presso la Banca d'Italia) partecipano ad un’asta e su di questi grava il costo della gestione e del collocamento dei titoli.
In secondo luogo, i titoli di Stato, per quanto cedibili sul mercato, sono soggetti alle fluttuazioni del loro valore e il loro rimborso può avvenire soltanto alla scadenza, salvo particolari ipotesi e, comunque, con il rischio di subire perdite rispetto all’investimento iniziale. I buoni postali, invece, garantiscono sempre il diritto al rimborso dell'intero capitale versato e in qualsiasi momento.
In definitiva, nulla osta alla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio postale svolta da Poste Italiane S.p.A. come pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. E se tanto vale per l’attività dell’Ente, non può opinarsi diversamente per ciò che concerne l'operatore/persona fisica che è da qualificarsi a sua volta come incaricato di pubblico servizio. Quest’ultimo, infatti, svolge il ruolo materiale di collocamento dei prodotti postali come anche quello di gestione dei libretti di risparmio postale. Costui, in altre parole, è il vero e proprio consulente finanziario che informa i risparmiatori sull’esistenza di prodotti di tal guisa, sulla convenienza, sulle condizioni e sulle conseguenze degli investimenti.
8. I principi di diritto affermati
All'esito del complesso percorso argomentativo, pertanto, le Sezioni Unite hanno annunciato i seguenti principi di diritto:
- L'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio.
- L'operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.
9. Peculato, truffa e appropriazione indebita: i criteri distintivi
Sul piano sostanziale, la decisione – una volta riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato – ha colto l’occasione per esaminare la qualificazione giuridica del fatto, in relazione agli altri motivi di ricorso proposti dal ricorrente, chiarendo i confini tra il delitto di peculato (art. 314 c.p.) e le fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e truffa aggravata (art. 640 c.p. in relazione all'art. 61 n. 9 c.p.).
Innanzitutto, dalla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio postale come pubblico servizio ne deriva, quale corollario, che l'operatore di Poste Italiane S.p.A. sia considerato quale incaricato di pubblico servizio che a sua volta costituisce il presupposto necessario per la successiva verifica della corretta sussunzione dei fatti nel paradigma del delitto di peculato.
Il peculato ha ad oggetto – ricorda la Suprema Corte – "la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o del servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria".
Dunque, "il delitto di peculato [...] per la sua configurabilità, richiede a) la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio in capo al soggetto agente; b) il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile da parte del pubblico agente per ragione del suo ufficio o del servizio; c) l'appropriazione, da parte del medesimo, del denaro o della cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio"[24].
Con maggiore impegno esplicativo, il reato in parola postula non solo il possesso della qualifica soggettiva, ma anche che la disponibilità dei beni si abbia proprio in forza della posizione rivestita dal soggetto-persona fisica.
Va precisato, inoltre, che la nozione di "possesso o comunque disponibilità" rilevante ai fini dell'art. 314 c.p. è intesa dalla giurisprudenza in senso ampio, includendo non solo la detenzione materiale, ma anche la disponibilità giuridica del bene, ovvero la possibilità di disporne autonomamente in virtù dei poteri connessi all'ufficio o al servizio[25].
Così definito il peculato, questo si distingue dallo speculare reato di appropriazione indebita per diversi profili. Innanzitutto, pur condividendo con il peculato la condotta materiale consistente nella ritenzione di un bene di cui si abbia il possesso, il delitto di cui all’art. 646 c.p. è un reato comune poiché per la sua commissione non postula una particolare qualifica soggettiva dell'agente nei termini di cui si è detto nei capitoli precedenti. In secondo luogo, le due figure delittuose differiscono per il presupposto del possesso, individuato, per il peculato, nella ragione di servizio. Quindi, il servizio, in uno alla posizione soggettiva dell’agente, danno vita una relazione qualificata tra bene e autore del reato destinata a confluire nella più grave figura delittuosa di cui all’art. 314 c.p. In difetto di tali presupposti la medesima condotta ritornerà nell’alveo dell’appropriazione indebita.
