Pubbl. Mar, 11 Nov 2025
La Cassazione sul mutuo a tasso variabile e ammortamento francese: non è nascosta alcuna forma di anatocismo
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Giuseppe Anfuso

La pronuncia, Cass. civ. ord. 19 marzo 2025 n.7382, chiarisce profili centrali del contenzioso bancario sul duplice versante processuale e sostanziale. Sotto il primo profilo, ribadisce che l’atto di appello deve contenere una critica effettiva e puntuale delle statuizioni di primo grado, con specifico raccordo ai fatti di causa ex art. 342 c.p.c. Sul piano sostanziale, conferma che il piano di ammortamento “alla francese”, anche a tasso variabile, non integra anatocismo, poiché il maggior carico di interessi discende dalla struttura del rimborso e non da capitalizzazione composta.
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The ruling reiterates that appeals must specifically and concretely challenge the first-instance findings, in line with Article 342 of the Italian Code of Civil Procedure. Substantively, it confirms that the French amortization method—even with variable rates—does not entail compound interest: the greater interest burden follows from the repayment structure rather than from compound capitalization.Sommario: 1. Introduzione; 2. I fatti di causa e la decisione della Corte d’Appello; 3. Le ragioni della decisione della Cassazione; 3.1. Primo motivo – inammissibilità per difetto di specificità; 3.2. Secondo motivo – ammortamento alla francese e anatocismo; 3.3. Terzo motivo – usurarietà dei tassi di interesse; 4. Profili di diritto sostanziale; 4.1. Il piano di ammortamento alla francese; 4.2. La disciplina antiusura nei contratti di mutuo; 4.3. Trasparenza bancaria; 5. Profili di diritto processuale; 5.1. La specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; 5.2. Autosufficienza del ricorso per cassazione; 6. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione
La decisione commentata si inserisce nel filone, divenuto assai rilevante, delle liti su mutui e condizioni economiche, con questioni ricorrenti di anatocismo, usura e trasparenza. La Prima Sezione civile, con ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025, offre coordinate utili tanto sulla soglia di ammissibilità dell’appello (art. 342 c.p.c.) quanto sulla legittimità del piano di ammortamento “alla francese”. La vicenda prende le mosse dall’azione di due mutuatari volta a far dichiarare la nullità delle pattuizioni su capitalizzazione degli interessi e tassi oltre soglia in due mutui (ipotecario del 10 maggio 2005 e chirografario del 4 novembre 2009), definita in primo grado con il rigetto delle domande e in appello con declaratoria di inammissibilità del gravame. La Cassazione conferma, con argomentazioni che meritano approfondimento sistematico.
2. I fatti di causa e la decisione della Corte d’Appello
Il Tribunale di Verona respingeva le domande, valorizzando: l’irrilevanza della CTU contabile in supplenza dell’onere probatorio; la non usurarietà ab origine dei tassi; l’assenza di fenomeni anatocistici nel piano “alla francese”; la determinatezza dei tassi e la non sommabilità, ai fini usura, degli interessi corrispettivi con i moratori. La Corte d’Appello di Venezia dichiarava quindi inammissibile l’impugnazione: (i) per difetto di determinazione dell’oggetto della domanda nell’atto introduttivo del gravame, con richiamo all’art. 163 c.p.c.1; (ii) per violazione dei requisiti di cui all’art. 342, co. 1, c.p.c., stante l’assenza di un concreto raccordo ai rapporti oggetto di causa2.
3. Le ragioni della decisione della Cassazione
3.1. Primo motivo – inammissibilità per difetto di specificità
Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 342 c.p.c., 6 CEDU e art. 6 TFUE, sostenendo che l’appello individuasse con precisione le parti della sentenza censurate. La Corte dichiara il motivo inammissibile per duplice profilo: anzitutto, per difetto di specifica illustrazione ex art. 366, co. 1, nn. 4 e 6, c.p.c., mancando l’indicazione dei passaggi decisori oggetto di critica e delle ragioni della chiesta cassazione3; inoltre, perché il ricorrente non si confronta con la ratio della sentenza di appello circa l’eventuale sanatoria ex art. 164, co. 5, c.p.c., a efficacia ex nunc, comunque inidonea a impedire il passaggio in giudicato essendo decorso il termine breve ex art. 325 c.p.c.4
3.2. Secondo motivo – ammortamento alla francese e anatocismo
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 120 TUB, 820, 1194, 1283 e 1419 c.c., nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, la Suprema Corte reputa il motivo inammissibile: esso difetta di specifici riferimenti alla concreta pattuizione e, in ogni caso, la decisione impugnata si conforma all’orientamento di legittimità – anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite5 – secondo cui, nel piano “alla francese”, gli interessi sono calcolati di volta in volta sul capitale residuo e si estinguono a ogni rata, in assenza di capitalizzazione composta6.
