Sommario: 1. Premesse generali e metodologiche. – 2. I reati-contratto e i reati in contratto. – 3. Le impostazioni codicistiche di truffa e inadempimento poste a confronto. – 4. Quando un inadempimento apparentemente civilistico può atteggiarsi alla stregua di un reato? – 5. Focus sulla sentenza della Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821.
1. Premesse generali e metodologiche
La presente dissertazione si propone di porre a raffronto due fattispecie astrattamente delineate dal legislatore, le cui strutture, dato il loro analogo modo di atteggiarsi in determinate situazioni, hanno talvolta messo a dura prova dottrina e giurisprudenza in ordine alla configurabilità dell’una o dell’altra ipotesi di illecito.
È utile precisare che non si vuole in questa sede analizzare in maniera ampia e particolareggiata gli elementi caratteristici di tali figure, ma si porrà l’attenzione precipuamente su dati e circostanze preliminari, di natura legislativa, dottrinale e giurisprudenziale, che condurranno, da ultimo, a tracciare una linea di confine tra le due fattispecie. Linea che, ancorché sottile, renderà meno complicato distinguere i casi in cui l’inadempimento assume natura civilistica da quelli in cui, invece, esso sfocia nel campo dell’illecito penale.
Differenza che esplica la propria notevole rilevanza non solo nel momento strettamente strutturale della configurabilità delle fattispecie ma anche e soprattutto in quello sanzionatorio. Una cosa è infatti la responsabilità civile, un’altra è quella penale.
La prima, contrattuale (art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c.), si attiva per violazione di una norma civile e conduce a seconda dei casi all’obbligo di risarcimento del danno (art. 1223 c.c.), al ripristino della situazione così com’era prima che la condotta provocasse il danno (art. 2033 e 2058 c.c.) ovvero all’obbligo di astensione dal compiere ulteriori condotte lesive (tutela inibitoria, esperibile, a titolo esemplificativo, nei casi previsti dagli artt. 7 e 844 c.c. ed art. 37 del Codice del consumo).
La seconda, invece, sorge quando viene violato un precetto (di norma, un divieto) previsto dalla legge penale e si caratterizza per le sue peculiari conseguenze: la violazione di una disposizione penale comporta l’inizio di un procedimento al termine del quale l’imputato rischia la pena più severa prevista dal nostro ordinamento, cioè il carcere.
La differenza tra responsabilità civile e penale non è data dalla gravità del fatto o dagli scopi del diritto penale e civile, consistenti, rispettivamente, nella tutela di interessi generali o interessi particolari. Il vero criterio discretivo risiede nel tipo di norma violata e nelle conseguenze tipiche della sanzione.
Sotto il profilo strutturale, è giocoforza rilevare che mentre la responsabilità penale è focalizzata sulla figura dell’autore del reato (soggetto attivo dell’illecito), la responsabilità civile è incentrata sulla figura del danneggiato (soggetto passivo dell’illecito)[1].
Sotto il profilo funzionale, la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere ripartita per quote o percentuali[2]. A titolo esemplificativo, in caso di concorso di persone nel delitto di omicidio, la pena (intesa in numero di anni da scontare) non verrà frazionata o suddivisa tra i colpevoli, ma applicata indistintamente a tutti quanti i concorrenti. Allo stesso modo, il concorso della vittima nella determinazione del reato farà tutt’al più obbligo al giudice di applicare un’attenuante ai sensi dell’art. 62, n. 5, c.p.. Ancora, sempre sotto il profilo funzionale, è da tenere a mente che la responsabilità penale ha una funzione prettamente preventiva, punitiva e rieducativa, mentre quella civile è precipuamente rivolta ad assolvere una funzione risarcitoria, restitutoria e risolutoria. È proprio alla stregua di quest’ultima differenza che ne deriva una ulteriore dal punto di vista strutturale: la tipicità della responsabilità penale in contrapposizione alla atipicità di quella civile[3].
