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Pubbl. Gio, 7 Mar 2019
Sottoposto a PEER REVIEW

Interessi corrispettivi e moratori: due facce della stessa medaglia

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Matteo Bottino
AvvocatoUniversità degli Studi di Genova


Le obbligazioni pecuniarie, la loro disciplina ed i problemi connessi all´applicabilità del tasso soglia. La Suprema Corte si sofferma su caratteristiche comuni e differenze, tra interessi corrispettivi ed interessi moratori e torna ad occuparsi delle conseguenze della pattuizione di interessi usurari: la gratuità del mutuo e la riduzione del tasso


Sommario: 1. Premessa e inquadramento normativo; 2. L'obbligazione pecuniaria. Il principio nominalistico e la moneta avente corso legale; 3. Le obbligazioni pecuniarie. Debiti di valuta e di valore; 3.2 I debiti di valore; 3.2.1 La conversione di debito di valore in debito di valuta; 3.2.2 Aestimatio, taxatio e danno da ritardo; 4. La disciplina degli interessi e la loro funzione; 4.1 Gli interessi compensativi; 4.2 Gli interessi corrispettivi; 4.2.1 La liquidità del credito; 4.3 Gli interessi moratori; 4.4 Gli interessi ultralegali; 5. Il problema dell'usura e l'applicabilità della relativa normativa. La Suprema Corte torna ad affrontare il problema; 6.1 La pronuncia della Suprema Corte; 6.2.1 L'interpretazione letterale; 6.2.2 L'interpretazione sistematica;  6.2.3 L'interpretazione finalistica;  6.2.4 L'interpretazione storica; 6.3 L'inconferenza della legge contro i ritardi nel pagamento delle transazione commerciali; 7. Conclusioni.

1. Premessa e inquadramento normativo

Al fine di meglio comprendere l'ordinanza in commento, si rende opportuna una breve premessa circa le obbligazioni pecuniarie di cui agli artt. 1277 e ss c.c. e le obbligazioni pecuniarie di interesse. 

Il Codice Civile prevede infatti che i debiti pecuniari si estinguano con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale[1]. Dal citato disposto normativo è possibile evincere il principio nominalistico, riferito al concetto di "moneta avente corso legale" , nonché la differenziazione tra debito di valuta e debito di valore.

2. L'obbligazione pecuniaria. Il principio nominalistico e la moneta avente corso legale

Il principio nominalistico è storicamente correlato al principio della circolazione monetaria ed alla sua efficacia liberatoria, nel senso che la moneta avente corso legale all'interno dello Stato, è un mezzo di pagamento attraverso il quale il debitore può liberarsi della propria obbligazione pecuniaria, consegnando la quantità di moenta quivalente al valore risultante dal titolo sui cui la stessa si fonda. In questo caso si parla di funzione solutoria della moneta.

La funzione è evidente: favorire la circolazione dei beni, con il conseguente sviluppo dell'economia, grazie all'ottenimento da parte del venditore di una certa quantità di denaro, che potrà dallo stesso essere impiegata per acquistare altri beni e servizi. La moneta ha permesso all'economia di emanciparsi dai vincoli del "baratto" ed è lo strumento - accreditato dalla sovranità monetaria dello Stato - destinato allo scambio per l'acquisto di beni o servizi universalmente accettato dalla totalità dei consociati, in quanto hanno la certezza di poter reinvestire quanto ricevuto al soddisfacimento dei propri bisogni.

Invero, a questo proposito, non va dimenticato che - ai sensi dell'art. 693 c.p. - chiunque si rifiuti di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale all'interno dello Stato, è punito con una sanzione amministrativa fino a trenta euro[2]. In sostanza vi è un obbligo di accettazione dei pagamento effettuati tramite moneta avente corso legale.

2.1 L'utilizzo della moneta e gli altri mezzi di pagamento

L'evoluzione commerciale e tecnologica ha inevitabilmente investito anche i mezzi di pagamento, comportando l'insorgenza  di conflitti e contrasti giurisprudenziali circa la valenza solutoria - ed il relativo obbligo di accettazione - dei pagamenti effettuati tramite metodi di pagamento differenti dalla consegna del denaro contante (bonifico bancario, assegno circolare, etc.)

Inizialmente, la giurisprudenza negava l'obbligo in capo al creditore di accettare l'offerta di pagamento, se fosse avvenuto - ad esempio - tramite la consegna di un assegno circolare.

"In tema di obbligazioni pecuniarie il principio secondo cui il creditore di somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente) si fonda su una norma (art. 1277 c.c.), di carattere dispositivo, che cessa di operare solamente: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali; cioè soltanto quando vi sia una volontà in tal senso, espressa o presunta, del creditore." (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12324).

Tale orientamento è stato in seguito ragionevolmente superato, sia alla luce della necessità sempre più impellente di celerità e snellezza dei metodi di pagamento, sia in conseguenza dell'evoluzione normativa con la quale si è limitato l'uso del contante. Il legislatore - infatti - nel corso del tempo ha cercato di limitare l'utilizzo del denaro contante nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie, sia per combattere l'evasione fiscale, sia per contrastare il fenomeno del "riciclaggio". Attualmente la somma massima pagabile in contanti è stabilita in 2.999,99 euro, mentre per importi superiori è necessario utilizzare strumenti tracciabili quali i bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili e carte di credito[3].

