Pubbl. Mar, 8 Set 2020
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Modifica paginaL´attività criminale delle ecomafie ha indotto il Legislatore all´introduzione nel Codice penale di una precipua disciplina normativa, sulla quale dottrina e giurisprudenza hanno fornito il loro apporto, al fine di precisarne lo spettro applicativo. Lo studio dell´art 452 quaterdecies c.p., dunque, non può prescindere da una preventiva analisi sistematica delle fattispecie sostanziali in esso positivizzate.
Sommario: 1. Inquadramento normativo della fattispecie. 2. Inquadramento dogmatico della fattispecie. 3. Interferenze con i reati associativi. 3.1. Segue. Orientamenti giurisprudenziali. 4. Una conclusione.
1. Inquadramento normativo della fattispecie.
In materia di delitti associativi, tra i settori che maggiormente hanno attirato l’attenzione della criminalità organizzata, hanno assunto rilevanza centrale, nel corso degli ultimi anni, le attività che incidono sull’ambiente, rafforzando l’operato (dando vita al fenomeno) delle cd. “ecomafie”.
Al fine di ricostruire sommariamente il quadro normativo, è necessario concentrare l’attenzione sulla fattispecie delittuosa che disciplina l’attività organizzata per il traffico illecito. Ci si riferisce alla fattispecie originariamente prevista all’art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale, o TUA), oggi trasposta nell’art. 452 quaterdecies c.p..
Infatti, l’art. 3 d.lgs. n. 21/2018 ha inserito nel Codice penale l’art. 452 quaterdecies, il quale riproduce letteralmente l’art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La nuova collocazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti nell’ambito del Codice penale risponde al principio della riserva di codice, introdotto nel nuovo art. 3 bis c.p. dall’art. 1 del d.lgs. 21/2018. Dal 6 aprile 2018, pertanto, tutti i richiami normativi all’art. 260 TUA devono intendersi riferiti all’art. 452 quaterdecies c.p..
Quando nel 2018, con il d.lgs. 21/2018, si è provveduto, a riproporre integralmente la formulazione dell’art. 260 TUA nel nuovo art. 452 quaterdecies c.p., si è ritenuto che i numerosi contributi forniti nel corso degli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito all’art. 260 TUA, dovessero intendersi riferiti al nuovo art. 452 quaterdecies c.p..
Il nuovo art. 452 quaterdecies c.p. recita quanto segue:
“chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
2. Inquadramento dogmatico della fattispecie.
Come detto, stante l’identità ontologica delle fattispecie, tutti i richiami giurisprudenziali e dottrinali all’art. 260 TUA devono oggi intendersi come riferibili al nuovo art. 452 quaterdecies c.p.
Orbene, la dottrina maggioritaria (1) ha proceduto alla classificazione del reato de quo qualificato come abituale, comune, mono-soggettivo e di pericolo presunto.
Il bene giuridico tutelato, se per parte della dottrina e della giurisprudenza è rappresentato dalla tutela della pubblica incolumità, per altra parte è da rinvenire anche nella tutela dell’ambiente. Infatti, muovendo da una nozione evolutiva del bene ambiente, la lesione del quale incide sulla sicurezza della vita e l’integrità della salute delle persone, si è sostenuta in dottrina (2) la natura plurioffensiva del reato in esame, la cui funzione di tutela si estenderebbe alla protezione dell’interesse ad uno svolgimento ordinato, decoroso ed efficace della pubblica amministrazione.
Quanto all’individuazione del soggetto attivo, invero, benché l’incipit “chiunque” possa far pensare alla configurazione di un reato comune, è stato rilevato che ciò potrebbe collidere con il successivo riferimento a “più operazioni ed allestimento di mezzi nell’ambito di attività continuative organizzate”, che sembrano richiamare l’art. 2082 c.c. e quindi rivolgersi alla figura dell’imprenditore, così configurandosi un reato proprio.
A questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità (3) ha rilevato che, nonostante la centralità assunta dall’elemento organizzativo, l’autore del reato può essere chiunque, prescindendo dalla qualifica assunta; si tratterebbe pertanto di un reato comune.
Per la configurabilità del delitto de quo, inoltre, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie mono-soggettiva, riconoscendosi tuttavia che, nella prassi, l’illecito spesso assuma carattere associativo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione affermando che “non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre è richiesta una pluralità di operazioni in continuità temporale relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti” (Cass. sez. III, 16.12.2005 n. 4053, richiamata in Cass. Sez. III 23.07.2008 n. 30847).
Quanto alla condotta incriminabile, la norma si riferisce a più operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate finalizzate alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti. Quanto a quest’ultimo elemento, secondo la Corte di Cassazione, “l’elemento costitutivo della ingente quantità non può essere desunto né automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’attività di gestione dei rifiuti, né, nell’ipotesi di traffico illecito di rifiuti eseguito in una discarica autorizzata, dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti gestiti illecitamente e l’intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, dovendosi in tal caso far riferimento al dato oggettivo della mole di dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti” (4).
