Sommario: 1. Svolgimento del processo; 2. Motivi in fatto e in diritto; 3. Commento.
1. Svolgimento del processo
Con decreto di citazione del 7 marzo 2024, l’imputato – per il delitto previsto e punito dagli artt. 582, 585, co. 1 in relazione all’art. 577 co. 1, n. 1, 585, co. 2, n. 2, 94 co. 3 c.p. – veniva tratto a giudizio per la celebrazione dell’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis c.p.p.
Dopo un primo rinvio per rinnovo notifiche all’imputato, all’udienza del 10 ottobre 2024, accertata la regolarità del contradditorio, la difesa depositava memoria difensiva e consulenza psichiatrica di parte alla quale si riportava. Il giudice di ritirava in camera di consiglio, all’esito della quale pronunciava, mediante lettura del dispositivo, sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p.
2. Motivi in fatto e in diritto
In data 12 marzo 2023 il padre dell’imputato sporgeva querela rappresentando che nell’ambito di un diverbio intercorso con il figlio, quest’ultimo si agitava e gli scagliava contro un coltello da tavolo con punta rotonda, attingendolo leggermente alla testa e provocandogli un’escoriazione al cuoio capelluto per la quale non reputava necessario il ricorso alle cure ospedaliere.
Il querelante precisava che da alcuni giorni il figlio teneva un atteggiamento aggressivo, probabilmente legato all’assunzione di sostanze stupefacenti, tanto da rendere necessario, in data 16 marzo 2023, il ricovero forzato al reparto di psichiatria presso il nosocomio territorialmente competente.
La diagnosi di dimissione – di cui si dava atto all’interno della memoria difensiva depositata all’udienza del 10 ottobre 2024 – si sostanziava in «disturbi psichici e comportamentali indotto da abuso di sostanze».
Nell’ambito della consulenza psichiatrica di parte, allegata alla memoria, si precisava che «gli stati maniacali si manifestano attraverso l’espansione dell’umore con possibilità di agitazione, la irascibilità ed impulsività con conseguente capacità di autocontrollo e possibilità di tenere reazioni, anche improvvise ed imprevedibili, occasionate da banali stimoli. Siffatta capacità di autocontrollo, occasionata dal concreto stato patologico, si traduceva nell’incapacità di volere al momento del fatto [...] va ammessa, in via secondaria e contestuale, anche una compromissione della capacità di intendere e di volere nel senso che il soggetto, accecato dalla tempesta emotiva in atto, non aveva in quel momento lucida e piena consapevolezza della portata e delle conseguenze dell’atto che poneva in essere».
Va tenuto, altresì, in debito conto che il genitore in data 4 dicembre 2023 rimetteva la querela; tale circostanza, pur non sortendo effetti in merito alla procedibilità del reato (per il quale si procedeva d’ufficio), è quantomeno sintomatica di un mutamento di contesto rispetto a quello che lo aveva indotto a sporgere querela, a riprova del cambiamento migliorativo mostrato dall’imputato, il quale intraprendeva un percorso di recupero e reinserimento sociale, non residuando una valutazione di pericolosità sociale.
In sostanza, quindi, gli elementi acquisiti deponevano per l’insostenibilità dell’accusa in giudizio in riferimento alla prova dell’imputabilità dell’imputato. Ne conseguiva che le evidenze probatorie non consentivano di poter formulare, in vista del giudizio, una ragionevole previsione di condanna dell’imputato in ordine ai fatti ascritti.
3. Commento
Tra le misure elaborate nella l. n. 134 del 2021[1] e ispirate dal “mantra” dell’efficienza[2], si annovera l’istituto dell’udienza predibattimentale[3] definita come la «novità di maggiore rilievo [...] e, indubbiamente, una delle più significative dell’intera riforma»[4], voluta con il principale scopo di consentire – nella fase degli atti preliminari al dibattimento, nei casi di citazione diretta a giudizio[5] –, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere, anche alla luce della nuova regola di giudizio – contestualmente introdotta – della «ragionevole previsione di condanna».