Il citato contrasto, creatosi nelle aule di giustizia, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte rilevando come nelle obbligazioni pecuniarie - inferiori al limite legale di pagamento in contanti - il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento; nel secondo il creditore può rifiutare solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva.

"Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore al limite legale di pagamento in contanti o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno." (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/12/2007, n. 26617 (rv. 601099).

Il citato intervento non ha risolto completamente la questione, in quanto sono sorte alte problematiche relative a quali mezzi di pagamento potessero essere assimilati alla consegna del denaro contante e - pertanto - si è resa necessaria un'ulteriore pronuncia della Suprema Corte nella sua massima funzione nomofilattica, con la quale si è stabilito che l'adempimento da parte del debitore - con il quale viene messo a disposizione il valore monetario spettante - non può esserre legittimamente rifiutato dal creditore che adduca a sostegno del proprio comportamento, il mero utilizzo di un diverso sistema di pagamento.

"Il solo fatto dell'adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del "valore monetario" spettante) - sistema che, comunque, assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un giustificato motivo, che il creditore deve allegare ed all'occorrenza anche provare". (Cass. civ. Sez. Unite, 04/06/2010, n. 13658).

Naturalmente resta inteso che l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poichè la mera consegna deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"[4].

3. Le obbligazioni pecuniarie. Debiti di valuta e di valore

Le obbligazioni pecuniarie sono l'espressione normativa delle obbligazioni che sono state definite dalla dottrina come obbligazioni di valuta. La caratteristica di tale tipologia di obbligazione, non è la circostanza per la quale esse vengono estinte tramite il versamento di denaro, bensì il fatto che abbiano ad oggetto - ab origine -  una determinata quantità di denaro, o determinabile mediante criteri predetrimanti dal titolo

"Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa." (Cass. civ. Sez. III Sent., 22/06/2007, n. 14573, rv. 598800).

Per meglio chiarire, si può distinguere nell'alveo delle obbligazioni estinguibili tramite una somma di denaro, tra obbligazioni derivanti da debiti originariamente definiti in una certa quantità di denaro (di valuta) e le obbligazioni per le quali il denaro è un mero mezzo di quantificazione e valorizzazione di un bene diverso dal denaro (di valore). Tipico esempio di obbligazione di valore, è quella derivante dal risarcimento del danno, la quale viene estinta a seguito di un'operazione volta alla quantificazione del valore del bene della vita che è stato leso, al fine di ristorare il danneggiato.

La distinzione naturalmente, non è meramente nozionistica, ma ha importanti conseguenze sul piano pratico, con particolare riferimento al rischio del deprezzamento monetario, dovuto - ad esempio - all'inflazione. I debiti di valuta infatti sono soggetti al principio nominalistico, in forza del quale viene lasciato in carico al creditore il rischio della svalutazione monetaria. Per chiarire, il debitore potrà liberarsi della propria obbligazione, pagando la somma indicata sul titolo, a prescindere dal mutamento del potere di acquisto della moneta.

Quanto sopra, potrà corrispondere ad un vantaggio al debitore, che nel caso di perdita del potere di acquisto (inflazione) si potrà liberare della propria obbligazione corrispondendo una somma che - in termini di economici - avrà un valore reale inferiore a quello che aveva al momento in cui il debito è sorto. Viceversa sarà avvantaggiato il creditore, che nel caso in cui vi sia una rivalutazione monetaria (deflazione), riceverà un importo corrispondente ad un valore reale maggiore rispetto a quello originario.

Tale sistema è frutto di una scelta di politica economica effettuata dal legislatore, il quale ha voluto semplificare e velocizzare gli scambi, svincolandoli dalla variazione dalle oscillazioni valutarie. 

3.1 La clausola di salvaguardia: deroga al princpio nominalistico

Il principio nominalistico è sancito dal codice civile come regola generale, che lascia però all'autonomia dei privati la possibilità di derogarvi tramite un'apposita clausola. In questo caso, si può definire tale previsione come una clausola di salvaguardia, la quale ha la funzione di proteggere entrambe le parti dal cambiamento del potere di acquisto della moneta.

Le parti possono dunque determinare la quantità di denaro che sarà corrisposta al momento in cui il pagamento dovrà esserre effettuato, indicizzando l'importo orginiariamente previsto - per esempio - alla rivalutazione o svalutazione della valuta.

3.2 I debiti di valore

Come precedentemente anticipato, i debiti di valore sono una figura di obbligazione non prevista esplicitamente dal codice civile, ma è un concetto frutto di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. 

Abbiamo già accennato al fatto che i debiti di valore non sono sottoposti al principio nominalistico e sono quindi soggetti alle oscillazioni valutarie. Invero, il potere di acquisto della moneta, andrà necessariamente ad influenzare l'obbligazione pecuniaria conseguente alla quantificazione del danno e alla sua conversione in una determinata somma di denaro. Di questa operazione e delle sue conseguenze si dirà meglio in seguito.

In questa sede si vuole spiegare il princpio che governa i debiti di valore, che può essere ben esemplificato con il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. Nel momento in cui un soggetto subisce una danno, la funzione del risarcimento è quella di ripristinare la situazione precedente all'evento che lo ha causato e - per fare ciò - viene attribuita una determinata quantità di denaro al danneggiato, sufficiente ad eliminare le conseguenze negative. E' evidente dunque, che se, all'epoca dell'evento, fossero state necessarie 100 unità di moneta per eliminare il nocumento subito, ma al momento della relativa liquidazione - per effetto della rivalutazione[5]  - fossero necessarie 110 unità, sarà quest'ultimo importo a dover esserre corrisposto al creditore-danneggiato. In caso contrario infatti, il risarcimento non sarebbe utile al completo ristoro dei danni subiti.

