Sentenza Facebook: la responsabilità del social network per linking illecito
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Ricostruzione storica del fatto. – 3. Criteri di imputazione ex art. 2043 cc.. – 4. Il principio del “locum commissi delicti”. – 5. Criteri di responsabilità. – 6. Differenze strutturali tra il diritto di satira e l’illecito da diffamazione. – 7. Comportamento diffamatorio in merito al rapporto KaliKiri-V.P.. – 8. Violazione di legge-profilo Facebook.
Abstract italiano: Con la presente relazione si è proceduto ad analizzare, sul piano strutturale, la sentenza n. 3512/19 emessa dal Tribunale di Roma ed afferente all’azione risarcitoria proposta dalla signora V.P. Trattasi di un'azione risarcitoria proposta da parte istante, con la quale veniva contestata l’immissione di alcuni video sul social network facebook, a carattere diffamatorio. In via preliminare, in una prima fase, si è proceduto alla ricostruzione dei fatti, oggetto della presente vertenza per poi successivamente soffermarsi sulle problematiche di carattere giuridico. In tal senso estremamente lineare sono state le osservazioni nel cristallizzare il momento consumativo dell’illecito, ai fini degli effetti giuridici. Tale sentenza riveste un profilo di particolare importanza, dal momento che viene analizzata la linea di correlazione che lega le norme di rango costituzionale con l’illecito diffamatorio in materia di bilanciamento degli opposti principi. Di conseguenza, il predetto assunto decisionale finisce anche per rivestire una particolare importanza nel tracciare la linea di confine tra il divieto di travalicare l’esercizio del diritto in relazione alle condotte diffamatorie. In sostanza, tale sentenza finisce per investire il ruolo di applicazione del diritto di satira nella sua globalità, anche alla luce dell’art. 51 c.p. Rimane, quindi di palmare evidenza l’importanza che la sentenza n. 3512/19 ha assunto nel panorama dottrinario e giurisprudenziale italiano, ai fine della ricaduta sulle lesioni di norme di rango costituzionale.
Abstract inglese: With this report, the sentence n. 3512/19 issued by the Court of Rome and relating to the claim for damages brought by Mrs V.P. This is an action for compensation proposed by the instant, which challenged the release of some videos on the facebook social network, which was defamatory. As a preliminary step, in an initial phase, the facts were reconstructed, the subject of the present dispute, to then subsequently focus on legal issues. In this sense, the observations in the crystallization of the illicit consumption moment were extremely linear, for the purposes of legal effects. This sentence has a profile of particular importance, since the correlation line between the constitutional standards and the defamatory offense regarding the balancing of opposing principles is analyzed. Consequently the aforementioned decision-making assumption also ends up being of particular importance in tracing the boundary line between the prohibition to go beyond the exercise of the right in relation to defamatory conduct. In essence, this sentence ends up investing the role of applying the right of satire in its entirety, also in light of the art. 51 of the Italian Penal Code. The importance of the sentence n. 3512/19 assumed in the Italian doctrinaire and jurisprudential panorama, for the purpose of the repercussions on the injuries of constitutional norms.
1. Premessa
In questa sede si procede all’analisi strutturale della sentenza n. 3512/19 emessa dal Tribunale di Roma e afferente l’azione risarcitoria formulata dalla signora V.P. quale legale rappresentante delle Reti Televisive Italiane Spa con la quale parte istante contesta la violazione dei diritti all’onore, alla reputazione e al decoro, fermo restando la lesione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di RTI sui contenuti audiovisivi della serie animata Kilari.
2. Ricostruzione storica del fatto
La vertenza in oggetto ha origine in merito alla diffusione di alcuni video sul social network facebook dal titolo “V.P. nei panni di Kilari è assolutamente ridicola”, nel quale erano stati pubblicati video e commenti che dileggiavano ed insultavano con termini altamente offensivi la signora V.P., derisa per le sue caratteristiche fisiche, e al contempo si contestava l’impresa RTI, accusata di aver scelto un personaggio inadeguato a rappresentare la serie di cartoni animati giapponesi dal titolo Kilari.
Nell’atto proposto parte istante eccepiva altresì la pubblicazione non autorizzata di una fotografia della signora V.P. nei panni di Kilari, nonché dei collegamenti ipertestuali che conducevano alla visione di sequenze di immagini tratte dalla citata serie animata.
Da tali considerazioni la signora V.P. ritenendosi parte lesa nella sfera del decoro e della reputazione aveva formulato azione risarcitoria.
In sede ricostruttiva emerge con estrema linearità che oggetto della vertenza è l’accertamento della responsabilità extracontrattuale a seguito di condotte plurioffensive.
In via preliminare, Facebook e Facebook Ireland, quale parte convenuta, avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, il quale invece in tale sede richiamando il principio del “forum commissi delicti”, inteso come momento della consumazione del danno, aveva citato la Convenzione di Bruxelles del 27-09-1968, e l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione ribadendo la piena competenza nella trattazione della presente vertenza.[1]
3. Criteri di imputazione ex art. 2043 c.c.
L’art. 2043 cc. recita: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Tale disposizione normativa, quale norma di carattere generale dell’ordinamento, recupera il principio dell’iniuria di matrice romanistica e fissa nel danno ingiusto l’obbligazione risarcitoria.
