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Pubbl. Ven, 6 Mar 2020
Sottoposto a PEER REVIEW

L´illecito al confine tra truffa contrattuale e inadempimento civilistico

Tommaso Cesareo



La presente dissertazione si propone di offrire una trattazione, di ordine analitico, dei criteri discretivi tra l’inadempimento civilistico e la truffa contrattuale. Essa si soffermerà, inoltre, sulla disquisizione della sentenza del 2 marzo 2017, n. 18821, emessa dalla Cassazione penale e vertente su di un caso di truffa operata attraverso il web. L’obiettivo di questa disamina è contribuire allo studio dei margini di demarcazione tra queste due fattispecie, allo scopo di rendere meno sfumati i casi in cui emerge, rispettivamente, la responsabilità civile ovvero penale.


Sommario: 1. Premesse generali e metodologiche. – 2. I reati-contratto e i reati in contratto. – 3. Le impostazioni codicistiche di truffa e inadempimento poste a confronto. – 4. Quando un inadempimento apparentemente civilistico può atteggiarsi alla stregua di un reato? – 5. Focus sulla sentenza della Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821.

Sommario: 1. Premesse generali e metodologiche. – 2. I reati-contratto e i reati in contratto. – 3. Le impostazioni codicistiche di truffa e inadempimento poste a confronto. – 4. Quando un inadempimento apparentemente civilistico può atteggiarsi alla stregua di un reato? – 5. Focus sulla sentenza della Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821.

1. Premesse generali e metodologiche

La presente dissertazione si propone di porre a raffronto due fattispecie astrattamente delineate dal legislatore, le cui strutture, dato il loro analogo modo di atteggiarsi in determinate situazioni, hanno talvolta messo a dura prova dottrina e giurisprudenza in ordine alla configurabilità dell’una o dell’altra ipotesi di illecito.

È utile precisare che non si vuole in questa sede analizzare in maniera ampia e particolareggiata gli elementi caratteristici di tali figure, ma si porrà l’attenzione precipuamente su dati e circostanze preliminari, di natura legislativa, dottrinale e giurisprudenziale, che condurranno, da ultimo, a tracciare una linea di confine tra le due fattispecie. Linea che, ancorché sottile, renderà meno complicato distinguere i casi in cui l’inadempimento assume natura civilistica da quelli in cui, invece, esso sfocia nel campo dell’illecito penale.

Differenza che esplica la propria notevole rilevanza non solo nel momento strettamente strutturale della configurabilità delle fattispecie ma anche e soprattutto in quello sanzionatorio. Una cosa è infatti la responsabilità civile, un’altra è quella penale.

La prima, contrattuale (art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c.), si attiva per violazione di una norma civile e conduce a seconda dei casi all’obbligo di risarcimento del danno (art. 1223 c.c.), al ripristino della situazione così com’era prima che la condotta provocasse il danno (art. 2033 e 2058 c.c.) ovvero all’obbligo di astensione dal compiere ulteriori condotte lesive (tutela inibitoria, esperibile, a titolo esemplificativo, nei casi previsti dagli artt. 7 e 844 c.c. ed art. 37 del Codice del consumo).

La seconda, invece, sorge quando viene violato un precetto (di norma, un divieto) previsto dalla legge penale e si caratterizza per le sue peculiari conseguenze: la violazione di una disposizione penale comporta l’inizio di un procedimento al termine del quale l’imputato rischia la pena più severa prevista dal nostro ordinamento, cioè il carcere.

La differenza tra responsabilità civile e penale non è data dalla gravità del fatto o dagli scopi del diritto penale e civile, consistenti, rispettivamente, nella tutela di interessi generali o interessi particolari. Il vero criterio discretivo risiede nel tipo di norma violata e nelle conseguenze tipiche della sanzione.

Sotto il profilo strutturale, è giocoforza rilevare che mentre la responsabilità penale è focalizzata sulla figura dell’autore del reato (soggetto attivo dell’illecito), la responsabilità civile è incentrata sulla figura del danneggiato (soggetto passivo dell’illecito)[1].

Sotto il profilo funzionale, la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere ripartita per quote o percentuali[2]. A titolo esemplificativo, in caso di concorso di persone nel delitto di omicidio, la pena (intesa in numero di anni da scontare) non verrà frazionata o suddivisa tra i colpevoli, ma applicata indistintamente a tutti quanti i concorrenti. Allo stesso modo, il concorso della vittima nella determinazione del reato farà tutt’al più obbligo al giudice di applicare un’attenuante ai sensi dell’art. 62, n. 5, c.p.. Ancora, sempre sotto il profilo funzionale, è da tenere a mente che la responsabilità penale ha una funzione prettamente preventiva, punitiva e rieducativa, mentre quella civile è precipuamente rivolta ad assolvere una funzione risarcitoria, restitutoria e risolutoria. È proprio alla stregua di quest’ultima differenza che ne deriva una ulteriore dal punto di vista strutturale: la tipicità della responsabilità penale in contrapposizione alla atipicità di quella civile[3].

Se da un lato siamo in presenza di una vera e propria limitazione della libertà personale, dall’altro vi è una conseguenza giuridica molto più lieve. Ed è facile, a tal punto, comprendere perché è essenziale definire quando si è in presenza di truffa contrattuale e quando di semplice inadempimento civilistico.

Per raggiungere questo obiettivo, si avverte l’esigenza di saldare due premesse di fondo strettamente connesse fra di loro.

