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Le Sezioni Unite sulla natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale e sulla qualifica dell´operatore di Poste Italiane
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Pubbl. Lun, 9 Feb 2026

Le Sezioni Unite sulla natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale e sulla qualifica dell´operatore di Poste Italiane

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Daniele Panella
AvvocatoUniversità degli Studi del Sannio



L´articolo affronta la questione della qualificazione giuridica del dipendente di Poste Italiane S.p.A. addetto alla raccolta del risparmio postale, risolta dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34036 del 29 maggio 2025, depositata il 16 ottobre 2025. Nel provvedimento in commento, la Corte afferma la natura pubblicistica di tale attività, distinta dall’attività bancaria per finalità, disciplina e regime di garanzie, qualificandola come pubblico servizio. Ne consegue che il dipendente di Poste Italiane S.p.A., nell’esercizio di tali funzioni, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e può rispondere del delitto di peculato qualora si appropri indebitamente delle somme gestite.


ENG

The Joint Chambers on the Public Nature of Postal Savings Collection and the Legal Status of Poste Italiane Operators

The article addresses the issue of the legal status of Poste Italiane S.p.A. employees involved in the collection of postal savings, as clarified by the Supreme Court in decision no. 34036 of 29 May 2025, filed on 16 October 2025. In this ruling, the Court confirms the public nature of this activity, which differs from banking operations in terms of purpose, regulatory framework, and guarantees, and therefore qualifies as a public service. As a result, Poste taliane S.p.A. employees engaged in postal savings collection are regarded as persons entrusted with a public service and may be held criminally liable for embezzlement should they unlawfully appropriate the funds under their management.

Sommario: 1. La vicenda processuale; 2. I motivi del ricorso per cassazione; 3. Il contrasto giurisprudenziale sulla qualifica soggettiva del dipendente di Poste Italiane S.p.A.; 4. La posizione del Collegio rimettente; 5. Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio; 5.1. Le opinioni dottrinali; 6. La soluzione delle Sezioni Unite: la natura pubblicistica dell’attività di raccolta del risparmio postale; 7. Le differenze con l’attività bancaria e l’intermediazione per la cessione di titoli di Stato; 8. I principi di diritto; 9. Peculato, truffa e appropriazione indebita: i criteri distintivi; 10. Conclusioni.

1. La vicenda processuale

La pronuncia in commento trae origine dalla vicenda di un dipendente di Poste Italiane S.p.A., con la qualifica di responsabile della sala consulenze di un ufficio postale, imputato per il delitto di peculato ai sensi dell'art. 314 c.p.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe appropriato di ingenti somme di denaro appartenenti a due clienti e, segnatamente, di euro 23.493,58 nell'anno 2012 ed euro 30.000 nel 2011.  

In particolare, egli avrebbe indotto le persone offese a riscattare alcuni buoni fruttiferi postali con la promessa di reinvestire le somme in prodotti finanziari più vantaggiosi.

Successivamente, dopo aver fatto sottoscrivere alle clienti moduli di acquisto per nuovi prodotti (un fondo di investimento e buoni BFPPremia) senza però registrarli, e dopo che le somme riscattate erano confluite sui conti correnti postali delle stesse, l'imputato avrebbe effettuato da questi conti una serie di versamenti diretti a conti correnti a lui riconducibili, impossessandosi così delle somme.

La Corte d'Appello di Lecce confermava la condanna di primo grado per il reato di peculato, ritenendo che l'imputato, nell'esercizio delle sue mansioni, rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio e avesse la disponibilità delle somme per ragioni del suo servizio.

2. I motivi del ricorso per cassazione

Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi:

  1. Violazione di legge in relazione agli artt. 314 c.p. e 3 Cost.: con il primo motivo, si contestava la qualificazione giuridica del fatto come peculato, sostenendo che dovesse essere ricondotto, al più, all'appropriazione indebita. La difesa sosteneva che le operazioni realizzate dall'imputato erano da ricondursi all’attività bancaria esercitata da Poste Italiane S.p.A. di natura prettamente privatistica, con la conseguenza che al dipendente non poteva essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si evidenziava, pertanto, una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai dipendenti degli istituti di credito, in violazione dell'art. 3 Cost.
  2. Violazione di legge in relazione all'art. 314 c.p.: con il secondo motivo, si sosteneva che, anche a non voler qualificare il fatto come appropriazione indebita, esso avrebbe dovuto essere ricondotto alla truffa o all'abuso d'ufficio. L'imputato, infatti, non avrebbe avuto il possesso o la disponibilità del denaro, ma se lo sarebbe procurato mediante gli artifici e raggiri consistiti nel far sottoscrivere "falsi" moduli di investimento, condotta antecedente e non successiva all'appropriazione.
  3. Il terzo motivo verteva sulla presunta assenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato avrebbe agito sotto il controllo dei suoi superiori e la mancanza di rimostranze o rilievi da parte loro lo avrebbe indotto a ritenere lecita la propria condotta.
  4. Con il quarto motivo, si lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale in base ai criteri dell'art. 133 c.p.
  5. Prescrizione del reato: infine, si eccepiva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo i fatti contestati risalenti al dicembre 2011.