3.2.1 La conversione di debito di valore in debito di valuta

Nel caso delle obbligazioni di valore, vi è un momento in cui viene effettuata una valutazione del bene danneggiato, tramite la quale viene definito il relativo valore monetario. Ne consegue che nel caso in cui - per esempio - tale operazione venga effettuata da una sentenza di condanna, il debito di valore si converte in debito di valuta il cui importo si somma a quello dell'obbligazione rimasta inadempiuta ed al pari di questa ultima è produttivo di interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della liquidazione.

"Gli interessi cosiddetti compensativi riconosciuti nei debiti originariamente di valore - quale l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - sono dovuti sino al momento in cui il debito si converte in debito di valuta, coincidente con quello in cui diventa definitiva la liquidazione del danno e, quindi, sino a che passa in giudicato la sentenza che ha effettuato la liquidazione definitiva, con la conseguenza che solo da tale momento il debito è assoggettato al principio nominalistico ai sensi dell'art. 1224 c.c."  (Cass. civ. Sez. III, 11/03/2004, n. 4993 (rv. 571000))

3.2.2 Aestimatio, taxatio e danno da ritardo

Abbiamo detto come i debiti di valuta siano delle obbligazioni che non nascono come aventi ad oggetto una determinata somma di denaro, ma tale mezzo viene impiegato al fine di permettere di riequilibrare la situazione patrimoniale del creditore. Sarà dunque necessario attribuire al bene danneggiato (per chiarezza e semplicità continueremo ad utilzzare l'esempio dell'obbligaizone risarcitoria), un valore monetario.

Tale operazione si effettua attraverso tre fasi: aestimatio, taxatio e liquidazione del danno da ritardo. Tramite la aestimatio viene appunto effettuata una valutazione pecuniaria, definendo il valore moentario del bene danneggiato. Tramite la taxatio viene determinata la rivalutazione dall'epoca dell'evento dannoso in cui il bene è andato perso, ai valori in qui viene effettuata la aestimatio. Infine viene liquidato l'ulteriore danno da ritardo nella prestazione del bene, subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, liquidato in via equitativa, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore dle bene al momento dell'illecito, rivaultato avvalendo di un indice medio.

"In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi (da calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995 secondo cui gli interessi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto - si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio). In caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1194 c.c. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi - valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -), devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e detraendo quest'ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri" (Cass. civ. Sez. III, 23/02/2005, n. 3747, rv. 581700).

4. La disciplina degli interessi e la loro funzione

Nell'ipotesi in cui rimanga inadempiuta un'obbligazione non pecuniaria, il creditore potrà agire nei confronti del debitore, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da tale condotta, in forza dell'art. 1223 c.c.[6]. Tale risarcimento dovrà necessariamente comprendere - in ossequio al principio di dell'integralità del risarcimento del danno - sia il danno emergente, ossia il danno immediato e diretto derivante dall'inadempimento, sia il lucro cessante, consistente nel profitto che non è stato conseguito a causa del mancato assolvimento della propria prestazione da parte del debitore.

Nel caso in cui - invece - sia un'obbligazione pecuniaria a rimanere inadempimuta, troverà applicazione la disciplina prevista dagli artt. 1224 e 1282 c.c., relativa agli interessi moratori e corrispettivi, nonché gli interessi compensativi.

4.1 Gli interessi compensativi

Iniziamo l'indagine delle diverse categorie di interessi, analizzando in primo luogo la figura degli interessi compensativi, esplicitamente previsti esclusivamente in materia di vendita dall'art. 1499 c.c., in forza del quale l'alienante di un bene producente frutti o altri proventi, ha diritto di ricevere gli interessi compensativi sul prezzo pattuito, in virtù del beneficio tratto dal compratore dalla dilazione del pagamento del prezzo stesso ed il coevo godimento anticipato della cosa.

La norma fa fronte all'esigenza equitativa di compensare il venditore per il vantaggio unilaterale che il compratore ritrae dalla dilazione di pagamento del prezzo della vendita[7]. A rendere ancora più evidente tale funzione, si evidenzia come nel caso degli interessi compensativi questi sono dovuti sebbene il prezzo non sia ancora esigibile, in quanto non vi è alcun riferimento alla mora del debitore o alla liquidità del credito. 

"La richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore. " (Cass. civ. Sez. I Sent., 23/01/2008, n. 1377 (rv. 601336))

Naturalmente le parti sono libere di concordare una diversa disciplina, ed infatti quando dal contratto siano previste specifiche clausole che attribuiscono il godimento del bene prima del pagamento del prezzo, l'esigenza equitativa viene meno, in quanto il vantaggio è stato preso in considerazione direttamente dai contraenti, ponderato e valutato anche nella determinazione del prezzo.