Sul punto sorge come giusto corollario il problema di inquadrare il principio dell’evento dannoso.
Nel caso di specie la sentenza in esame è decisamente attenta nel cristallizzare come punto di consumazione dell’illecito, il luogo dove si è consumato l’illecito stesso.[2]
Ai fini del giudicato, non rileva il luogo dove hanno sede le due società convenute, né quello dei server dove gli utenti hanno caricato i file contestati, ma bensì il luogo dove la signora V.P. è residente e dove RTI esercita la propria attività di impresa, in considerazione dell’effetto temporale di presa visione dei filmati quale momento consumativo dell’illecito.
Il ragionamento logico-deduttivo a cui perviene l’organo giudicante si fonda sul luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto da interpretarsi quale luogo in cui si è consumata la lesione del diritto.
La visione del video acquista una configurazione spazio-temporale di momento di consumazione dell’illecito; il momento in cui parte istante prende contezza del video rappresenta la consumazione dell’illecito, dove il diritto di pensiero degrada nell’illecito diffamatorio.
Peraltro, tale interpretazione, peraltro suffragata da un orientamento consolidato della Suprema Corte, rimane quella più convincente e sicuramente più vicina alle prescrizioni dell’art. 2043 cc. che fanno discendere le azioni di ristoro del danno al momento della consumazione dell’illecito e non al luogo dove potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione.
In sostanza, anche per le considerazioni di cui appresso si dirà, rimane pacifica la piena competenza giurisdizionale del Tribunale di Roma ed assorbente ogni altra successiva eccezione.
Nel merito si può agevolmente articolare che la presente fattispecie si snoda sul piano strutturale attraverso le sottoelencate categorie:
- Diritti della persona (onore, reputazione, decoro ed immagine);
- Diritti di proprietà industriale e diritti d’autore.
Va fatta una premessa di carattere generale.
Il giudice adito nella sentenza in epigrafe è molto attento nell’evidenziare il carattere offensivo ed ingiurioso delle espressioni riportate su facebook, che a parere di questi rivestivano un carattere poco omogeneo e nel contempo disarmonico nei confronti del diritto di critica e di satira.
Nel caso di specie nell’intervento giurisprudenziale parte giudicante recupera l’orientamento della Suprema Corte, che più volte è intervenuta a dirimere le linee di confine delle norme di rango costituzionale in materia di bilanciamento degli opposti principi.
Va da sé che la libertà di pensiero quanto il diritto alla dignità, all’onore e al decoro sono principi di rango Costituzionale, in quanto garantiti e tutelati dalla stessa Carta Costituzionale con l’art. 21 e l’art. 2 e 3.[3]
In sostanza siamo alla presenza di norme dello stesso rango che nell’architettura della gerarchia delle fonti occupano il gradino più elevato.
A questo punto diventa consequenziale chiedersi su quali criteri si forma il Giudicato.
Nel caso di specie il Tribunale di Roma richiama la scriminante dell’esercizio del diritto, che precedentemente era stato oggetto anche di arresti giurisprudenziali della Suprema Corte: “omissis……lo stesso può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato”.[4]
In sostanza, l’esercizio del diritto ex art. 21 della Costituzione può essere esercitato purché tale facoltà non acquisti il carattere diffamatorio, e dove la verità oggettiva del fatto, e la correttezza dell’esposizione devono rivestire il carattere fondante dell’esercizio del diritto stesso.
La linea di confine è rappresentata dal divieto di travalicare l’esercizio del diritto in condotte diffamatorie e prive della relativa giustificazione oggettiva.
L’assenza del dato oggettivo, inteso come rappresentazione oggettiva del dato reale, fa evolvere il diritto in un’attiva illecita, e pertanto sanzionabile sul piano dell’ordinamento.
Tale principio affonda radici lontane, risalenti ai giuristi romani.
Infatti, se le fonti romani erano state attente a concettualizzare la legittimità dell’esercizio del diritto, attraverso la formulazione dell’antico aforisma (qui utitur suo iure neminem laedere), e anche vero che la tradizione romanista si era già posta il problema dell’effetto degenerativo di tale diritto.
Rimane sempre di tradizione romanistica l’inquadramento del momento consumativo dell’illecito, da cui far derivare l’effetto sanzionatorie (“locus commissi delicti”).[5]
Peraltro, nel concetto di “danno ingiusto”si coglie “l’agere contra ius” nella sua accezione tecnica, intesa come attività di compimento di azioni ritenute meritevoli di disapprovazione secondo l’ordinamento.
In questa sede preme evidenziare l’efficiente ricostruzione del limite della continenza operata dal collegio, dove questi dopo aver esposto la dicitura formale degli articoli della Carta Costituzionale (21, 2 e 3), e richiamato il principio del bilanciamento, attraverso un recupero dell’indirizzo giurisprudenziale della Cassazione arriva poi a motivare la statuizione fissando dei paletti normativi, oltre ai quali l’esercizio del diritto degrada in diffamazione e quindi diventa contra ius.