Così ricostruita la vicenda processuale, il contributo si propone di valorizzare il duplice profilo messo a fuoco dalle Sezioni Unite: da un lato, sarà approfondito il ruolo decisivo assunto dalla disciplina regolamentare del risparmio postale ai fini della corretta qualificazione dell'attività svolta da Poste Italiane quale pubblico servizio e dell'operatore di sportello come incaricato di pubblico servizio; dall'altro, si esamineranno le ricadute pratiche della decisione, con particolare riguardo alla distinzione tra peculato, truffa aggravata e appropriazione indebita nell'ipotesi di gestione del risparmio postale da parte dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A.

3. Il contrasto giurisprudenziale sulla qualifica soggettiva del dipendente di Poste Italiane

La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, investita del ricorso, rilevava l'esistenza di un radicato contrasto giurisprudenziale sulla questione preliminare e dirimente della qualifica soggettiva da attribuire al dipendente di Poste Italiane S.p.A. nell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio postale.

Per tale ragione, con ordinanza del 29 maggio 2024, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite.

L'ordinanza di rimessione dava atto di due orientamenti contrapposti:

  • L'orientamento maggioritario (tesi pubblicistica)[1]: secondo questo indirizzo, il dipendente di Poste Italiane che opera nel settore della raccolta del risparmio postale (libretti e buoni fruttiferi) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. Tale conclusione si fonda sulla specifica connotazione pubblicistica di tale attività, finalizzata al perseguimento di interessi pubblici. Gli argomenti a sostegno sono molteplici: la distinzione normativa tra raccolta del risparmio postale e ordinaria raccolta del risparmio tra il pubblico rispettivamente considerate nelle lettere a) e b) dell'art. 2, d.P.R. n. 144/2001[2]; l'attuale vigenza dell'art. 12 del d.P.R. n. 156/1973 (Codice postale)[3] nonostante le modifiche ad opera dell'art. 218 lett. h) d.lgs. 259/2003[4], che considera pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. le persone addette ai servizi postali o di bancoposta; la strumentalità dei fondi raccolti ai compiti istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti (CDP); la garanzia dello Stato sui prodotti del risparmio postale che, tra l'altro, sono anche immediatamente esigibili e liquidabili; il regime di monopolio legale nel collocamento di tali prodotti; la gestione contabile separata per la raccolta del risparmio postale presso Cassa Depositi e Prestiti nonché la sottoposizione di quest'ultima e di Poste Italiane al controllo della Corte dei Conti.
  • L'orientamento minoritario (tesi privatistica[5]): un indirizzo più recente e minoritario escludeva invece la qualifica pubblicistica, sostenendo che l'attività di raccolta del risparmio postale, al pari delle altre attività di Bancoposta, avesse natura privatistica e non fosse dissimile da quella esercitata dagli istituti di credito. A sostegno di questa tesi si evidenziava che i rapporti tra Poste Italiane e la clientela sono regolati esclusivamente dal diritto civile e che riservare un trattamento penale più severo ai dipendenti postali rispetto a quelli bancari integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). A confutazione dell’opposta opinione tale orientamento ritiene l'art. 12 del Codice postale, innanzi richiamato, sia risalente ad un'epoca precedente alla privatizzazione di Poste Italiane S.p.A., che la gestione contabile separata è funzionale solo ad evitare commistioni tra l’attività bancaria e quella di raccolta del risparmio postale e che, del resto, Cassa Depositi e Prestiti può servirsi, in alternativa, anche di altre banche o intermediari finanziari per la raccolta del risparmio postale.

4. La posizione del Collegio rimettente

Nell'ordinanza di rimessione, la Sesta Sezione penale dichiarava espressamente di aderire all'orientamento minoritario che esclude la qualifica pubblicistica del dipendente di Poste Italiane S.p.A.

In particolare, il Collegio rimettente ha fatto proprie tutte le considerazioni della tesi da ultimo esposta, osservando che:

  • la natura dei rapporti contrattuali con i risparmiatori è squisitamente privatistica e, per com’è indicato dall'art. 3, d.P.R. n. 144/2001[6], questi sono disciplinati dal codice civile;
  • la nozione di "servizio di interesse economico generale" è applicabile anche ai servizi bancari, così come rilevato dalla Commissione Europea nella Procedura Aiuti di Stato n. 49/2006;
  • la destinazione pubblica dei fondi raccolti tramite risparmio postale non è decisiva, poiché Cassa Depositi e Prestiti può rivolgersi anche a banche e altri intermediari;
  • la natura non esclusiva del regime e delle agevolazioni riconosciute ai prodotti del risparmio postale;
  • la natura di controllo esercitato dalla Corte dei Conti, che è sulla gestione economica e non di legittimità.

Infine, il Collegio rimettente ha osservato che, anche a voler considerare la raccolta del risparmio postale un servizio pubblico, l'operatore di sportello svolgerebbe comunque un'attività meramente esecutiva e priva di autonomia, incompatibile con la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

5. Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio

Esposte le ragioni del contrasto, le Sezioni Unite hanno ritenuto dirimente procedere preliminarmente ad un’approfondita disamina delle nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), così come modificate dalla l. n. 86/1990.

Per quel che riguarda il pubblico ufficiale, l’art. 357 c.p. prevede che:
"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Sul versante dell’incaricato di pubblico servizio l’art. 358 c.p. dispone che:
"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In linea generale, la funzione pubblica si caratterizza per la formazione e manifestazione della volontà della P.A. o per l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi; il servizio pubblico, pur regolato dalle stesse forme, è privo di tali poteri e si distingue dalle semplici mansioni d'ordine o meramente materiali.