"Nei contratti di scambio gli interessi compensativi sono dovuti per una funzione equitativa, allo scopo cioè di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, in quanto mirano a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione, Essi, pertanto, non decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta o promessa in vendita, come anticipata attribuzione del relativo godimento e dei frutti da essa prodotti, sia avvenuta prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale, dovendosi ritenere che in tale ipotesi le parti, nell'ambito di una libera valutazione dei rispettivi interessi, abbiano considerato l'anticipata attribuzione della cosa venduta al compratore come componente della regolamentazione convenzionale degli interessi medesimi. Ne consegue, pertanto, che ove non sia presente una clausola del genere, gli interessi compensativi non possono che decorrere, ai sensi del disposto dell'articolo 1499 del cc, dalla data di consegna della cosa al compratore, in quanto a cominciare da tale momento costui fa propri i frutti o gli altri proventi della cosa stessa" (Cass. civ. Sez. II, 06/04/2004, n. 6744)

Inoltre, si rileva come il diritto agli interessi de quo è subordinato a che la cosa venduta e consegnata produca concretamente "frutti o altri proventi", non bastando un'astratta attitudine in tal senso; in particolare, si ritiene che essi decorrano se ed in quanto la cosa risulti produttiva in pendenza del termine per adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo, a nulla rilevando che la stessa non lo era al momento della conclusione del contratto[8].

Infine, in tema di contratto preliminare di vendita, l'opinione tradizionale esclude che gli interessi compensativi siano dovuti qualora vi sia stata la consegna anticipata della cosa promessa in vendita: il diritto agli interessi compensativi maturerebbe in capo al promittente venditore soltanto qualora il contratto definitivo non venga stipulato entro il termine fissato, e ciò anche se - salva l'ipotesi di costituzione in mora del creditore - il debitore abbia ritardato il pagamento del saldo del prezzo per causa a lui non imputabile, ovvero avvalendosi dell'eccezione d'inadempimento.

"Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 c.c. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non pure per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo" (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/05/2018, n. 11605 (rv. 648534-01))

4.2 Gli interessi corrispettivi

Gli interessi corrispettivi sono disciplinati dall'art. 1282 c.c. il quale esprime - seppur senza mai utilizzare tale espressione terminologica - come la funzione degli stessi sia di remunerare il creditore che si priva della disponibilità di una determinata somma di denaro, a fronte del vantaggio che deriva al debitore dal poter disporre di denaro non proprio. Tale tipologia di interesse, al pari di quelli compensativi, viene definita comunemente come i frutti civili naturalmente prodotti dal godimento di una somma di denaro e si contrappongono agli interessi moratori[9].

Gli interessi corrispettivi sono dunque dovuti di diritto, sia nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento di un credito pecuniario liquido ed esigibile - nel caso in cui non sia intervenuta la mora del debitore - sia nell'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto la consegna di un capitale, con la facoltà di disporne e goderne, come nel caso del contratto di mutuo di cui all'art. 1815 c.c.[10].

La circostanza per la quale gli interessi corrispettivi siano dovuti "di pieno diritto", dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile, ha come conseguenza il fatto che questi decorrono in forza di legge. Inoltre, nel caso in cui il debitore ometta di restituire il capitale - ricevuto a titolo di mutuo gratuito - quando scade il relativo termine per l'adempimento, il mutuatario dovrà versare gli interessi corrispettivi, anche se tale obbligazione accessoria fosse stata esclusa prima del termine di adempimento.

Gli interessi compensativi sulla somma portata da una cambiale, ai sensi del primo comma dell'art. 1282 cod. civ., sono dovuti dalla data della sua scadenza, anche se la cambiale stessa non sia stata presentata per il pagamento né protestata, per il vantaggio che il debitore ritrae nel trattenere presso di sé le somme che avrebbe dovuto versare al creditore per i crediti liquidi ed esigibili; perciò, detti interessi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che, contrariamente agli interessi moratori, sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo nel pagamento e senza che occorra da parte del creditore alcun atto di messa in mora. (Cass. civ. Sez. III Sent., 22/02/2008, n. 4587 (rv. 601759))

4.2.1 La liquidità del credito

La liquidità del credito è presupposto necessario affinché inizino a decorrere gli interessi corrispettivi e ciò signfica che la somma dovuta deve essere definita nel suo ammontare, rientrando in tale categoria anche quei crediti per i quali è sufficiente un mero calcolo aritmetico al fine della sua determinazione.

"Tra i crediti liquidi ed esigibili, il cui pagamento deve essere eseguito a norma del comma 3 dell'art. 1182 c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza (con la conseguente configurabilità del forum solutionis ai termini dell'art. 20 c.p.c.) rientrano anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale, ma non i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico; in tale ultimo caso trova applicazione il comma 4 dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza." (Cass. civ. Sez. II, 18/01/1997, n. 486).

Nel caso invece di crediti inizialmente illiquidi, gli interessi potranno decorrere dalla costituzione in mora del debitore e a seguito della liquidazione giudiziale, la quale converte il debito di valore in obbligazione di valuta, disciplinata dall'art. 1224 c.c..

4.3 Gli interessi moratori

Gli interessi moratori iniziano sono disciplinati dall'art. 1224 c.c. ed iniziano a maturare dal giorno in cui il debitore viene posto in mora ed anche nel caso in cui - precedentemente alla mora - non erano dovuto interessi, a prescindere dalla prova di un danno effettivamente subito dal creditore. Tali interessi, esattamente come quelli corrispettivi, possono essere dovuti nella misura prevista dalla legge (interessi legali) o nella misura contrattualmente stabilita per iscritto dalle parti (interessi convenzionali). Se non sono stati previsti interessi moratori convenzionali, essi sono dovuti nella misura legale o in quelli corrispettivi, nel caso in cui questi ultimi erano stati fissati in misura superiore al tasso legale.