La prima è che si aderisce alla tesi di chi ripudia la incomunicabilità tra microsistemi dell’ordinamento giuridico (nel nostro caso quelli del diritto civile e penale)[4] e si sostiene, al contrario, una metodologia di studio del diritto improntata ad una interpretazione giuridico-sistematica. Tale metodica ermeneutica consente, in primo luogo, di porre in relazione due branche del diritto apparentemente autonome e distaccate e, in secondo luogo, confligge con la tradizionale distinzione tra diritto privato e diritto pubblico[5]. Invero, gli ultimi decenni hanno visto mutare gradualmente il rapporto tra dette macrocategorie giuridiche. Il superamento della tradizionale distinzione è dimostrato dalle sempre più frequenti occasioni di contatto tra le due sfere di azione, le quali giungono ad attingere una dimensione collaborativa ad intensità variabile[6].

In virtù di questa prima premessa deriva la seconda, ossia che il contratto è strumento di autonomia in grado di comportare conseguenze patologiche non solo sotto il profilo civilistico - in quanto esso è geneticamente “figlio” del diritto privato - ma, se perfezionato in discordanza con precetti penali o stipulato mediante subdole modalità, può anche dirigere all’attivazione delle sanzioni punitive.

2. I reati-contratto e i reati in contratto

La commistione esistente tra diritto civile e diritto penale è stata in particolare confermata, dalla dottrina prima[7] e dalla giurisprudenza poi[8], attraverso la distinzione dei c.d. reati-contratto e reati in contratto: trattasi, com’è intuibile, di fattispecie delittuose nate dalla fusione dell’istituto civilistico del contratto e di quello penalistico del reato e, nello specifico, dei reati c.d. “a concorso necessario”, ovvero plurisoggettivi.

La differenza tra le due figure consiste nel fatto che per i reati-contratto la condotta incriminata e perseguita penalmente dall’ordinamento giuridico è la stipula di un contratto, nel senso che viene specificatamente vietato di perfezionare la vendita, l’acquisto od il commercio di determinati beni (ad esempio: artt. 250, 352, 470, 474, 648, 686, 705 e 710 c.p., 2624 c.c.). In tali fattispecie ciò che viene sanzionato è il regolamento contrattuale ultimato dalle parti[9].

Nei reati in contratto, invece, la condotta avente rilevanza penale è quella tenuta dal soggetto attivo durante il processo di formazione della volontà contrattuale e/o nella fase esecutiva del contratto; di guisa che la vittima è indotta con mezzi illeciti (frode, violenza, approfittamento dello stato di bisogno o di inferiorità psichica) ad una disposizione patrimoniale (ad esempio: artt. 629, 640, 641, 643, 644 c.p.)[10].

È necessario tenere a mente che la prima fattispecie rientra tra i c.d. reati plurisoggettivi propri, in cui sono sanzionati tutti gli autori della condotta, e la seconda nei c.d. reati plurisoggettivi impropri, in cui non sono sanzionati tutti gli agenti pur sussistendo in certi casi (come in quello di truffa contrattuale) la cooperazione artificiosa del soggetto leso[11].

In virtù di tale distinzione è inevitabile prendere atto della crescente amalgamazione tra due branche del diritto che tradizionalmente sogliono essere applicate ed affrontate in maniera autonoma e separata.

In questa ottica allora il contratto ben potrebbe essere utilizzato come mezzo per eludere la configurazione della fattispecie incriminatrice, e ciò in quanto un contratto, rectius tipo contrattuale, è per definizione lecito poiché astrattamente forgiato dal legislatore, il quale predispone a favore dei consociati una vasta gamma di strumenti grazie ai quali esplicare la propria autonomia negoziale (art. 1322 c.c.). A ciò si soggiunge che appunto perché il contratto si presenta, di norma, come riproduzione negoziale del modello legalmente tipizzato, sarà possibile verificare la sua conformità alle norme penali (che sono generalmente imperative in quanto impongono un facere o un non facere) solo se si aderisce all’orientamento, oggi prevalente, che definisce la causa «in senso concreto».

Per i negozi tipizzati, quindi, si deve avere riguardo all’intento pratico perseguito dalle parti (la causa in concreto) e valutare la sua concordanza rispetto al tipo (la funzione economico-sociale in astratto). È solo così che è possibile discernere i casi in cui vi è o meno illiceità della causa di un contratto[12]

Si badi, non s’intende con l’espressione “mezzo per eludere la configurazione della fattispecie incriminatrice” riconnettersi a quanto sancito dall’art. 1344 c.c. ed alle conseguenze connesse alla illiceità della causa sulla validità del negozio giuridico. È vero che tendenzialmente non esiste norma più imperativa di una norma penale, tuttavia in questa sede sarà di primaria importanza non già la configurabilità del contratto concluso in fraudem legis, bensì la determinazione dei confini tra truffa contrattuale e inadempimento civilistico. Confini che risultano più sfumati qualora un privato si serva del veicolo contrattuale al fine di dare parvenza lecita ad un’attività negoziale che altro non rappresenta che l’orpello per perseguire uno scopo ulteriore, talvolta penalmente sanzionato dall’ordinamento giuridico.

3. Le impostazioni codicistiche di truffa e inadempimento poste a confronto

Se è pacifico che la truffa contrattuale appartiene ai reati in contratto e rileva quale condotta serbata durante il processo di formazione della volontà negoziale e/o nella fase esecutiva del contratto medesimo, allora v’è da chiedersi necessariamente in quali ipotesi il comportamento dell’agente è qualificabile alla stregua di un semplice inadempimento contrattuale e quando, al contrario, esso debba ricevere lo stigma del diritto penale.

Per rispondere a tale quesito bisogna preliminarmente analizzare gli elementi caratteristici di entrambe le fattispecie così come delineati dai rispettivi codici di diritto sostanziale.