Sul punto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata ampiamente nella sentenza in commento[7] (Sez. U, n. 10086 del 13 luglio 1998, Citaristi), il discrimine tra ciò che è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e ciò che non lo è, risiede nella disciplina che regola l'attività svolta: si ha funzione o servizio pubblico quando l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico e che in relazione ad essa sia previsto l’intervento di atti autoritativi[8].

Ciò, si badi, indipendentemente dal modulo organizzativo scelto dall'Ente, poiché la connotazione pubblicistica dell’attività può sussistere anche in capo ad enti di natura privata (come le società per azioni a partecipazione pubblica), quando questi svolgano un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico che ne vincolano l'operatività e la discrezionalità in coerenza con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), incidendo sulla libera autonomia privata.

Inoltre, ciò che rileva non è solo l’attività svolta dall’Ente, ma soprattutto quella in concreto esercitata dall'agente.

5.1. Le opinioni dottrinali

Non diverse opinioni si sono poi registrate in dottrina all'indomani delle riforme degli anni '90, pur raccolte nella decisione in commento.

La Corte prende le mosse da una considerazione generale che è condivisa da tutte le tesi dottrinali, ovvero l’attuale irrilevanza del rapporto organico tra il soggetto agente ed un Ente pubblico.

Invero, ciò che la l. 86/1990 ha portato avanti è una profonda ricostruzione delle figure di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, che allontanandosi dal rapporto qualificato tra persona fisica ed Ente pubblico ha inteso porre in primo piano l’attività concretamente svolta da costui.

Ed è qui che la dottrina pare discostarsi dalla giurisprudenza.

Tanto perché, se nelle opinioni giurisprudenziali l’indagine sulla qualifica soggettiva si muove su due piani, il primo costituito dall’attività complessivamente svolta dall’ente di riferimento, il secondo dall’attività in concreto esercitata dall’agente, la dottrina sembra attribuire rilievo solo a quest’ultimo parametro.  

Nonostante ciò, si ritiene ugualmente che proprio la circostanza che la disciplina pubblicistica cui si riferiscono gli artt. 357 e 358 c.p. riguardi l'attività e non singoli atti, persino un atto privatistico, se compiuto nell'ambito "governato dal diritto amministrativo non preclude la presenza di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, e, quindi, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio"[9].

Chiarito questo, secondo la Corte ciò su cui le opinioni dottrinali sembrano divergere riguarda i criteri di delimitazione esterna ed interna previsti dagli artt. 357 e 358 c.p. Mentre i primi – comuni ad entrambe le fattispecie – indicano che l’attività debba essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i secondi distinguono la figura del pubblico ufficiale da quella dell’incaricato di pubblico servizio perché è "caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"[10]. Per la sola figura dell’incaricato di pubblico servizio, altro limite interno è rappresentato dalla esecuzione di attività meramente materiali che escluderebbero la qualifica soggettiva.

La divergenza delle opinioni dottrinali non riguarda tanto l'esistenza o la portata di tali criteri di delimitazione esterna, quanto piuttosto se essi debbano considerarsi alternativi o cumulativi tra loro[11].

L'opinione maggioritaria sembrerebbe postulare la compresenza di entrambi, ovvero sia la disciplina del diritto pubblico che degli atti autoritativi[12].

Ulteriore punto di incertezza nelle opinioni dottrinali[13], per come indicato dalla Suprema Corte, sarebbe la definizione delle norme di diritto pubblico.  

Nell'oscillare delle opposte tesi, la Corte ha optato per una soluzione intermedia, ritenendo assoggettata al diritto pubblico e agli atti autoritativi quell’attività che:

  • è sottoposta a predeterminazione legislativa e regolamentare degli schemi organizzativi e operativi in funzione della garanzia di parità di trattamento, continuità e obbligatorietà delle prestazioni;
  • si avvale di risorse pubbliche attribuite senza obbligo di corrispettivo, funzionali all'erogazione del servizio;
  • è infine conformata dall’esercizio di poteri discrezionali quanto al contenuto delle prestazioni e alla fissazione dei relativi 'prezzi' di erogazione[14].

La compresenza di tali indicatori è sintomatica dell’erogazione di un pubblico servizio, anche quando questo venga erogato mediante enti e negozi di diritto privato, purché questi si configurino come meri strumenti operativi ed organizzativi istituiti al solo fine di garantire l’effettuazione di prestazioni di interesse pubblico.

Un interesse che si ponga al di fuori delle logiche del mercato, della concorrenza e del profitto.

Un tale assetto, secondo la Corte, è ravvisabile anche per l’attività di raccolta del risparmio postale effettuata da Poste Italiane S.p.A.

6. La soluzione delle Sezioni Unite: la natura pubblicistica dell’attività di raccolta del risparmio postale

Le Sezioni Unite, dunque, si discostano dalla posizione del collegio rimettente e risolvono il contrasto in favore dell'orientamento tradizionale, affermando la natura di pubblico servizio dell'attività di raccolta del risparmio postale e, conseguentemente, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'operatore di Poste Italiane addetto a tale settore.

Il percorso argomentativo della Corte si fonda su una pluralità di indici normativi e sistematici, che nel loro complesso delineano un regime giuridico speciale e derogatorio dell’attività di raccolta del risparmio postale rispetto alla comune attività bancaria.