La funzione di tale tipologia di interessi è quella risarcitoria, consistente nella liquidazione forfettaria minima (nel caso degli interessi legali) o totalmente ristorativa nell'ipotesi in cui sia stata concordata la misura degli interessi moratori.

4.4 Gli interessi ultralegali

L'art. 1284 c.c. - al suo prima comma - disciplina il saggio di interesse da applicarsi ogni qualvolta si faccia riferimento al "tasso legale", nonché alle modalità con cui lo stesso viene fissato. In particolare, il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato non oltre il 15 dicembre di ogni anno, può modificare il saggio di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi. Nel caso in ci oltre tale data non venga pubblicato il citato decreto, il tasso di interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.

Il successivo terzo comma del medesimo articolo, in ossequio al principio di libera determinazione delle parti, concede ai privati la possibilità di stabilire convenzionalmente la misura degli interessi da corrispondersi, che può essere superiore a quella legale. Tale possibilità è condizionata al fatto che la determinazione venga pattuita per iscritto (a substantiam), che abbia contenuto univoco e determinato mediante la puntuale indicazione della misura del tasso di itneresse, ovvero la specificazione dei precisi criteri la cui applicazione consenta, seppure per relationem, una inequivoca ricostruzione del tasso di interesso convenuto e che non superino il tasso soglia stabilito in tema di usura.

"In tema di contratti di mutuo, perchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod.civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari,mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione" (Cass. civ. Sez. III, 02/02/2007, n. 2317, rv. 594855).

5. Il problema dell'usura e l'applicabilità della relativa normativa. La Suprema Corte torna ad affrontare il problema

Conclusa la doverosa premessa, possiamo ora analizzare la pronuncia n. 27442/2018 della Suprema Corte, la quale ha sancito come anche gli interessi moratori sono sottoposti alla normativa in tema di usura e - quindi - non può essere pattuito un saggio di interesse, superiore al "tasso soglia" determinato attraverso appositi meccanismi di rilevazione previsti dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108.

5.1 La vicenda

Nel 2006 una società stipulava con una Banca, un contratto di leasing nel quale veniva previsto che nel caso di inadempimento dell'utilizatore, si sarebbe applicato un tasso di interesse pari all'8,6% annuo. Successivamente la società conveniva in giudizio la concedente, chiedendo che venisse dichiarata nulla la previsione saggio di interesse pattuito, in quanto superiore al tasso soglia ratione temporis applicabile e quindi - in forza dell'art. 1815 c.c. - liberare parte attrice dall'obbligazione del pagamento di qualsiasi interesse.

In entrambi i primi due gradi di giudizio, i giudicanti rigettavano le domande attoree, ritenendo che il "tasso soglia" - così come definito e disciplinato dalla L. 108/1996, non fosse applicabile agli interessi moratori.

In particolare, la Corte di Appello rilevava come gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono "ontologicamente" disomogenei, poichè: 1) i primi remunerano un capitale, i secondi costituiscono una sanzione convenzionale ed una coazione indiretta per dissuadere il debitore dall'inadempimento, e sono perciò assimilabili alla clausola penale; 2) i primi sono necessari, i secondi eventuali; 3) i primi hanno una finalità di lucro, i secondi di risarcimento. Inoltre, sempre secondo la Corte di Appello non esisterebbe nessuna norma di legge che commini la nullità degli interessi moratori eccedenti il tasso soglia che sarebbe stato irrazionale, nel caso di specie, ritenere usurari interessi moratori convenzionali al saggio dell'8,6%, laddove nella stessa epoca la legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprenditori prevedeva, come interesse legale di mora, un saggio del 9,25%.

La società soccombente impugnava dunque la sentenza della Corte Territoriale e ricorreva avanti alla Suprema Corte di Cassazione, rilevando come la legge 108/1996 non facesse nessuna distinzione tra interessi moratori e corrispettivi e che pertanto entrambi posso essere considerati usurari se eccedenti il "tasso soglia".

6.1 La pronuncia della Suprema Corte

Gli Ermellini accoglievano il ricorso in seguito all'attenta analisi della normativa di riferimento e  sulla base di tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l'interpretazione letterale, l'interpretazione sistematica, l'interpretazione finalistica e quella storica.

6.2.1 L'interpretazione letterale

In primo luogo viene rilevato come nessuna delle norme relative al divieto di pattuire interessi usurari, escluda l'applicabilità delle stesse agli interessi moratori.

Invero l'art. 644 c.p. (rubricato come "usura") prevede che chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Viene quindi demandato alla legge il compito di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Tale onere è stato adempiuto dal legislatore, il quale ha emanato la L. 108/1996 ed il cui art. 2 co. IV, ratione temporis applicabile, stabiliva che "il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". 

Inoltre, il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24), nell'interpretare autenticamente l'art. 644 c.p., stabiliva come "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"

Risulta evidente - dunque - come nessuna delle norme sopra citate si riferisca ad una determinata tipologia di interesse, ed anzi, la legge di interpretazione autentica prevede espressamente che sono considerati usurari gli interessi convenuti a qualunque titolo.