Per quel che concerne, invece, il rapporto tra peculato e truffa aggravata, la distinzione va ricavata altrove. Segnatamente, giova osservare il momento e le modalità di acquisizione del possesso del bene oggetto del reato. Si avrà peculato quando il pubblico agente si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui ha già il possesso o la disponibilità sempre "per ragione del suo ufficio o servizio". Si avrà, per contro, truffa aggravata quando l'agente, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente mediante artifici o raggiri. In altre parole, nella truffa è necessaria la cooperazione della vittima che, in sinergia con la condotta dell’agente, conduce all’arricchimento di quest’ultimo ed al proprio depauperamento.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'imputato, in qualità di responsabile della sala consulenze, avesse la piena disponibilità giuridica delle somme giacenti sui conti correnti dei clienti, potendo compiere autonomamente operazioni su di essi, così come aveva effettivamente fatto. Quelli che secondo il ricorrente sarebbero gli artifici (rappresentati dalla sottoscrizione di moduli non registrati) non sarebbero serviti a procurarsi la disponibilità del denaro, che già aveva, ma solo a mascherare la successiva condotta appropriativa.
In tal modo, la pronuncia delimita l'area applicativa della truffa alle ipotesi in cui l'artificio sia funzionale a conquistare il possesso del denaro, mentre orienta verso il peculato tutte le situazioni in cui l’appropriazione si innesti su una disponibilità preesistente, radicata nel rapporto di servizio.
Pertanto, la Corte, ritenuta qualificata la posizione soggettiva dell'autore e con essa la relazione di servizio tra le somme di danaro e l'agente, ha ritenuto corretta la veste giuridica del fatto attribuita dalle Corti territoriali come peculato ed ha rigettato il ricorso.
10. Conclusioni
La sentenza delle Sezioni Unite in commento ha il pregio di aver composto in modo sistematico il contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio postale e allo status soggettivo dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A. addetti a tale settore. Essa ha chiarito che l'attività svolta da Poste per conto di Cassa Depositi e Prestiti integra tutti gli estremi di un pubblico servizio, in ragione del particolare assetto normativo che ne conforma finalità, modalità di erogazione e regime di tutela dei risparmiatori.
Segnatamente, gli Ermellini hanno attribuito decisivo rilievo: alla riserva in favore di Cassa Depositi e Prestiti come Ente emittente dei titoli, all’utilizzo esclusivo di Poste Italiane quale rete di collocamento dei prodotti di risparmio postale, alla garanzia statale sul capitale versato, ai vincoli sui rendimenti e sull’assenza di commissioni o di altre spese, nonché alla destinazione delle somme raccolte al finanziamento di opere e interventi di interesse generale. Da ciò consegue, da un lato, il riconoscimento della natura pubblicistica del servizio e, dall’altro, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’operatore che gestisce libretti e buoni fruttiferi postali.
In questa prospettiva, la pronuncia offre, quindi, una moderna e costituzionalmente orientata nozione di servizio pubblico, dimostrando come essa possa, e debba, essere applicata anche in contesti caratterizzati dalla privatizzazione formale degli enti e dall'utilizzo di strumenti di diritto privato. E lo stesso vale anche quando l’Ente in questione sia chiamato a svolgere una pluralità di attività, pur diverse tra loro e pur squisitamente privatistiche, quando accanto a queste ultime vi ne sono alcune dai connotati pubblicistici.
La Corte, attraverso un'analisi funzionale e teleologica, ha così confermato che il "pubblico servizio" non attiene all’etichetta attribuita di volta in volta al soggetto erogatore, ma si ricava attraverso la precisa, puntuale verifica - da compiersi in concreto - sulla natura dell’attività svolta e sulla disciplina normativa di riferimento.
Tale approccio si rivela essenziale in un contesto giuridico in continua evoluzione in cui il rapporto tra il privato e pubblico è sempre meno evidente poiché lo Stato persegue sempre più spesso le proprie finalità anche attraverso moduli organizzativi di tipo privatistico.
Le conseguenze sul piano penale sono evidenti: chi opera in questo settore, gestendo denaro e risorse affidategli in virtù di un servizio così connotato, vede espandersi la propria responsabilità verso il più grave delitto di peculato in caso di appropriazione dei beni di cui dispone in forza della propria relazione di servizio, proprio a presidio della fiducia che la collettività ripone nel servizio stesso.
Infine, la decisione ha riaffermato anche la specialità del risparmio postale rispetto all’attività bancaria, un istituto che, pur inserito nel mercato finanziario, mantiene una sua irriducibile specificità legata alla sua funzione sociale di tutela del piccolo risparmio e di finanziamento di interessi collettivi.
La sentenza, così osservata, si colloca come tappa significativa nel processo di oggettivazione del concetto di pubblico servizio e di razionalizzazione del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione nelle aree segnate dall’intreccio tra moduli organizzativi privatistici e finalità pubbliche.
