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Pubbl. Lun, 9 Mag 2022

La Cassazione sulla rilevanza penale delle manifestazioni sportive

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Azzurra Capitoni



Il presente contributo mira a fornire una panoramica dell´attuale legislazione speciale in tema episodi violenti durante le competizioni sportive. In particolare, dopo una breve disamina delle fattispecie criminose di cui agli artt. 1 e 6 bis, primo comma L. 401 del 13 dicembre 1989, l´attenzione si arresterà sulla decisione n. 37934 del 22 ottobre 2021 resa dalla III Sezione della Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi sulla rilevanza penale delle manifestazione sportive.


ENG This contribution aims to provide an overview of the current special legislation on violent incidents during sports competitions. In particular, after a brief examination of the criminal cases referred to in articles 1 and 6 bis, first paragraph L. n. 401 of 13 December 1989, the attention will stop on the decision n. 37934 of 22 october 2022 maide by the Third Section of the Supreme Court of Cassation, which has ruled on the criminal relevance of sports events.

Sommario: 1. Le difficoltà applicative della comune ipotesi di truffa allo scandalo del “totonero”; 2. La L. n. 401 del 13 dicembre 1989 e le successive modifiche; 2.1. L'illecito di frode in competizioni sportive (ex art. 1 L.cit.); 2.2. Il delitto di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive (ex art. 6 bis, primo comma L. cit.); 3. La decisione della Corte. 4. Conclusioni.

1. Le difficoltà applicative della comune ipotesi di truffa allo scandalo del “totonero”

Con la sentenza n. 37934 del 22 ottobre 2021, la Terza Sezione della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito al reato di "lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive" ex art. 6 bis, 1 comma, L. n. 401 del 13 dicembre 1989. Tuttavia, prima di procedere alla disamina della citata pronuncia, è d'obbligo ripercorrere, seppur succintamente, i fatti che hanno occasionato l'intervento parlamentare in favore di una legislazione speciale in materia, conducendo alla nascita della fattispecie criminosa addotta.

Gli accadimenti a cui si deve far riferimento sono quelli relativi alla frode calcistica degli anni '80, in cui numerosi calciatori e dirigenti di squadra furono coinvolti in scommesse clandestine volte a truccare partite del campionato di Serie A e B. Il fenomeno, conosciuto come “totonero”, suscitò un certo clamore mediatico anche per le modalità e le tempistiche con cui i militari delle fiamme gialle procedettero agli arresti degli indagati1.

In risposta ai summenzionati episodi di frode sportiva, il legislatore avvertì l'esigenza di introdurre un' apposita disciplina sanzionatoria, parallela ed indipendente rispetto a quella sportiva, finalmente idonea a reprimere penalmente il nuovo illecito.

Prima di tale intervento, la descritta condotta veniva inquadrata, seppur con evidenti forzature, sotto la disposizione di cui all'art. 640 c.p., dedicata al delitto di truffa. Come noto, la materialità della condotta truffaldina richiede che il soggetto agente, mediante un atteggiamento artefatto, induca in errore l'interlocutore così ottenendo un profitto ingiusto. Alcun dubbio, allora, si presentava in merito alla possibile riconducibilità del presupposto raggirante e/o artificioso a quell'agire diretto alla simulazione di un andamento di gioco regolare, in verità fraudolentemente preordinato. Tuttavia, particolarmente arduo rimaneva l'accertamento probatorio di quanto appena sostenuto; sebbene negli sport di coppia la valutazione della sussistenza del nesso eziologico tra condotta simulatoria e risultato alterato poteva apparire più agevole, negli altri sport cd. di squadra, dato il coinvolgimento di un elevato numero di giocatori, tale riscontro diveniva particolarmente complesso.

Ulteriore discrasia concerneva il fatto che l'induzione in errore del soggetto passivo susseguiva, anziché precedere, l'appropriazione patrimoniale; mentre, con riferimento al conseguimento del profitto ingiusto, sorgevano dubbi circa l'eventuale responsabilità di coloro che, pur estranei ai fatti, apparivano “falsi” vincitori dato il risultato fraudolentemente conseguito. Da ultimo, si discuteva altresì sulla possibile integrabilità o meno della fattispecie, valutata in ogni caso l'aleatorietà circa il raggiungimento di un determinato risultato, nonostante la condotta volontariamente diretta verso tale conseguimento2.

Preso atto delle palesi difficoltà applicative rispetto la comune fattispecie di truffa, con la L. n. 401 del 13 dicembre 1989 3 recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, il legislatore introdusse all'art. 1, primo comma, il nuovo reato di "frode in competizioni sportive".

2. La Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 e le successive modifiche

2.1 L'illecito di frode in competizioni sportive (ex art. 1 L.cit.).

Il legislatore punisce con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a 4.000, «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo [...]»4.

L'oggettività giuridica del delitto di frode in competizioni sportive ex art. 1, comma primo, L. 401/1989, è rappresentata dalla regolarità e correttezza delle competizioni sportive; la norma, infatti, mira a tutelare la bontà del risultato di gioco e, conseguentemente, la buona fede di coloro che scommettono o anche semplicemente assistono alle competizioni sportive.