Pertanto, seguendo l'interpretazione letterale, è possibile giungere alla conclusione per la quale gli interessi - a qualunque titolo essi siano convenuto (corrispettivi, compensativi o moratori) - devono essere pattuiti ad un tasso inferiore a quello stabilito a norma di legge.

Per mera completezza espositiva, si ricorda inoltre, come sia privo di pregio l'assunto secondo il quale siccome l'art. 644 c.p. si riferisce esclusivamente agli interessi pattuiti in corrispettivo di una prestazione di denaro, la norma sarebbe applicabile ai soli interessi corrispettivi. Infatti - come abbiamo già visto in precedenza - la funzione degli interessi moratori è quella di risarcire il creditore dall'inadempimento del debitore e - dunque - della mancata disponibilità del denaro e della impossibilità di investire tale somma in maniera profittevole.

"Gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. remunerano dunque un capitale di cui il creditore si è privato volontariamente; quelli moratori ex art. 1224 c.c. remunerano invece un capitale di cui il creditore è rimasto privo involontariamente: ma tanto gli uni, quanto gli altri, rappresentano - secondo la celebre espressione paretiana - "il fitto del capitale". (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17-05-2018) 30-10-2018, n. 27442)

Pertanto gli interessi moratori, come quelli corrispettivi, hanno la funzione di remunerare un capitale di cui non si ha la disponibilità, per cause esterne al creditore nel primo caso, per volontà dello stesso nel secondo.

6.2.2 L'interpretazione sistematica

Come abbiamo anticipato, la funzione degli interessi corrispettivi e degli interessi convenzionali moratori, è quella di remunerare e/o risarcire il creditore dal mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in conseguenza del quale ha subito un danno "in re ipsa", in ossequio al principio economico della naturale fecondità del denaro.

Ed infatti, esattamente come chi concede a mutuo una somma di denaro, esige un interesse a titolo di remunerazione per essersi privato della disponibilità di un bene fruttifero, chi non riceve tempestivamente la somma dovutagli deve essere compensato dei frutti che quel capitale gli avrebbe garantito, se l'obbligazione fosse stata adempiiuta nei termini pattuti da parte del debitore.

Ancora, si rileva come le norme debbano essere interpretate in modo tale che l'ordinamento giuridico abbia una propria coerenza e logicità interna. In tale ottica si evidenzia come nessuno dubiti che il requisito della forma scritta ad substantiam nella pattuizione di interessi ultralegali, venga richiesta sia per gli interessi corrispettivi, sia per quelli moratori con l'evidente intento di proteggere il debitore.

Ebbene - stante la ratio delle norme antiusura ed in considerazione anche della previsione di una c.d. "nullità di protezione"[11] - risulterebbe del tutto illogico applicare la tutela del debitore prevista dal codice civile a tutte le tipologie di interesse, e coevamente limitare le norme antiusura ai soli interessi corrispettivi.

6.2.3 L'interpretazione finalistica

Si vuole in questa sede analizzare la ratio della norma antiusura, al fine di comprendere l'intento del legislatore e verificare la possibilità di applicare la L. 108/1996 a tutte le tipologie di interesse.

Prima dell'emanazione della citata legge, vi erano non poche difficoltà a stabilire se il tasso di interesse pattuito fosse usurario o meno, in quanto si doveva far riferimento a criteri soggettivi, quali il contesto in cui viene concluso l contratto, la condizione e le qualità delle parti e comunque elementi non univoci. Con la normativa antiusura, si è quindi voluto inserire un criterio oggettivo, di facile e diretta comparazione, per verificare l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito.

Il legislatore ha voluto dunque tutelare sia le vittime dell'usura, sia il generale interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, anche alla luce della necessità di fornire una stabilità ai contratti stipulati, che - con l'utilizzo dei criteri soggettivi - rimanevano vulnerabili all'eventuale accertamento di tassi usurari.

Per le ragioni esposte, non sono riscontrabili validi motivi per ritenere che la pattuizione di interessi moratori possa essere convenuta in misura superiore a quella prevista dal "tasso soglia". Tale conclusioni si rende altresì obbligata al fine di una coerenza interna all'ordinamento giuridico, in quanto una diversa interpretazione porterebbe ad essere più conveniente per il creditore che il debitore rimanda inadempiente. Ed infatti, sottrarre la figura degli interessi moratori alla disciplina di cui alla legge 108/1996, significherebbe dare la possibilità al creditore di fissare un saggio di interesse anche di gran lunga superiore a quello corrispettivo, con la conseguenza che l'inadempimento del debitore diverrebbe maggiormente remunerativo.

Alla luce di tali considerazioni non può che ritenersi l'applicabilità della normativa antiusura a tutte le tipologia di interesse, stabilite a qualsiasi titolo, anche al fine di scongiurare condotte fraudolente come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, con il solo scopo di far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite.

6.2.4 L'interpretazione storica

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, rileva come anche l'interpretazione storica conduca alla conclusione che qualsiasi tipologia di interesse, a qualunque titolo venga pattuito, debba soggiacere alla normativa antiusura.

L'analisi storica dell'istituto in esame conferma infatti che:

(a) gli interessi moratori sorsero per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; non è dunque storicamente vero che le due categorie di interessi siano "funzionalmente" differenti;

(b) l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse non per sottrarre gli interessi moratori alle leggi antiusura, ma per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court;

(c) la presenza nel nostro codice civile di due diverse norme, l'una dedicata agli interessi moratori (art. 1224 c.c.) l'altra agli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) non si spiega con la distinzione tra le due categorie di interessi e non ne giustifica un diverso trattamento rispetto alle pratiche usurarie, ma è retaggio dell'unificazione del codice civile e di quello di commercio, che avevano risolto in termini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora.