4. Il principio del “locum commissi delicti”
E’ interessante notare come l’intervento formulato nel deliberato decisionale che in questa sede viene richiamato integralmente sia decisamente attento a cristallizzare il concetto del locum commissi delicti: “…..la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto debba essere interpretato quale luogo in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza aver riguardo al luogo ove si siano verificate o potrebbero verificarsi, le conseguenze future di tale lesione…...la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito…….deve altresì ritenersi che la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino dall'accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet ... cui si ricollegano i diritti fatti valere, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro.......ne discende allora che, non può darsi rilievo, né al luogo ove hanno sede le due società qui convenute, né a quello dei server dove ove gli utenti hanno caricato i file contestati……”.[6]
In sede ricostruttiva è decisamente rafforzativo l’intervento del Collegio per molteplici ragioni:
- Richiamo agli interventi dell’Unione Europea;
- Adeguata motivazione sul radicamento della competenza;
- Precisazione sull’effetto consumativo dell’illecito.
5. Criteri di responsabilità
Di carattere diversificato riveste il problema di inquadrare il carattere illecito della pubblicazione di link di collegamento a portali di terzi.
In tal senso emerge l’assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare.
Con estrema chiarezza, il richiamo che il Collegio fa dell’intervento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea se da un lato impregna la decisione di un richiamo comunitario, dall’altra la medesima perviene ad una precisa statuizione attraverso un ragionamento logico-deduttivo estremamente lineare.
A tal fine si richiama l’esposizione decisionale del Collegio romano che in questa sede viene richiamata integralmente: omissis…..si è più volte espressa anche la Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, la quale ha affermato che l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29……ed ancora la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve…….essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera……[7].
Per quanto riguarda, l’azione di responsabilità promossa dalle due attrici, la stessa ha ad oggetto da un lato i diritti della persona rivendicati da entrambi i soggetti (onore reputazione decoro da immagine) e dall’altro i diritti di proprietà industriale e i diritti d’autore di cui la sola RTI ne rivendica la piena titolarità e i diritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti audiovisivi della serie animata Kilari nonché sull’immagine, il nome e la voce della signora V.P..[8]
In tal senso, la società RTI ha provato con copiosa documentazione la sua qualità di concessionaria per l’esercizio dell’emittente televisiva Italia 1 in forza di appositi decreti ministeriali e di titolare dell’omonimo marchio.
Altrettanto documentata, è stata la prova di aver acquistato dalla società Media dei diritti di trasmissione e sfruttamento economico, in esclusiva per il territorio italiano.
Alquanto dibattuta è stata la linea difensiva adottata da parte contenuta sul diritto di satira.
Le eccezioni formulate da parte convenuta trovano elemento fondante sul criterio che tali affermazioni erano prive del carattere doloso; non vi era intenzionalità nell’arrecare danno dal momento che le esternazioni rilasciate erano finalizzate ad una critica costruttiva.
Di diverso avviso, il collegio che a più riprese ha ribadito l’inequivocabile carattere offensivo ed ingiurioso delle espressioni rilasciate, sicuramente non scriminate dal diritto di critica e di satira invocate dalle convenute.
Molto circostanziato è l’intervento del Collegio nel recuperare l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione.
In tal senso, i giudici di Piazza Cavour sono intervenuti a più ripresa consentendo la creazione di un orientamento uniforme, che viene richiamato dal Collegio e che rimane di facile documentazione.
In tal senso, la Suprema Corte con indirizzo uniforme e mai smentito ha affermato che per l’applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell’esposizione dello stesso, che consta di due aspetti, uno formale ed uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l’esimente possa operare.
I richiami degli arresti giurisprudenziali contenuti nella citata sentenza (2003 n. 11455 e 2007 n. 80659) hanno il pregio di indicare che qualsiasi espressione anche lesive trovano un elemento giustificativo quando siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.
I passaggi motivazionali del giudicato si snodano da un lato nel ricostruire e richiamare le affermazioni rilasciate e dall’altra nell’inquadrare le stesse alla luce degli interventi della Cassazione.
Nel caso di specie. il Collegio ha proceduto in una prima fase a elencare i predetti principi per poi procedere ad evidenziare il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rilasciate.[9]
In tal senso, le argomentazioni del Collegio sono precise nell’evidenziare che le espressioni sopra menzionate travalicavano il limite della continenza, in quanto si risolvevano in aggressioni del tutto distruttive dell’onore e della reputazione della signora V.P., derisa per le sue caratteristiche fisiche e nel contempo venivano sollevate critiche di carattere demolitorio alla RTI per essersi avvalsa delle prestazioni della citata artista.
Nel caso di specie, si procede a richiamare integralmente il passaggio contenuto in sentenza: “omissis……non può essere revocato in dubbio che le espressioni sopra menzionate travalichino il limite della continenza, in quanto si risolvono in aggressioni del tutto gratuite e distruttive dell’onore e della reputazione della signora V.P., derisa per le sue caratteristiche fisiche e dell’impresa RTI rimproverata per essersi avvalsa delle prestazioni della citata artista”.[10]
L’intervento è estremamente chiaro e fuga ogni dubbio per una diversa interpretazione.
