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Pubbl. Ven, 19 Ago 2016

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di credito non contestato in caso di contumacia

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Giovanni Sicignano


In caso di sentenza contumaciale le condizioni attinenti alla nozione di credito non contestato devono essere determinate in modo autonomo, sulla base del regolamento n. 805/2004.


1. La questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE

La recente sentenza (1) della Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Ue è abbastanza interessante da esaminare perché si sofferma sulla nozione di credito non contestato nel caso di contumacia. La Corte di Lussemburgo si è pronunciata infatti su una domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna.

L'art. 267 TFUE dispone infatti che: "La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile."

Il meccanismo di rinvio pregiudiziale ha natura incidentale e non contenziosa: infatti autorevole dottrina sottolinea che "L' art 267 TFUE si connota come una norma fondata su una netta ripartizione di competenze tra Corte e giudice nazionale: alla prima è riservato il compito di fornire la risposta ermeneutica ai quesiti sottopostile, mentre al secondo spetterà in via esclusiva il compito di apprezzarne la pertinenza con riguardo alla soluzione concreta della controversia dinanzi a lui pendente"(2).

La Corte di Giustizia ha inoltre stabilito (3) che il giudice possa astenersi dall'effettuare il rinvio pregiudiziale quando ritenga che la giurisprudenza comunitaria sia sufficiente sul punto controverso. Inoltre la Corte ha precisato (4) che il giudice interno deve delineare bene l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che il giudice spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. 

Nella sentenza che si esaminerà la Corte di Giustizia ha chiarito l'ambito di applicazione della nozione di credito non contestato nel caso in cui vi sia contumacia. Nel caso di specie la questione sottoposta al vaglio della Corte è stata la seguente: "nel caso di sentenza contumaciale (in assenza), nella quale il soggetto contumace/assente sia stato condannato, senza tuttavia alcun espresso riconoscimento del diritto da parte del contumace/assente; se spetti al diritto nazionale decidere se tale condotta processuale valga come non contestazione, ai sensi del regolamento (n. 805/2004), eventualmente, secondo il diritto nazionale, negando la natura di credito non contestato ovvero se una condanna in contumacia/assenza comporti, per sua sola natura, in base al diritto europeo, non contestazione, con conseguente applicazione del regolamento (n. 805 del 2004), indipendentemente dalla valutazione del giudice nazionale."

2. Il contesto normativo e la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il contesto normativo di riferimeto è molto variegato in quanto ricomprende sia il diritto dell'ue sia il diritto interno. Infatti il regolamento n. 805/2004 istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di agevolare la circolazione delle decisioni giudiziare all'interno dell'UE. Estremamente significativo risulta essere l'art. 3 paragrafo 1 che dispone "Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Un credito si considera non contestato se a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello stato membro di origine; o c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazioe dello Stato membro d'origine; o d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico."

Una prima considerazione che si può svolgere nell'ambito del diritto interno concerne l'equiparazione che viene fatta tra assenza e contumacia: infatti, nelle proprie considerazioni, la Corte di Giustizia equipara gli effetti della pronuncia relativa al credito non contestato in caso di assenza o contumacia della controparte. 

Nel nostro processo civile,infatti, la contumacia è la situazione giuridica di una parte che, dopo avere proposto la domanda ovvero dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Diversa è l'ipotesi in cui la parte, dopo essersi costituita, resti assente nel corso del giudizio non presentandosi in udienza.

Il processo contumaciale è regolato da norme particolari volte all'esigenza di mantenere la posizione di eguaglianza delle parti e caratterizzate da una attuazione soltanto formale del contraddittorio.

Il problema di rapporto tra i due ordinamenti si pone in relazione alle norme previste dagli articoli 291, 293 e 294 c.p.c.

L'art. 291 c.p.c infatti dispone che: "Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza."

L'art. 293 c.p.c. prevede che: "La parte che è stata dichiarata contumace pò costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione pò avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce pò disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte."

L'art. 294 infine dispone che: "Il contumaceche si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile."

La questione sottoposta ai giudici di Lussemburgo origina da una sentenza del Tribunale di Bologna (divenuta definitiva) con la quale si condannava un'impresa a versare una determinata somma ad un'altra impresa. Nel 2014 l'impresa vincitrice si rivolgeva al Tribunale di Bologna con un'istanza al fine di certificare tale sentenza come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento di cui sopra. 

Tuttavia i dubbi interpretativi del Tribunale di Bologna sorgono in virtù del fatto che nel processo civile italiano l'assenza dal processo non equivale ad un'ammissione da parte del convenuto rispetto alla domanda azionata nei propri confronti. Quindi per il giudice interno "ritiene possibile due interpretazioni della nozione di non contestazione. La prima interpretazione, suggerita da detto giudice e fondata sul diritto nazionale, escluderebbe l'applicazione del regolamento n. 805 del 2004, atteso che il procedimento in contumacia previsto nell'ordinamento giuridico italiano non equivarrebbe ad una non contestazione del credito. Per contro, in base alla seconda interpretazione, la nozione di non contestazione sarebbe definita autonomamente dal diritto dell'Unione e comprenderebbe anche l'assenza dal processo." (5)

I giudici di Lussemburgo, prima di addentrarsi nel merito della questione, esaminano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale: infatti il Governo Italiano contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale perchè a ben vedere il Tribunale di Bologna non avrebbe esercitato attività giurisdizionale. Infatti secondo la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (6) anche se l'art. 267 TFUE non prevede l'espletamento di attività giurisdizionale, i giudici nazionali possono adire la Corte di Giustizia solo se dinanzi ad essi pende una lite e quindi sono chiamati a decidere con una pronuncia giurisdizionale. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che tale limite è previsto per la tutela della difesa del debitore (7). 