Se da un lato siamo in presenza di una vera e propria limitazione della libertà personale, dall’altro vi è una conseguenza giuridica molto più lieve. Ed è facile, a tal punto, comprendere perché è essenziale definire quando si è in presenza di truffa contrattuale e quando di semplice inadempimento civilistico.
Per raggiungere questo obiettivo, si avverte l’esigenza di saldare due premesse di fondo strettamente connesse fra di loro.
La prima è che si aderisce alla tesi di chi ripudia la incomunicabilità tra microsistemi dell’ordinamento giuridico (nel nostro caso quelli del diritto civile e penale)[4] e si sostiene, al contrario, una metodologia di studio del diritto improntata ad una interpretazione giuridico-sistematica. Tale metodica ermeneutica consente, in primo luogo, di porre in relazione due branche del diritto apparentemente autonome e distaccate e, in secondo luogo, confligge con la tradizionale distinzione tra diritto privato e diritto pubblico[5]. Invero, gli ultimi decenni hanno visto mutare gradualmente il rapporto tra dette macrocategorie giuridiche. Il superamento della tradizionale distinzione è dimostrato dalle sempre più frequenti occasioni di contatto tra le due sfere di azione, le quali giungono ad attingere una dimensione collaborativa ad intensità variabile[6].
In virtù di questa prima premessa deriva la seconda, ossia che il contratto è strumento di autonomia in grado di comportare conseguenze patologiche non solo sotto il profilo civilistico - in quanto esso è geneticamente “figlio” del diritto privato - ma, se perfezionato in discordanza con precetti penali o stipulato mediante subdole modalità, può anche dirigere all’attivazione delle sanzioni punitive.
2. I reati-contratto e i reati in contratto
La commistione esistente tra diritto civile e diritto penale è stata in particolare confermata, dalla dottrina prima[7] e dalla giurisprudenza poi[8], attraverso la distinzione dei c.d. reati-contratto e reati in contratto: trattasi, com’è intuibile, di fattispecie delittuose nate dalla fusione dell’istituto civilistico del contratto e di quello penalistico del reato e, nello specifico, dei reati c.d. “a concorso necessario”, ovvero plurisoggettivi.
La differenza tra le due figure consiste nel fatto che per i reati-contratto la condotta incriminata e perseguita penalmente dall’ordinamento giuridico è la stipula di un contratto, nel senso che viene specificatamente vietato di perfezionare la vendita, l’acquisto od il commercio di determinati beni (ad esempio: artt. 250, 352, 470, 474, 648, 686, 705 e 710 c.p., 2624 c.c.). In tali fattispecie ciò che viene sanzionato è il regolamento contrattuale ultimato dalle parti[9].
Nei reati in contratto, invece, la condotta avente rilevanza penale è quella tenuta dal soggetto attivo durante il processo di formazione della volontà contrattuale e/o nella fase esecutiva del contratto; di guisa che la vittima è indotta con mezzi illeciti (frode, violenza, approfittamento dello stato di bisogno o di inferiorità psichica) ad una disposizione patrimoniale (ad esempio: artt. 629, 640, 641, 643, 644 c.p.)[10].
È necessario tenere a mente che la prima fattispecie rientra tra i c.d. reati plurisoggettivi propri, in cui sono sanzionati tutti gli autori della condotta, e la seconda nei c.d. reati plurisoggettivi impropri, in cui non sono sanzionati tutti gli agenti pur sussistendo in certi casi (come in quello di truffa contrattuale) la cooperazione artificiosa del soggetto leso[11].
In virtù di tale distinzione è inevitabile prendere atto della crescente amalgamazione tra due branche del diritto che tradizionalmente sogliono essere applicate ed affrontate in maniera autonoma e separata.