Tuttavia, è necessaria una ricostruzione generale dei diritti di cronaca, di critica e di satira.
6. Differenze strutturali tra il diritto di satira e l’illecito da diffamazione
Nell’ordinamento nazionale il diritto di satira è riconosciuto come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, dal momento che rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 21, 9 e 33 della Costituzione che tutelano rispettivamente la libertà di pensiero ed espressione, lo sviluppo della cultura e la libertà di creazione artistica.
Occorre comunque affermare che la cronaca, la critica e la satira sono tre tipi di manifestazioni del pensiero ed è importante procedere ad una analitica differenziazione.
Il diritto di cronaca consente di invocare l’operatività della clausola generale di non punibilità prevista dall’art. 51 c.p. dove l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
La critica si distingue dalla cronaca, poiché consiste nell’esternazione di un’opinione soggettiva, e non è soggetta al limite della verità. Tuttavia, rimane soggetta ai limiti di pertinenza e continenza.
La Cassazione è intervenuta a più riprese precisando che si possono adoperare espressioni forti e taglienti e che devono essere funzionali alla manifestazione del dissenso. Infatti, non sono ammesse, tassativamente espressioni che degradino o discreditino la reputazione altrui.
Tale limitazione non riguarda il potere di satira che come ha affermato la Cassazione costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di cronaca. Inoltre, la stessa ha lo scopo di denuncia sociale e politica.
Per tali motivi non è applicabile il parametro della verità, dove per orientamento uniforme la stessa non costituisce una risposta ad esigenze informative e non ha alcun rapporto di necessità e coincidenza con la verità del fatto.
La rappresentazione dei fatti espressa in materia di inverosimiglianza esclude a priori la capacità offensiva della reputazione, dell’onore e del prestigio. Tuttavia, va fatta una precisazione.
La dottrina suole distinguere dalla satira in senso generale dalla satira verità, che è una attività di per sé a basso rischio di lesività, poiché non si sbilancia in scelte iperboliche o fantasiose, spesso creata per fini di denuncia sociale.[11]
In questo caso, è necessario che vi sia un limite di pertinenza rappresentato tra un collegamento tra giudizio satirico e fatto, affinché l’illeceità sia esclusa.
L’uso di espressioni lesive della reputazione altrui è legittimo se giustificato dalla manifestazione di un dissenso che concerne l’opinione o il comportamento preso di mira.
La satira degrada in diffamazione se l’opera satirica attribuisce all’oggetto della satira una condotta illecita o moralmente disonorevole, poiché la satira come ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere i diritti fondamentali della persona, la quale possiede il diritto all’onore e al decoro.
Secondo questo principio, non va riconosciuta la scriminante di cui all’articolo 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio.
Per questi motivi un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione di un personaggio pubblico può configurare il reato di diffamazione.
Alla satira sono comunque sovrapponibili dei limiti:
- Un limite interno in funzione alla notorietà del personaggio, poiché si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica dato che ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire;
- Un limite esterno legato al messaggio satirico in sé. La propagazione di notizie destinate per legge al segreto o alla riservatezza o comunque idonee a creare notevole imbarazzo o grave disagio nell’ambito familiare, professionale e sociale.
La satira deve quindi sottostare al limite di continenza nonostante rimanga un parametro difficile da valutare, viste le caratteristiche del mezzo espressivo.[12]
Su questo punto si riscontra un’oscillazione dell’orientamento giurisprudenziale, che rimane essenzialmente non univoca.
Nel caso di specie, una parte sostiene che alla satira, quale espressione artistica caratterizzata da un linguaggio non convenzionale, non possa applicarsi il metro consueto della correttezza dell’espressione.
Altra parte ritiene comunque che la satira, intesa come una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi, non sfugga al limite della continenza per cui non potrebbe essere invocata la scriminante dell’articolo 51.
Sul punto vedasi l’arresto giurisprudenziale del Tribunale di Trento che con sentenza del 26 gennaio 1999 aveva già precisato che la satira non poteva tradursi nel diritto al libero insulto, travalicando il limite della correttezza del linguaggio e del rispetto della dignità umana.
Su tale linea di intervento si è posta la Cassazione che a più riprese ha rimarcato che la satira deve limitarsi a un tono e un linguaggio essenzialmente simbolico, risultando lecita anche la parodia delle espressioni, ma allo stesso tempo non deve sfociare in un insulto denigratorio, ledendo la dignità ed il rispetto della persona umana.
Inoltre, deve essere innocente, innocua e sorridente per essere accettata come libera manifestazione del pensiero.[13]
Se, invece, eccede da tali limiti la satira trasmoda in un comportamento chiaramente diffamatorio posto in essere attraverso una satira non accettabile, né innocua, né sorridente e tanto meno innocente.
Sul punto gli interventi della Cassazione con sentenze del 20-01-1992, 25-05-1996 n. 4943 e n. 1998 n. 7990 hanno costituito una pietra miliare, non solo nell’arricchire di contenuti esplicativi il diritto di satira, ma tentando in una difficile impresa di fissare una linea di demarcazione tra satira e diffamazione.