In generale, l’obbligazione dedotta in contratto può rimanere inadempiuta o perché viene a mancare la possibilità obiettiva di eseguire la prestazione, oppure perché il debitore personalmente non è in grado o non vuole adempiere. Nel primo caso si ha estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta dipendente da causa non imputabile al debitore; solo nel secondo caso si ha una responsabilità, detta responsabilità per inadempimento o illecito contrattuale. Se l’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione, ne deriva che un comportamento difforme dal contenuto o dall’oggetto della prestazione sotto il profilo della quantità (art. 1181: adempimento parziale), della qualità (art. 1197: prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore), del tempo e del luogo dell’esecuzione (artt. 1182-1187), della destinazione (art. 1188: destinatario del pagamento; art. 1189: pagamento al creditore apparente), determina un inadempimento dal punto di vista della responsabilità (art. 1218). In tal caso la legge prevede un’inversione dell’onere della prova. Non è il creditore che deve provare la responsabilità per il fatto dell’inadempimento; ma, ove possa farlo, spetta semmai al debitore il compito di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo venne determinato da causa a lui non imputabile. Se il debitore non riesce dimostrare a la presenza degli elementi tipici della impossibilità sopravvenuta (la cui trattazione non è di pertinenza di tale disamina), l’inadempienza è a lui imputabile.

Focalizzando l’attenzione sul versante penalistico, rinveniamo la disciplina della truffa nell’art. 640 c.p., secondo cui chiunque (decipiens), con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore (deceptus), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

La truffa è un reato comune, cioè che può essere commesso da chiunque, senza che il soggetto attivo possegga qualche particolare qualità. L’elemento soggettivo del delitto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre con artifici taluno in errore, spingendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale al fine di arricchirsi ingiustamente.

Perché si possa parlare di truffa penalmente perseguibile occorre che il reo ponga in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore una persona dalla normale avvedutezza[13].

Per potersi parlare di truffa, non è neppure sufficiente il semplice silenzio, oppure l’utilizzo di informazioni di cui si è in possesso[14], né il mero approfittamento dell’ignoranza altrui[15]. Generalmente nemmeno la semplice menzogna, nuda e cruda, è sufficiente a far sorgere la responsabilità penale[16].

Il codice, quando parla di artifici o raggiri, vuole intendere una vera e propria macchinazione nei confronti dalla vittima, una messa in scena preparata ad arte, fatta con l’unico scopo di trarre in inganno per arricchirsi.

Per “artifizio” si deve intendere una simulazione o dissimulazione della realtà esterna atta ad indurre in errore la vittima per effetto della percezione di una falsa apparenza, mentre nel concetto di “raggiri” rientrano quelle attività decettive che non cadono sulla realtà esterna, ma dispiegano il proprio effetto manipolativo direttamente sulla psiche del soggetto passivo[17].

La truffa può assumere diverse forme, nel senso che il reo può arricchirsi attraverso diverse modalità: ad esempio, mediante un semplice comportamento della vittima, attraverso un’omissione o per mezzo di un negozio giuridico, quale un contratto. In quest’ultimo caso, si è soliti parlare di truffa contrattuale.

La fattispecie di truffa c.d. “contrattuale” è stata al centro di una dinamica operazione esegetica da parte della giurisprudenza, che ne ha modellato uno statuto peculiare idoneo ad incanalarsi nel costrutto delittuoso di cui all’art. 640 c.p.

L’elemento oggettivo del reato è costituito dal comportamento dell’agente che, con raggiri e artifizi al momento della conclusione del contratto, trae in inganno la controparte inducendola a concedere un consenso che altrimenti non avrebbe dato. È un delitto che mina profondamente al principio di autonomia negoziale, sotto il suo duplice profilo di libertà di contrarre (inducendo la vittima a stipulare un accordo in realtà non voluto affatto) e di libertà di determinare il contenuto contrattuale (facendo accettare alla stessa condizioni diverse da quelle a cui avrebbe voluto contrarre)[18].

L’agente, da parte sua, esercita un proprio diritto alla predisposizione delle trattative, allo scopo di contrassegnare la fase prenegoziale con l’accezione a sé più conveniente, sfruttando le proprie competenze ed abilità commerciali nel conseguimento dell’altrui consenso[19].

Viene qui alla ribalta il sottile confine, di cui ha trattato ampiamente la dottrina civilistica, che traccia la linea di demarcazione tra dolus bonus e dolus malus, da cui dipende la sussistenza di un vizio del consenso in grado di inficiare la validità del contratto e che, trasportata nell’ambito dell’art. 640 c.p., diviene la spia segnalatrice della rilevanza o dell’irrilevanza penale della condotta del contraente[20].

Avendo descritto quali sono i presupposti perché si possa parlare di inadempimento contrattuale e di truffa, è presumibile che sorga una domanda: qual è il punto di incontro di queste due figure?

Prima facie, infatti, si potrebbe benissimo eccepire che l’applicazione dell’istituto dell’inadempimento è circoscritta alla fase esecutiva del contratto, mentre ciò che tradizionalmente ascrive rilevanza giuridica alla truffa è il dolo iniziale, che per definizione deve preesistere e persistere al tempo della conclusione del contratto, dunque al suo momento genetico. A contrario non sarebbe penalmente rilevante la messa in atto di artifizi e raggiri, con conseguenziale induzione in errore, successiva alla stipula contrattuale. 

Senonché, oramai da tempo, la giurisprudenza ha fatto fronte anche all’ipotesi in cui le tecniche ingannatorie del decipiens intervengano nella fase esecutiva dell’accordo, ammettendo la configurabilità del delitto ex art. 640 c.p. nel caso di «mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto»[21].

L’orientamento in questione è stato richiamato e consolidato più recentemente da un’importante sentenza della Cassazione penale[22], in cui la Suprema Corte ha elaborato un vero e proprio vademecum sulla truffa contrattuale, soffermandosi sul caso in cui gli artifizi e raggiri intervengano in epoca successiva alla stipula.

Se dall’esterno la massima dei giudici ermellini sembra contenere un ragionamento di notevole comprensibilità, bisogna procedere cautamente poiché dietro tale semplicità si nasconde una complessa e raffinata operazione ermeneutica che pone in relazione rami diversi dell’ordinamento e ispirati a logiche profondamente discordi, quali il diritto contrattuale e la parte speciale del codice penale.

