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Pubbl. Lun, 17 Mag 2021

La Cassazione sul rapporto tra il millantato credito e il nuovo traffico di influenze illecito

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Francesco Gregorace
AvvocatoUniversità di Pisa



Con il recente arresto la Cassazione (VI sez., 18 gennaio 2021, n. 1869) conferma l´orientamento maggioritario sul punto ed afferma la continuità normativa tra l´abrogato millantato credito ed il nuovo traffico di influenze illecite così come rimodulato dalla riforma del 2019.


ENG With the recent arrest, the cassation confirms the majority approach on the point and affirms the regulatory continuity between the alleged credit and the new trafficking of illicit influences as reshaped by the 2019 reform.

Sommario: 1. Premessa; 2. Il millantato credito prima della sua abrogazione; 3. Il traffico di influenze illecite: origini; 4. I rapporti tre le due fattispecie pre-riforma del 2019; 5. La riforma del 2019; 6. Conclusioni.

1. Premessa

Con il recente arresto dei primi di gennaio del 2021, la VI sezione della Suprema corte è intervenuta in relazione ai rapporti tra il millantato credito, abrogato con la recente L. 3/2019, ed il traffico di influenze illecite ai sensi dell’art. 346-bis c.p. affermando il seguente principio: «le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della L. n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l’entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, nella fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale».

Prima di analizzare funditus le conseguenze del recente intervento legislativo, è utile ripercorrere l’evoluzione delle norme e del rapporto tra loro.

2. Il millantato credito prima della sua abrogazione

Il delitto di millantato credito, denominato in modo atecnico come “vendita di fumo”, prima della recente abrogazione, puniva con la reclusione da uno a cinque anni «Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare».

La fattispecie, posta a tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione che inevitabilmente verrebbe leso qualora essa appaia facilmente “avvicinabile”, puniva, al primo comma, la condotta di millanteria posta al fine di farsi dare da un privato del denaro come prezzo della sua mediazione con il pubblico ufficiale. “Millantare il credito” significa vantare una influenza che, in realtà, è inesistente ovvero esagerarne una esistente. Il presupposto della condotta è nel fatto che l’intermediario non ha alcuna intenzione di intercedere presso il pubblico ufficiale, perché la spendita della sua influenza è finalizzata solo all’ottenimento della prestazione o la promessa di questa. Per tali ragioni, si tratta di un reato contratto a consumazione alternativa, potendosi consumare con il solo pactum sceleris ovvero, ove questa avvenga, con la datio. Spostando, in tale ipotesi, in avanti il momento consumativo del delitto[1].

Il secondo comma, invece, prevedeva che l’agente si facesse dare o promettere il denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale. Il concetto di pretesto richiama alla mente una condotta ingannevole, ciononostante anche il tal caso il millantatore richiede la dazione al fine di tenerla per sé. Infatti, qualora la somma richiesta fosse stata destinata veramente al pubblico ufficiale si sarebbe andato ben oltre il millantato credito, configurandosi, ove il p.u. abbia accettato, il delitto di corruzione[2].

3. Il traffico di influenze illecite: origini

L’art. 346-bis c.p. punisce il traffico di influenze; la modifica è stata introdotta con la L. n. 190 del 2012, da un lato per far fronte alla metamorfosi qualitative del fenomeno corruttivo, dall’altro per tener fede ai vincoli internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione[3].

La nuova fattispecie puniva, con la reclusione da uno a tre anni, la condotta di chi «fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, danaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio», stabilendo, al contempo, lo stesso trattamento giuridico anche per chi «indebitamente dà o promette».

Tale fattispecie è emblematica della scelta di politica criminale del legislatore di combattere la corruzione incriminando, attraverso una decisa anticipazione della soglia di punibilità, quelle condotte che siano prodromiche alla stipulazione del mercimonio della funzione pubblica. Anche in tal caso il bene giuridico tutelato è il prestigio della PA, mentre per quanto concerne la condotta a venire in rilievo, rispetto al millantato credito, è la precisazione che la norma fa con riferimento ai rapporti con i rappresentati delle istituzioni pubbliche che, in tal caso, devono esistere realmente. Inoltre, la condotta penalmente rilevante è solamente quando l’attività dell’intermediario sia rivolta ad influenzare l’agente pubblico a tre possibili attività: l’emanazione di un atto contrastante con i suoi doveri istituzionali; la mancata emanazione di un atto necessitato ovvero nella emanazione di un atto conforme ai doveri d’ufficio. In sostanza, tutti gli sbocchi dell’attività di intermediazione devono essere antidoverosi, non rientrano nell’alveo della norma l’influenza per l’emanazione di un atto conforme ai doveri del proprio ufficio. Tale ultima attività, tra l’altro, potrebbe considerarsi pienamente lecita, in quanto pienamente corrispondente all’attività di lobbyng[4].