Sul piano degli obiettivi, la nuova udienza è votata a svolgere una duplice funzione[6]: da un lato, obbliga il giudice ad un controllo giurisdizionale sull’imputazione – chiudendo immediatamente il processo laddove il compendio investigativo non abbia concrete possibilità di portare ad un positivo accertamento della responsabilità penale – e, permette di procedere, quando sia stata avanzata richiesta, con i procedimenti alternativi al dibattimento; dall’altro, consente una corretta instaurazione del contraddittorio.
Per certi versi simile all’istituto dell’udienza preliminare, tra i timori manifestati, fin da subito, vi era proprio quello di evitare che il nuovo istituto ereditasse i difetti di funzionamento del primo, con il rischio di vanificare la ratio della riforma, senza tener conto, inoltre, che trattasi di una «fase iniziale del dibattimento, e non di una fase diversa»[7].
A dimostrazione della fiducia riposta nel nuovo istituto, con la riforma il modello di procedimento per citazione diretta a giudizio – per definizione, semplificato e celere[8] – ha subìto un’espansione applicativa, facendovi rientrare alcuni «delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa», a patto che essi «non presentino rilevanti difficoltà di accertamento»[9].
Trattasi di un’udienza predibattimentale – con le forme della camera di consiglio – con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento[10]. La sua funzione principale si sostanzia nella valutazione del giudice – «sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’art. 553», norma che, nella versione vigente[11], richiama sia il fascicolo del dibattimento, formato dall’ufficio del pubblico ministero, che quello delle indagini – circa la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere dopo aver constatato che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna[12].
La nuova regola di giudizio – valevole sic et simpliciter e in tutta la sua espansione anche per l’istituto in esame – imporrebbe al giudice del filtro non già di apprezzare l’utilità di un approfondimento dibattimentale, ma la prospettiva di una affermazione di penale responsabilità[13], aspetto che, a seconda del fine che si intende perseguire, rappresenta sia il punto di forza del nuovo istituto, così come anche la criticità più evidente in ambito operativo.
Ed infatti, depurato il campo di indagine da considerazioni teoretiche e scarsamente pragmatiche, ci si trova di fronte ad un controllo di merito in ordine all’esercizio dell’azione penale formulata dall’accusa, onerata a sua volta di svolgere «una prognosi di responsabilità in capo all’imputato in funzione dell’esito finale del processo e non della sua utilità»[14] sulla scorta degli elementi contenuti nel fascicolo delle indagini.
Come già anticipato, l’istituto manifesta «evidenti affinità con l’udienza preliminare»[15]: a partire dalla più incisiva regola di giudizio e continuando con la forma, il contenuto dell’epilogo decisorio, la disciplina della condanna del querelante alle spese e ai danni, nonché l’impugnazione e la revoca.
Ci si trova, in sostanza, al cospetto di una sorta di «diaframma» tra le indagini preliminari e il dibattimento o, per meglio dire, un «congegno normativo a vocazione selettiva che si propone di dar seguito esclusivamente a quei procedimenti che, se considerati allo stato degli atti, lasciano “presagire” l’emissione di una futura sentenza di condanna»[16].
L’istituto comporta, dunque, un controllo giurisdizionale sull’addebito elevato dall’organo della pubblica accusa da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, che non si limita ad appurare il rispetto dello standard descrittivo di cui all’art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p.[17], ma – una volta che la prima verifica abbia dato esito positivo – si spinge fino a testare successivamente l’aderenza al contenuto del fascicolo.
Il vaglio preliminare prefigurato assume, pertanto, una caratterizzazione «bifasica»[18] produttiva di effetti e rispondente a logiche efficientiste sempre che, una volta calato nella prassi, sia però effettivo e «penetrante»[19], soprattutto quando l’atto imputativo si presenta «approssimativo»[20]: al giudice è richiesto di proiettarsi mentalmente nel successivo segmento processuale anticipando – e quindi, in un certo senso, ideando con una certa perspicacia – quella che potrebbe essere la successiva istruttoria dibattimentale e la sua idoneità ad accogliere e confermare la prospettazione accusatoria.
Com’è agevole prevedere, tale momento valutativo si presta a condivisibili speculazioni.