Non può mancare un riferimento al carattere “abusivo” delle condotte. In particolare, deve rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.
Anche la Corte di Cassazione ha precisato “in relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), che con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall'art. 53-bis del d.lgs. 22/97 ed, attualmente, dall'art. 260 del d.lgs. 152/06, si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati” (5) .
Circa l’elemento soggettivo, la norma richiede un dolo specifico, consistente nel fine di conseguire un ingiusto profitto. A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che il profitto ingiusto non debba necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura (6).
3. Interferenze con i reati associativi.
Un tema di interessante approfondimento, con il quale spesso l'interprete spesso deve fare i conti, riguarda la possibilità di concorso tra la norma in discorso e l’art. 416 c.p. Infatti, posto che l’art. 452 quaterdecies parla di attività organizzata, si tratta di capire se siamo difronte ad un reato necessariamente plurisoggettivo, assimilabile ad un’associazione e per la cui configurabilità, dunque, occorrerebbero i requisiti minimi del 416, ovvero se siamo difronte ad un reato non necessariamente plurisoggettivo che obbedisce a logiche diverse.
3.1. Segue. Orientamenti giurisprudenziali.
Orbene, con specifico riferimento alla possibilità di concorso tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e l’art. 416 c.p., è stato osservato che, a differenza del primo, la sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati-fine, poiché l’art. 416 c.p. sanziona la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti (7). Si tratta, peraltro, di reati aventi oggettività giuridiche diverse, l’uno ponendosi a tutela dell’ordine pubblico e l’altro della pubblica incolumità e dell’ambiente. Diverso è anche il numero dei soggetti richiesti al fine dell’integrazione dei due reati; invero, a differenza dell’art. 416 c.p. che si configura quale reato a concorso necessario, nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti non è richiesto un numero minimo di tre soggetti, né che tra i soggetti attivi sussista un vincolo associativo.
Diverso è anche il modo di atteggiarsi del dolo, che nel reato di associazione per delinquere si riflette anche nella realizzazione di un indeterminato programma criminoso comune che prescinda dalla realizzazione dei singoli reati-fine. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell’art. 260 TUA con quella richiesta per la configurabilità dell’associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall’art 260 d.lgs. 152/2006” (8).
Nella sentenza n. 5773/2014 la Corte di cassazione si è trovata a risolvere proprio una controversia in materia di gestione illecita di rifiuti, chiarendo come il reato di associazione per delinquere e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti potessero essere tra loro in rapporto di specialità. Pertanto, nel caso in cui gli autori dell’illecito siano due o non si rinvenga un pactum sceleris finalizzato alla commissione di ulteriori reati sarà contestato il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in concorso con l’art. 110 c.p.; negli altri casi, il medesimo reato potrebbe assurgere a reato-fine dell’art. 416 c.p., così che gli elementi costitutivi di questo rappresentano un prius logico indefettibile nella determinazione della fattispecie complessa.
A tal proposito, diverse pronunce della Suprema Corte (9) hanno precisato gli elementi costitutivi del reato associativo: sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare “anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati”, indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall’accordo nel concorso di persone, esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi”; la partecipazione all’associazione implica inoltre il riscontro di un “pactum sceleris” e dell’’“affectio societatis”. Trattasi, evidentemente, di elementi che non costituiscono la struttura tipologica del reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.
4. Una conclusione.
L’attività dell’interprete si risolve in una complessa operazione ermeneutica.
Infatti, affinché le due fattispecie concorrano al fine di assicurare la punibilità del traffico illecito di rifiuti realizzato nell’ambito di una associazione per delinquere, dovrà essere provata l’integrazione di tutti gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie, non potendosi prospettare alcun rapporto di specialità tra di esse.
(1) Per l'inquadramento dogmatico Cfr. R. Garofoli, Compendio di diritto penale - Parte speciale, VII ed. 2019-2020.
(2) S. BELTRAME, Traffico illecito di rifiuti: tra dubbi e perplessità… alla ricerca di parametri interpretativi, in Ambiente–Consulenza e pratica per l'impresa.
(3) Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 19 ottobre 2011, n. 2117.
(4) Cass. Pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827.
(5) Cass. Sez. III, 46170/16.
(6) Così, da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, 28 giugno 2017, n. 53136.
(7) Cfr. Cass. sent. n. 16351/2008; Cass. sent. n. 45057/2008; Cass. sent. n. 25207/2008; Cass. sent. n. 40945/2010.
(8) Cfr. Cass. sent. n. 5773/2014.
(9) Cass. sent. n. 47602/2012 e Cass. sent. n. 16339/2013.