Pubbl. Mer, 4 Mar 2026
La Cassazione sulla responsabilità del datore di lavoro tra limiti della delega di funzione e DVR
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Giuseppe Anfuso

La Cassazione penale, Sez. IV, con sentenza n. 3336 del 28 gennaio 2026, afferma che l’affidamento a terzi della redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne adeguatezza ed efficacia. L’obbligo di valutazione ex art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 deve essere completo e ricomprendere tutti i rischi specifici. La condotta colposa del lavoratore o del preposto non interrompe il nesso causale se il datore ha omesso formazione, informazione e vigilanza sulle prassi operative.
ENG
The Italian Supreme Court, Criminal Section IV, with judgment no. 3336 of 28 January 2026, holds that entrusting third parties with the drafting of the risk assessment document does not exempt the employer from the duty to verify its adequacy and effectiveness. The assessment obligation under art. 28 of Legislative Decree no. 81/2008 must be comprehensive and cover all specific risks. Negligent conduct by the worker or the supervisor does not break the causal link where the employer has omitted training, information and supervision of operational practices.Sommario: 1. Introduzione; 2. Inquadramento normativo e sistematico; 3. Fatti e iter processuale; 4. Questioni di diritto decise; 5. Motivazione: ratio decidendi; 6. Confronto con precedenti; 7. Valutazioni critiche; 8. Ricadute pratiche; 9. Conclusioni.
1. Introduzione
La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 3336 del 28 gennaio 2026[i], interviene su una questione centrale del diritto penale del lavoro: i limiti della responsabilità datoriale in materia di sicurezza quando il datore si avvalga di deleghe di funzioni e di consulenti tecnici per la redazione del documento di valutazione dei rischi. La pronuncia afferma che il datore di lavoro, pur avendo affidato a terzi la redazione materiale del DVR, permane garante della sua adeguatezza e della sua efficacia, dovendo individuare eventuali lacune o inadeguatezze rilevabili con ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza o di regole di comune esperienza. La decisione si fonda sui principi costituzionali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 32 e 41, comma 2, Cost.) e sull’esigenza di assicurare effettività al sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Inquadramento normativo e sistematico
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) rappresenta il nucleo normativo di riferimento in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il sistema si fonda sulla valutazione preventiva di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, sull’adozione di misure di prevenzione e protezione adeguate, sulla formazione e informazione dei lavoratori, nonché sulla vigilanza circa l’effettiva applicazione delle misure prevenzionistiche.
L’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che la valutazione deve riguardare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli concernenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il documento deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire, nel tempo, il miglioramento dei livelli di sicurezza. Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27295 del 31 maggio 2017, il datore di lavoro è tenuto a indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro.[ii]
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 disciplina la delega di funzioni, ammissibile a condizione che risulti da atto scritto recante data certa, che il delegato sia in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, che la delega gli attribuisca i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari e l’autonomia di spesa occorrente. Il comma 3 stabilisce che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 81 del 2008 individua gli obblighi del datore di lavoro non delegabili: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4084 del 29 gennaio 2014, l’obbligo di valutazione dei rischi è indelegabile.[iii] La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21153 del 18 maggio 2023 ha precisato che la mera designazione del RSPP non integra una delega di funzioni e non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità in tema di violazione degli obblighi antinfortunistici.[iv]
3. Fatti e iter processuale
Il 23 dicembre 2021, presso lo stabilimento di una società operante nel settore dello smistamento e movimentazione merci, un operaio magazziniere assunto tramite contratto di somministrazione rimaneva gravemente infortunato durante operazioni di pulizia del piazzale aziendale. Il lavoratore, insieme a un collega, aveva ricevuto dal capo impianto l’ordine di occuparsi delle pulizie dei bancali e della movimentazione dei bidoni dell’immondizia. Durante le operazioni, il collega alla guida del carrello elevatore retrocedeva involontariamente verso l’area adibita ai bidoni senza accorgersi della presenza, alle proprie spalle, della persona offesa. Il carrello saliva con una delle due ruote posteriori sul piede del lavoratore, che riportava lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore a quaranta giorni.
All’amministratore delegato della società utilizzatrice, nella qualità di datore di lavoro, veniva contestato il reato di cui all’art. 590, secondo e terzo comma, cod. pen., per aver cagionato per colpa le lesioni personali in violazione degli artt. 2087 cod. civ., 28, commi 1 e 2, e 29 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Veniva contestato di aver omesso la valutazione dei rischi relativi alle operazioni di pulizia, di non aver adottato protocolli operativi per la movimentazione in sicurezza dei cassoni dell’immondizia nell’area esterna, sprovvista di delimitazione delle vie di circolazione pedonali, nonché di non aver impartito istruzioni operative affinché soltanto i soggetti in possesso di specifica formazione utilizzassero i carrelli elevatori.
