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Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione
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Pubbl. Mar, 2 Dic 2025

Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione

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Giuseppe Anfuso
Laurea in GiurisprudenzaUniversità Ca´ Foscari di Venezia



La Consulta dichiara incostituzionale, limitatamente all’art. 630 c.p., il divieto legale (art. 69, co. 4, c.p.) che impediva alle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) di prevalere sulla recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.). La decisione si innesta nel percorso che, dal riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità e dalla sua sottrazione al divieto, consolida un bilanciamento “pieno” fondato su proporzionalità, individualizzazione e offensività, specie dove la cornice edittale (25–30 anni) e l’aumento minimo ex art. 81, co. 4, c.p. rischiano di produrre pene manifestamente sproporzionate. La nota ricostruisce evoluzione costituzionale e di legittimità, confronta gli orientamenti dottrinali e propone ricadute operative per la motivazione di merito.


ENG The Court ruled unconstitutional—limited to Article 630 of the Criminal Code—the statutory ban (Art. 69(4)) preventing the general mitigating factor (Art. 62-bis) from prevailing over repeated recidivism (Art. 99(4)). Building on the recognition of the “minor gravity” mitigation for kidnapping for extortion and its exemption from the ban, the ruling restores a full balancing test grounded in proportionality, individualization, and harm-based punishment, particularly where the severe 25–30 year range and the mandatory increase under Art. 81(4) risk manifest disproportionality. This note traces constitutional and Court of Cassation developments and outlines operational guidance for trial-level reasoning.

Sommario: 1. Cornice, precedenti e vicenda; 2. Ratio della decisione e tecnica del bilanciamento; 3. Dottrina a confronto e ricadute applicative.

1. Cornice, precedenti e vicenda

Nel sistema del bilanciamento tra circostanze, la fisiologia è la comparazione aperta; i divieti legali sono eccezioni da maneggiare con prudenza. Proprio nel perimetro del sequestro di persona a scopo di estorsione la Corte ha già affermato la necessità di valvole riequilibratrici: prima introducendo l’attenuante del fatto di lieve entità per consentire di cogliere riduzioni oggettive del disvalore [1], poi rimarcando in via generale i limiti ai divieti assoluti quando essi impediscono la proporzione in concreto tra gravità del fatto e pena [2]. In questo solco si colloca la sentenza n. 151/2025, che compie un passo ulteriore: ammette che anche le generiche possano prevalere sulla recidiva reiterata nell’art. 630 c.p., restituendo pienezza al bilanciamento.

Il dibattito antecedente aveva già segnalato il rischio di “blindature” commisurative incompatibili con il canone di ragionevolezza, avvertendo che la legge non può neutralizzare gli indicatori atipici (anche sopravvenuti) di minore bisogno di pena quando essi siano decisivi [3]. In parallelo, la giurisprudenza costituzionale aveva messo al centro la proporzionalità come regola operativa della commisurazione, e non solo come parametro astratto, a presidio contro gli eccessi sanzionatori [4]. Il caso che ha innescato la questione è paradigmatico: privazione della libertà per 48 ore, violenze, prezzo della liberazione in crescendo, esclusione — sul piano oggettivo — sia del danno patrimoniale di speciale tenuità sia della lieve entità; ma riconoscibilità delle generiche per uno degli imputati, con il veto legale che, combinato con l’aumento minimo in continuazione per il recidivo reiterato, rischiava di azzerare la riduzione effettiva [5].

Sullo sfondo si staglia il triplice canone costituzionale che la Consulta valorizza: la proporzionalità/eguaglianza (art. 3), l’individualizzazione/rieducazione (art. 27) e l’offensività (art. 25, co. 2). Proporzionare significa rifiutare il meccanicismo; individualizzare implica considerare anche sopravvenienze utili (riparazioni, collaborazione non tipizzata, percorsi trattamentali) come indici reali di minore bisogno di pena; l’offensività, infine, pretende che la pena risponda al fatto, non alla qualità personale dell’autore elevata a feticcio attraverso la recidiva [6]. A ribadire la specialità del sequestro estorsivo sta la stessa lieve entità, che la Corte ha sottratto al divieto di prevalenza proprio per scongiurare esiti sproporzionati in una cornice estrema (25–30 anni) [7]. Di qui la coerenza del nuovo approdo: l’oggettivo (lieve entità) non assorbe il soggettivo/atipico (generiche), ma vi dialoga senza sovrapporsi.