In questa ottica allora il contratto ben potrebbe essere utilizzato come mezzo per eludere la configurazione della fattispecie incriminatrice, e ciò in quanto un contratto, rectius tipo contrattuale, è per definizione lecito poiché astrattamente forgiato dal legislatore, il quale predispone a favore dei consociati una vasta gamma di strumenti grazie ai quali esplicare la propria autonomia negoziale (art. 1322 c.c.). A ciò si soggiunge che appunto perché il contratto si presenta, di norma, come riproduzione negoziale del modello legalmente tipizzato, sarà possibile verificare la sua conformità alle norme penali (che sono generalmente imperative in quanto impongono un facere o un non facere) solo se si aderisce all’orientamento, oggi prevalente, che definisce la causa «in senso concreto».
Per i negozi tipizzati, quindi, si deve avere riguardo all’intento pratico perseguito dalle parti (la causa in concreto) e valutare la sua concordanza rispetto al tipo (la funzione economico-sociale in astratto). È solo così che è possibile discernere i casi in cui vi è o meno illiceità della causa di un contratto[12].
Si badi, non s’intende con l’espressione “mezzo per eludere la configurazione della fattispecie incriminatrice” riconnettersi a quanto sancito dall’art. 1344 c.c. ed alle conseguenze connesse alla illiceità della causa sulla validità del negozio giuridico. È vero che tendenzialmente non esiste norma più imperativa di una norma penale, tuttavia in questa sede sarà di primaria importanza non già la configurabilità del contratto concluso in fraudem legis, bensì la determinazione dei confini tra truffa contrattuale e inadempimento civilistico. Confini che risultano più sfumati qualora un privato si serva del veicolo contrattuale al fine di dare parvenza lecita ad un’attività negoziale che altro non rappresenta che l’orpello per perseguire uno scopo ulteriore, talvolta penalmente sanzionato dall’ordinamento giuridico.
3. Le impostazioni codicistiche di truffa e inadempimento poste a confronto
Se è pacifico che la truffa contrattuale appartiene ai reati in contratto e rileva quale condotta serbata durante il processo di formazione della volontà negoziale e/o nella fase esecutiva del contratto medesimo, allora v’è da chiedersi necessariamente in quali ipotesi il comportamento dell’agente è qualificabile alla stregua di un semplice inadempimento contrattuale e quando, al contrario, esso debba ricevere lo stigma del diritto penale.
Per rispondere a tale quesito bisogna preliminarmente analizzare gli elementi caratteristici di entrambe le fattispecie così come delineati dai rispettivi codici di diritto sostanziale.
In generale, l’obbligazione dedotta in contratto può rimanere inadempiuta o perché viene a mancare la possibilità obiettiva di eseguire la prestazione, oppure perché il debitore personalmente non è in grado o non vuole adempiere. Nel primo caso si ha estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta dipendente da causa non imputabile al debitore; solo nel secondo caso si ha una responsabilità, detta responsabilità per inadempimento o illecito contrattuale. Se l’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione, ne deriva che un comportamento difforme dal contenuto o dall’oggetto della prestazione sotto il profilo della quantità (art. 1181: adempimento parziale), della qualità (art. 1197: prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore), del tempo e del luogo dell’esecuzione (artt. 1182-1187), della destinazione (art. 1188: destinatario del pagamento; art. 1189: pagamento al creditore apparente), determina un inadempimento dal punto di vista della responsabilità (art. 1218). In tal caso la legge prevede un’inversione dell’onere della prova. Non è il creditore che deve provare la responsabilità per il fatto dell’inadempimento; ma, ove possa farlo, spetta semmai al debitore il compito di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo venne determinato da causa a lui non imputabile. Se il debitore non riesce dimostrare a la presenza degli elementi tipici della impossibilità sopravvenuta (la cui trattazione non è di pertinenza di tale disamina), l’inadempienza è a lui imputabile.
Focalizzando l’attenzione sul versante penalistico, rinveniamo la disciplina della truffa nell’art. 640 c.p., secondo cui chiunque (decipiens), con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore (deceptus), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.
La truffa è un reato comune, cioè che può essere commesso da chiunque, senza che il soggetto attivo possegga qualche particolare qualità. L’elemento soggettivo del delitto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre con artifici taluno in errore, spingendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale al fine di arricchirsi ingiustamente.