La pretesa distinzione "ontologica e funzionale" tra le due categorie di interessi non solo è dunque un falso storico, ma sorse e si affermò per circoscritti e non più attuali fini. Tale inesistente distinzione "funzionale" non giustifica affatto la pretesa che gli interessi moratori sfuggano all'applicazione della L. n. 108 del 1996.

(Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17-05-2018) 30-10-2018, n. 27442)

Si procede dunque all'evoluzione millenaria dell'istituto degli interessi e della loro diversa disciplina nel corso della storia.

Nel diritto romano classico era già chiara la concezione secondo la quale gli interessi corrispettivi e quelli moratori erano volti ad assolvere la medesima funzione, e cioè remunerare un capitale di cui il proprietario veniva privato. La distinzione veniva concepita solo in astratto ed in particolare si rilevava come gli interessi corrispettivi (foenus ex conventione)  avessero la funzione di remunerare il capitale dato a mutuo, mentre gli interessi moratori (usurae officio iudicis) erano volti ad una remunerazione compensativa del pregiudizio che il creditore aveva subito, a seguito della mancata tempestiva restituzione del capitale dovuto[12].

Le due tipologie di interesse si distinguevano dunque solo nella causa, ma non nella disciplina, dato che nel diritto romano venivano sottoposti entrambi alla disciplina antiusura[13],

Nel diritto alto medievale il divieto di pattuire interessi usurari si trasformò in quello di pattuire interessi tout court[14]che  però divenne presto anacronistico e - per tale ragione - che la dottrina canonistica e civilistica iniziò a concepire una serie di deroghe ad esso. Si giunse ad affermare dunque la legittimità della pattuizione di interessi moratori, in quanto in tal caso sarebbero stati corrisposti non a titolo di compenso per aver concesso in prestito una somma di denaro, bensì quale risarcimento del danno patito dal creditore, dovuto al mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del debitore.

Si giunse dunque ad una distinzione delle due tipologie di interessi non perché realmente differenti, bensì al solo fine di legittimare la loro pattuizione, in quanto il diritto canonico impediva di la convenzione di interesse remuneratori. Anche in tal caso - comunque - gli interessi moratori non potevano superare il limite imposto dal saggio previsto dagli usi locali.

L'opinione secondo cui gli interessi moratori hanno lo scopo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sorta al fine di svincolare l'istituto degli interessi di mora dai divieti canonistici, non impedì mai ai giuristi delle epoche successive (la Scuola Culta, il Diritto Comune, i Giusnaturalisti) di avere ben chiaro che il "danno" patito dal creditore che si vede tardivamente restituire il capitale è pur sempre un danno da lucro cessante; che esso consiste nella perduta possibilità di investire il capitale dovutogli e ricavarne un lucro finanziario; che la liquidazione di tale danno in forma di interessi non è altro che una convenzione; che, di conseguenza, la funzione degli interessi moratori, proprio come quelle degli interessi corrispettivi, è remunerare il creditore per la forzosa rinuncia a far fruttare il proprio capitale.

(Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17-05-2018) 30-10-2018, n. 27442)

I giuristi - dunque - hanno sempre affermato che l'unica differenza tra una tipologia di interesse e l'altra riguardava semplicemente la fonte, non la funzione degli stessi.

I richiamati principi vennero recepita nella prima codificazione dell'età moderna: il Code Napoleon del 1804.

In riferimento al tema degli interessi, venne subito abolito il divieto di pattuire interessi convenzionali, in quanto riconobbe una certa irragionevolezza nel ritenere "illeciti" gli interessi remunerativi di un capitale concesso a prestito e "leciti" quelli dovuti a seguito del ritardo nell'adempimento da parte del debitore.

Nelle prime codificazioni venivano differenziati gli interessi moratori da quelli corrispettivi, sulla base di un elemento che prescindeva dalla funzione o dalla differente soggezione alle norme antiusura e cioè la loro decorrenza. I primi decorrevano solo dal momento in cui il debitore fosse stato posto in mora, mentre i secondi maturavano sin dal momento in cui i crediti erano liquidi, senza necessità di ulteriori formalità, sul presupposto che per il commerciante il denaro è mezzo di produzione di altro denaro[15]. Su tale argomentazione venne previsto che i crediti comuni (non commerciali) fossero sottoposti a differente disciplina, vincolando la maturazione di interessi solo dal momento della mora, decorrente dal momento della domanda[16].

Con l'emanazione del Codice Civile del 1942, la struttura generale di tali regole confluirono negli artt. 1282 (l'art. 41 cod. comm. del 1882 venne esteso a tutti i crediti) e 1224 c.c.

Il che rende conto e ragione della diversità delle due norme attuali: non perché interessi corrispettivi e moratori abbiano "funzione e natura" diversi, come ritenuto dalla sentenza oggetto di gravame, ma perché storicamente i primi prescindevano dalla mora, i secondi no. Differenza, quest'ultima, che costituisce non sufficiente fondamento per giustificare la sottrazione degli interessi moratori alla legislazione di contrasto all'usura.

