Sommario: 1. Premessa; 2. La riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 c.p.p.; 2.1. L'elemento soggettivo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione; 3. Il silenzio serbato dall'imputato durante l'interrogatorio: la pronuncia della Cassazione a seguito del D. Lgs. n. 118 del 8 novembre 2021.
1. Premessa
Con la sentenza n. 8616 del 8 febbraio 2022, la IV Sezione della Corte di Cassazione si pronunciava in merito al ricorso presentato dalla difesa dell'imputato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila, con cui quest'ultima rigettava la richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p., avanzata dal legale con riferimento al periodo di detenzione subito dal proprio assistito.
I giudici dell'Appello abruzzese fondavano la propria decisione sul contegno omertoso e silente adottato dal ricorrente durante la fase degli interrogatori; l'imputato infatti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 64, comma terzo, lett. b c.p.p., non forniva agli inquirenti alcun utile chiarimento né valida giustificazione diretta a confutare le circostanze al medesimo contestate, dando luogo – a detta dei giudicanti – a quella condizione ostativa di grave colpevolezza idonea ad escludere il diritto risarcitorio1.
La Suprema Corte accogliendo il ricorso, annullava l'ordinanza impugnata e rinviava alla Corte competente per un nuovo esame.
2. La riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 c.p.p.
L'istituto giuridico della riparazione per ingiusta detenzione nasce con lo scopo di rifondere l'imputato 2 prosciolto o condannato, il quale sia stato ingiustificatamente privato della propria libertà personale.
Presupposto per l'avanzamento dell'istanza riparatoria (primo comma art. 315 c.p.p.) 3 è la definitività del processo con sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato 4. Per effetto del terzo comma, tale facoltà si estende anche nei confronti di colui la cui posizione sia stata archiviata ovvero si sia definita con sentenza di non luogo a procedere. In tali ipotesi, definite di ingiustizia sostanziale, lo Stato non può non riconoscere un indennizzo nei confronti di chi, anteriormente all'accertata innocenza, abbia subito - senza motivo - una detenzione cautelare.
Differentemente, la statuizione di cui al secondo comma si riferisce a quelle situazioni nelle quali, prescindendo dall'esito del processo, sia stata disposta o mantenuta una misura cautelare nonostante non fossero presenti le condizioni di legge. Come per l'ipotesi precedente, è necessaria l' irrevocabilità della pronuncia, ma diversamente si profila un' ingiustizia c.d. formale. Si noti l'assenza di specificità circa le formule assolutorie, potendo l'imputato essere stato prosciolto anche per assenza di imputabilità, mancanza di condizione di procedibilità o per sussistenza di cause estintive del reato. Siffatta previsione inoltre, si estende – oltre che alle ipotesi di archiviazione o sentenze di non luogo a procedere – altresì ai casi di accertata responsabilità penale. La circostanza che l'imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile, non giustifica in alcun modo un' azione cautelare illegittima.
2.1. L'elemento soggettivo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione
Il legislatore ritiene che una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante sia di ostacolo al riconoscimento dell'equo indennizzo. Tale assunto trova giustificazione nel preteso dovere di responsabilità, incombente su ciascun consociato, il quale non potrebbe esigere benefici diretti a riparare pregiudizi subiti ai quali tuttavia ha dato o concorso a darvi causa. 5
L'esclusione del diritto alla riparazione necessità della verifica circa l'esistenza di un nesso causale tra il contegno manifestato dall'indagato/imputato durante il procedimento penale 6 ed il provvedimento cautelare limitativo della libertà personale.
L'accertamento del dolo o colpa grave è indipendente rispetto l' indagine circa la sussistenza del reato e la sua riconducibilità all'imputato. In ogni caso, il giudice della riparazione potrà usufruire del medesimo materiale probatorio utilizzato dal giudice della cognizione; il primo tuttavia dovrà avvalersi di un iter logico-motivazionale del tutto autonomo 7, poiché sarà tenuto “a stabilire non se […] la condotta abbia integrato gli estremi di reato, ma soltanto se sia stata il presupposto, che abbia ingenerato, pur se in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto”8.
Il contegno doloso si riscontra in quell'agire deliberatamente diretto verso l'ottenimento o il mantenimento dell'ordinanza cautelare, mentre colui che, pur non volendo, violi macroscopicamente norme precauzionali nonostante la prevedibilità del provvedimento restrittivo non potrà non integrare un contegno gravemente colposo. In ogni caso, tale puntualizzazione non offre concreti parametri di confinamento soprattutto in merito alla colpa grave, rimettendo l'arduo compito all'esegesi giurisprudenziale9.
A titolo meramente esemplificativo, la giurisprudenza di legittimità ha considerato atteggiamenti gravemente colposi la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente da parte del tossicodipendente, la violazione di obblighi genitoriali, le frequentazioni ambigue, la connivenza, l'aver fornito agli inquirenti un falso alibi o tenuto comportamenti deontologici scorretti10.
3. Il silenzio serbato dall'imputato durante l'interrogatorio: la pronuncia della Cassazione a seguito del D. Lgs. n. 118 del 8 novembre 2021
Tutt'altro che risoluta in giurisprudenza la questione concernente il silenzio mantenuto dall'istante durante la fase degli interrogatori e l'interrogativo se possa o meno configurare quell'atteggiamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento della riparazione.
Nello specifico, seguendo un primo orientamento, la circostanza che l'indagato abbia taciuto in merito a fatti o elementi idonei a convincere il giudice cautelare circa la superfluità del provvedimento limitativo, non escluderebbe un'attività concorsuale nella formazione del quadro indiziante legittimante l'adozione della misura cautelare.
A parere della scrivente, tale argomentazione si pone in netto contrasto oltre che con il generale principio di non contraddizione (secondo cui l'ordinamento giuridico non può concedere determinate facoltà ai consociati e contestualmente ritenerle fonte di impedimenti e preclusioni), altresì con quei valori costituzionali impernianti il processo penale.
In specie, si ricordi la presunzione di non colpevolezza sussistente fino alla definitività della pronuncia giurisdizionale, nonchè l'onere probatorio spettante alla pubblica accusa.
Ricondurre la facoltà di non rispondere sotto il contegno gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione, indurrebbe con molta probabilità l'imputato a riferire in merito a circostanze o fatti - magari ignorati dall'autorità inquirente – i quali potrebbero configurare un'ammissione di responsabilità.
Diversamente, un secondo indirizzo afferma come la condotta silente dell'interrogato non possa affatto giustificare un provvedimento contra reum, considerata non solo probabile strategia difensiva, ma soprattutto diritto-facoltà di cui l'imputato può avvalersi nel corso del procedimento penale11.
A dirimere ogni dubbio è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia in esame segue quest'ultimo indirizzo. In particolare, i giudici di legittimità rinviano alla novella legislativa del novembre 2021, con cui il governo italiano ha adeguato la normativa nazionale alla Direttiva europea del 2016.
Nello specifico, l'art. 4 D. Lgs. n. 118 del 8/11/2021 (in vigore dal 14/12/2021) introduce al primo comma dell'art. 314 c.p.p. il seguente periodo “l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3 lett. b non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”. Con tale espressione risulta oggi definita la questione nel senso di assoluta irrilevanza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione del contegno silente serbato dall'interrogato.