Perché si possa parlare di truffa penalmente perseguibile occorre che il reo ponga in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore una persona dalla normale avvedutezza[13].
Per potersi parlare di truffa, non è neppure sufficiente il semplice silenzio, oppure l’utilizzo di informazioni di cui si è in possesso[14], né il mero approfittamento dell’ignoranza altrui[15]. Generalmente nemmeno la semplice menzogna, nuda e cruda, è sufficiente a far sorgere la responsabilità penale[16].
Il codice, quando parla di artifici o raggiri, vuole intendere una vera e propria macchinazione nei confronti dalla vittima, una messa in scena preparata ad arte, fatta con l’unico scopo di trarre in inganno per arricchirsi.
Per “artifizio” si deve intendere una simulazione o dissimulazione della realtà esterna atta ad indurre in errore la vittima per effetto della percezione di una falsa apparenza, mentre nel concetto di “raggiri” rientrano quelle attività decettive che non cadono sulla realtà esterna, ma dispiegano il proprio effetto manipolativo direttamente sulla psiche del soggetto passivo[17].
La truffa può assumere diverse forme, nel senso che il reo può arricchirsi attraverso diverse modalità: ad esempio, mediante un semplice comportamento della vittima, attraverso un’omissione o per mezzo di un negozio giuridico, quale un contratto. In quest’ultimo caso, si è soliti parlare di truffa contrattuale.
La fattispecie di truffa c.d. “contrattuale” è stata al centro di una dinamica operazione esegetica da parte della giurisprudenza, che ne ha modellato uno statuto peculiare idoneo ad incanalarsi nel costrutto delittuoso di cui all’art. 640 c.p.
L’elemento oggettivo del reato è costituito dal comportamento dell’agente che, con raggiri e artifizi al momento della conclusione del contratto, trae in inganno la controparte inducendola a concedere un consenso che altrimenti non avrebbe dato. È un delitto che mina profondamente al principio di autonomia negoziale, sotto il suo duplice profilo di libertà di contrarre (inducendo la vittima a stipulare un accordo in realtà non voluto affatto) e di libertà di determinare il contenuto contrattuale (facendo accettare alla stessa condizioni diverse da quelle a cui avrebbe voluto contrarre)[18].
L’agente, da parte sua, esercita un proprio diritto alla predisposizione delle trattative, allo scopo di contrassegnare la fase prenegoziale con l’accezione a sé più conveniente, sfruttando le proprie competenze ed abilità commerciali nel conseguimento dell’altrui consenso[19].
Viene qui alla ribalta il sottile confine, di cui ha trattato ampiamente la dottrina civilistica, che traccia la linea di demarcazione tra dolus bonus e dolus malus, da cui dipende la sussistenza di un vizio del consenso in grado di inficiare la validità del contratto e che, trasportata nell’ambito dell’art. 640 c.p., diviene la spia segnalatrice della rilevanza o dell’irrilevanza penale della condotta del contraente[20].
Avendo descritto quali sono i presupposti perché si possa parlare di inadempimento contrattuale e di truffa, è presumibile che sorga una domanda: qual è il punto di incontro di queste due figure?
Prima facie, infatti, si potrebbe benissimo eccepire che l’applicazione dell’istituto dell’inadempimento è circoscritta alla fase esecutiva del contratto, mentre ciò che tradizionalmente ascrive rilevanza giuridica alla truffa è il dolo iniziale, che per definizione deve preesistere e persistere al tempo della conclusione del contratto, dunque al suo momento genetico. A contrario non sarebbe penalmente rilevante la messa in atto di artifizi e raggiri, con conseguenziale induzione in errore, successiva alla stipula contrattuale.
Senonché, oramai da tempo, la giurisprudenza ha fatto fronte anche all’ipotesi in cui le tecniche ingannatorie del decipiens intervengano nella fase esecutiva dell’accordo, ammettendo la configurabilità del delitto ex art. 640 c.p. nel caso di «mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto»[21].
