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Pubbl. Mer, 20 Apr 2022

La Cassazione sul delitto di tortura nell´aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

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Ilaria Taccola
AvvocatoUniversità di Pisa



La Corte di cassazione, Sez. V, (ud. 09/11/2021) 16 marzo 2022, n. 8973, nel respingere il ricorso sui fatti accaduti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha ribadito alcuni principi di diritto sul delitto di tortura ex art. 613 bis c.p. In particolare, la Corte ha affermato che «il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».


ENG The Court of Cassation, Sez. V, (ud. 09/11/2021) 16th March 2022, n. 8973, in rejecting the appeal about events occurred on the 6th April 2020 in the Santa Maria Capua Vetere Penitentiary, confirmed some fundamental principles regarding the crime of torture under article 613 bis of the Criminal Code. Specifically, the Court confirmed that «the crime of torture has been classified by the legislator as an eventually habitual offence, as it could be integrated by more violent, seriously threatening or cruel conducts repeated over time or by a single act adversely affecting the personal physical integrity or the individual and moral freedom of the victim which, however, entails inhuman and degrading treatment for the dignity of the person».

Sommario: 1. Il fatto; 2. Il delitto di tortura; 3. La sentenza della Corte di cassazione; 4. Conclusioni.

1. Il fatto

I fatti oggetto della sentenza in commento[1] riguardano le operazioni di perquisizione straordinaria sfociate in atti di tortura compiuti ai danni dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 e le condotte di falsificazione di atti pubblici e di depistaggio delle indagini commesse nei giorni successivi.

Nello specifico, nel pomeriggio del 6 aprile 2020, tra le ore 15.30 e le 19.30, all'interno di un reparto del carcere di Santa Maria Capua Vetere, numerosi agenti di Polizia Penitenziaria hanno commesso molteplici atti vessatori consistiti in ripetute violenze e umiliazioni nei confronti dei detenuti. Tali fatti sono stati documentati dalle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza del carcere, dalle chat tra gli agenti di Polizia Penitenziaria e dalle dichiarazioni dei detenuti.

Venendo alla vicenda giudiziaria, il Tribunale della libertà di Napoli confermava, con ordinanza emessa il 27 luglio 2021, l'ordinanza del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere mediante cui era stata applicata all’imputato, in qualità di Comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di lesioni aggravate, di tortura, di calunnia e falso e di depistaggio.

Si evidenzia, preliminarmente, che il giudice di merito ha ricondotto la condotta dell’imputato a una fattispecie omissiva ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p. e non quindi a una condotta attiva, sostenendo che il Comandante della Polizia penitenziaria del carcere Santa Maria Capua Vetere sia titolare dell'obbligo giuridico di impedire gli eventi verificatisi all'interno del reparto del carcere. Infatti, nell’impianto accusatorio si sostiene che, seppure l’imputato non abbia preso parte attivamente alla perquisizione straordinaria sfociata in atti di tortura, abbia partecipato alla riunione svoltasi per la programmazione della stessa senza porre alcuna obiezione, ma anzi rafforzando il proposito del provveditore che aveva ideato tale operazione.

Pertanto, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alla responsabilità omissiva ex art. 40, secondo comma, c.p., nonché l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti ricondotti al delitto di tortura ex art. 613 bis c.p.; violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ai principi di proporzionalità e adeguatezza ex art. 275 c.p.p.

In particolare, il ricorrente nel primo motivo ha sostenuto che la sua condotta non poteva essere riconducibile ad alcuna posizione di garanzia, essendo stato escluso dalla catena di comando e che quindi non fosse a conoscenza di quanto era accaduto nel reparto. Tale ricostruzione viene supportata dal fatto che il ricorrente, durante gli eventi del 6 aprile 2020, era rimasto nel suo ufficio. Inoltre, a dimostrazione della sua estraneità ai fatti, si adduce che la catena di comando era stata interrotta dal momento che la perquisizione straordinaria fu voluta dal Provveditorato regionale, che lo stesso 6 aprile 2020 nominò un altro soggetto quale direttore dell'ufficio di sicurezza.

Nello specifico, per quanto riguarda la posizione omissiva del ricorrente, si afferma nel ricorso che la partecipazione alla riunione per programmare la perquisizione straordinaria non dimostra che quest’ultimo fosse a conoscenza delle modalità con cui la stessa sarebbe stata realizzata. Non era pertanto possibile, sempre secondo la ricostruzione del ricorrente, sostenere che quest’ultimo fosse consapevole delle modalità operative e della violenza perpetrata nell’ambito della perquisizione straordinaria solamente perché aveva partecipato all’incontro preliminare. Pertanto, in ordine alla responsabilità omissiva ex art. 40, secondo comma, c.p., mancherebbe la prova dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato delle modalità con cui si sarebbe eseguita la suddetta perquisizione straordinaria.