Se non è sempre facile fissare parametri rigidi e anche vero che i contenuti innanzi richiamati hanno assunto un valido significato esplicativo.
Va precisato che parte convenuta ha strutturato l’intera architettura difensiva su due punti fondamentali:
- Difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito;
- Utilizzo di un linguaggio satirico, in assenza di ogni comportamento doloso finalizzato alla denigrazione del personaggio interessato.
Sul primo punto si è già ampiamento discusso evidenziando come l’intervento del Collegio è stato radicale nel rimarcare la piena competenza decisionale e chiarendo il quantum dell’”auctoritas iuris dictionis” nel presente giudizio.
Sul secondo punto, parte convenuta ha cercato di dimostrare il contenuto satirico del video, e l’assenza di ogni comportamento doloso a fini denigratori, a tal fine in più riprese ha eccepito che il diritto di satira è riconosciuto come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, dal momento che rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 21, 9 e 33 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la libertà di pensiero ed espressione, quale norma di rango costituzionale.
Inoltre, parte resistente ha cercato di invocare l’articolo 51 c.p. sul diritto di cronaca, quale clausola generale dell’ordinamento di non punibilità secondo la quale l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Di diverso avviso, il Collegio che in chiave ricostruttiva ha fugato ogni dubbio interpretativo, evidenziando che le espressioni menzionate travalicavano il limite della continenza, in quanto si risolvevano in aggressioni del tutto gratuite e distruttive dell’onore e della reputazione della signora V.P., derisa per le sue caratteristiche fisiche e nel contempo si accusava l’impresa RTI di essersi avvalsa delle prestazioni della citata artista.
7. Comportamento diffamatorio in merito al rapporto KaliKiri-V.P.
Se le eccezioni proposte da parte convenuta e reiterate in fase di giudizio avevano la finalità di dimostrare l’assenza di un comportamento doloso[14] e che la volontà di configurare una rappresentazione satirica emergeva nel parallelismo Kalikiri-V.P. utilizzato nel prescritto intervento, il Collegio ha invece ritenuto il comportamento ascritto di carattere diffamatorio per i seguenti punti:
- deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio;
- linguaggio offensivo e denigratorio, che ha travalicato il limite della correttezza del linguaggio e del rispetto della dignità umana.
In sede ricostruttiva la cronaca non riveste carattere diffamatorio se rispetta tre requisiti fondamentali alla luce degli interventi giurisprudenziali citati in premessa:
- Limite della verità dal momento che la notizia deve riportare una realtà oggettiva.
- Limite della pertinenza dal momento che vi deve essere un interesse pubblico alla conoscenza del fatto.
- Limite della continenza in considerazione che l’esposizione deve essere corretta formalmente e deve utilizzare modalità espressive misurate.
Non è compito di parte scrivente rilasciare considerazioni interpretative, né sostituirsi all’organo giudicante, ma francamente dalla lettura dei termini utilizzati da parte convenuta come debitamente richiamati nella sentenza emerge una durezza ed una violenza del linguaggio che sicuramente ravvisava il carattere diffamatorio. Tuttavia, va fatta una premessa di carattere generale.
Il compito di chi scrive è finalizzato non solo ad una discussione sulle criticità di carattere giuridico riscontrate e allo stesso tempo in maniera serena pervenire a delle riflessioni costruttive sull’argomento che non si limiti ad un mero commento dei fatti storici della sentenza.
Il problema non è esprimere dei pareri di carattere giuridico in chiave sostitutiva dell’organo giudicante, ma piuttosto nelle considerazioni rilasciate, pervenire a soluzioni di carattere ricostruttivo.
Affermare che le dichiarazioni rilasciate da parte convenuta rivestissero o meno il carattere diffamatorio, significa svolgere una funzione sostitutiva dell’organo giudicante, anche perché occorrerebbe rappresentare l’intero contesto.
Comunque, è innegabile che le frasi rilasciate avevano un valore forte e denigratorio, e che in sostanza è condivisibile l’assunto decisionale.
A tal fine si cita integralmente il passo della sentenza: “omissis.....Anzitutto, va affermato l'inequivocabile carattere offensivo ed ingiurioso delle espressioni sopra riportate sicuramente non scriminate dal diritto di critica e di satira invocati dalle convenute...In proposito è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, nell'operare il corretto bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione e i diritti fondamentali della persona (quali la dignità, l'onore, il decoro, la riservatezza, l'identità personale e la reputazione) tutelati dagli artt. 2 e 3 della medesima Costituzione, ha più affermato che per l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione dello stesso (cosiddetta continenza), che consta di due aspetti, uno formale ed uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare........Ora, nel caso di specie, non può essere revocato in dubbio che le espressioni sopra menzionate travalichino il limite della continenza, in quanto si risolvono in aggressioni del tutto gratuite e distruttive dell'onore e della reputazione della signora V.P., derisa per le sue caratteristiche fisiche, e dell'impresa RTI rimproverata per essersi avvalsa delle prestazioni della citata artista”.[15]
In sede ricostruttiva emerge con estrema chiarezza l'intervento decisorio del collegio che fuga ogni dubbio interpretativo e allo stesso tempo ha un'azione diretta nel circoscrivere il danno arrecato.