Tale operazione richiede preliminarmente la risoluzione di un problema principale, ossia di cosa debba intendersi per “esecuzione del contratto”. Invero, atteso che il perimetro negoziale non viene delimitato dal perfezionamento del contratto, ma estende i suoi confini fino ad abbracciare il momento esecutivo delle prestazioni, si dischiude un ampio lasso temporale entro il quale possono espletarsi gli artifizi e i raggiri.

La presenza di una vasta gamma di conseguenze giuridiche contrattuali, specie dal punto di vista temporale, rende maggiormente gravosa ed intricata la rifinitura di un criterio discretivo tra truffa contrattuale ed inadempimento civilistico; sicché è d’uopo compiere una indagine differenziata sulla scorta delle diverse categorie.

Da un angolo prospettico generale, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che al sintagma «esecuzione del contratto» debba attribuirsi il significato di intervallo temporale e comportamentale che ha origine nella conclusione dell’accordo e termina con l’esaurimento dei suoi effetti. L’esecuzione si identifica con l’«efficacia» del contratto, nell’accezione di capacità attuale e perdurante alla produzione di effetti[23].

Partendo da questa regola comune e tentando di conciliarla con le disposizioni di cui all’art. 640 c.p., si può dunque affermare che intanto è configurabile la truffa contrattuale in quanto il contratto sia in esecuzione, ovvero finché sia efficace; in altri termini, fino a quando i suoi effetti siano in attuale manifestazione.

L’intervallo temporale entro il quale è possibile dar luogo alla truffa contrattuale si espande in maniera significativa in una particolare categoria di contratti: quelli che nella tradizione angloamericana sono stati definiti «long term agreements». Tali tipologie pattizie si caratterizzano per l’assenza di sincronismo tra la fase di conclusione dell’accordo e l’esaurimento dei suoi effetti, i quali vanno a durare a lungo nel tempo[24].

Nella suddetta categoria rientrano i contratti istantanei ad esecuzione differita, i contratti sottoposti a condizione ed i contratti ad esecuzione periodica o continuata.[25]

4. Quando un inadempimento apparentemente civilistico può atteggiarsi alla stregua di un reato?

Alla luce dei profili delineati in campo civilistico e penalistico e dei forti impulsi di reciproca influenza tra settori apparentemente inconciliabili ma in realtà suscettibili di essere accostati per attingere soluzioni più adeguate al caso concreto, è inevitabile prendere atto che il giudice assolve un compito di estrema importanza: ravvisare gli estremi di configurabilità dell’inadempimento contrattuale ovvero della truffa.

Giunti a tal punto è possibile formulare e rispondere al fatidico quesito: quando un inadempimento prima facie di tipo privatistico può acquisire una diversa rilevanza rispetto alla sua indole fisiologica, dunque sfociare nel campo dell’illecito penale?

Secondo uno dei principi generali del diritto penale un reato astrattamente previsto intanto è legittimo in quanto risponda alla logica della «extrema ratio» [26].

L’anima fortemente afflittiva della sanzione penale, e cioè la restrizione della libertà personale, impone di verificare la sussistenza di un particolare presupposto: la necessarietà del ricorso allo strumento penale. Tale esigenza si spiega sulla base di un incontestabile dato: i mezzi di protezione predisposti dagli altri settori dell’ordinamento (diritto civile, amministrativo, ecc.) non risultano sempre altrettanto idonei a prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi, che è necessario impedire in vista della garanzia delle condizioni di una pacifica convivenza. Peraltro, il ricorso alla sanzione penale per antonomasia – e cioè la pena detentiva – risulta in taluni casi ancor oggi inevitabile per scoraggiare le azioni dannose di coloro i quali non avvertirebbero, o perché «posso permettersi tutto» ovvero perché «non posseggono nulla», l’effetto di sanzioni pecuniarie come il risarcimento del danno e simili[27].

Da tale principio generale ne discende deduttivamente che per individuare la fattispecie di truffa è necessario che il comportamento dell’agente, a dispetto del semplice inadempimento, sia connotato da un quid pluris che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia in grado di colorare di offensività la condotta civilisticamente illecita sì da attribuirle un temperamento penalistico. Non si può concepire un reato senza offesa ad un bene giuridico protetto (nullum crimen sine iniuria) [28].

Di norma, la semplice inottemperanza alle prestazioni contrattuali in sé non è tale da ledere un bene penalmente tutelato, attesa la lievità della violazione e la possibilità, prevista dalla normativa civilistica, di far fronte a questa situazione patologica mediante l’esperimento di altri mezzi di tutela sufficientemente ed egualmente idonei a presidiare la parte lesa contro il pregiudizio subito (come la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno).

L’inadempimento, al contrario, fuoriesce dagli argini civilistici allorquando venga avviluppato da coefficienti negativi che trafiggono non già interessi meramente privatistici, bensì ulteriori e superindividuali, il cui ripristino non può che essere affidato al sistema deterrente-soppressivo penalistico.

Nella specie, il disvalore penale è rappresentato dal contengo truffaldino serbato dal soggetto attivo del reato il quale, assumendo un comportamento idoneo ad impedire la corretta e salubre formazione dell’altrui volontà, non solo lede l’interesse privatistico patrimoniale del creditore, ma colpisce soprattutto la libertà contrattuale della vittima, legittimando in tal modo l’intervento garantistico del diritto penale. È proprio negli artifizi e raggiri, presi in considerazione dalla fattispecie delittuosa, che va rinvenuta la ratio giustificatrice della pena comminata al trasgressore. Sono essi a costituire il c.d. quid pluris di cui sopra si è discorso ed in virtù dei quali il diritto penale è deputato a svolgere la matassa criminosa.