La condotta tipizzata 5 dal legislatore si inquadra nella generica attività corruttiva e coinvolge tanto il corruttore, estraneo alla competizione, quanto il giocatore (come puntualmente prevede il secondo comma dell'art.1 citata L.), il quale diverrà co-responsabile nell'istante in cui riceva denaro o altra utilità, o comunque ne accetti la promessa avanzatagli dal primo. L'agire si connota per l'intento specifico del raggiungimento di un risultato di gioco prefissato e per ciò sleale.

Ulteriore elemento di rilievo attinente alla materialità dell'illecito concerne l'espresso riferimento alle competizioni sportive coordinate da enti pubblici.

Nello specifico, il legislatore richiede che si tratti di eventi sportivi organizzati «alle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazione ad essi aderenti»6.

2.2. Il delitto di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive (ex art. 6 bis L. cit.).

La legislazione di fine anni '80 subì importanti modifiche per effetto del D.L. n. 336 del 20 agosto 2001 recante Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377.

Tra i vari interventi, venne introdotta la disposizione di cui all'art. 6 bis L. n. 401/1989, dedicata al nuovo reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive 7.

La norma, contenente due distinte fattispecie delittuose, mira alla tutela della sicurezza pubblica e l'incolumità fisica di coloro che si recano o sono presenti nei luoghi in cui si svolgono competizioni sportive.

La condotta descritta al primo comma consiste nel lanciare o utilizzare oggetti idonei all'offesa, laddove il comma successivo sanziona coloro che oltrepassino le recinzioni delimitanti il campo, invadendo il terreno di gioco. La risposta punitiva è aggravata nel caso in cui dalle precedenti azioni derivi il ritardo, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione dell'evento sportivo ovvero si rechino danni alle persone. Con riferimento all'elemento psicologico, il legislatore non richiede all'autore alcun preciso proposito, potendo questo agire con qualsivoglia fine.

Riguardo la circostanza che il fatto debba svolgersi in relazione con l'evento sportivo, fa sì che si crei una certa continuità con l'esaminato illecito di cui all'art. 1, comma primo, L. 401/1989.

La disposizione incriminatrice, infatti, circoscrive le condotte penalmente rilevanti a quelle svoltesi nei luoghi dedicati al gioco, ovvero interessati alla sosta, transito, trasporto dei giocatori o tifosi, nonché alle azioni attivatesi nelle 24 ore antecedenti e susseguenti all'incontro sportivo; la connessione spazio/temporale tra la condotta e la manifestazione sportiva risulta, quindi, particolarmente evidente.

A tal proposito, diviene essenziale, allora, stabilire cosa il legislatore abbia voluto intendere l'espressione “manifestazione sportiva”.

A chiarire il significato del concetto “manifestazione sportiva” soccorre la disposizione di cui all'art. 2 bis D.L. n. 336/2001, conv. L. n. 377/2001, che stabilisce che «per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

3. La decisione della Corte

Muovendo, ora, l'attenzione alla pronucia in disamina, si rileva che in sede di merito l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 6 bis L. n. 401/1989 per avere lanciato, in direzione del palco,  materiale fumogeno durante la cerimonia di premiazione relativa ad un torneo di calcio a cinque. L'interessato aveva, quindi, proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia chiedendone l'annullamento e prospettando, tra i motivi del gravame, l'erronea applicazione dell'art. 6 bis, comma primo L. 401/1989.

Nello specifico, il ricorrente in primo luogo aveva evidenziato il fatto secondo cui l'evento in questione non fosse stato organizzato dal Coni/FGCI, ma, diversamente, da pubblici esercenti di zona; in secondo luogo, né le squadre partecipanti, né i singoli giocatori risultavano iscritti alle predette associazioni.

In relazione all'elemento temporale in cui sarebbe stata realizzata la condotta contestata – durante la fase celebrativa della gara - la suprema Corte ha chiarito fin da subito che detta circostanza non costituirebbe motivo legittimante l'esclusione dell'integrabilità della fattispecie di cui all'art. 6 bis, ritenuto in ogni caso sussistente il binomio “condotta potenzialmente offensiva-evento sportivo” richiesta ai fini della configurabilità dell'illecito8.

Diversamente, qualche dubbio potrebbe sorgere in relazione al tipo di evento sportivo svolto (un torneo dilettantistico di calcio a cinque) ed alla sua riconducibilità o meno sotto la locuzione “manifestazione sportiva” di cui all' art. 6 bis L. cit.

La Corte d'Appello di Venezia, offrendo risposta positiva al quesito, ha affermato che affinché sia integrato l'illecito in esame, sarebbe sufficiente la realizzazione del fatto contestato durante una competizione astrattamente riconducibile tra gli scopi socio-ricreativi dell'ente, federazione, organizzazione riconosciuta dal Coni. I giudici del secondo grado, supportati da un' interpretazione estensiva, hanno, quindi, fondato la  decisione sulla prevedibilità della gara tra gli sport riconosciuti dal Coni, a nulla rilevando che la stessa fosse stata o meno programmata.

