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Pubbl. Mar, 5 Mag 2015

Convivenza matrimoniale e inefficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio

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Eleonora De Angelis


Con sentenza n. 7917 del 17/04/2015, sez. I Civile, la Corte di Cassazione ha stabilito che la convivenza "come coniugi" costituisce elemento ostativo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica che conferma la nullità del matrimonio.


Con sentenza n. 7917 del 17/04/2015, sez. I Civile, la Corte di Cassazione ha stabilito che la convivenza "come coniugi" costituisce elemento ostativo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica che conferma la nullità del matrimonio.

La decisione della Suprema Corte prende l'avvio dalla vicenda di un'opposizione alla delibazione - vale a dire il procedimento con il quale viene attribuita efficacia giuridica, nello Stato italiano, ad una sentenza pronunciata da un Tribunale ecclesiastico-  di una sentenza di nullità del matrimonio, pronunciata da un tribunale ecclesiastico. In questa occasione, la Corte di Appello di Bologna riconobbe l'efficacia di detta sentenza di nullità del matrimonio concordatario, contratto dai due coniugi. Avverso questa decisione, la moglie propose ricorso in Cassazione, ritenendo che la Corte di Appello, in maniera erronea, non aveva considerato, come elemento ostativo alla delibazione, per contrarietà ai principi di ordine pubblico, la prolungata convivenza (di ben 12 anni) e la nascita di una figlia (nonostante la comune volontà iniziale di non voler procreare).

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in questione, affermando che «la convivenza “come coniugi” deve intendersi quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente conoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili e di responsabilità».  In aggiunta a ciò, la Suprema Corte ha precisato che  "la convivenza “come coniugi” – come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici – deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pm interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio. Essa può essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio. " La decisione , del resto, si pone in stretto collegamento con il favor del nostro Legislatore alla conservazione del matrimonio se si accerta il protrarsi della convivenza.

Per tutti questi motivi, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e ha rinviato la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Bologna perché, in diversa composizione, verifichi l’effettività della convivenza secondo i parametri individuati dalle Sezioni Unite.