In primo luogo, si evidenzia come l'ordinamento distingua nettamente la "raccolta del risparmio postale" dalla "raccolta di risparmio tra il pubblico" (art. 2, lett. a) e b) d.P.R. n. 144/2001). La prima è, infatti, un'attività riservata per legge a Cassa Depositi e Prestiti che si avvale in via esclusiva di Poste Italiane S.p.A. per la distribuzione dei prodotti (buoni e libretti), che è l’elemento specializzante rispetto alle attività bancarie.

In secondo luogo, la Corte valorizza la fitta rete di norme pubblicistiche che disciplinano il servizio, contenute in fonti legislative (d.l. n. 269/2003) e in atti amministrativi (d.m. 6 ottobre 2004), i quali predeterminano in modo puntuale gli schemi organizzativi e operativi. Tra gli elementi specializzanti la raccolta del risparmio postale, la sentenza evidenzia:

  • I principi di continuità, obbligatorietà e parità di trattamento contenuti negli artt. 1, 6 e 9 del d.m. 6 ottobre 2004[15]: la disciplina mira a garantire a tutti i cittadini l'accesso al servizio in condizioni di parità e continuità, con obblighi di pubblicità (es. Gazzetta Ufficiale) che trascendono la normale prassi commerciale. Una eventuale sospensione dell’emissione può essere disposta dalla Cassa Depositi e Prestiti in considerazione della situazione di mercato ed è subordinata all’udizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 1, comma 4 d.m. 6 ottobre 2004)[16].
  • I vincoli all'autonomia privata: l'emittente (CDP) e il collocatore (Poste) non operano secondo logiche di mero profitto. La raccolta, infatti, deve garantire incondizionatamente il rimborso del capitale, anche prima della scadenza (art. 1 d.m. 6 ottobre 2004); il "costo della raccolta", ovvero le condizioni economiche applicate, non è libero, ma deve allinearsi al costo equivalente all'indebitamento del Tesoro (artt. 5 e 8 d.m. 6 ottobre 2004)[17]. Inoltre, non sono previste commissioni a carico dei clienti per collocamento dei prodotti, nonché per l’apertura e la gestione dei libretti di risparmio postale (art. 5 d.m. 6 ottobre 2004) e ciò esclude la remunerazione dell'intermediario. Infine, i prodotti del risparmio postale non sono cedibili se non all'emittente e non possono essere dati in pegno (art. 4 d.m. 6 ottobre 2004)[18].
  • La garanzia dello Stato: i fondi sono assistiti dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, una risorsa pubblica concessa per legge senza corrispettivo che rafforza l'affidabilità del prodotto e la fiducia nell’adempimento dell’obbligazione ed è concessa da un soggetto terzo ed estraneo al rapporto.
  • La finalità di pubblico interesse: le somme raccolte sono destinate per legge al finanziamento di opere pubbliche e di altre attività di interesse generale individuate dall'art. 5, co. 7, d.l. n. 269/2003[19], e sono gestite da CDP in una "gestione separata" ai fini contabili e amministrativi (art. 5, co. 8 d.l. n. 269/2003)[20].
  • Il regime fiscale agevolato: i prodotti godono di esenzioni da imposte (registro, bollo, ipotecarie, catastali) e sono esclusi dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione (art. 1, co. 5 d.m. 6 ottobre 2004)[21].

La Corte conclude che la compresenza di questi indici dimostra come l'attività sia strutturata per la fornitura di un servizio alla collettività, con recessività della finalità di profitto rispetto al dovere di erogazione delle prestazioni.

Il dato forse più significativo della ricostruzione delle Sezioni Unite risiede proprio nel rilievo assegnato alla disciplina regolamentare dettata dalle fonti sub-legislative, ed in particolare al d.m. 6 ottobre 2004, come sede privilegiata di emersione dei canoni pubblicistici dell’attività del risparmio postale. È proprio nella trama delle regole sulla continuità e obbligatorietà del servizio, sulla predeterminazione dei rendimenti, sulla gratuità di talune prestazioni e sulla garanzia statale del capitale che la Corte individua gli elementi idonei a qualificare la raccolta del risparmio postale come pubblico servizio, prescindendo dalla veste privatistica dell’ente gestore.

E tutte le regole appena riportate e poste a tutela dell'interesse pubblico sono – secondo la Corte – perfettamente coerenti con il diritto unionale[22], poiché a norma dell’art. 1, comma 2, del d.m. 6 ottobre 2004: "il risparmio postale costituisce servizio economico di interesse generale".

7. Le differenze con l’attività bancaria e l’intermediazione per la cessione di titoli di Stato

Le Sezioni Unite affrontano e respingono l'argomento fondato sulla presunta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto ai dipendenti delle banche private. La Corte evidenzia che la diversità di disciplina è pienamente giustificata dalla profonda eterogeneità tra l'attività di raccolta del risparmio postale e l'attività bancaria ordinaria.

Mentre l'attività bancaria è un'attività d'impresa orientata al profitto e disciplinata dal diritto privato (pur con le regolamentazioni di settore), la raccolta del risparmio postale, per tutte le ragioni sopra esposte, è conformata da una disciplina pubblicistica che la finalizza al perseguimento di scopi di interesse pubblico. La stessa Cassa Depositi e Prestiti, per espressa previsione normativa (art. 5, co. 6, d.l. n. 269/2003)[23], non è soggetta alla disciplina del T.U. Bancario prevista per le banche, ma a quella per i "soggetti operanti nel settore finanziario", con ulteriori specificità legate alla gestione separata.

