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Pubbl. Ven, 31 Mar 2017

La configurabilità della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere ed i successivi reati scopo

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Antonella Storti


Analisi della giurisprudenza e della dottrina circa l´applicabilità dell´art. 81 c.p. al delitto di associazione per delinquere, previsto dall´art. 416 c.p.


La problematica oggetto della presente trattazione attiene alla possibilità che si configuri il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere ed i conseguenziali reati fine.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno sempre assunto un atteggiamento ambivalente, del quale occorre dar conto, evidenziando le principali antinomie tra i vari orientamenti.

In particolare, si precisa che alcun dubbio si pone, ormai, in ordine alla ravvisabilità della continuazione tra i vari delitti di scopo alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione del sodalizio criminoso. Nel caso in cui, infatti, questi ultimi siano volti alla realizzazione del medesimo disegno criminoso, di cui all’art. 81 comma 2 c.p., dovrà riconoscersi la sussistenza di un concorso del delitto associativo con il reato continuato.

Il reato continuato trova il proprio fondamento legislativo nel comma 2 dell’art. 81, a norma del quale chi, con più azioni od omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso commetta, anche in tempi differenti, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge è punito con la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

A tal proposito, risulta complessa la questione relativa alla possibilità di configurare la continuazione tra lo stesso delitto associativo ed i reati di scopo.

Secondo la tesi meno recente, non sarebbe in alcun modo possibile ammettere la sussistenza di un vincolo di continuazione tra reato associativo e delitti di scopo, stante la incompatibilità ontologica tra il reato continuato ed il delitto di associazione per delinquere. Mentre il primo, infatti, si caratterizza per la presenza di un disegno criminoso attinente a singoli reati, già previsti ab origine quanto meno nei loro elementi fondamentali dall’agente, anche se non nei minimi dettagli; al contrario, nel reato di cui all’art. 416 c.p. non vi sarebbe alcuna precisa predeterminazione dei successivi reati scopo, in quanto il pactum sceleris è tipicamente un accordo generico riguardante la commissione di una serie indeterminata di reati. 

Il presente indirizzo interpretativo è stato ben presto abbandonato, fino ad ammettere la compatibilità del disegno criminoso di cui all’art. 81 c.p. con il pactum sceleris caratteristico dei delitti associativi.

A tal proposito, giurisprudenza maggioritaria osserva che, il vincolo della continuazione è una figura molto diversa dall’accordo alla base dei reati associativi, in quanto presuppone l’anticipata predeterminazione di una serie di specifici reati, ideati quanto meno nei loro tratti essenziali, a fronte, invece, del generico programma criminoso su cui si fonda l’associazione per delinquere. Ciò, tuttavia,non esclude che si possa comunque configurare il vincolo della continuazione tra le due fattispecie in esame, nel caso in cui il soggetto agente abbia già previsto, sin dal momento della sua adesione al sodalizio, il disegno criminoso da realizzare ed i vari, specifici, reati da commettere al fine di portare a termine tale iter.

Non bisogna, pertanto, fondare il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati scopo sulla compatibilità strutturale, quanto sulla predeterminazione o meno, da parte dell’agente, dei reati scopo da commettere nel momento in cui entra a far parte dell’associazione per delinquere, perché in questo consiste la ravvisabilità della continuazione ex art. 81 c.p.

Prevale attualmente in dottrina e giurisprudenza l’orientamento che ritiene ammissibile la continuazione tra delitto associativo e reati di scopo, a condizione che il programma criminoso del sodalizio sia dotato di determinati requisiti di specificità con riguardo alla programmazione e rappresentazione dei reati-fine, necessari per l’applicabilità dell’art. 81 c.p.

In conclusione, pare opportuno segnalare che in dottrina vi è chi non condivide l’opzione interpretativa su esposta, ritenendo che il problema dell’ammissibilità della continuazione tra associazione e delitti di scopo non sia risolvibile sulla base di un’analisi circa la determinatezza del programma criminoso alla base del pactum sceleris.

Questa dottrina sostiene che non sia possibile mitigare la reazione dell’ordinamento nei confronti del reato associativo, per una questione ideologica.

Si ritiene, infatti, che il problema da risolvere sia verificare la compatibilità della fattispecie di reato associativo con il giudizio di minore riprovevolezza sociale alla base del trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato, fondato sul cumulo giuridico anziché sul cumulo materiale.