6.3 L'inconferenza della legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali

La Suprema Corte rileva altresì come sia del tutto inconferente e priva di pregio l'affermazione della Corte di Appello, secondo la quale la clausola con cui è stato pattuito l'interesse moratorio, riportasse un saggio inferiore a quello previsto dalla legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprenditori[17] e - pertanto - considerarla nulla sarebbe stato irragionevole.

Si legge infatti, nella ordinanza in commento, come è pur vero che l'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fissa un saggio "legale" di mora nelle transazione commerciali, ma rimette alla disponibilità delle parti la possibilità di derogarvi, alla condizione che gli interessi di mora non siano del tutto esclusi, oppure fissati in misura gravemente iniqua per il creditore. E' evidente pertanto, che le parti siano libere di scegliere se avvalersi del saggio legale previsto, oppure derogarvi, ed - in tal ultimo caso - incontrerà esclusivamente i limiti previste dalle restanti norme dell'ordinamento, tra cui la legge antiusura e la necessità della forma scritta.

Se nelle more dell'esecuzione del contratto, nel quale le parti non abbiano derogato alle disposizioni relative al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali tra imprenditori, per effetto della variazione dei tassi di interesse previsti dalla normativa antiusura, il tasso soglia dovesse scendere sotto quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 non si crea una irrazionalità intrinseca nell'ordinamento giuridico. In un caso simile - infatti - verrebbe semplicemente ad esistenza un evento accidentale, di cui le parti si sono prese liberamente il rischio nel momento della conclusione del contratto.

Infine, si rileva come la L. 108/1996 è volta a proteggere il debitore dall'odioso fenomeno dell'usura, mentre la previsione di cui al D. Lgs. 231/2002, il quale fissa un "tasso legale" nel caso in cui vi sia un ritardo nel pagamento delle transazione tra imprenditori, ha la funzione di proteggere il creditore dai danni derivanti da tale ritardo.

7. Conclusioni

La Suprema Corte - in conclusione - con l'Ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018, sancisce che ogni tipologia di interesse, a qualunque titolo sia stato pattuito, deve essere convenuta in misura inferiore al "tasso soglia" determinato come per legge, ai sensi dell' art. 2 L. n. 108/1996 e senza che siano applicate alcune maggiorazioni o incrementi. Esprime dunque il seguente principio di diritto:

"Il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia."

In ultimo, rileva inoltre come, seppur interessi corrispettivi e moratori abbiano l'identica funzione sostanziale, a questi ultimi non è possibile applicare l'art. 1815 co. 2 c.c., in quanto la norma in questo caso si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi e poiché la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa. Pertanto, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, la clausola sarà dichiarata nulla, e verrà automaticamente applicato il tasso di interesse legale. Viene dunque altresì espresso il seguente principio di diritto:

"Gli interessi convenzionali di mora, come quelli corrispettivi, devono sottostare alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, legge 7 marzo 1996, n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari. Deve però precisarsi che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale."

 

Bibliografia

C. Cillo, A. D'Amato, G. Tavani, "Dei singoli contratti: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi", I ed., Giuffrè, 2005, p. 31

A. Luminoso, "Vendita", in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, p. 631

A. Dimundo, "Frutti civili", in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, p. 552

E. Marciano, "Libri IV Regularum", in Dig., XXII, I, p. 322

D. Ulpiano, "Libri XV ad edictum", in Dig., XXII, I, p. 34 

[1] Art. 1277 c.c.

[2] Il reato è stato depenalizzato dalla Legge del 24 novembre 1981, n. 689

[3] Legge di Bilancio 2016 - L. 28 dicembre 2015, n. 208

[4] In tal senso cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 05/06/2018, n. 14372 (rv. 648974-01)

[5] Fenomeno a cui consegue la perdita del potere di acquisto di una moneta, dovuto principalmente all'inflazione

[6] Art. 1223 c.c. - "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

[7] Cillo, D'Amato, Tavani, "Dei singoli contratti: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi", I, Milano, 2005, 31

[8] Luminoso, "Vendita", in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 631

[9] Dimundo, "Frutti civili", in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 552

[10] Art. 1815 c.c. - "1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. 2. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

[11] Viene definita "nullità di protezione", quando la citata sanzione - la più grave prevista dal nostro ordinamento - può essere invocata solo dalla parte in favore della quale è stata prevista e che ancorché colpisca una clausola - ritenuta essenziale dal creditore ai fini della stipulazione del contratto ex art. 1419 c.c. - non potrà mai portare alla nullità dell'intero contratto, in quanto diversamente verrebbe danneggiata la parte che si voleva proteggere.

 

[12] Marciano, Libri IV Regularum, in Dig., XXII, I, 32, 2 nonché Ulpiano, Libri XV ad edictum, in Dig., XXII, I, 34.

[13] Introdotto sin dal VI secolo a.C. nella legislazione tavolare (secondo quanto riferisce Tacito, Annales, VII, 16, 2). Questo tasso subì periodiche variazioni, e restò fissato nella misura del 6% dall'imperatore Giustiniano.

[14] La patristica del V e del VI sec. (ed in particolare San Gerolamo, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino) ritenne infatti il prestito ad interesse non consentito dall'esegesi d'un passo del Vangelo di Luca (mutuum date nihil inde sperantes: Luca, 6, 35).

[15] Art. 41 cod. commercio. Italiano del 1882

[16] Art. 1153 Code Napoleon - Art. 1231 Codice Civile italiano del 1865

[17] D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.