4. I rapporti tra le due fattispecie pre-riforma 2019

Un profilo problematico ha riguardato il rapporto tra la fattispecie del millantato credito ed il nuovo traffico di influenze ex art. 346-bis c.p. Un primo elemento di novità è certamente la previsione, nel traffico di influenze illecite, della punibilità anche del privato che dà o promette denaro o altra utilità, non prevista nel delitto ex art. 346 c.p.

Inoltre, l’aver previsto espressamente "sfruttando relazioni esistenti" è indice della volontà di distinguere la nuova figura dal millantato credito, nel quale le relazioni sono, appunto, “millantate” al fine di ottenere la dazione e non esistono realmente. Ragion per cui, nel traffico di influenze illecite il bene giuridico sarebbe maggiormente esposto al rischio, poiché in tal caso l’agente, oltre a voler avvicinare per davvero il pubblico ufficiale, gode di una relazione reale con questi. Ciò comporta anche una differente ratio tra le due norme: il millantato credito mira a sanzionare una sorta di “truffa” a danno del privato, il quale viene indotto a dare o promettere denaro ad un soggetto che in realtà vuole tenerlo per sé; nel traffico di influenze, invece, si intende colpire le condotte che creano un pericolo reale di future, eventuali, ipotesi corruttive.[5]

Ciò posto, il dubbio interpretativo riguardava la punibilità di chi, prima della riforma del 2012 introduttiva del traffico di influenze, avesse ottenuto del denaro come prezzo della sua mediazione presso un pubblico ufficiale con cui avesse realmente un rapporto da poter sfruttare.

A tal proposito, già prima della riforma del 2012 parte della giurisprudenza riconduceva tale fattispecie nell’alveo del millantato credito, ritenendo che tale fattispecie ricomprendesse sia l’ipotesi di influenza inesistente che quella esistente. Pertanto, aderendo a tale interpretazione, tra le norme vi sarebbe un rapporto di continuità ai sensi dell’art. 2, comma 4 c.p.[6]

Ciò posto, non può tuttavia non rimarcarsi una criticità. Chiarito il rapporto di specialità tra le due norme, non si comprende perché il traffico di influenze, nel quale, come visto, il bene giuridico viene esposto ad un rischio maggiore, sia punito meno gravemente del millantato credito. Ne deriva la conseguenza paradossale per cui risulta ben più grave millantare una influenza presso un pubblico ufficiale che, in realtà, non esiste, rispetto alle ipotesi in cui tali rapporti esistano. Per quanto concerne, invece, il privato che paga o promette, si tratta di una nuova incriminazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 c.p.[7].

5. La riforma del 2019

Come già anticipato, con la legge n. 3 del 2019 il legislatore è intervenuto abrogando il delitto di millantato credito e riformulando quello di traffico di influenze illecite, facendovi confluire le condotte che, in precedenza, rientravano nell’art. 346 c.p.

In particolare, il novellato art. 346-bis c.p. punisce chiunque «sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale…indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale…ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»[8].

La condotta criminosa è duplice, punendosi sia la c.d. mediazione a titolo oneroso, mediante la quale l’agente si faccia dare o promettere indebitamente del denaro o altra utilità per compiere l’attività di mediazione, sia la mediazione a titolo gratuito che, invece, consiste nel farsi dare o promettere del denaro al fine di remunerare un pubblico funzionario in relazione alla medesima attività.

Ciò premesso, appare evidente che la novella ha sollevato questioni di diritto intertemporale a seguito dell’abrogazione del delitto di millantato credito che, sembrerebbe, essere confluito nel rimodulato traffico di influenze. Come già precisato nei precedenti paragrafi, prima della recente riforma il millantato credito puniva la condotta di colui che vantava relazioni inesistenti con il pubblico ufficiale, a differenza del previgente 346-bis c.p. che, al contrario, si configurava allorché tali legami fossero esistenti.

All’indomani della riforma del 2019 che ha abrogato l’art. 346 c.p. ci si è chiesti su quale debba essere la sorte dei fatti di millantato credito posti in essere prima dell’abrogazione. La tesi prevalente, confermata dall’arresto oggetto di trattazione, sostiene che si tratti di un caso di abrogatio sine abolitione. Infatti, il millantato credito è stato abrogato solo formalmente, ma non è certamente venuta meno la rilevanza penale della condotta. Tale impostazione comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 2, co. 4 c.p. che prevede l’applicazione della norma più favorevole che, nel caso in esame, è il nuovo art. 346-bis c.p.[9].