Illuminante la giurisprudenza quando afferma che «il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni»[29].

È dirimente, in conclusione, richiamare il principio di diritto, formulato dalla Cassazione nella già citata sentenza n. 29853/2016, in virtù del quale «nei contratti ad esecuzione istantanea si ha truffa contrattuale allorché l’agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Di conseguenza, ove tale tipologia di contratti sia stipulata senza alcun artifizio o raggiro, l’eventuale successiva attività decettiva finalizzata a nascondere l’inadempienza costituisce solo illecito civile. Al contrario, nei contratti sottoposti a condizione o in cui l’esecuzione sia differita, o non si esaurisca in un’unica prestazione, è configurabile il reato di truffa anche nei casi in cui l’attività decettiva sia operata durante la fase di esecuzione del contratto al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o al fine di far apparire verificata la condizione».

5. Focus sulla sentenza della Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821

A conclusione di questa dissertazione ci si soffermerà sull’analisi di una recente sentenza di cospicuo interesse, la n. 18821 del 2017, con cui la Cassazione penale si esprime in riferimento agli elementi integranti il reato di truffa contrattuale operata attraverso il web.

La pronuncia in commento prende le mosse da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Locri, Sez. dist. Siderno, in forza della quale l'imputato è stato ritenuto responsabile e condannato alle pene di legge per il delitto di truffa in danno di un soggetto: truffa consistita nell'offerta di vendita su un sito internet di un veicolo di proprietà apparente dell’imputato e nella cessione alla persona offesa — che versava un acconto sul conto corrente postale dell’agente —, nell'omissione dell'adempimento consistente nella consegna del veicolo e nella successiva irrintracciabilità.

La Corte d’Appello ha riqualificato il fatto come insolvenza fraudolenta, sanzionata dall'art. 641 c.p. e avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione alla ritenuta insolvenza fraudolenta, ritenendola una condotta penalmente irrilevante.

Nella pronuncia in commento la Cassazione dissente dalla sentenza resa dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto di dover qualificare la pacifica condotta del prevenuto, consistita nella vendita di un veicolo per via telematica, nella ricezione dell'acconto e nella successiva mancata consegna del bene, quale insolvenza fraudolenta sull'assunto della mancata ravvisabilità di artifizi e raggiri.

La Suprema Corte evidenzia che nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l'affermazione che sussiste l'ipotesi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l'inadempimento contrattuale sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento[30].

In conclusione, viene, pertanto, ribadito il principio di diritto in virtù del quale: “Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta online”.

Per questioni di completezza è utile soggiungere quanto affermato da una recentissima sentenza della Cassazione penale (in tema di truffa e circostanze aggravanti), la cui massima viene riportata di seguito: “Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti «on-line»”[31].

È tangibile ancora una volta la compenetrazione tra la branca ordinamentale civilistica e quella penalistica.

Il venditore ha l’obbligo specifico di consegnare la cosa al compratore in seguito al perfezionamento del contratto di compravendita (art. 1476, n.1, c.c.). La vicenda de qua ha visto il succedersi della mancata consegna del bene al versamento del danaro richiesto dal prevenuto, dunque la rottura del sinallagma che legava le parti. Ciò legittimerebbe astrattamente l’acquirente a richiedere in primis la risoluzione del contratto per inadempimento (rientrando la compravendita nei contratti a prestazioni corrispettive) e, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.).

Senonché nel caso in questione alla mancata consegna del bene dovuto si è accompagnata un’altra condotta dell’imputato che ha integrato quel quid pluris idoneo a colorare la fattispecie incriminatrice della truffa contrattuale: l’irrintracciabilità.

Se, infatti, il venditore fosse rimasto reperibile durante il momento di esecuzione del contratto, di certo il compratore non sarebbe ricorso né avrebbe potuto ricorrere alla tutela processuale penale. Tutt’al più avrebbe potuto mettere in mora il venditore dopo un ragionevole periodo di tempo dalla conclusione del contratto o comunque lo avrebbe diffidato ad adempiere alla consegna tempestiva del bene, pena la risoluzione del contratto e fermo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

È pacifico asserire che quando si conclude un contratto e una delle parti non adempie ai propri obblighi, si configura un semplice illecito civile.

La legge richiede, ai fini della configurazione della truffa, che vi siano artifici e raggiri, ossia un ulteriore comportamento volto a far concludere il contratto che, altrimenti, non si sarebbe mai stipulato. È proprio la realizzazione di questi sotterfugi a far cadere in errore l’altro soggetto e a configurare il reato de quo, traducendo il semplice illecito civile in violazione di ben più elevata offensività. Il venditore ha mediante artifizi spacciato per esistente un veicolo che in realtà non è mai esistito e si è reso irrintracciabile nella speranza di sfuggire alle pretese dell’acquirente.

Le modalità dell’azione rendono, infatti, evidente la presenza del dolo iniziale del reato, che va ravvisato nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto già dal momento dell’offerta online. Detto in termini più semplici, se il venditore ha già premeditato – prima della conclusione del contratto – di ingannare l’acquirente non consegnandogli l’oggetto acquistato, siamo in presenza di truffa.

Del resto, la vendita online è fondata sull’affidamento del compratore nell’offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il compratore non può vedere fisicamente la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, la qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle informazioni fornite dal venditore.

Pertanto, nelle vendite online, la natura dell’artificio o raggiro si manifesta nella messa in vendita di un oggetto che in realtà non esiste e, dunque, nella chiara assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo o parte di esso, ometta la spedizione (o la consegna), rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa di tale doloso comportamento.


Note e riferimenti bibliografici

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, in Corriere Giuridico, n.1/2008, p. 35, con nota di BONA ed in Danno e responsabilità, n.1/2008, p. 43, con nota di PUCELLA.