8. Violazione di legge-profilo Facebook
A questo punto occorre passare ad esaminare il punto più delicato della controversia ovvero l'accertamento della responsabilità delle convenute per aver concorso, quantomeno con la loro condotta omissiva, alle violazioni realizzate dagli utenti che hanno fattivamente creato il profilo Facebook in contestazione e materialmente caricato i contenuti plurioffensivi in questa sede evidenziati.
Nel caso di specie parte convenuta ha strutturato la propria linea difensiva invocando la direttiva 31/2000/CE e il decreto legislativo attuativo n. 70/2003 che in materia di responsabilità sull'uso di internet ha dettato una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina comune sulla responsabilità civile ex art. 2043 cc..
In modo particolare parte convenuta ha eccepito l'esclusione della propria responsabilità in relazione alla loro natura di “hosting provider” e sull'assenza di una puntuale diffida, fermo l'assenza di un ordine inibitorio emesso da una pubblica autorità.[16]
In via preliminare, per Internet service provider si intende quei soggetti che operano nella società dell'informazione, e che forniscono liberamente servizi internet attraverso servizi di connessione, trasmissione e memorizzazione di dati anche attraverso la messa a disposizione delle loro apparecchiature. In sostanza, il provider svolge essenzialmente una funzione di intermediazione stabilendo un collegamento tra il soggetto che intende comunicare un'informazione e i destinatari della stessa, in modo tale che qualsiasi attività posta in essere sulla rete internet viene gestita attraverso l'intermediazione del provider.
Su questo punto va precisato, che al fine di procedere ad una armonizzazione e regolamentazione del sistema informativo, l'Unione Europea ha emanato la direttiva 31/2000/CE sui servizi della società dell'informazione, in particolare sul commercio elettronico.
Tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 2003 n. 70 avente ad oggetto la tutela dell'affidabilità delle transazioni, dove la disciplina dell'attività dei prestatori di servizi, prevede in presenza di specifici requisiti, esenzioni di responsabilità.
In considerazione delle diversità dei servizi forniti dagli Internet provider, la direttiva in esame distingue tre tipologie di attività di intermediazione:
A. Prestatori di semplice trasporto che consiste nel servizio di trasmettere, sulla rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione stessa. Tale servizio si caratterizza per la memorizzazione delle informazioni trasmesse in rete;
B. Prestatori di servizi di memorizzazione temporanea che consiste nel servizio di trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, attraverso una memorizzazione automatica e temporanea delle informazioni al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro;
C. Prestatori di servizi di memorizzazione di informazione allo scopo di consentire la condivisione del materiale memorizzato con un numero indeterminato di altri utenti.
Riveste carattere normativo generale la regola che gli internet service provider non siano responsabili delle informazioni trattate e delle operazioni compiute dagli utenti che fruiscono del servizio, salvo che ci siano interventi manipolativi sul contenuto o sullo svolgimento delle stesse operazioni.
Le condizioni di esonero da responsabilità sul piano strutturale si basano sulle diverse caratteristiche del servizio offerto e, in particolare sulla diversa durata della memorizzazione delle informazioni immesse dall'utente.
Tralasciando l'attività di “caching” e di mere “conduit”, il Collegio circoscrive l'attenzione sull'attività di hosting, evidenziando che la stessa deve ricondotta all'attività specifica azionata dalle convenute e quindi applicabili al caso specifico.
In questa sede il Collegio richiama il d.lgs. n. 70/2003, che recuperando la direttiva europea, ha escluso la responsabilità del prestatore alla presenza di condizioni tassative:
A. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività sia illecita, o a conoscenza di fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illiceità dell'attività;[17]
B. non si abbia conoscenza di tali fatti, su comunicazioni delle autorità competenti.
In sede ricostruttiva il Collegio è attento nell'evidenziare che le ipotesi innanzi citate rivestono carattere di alternatività, nel senso che è sufficiente che non ricorra anche una sola di esse affinché il provider non sia esente da responsabilità.
Nel caso di specie il Collegio procede all'interpretazione del testo normativo adottato dal legislatore italiano in relazione all'intervento della Corte di Giustizia Europea sulla direttiva dell'Unione Europea.
Si configura "l'esenzione di responsabilità quando il soggetto interessato dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari abbia omesso prontamente di rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi"
In sostanza, l'illeceità della condotta si perfeziona attraverso il principio della conoscenza, comunque acquisita dell'illeceità dei dati memorizzati facendo sorgere la responsabilità civile e risarcitoria. A tal fine l'Organo giudicante richiama una successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, che nel merito ha precisato che si configura la responsabilità dell'hosting provider allorquando lo stesso sia a corrente dei fatti o delle circostanze che rendono manifesta l'illegalità del contenuto immesso sul portale telematico.
A tal fine si cita integralmente il testo dell'intervento del collegio: "omissis......è sufficiente che egli sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi.....”.
