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Pubbl. Gio, 9 Apr 2015

Partecipazione cosciente al procedimento: la Corte costituzionale risolve il problema degli "eterni giudicabili"

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Valentina Caldarella


Sì alla decorrenza della prescrizione anche in ipotesi di incapacità irreversibile dell´imputato


La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 depositata il 25 marzo 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale (1), nella parte in cui, se l'imputato versi in uno stato mentale tale da impedirne la partecipazione cosciente al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione nel momento in cui sia accertata l'irreversibilità dello stato.

La questione presentata alla Consulta si poneva nei seguenti termini. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 marzo 2013, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del c.p., "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo".

Ad avviso del giudice rimettente, in tali circostanze, risulterebbero violati:

  • Art. 3 Cost. in quanto sarebbe irragionevole che, alla condizione dell’imputato incapace in modo irreversibile di partecipare al processo, seguano le stesse conseguenze giuridiche previste dall’ordinamento nei casi di impedimenti transitori;
  • Art. 24 Cost. perché, nell’eventuale e improbabile ipotesi in cui l’incapacità venga meno, l’imputato si troverebbe costretto a difendersi nell’ambito di un processo per fatti risalenti nel tempo, con le evidenti difficoltà di apprestare un’adeguata strategia difensiva;
  • Art. 27, comma 3, Cost. in quanto la pena inflitta in seguito ad un processo svolto a distanza di tempo, e interrotto a causa di serie carenze cognitive dell’imputato, "difficilmente potrebbe svolgere la funzione rieducativa imposta dalla Costituzione";
  • Art. 111  Cost., ovvero la norma impugnata contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo, nella duplice accezione di “garanzia oggettiva”, relativa al buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e all’esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei relativi oneri economici, nonché di “garanzia soggettiva”, quale diritto dell’imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole.

Ex art. 71 c.p.p. il giudice, una volta accertato che l'imputato si trova in uno stato mentale tale da impedirgli la cosciente partecipazione al procedimento, deve disporne la sospensione ed ogni sei mesi (2) disporre accertamenti peritali per verificare il decorso della patologia. Le verifiche proseguiranno fino a che non risulti possibile una cosciente partecipazione dell'imputato al procedimento o emerga che debba essere pronunciata nei suoi confronti una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (art. 72 c.p.p.). Come risulta dal testo dell'art. 159 c.p. durante il periodo di sospensione del procedimento risulta sospesa anche la prescrizione.

Se la condizione di incapacità dell'imputato si rivela essere irreversibile, in virtù del combinato disposto degli artt. 71 c.p.p. e 159 c.p., prende vita una situazione patologica di paralisi processuale destinata a durare potenzialmente fino alla morte dell'imputato (da qui il riferimento di "eterni giudicabili").

Tutto questo pregiudica l'imputato, che rimarrà tale per sempre, e dà luogo al così noto fenomeno italiano del processo di irragionevole durata (oltre essere molto oneroso).

Già con la sentenza n. 23/2013, il giudice delle leggi aveva riconosciuto l’esistenza di una “reale anomalia” relativa alle disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione dei reati (art. 159/1 c.p.) e sulla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (artt. 71, 72 c.p.p.), le quali, nel caso di incapacità irreversibile di partecipare al processo, danno luogo ad una situazione di pratica imprescrettibilità del reato. La Consulta aveva affermato l'impossibilità di risoluzione del problema in sede di sindacato giurisdizionale ma aveva lanciato un monito al legislatore, chiedendone l'intervento.

Non avendo il legislatore posto alcun rimedio all’anomalia rilevata, la Consulta deve dichiarare l’incostituzionalità della norma censurata. La possibilità della sospensione del processo di protarsi ad libitum presenta il carattere dell’irragionevolezza, essendo in contrasto con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo.
"La prima è legata, tra l’altro, sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. La seconda poggia sul diritto di difesa, che esige la possibilità di una cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento. Nell’ipotesi di irreversibilità dell’impedimento di cui sopra risultano frustrate entrambe le finalità insite nelle norme sostanziali e processuali richiamate, con la conseguenza che le ragioni delle garanzie ivi previste si rovesciano inevitabilmente nel loro contrario" (così Corte cost., n. 23/2013).

La stessa Corte afferma l'assimilabilità della sospensione ad una parentesi "che una volta aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profondamente la fattispecie alla quale la sospensione si applica. Una sospensione del corso della prescrizione senza fine determina di fatto l’imprescrittibilità del reato, e questa situazione, in violazione dell’art. 3 Cost., dà luogo a una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità processuale".

Varie sono le soluzioni prospettabili sul tema, derivanti da una diverso bilanciamento degli interessi in luogo. Si potrebbe optare per una previsione di improcedibilità, idonea a consentire la revoca della sentenza nel caso di accertata capacità sopravvenuta, oppure per la chiusura del processo a seguito della decorrenza di un certa frazione del termine prescrizionale.

Quale che sia la linea che vorrà seguire il nostro legislatore, la sentenza si chiude con un messaggio-monito molto incisivo: "nel dichiarare l'inammissibilità dell'odierna questione - dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia".

 


(1) Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: (...) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'art. 71, commi 1 e 5, del c.p.p; (...)

(2) La ripetizione periodica della verifica vale anche ad abbattere il rischio di simulazioni ed errori, certamente apprezzabile in casi nei quali l'imputato resta, di fatto, sottratto al processo ed all'eventuale esecuzione di una pena (si veda l'ordinanza 28 maggio 2004, n. 157).