[2] Cfr. PUCELLA, La causalità «incerta», Torino, 2007, p. 163.

[3] Cfr. Ivi; Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, cit.

[4] Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, pp. 196-197-198, dove si afferma che «La molteplicità delle regole e dei principi, il loro diverso grado di rilevanza normativa, la complessità della società non richiedono un ordinamento giuridico a struttura polisistemica, dove le disposizioni assumono significati secondo il sistema o il sottosistema di appartenenza. Le norme, invece, assumono il loro significato nella totalità dell’ordinamento intesa come unitarietà, senza che la complessità ordinamentale venga espressa in artificiali incomunicabilità tra norme costituzionali e norme ordinarie. Ciò tra l’altro comporterebbe nette separazioni tra diritto costituzionale e diritto civile, tra diritto pubblico e diritto privato. […] Qualsiasi istituto, materia, ecc. è sempre e soltanto il risultato ermeneutico dell’intero diritto positivo. L’interpretazione o è sistematica (a trecentosessanta gradi) o non è interpretazione».

[5] Se si muove dal presupposto che la “grande dicotomia” tra il diritto privato e diritto pubblico coincida con quella normativistica tra regole di mera condotta (nomos) e, rispettivamente, regole di organizzazione (thesis) (cfr. F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà. Una nuova enunciazione dei principî liberali della giustizia e della economia politica, a cura di A. PETRONI, S. MONTI BRAGADIN, Milano, 1989, p. 164), ad es., il diritto penale deve essere collocato nella branca privatistica, e non già in quella pubblicistica dell’ordinamento giuridico (v. ID., op. cit., p. 166, dichiarando di rifarsi così alla tradizione inglese).

[6] Sul punto, cfr. DEL PRATO, Qualificazione degli interessi e criteri di valutazione dell’attività privata funzionale tra libertà e valutazione dell’attività privata funzionale tra libertà e discrezionalità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 410.

[7] A.A.V.V., Dizionario giuridico, voce ″Reati contratto e reati in contratto″, Edizioni Simone on-line, consultabile all’indirizzo che segue: www.simone.it/

[8] Cfr., ad es., SSUU 26654/08 in cui i giudici della Sesta sezione, nell’affrontare la questione di legittimità, hanno preliminarmente ribadito la distinzione di fondo tra reati-contratto e reati in contratto e ricondotto il reato di truffa contestato a quest’ultima categoria.

[9] Cfr. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, II, Milano, 1947, 234 ss.; VASSALLI, Accordo

(dir. pen.), in Enc. dir., Milano, 1958, I, 302; MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966, 377 ss.; LEONCINI, I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 1053. Spesso il reato-contratto è già valutabile come illecito in base a norme diverse dall’art. 1418, 1° comma, c.c.: così quando ha causa, oggetto, motivo determinante e comune alle parti, illecito. Come accade per il delitto di ricettazione: illecito sia in quanto reato-contratto (artt. 648 c.p. e 1418, 1° comma, c.c.) sia perché

illecito nell’oggetto (artt. 648 c.p. e 1343, 1418, 2° comma, c.c.), o per l'accordo di associazione

per delinquere: illecito (anche) nella causa (art. 416 c.p. e 1343, 1418, 2° comma, c.c.), o il patto

di corruzione: illecito (anche) nel motivo (art. 318 ss. c.p. e 1345, 1418, 2° comma, c.c.). A riguardo, Cfr. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, cit., 236; LEONCINI, I rapporti, cit., 1057 s.; VASSALLI, In tema di norme penali e nullità del negozio giuridico, in Riv. critica dir. priv. 1985, 467; CASTAGNOLA, Nullità del contratto concluso tra corrotto e corruttore, in Contratti 1994, 719.

[10] Per l’individuazione della categoria, v. CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Padova, 1953, p. 33 ss.; OPPO, Formazione e nullità dell’assegno bancario, in Riv. dir. comm. 1963, I, p. 178. Per il termine “reati-contratto” v. MANTOVANI, Concorso, cit., 377 ss. Imprescindibile anche il rinvio a LEONCINI, I rapporti, cit., 999 ss.

[11] I reati plurisoggettivi impropri sono illeciti appartenenti alla categoria dei Begnegungsdelikte (reati di incontro “bilaterali” o “reciproci”), ove le condotte, identiche o complementari che li contraddistinguono, si muovono l’una verso (o contro) l’altra; e che si contrappongono ai reati plurisoggettivi propri, cioè quelli appartenenti alla categoria dei Konvergenzdelikte (reati di convergenza), ove invece la pluralità di condotte identiche è rivolta verso la stessa direzione. Per l’elaborazione di questa distinzione, cfr., per tutti, JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrecht: Allgemeiner Teil, Berlino, 1996, p. 697 ss. e ripresa da GRISPIGNI, Diritto penale italiano, cit., p. 229 ss..

[12] Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del codice civile del 1942, autorevole dottrina prediligeva la configurazione della causa come funzione economico-sociale del negozio giuridico, per definizione esistente e lecita in relazione ad un contratto nominato (o tipizzato). In tal senso cfr. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, Torino, 1952; SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, pp. 186-187.

Oggi, invece, l’idea della causa in concreto è prevalente in giurisprudenza. Ex multis, cfr. Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490; Cass., Sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., Sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2015, n. 4628.

Anche la dottrina riconosce oggi quasi unanimemente questa costruzione: cfr. SACCO, Il contratto, in Tratt. dir. priv., vol. X, Torino, 1982; GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 765; MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, 2, Torino, 1980, p. 161.