In tale prospettiva, l'imputazione di responsabilità del provider si perfeziona sull'effettiva conoscenza, anche acquisita ex post, della natura illeceità dei contenuti caricati sui propri server.
In sostanza, ai fini dell'imputazione rileva un dato meramente oggettivo, l'effettiva conoscenza non come grado di rilevazione soggettiva, ma come dato di fatto oggettivamente riscontrabile e valutabile. A tal fine, la suddetta interpretazione finisce per costituire un punto di equilibrio tra i vari diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Sul piano funzionale ci troviamo alla presenza da una parte dei diritti di cui godono i titolari dei diritti d'autore, dall'altra la libertà d'impresa dei fornitori di accesso a internet ed infine il diritto degli utenti di ricevere o comunicare informazioni.
Il Collegio è attento nel richiamare le prescrizioni normative della Direttiva n. 31/2000, che stabilisce espressamente la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi che sono in possesso delle informazioni fornite dai destinatari del loro servizio di attenersi ai principi di diligenza e di prevenire tipi di attività illecite.[18]
Da tali considerazioni l'obbligo di intervento preventivo non ha carattere preventivo, ma viene attivato solo successivamente alla puntuale indicazione dei titoli dei programmi tutelati da diritti esclusivi del titolare leso e viene limitato ai singoli contenuti preesistenti sul portale telematico. La conoscenza oggettiva dell'illeceità dei dati memorizzati, comunque acquisita determina la configurazione della responsabilità civile e risarcitoria dei prestatori di servizi.
In sede ricostruttiva si può agevolmente affermare come principio di carattere generale che l'effettiva conoscenza da parte del provider anche ex post della natura illecita dei contenuti caricati sui propri server è sufficiente alla determinazione dell'imputazione di responsabilità. In tal senso non acquista rilevanza l'attesa di un provvedimento di rimozione emanato da una pubblica autorità; l'inerzia in modo ingiustificato non esime da responsabilità il provider, dal momento che l'attività di rimozione non è subordinata all'ordine dell'Autorità.
A questo punto il Collegio recuperando l'indirizzo giurisprudenziale citato focalizza l'attenzione per inquadrare l'atteggiamento di parte convenuta e se quindi la stessa sia stata messa in condizione di avere piena conoscenza dei contenuti illeciti e si sia adoperata per attivare un intervento di prosecuzione dell'attività illecita.
Parte giudicante a tal fine richiama l'idoneità delle diffide attivate da parte attrice e il comportamento silente proposto da parte convenuta. Quest'ultima fonda la propria linea difensiva evidenziando che le diffide inviate non erano sufficientemente dettagliate, impedendo una conoscenza diretta dell'attività illecita.[19]
Su punto l'intervento del Collegio è lapissario: “omissis.....l'eccezione è del tutto priva di pregio giuridico”.
In tal senso, parte giudicante evidenzia che già il contenuto della prima diffida conteneva tutti i dati indicativi per inquadrare l'illeceità dell'attività, e che le successive diffide si ponevano sulla linea di una precisa contestazione. A parere del Collegio le società convenute erano state edotte dei contenuti illeciti del profilo in contestazione e nonostante le diffide reiterate hanno omesso di procede alla relativa rimozione, ponendo in essere un comportamento inadempiente protratto nel tempo: "omissis.............risulta, quindi provato che le società convenute sono state adeguatamente rese edotte dei contenuti illeciti del profilo in contestazione e nonostante le diffide reiterate ...........hanno scientemente omesso di disabilitare l'accesso ai contenuti in questione che sono stati rimossi dopo quasi due anni.......a fronte delle evidenti risultanze documentali, le convenute non hanno fornito, in via alternativa, valida dimostrazione del fatto di essersi trovare nella situazione giuridica oggettiva di non conoscibilità ex post dei contenuti illeciti segnalati da parte attrice”.
Da tali considerazioni emerge la piena responsabilità di parte convenuta in merito ai fatti contestati.
In definitiva, ci troviamo alla presenza di un accertato illecito, protratto nel tempo, dove parte convenuta è stata inadempiente nel non aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili nel caso di specie. Nel merito non è stata adottato alcun comportamento attivo finalizzato a impedire la diffusione illecita dei contenuti, venendo meno quella diligenza ragionevolmente richiesta. Il comportamento delle parti convenute in un rapporto solidale ha determinato una imputazione di responsabilità, mediante omissione, per la violazione dei diritti della persona e dei diritti autorali spettanti a RTI, ivi inclusi i diritti di immagine ad essa ceduti dalla signora V.P. per la realizzazione della relativa sigla.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione sull'utilizzazione del marchio registrato che era stato invece sollevata da parte attrice il Collegio ha ritenuto di non attivare alcun criterio di imputazione di responsabilità, ritenendo che le convenute non si erano mai appropriate del segno distintivo della società per commercializzare o pubblicizzare propri servizi o prodotti.[20]
In sede conclusiva, siamo alla presenza di una condotta plurioffensiva dove si snodano molteplici profili non solo sul versante sanzionatorio, ma anche nella ricostruzione della condotta dolosa posta in essere dagli agenti. Nel merito va evidenziato il forte rigore giuridico attivato dal Collegio, dove a una prima ricostruzione dei fatti si è proceduto ad articolare la decisione in più fasi.