Tuttavia la Corte di Giustizia rammenta che tale decisione in assenza di certificazione non è ancora idonea a circolare nello spazio giuridico europeo. Vi è di più: i termini per emanare la sentenza ex art. 267 TFUE vanno interpretati in modo ampio per evitare che molte questioni diventino irricevibili e quindi comprendono tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice di rinvio. Inoltre, tali termini non possono essere interpretati dalla Corte di Giustizia (8).

Pertanto per la Corte di Giustizia il procedimento di certificazione non è da considerarsi autonomo funzionalmente rispetto al procedimento giudiziario principale e quindi la domanda di pronucia pregiudiziale è assolutamente ricevibile.

3. La decisione nel merito

Come rileva la Corte, in buona sostanza, il giudice nazionale ha chiesto un chiarimento concernente la disciplina applicabile al credito "non contestato": bisogna capire se ai fini della non contestazione del credito prevalga la lex fori ovvero il regolamento UE. La Corte rileva che il regolamento non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli stati membri e pertanto bisogna tenere conto della giurisprudenza della corte (9). Inoltre il regolamento in questione non rinvia la disciplina dei crediti non contestati al diritto degli stati membri: "il considerando 5 di detto regolamento stabilisce che la nozione di credito non contestato dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, abbia ottenuto, in particolare, una decisione giudiziaria contro quel debitore."

Nel caso di specie l'impresa soccombente era rimasta contumace per la durata dell'intero giudizio e pertanto si applica l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma lettera b) del regolamento secondo cui se il debitore non contesta il credito nel procedimento giudiziario secondo le norme della legislazione interna dello stato membro allora il credito e' da ritenersi non contestato: in particolare tale situazione si verifica quando vi è una mancata comparizione in udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito del giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa. Non rileva che in forza del diritto italiano la condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato: pertanto la Corte di Giustizia conclude sostenendo che le condizioni in presenza delle quali,in caso di sentenza contumaciale un credito si considera non contestato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,lettera b), del regolamento n. 805/2004,che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento. 

4. Profili critici della sentenza in esame 

Vi sono dei profili critici nella sentenza in esame: il primo profilo concerne il rapporto tra diritto interno e diritto dell'ue. Nella sentenza in esame non si tiene infatti conto della distinzione esistente nel nostro processo civile tra assenza e contumacia: inoltre a detta della Corte di Lussemburgo la circostanza che una condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato è priva di pertinenza. Probabilmente la Corte di Giustizia, ad avviso di chi scrive, avrebbe potuto valorizzare le differenze rilevanti di disciplina esistenti nel nostro processo civile. I giudici di Lussemburgo invece adottando una soluzione formale, che fa leva sul primato del diritto dell'Unione hanno attribuito grande valenza al regolamento in questione e pertanto hanno ritenuto che le condizioni attinenti alla presenza di un credito non contestato vanno determinate alla luce del regolamento autonomamente. Sicuramente vi è un profilo positivo: tale sentenza va inquadrata nell'ottica dell'instaurazione di un titolo esecutivo europeo che eviti diversità di disciplina tra i vari ordinamenti e pertanto alla stregua di questa prospettazione sicuramente può ritenersi positivo l'approccio "formale" adottato dalla Corte di Lussemburgo.

 

Note e riferimenti bibligrafici

(1) Pronunciata il 16 Giugno 2016 nella causa C-511/14

(2) Domenicucci, Circa il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Ue, in Foro.it IV, 461.

(3) Al punto 13 delle raccomandazioni di Novembre 2012

(4) Corte di Giusitizia, 26 Gennaio 1993, cause riunite da C- 320/90 a C-322/90.

(5) Questo è il ragionamento che spinge il giudice italiano a sospendere il processo interno e a sottoporre al vaglio della Corte di Lussembrgo la questione pregiudiziale

(6) Sentenza del 25 Giugno 2009, Roda Golf e Beach Resort, C-14/08, EU:c: 2009:395, punti 33 e 34.

(7) Sentenza del 17 Dicembre 2014, Imtech Marine Belgium, C- 300/14, EU: C: 2015: 825, punti 46 e 47. 

(8) Tali principi sono affermati nella sentenza del 17 Febbraio 2011, Weynski, C- 283/09, EU: C: 2011: 85, punti 41 e 42. 

(9) Si segnala la sentenza del 5 dicembre 2013, Vapenik, C-508/12, EU: C: 2013: 790, punto 23