3.3. Terzo motivo – usurarietà dei tassi di interesse
La censura sull’usura, fondata su una lettura della sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, è dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di specifica indicazione delle norme asseritamente violate e di effettivo confronto con la motivazione di merito. La Corte distrettuale aveva rilevato che non vi era stata specifica impugnazione dell’accertamento di non usurarietà ab origine dei tassi corrispettivi e che le doglianze sui moratori erano formulate in termini astratti, senza raccordo ai patti e ai dati del rapporto7.
4. Profili di diritto sostanziale
4.1. Il piano di ammortamento alla francese
La decisione conferma la piena legittimità dell’ammortamento “alla francese”. In tale schema, la rata – costante nel mutuo a tasso fisso – scompone una quota interessi (calcolata sull’intero capitale e poi, progressivamente, sul residuo) e una quota capitale pari alla differenza tra importo rata e quota interessi8. L’assenza di calcolo degli interessi su interessi e l’estinzione della componente interessi a ogni scadenza escludono l’anatocismo9. Anche nei mutui a tasso variabile la variabilità incide sulla misura della quota interessi di ciascuna rata, non sul meccanismo di formazione della rata, che resta lineare e privo di capitalizzazione composta10.
4.2. La disciplina antiusura nei contratti di mutuo
In linea con l’evoluzione giurisprudenziale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non è consentita la sommatoria materiale di interessi corrispettivi e moratori, avendo essi diversa funzione: occorre valutarli distintamente secondo le rispettive basi normative e i parametri di rilevazione periodica11.
4.3. Trasparenza bancaria
La mancata indicazione, nel testo negoziale, del dettaglio matematico del piano di ammortamento (o di un ipotetico “regime di capitalizzazione composta”) non determina, di per sé, nullità per indeterminatezza dell’oggetto né contrasta con la disciplina di trasparenza, ove siano chiari i tassi, gli oneri e le regole di rimborso12.
5. Profili di diritto processuale
5.1. La specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
La Corte ribadisce una lettura sostanzialistica dell’art. 342 c.p.c.: l’atto di appello deve individuare in modo chiaro i capi della sentenza impugnati e le ragioni della loro pretesa erroneità, affiancando alla parte volitiva un’argomentazione idonea a confutare il percorso logico-giuridico del primo giudice13. Non basta lamentare in via astratta l’erroneità; occorre un effettivo “raccordo” con i fatti di causa e con il contenuto della decisione.
5.2. Autosufficienza del ricorso per cassazione
Quando si contesta la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità, il ricorrente ha l’onere di dedurre nello stesso ricorso – a pena d’inammissibilità – le ragioni per cui il motivo d’appello sarebbe stato specifico, senza rinvii esterni14. In difetto, l’impugnazione è inammissibile e non può essere supplita dal potere officioso di esame degli atti.
6. Considerazioni conclusive
La pronuncia rafforza un quadro ormai stabilizzato: (i) sul versante sostanziale, la neutralità anatocistica dell’ammortamento “alla francese” – anche a tasso variabile – e la separata considerazione di interessi corrispettivi e moratori ai fini della disciplina antiusura; (ii) sul versante processuale, l’esigenza di un appello “concreto”, ancorato ai dati del rapporto e ai capi effettivamente decisi. Ne discendono ricadute operative: gli atti difensivi devono evitare formule generiche e costruire censure calibrate sui fatti e sulle specifiche rationes decidendi; altrimenti, l’esito inammissibile è pressoché segnato.
1. Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione.
2. Art. 342 c.p.c. – Forma dell’appello.
3. Art. 366, co. 1, nn. 4 e 6, c.p.c.; art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
4. Art. 164, co. 5, c.p.c. (sanatoria con effetti ex nunc); art. 325 c.p.c. (termini per le impugnazioni).
5. V. principi ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ammortamento “alla francese”; nonché Cass., Sez. Un., 2024, n. 15130.
6. Delibera CICR 9 febbraio 2000; art. 120 TUB (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385); artt. 820, 1194, 1283, 1419 c.c.
7. Cass., Sez. Un., 13 luglio 2020, n. 19597 (indicazioni in tema di usura); profili motivazionali evidenziati dalla Corte distrettuale.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382 (caso in commento).
9. Ex multis, orientamento costante: con il metodo “alla francese” gli interessi si calcolano sul capitale residuo e si estinguono a ogni rata (assenza di interessi su interessi).
10. Schema applicabile anche ai piani a tasso variabile: varia la misura della quota interessi, non il meccanismo.
11. L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2; criteri ministeriali di rilevazione; separata valutazione di corrispettivi e moratori; v. anche Cass. civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17165.
12. Principi di trasparenza bancaria: determinatezza di tassi/oneri/regole di rimborso; v. anche, in giurisprudenza di merito, App. Roma, 4 febbraio 2025, n. 754.
13. Lettura sostanziale di art. 342 c.p.c.: individuazione dei punti contestati e confutazione argomentata.
14. Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; v. anche Cass. civ., Sez. I, ord. 22 settembre 2025, n. 25912.