L’itinerario degli ultimi anni conferma la direzione di marcia: più volte la Corte ha neutralizzato automatismi che soffocavano la comparazione, specie quando interagivano con fattispecie dal minimo edittale elevatissimo, perché impedivano di “prendere sul serio” le differenze rilevanti ai fini del quantum [8]. Nello stesso segno si collocano i richiami alla discrezionalità motivata come presidio contro la pena eccessiva [9] e alla ragionevolezza come criterio per riaprire spazi di bilanciamento [10], fino a indicare strumenti di coerenza sistemica quando il trattamento punitivo rischia disarmonie non giustificabili [11]. Sull’asse parallelo del diritto vivente, le Sezioni Unite hanno offerto coordinate sulla valutazione “in complesso” e sul profilo plurioffensivo in tema di rapina, mentre la Seconda Sezione ha ribadito criteri di giudizio per la lieve entità: coordinate che nel caso concreto hanno sorretto l’esclusione delle attenuanti tipiche diverse dalle generiche [12][13].

2. Ratio della decisione e tecnica del bilanciamento

La sentenza n. 151/2025 scioglie il nodo che rendeva “muto” il bilanciamento: nell’art. 630 c.p., la riduzione (anche massima) per generiche poteva essere neutralizzata dall’aumento minimo ex art. 81, co. 4, c.p. sul recidivo reiterato, col risultato paradossale di riportare la pena verso la soglia alta nonostante la riconosciuta meritevolezza della diminuzione. Per la Corte, in un simile collo di bottiglia, il divieto legale diventa irragionevole e va rimosso: solo così gli indicatori atipici possono “pesare davvero” nel quantum [14]. In continuità con i precedenti sui correttivi premiali e sulle sopravvenienze, la Consulta afferma che il legislatore non può costruire preclusioni assolute che frustrino la ratio incentivante di condotte utili e, più in generale, impediscano la proporzione in concreto [15].

La dialettica coi percorsi dottrinali è netta. L’orientamento commisurativo valorizza la proporzionalità come criterio operativo e antidoto agli eccessi punitivi: se la cornice è estrema, vietare sempre la prevalenza delle generiche rende il giudizio comparativo un esercizio formale, negando rilevanza a fattori soggettivi/atipici decisivi [16]. La prospettiva securitaria, di contro, insiste sulla funzione segnaletica della recidiva: la reiterazione esprime maggior rimproverabilità e pericolosità, onde giustificare un trattamento differenziato e porre argini a prevalenze “di routine”; ma questa cautela — ricorda la Corte — non si traduce in un automatismo, poiché la recidiva resta facoltativa e la prevalenza non è dovuta, bensì motivabile solo quando gli indicatori attenuanti sovrastano la spinta aggravatrice nel caso concreto [17].

Operativamente, il nuovo quadro chiede motivazioni forti. La prima regola è mappare gli indicatori atipici (collaborazione non tipizzata ma utile, restituzioni integrali, esiti di percorsi trattamentali e di giustizia riparativa) e provarne effettività e utilità; la seconda è confrontare tali elementi con la gravità oggettiva (durata del sequestro, modalità coercitive, rischio alla vita, entità e dinamica del prezzo) e con la qualità della recidiva (specificità, attualità, omogeneità con i fatti sub iudice); la terza è esplicitare l’effetto della prevalenza sull’art. 81, co. 4 per evitare il “rimbalzo” meccanico della pena verso l’alto. Questa struttura mantiene ampio lo spazio valutativo del merito, ma lo rende controllabile sul terreno della logicità e dell’adeguatezza, in linea con gli standard già tracciati dalla giurisprudenza costituzionale recente [18].