A sostegno della continuità normativa, deve rilevarsi come tra le due fattispecie sussista un rapporto strutturale di genere a specie. In particolare, il nuovo traffico di influenze punisce in un'unica fattispecie sia colui che vanti relazioni esistenti che quelle meramente asserite, includendovi pertanto tutte le condotte che, ante L. 3/2019, rientravano nel millantato credito. Pertanto, emerge ictu oculi come la condotta millantatoria non abbia perso il suo disvalore penale. Inoltre, che si tratti di abrogatio sine abolitione emergerebbe chiaramente anche dalla Relazione al disegno di legge[10].

In senso analogo anche i primi arresti giurisprudenziali intervenuti, come la sentenza del marzo del 2019 con cui la Suprema corte ha affermato che «Sussiste continuità normativa tra la fattispecie di millantato credito, formalmente abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3, e quella di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. t), stessa legge, in relazione alla condotta di chi, vantando un'influenza – effettiva o meramente asserita, stante l'equiparazione tra le due ipotesi – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o utilità quale prezzo della propria mediazione».[11]

6. Conclusioni

Con il recente arresto indicato in premessa, gli ermellini confermano il trend appena delineato, confermando la continuità normativa tra le due fattispecie. La pronuncia, ritiene di dover aderire alla tesi prevalente affermando che «All'indomani della novella introdotta dalla L. 9 gennaio 2019 è stato affermato che sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lett. s), e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis c.p., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione (Sez. 6 n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730). Ritiene il Collegio che le ragioni dei richiamati orientamenti di legittimità consentono di affermare la sussistenza della continuità normativa tra l'ipotesi prevista dall'art. 346 c.p.p., comma 2, ed il rinovellato art. 346-bis c.p. giustificando la abrogatio sine abolitione dichiaratamente perseguita dal legislatore della novella del 2019»[12].

La Suprema corte ribadisce come il legislatore della riforma abbia intesso inglobare la condotta già sanzionata sotto la forma del millantato credito nel nuovo traffico di influenze, ragion per cui la alternativa condotta di dazione o promessa di denaro o altra utilità per remunerare il pubblico ufficiale prevista nella formulazione rinovellata dell'art. 346-bis c.p. ricomprende quella precedente di dazione o promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o di doverlo remunerare, non rilevando la esistenza o meno delle relazioni tra l'intermediario ed il pubblico ufficiale.

Non viene condivisa, invece, la tesi opposta che esclude la continuità ritenendo che nel 346-bis c.p. non rientrerebbe la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 1. Trattasi dell’orientamento che ritiene che quanto previsto al secondo comma dell’art. 346 c.p. configuri una autonoma fattispecie penale ricalcata sullo schema della truffa[13].

Tesi che, tuttavia, è smentita dal prevalente orientamento secondo il quale l'ipotesi di cui all'art. 346 c.p., comma 2 - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel comma 1 medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest'ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato, cosicchè il reato di millantato credito può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente nel prestigio della P.A. e nella protezione del patrimonio[14].

Pertanto, la Corte conclude ritenendo che «non è decisivo al fine di escludere la continuità normativa di cui si discute - alla quale, peraltro, ha fatto espresso riferimento il legislatore nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge palesando la intenzione di una abrogatio sine abolitione - il rilievo, ritenuto preponderante dalla decisione dalla quale si dissente, della "non esatta corrispondenza tra la condotta in precedenza prevista dalla norma abrogata e quella attualmente inglobata nell'art. 346-bis c.p., comma 1 "per la "mancata riproposizione del termine "pretesto" contenuto nella precedente ipotesi di reato o altro di natura equipollente" che, sempre secondo la stessa decisione, avrebbe fondato il carattere autonomo della fattispecie».

Per tali ragioni, la Suprema corte, confermando l’orientamento sul punto, afferma la continuità normativa tra le due fattispecie ai sensi dell’art. 2, comma 4, del codice penale.


Note e riferimenti bibliografici

[1] M. SANTISE, F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale, quarta edizione 2018, pag.141-142, Giappichelli Editore, Napoli 2018.

[2] Cfr. R. GAROFOLI, Compendio di diritto penale parte speciale, IV edizione 2016-2017, pag.137-138, Nel Diritto Editore, Roma, 2017.