Da un lato, vi è chi sostiene che «il giudizio prognostico ha senso nel passaggio da una fase all’altra del procedimento penale, come accade con la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio (atti propulsivi del procedimento penale), mentre la sentenza di non doversi procedere ex art. 469 c.p.p.[21]. e quella di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. riposano su un giudizio diagnostico»[22]; dall’altro, chi insiste sulla natura prognostica del criterio della «ragionevole previsione di condanna»[23] e, quindi, a prescindere dal momento processuale in cui si impone la sua applicazione.
Nel solco di quest’ultimo indirizzo interpretativo – raccogliendo un sicuro apprezzamento positivo –si inserisce la scelta operata dal giudice della sentenza in commento di acquisire documentazione non contenuta nel fascicolo trasmesso dall’ufficio del pubblico ministero (nel caso di specie, una consulenza tecnica di parte, allegata alla memoria difensiva), in aderenza al canone dell’ in dubio pro reo – che è, e deve restare, l’angolo di visuale da privilegiare! – a scapito di quello dell’in dubio pro actione[24].
Diversamente ragionando, si rischierebbe di plasmare la figura di un magistrato «costretto a vestire i panni di [un] moderno aruspice che dall’esame di una materia vile (gli elementi proposti dall’accusa, non ancora assurti a dignità di prova) dovrà ricavare presagi su quanto in seguito dovrebbe avvenire»[25].
Il pericolo da neutralizzare è quello di paralizzare l’attività di un giudice che è chiamato da un lato ad effettuare una prognosi di condanna, su materiale gnoseologico predeterminato, dall’altro ad avvalersi della nuova regula iuris che non gli consente di limitarsi a decidere su quanto contenuto nei due fascicoli che gli pervengono ai sensi dell’art. 553 c.p.p., ma gli impone di adottare la sua decisione anche sui possibili sviluppi che la regiudicanda potrà far emergere.
Appare incontestabile, quindi, la considerazione in base alla quale il vaglio preliminare richiesto dal sistema presenta una duplice natura: dopo una prima fase “diagnostica” finalizzata a determinare il valore degli elementi conoscitivi in quel momento disponibili, segue una fase “prognostica” volta a stabilire se sia necessario o no svolgere il giudizio, ampliando l’analisi fino a prevedere se, in un eventuale dibattimento, i risultati conoscitivi ottenuti rimarrebbero tali, o fossero destinati a mutare[26].
Le potenzialità insite nell’istituto trovano, però, un evidente limite nella formulazione letterale della disposizione che vuole una pronuncia elaborata «sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero», con la conseguente impossibilità per il giudice, nel frangente in discorso, di ordinare nuove indagini ovvero di procedere a una integrazione del compendio probatorio, al contrario di quanto avviene, ex artt. 421-bis e 422 c.p.p., in udienza preliminare[27], scelta, questa, probabilmente espressiva della volontà di garantire a tutti i costi la speditezza e la fluidità del rito[28].
Come acutamente osservato, l’esperienza quasi trentennale della udienza preliminare avrebbe dovuto suggerire ai conditores che, nei contesti di snodo – e tale è da considerarsi anche il momento dell’udienza predibattimentale – agire in senso restrittivo sul criterio di giudizio non impedisce certo la nascita e l’affermazione di orientamenti giurisprudenziali che lo trascendano anche per non tradire le aspettative di chi ha asserito che «[s]e l’udienza preliminare si è spesso rilevata “un luogo di passaggio delle carte”, altrettanto si confida che non si dirà dell’udienza filtro predibattimentale»[29].
Appare evidente che il presupposto indefettibile per la riuscita dell’effetto deflativo che accompagna la nuova regula iuris sia la completezza delle indagini[30]; tuttavia, pare altrettanto evidente che il legislatore abbia omesso di «forgiare una figura altrettanto attrezzata per l’udienza predibattimentale[31]» a differenza di quanto previsto, invece, in sede di richiesta di archiviazione o di udienza preliminare[32].
Abbandonata la strada di un esercizio dell’azione penale come conseguenza automatica alla ricezione della notizia di reato, la determinazione del pubblico ministero di instaurare il processo ha assunto connotati più spiccatamente valutativi[33], tanto da indurre a prediligere l’inazione tutte le volte in cui gli elementi raccolti dall’organo dell’accusa non consentano di assolvere l’onere probatorio in sede di giudizio.