[13] A tal proposito, occorre precisare che la giurisprudenza attualmente maggioritaria, avallata dalla dottrina, prescinde della verifica ex ante della idoneità quando si sia comunque realizzata la truffa (Cass. pen., 11 luglio 1990, in Riv. pen., 1991, 383). A dispetto del modello dell’homo eiusdem condicionis ac professionis, la giurisprudenza afferma che la misura esatta della idoneità è offerta dal singolo caso, atteso che la pericolosità del mezzo e l’opera di persuasione dipendono da numerose variabili. La valutazione sarà quindi in concreto, con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, senza che l’esistenza di preventivi controlli né la valutazione della diligenza impiegata dalla persona ingannata possa escluderla, laddove esista un errore della parte offesa ed un nesso causale tra l’artificio o il raggiro adoperato (Cass. pen., 27 marzo 1999, CED, n. 214868).

[14] La Cassazione ha precisato che anche il silenzio può integrare l’elemento oggettivo del raggiro, a condizione, in primo luogo, che esso venga maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere e, in secondo luogo, che sia idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato (Cass. pen., Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 39905).

[15] Non rientra nell’ambito della truffa il semplice approfittamento dell’errore altrui, dell’errore cioè in cui un soggetto versa già in partenza, senza alcun contributo causale da parte di terzi: non può, infatti, definirsi frutto di inganno l’errore spontaneo. Richiedendo una vera e propria induzione in errore, il legislatore ha effettuato una chiara scelta normativa nel senso di voler escludere dall’area del penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a sfruttare una situazione di ignoranza determinatasi autonomamente (in tal senso, cfr. PISAPIA, Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale, Napoli, 1940, p. 143; PEDRAZZI, Inganno ed errore nel delitto contro il patrimonio, p. 120). Diversa da tale ipotesi è quella in cui il soggetto si adopera affinché l’errore si perpetui e si rafforzi: qui la truffa sussiste, in quanto la condotta dell’agente esplica un concreto influsso attivo; non è essenziale, infatti, il momento cronologico dell’attività, che può anche essere posteriore al cristallizzarsi dell’errore, poiché in questo caso l’effetto di tale azione consiste appunto nel rafforzamento dell’opinione che diviene definitiva, e ciò costituisce già di per sé una diversa situazione di errore, la cui diversità risiede non nel contenuto ma nell’intensità dell’errore, a causa della scomparsa o almeno dell’attenuarsi di ogni dubbio (PEDRAZZI, op. cit., p. 183 ss.; MARINI, Profili della truffa nell’ordinamento penale italiano, Milano, 1970, p. 119 ss.).

[16] Parte della giurisprudenza già da diverso tempo sostiene che anche la menzogna pura e semplice possa integrare gli estremi dell’artifizio e del raggiro (cfr. Cass. pen., 17 marzo 1993). Questa è una tesi estensiva, finalizzata ad ampliare l’area di operatività della truffa, mediante l’attribuzione di rilevanza alla semplice menzogna, anche se priva dei connotati esteriori dell’artificio e del raggiro.

La giurisprudenza più rigorosa ritiene invece che così ragionando, si realizzerebbe un inammissibile svuotamento dello schema legale della truffa, escludendo così che la nuda menzogna possa integrare l’elemento oggettivo di tale reato, dovendo piuttosto presentarsi in forma rafforzata e qualificata da ulteriori attività di contorno (Cass. pen, 3 giugno 1997). Anche in dottrina vi è stato chi ha aderito a tale orientamento, dando pertanto rilievo alla menzogna, purché accompagnata da una condotta fraudolenta (FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Zanichelli, 2012, p. 176; SAMMARCO, La truffa contrattuale, Giuffrè, in EG, XXXII, Roma, 1994, p. 190)

[17] La giurisprudenza ha sempre interpretato il concetto di artifizi e raggiri in senso lato: cfr. Cass. 25 marzo 1982, Mazzaferro, in Informazione prev., 1985, p. 57, secondo la quale gli elementi costitutivi del reato di truffa consistono non solo nella particolare, sottile e astuta messa in scena, caratterizzante, in forma più o meno clamorosa, gli artifizi od i raggiri, quali elementi tipici del suddetto reato, ma anche nella concreta simulazione o dissimulazione ovvero in qualsiasi espediente subdolo, posto in essere per indurre taluno in errore (nello stesso senso cfr. Cass. 12 dicembre 1983, Barberini, in Foro it., Rep. 1985, voce Truffa, n. 22); Cass. 14 febbraio 1967, Albanese, id., Rep. 1968, voce cit., n. 7, che afferma che il mezzo fraudolento quale elemento caratteristico del reato di truffa si concreta in qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consenta la realizzazione di in ingiusto profitto con altrui danno: la rilevanza giuridica di tale condotta va pertanto ricercata non nella particolarità della sua estrinsecazione, ma nella sua idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, dalla quale derivi l’inganno (in senso conforme cfr. Cass. 10 aprile 1981, Sangiovanni, id., Rep. 1982, voce cit., n. 17).

[18] In tal senso cfr. Cass. 15 marzo 1985, Rossetto, in Riv. pen., 1986, p. 174, la quale richiede, ai fini dell’integrazione della truffa contrattuale, che sussista un rapporto immediato di causa ed effetto tra il mezzo fraudolentemente usato dall’agente (dolus in contrahendo) ed il consenso del soggetto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione.

[19] In proposito, si è affermato che per configurare la truffa contrattuale è sufficiente l’impiego di un artificio che abbia determinato una prestazione qualitativamente deteriore rispetto ai livelli obbligatori, non essendo necessario che la prestazione non avvenga del tutto (Cass., 5 ottobre 2004, Occhipinti, in Giur. it., 2005, p. 1702).