Inoltre, in ordine al reato di tortura ex art. 613 bis c.p., si contesta l’erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, proprio perché la condotta posta in essere non era volta alla mortificazione della persona o a realizzare trattamenti lesivi della persona, ma era finalizzata al contenimento dei fatti verificatesi.

Invero, un punto fondamentale che in questa sede appare di maggiore interesse, riguarda il carattere abituale o meno della condotta. Infatti, secondo la ricostruzione del ricorrente, il delitto di tortura non potrebbe configurarsi con atti non aventi il carattere di abitualità e di conseguenza nella vicenda oggetto di esame, tali condotte essendosi limitate ad un arco temporale ristretto e circostanziato, non possono definirsi abituali.

Pertanto, in merito al delitto di tortura difetterebbe la valutazione dell’elemento soggettivo, essendo la volontà preordinata alla commissione di reati diversi e mancherebbe anche il momento rappresentativo.

2. Il delitto di tortura

Prima di esaminare la soluzione accolta dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento, si deve analizzare brevemente il delitto di tortura.

La nuova fattispecie di tortura, introdotta all’art. 613 bis c.p. dalla Legge 110/2017, è stata inserita nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale (Capo III del Titolo XII) e nella Sezione III, tra i delitti offensivi della libertà morale. La legge 110/2017 è stata emanata, dopo un lungo dibattito parlamentare[2], in attuazione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT), adottata nel 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Ris. n. 39/46 e resa esecutiva in Italia con la L. 3 novembre 1988, n. 498.

Si evidenzia che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia numerose volte[3] per la violazione dell'art. 3 CEDU, che stabilisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, sottolineando la mancanza di una norma all’interno dell’ordinamento italiano che punisca il delitto di tortura.

Venendo alla struttura del delitto in esame, la condotta tipica è configurata alternativamente con l’utilizzo di violenze o minacce gravi oppure dall'agire con crudeltà. Inoltre, si tratta di un reato di evento costituito dal verificarsi di acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico.

In aggiunta a ciò, per configurarsi il delitto di tortura il reo deve compiere alternativamente più condotte oppure porre in essere un unico atto che cagioni in capo alla vittima un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Pertanto, il delitto di tortura può definirsi come reato eventualmente abituale[4] dal momento che il legislatore utilizza l’espressione “mediante più condotte”, di conseguenza la norma attribuisce rilevanza sia al fatto singolo che alla reiterazione di più condotte.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il delitto sia realizzato in forma abituale non è necessario il dolo unitario[5] consistente nella rappresentazione complessiva degli atti vessatori, ma è sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, il primo comma dell’art. 613 bis c.p. stabilisce la reclusione la reclusione da 4 a 10 anni, mentre nel secondo comma si prevede l’aggravante per l’ipotesi in cui la condotta sia realizzata dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio sanzionata con la pena della reclusione da 5 a 12 anni.

Il primo comma dell’art. 613 bis c.p., quindi, definisce il delitto di tortura come un reato comune ed è proprio questa una delle maggiori critiche della dottrina[6]. Infatti, si sostiene che seppure configurando la fattispecie come reato comune si amplia l’ambito applicativo della stessa, tuttavia si contraddice la ratio delle convenzioni internazionali che concepiscono il delitto di tortura come una fattispecie incentrata sul rapporto tra autorità e individuo fondata sull’abuso e sulla perversione[7].

Inoltre, la dottrina critica la configurazione del secondo comma dell’art. 613 bis c.p. come aggravante proprio perché la stessa non è stata esclusa dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui le aggravanti siano considerate equivalenti rispetto alle attenuanti, l’aumento stabilito dall’aggravante verrebbe meno, penalizzando così l’aumento sanzionatorio previsto quando la condotta è realizzata dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio.

3. La sentenza della Corte di cassazione

Come si è anticipato nella breve ricostruzione del fatto, il ricorrente ha contestato la ricostruzione indiziaria dell’accusa rappresentandosi “come un uomo spogliato di ogni potere decisionale, ed ignaro di ciò che si era programmato e di ciò che si stava compiendo all'interno del "suo" carcere”. In altri termini, come si è premesso, il ricorrente ha contestato l’impianto accusatorio sostenendo di non essere stato consapevole delle modalità operative della perquisizione straordinaria e che la sua partecipazione alla riunione non poteva provare che fosse a conoscenza delle violenze che si sarebbero realizzate nell’imminenza.