Dai rilievi dello SPISAL era emerso che nell’area adibita ai bidoni non vi erano percorsi pedonali, né cartellonistica idonea a individuare i tratti percorribili dai carrelli. Il documento di valutazione dei rischi redatto in data 14 luglio 2020 conteneva, alla pagina 136, la sola indicazione generica di conformarsi alle disposizioni di legge e alle istruzioni impartite dalla società committente, senza specificare quali protocolli e quali misure di sicurezza i lavoratori fossero tenuti a osservare.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6 maggio 2024, dichiarava l’imputato responsabile del reato contestato. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 19 maggio 2025, confermava la decisione di primo grado, rilevando che l’imputato non era esonerato dall’obbligo di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del DVR, né dagli obblighi formativi e informativi in ordine ai rischi connessi alle lavorazioni. La Corte d’appello rilevava inoltre che il comportamento del collega che conduceva il carrello elevatore, sebbene privo di abilitazione, non poteva qualificarsi eccentrico o anomalo, essendo emerso che lo stesso fosse solito condurre il mezzo su richiesta del preposto.
4. Questioni di diritto decise
La Corte di Cassazione ha affrontato tre questioni principali. La prima attiene all’efficacia della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro e ai limiti della deresponsabilizzazione del datore di lavoro che si sia avvalso di consulenti tecnici per la redazione del documento di valutazione dei rischi. La Corte ha ritenuto che l’addebito principale mosso all’imputato riguardasse l’omissione della valutazione dei rischi relativi alle operazioni di pulizia da svolgersi presso la società.
La seconda questione attiene all’obbligo residuo del datore di lavoro di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del documento di valutazione dei rischi. La Corte ha rilevato che l’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008 colloca al centro del sistema prevenzionistico il momento della valutazione dei rischi, che deve essere completa e riguardare "tutti i rischi". Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13199 del 7 aprile 2022, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia.[v]
La terza questione attiene al nesso causale tra le omissioni del datore di lavoro e l’evento lesivo, in presenza di condotte colpose del preposto e del lavoratore. La Corte ha ritenuto che, pur essendo acclarata l’incidenza causale della condotta del collega che conduceva il carrello elevatore, tale circostanza non consentisse di escludere la responsabilità datoriale, in ragione della concorrente incidenza causale della trascuratezza e inadeguatezza nella gestione del rischio.
5. Motivazione: ratio decidendi
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’obbligo di valutazione dei rischi costituisce obbligo non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81 del 2008. Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38100 del 17 settembre 2014, l’obbligo di valutazione dei rischi costituisce obbligo indelegabile del datore di lavoro, anche nell’ambito di imprese di grandi dimensioni. Il datore di lavoro può avvalersi dell’ausilio di professionisti specializzati, ma tale ricorso non comporta alcun trasferimento di responsabilità.[vi]
La Corte ha affermato che il datore di lavoro, pur avendo affidato a terzi la redazione materiale del documento di valutazione dei rischi, rimane garante dell’adeguatezza e dell’efficacia del documento stesso, dovendo rilevare eventuali lacune o inadeguatezze emergenti con ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza o di regole di comune esperienza. Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva il dovere di rilevare l’inadeguatezza del DVR in punto di attività di pulizia del piazzale, trattandosi di regola di comune esperienza secondo cui non si deve consentire l’utilizzo di mezzi meccanici pericolosi a soggetti privi di adeguata formazione e abilitazione in ambienti ove operano operai esposti ad investimenti.
La Corte ha affermato che il datore di lavoro risponde dell’infortunio verificatosi in conseguenza di una prassi lavorativa pericolosa instauratasi con il consenso o su impulso del preposto, quando il datore di lavoro sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa. La condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità solo quando sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
La Corte ha rilevato che la responsabilità concorrente del preposto e del lavoratore non è idonea a escludere quella del datore di lavoro, a fronte della violazione dell’obbligo originario del datore di lavoro in ordine alla previsione e alla gestione del rischio. Il sistema normativo della prevenzione e della sicurezza determina che ciascuno dei debitori degli obblighi risponde per la violazione dell’obbligo medesimo, realizzandosi lo schema della cooperazione colposa nel determinarsi dell’evento lesivo.
6. Confronto con precedenti
La sentenza in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 ha chiarito che la delega di funzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e la delega gestoria di cui all’art. 2381 c.c. hanno natura ontologica diversa e producono effetti differenti.[vii] La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 49728 del 28 novembre 2014 ha affermato che, nelle strutture aziendali complesse, la responsabilità dei vertici aziendali permane quando gli eventi lesivi siano determinati da difetti strutturali aziendali o del processo produttivo.[viii]
La sentenza conferma il principio del rischio eccentrico, secondo cui la condotta colposa del lavoratore può costituire concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il datore di lavoro deve controllare che il preposto si attenga alle disposizioni di legge e che, qualora si instauri una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa, essendo causalmente rilevante, integra il reato.
7. Valutazione critica
La sentenza in commento contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Sotto il profilo della certezza del diritto, la pronuncia chiarisce che il datore di lavoro non può limitarsi ad affidare la redazione del documento di valutazione dei rischi a consulenti tecnici, ma deve verificarne direttamente l’adeguatezza e l’efficacia. Tale precisazione appare coerente con il principio di legalità e con l’esigenza di garantire effettività al sistema prevenzionistico.