[3] La Convenzione c.d. di Merida (Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione del 2003, ratificata ai sensi della l. 3 agosto 2009 n. 116) all’art. 18 lett. a) impone agli Stati di incriminare «il fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinchè detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto per ogni altra persona» e alla lettera b) impone l’incriminazione “per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, che abbia sollecitato o accettato, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un’altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte”. Negli stessi termini si esprime anche la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1999 – ratificata dall’Italia con la legge n. 110 del 28 giugno 2012 – che, all’art. 12, impone di incriminare “il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli artt 2, 4-6 e 9-11 (titolari di pubbliche funzioni), così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’esito ricercato».

[4] M. SANTISE, F. ZUNICA, op. cit.

[5] Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 53332 del 2017, in motivazione «Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis c.p. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ricondotto all'art. 346-bis, c.p., la condotta di un appartenente alla polizia giudiziaria che si era fatto consegnare una somma di denaro da parte del soggetto interessato al dissequestro di alcune autovetture, rappresentando di dover comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica titolare del fascicolo, con il quale aveva relazioni effettivamente esistenti e derivanti dai rapporti d'ufficio).” In senso analogo, Cassazione panale, sez. VI, sentenza n. 37463 del 2017, in motivazione «Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale».

[6] Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 51688 del 2014, in motivazione «le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del p.u., condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346, commi 1 e 2 c.p., devono, dopo l’entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra la norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell’art. 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite».

[7] Cfr. R. GAROFOLI, op. cit.

[8] Art. 346-bis c.p. «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

[9] Cfr. F. CARINGELLA, A. SALERNO, A. TRINCI, Manuale ragionato di diritto penale parte speciale, pag. 81, Dike Giuridica, Roma, Ottobre, 2020.

[10] Cfr. 3.3 Articolo 1, comma 1, lettere o) e p): riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale), con contestuale abolizione del delitto di millantato credito (articolo 346 del codice penale). «All’articolo 1, comma 1, lettera p), per rimediare all’esclusione dall’ambito del penalmente rilevante della condotta di chi offre o promette il vantaggio al « millantatore » di influenza e, più in generale, per conformare fedelmente la normativa interna a quella sovranazionale, viene apportata una radicale modifica – in senso ampliativo – della fattispecie incriminatrice del traffico illecito d’influenze (art. 346-bis c.p.), con riassorbimento nello stesso delle condotte di millantato credito e contestuale abrogazione dell’art. 346 c.p. (art. 1, comma 1, lett. o). Va precisato, al riguardo, che la doppia punibilità, sia di chi dà, sia di chi riceve il vantaggio indebito per il traffico illecito d’influenze, è imposta dalla necessità di adeguamento agli obblighi assunti sul piano internazionale, sia per effetto della citata Convenzione penale del Consiglio d’Europa del 1999 – che, all’art. 12, impone di incriminare « il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli articolo 2, 4–6 e 9–11 (titolari di pubbliche funzioni), così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’esito ricercato », sia per effetto della Convenzione di Mérida (Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione del 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116), che all’art. 18 lett. a) impone agli Stati di incriminare « il fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto per ogni altra persona » e alla lettera b) impone l’incriminazione « per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, che abbia sollecitato o accettato, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un’altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte ». Le Convenzioni richiamate non distinguono la posizione degli aderenti al patto (il compratore e il venditore dell’influenza), entrambi ugualmente puniti per le rispettive condotte. Né distinguono – e in tal senso insiste esplicitamente la raccomandazione da ultimo espressa dal GRECO – a seconda delle dinamiche intersoggettive sottese alla conclusione dell’accordo: nelle nor- mative sovranazionali, l’eventuale « inganno » di una parte a danno dell’altra e il conseguente errore sul buon esito dell’operazione non incidono in alcun modo sulla configurabilità della fattispecie e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti. Come autorevolmente osservato in dottrina, nei testi internazionali « non si esclude affatto la possibilità che vi siano in concreto inganno e errore [...] anche colui che sia vittima della propria credulità, più o meno accortamente indotta dall’interlocutore, è chiamato a rispondere, a causa della finalità che lo ha mosso o che ha comunque condiviso ». La diversa scelta operata dal legislatore italiano con la legge 6 novembre 2012, n. 190, mediante l’introduzione del nuovo reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e il contestuale mantenimento in vita della figura del millantato credito (art. 346 c.p.), ha posto una serie di problemi interpretativi e di coordinamento non facilmente risolvibili, sui quali la stessa giurisprudenza di legittimità ha fornito risposte disomogenee e che, comunque, rendono scivolosi e opinabili i confini tra le due fattispecie e difficile la prova del delitto in giudizio.