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ribadendo il consolidato orientamento[8] secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, non è ammissibile quando si prospettano censure sulla ricostruzione dei fatti oppure quando si sottopone una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Infatti, in sede di giudizio di legittimità sono ammissibili solamente censure in merito ai vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione e non sul contenuto della decisione. In altri termini, in sede di controllo di legittimità non si può operare a una nuova o differente valutazione dell’impianto accusatorio o a una diversa valutazione dei fatti emersi nelle indagini.

Più precisamente, “il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione”.

Inoltre, la Corte di cassazione, entrando nel merito, ha affermato che le doglianze del ricorrente sono peraltro infondate dal momento che in base alla ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito è stata provata l'effettiva consapevolezza dello stesso in merito alle operazioni di perquisizione straordinaria del 6 aprile 2020 che hanno comportato la commissione di atti di tortura nei confronti dei detenuti.

In aggiunta a ciò, per quanto riguarda la qualificazione della condotta del ricorrente in termini di concorso omissivo ex art. 40, secondo comma, c.p. la Corte afferma che tale ricostruzione è parzialmente corretta, poiché basata solamente sulla mancata partecipazione fisica di quest’ultimo nelle operazioni di perquisizione straordinaria.

Tuttavia, il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. si fonda sul modello di tipizzazione causale per il quale tutte le condotte aventi efficacia causale rilevano ai fini della causazione dell’evento criminoso, quindi non solamente quelle facenti parte del concorso materiale.

Pertanto, tutti i contributi facenti parte del concorso morale, come quello del determinatore che fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente o quello dell'istigatore che rafforza in altri un proposito criminoso già esistente rilevano ai fini del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

In merito al reato di tortura, la Corte di cassazione ha confermato l’orientamento[9] per cui il delitto di tortura è stato strutturato come reato eventualmente abituale, pertanto lo stesso può configurarsi sia mediante un unico atto oppure con la commissione di più condotte consistenti alternativamente in violenze o minacce finalizzate a porre in essere un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Inoltre, la corte di legittimità ha sostenuto che per l’integrazione del delitto di tortura sono sufficienti due condotte reiterate anche in un minimo lasso temporale.

Nel caso in esame, non può quindi accogliersi la censura del ricorrente che afferma la non abitualità delle condotte poste in essere durante la perquisizione straordinaria, proprio perché gli atti vessatori risultano essere proseguiti anche nei giorni successivi al 6 aprile 2020.

4. Conclusioni

Pertanto, la Corte di cassazione ha confermato l’orientamento prevalente in merito alla configurazione del delitto di tortura, sostenendo che:

«il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

Inoltre, ai fini dell’integrazione del delitto di tortura di cui all’art. 613-bis c. 1 c.p. «la locuzione “mediante più condotte” va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico».

In merito al dolo, la Corte di cassazione ha anche affermato che

«in tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l’integrazione dell’elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte».


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09 novembre 2021) 16 marzo 2022, n. 8973 in Diritto & Giustizia, fasc. 54, 2022, pag. 4

[2] Il disegno di legge è stato approvato in prima letturaal Senato il 5.3.2014, modificato dalla Camera dei deputati il 9.4.2015, successivamente modificato dal Senato il 17.5.2017 e approvato in via definitiva il 5.7.2017 (C.2168-B).

[3] Vedi le sentenze C. eur., Sez. IV, 7.4.2015, Cestaro c. Italia e C. eur, Sez. I, 22.6.2017, Bartesaghi Gallo c. Italia, che hanno dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione ai fatti commessi all'interno della scuola Diaz-Pertini in occasione del G8 di Genova, nella notte del 21.7.2001.

[4] Cass. pen. Sez. V Sent., 8 luglio 2019, n. 47079 (rv. 277544-01) «Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

[5] Cass. pen. Sez. V Sent., 15 ottobre 2019, n. 4755 (rv. 277856-01) «In tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte»

[6] C. PEZZIMENTI Tortura e diritto penale simbolico: un binomio indissolubile? in Dir. Pen. e Processo, 2018, 2, 152

[7]  T. PADOVANI, Quel progetto di legge sulla tortura dalle prospettive deludenti, in Guida diritto, 4, 27 gennaio 2007.

[8] Cass. pen. Sez. II Sent., 17 maggio 2017, n. 31553 (rv. 270628) «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».

[9] Cass. pen. Sez. V Sent., 11 ottobre 2019, n. 50208 (rv. 277841-01) «Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico».