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Pubbl. Gio, 7 Apr 2022

Medici specializzandi e borse di studio: la Cassazione verso la rivalutazione della decorrenza del termine di prescrizione

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Editoriale a cura di Matteo Bottino



Con ordinanza interlocutoria del 21 marzo 2022, n. 9101, la Corte di Cassazione ha rimesso in pubblica udienza la discussione circa il dies a quo da cui far decorrere i termini di prescrizione del diritto dei medici specializzandi a ricevere il risarcimento per mancata trasposizione delle direttive comunitarie.


ENG With an interlocutory order of 21 March 2022, n. 9101, the Court of Cassation put back to a public hearing the discussion about the dies a quo from which the statute of limitations for the right of specializing doctors to receive compensation for failure to transpose the Community directives to run.

La Suprema Corte di Cassazione, con l' ordinanza interlocutoria del 21 marzo 2022, n. 9101, ha rimesso in pubblica udienza la decisione relativa al decorso del termine di prescrizione da applicare ai medici specializzandi che abbiano richiesto il risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno, da parte del legislatore italiano nel termine prescritto, delle direttive comunitarie nn. 75, 362 CEE e n. 8276 CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi.

La questione è da tempo dibattuta nei Tribunali, ancorché fino ad oggi la giurisprudenza di legittimità sia costante nel ritenere che il diritto al risarcimento per responsabilità ex lege dello Stato - e relativo al mancato riconoscimento ad un compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.

Tale impostazione è stata da sempre contestata dai medici specializzandi, posto che la formulazione letterale dell'art. 2935 c.c. fissa il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, solo dalla piena conoscibilità del corretto adempimento dell'obbligo anche nel quantum. Per tale ragione il danno subito è divenuto apprezzabile solo con la pubblicazione del D.P.C.M. 7 marzo 2007 che ha fissato la quantificazione delle borse di studio dei medici specializzandi.

Nell'ordinanza in commento, la Suprema Corte ha rilevato come i motivi di ricorso e le argomentazioni esposte dai ricorrenti - ivi inclusa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - meritassero di essere concretamente prese in considerazione e che i relativi "profili inducono il Collegio a ritenere che sia opportuna una rivalutazione della materia, da parte della Sezione Terza di questa Corte, con trattazione della causa alla pubblica udienza cui pertanto rimette il giudizio".

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe imminente una epocale modifica dell'orientamento giurisprudenziale in tema di decorso della prescrizione per il risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive comunitarie, in tema di medici specializzandi, con la conseguenza che molte delle pronunce che avevano negato il risarcimento per decorso del termine prescrizionale, se pendenti nei successivi gradi di giudizio, potrebbero essere integralmente riformate.

In caso di effettiva modifica di tale orientamento, il legislatore darà forse seguito ai numerosi disegni di legge già depositati e rimasti fermi nelle commissioni parlamentari, con i quali si voleva giungere ad una definizione della questione, che occupa le aule di giustizia ormai da tempo immemore.


Note e riferimenti bibliografici