Tuttavia, la sentenza solleva alcune perplessità in ordine alla determinatezza del parametro di diligenza richiesto al datore di lavoro. La formulazione utilizzata dalla Corte, secondo cui il datore di lavoro deve rilevare eventuali rischi non evidenziati dal RSPP ove ciò emerga con ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza o di regole di comune esperienza, lascia ampi margini di incertezza in ordine alla concreta individuazione delle competenze tecniche di diffusa conoscenza e delle regole di comune esperienza che il datore di lavoro è tenuto a possedere.
La sentenza opera un bilanciamento tra le esigenze organizzative delle imprese, che richiedono la possibilità di avvalersi di consulenti tecnici specializzati, e l’esigenza di garantire effettività al sistema prevenzionistico, evitando che la parcellizzazione delle funzioni aziendali si traduca in una sostanziale deresponsabilizzazione del vertice imprenditoriale. Tale bilanciamento appare coerente con i principi costituzionali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 32 e 41, comma 2, Cost.). Nel caso di specie, la Corte ha individuato un parametro di diligenza oggettivamente verificabile, rappresentato dalla regola di comune esperienza secondo cui non si deve consentire l’utilizzo di mezzi meccanici pericolosi a soggetti privi di adeguata formazione e abilitazione. Tale affermazione appare coerente con il principio di colpevolezza, in quanto esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile per lacune o inadeguatezze del documento di valutazione dei rischi che non fossero rilevabili con ordinaria diligenza.
8. Ricadute pratiche
La sentenza presenta rilevanti ricadute pratiche per gli operatori del diritto. La pronuncia chiarisce che la mera produzione del documento di valutazione dei rischi e la dimostrazione di aver conferito delega di funzioni a soggetti dotati di adeguate competenze tecniche non sono sufficienti a escludere la responsabilità del datore di lavoro, quando il documento presenti lacune o inadeguatezze rilevabili con ordinaria diligenza.
La strategia difensiva deve concentrarsi sulla dimostrazione che le eventuali lacune o inadeguatezze del documento di valutazione dei rischi non fossero rilevabili con ordinaria diligenza da parte del datore di lavoro, in quanto richiedevano competenze tecniche specialistiche non esigibili. Sarà necessario produrre documentazione attestante la complessità tecnica della valutazione dei rischi e l’affidamento riposto nei consulenti tecnici specializzati. Sarà inoltre opportuno dimostrare che il datore di lavoro aveva adottato un sistema di controllo e vigilanza sull’operato dei consulenti tecnici e dei delegati, mediante riunioni periodiche, audit interni e sopralluoghi.
Le imprese dovranno adottare procedure interne volte a garantire che il datore di lavoro acquisisca piena consapevolezza dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Sarà necessario prevedere che il datore di lavoro partecipi attivamente alla redazione del documento di valutazione dei rischi, mediante riunioni periodiche con i consulenti tecnici e i delegati, sopralluoghi nei luoghi di lavoro, esame della documentazione relativa agli infortuni. Il datore di lavoro dovrà sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi solo dopo aver verificato personalmente l’adeguatezza e l’efficacia del documento stesso, documentando tale verifica mediante appositi verbali o relazioni.
9. Conclusioni
La sentenza in commento si inserisce nel solco un orientamento giurisprudenziale consolidato e chiarisce che il datore di lavoro non può limitarsi ad affidare la redazione del documento di valutazione dei rischi a consulenti tecnici, ma deve verificarne personalmente l’adeguatezza e l’efficacia, rilevando eventuali lacune o inadeguatezze emergenti con ordinaria diligenza. Tale precisazione appare coerente con il principio di legalità e con l’esigenza di garantire effettività al sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81 del 2008.
Al fine di garantire maggiore certezza del diritto e prevedibilità delle conseguenze giuridiche, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a precisare il contenuto dell’obbligo di verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia del documento di valutazione dei rischi gravante sul datore di lavoro. In particolare, sarebbe opportuno prevedere l'onere del datore di lavoro di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del documento mediante specifiche procedure, quali riunioni periodiche con i consulenti tecnici e i delegati, sopralluoghi nei luoghi di lavoro, esame della documentazione relativa agli infortuni, e che tale verifica debba essere documentata mediante appositi verbali o relazioni.
In alternativa, sarebbe auspicabile che la giurisprudenza di legittimità fornisca ulteriori precisazioni in ordine al contenuto dell’obbligo di verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia del documento di valutazione dei rischi gravante sul datore di lavoro, individuando criteri oggettivi per la determinazione delle competenze tecniche di diffusa conoscenza e delle regole di comune esperienza che il datore di lavoro è tenuto a possedere. Tale precisazione potrebbe avvenire mediante l’elaborazione di linee guida o di pronunce a Sezioni Unite, volte a garantire uniformità di orientamento e certezza del diritto.
[ii] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27295 del 31 maggio 2017.
[iii] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4084 del 29 gennaio 2014.
[iv] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21153 del 18 maggio 2023.
[v] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13199 del 7 aprile 2022.
[vi] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38100 del 17 settembre 2014.
[vii] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023.
[viii] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 49728 del 28 novembre 2014.