Secondo la Corte, inoltre, anche il paragone con l'intermediazione nell'acquisto di titoli di Stato non regge. Sebbene anche i titoli di Stato siano garantiti dallo Stato stesso e godano di un regime fiscale di favore, la loro disciplina diverge da quella dei buoni postali.

In primo luogo, mentre per il risparmio postale Poste Italiane S.p.A. è l’esclusivo collocatore dei prodotti, per i titoli di stato gli operatori abilitati (rectius: Banche registrate presso la Banca d'Italia) partecipano ad un’asta e su di questi grava il costo della gestione e del collocamento dei titoli.

In secondo luogo, i titoli di Stato, per quanto cedibili sul mercato, sono soggetti alle fluttuazioni del loro valore e il loro rimborso può avvenire soltanto alla scadenza, salvo particolari ipotesi e, comunque, con il rischio di subire perdite rispetto all’investimento iniziale. I buoni postali, invece, garantiscono sempre il diritto al rimborso dell'intero capitale versato e in qualsiasi momento.

In definitiva, nulla osta alla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio postale svolta da Poste Italiane S.p.A. come pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. E se tanto vale per l’attività dell’Ente, non può opinarsi diversamente per ciò che concerne l'operatore/persona fisica che è da qualificarsi a sua volta come incaricato di pubblico servizio. Quest’ultimo, infatti, svolge il ruolo materiale di collocamento dei prodotti postali come anche quello di gestione dei libretti di risparmio postale. Costui, in altre parole, è il vero e proprio consulente finanziario che informa i risparmiatori sull’esistenza di prodotti di tal guisa, sulla convenienza, sulle condizioni e sulle conseguenze degli investimenti.

8. I principi di diritto affermati

All'esito del complesso percorso argomentativo, pertanto, le Sezioni Unite hanno annunciato i seguenti principi di diritto:

  1.  L'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio.
  2. L'operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.

9. Peculato, truffa e appropriazione indebita: i criteri distintivi

Sul piano sostanziale, la decisione – una volta riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato – ha colto l’occasione per esaminare la qualificazione giuridica del fatto, in relazione agli altri motivi di ricorso proposti dal ricorrente, chiarendo i confini tra il delitto di peculato (art. 314 c.p.) e le fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e truffa aggravata (art. 640 c.p. in relazione all'art. 61 n. 9 c.p.).

Innanzitutto, dalla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio postale come pubblico servizio ne deriva, quale corollario, che l'operatore di Poste Italiane S.p.A. sia considerato quale incaricato di pubblico servizio che a sua volta costituisce il presupposto necessario per la successiva verifica della corretta sussunzione dei fatti nel paradigma del delitto di peculato.

Il peculato ha ad oggetto – ricorda la Suprema Corte – "la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o del servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria".

Dunque, "il delitto di peculato [...] per la sua configurabilità, richiede a) la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio in capo al soggetto agente; b) il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile da parte del pubblico agente per ragione del suo ufficio o del servizio; c) l'appropriazione, da parte del medesimo, del denaro o della cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio"[24].

Con maggiore impegno esplicativo, il reato in parola postula non solo il possesso della qualifica soggettiva, ma anche che la disponibilità dei beni si abbia proprio in forza della posizione rivestita dal soggetto-persona fisica.

Va precisato, inoltre, che la nozione di "possesso o comunque disponibilità" rilevante ai fini dell'art. 314 c.p. è intesa dalla giurisprudenza in senso ampio, includendo non solo la detenzione materiale, ma anche la disponibilità giuridica del bene, ovvero la possibilità di disporne autonomamente in virtù dei poteri connessi all'ufficio o al servizio[25].

Così definito il peculato, questo si distingue dallo speculare reato di appropriazione indebita per diversi profili. Innanzitutto, pur condividendo con il peculato la condotta materiale consistente nella ritenzione di un bene di cui si abbia il possesso, il delitto di cui all’art. 646 c.p. è un reato comune poiché per la sua commissione non postula una particolare qualifica soggettiva dell'agente nei termini di cui si è detto nei capitoli precedenti. In secondo luogo, le due figure delittuose differiscono per il presupposto del possesso, individuato, per il peculato, nella ragione di servizio. Quindi, il servizio, in uno alla posizione soggettiva dell’agente, danno vita una relazione qualificata tra bene e autore del reato destinata a confluire nella più grave figura delittuosa di cui all’art. 314 c.p. In difetto di tali presupposti la medesima condotta ritornerà nell’alveo dell’appropriazione indebita.

Per quel che concerne, invece, il rapporto tra peculato e truffa aggravata, la distinzione va ricavata altrove. Segnatamente, giova osservare il momento e le modalità di acquisizione del possesso del bene oggetto del reato. Si avrà peculato quando il pubblico agente si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui ha già il possesso o la disponibilità sempre "per ragione del suo ufficio o servizio". Si avrà, per contro, truffa aggravata quando l'agente, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente mediante artifici o raggiri. In altre parole, nella truffa è necessaria la cooperazione della vittima che, in sinergia con la condotta dell’agente, conduce all’arricchimento di quest’ultimo ed al proprio depauperamento.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'imputato, in qualità di responsabile della sala consulenze, avesse la piena disponibilità giuridica delle somme giacenti sui conti correnti dei clienti, potendo compiere autonomamente operazioni su di essi, così come aveva effettivamente fatto. Quelli che secondo il ricorrente sarebbero gli artifici (rappresentati dalla sottoscrizione di moduli non registrati) non sarebbero serviti a procurarsi la disponibilità del denaro, che già aveva, ma solo a mascherare la successiva condotta appropriativa.