3.  Dottrina a confronto e ricadute applicative

Alla luce della cornice 25–30 anni e dell’aumento minimo sul recidivo reiterato, il risultato della sentenza non attenua la gravità del sequestro estorsivo, né “banalizza” la recidiva: restituisce al giudice la possibilità di proporzionare la pena al fatto e all’autore, quando indicatori atipici (anche sopravvenuti) dimostrino una minore esigenza di pena. L’approccio commisurativo ha letto la svolta come un passo coerente nella lotta agli automatismi e nella tutela della proporzione in concreto; l’approccio securitario richiama la necessità di vigilare sulle motivazioni, per evitare che la prevalenza divenga un riflesso condizionato. La Corte, per parte sua, offre una sintesi operativa: la recidiva conserva rilievo (e l’applicazione è facoltativa ma esigente), la prevalenza non è automatica, e la motivazione è la sede in cui il diritto misura la distanza tra tipo legale e caso.

Le ricadute sono chiare. Per i giudici, si tratta di riscrivere la sezione motivazionale dedicata alla comparazione, facendo vivere nel testo i dati che legittimano l’esito prescelto; per le difese, il compito è documentare le sopravvenienze e l’efficacia delle condotte riparative o collaborative; per l’accusa, occorre dimostrare la pregnanza attuale della recidiva e, se del caso, confutare l’utilità degli indicatori attenuanti. Così inteso, il bilanciamento torna a essere la grammatica ordinaria del sistema, non un espediente. Ed è qui, in definitiva, che si misura il senso della pronuncia: proporzionare non è indulgere, ma amministrare giustizia in un campo in cui la severità edittale rischiava di soffocare la ragionevolezza della risposta punitiva [19].


Note e riferimenti bibliografici

[1] Corte cost., 18 aprile 2012, n. 68 — Introduzione dell’attenuante del fatto di lieve entità per l’art. 630 c.p.
[2] Corte cost., 18 aprile 2014, n. 105 — Limiti ai divieti assoluti e canone di ragionevolezza.
[3] L. Roccatagliata, L’art. 69, co. 4, c.p. è parzialmente contrario a Costituzione, Giurisprudenza Penale Web, 2017.
[4] Corte cost., 27 marzo 2020, n. 73 — Proporzionalità come regola operativa della commisurazione.
[5] Sez. Unite, 27 giugno – 15 novembre 2024, n. 42124; Cass., Sez. II, 26 gennaio – 7 marzo 2024, n. 9820 — Coordinati richiami su plurioffensività e “valutazione in complesso”.
[6] Corte cost., 12 marzo 2021, n. 55 — Centralità dei profili soggettivi e della colpevolezza per il fatto.
[7] Corte cost., 8 luglio 2021, n. 143 — Lieve entità per il sequestro estorsivo sottratta al divieto di prevalenza.
[8] Corte cost., 27 aprile 2023, n. 94 — Automatismi e rischio di sproporzione.
[9] Corte cost., 19 giugno 2023, n. 120 — Discrezionalità motivata e controllo di eccesso.
[10] Corte cost., 7 giugno 2023, n. 141 — Eguaglianza-ragionevolezza e spazi di bilanciamento.
[11] Corte cost., 22 novembre 2023, n. 197 — Coerenza sistemica e misure correttive della pena.
[12] Sez. Unite, 27 giugno – 15 novembre 2024, n. 42124 — Rapporto con reati plurioffensivi.
[13] Cass., Sez. II, 26 gennaio – 7 marzo 2024, n. 9820 — Lieve entità “in complesso”.
[14] Corte cost., 22 settembre 2025 (dep. 16 ottobre 2025), n. 151 — Il “collo di bottiglia” con art. 81, co. 4, c.p. e rimozione del divieto.
[15] Corte cost., 22 aprile 2025, n. 56; Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113 — Ratio premiale e proporzionalità in concreto.
[16] I. Grimaldi, Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte costituzionale, Giurisprudenza Penale, 2020.
[17] A. Melchionda, Recidiva reiterata e status di recidivo; A. Ceresoli, La recidiva: rinnovate riflessioni sulla sua ragion d’essere; D.G. Piffer, La disciplina della recidiva — Profili critici sul rischio di “prevalenze di routine”.
[18] Corte cost., 5 giugno 2025, n. 117 — Continuità del sindacato di ragionevolezza sulla pena.
[19] Corte cost., 22 settembre 2025 (dep. 16 ottobre 2025), n. 151 — Sintesi conclusiva: proporzionalità, individualizzazione, offensività e ripristino del bilanciamento pieno.