L’orientamento in questione è stato richiamato e consolidato più recentemente da un’importante sentenza della Cassazione penale[22], in cui la Suprema Corte ha elaborato un vero e proprio vademecum sulla truffa contrattuale, soffermandosi sul caso in cui gli artifizi e raggiri intervengano in epoca successiva alla stipula.
Se dall’esterno la massima dei giudici ermellini sembra contenere un ragionamento di notevole comprensibilità, bisogna procedere cautamente poiché dietro tale semplicità si nasconde una complessa e raffinata operazione ermeneutica che pone in relazione rami diversi dell’ordinamento e ispirati a logiche profondamente discordi, quali il diritto contrattuale e la parte speciale del codice penale.
Tale operazione richiede preliminarmente la risoluzione di un problema principale, ossia di cosa debba intendersi per “esecuzione del contratto”. Invero, atteso che il perimetro negoziale non viene delimitato dal perfezionamento del contratto, ma estende i suoi confini fino ad abbracciare il momento esecutivo delle prestazioni, si dischiude un ampio lasso temporale entro il quale possono espletarsi gli artifizi e i raggiri.
La presenza di una vasta gamma di conseguenze giuridiche contrattuali, specie dal punto di vista temporale, rende maggiormente gravosa ed intricata la rifinitura di un criterio discretivo tra truffa contrattuale ed inadempimento civilistico; sicché è d’uopo compiere una indagine differenziata sulla scorta delle diverse categorie.
Da un angolo prospettico generale, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che al sintagma «esecuzione del contratto» debba attribuirsi il significato di intervallo temporale e comportamentale che ha origine nella conclusione dell’accordo e termina con l’esaurimento dei suoi effetti. L’esecuzione si identifica con l’«efficacia» del contratto, nell’accezione di capacità attuale e perdurante alla produzione di effetti[23].
Partendo da questa regola comune e tentando di conciliarla con le disposizioni di cui all’art. 640 c.p., si può dunque affermare che intanto è configurabile la truffa contrattuale in quanto il contratto sia in esecuzione, ovvero finché sia efficace; in altri termini, fino a quando i suoi effetti siano in attuale manifestazione.
L’intervallo temporale entro il quale è possibile dar luogo alla truffa contrattuale si espande in maniera significativa in una particolare categoria di contratti: quelli che nella tradizione angloamericana sono stati definiti «long term agreements». Tali tipologie pattizie si caratterizzano per l’assenza di sincronismo tra la fase di conclusione dell’accordo e l’esaurimento dei suoi effetti, i quali vanno a durare a lungo nel tempo[24].
Nella suddetta categoria rientrano i contratti istantanei ad esecuzione differita, i contratti sottoposti a condizione ed i contratti ad esecuzione periodica o continuata.[25]
4. Quando un inadempimento apparentemente civilistico può atteggiarsi alla stregua di un reato?
Alla luce dei profili delineati in campo civilistico e penalistico e dei forti impulsi di reciproca influenza tra settori apparentemente inconciliabili ma in realtà suscettibili di essere accostati per attingere soluzioni più adeguate al caso concreto, è inevitabile prendere atto che il giudice assolve un compito di estrema importanza: ravvisare gli estremi di configurabilità dell’inadempimento contrattuale ovvero della truffa.
Giunti a tal punto è possibile formulare e rispondere al fatidico quesito: quando un inadempimento prima facie di tipo privatistico può acquisire una diversa rilevanza rispetto alla sua indole fisiologica, dunque sfociare nel campo dell’illecito penale?
Secondo uno dei principi generali del diritto penale un reato astrattamente previsto intanto è legittimo in quanto risponda alla logica della «extrema ratio» [26].