In tal modo, la pronuncia delimita l'area applicativa della truffa alle ipotesi in cui l'artificio sia funzionale a conquistare il possesso del denaro, mentre orienta verso il peculato tutte le situazioni in cui l’appropriazione si innesti su una disponibilità preesistente, radicata nel rapporto di servizio.

Pertanto, la Corte, ritenuta qualificata la posizione soggettiva dell'autore e con essa la relazione di servizio tra le somme di danaro e l'agente, ha ritenuto corretta la veste giuridica del fatto attribuita dalle Corti territoriali come peculato ed ha rigettato il ricorso.  

10. Conclusioni

La sentenza delle Sezioni Unite in commento ha il pregio di aver composto in modo sistematico il contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualificazione dell’attività di raccolta del risparmio postale e allo status soggettivo dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A. addetti a tale settore. Essa ha chiarito che l'attività svolta da Poste per conto di Cassa Depositi e Prestiti integra tutti gli estremi di un pubblico servizio, in ragione del particolare assetto normativo che ne conforma finalità, modalità di erogazione e regime di tutela dei risparmiatori.

Segnatamente, gli Ermellini hanno attribuito decisivo rilievo: alla riserva in favore di Cassa Depositi e Prestiti come Ente emittente dei titoli, all’utilizzo esclusivo di Poste Italiane quale rete di collocamento dei prodotti di risparmio postale, alla garanzia statale sul capitale versato, ai vincoli sui rendimenti e sull’assenza di commissioni o di altre spese, nonché alla destinazione delle somme raccolte al finanziamento di opere e interventi di interesse generale. Da ciò consegue, da un lato, il riconoscimento della natura pubblicistica del servizio e, dall’altro, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’operatore che gestisce libretti e buoni fruttiferi postali.​

In questa prospettiva, la pronuncia offre, quindi, una moderna e costituzionalmente orientata nozione di servizio pubblico, dimostrando come essa possa, e debba, essere applicata anche in contesti caratterizzati dalla privatizzazione formale degli enti e dall'utilizzo di strumenti di diritto privato. E lo stesso vale anche quando l’Ente in questione sia chiamato a svolgere una pluralità di attività, pur diverse tra loro e pur squisitamente privatistiche, quando accanto a queste ultime vi ne sono alcune dai connotati pubblicistici.

La Corte, attraverso un'analisi funzionale e teleologica, ha così confermato che il "pubblico servizio" non attiene all’etichetta attribuita di volta in volta al soggetto erogatore, ma si ricava attraverso la precisa, puntuale verifica - da compiersi in concreto - sulla natura dell’attività svolta e sulla disciplina normativa di riferimento.

Tale approccio si rivela essenziale in un contesto giuridico in continua evoluzione in cui il rapporto tra il privato e pubblico è sempre meno evidente poiché lo Stato persegue sempre più spesso le proprie finalità anche attraverso moduli organizzativi di tipo privatistico.

Le conseguenze sul piano penale sono evidenti: chi opera in questo settore, gestendo denaro e risorse affidategli in virtù di un servizio così connotato, vede espandersi la propria responsabilità verso il più grave delitto di peculato in caso di appropriazione dei beni di cui dispone in forza della propria relazione di servizio, proprio a presidio della fiducia che la collettività ripone nel servizio stesso.

Infine, la decisione ha riaffermato anche la specialità del risparmio postale rispetto all’attività bancaria, un istituto che, pur inserito nel mercato finanziario, mantiene una sua irriducibile specificità legata alla sua funzione sociale di tutela del piccolo risparmio e di finanziamento di interessi collettivi.