La regola di giudizio della “ragionevole previsione di condanna” incombe già nella fase delle indagini preliminari e speculare a tale sistema emerge un pubblico ministero impegnato a sviluppare l’indagine in ogni direzione[34], ivi compresi gli accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato, in ossequio al cosiddetto principio di tendenziale completezza delle indagini.
Bisogna prendere atto che «oggi più che mai l’auspicata completezza delle indagini per una responsabile decisione sull’alternativa azione/inazione, dovrebbe giovarsi dell’eventuale contributo dell’accusato – mediante apporti gnoseologici personali o tramite l’attività del difensore – volto a individuare piste investigative ignote agli inquirenti» –, salvo che lo stesso non maturi un «interesse a riservare alla fase del giudizio il proprio apporto ricostruttivo alla vicenda»[35] –, e ciò anche al fine di restituire effettività al termine concesso all’indagato, dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, per contribuire alla formulazione delle determinazioni del pubblico ministero procedente.
Condivisibile la posizione di chi ha sostenuto che «a tale udienza è demandata, oltre l’esercizio di poteri di controllo sulla legalità delle indagini e sulla chiarezza e precisione delle imputazioni, la funzione strategica di temperare l’incontrollato dispiegarsi dell’obbligatorietà dell’azione penale, precludendo l’accesso ai processi inutili e superflui secondo il più rigoroso criterio prognostico di condanna dell’imputato, così da sollecitarne il ricorso ai riti alternativi»[36].
Invero, di fronte ad un giudice privo di poteri istruttori e chiamato a decidere allo “stato degli atti”, diventa più arduo il compito della difesa – a seguito della discovery ex art. 415-bis c.p.p. – che si trova a dover decidere se far confluire nel fascicolo delle indagini, prima delle determinazioni della pubblica accusa in ordine all’esercizio dell’azione penale, i risultati delle investigazioni difensive, valutando le chances di successo[37].
Nel contesto di una difesa non solo più attiva ma anche proattiva, allo stato – ed è questa la prassi adottata da alcune corti territoriali, dietro lo schermo di un’interpretazione rigorosamente letterale della norma – è preclusa alla difesa dell’imputato, ed anche della persona offesa, la produzione documentale direttamente alla prima udienza predibattimentale[38] che, si ricorda, è svolta nel contraddittorio tra le parti; a questo si aggiunge l’aberrante incertezza relativa alla possibilità data alle parti di discutere[39] tanto da indurre a “consigliare” ai difensori, in vista delle udienze celebrate avanti a giudice predibattimentale di cui non conoscono la prassi adottata in ordine alla discussione, di depositare una memoria – sempre possibile ai sensi dell’art. 121 c.p.p. – contenente la «piegatura speculare da offrire agli atti trasmessi ai sensi dell’art. 553 c.p.p. in ordine all’esercizio dell’azione penale»[40], con ulteriore aggravio nell’espletamento del diritto di difesa.
Inoltre – e da tutt’altra prospettiva –, il deficit cognitivo che affligge il giudice chiamato al vaglio preliminare dell’accusa favorirebbe il transito ad un dibattimento destinato a concludersi con un proscioglimento, con il pericolo di pregiudicare gli obiettivi efficientistici perseguiti dalla riforma[41].
Ebbene, una possibile soluzione si intravede nell’art. 554-bis, comma 1, c.p.p.: la norma, infatti, dispone che l’udienza di comparizione predibattimentale si svolga in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato e, quindi, con le forme di cui all’art. 127 c.p.p. che, al comma 2, prevede la possibilità di depositare fino a cinque giorni prima dell’udienza memorie in cancelleria.
Com’è noto, la giurisprudenza non esclude la possibilità di produrre nuovi documenti, in allegato alla memoria, a patto che venga correttamente instaurato ciò che è stato definito come un contraddittorio[42] “scritto di carattere esterno”[43].