Dalla preliminare trattazione delle competenze giurisdizionali del giudice adito, si è passati ad inquadrare la fattispecie dell’art. 2043, all’esigenza di tracciare una linea di confine tra diffamazione e diritto di cronaca, per poi soffermarsi sull’uso di facebook ed i sui riflessi sul piano giuridico.
In sostanza, siamo in presenza di un intervento decisionale, che per la materia trattata e per gli interventi realizzati è destinato ad occupare un notevole spazio nel panorama della giurisprudenza nazionale.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[2] Il principio del locus commissi delicti si configura quando l’attività illecita è commessa nel territorio dell’azione o commissione che lo costituiscono, ovvero si è verificato come conseguenza dell’azione od omissione. Nel caso di specie il locus è quello in cui si ha per la prima volta la completezza degli elementi necessari a dar vita all’illecito. A tal fine il locus emerge come spazio territoriale dove si è verificata la condizione di punibilità. Sul punto vedasi anche LINA BIGLIAZZI GERI, UMBERTO BRECCIA, FRANCESCO BUSNELLI Diritto civile, Utet 1996 pag. 58 ss.
[3] GAETANO SILVESTRI Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza 2009 p. 23. Sul punto vedasi TEMISTOCLE MARTINES Diritto Costituzionale Giuffrè 2017. Si veda le riflessioni dell’Autore sui rapporti delle norme di rango costituzionale e sul principio delle gerarchie delle fonti, in materia di bilanciamento degli opposti principi.
[4] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[5] Sul punto vedasi ANTONIO PALMA Diritto Romano, p. 35ss. Secondo l’Autore nel diritto romano si distingueva una diffamazione verbale da una scritta…..la diffamazione scritta fu oggetto di una apposita codificazione, passata agli annali come libelli famosi, nei quali venivano analizzate le fattispecie che ledevano l’onorabilità…………Tale principio fu ripreso ed oggetto di legislazione dall’imperatore Teodosio che giunse alla codificazione del libellus famous.
[6] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[7] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[8] GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO, Diritto Penale Zanichelli Editore 2014 pag. 45 ss. In chiave comparata il sistema francese circoscrive l’illecito di diffamazione nell’imputazione di un fatto preciso o nella mera espressione di invettiva, mentre negli USA la diffamazione è the communication of a statement that makes a false claim, expressively stated or implied to be factual, that may harm the reputation of an individual, bunisiness, product, group, government or nation……ovvero dire qualcosa di falso e di dannoso per la reputazione altrui, spacciandolo per un dato di fatto.
[9] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto. Sul reato di diffamazione e sulla linea di confine tra illecito civile ed illecito penale si veda GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO cit. pag. 45 ss. Secondo gli Autori nell’ordinamento giuridico italiano la diffamazione diventa un delitto contro l’onore allorquando lo stesso si ramifica come offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l’immagine di sé presso gli altri. Elementi strutturali sono l’offesa all’altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali di un individuo. Con il termine più persone deve intendersi senz’altro come almeno due persone……l’art. 595 del codice penale prevede il reato di diffamazione: omissis….chiunque fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 1.032.
[10] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[11] GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO cit. pag. 45 ss
[12] GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO cit. pag. 45 ss . Sulla linea di confine tra illecito civile ed illecito penale si veda LINA BIGLIAZZI GERI, UMBERTO BRECCIA, FRANCESCO BUSNELLI cit. pag. 58 ss. Secondo la teoria della condicio sine qua non il nesso di causalità è riscontrabile solo allorché, senza quel comportamento umano, il danno non si sarebbe verificato.
[13] GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO ult. op. cit. pag. 45 ss
[14] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[15] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[16] Sul principio di responsabilità aquiliana vedesi LINA BIGLIAZZI GERI, UMBERTO BRECCIA, FRANCESCO BUSNELLI cit pag. 58 ss. Secondo gli Autori in merito al fatto materiale è da precisare che tale espressione abbraccia non solo l’evento dannoso, ma anche il comportamento umano, commissivo od omissivo che sia causa del risultato lesivo. Tra la condotta dell’agente e il danno, deve poi sussistere un nesso di causalità, tale da configurare l’evento quale conseguenza immediata e diretta del danno. Nel corso dei decenni vi è stata una proficua elaborazione dottrinaria che ha enucleato varie teorie per offrire in chiave interpretativa criteri utili al fine di stabilire l’effettiva esistenza di detto rapporto causale.
[17] Sul punto vedasi LINA BIGLIAZZI GERI, UMBERTO BRECCIA, FRANCESCO BUSNELLI cit. pag. 58 ss.
[18] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[19] Sentenza n. 3512/19 considerazioni in diritto.
[20] Sul punto vedasi LINA BIGLIAZZI GERI, UMBERTO BRECCIA, FRANCESCO BUSNELLI cit. pag. 58 ss. Secondo gli Autori sono da ricondurre a una data condotta solo quegli effetti negativi che conseguono a comportamenti di quel tipo e al ricorrere di quelle circostanze, secondo una legge statico-probabilistica.