L’anima fortemente afflittiva della sanzione penale, e cioè la restrizione della libertà personale, impone di verificare la sussistenza di un particolare presupposto: la necessarietà del ricorso allo strumento penale. Tale esigenza si spiega sulla base di un incontestabile dato: i mezzi di protezione predisposti dagli altri settori dell’ordinamento (diritto civile, amministrativo, ecc.) non risultano sempre altrettanto idonei a prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi, che è necessario impedire in vista della garanzia delle condizioni di una pacifica convivenza. Peraltro, il ricorso alla sanzione penale per antonomasia – e cioè la pena detentiva – risulta in taluni casi ancor oggi inevitabile per scoraggiare le azioni dannose di coloro i quali non avvertirebbero, o perché «posso permettersi tutto» ovvero perché «non posseggono nulla», l’effetto di sanzioni pecuniarie come il risarcimento del danno e simili[27].
Da tale principio generale ne discende deduttivamente che per individuare la fattispecie di truffa è necessario che il comportamento dell’agente, a dispetto del semplice inadempimento, sia connotato da un quid pluris che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia in grado di colorare di offensività la condotta civilisticamente illecita sì da attribuirle un temperamento penalistico. Non si può concepire un reato senza offesa ad un bene giuridico protetto (nullum crimen sine iniuria) [28].
Di norma, la semplice inottemperanza alle prestazioni contrattuali in sé non è tale da ledere un bene penalmente tutelato, attesa la lievità della violazione e la possibilità, prevista dalla normativa civilistica, di far fronte a questa situazione patologica mediante l’esperimento di altri mezzi di tutela sufficientemente ed egualmente idonei a presidiare la parte lesa contro il pregiudizio subito (come la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno).
L’inadempimento, al contrario, fuoriesce dagli argini civilistici allorquando venga avviluppato da coefficienti negativi che trafiggono non già interessi meramente privatistici, bensì ulteriori e superindividuali, il cui ripristino non può che essere affidato al sistema deterrente-soppressivo penalistico.
Nella specie, il disvalore penale è rappresentato dal contengo truffaldino serbato dal soggetto attivo del reato il quale, assumendo un comportamento idoneo ad impedire la corretta e salubre formazione dell’altrui volontà, non solo lede l’interesse privatistico patrimoniale del creditore, ma colpisce soprattutto la libertà contrattuale della vittima, legittimando in tal modo l’intervento garantistico del diritto penale. È proprio negli artifizi e raggiri, presi in considerazione dalla fattispecie delittuosa, che va rinvenuta la ratio giustificatrice della pena comminata al trasgressore. Sono essi a costituire il c.d. quid pluris di cui sopra si è discorso ed in virtù dei quali il diritto penale è deputato a svolgere la matassa criminosa.
Illuminante la giurisprudenza quando afferma che «il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni»[29].
È dirimente, in conclusione, richiamare il principio di diritto, formulato dalla Cassazione nella già citata sentenza n. 29853/2016, in virtù del quale «nei contratti ad esecuzione istantanea si ha truffa contrattuale allorché l’agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Di conseguenza, ove tale tipologia di contratti sia stipulata senza alcun artifizio o raggiro, l’eventuale successiva attività decettiva finalizzata a nascondere l’inadempienza costituisce solo illecito civile. Al contrario, nei contratti sottoposti a condizione o in cui l’esecuzione sia differita, o non si esaurisca in un’unica prestazione, è configurabile il reato di truffa anche nei casi in cui l’attività decettiva sia operata durante la fase di esecuzione del contratto al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o al fine di far apparire verificata la condizione».
5. Focus sulla sentenza della Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821
A conclusione di questa dissertazione ci si soffermerà sull’analisi di una recente sentenza di cospicuo interesse, la n. 18821 del 2017, con cui la Cassazione penale si esprime in riferimento agli elementi integranti il reato di truffa contrattuale operata attraverso il web.
La pronuncia in commento prende le mosse da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Locri, Sez. dist. Siderno, in forza della quale l'imputato è stato ritenuto responsabile e condannato alle pene di legge per il delitto di truffa in danno di un soggetto: truffa consistita nell'offerta di vendita su un sito internet di un veicolo di proprietà apparente dell’imputato e nella cessione alla persona offesa — che versava un acconto sul conto corrente postale dell’agente —, nell'omissione dell'adempimento consistente nella consegna del veicolo e nella successiva irrintracciabilità.