Premesso che il termine per il deposito delle memorie deve intendersi libero ai sensi dell’art. 172, comma 5[44], la dottrina e la giurisprudenza prevalenti attribuiscono allo stesso natura perentoria, benché le norma non contempli espressamente la decadenza o l’inammissibilità nel caso di inosservanza e trovando rimedio, eventualmente, in una richiesta di breve termine a difesa per la corretta instaurazione del contraddittorio; inoltre, rispetto alla relazione tra l’art. 121 c.p.p. e l’art. 127 c.p.p., al fine di evitare un’interpretatio abrogans dell’art. 127, comma 2, si sostiene che tra quest’ultima disposizione e l’art. 121, comma 1, il rapporto sia di “specialità-esclusione”, sicché la memoria depositata oltre il termine deve considerarsi irricevibile[45].
Ad ogni buon conto – e per quanto qui d’interesse – se la giurisprudenza discute del rispetto del termine non solo con riferimento alle memorie ma anche ai documenti[46], eventualmente allegati, non dovrebbe trovare ostacolo l’ingresso, nel corso dell’udienza di comparizione predibattimentale, una produzione documentale altra rispetto a quella contenuta nel fascicolo trasmesso al giudice, ma idonea a supportare la valutazione prognostica a cui il giudicante è chiamato[47].
Ne consegue che l’abbandono di speculazioni in ordine alla natura prognostica o diagnostica della valutazione sottesa alla nuova regola di giudizio dovrebbe condurre – esattamente come accade nell’atto medico, dove la prognosi di una malattia è formulata dopo averla diagnosticata – all’accettazione che si è in presenza di un doppio giudizio, vale a dire di una prognosi emessa sulla base di una diagnosi: diagnosi perché il giudice formula il suo convincimento in base allo stato degli atti, ossia secondo l’evidenza probatoria in quel momento disponibile; prognosi perché oggetto del giudizio è la non prevedibilità della condanna, ossia un avvenimento futuro[48].
Come giustamente osservato[49], «il giudice potrebbe ragionevolmente prevedere la condanna quando le risultanze siano sì carenti, insufficienti o contraddittorie ma complessivamente il quadro probatorio sia aperto all’epilogo della colpevolezza mediante un dibattimento che plausibilmente correggerà i difetti delle indagini o farà luce sui punti d’ombra».
Un sistema così congegnato, se da un lato sembra tradire la ratio della riforma (che riposa, in realtà, su una pretesa responsabilizzazione[50] dei pubblici ministeri nell’espletamento delle indagini)[51], dall’altro tende ad assopire i condivisibili timori paventati nei confronti di una «figura necessariamente fortemente connotata da una logica di parte, istituzionalmente indotta a rinvenire forme di conferma di ipotesi unidirezionali»[52].
Dunque, se si propende verso il definitivo superamento del canone della sostenibilità dell’accusa in giudizio – interpretato come utilità del dibattimento, per cui il procedimento passa alla fase dibattimentale laddove questa fase sia in grado di completare o meglio specificare le risultanze disponibili[53] –, e si tende ad arrestare «la crescita di importanza di una fase nella quale la raccolta probatoria vede l’indagato, se non disarmato rispetto ai poteri del pubblico ministero, quantomeno in una posizione di netta inferiorità»[54]; al fine di restituire equilibrio al sistema, non resta che creare le condizioni – tra le quali, l’eventuale acquisizione degli atti prodotti dalle difese – affinchè il giudice dell’udienza predibattimentale possa efficacemente assolvere alla sua funzione con tutti gli elementi a sua disposizione.
Orbene, nel caso della pronuncia in commento, se il giudice non avesse consentito l’acquisizione della consulenza tecnica di parte avrebbe probabilmente disposto l’inizio di un dibattimento in cui si sarebbe certamente resa necessaria una perizia idonea a incanalare un proscioglimento nel merito per difetto di imputabilità al momento del fatto.
La lungimiranza del giudicante ha posto rimedio anche alla lacunosità del compendio probatorio fornito dall’accusa dal momento che la documentazione medica – esaminata dal CTP, ma sottovalutata dal pubblico ministero – era la stessa versata agli atti del procedimento a corredo di una memoria depositata dopo l’avviso di conclusione delle indagini e capace di ingenerare già in quel momento il dubbio, in capo all’accusa, dell’inidoneità degli elementi da porre a fondamento di una ragionevole previsione di condanna a carico di un soggetto affetto da vizio di mente al momento del fatto, tale da azzerare completamente la capacità di intendere e di volere.