La sentenza, così osservata, si colloca come tappa significativa nel processo di oggettivazione del concetto di pubblico servizio e di razionalizzazione del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione nelle aree segnate dall’intreccio tra moduli organizzativi privatistici e finalità pubbliche.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Per la Cass. Sez. VI, n. 20118/2001: "In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi  postali, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico attuata con il d.l. 1° dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni nella l. 29 gennaio 1994, n. 71 e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno  venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284" (cfr. ex multis Cass. Sez. VI, n. 33610/2010, Cass. Sez. VI, n. 3897/2008, Cass. Sez. VI, n. 34884/2007, Cass. Sez. VI, n. 36007/2004 e Cass. Sez. VI, n. 28101/2002).
Più approfonditamente si veda Cass. Sez. VI, n. 10875/2016, secondo cui: "In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, il dipendente di un ufficio postale non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio relativamente a tutte le attività di bancoposta definite dall'art. 2, comma 1, d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e successive modifiche, ma solo con riferimento alle attività di raccolta del risparmio postale [art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. cit.], perché trattasi di attività che si distingue dalle altre attività di bancoposta [in primo luogo, da quella di raccolta di risparmio tra il pubblico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. cit.] per alcune peculiari caratteristiche che la rendono oggetto di una specifica disciplina pubblicistica. Infatti, rispetto alla "ordinaria raccolta di risparmio tra il pubblico", che rappresenta una delle caratteristiche attività bancarie ed è in quanto tale definita e sottoposta alla generale disciplina del testo unico bancario (t.u.b.) e del testo unico finanza (t.u.f.), per la cui applicazione l'ente poste è equiparato alle banche italiane, solo la "raccolta del risparmio postale" è oggetto di distinta considerazione all'articolo 2, comma 6, del d.P.R. n. 144 del 2001, in forza del quale il risparmio postale è disciplinato dal d.l. 1° dicembre 1993 n. 487, conv., con modificazioni, dalla l. 29 gennaio 1994 n. 71, e dal d.lg. 30 luglio 1999 n. 284, prevedendosi in proposito che le norme del t.u.b. e del t.u.f. potranno essere applicate solo "ove applicabili" e "in quanto compatibili". Ciò si spiega con il rilievo che il risparmio postale (che si esercita con i libretti di risparmio postale e con i buoni postali fruttiferi) soddisfa una finalità di pubblico interesse, dimostrata dal fatto che i relativi strumenti rappresentano forme di investimento prudenziale caratterizzate dall'immediata liquidabilità dell'investimento senza perdite in conto capitale o penalizzazioni, in ciò distinguendosi anche dagli investimenti nei comuni titoli di Stato, che, al contrario, sono soggetti, in caso di vendita anticipata rispetto alla naturale scadenza, a eventuali fluttuazioni del valore in conto capitale. Da ciò deriva la qualificazione a titolo di peculato della condotta del dipendente postale che si appropri del denaro, di cui abbia la disponibilità e il possesso nella sua qualità, afferente a raccolta di risparmio postale (in particolare, per operazioni riguardanti i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale); mentre la condotta avente a oggetto somme raccolte con modalità e finalità diverse deve essere diversamente qualificata a titolo di appropriazione indebita" (cfr. ex multis Cass. Sez. VI, n. 38310/2023, non massimata, Cass. Sez. VI, n. 44146/2023, non massimata, Cass. Sez. VI, n. 28630/2022, non massimata, Cass. Sez. VI, n. 993/2018, Cass. Sez. VI, n. 52662/2018 e Cass. Sez. VI, n. 14227/2017).

[2] Norma secondo cui: "Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale". Queste ultime, a norma del comma 6 della stessa disposizione, vengono poi disciplinate "dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili".

[3] Disposizione a mente della quale: "Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale".

[4] La norma in questione ha soppresso le parole "e di telecomunicazioni" sia dalla rubrica che dal corpo del testo dell’art. 12 del d.P.R. 156/1973, lasciando, però, in vigore tutto il resto.

[5] Si veda Cass. Sez. VI, n. 10124/2014 secondo cui: "Nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, quale è la raccolta del risparmio, l'attività svolta da Poste S.p.A. è di tipo privatistico, non diversamente da quella svolta dalle banche; ne consegue che la appropriazione di somme di risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non il reato di peculato; né rileva che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune titolare di azioni e non operando personalmente nei rapporti con la clientela, che ha rapporti, regolati esclusivamente dal diritto civile, con Poste S.p.A." (cfr. ex multis Cass. Sez. VI, n. 39852/2015, non massimata).

[6] "Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali".

[7] Secondo le SS.UU. n. 7958/1992: "Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. 
In tema di nozione di pubblico ufficiale, rientrano nel concetto di "poteri autoritativi" non soltanto i "poteri coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita. Rientrano invece nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 cod. pen., come novellato dall'art. 18 della legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale. Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità
".

[8] Sul punto, si legga Cass. SS. UU. n. 10086/1998 che ha ritenuto configurabile la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del fondo pensioni di una banca: "Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto". Cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 6087/2020 in tema di incaricato di pubblico servizio in capo al titolare della concessione per apparecchi da gioco leciti ex art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.

[9] Cass. SS. UU. n. 34036/2025, pag. 29.

[10] Art. 357, co. 2 c.p.

[11] Per l’opinione in parola secondo cui la "e" avrebbe funzione congiuntiva: Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte Speciale Vol. II, 2016, 363; Fiore, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 2004, 21. Per l’opinione contraria Fiandaca-Musco, Manuale di diritto penale Parte Speciale – Volume I, 2012, 173 "è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata – afferma testualmente l’art. 357 comma 2° – da norme di diritto pubblico (primo sotto-criterio) e (rectius: o) da atti autoritativi". Per ulteriori approfondimenti: Emilio Dolcini e Gian Luigi Gatta, Codice Penale Commentato, Tomo II, 2021, 1454.

[12] Una buona sintesi che esalta la funzione congiuntiva della lettera "e" e la necessaria compresenza del diritto pubblico e degli atti autoritativi è offerta da Emilio Dolcini e Gian Luigi Gatta, in Codice Penale Commentato, Tomo II, 2021, 1457 e 1458, secondo cui: "l’odierna disposizione può essere compresa solo se l’espressione norme di diritto pubblico viene letta insieme a quella, ad essa complementare, di atti autoritativi. A questa stregua, si può infatti escludere la presenza di una pubblica funzione tutte le volte in cui l’attività svolta dal soggetto è regolamentata in forma marcatamente privatistica (cioè nelle forme di un contratto tipico o negli schemi ordinari del procedimento di formazione di un negozio giuridico di diritto privato) anche se è parte una persona giuridica pubblica. […]. Per converso, il diritto pubblico è e rimane il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti nei quali un soggetto esplica una speciale posizione di supremazia. Ne segue, allora, che si potrà parlare di pubblica funzione amministrativa, rilevante ai sensi e per gli effetti degli artt. 357 e 358, tutte le volte in cui l’attività, regolamentata dal diritto pubblico, si manifesta nelle sue forme più pure (improntate al principio di autorità) estrinsecandosi in schemi tipici tassativi, quali atti di concessione, licenze, le autorizzazioni, ecc… idonei a ricondurli, senza difficoltà interpretativa, alla regolamentazione pubblicistica e ad interferire nelle sfere giuridiche dei terzi".