La Corte d’Appello ha riqualificato il fatto come insolvenza fraudolenta, sanzionata dall'art. 641 c.p. e avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione alla ritenuta insolvenza fraudolenta, ritenendola una condotta penalmente irrilevante.
Nella pronuncia in commento la Cassazione dissente dalla sentenza resa dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto di dover qualificare la pacifica condotta del prevenuto, consistita nella vendita di un veicolo per via telematica, nella ricezione dell'acconto e nella successiva mancata consegna del bene, quale insolvenza fraudolenta sull'assunto della mancata ravvisabilità di artifizi e raggiri.
La Suprema Corte evidenzia che nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l'affermazione che sussiste l'ipotesi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l'inadempimento contrattuale sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento[30].
In conclusione, viene, pertanto, ribadito il principio di diritto in virtù del quale: “Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta online”.
Per questioni di completezza è utile soggiungere quanto affermato da una recentissima sentenza della Cassazione penale (in tema di truffa e circostanze aggravanti), la cui massima viene riportata di seguito: “Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti «on-line»”[31].
È tangibile ancora una volta la compenetrazione tra la branca ordinamentale civilistica e quella penalistica.
Il venditore ha l’obbligo specifico di consegnare la cosa al compratore in seguito al perfezionamento del contratto di compravendita (art. 1476, n.1, c.c.). La vicenda de qua ha visto il succedersi della mancata consegna del bene al versamento del danaro richiesto dal prevenuto, dunque la rottura del sinallagma che legava le parti. Ciò legittimerebbe astrattamente l’acquirente a richiedere in primis la risoluzione del contratto per inadempimento (rientrando la compravendita nei contratti a prestazioni corrispettive) e, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.).
Senonché nel caso in questione alla mancata consegna del bene dovuto si è accompagnata un’altra condotta dell’imputato che ha integrato quel quid pluris idoneo a colorare la fattispecie incriminatrice della truffa contrattuale: l’irrintracciabilità.
Se, infatti, il venditore fosse rimasto reperibile durante il momento di esecuzione del contratto, di certo il compratore non sarebbe ricorso né avrebbe potuto ricorrere alla tutela processuale penale. Tutt’al più avrebbe potuto mettere in mora il venditore dopo un ragionevole periodo di tempo dalla conclusione del contratto o comunque lo avrebbe diffidato ad adempiere alla consegna tempestiva del bene, pena la risoluzione del contratto e fermo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
È pacifico asserire che quando si conclude un contratto e una delle parti non adempie ai propri obblighi, si configura un semplice illecito civile.
La legge richiede, ai fini della configurazione della truffa, che vi siano artifici e raggiri, ossia un ulteriore comportamento volto a far concludere il contratto che, altrimenti, non si sarebbe mai stipulato. È proprio la realizzazione di questi sotterfugi a far cadere in errore l’altro soggetto e a configurare il reato de quo, traducendo il semplice illecito civile in violazione di ben più elevata offensività. Il venditore ha mediante artifizi spacciato per esistente un veicolo che in realtà non è mai esistito e si è reso irrintracciabile nella speranza di sfuggire alle pretese dell’acquirente.
Le modalità dell’azione rendono, infatti, evidente la presenza del dolo iniziale del reato, che va ravvisato nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto già dal momento dell’offerta online. Detto in termini più semplici, se il venditore ha già premeditato – prima della conclusione del contratto – di ingannare l’acquirente non consegnandogli l’oggetto acquistato, siamo in presenza di truffa.
Del resto, la vendita online è fondata sull’affidamento del compratore nell’offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il compratore non può vedere fisicamente la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, la qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle informazioni fornite dal venditore.
Pertanto, nelle vendite online, la natura dell’artificio o raggiro si manifesta nella messa in vendita di un oggetto che in realtà non esiste e, dunque, nella chiara assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo o parte di esso, ometta la spedizione (o la consegna), rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa di tale doloso comportamento.