Con la pronuncia n. 37934 del 22 ottobre 2021, la suprema Corte di cassazione, disattendendo le conclusioni rassegnate sul punto dalla Corte territoriale, ha statuito che non sarebbe sufficiente, ai fini dell'integrabilità del reato in esame, l'astratta riconducibilità dell'evento sportivo tra gli scopi dell'ente pubblico;sposando un'interpretazione letterale-sistematica della normativa, la Cassazione ha, quindi, affermato la necessità che si tratti di eventi sportivi previsti - o meglio calendarizzati – da enti/federazioni/organizzazioni iscritti al Coni o altri enti pubblici.

Sul punto della gestione-organizzazione dell'evento, i giudici di legittimità hanno precisato che non sarebbe indispensabile che l'evento sportivo sia organizzato dai predetti istituti pubblici, potendo diversamente essere condotto da enti privati. A sostegno di quanto appena esposto, la Corte ha rimarcato che qualora, ai fini dell'integrazione del reato, sia necessaria non solo la previsione, ma anche la gestione della competizione tramite enti Coni, sarebbe la stessa disposizione a richiederlo (come infatti accade per la fattispecie di cui all'art. 1 l. 401/89). Si privilegia ancora una volta un' interpretazione letterale-sistematica della norma.

4. Conclusioni

Concludendo, senz'altro condivisibile il ragionamento apportato dalla suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 37934 del 22 ottobre 2021 in merito alla rilevanza penale delle manifestazioni sportive. Affinché si possa configurare il delitto di cui all'art. 6 bis, comma primo L. n. 401 del 13 dicembre 1989, è necessario che la condotta relativa al lancio o detenzione di materiale offensivo avvenga in occasione di manifestazioni sportive, intendendo con tale ultima espressione quegli eventi previsti - o meglio, programmati su calendario - da associazioni, enti, fondazioni Coni.

La decisione dei giudici di secondo grado si pone in netto contrasto con i principi penali di legalità e del favor rei sostanziale. Infatti, qualora si assecondasse il ragionamento della Corte d'Appello, si rischierebbe di sanzionare penalmente, ai sensi dell'art. 6 bis L. 401/1989, ogni fatto svoltosi in occasione di qualsiasi evento sportivo, incluse quelle competizioni meramente amichevoli e/o dilettantistiche, sul pretesto che trattasi di gare riconosciute dal Coni quali discipline sportive. A tal proposito si sposterebbe l'attenzione sulla tipologia di sport attuato e sulla sua praticabilità o meno, comportando sicuramente una deflazione della menzionata legislazione speciale, appositamente introdotta al fine di contrastare specifici fenomeni di violenza verificatisi in relazioni ad eventi agonistici pubblicamente programmati.

È bene, altresì, rammentare che per quanto concerne quei fatti occorsi in occasione di gare non previste da calendario, rimarranno applicabili le comuni fattispecie criminose sancite dal codice penale.


Note e riferimenti bibliografici

1 BRUSCA F.C.,Lo scandalo del calcio scommesse, Riv. Dir. Sport., 1987, pp. 265 ss.;

2LA ROSA E., Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico, 2018, Torino, 172 ss.; PADOVANI T., Leggi penali complementari, 2007, Milano, 1542. GUARDAMAGLIA A., Diritto penale dello sport, Torino, 2009, 65 ss.; NUVOLONE P.,L'illecito sportivo della prospettiva dell'art. 640 c.p., in L'Ind. Pen., 1981, 25. Per la giurisprudenza di merito si veda Trib. Roma, 22 dicembre 1980, in Giust. Mer., 1983.

3Così come modificata da D.L. n. 119 del 22 agosto 2014 recante Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, convertito con modificazioni dalla l. n. 146 del 17 ottobre 2014.

4 Art. 1, primo comma L. n. 401 del 13 dicembre 1989;

5È opportuno precisare che la norma prende in esame due divergenti tipologie di condotta: in un primo periodo tipizza la condotta dell'illecito con atti di offerta o anche semplicemente promessa economica ovvero di altro genere in cambio di un certo tipo di risultato, per poi recriminare altresì un agire libero ma fraudolentemente diretto ad alterare la bontà e regolarità della competizione sportiva. Giurisprudenza : Corte di Cassazione, Terza Sez. Penale, sentenza n. 12562 del 31 marzo 2010;

6 Art. 1, primo comma L. n.401 del 13 dicembre 1989;

7Inizialmente l'art. 6 bis, primo comma, recitava «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»; tale disposto venne, successivamente, modificato per effetto dell'art. 3 D.L. n. 8 del 8 febbraio 2007 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, come segue «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone».

8 E' lo stesso legislatore che espressamente include tra le condotte rilevanti anche quelle intercorse nelle 24 ore successive allo svolgimento della competizione sportiva.