[13] In particolare, le opinioni raccolte dalla decisione in commento – oltre a segnalare un superamento delle tesi fondate sul perseguimento dell’interesse pubblico – oscillano tra chi valorizza la natura privata dell’Ente di riferimento e la natura schiettamente privatistica delle attività svolte, del tutto incompatibili con il pubblico servizio (anche se da ritenere non in modo tassativo), chi invece sostiene vi sia necessità di un monopolio di Stato, ovvero chi esalta e ripropone che deve reputarsi diritto pubblico la disciplina che vincola l’esercizio di una data attività "al soddisfacimento di un’utilità pubblica, condizionando ogni scelta a criteri di imparzialità e buon andamento (cfr. Cass. SS. UU. n. 34036/2025, pag. 29). Sul punto, secondo Fiandaca-Musco, Manuale di diritto penale Parte Speciale – Volume I, 2012, 174: "forse c'era da attendersi in proposito un maggiore sforzo di elaborazione da parte dello stesso legislatore, il quale, una volta adottato come criterio definitorio la disciplina di diritto pubblico, avrebbe potuto compiere un ulteriore passo avanti esplicitando altresì il parametro di individuazione della normativa pubblicistica".

[14] Cass. SS. UU. n. 34036/2025, pag. 32.

[15] Art. 1, co. 3: "Al fine di garantire continuità e regolarità alla raccolta di fondi  sotto  forma  di  buoni  postali  fruttiferi  e di libretti di risparmio  postale,  garantiti  dallo  Stato, la CDP S.p.A. definisce condizioni  di  emissione  e le caratteristiche dei predetti prodotti nel  rispetto  dei  criteri  recati  dalla  parte  prima del presente decreto".

Art. 6, co. 1 e 2: "1.  Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste Italiane S.p.A.  mette  a  disposizione  del  cliente  nei  locali  aperti  al pubblico,   fogli   informativi  contenenti  informazioni  analitiche sull'emittente,    sui    rischi    tipici   dell'operazione,   sulle caratteristiche   economiche  dell'investimento  e  sulle  principali clausole contrattuali (di seguito il "Foglio Informativo").
2.  Per  il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo   unitamente  al  regolamento  del  prestito;  il  documento cartaceo   rappresentativo   dei  buoni  postali  fruttiferi  non  è assimilabile alle carte valori
".

Art. 9, commi 1, 2 e 3: "1. Per  il  collocamento  dei  libretti di risparmio postale Poste Italiane  S.p.A. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i Fogli Informativi.
2.  I  contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale  sono  redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni  generali  di  contratto, e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al libretto.
3.  Le  comunicazioni  della CDP S.p.A. ai titolari dei libretti di risparmio   postale,   ivi   comprese  quelle  inerenti  a  eventuali variazioni  contrattuali  sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma  4,  sono  effettuate  mediante l'inserzione di appositi avvisi nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a.  Al  fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni queste  ultime  possono essere rese note anche mediante l'esposizione di  appositi  avvisi  nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A.,  nonche'  mediante  pubblicazione  su quotidiani a diffusione nazionale,  di  cui  uno  economico,  con l'indicazione degli estremi della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione
".

[16] "In  relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio  equilibrio  economico,  la  CDP S.p.A., sentito il Ministero dell'economia  e  delle finanze, può sospendere l'emissione di buoni postali fruttiferi".

[17] Art. 5: "1. Il costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi deve  allinearsi  al  costo equivalente dell'indebitamento del Tesoro sul mercato.
2. Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi e di altre operazioni ad essi relative sono esenti da commissioni e altri oneri a carico dei risparmiatori
".

Art. 8: "1. Il costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale  deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato.
2. I libretti  di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura  e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale e quanto disposto all'art. 9, comma 5
".

[18] "I buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte  del  titolare o per cause che determinino successione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno".

[19] "La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e), ((o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito,)) tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione".

[20] A norma della disposizione in parola: "per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a)".

[21] Secondo la norma in parola "tutti gli atti, contratti,   trasferimenti   prestazioni  e  formalità  relativi  al Risparmio  Postale  e  alle  altre operazioni di cui all'art. 2, alla loro   esecuzione,   modificazione   ed   estinzione,   sono   esenti dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle  imposte ipotecarie  e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché' da ogni altro tributo o diritto".

[22] La Corte nella sentenza in commento richiama gli artt. 14 e 106 T.F.U.E., i quali rispettivamente stabiliscono che "[…] in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti […]" e che "le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

[23] "Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo […]".

[24] Cass. SS. UU. n. 34036/2025, pag. 32.

[25] Sul concetto di disponibilità giuridica si vedano Cass. Sez. VI, n. 16783/2021, Cass. Sez. VI, n. 45908/2013, Cass. Sez. VI, n. 7492/2012 e Cass. Sez. VI, n. 11633/2007.