In sostanza, pur se meglio compendiati nell’ambito di una consulenza tecnica di parte prodotta all’udienza di comparizione predibattimentale, gli elementi idonei a determinarsi per l’inazione erano già tutti sussistenti al momento della trasmissione del fascicolo del dibattimento e del fascicolo delle indagini ai sensi dell’art. 553 c.p.p.
Dunque, delle due l’una: o si consente al giudice del filtro di integrare il quadro probatorio, d’ufficio o su iniziativa di parte, comprimendo in questa fase l’esigenza di celerità ma restituendo al dibattimento solo i processi meritevoli di tale vaglio; oppure bisogna pretendere dagli uffici di procura lo svolgimento di indagini maggiormente accurate e, soprattutto, ispirate al canone, per quanto possibile, della completezza investigativa in virtù di una valutazione prognostica da azionare già al momento delle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale.
In entrambi i casi, è necessario accogliere con favore la possibilità per le parti processuali – necessarie ed eventuali – di incidere significativamente sul giudizio proiettivo di sostenibilità o meno dell’accusa attraverso contributi cognitivi ed argomentativi arrecati da ciascuna[55], e magari non prodotti in precedenza, non solo per strategia difensiva ma anche perché sopravvenuti alla formazione del fascicolo per il dibattimento.
La nuova decisione da prendere “allo stato degli atti”, se interpretata rigidamente, da un lato sembra discostarsi irragionevolmente da altre ipotesi previste nell’impianto codicistico[56], dall’altro creerebbe uno sterile conflitto con il giudizio prognostico necessariamente richiesto per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Allo stato, però, non appare ipotizzabile altra soluzione – stante la diversità di vedute in punto di applicazione dell’istituto – se non quella di condividere quanto già osservato da attenta dottrina, secondo cui «in riferimento allo scopo dell’udienza predibattimentale, nessuno può dubitare che la volontà del legislatore sia stata quella di assegnargli una funzione pari a quella dell’udienza preliminare; di talché il ricorso alla ratio legis e alla ratio iuris di cui all’art. 12, co. 2, preleggi deve necessariamente consentire – come, peraltro, qualche giudice sta già facendo – di colmare i vuoti del legislatore con quegli incrementi necessari per permettere alla neo udienza di filtrare conformemente agli scopi del legislatore»[57].
Qualificare l’udienza predibattimentale come fase iniziale del dibattimento – e quindi non come fase “autonoma” – non giustifica la compressione dei poteri riconosciuti all’organo giurisdizionale per il sol fatto che gli stessi poteri raggiungeranno la massima espansione nella fase dibattimentale stricto sensu intesa anche perché «è nel processo e in vista del giudizio di un organo diverso dal dominus delle indagini che vanno raccolti – ad iniziativa del magistrato del pubblico ministero e del soggetto al quale questi imputa la responsabilità del fatto-reato – i dati aventi valore o consistenza di prova[58]».
Ebbene, con l’udienza predibattimentale, nell’ambito della quale si impone di applicare la regola della “ragionevole previsione di condanna”, siamo già nel vivo del “processo” con tutte le guarentigie che ne conseguono; pertanto, se si aderisce alla visione secondo cui «la fase è ogni singolo momento, produttivo di effetti autonomi, di ogni singolo grado del procedimento[59]» non si può non conferire autonomia alla fase dell’udienza predibattimentale – al pari dell’udienza preliminare – sia che la si intenda come “fase autonoma” – ma mai avulsa dall’intero sistema, in quanto le è stata assegnata la funzione di “filtro” – sia che la si intenda come “fase iniziale” del dibattimento.
La pronuncia in commento è la chiara dimostrazione di come il corretto funzionamento di un istituto – al di là della littera legis– è rimesso all’interpretazione sistematica degli operatori e alla maggiore o minore capacità di metabolizzarne la ratio[60]