Con la presente proposta di modifica legislativa, pertanto, si riformula l’articolo 346-bis c.p. in modo da soddisfare appieno gli obblighi internazionali sottoscritti, che impongono la punibilità di entrambi i soggetti senza distinguere tra mediazione veritiera e mendace. La ratio di tali obblighi e del presente intervento normativo sta nel prevenire il pericolo che la corresponsione di indebite utilità a un « faccendiere » che assuma di poter influire su pubblici funzionari (o a persona che si presenti come tale, a prescindere dall’attualità della relazione di influenza vantata) si traduca realmente in un contatto con i pubblici ufficiali e nella possibilità di una reale cor- ruzione di questi ultimi, per la prospettiva di un immediato guadagno, specie in contesti a corruzione diffusa come quelli presenti nel nostro Paese. Come osservato in dottrina, il messaggio che il codice penale deve convogliare ai consociati è, semplicemente, che « non si deve ricevere, né dare o promettere ad alcuno denaro o altra utilità, allo scopo di influire indebitamente sull’attività dei pubblici funzionari. In caso di trasgressione a questo divieto, tutti coloro che partecipano al pactum [devono] essere sottoposti a un omogeneo trattamento sanzionatorio ai sensi della nuova ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite, la quale [deve] dunque sostituire la norma previgente in materia di millantato credito: senza distinguere tra l’ipotesi in cui chi riceve la promessa o la dazione già disponga, al momento del fatto, delle relazioni “giuste” ovvero semplicemente le millanti (“ci penso io, stai tranquillo, conosco tutti al ministero”), perché in ogni caso il fatto crea un significativo pericolo che qualche pubblico ufficiale sia avvicinato ed effettivamente corrotto grazie alle disponibilità acquisite dal mediatore (o “faccendiere” che dir si voglia)».

[11] Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 17980 del 2019, in motivazione «In relazione alla condotta di chi, vantando un'influenza - effettiva o meramente asserita presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all'articolo 346 del codice penale, formalmente abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera s), della legge 9 gennaio 2019 n. 3, e la fattispecie di cui all'articolo 346-bis del codice penale, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), della stessa legge. Infatti, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del comma 2 del "nuovo" articolo 346-bis del codice penale (non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell'ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata (atteso che l'abrogato articolo 346 aveva riguardo al credito millantato presso il "pubblico ufficiale" e l'"impiegato che presti un pubblico servizio", mentre nell'attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilità di condizionare il "pubblico ufficiale" e l'"incaricato di un pubblico servizio", a prescindere dal fatto che sia un "impiegato"), la norma di cui all'articolo 346-bis sanziona le medesime condotte già contemplate dall'articolo 346 abrogato. In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico d'influenze come riscritta punisce la condotta di chi "sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite" con un funzionario pubblico "indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita" "ovvero per remunerar/o in relazione a/l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". Detta condotta certamente ingloba la precedente contemplata dall'articolo 346 del codice penale, là dove sanzionava la condotta di chi "millantando credito" presso un funzionario pubblico (con la differenza quanto all'impiegato di cui si è già detto) "riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione" (comma 1) ovvero "col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare" (comma 2). Mentre sostanzialmente sovrapponibili sono, tanto la condotta "strumentale" (stante l'equipollenza semantica fra le espressioni "sfruttando o vantando relazioni (... ) asserite" e quella "millantando credito"), quanto la condotta "principale" di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità».

[12] Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 1869 del 2021.

[13] Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 1869 del 2021, in motivazione «Invero, tale orientamento ha la propria chiave ermeneutica (v. par. 3.1. della sentenza) nella individuazione della ipotesi di cui all'art. 346 c.p., comma 2, quale autonoma fattispecie penale "ricalcata sullo schema della truffa" la cui condotta "a differenza di quella ricompresa nella fattispecie di cui al comma 1, non può che realizzarsi attraverso artifici e raggiri propri della truffa, contegno fraudolento ben evidente là dove la norma fa espresso e significativo riferimento al "pretesto", termine che evoca la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta decettiva idonea ad indurre in errore la vittima che si determina alla prestazione patrimoniale" in quanto "ciò che assume rilevanza nella complessiva dinamica dell'operazione che si conclude con il depauperamento patrimoniale della vittima, non è tanto l'ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico funzionario, quanto l'eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato».

[14]Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 1869 del 2021, in motivazione «Tale orientamento è stato più recentemente ribadito affermando che i reati di millantato credito e di truffa possono concorrere - stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni un'ulteriore attività ingannatoria diretta all'induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (Sez. 6, n. 9960 del 28/12/2016 (dep. 2017), Grasso, Rv. 269755), identificabile, nel caso richiamato, nella predisposizione di atti falsi a sostegno della propria millanteria».