[20] G. CRISCUOLI, Il criterio discretivo tra dolus bonus e dolus malus, in Annali del seminario giuridico di Palermo, 1957, p. 233. L’Autore definisce il dolus bonus come quell’insieme di «vanterie innocue, frutto dell’innata tendenza di ogni mercante a magnificare la propria merce, che non possono scalfire la saldezza di decisione di un contraente, sufficientemente fermo»; fissando come paletto di riferimento, quindi, l’ordinaria diligenza del contraente mediamente avveduto. Oltre a tale criterio, è stata richiamata anche l’oggettiva inidoneità dei mezzi dell’inganno da BIANCA, Diritto Civile, III, cit., pag. 666; TRABUCCHI, voce Dolo (dir. civ.), in Noviss. Digesto it., s.d. ma, 1960, pag. 151; CATAUDELLA, I contratti, Parte generale, Torino, 1990, pag. 52, per cui l’irrilevanza del dolus bonus va ricercata <>; anche da GRISI, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., pag. 99 e ss.

In giurisprudenza si v. tra tutte Cass., 28 ottobre 1993, n. 10718, in Corr. giur. 1993; ed anche Cass., I sez. Civ., 1 aprile 1996, n. 3001, in cui si legge: “Le dichiarazioni precontrattuali con le quali una parte cerchi di rappresentare la realtà nel modo più favorevole ai propri interessi non integrano gli estremi del dolus malus quando, nel contesto dato, non sia ragionevole supporre che l’altra parte possa aver attribuito a quelle dichiarazioni un peso particolare, considerato il modesto livello di attendibilità che, in una determinata situazione di tempo, di luogo e di persone, è da presumere che possa essere riconosciuta a certe affermazioni consuete negli schemi dialettici di una trattativa (sempre che ad esse non si accompagni la predisposizione di ulteriori artifici o raggiri, idonei a travisare la realtà cui quelle affermazioni si riferiscono); il valutare se, in concreto, ricorra un’ipotesi di dolus malus ovvero di dolus bonus è compito precipuo del giudice di merito.

[21] Così, Cass. pen., Sez. II., 20 ottobre 2004 n. 41073. Ex plurimis cfr. Cass. pen., Sez. II, 27 novembre 2014, n. 49472.

Per l’ammissibilità della truffa contrattuale durante la fase esecutiva del contratto, la maggior parte della giurisprudenza ha da sempre richiesto la sussistenza di un rapporto di causalità tra artifizi e raggiri ed il verificarsi dell’ingiusto profitto con altrui danno (cfr. Trib. Camerino 14 febbraio 2006, T.G., in Riv. pen., 2006, p. 731; Cass. 20 gennaio 1988, Rosi, id., 1989, p. 237; Cass. 8 febbraio 1982, Zaza, in Foro it., 1983, voce Truffa, n. 21; Cass. 1 febbraio 1974, Tartaglia, id., Rep. 1975, voce cit., n. 15; Cass. 9 febbraio 1974, Filosa, in Giust. pen., 1975, II, p. 359, secondo cui l’induzione in errore, anche se non realizzata al momento della conclusione del contratto, può essere dall’agente determinata, mantenuta o completata nel momento dell’esecuzione).

[22] Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 29853.

[23] Per il suddetto significato, cfr. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967; GALGANO, Degli effetti del contratto, in Comm. Scialoja Branca, Bologna, 1993; FRANZONI, Degli effetti del contratto, in Comm. Schlesinger – vol. 1, Efficacia del contratto e recesso unilaterale, Milano, 1998.

[24] «Long-term contract means a contract of more than five years in duration. A long-term contract is a contract to perform work for another over an extended period of time. A long-term contract is also deemed to be a comprehensive contract since there will never be a need for the parties to revise or renegotiate the contract as the future unfolds. The performance of long-term contracts differs from short-term contracts». La predetta definizione è rinvenibile all’indirizzo che segue: www.definitions.uslegal.com

[25] In presenza di un contratto di durata il dolo necessario per rispondere del reato di truffa non deve necessariamente perfezionarsi al momento della stipulazione del contratto, essendone sufficiente la sussistenza al momento di una singola prestazione per la quale la controparte deve corrispondere un pagamento (Cass., 5 ottobre 2004, Occhipinti in Giur. it., 2005, p. 1702).

[26] S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, 1992, p. 112. L’Autore afferma che: «La pena resta […] la più grave limitazione che lo Stato apporta alla libertà e personalità dell’individuo. Questo dato, raffrontato con i principi costituzionali di tutela della libertà e personalità, artt. 2, 3, 13, 25, co.2 e 3 Cost. – anche nella loro interazione con quelli di tutela della dignità, personalità della responsabilità penale e rieducazione – impone il ricorso alla sanzione penale solo quando venga in discussione un bene di significatività comparabile a quello della libertà individuale e, inoltre, non risultino disponibili altri efficaci strumenti di controllo sociale, meno incidenti nella sfera individuale. Possiamo, quindi, affermare che il principio di extrema ratio del diritto penale, per il quale il legislatore è tenuto ad intervenire con la sanzione penale solo quando non siano praticabili altre soluzioni, assume nel nostro contesto ordinamentale un rilievo costituzionale».

[27] In tal senso, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Zanichelli, 2015, p. 4.

[28] Cass., Sez. Un., 24 aprile 2008, n. 28605. In tale decisione le Sezioni Unite richiamano ed accolgono l’operazione esegetica svolta dalla Corte Costituzionale. La Cassazione asserisce espressamente che «Il principio di offensività – in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa (“nullum crimen sine iniuria”) – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, opera su due piani, “rispettivamente, della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell’applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato” (così testualmente Corte Cost. n. 265/05 e, in senso conforme, vedi pure le decisioni n. 360/95, 263/00, 519/00, 354/02)»

[29] Così, Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2011, n. 46890.

[30] In tal senso cfr. Cass. pen., Sez. II, 19 luglio 2016, n. 43660, P.M. in proc. Cristaldi, rv. 268448; Cass. pen., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 10136, Sabetta, rv. 262801; Cass. pen., Sez. II, 26 febbraio 2010, n. 14674, Salord, rv. 246921.

[31] Cass. pen., Sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045.