Pubbl. Lun, 13 Ott 2025
Riflessioni sul contratto per persona da nominare. Azione revocatoria della dichiarazione di nomina e casi peculiari
Enrica Lamanna

L´articolo contiene una riflessione sulla natura giuridica del contratto per persona da nominare, indagata attraverso l´individuazione delle analogie e differenze con la cessione del contratto, con il contratto a favore di terzo e con il contratto per conto di chi spetta. Nelle conclusioni ci si sofferma sull´esperibilità dell´azione revocatoria avverso la dichiarazione di nomina e su casi peculiari affrontati dalla giurisprudenza.
Sommario: 1. il contratto per persona da nominare; 2. differenze con altre fattispecie negoziali; 2.1. contratto per persona da nominare e cessione del contratto; 2.2. contratto per persona da nominare e contratto a favore di terzo; 2.3. contratto per persona da nominare e contratto per conto di chi spetta; 3. azione revocatoria della dichiarazione di nomina; 4. Conclusioni con riferimento a casi peculiari affrontati dalla giurisprudenza
1. Il contratto per persona da nominare.
Nell’ordinamento giuridico italiano, ciascun individuo gode di libertà di autodeterminazione e, a fronte delle iniziative dispositive di altri soggetti, a ciascun individuo deve essere garantita la intangibilità della propria sfera giuridico-patrimoniale.
Infatti, il legislatore codicista descrive il contratto alla stregua di un micro-ordinamento con efficacia vincolante per le sole parti contraenti, insuscettibile di espandere la propria potenzialità effettuale nei confronti dei terzi, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge ai sensi dell’art. 1372 c.c..
In altri termini, mediante l’insieme delle regole cristallizzate nel patto negoziale, le parti contraenti non possono influenzare le sfere giuridiche dei terzi, ai quali deve essere garantita la libera autodeterminazione dei propri interessi.
Ciò detto, in conformità alla clausola di riserva di cui all’art. 1372 c.c., il codice civile individua specifiche fattispecie contrattuali idonee a produrre effetti nei confronti di terzi, ossia di soggetti non coincidenti con le parti stipulanti originarie.
Tra le fattispecie appena richiamate si rinviene il contratto per persona da nominare a cui viene dedicata specifica disciplina negli articoli da 1401 a 1405 c.c.
Caratteristica precipua di tale schema contrattuale è lo sfasamento temporale intercorrente tra il momento della conclusione del contratto ed il momento di individuazione definitiva del soggetto a cui attribuire il ruolo di parte contrattuale. Difatti, contestualmente alla conclusione del contratto, una parte può riservarsi di nominare successivamente, entro un termine di tre giorni o altro termine stabilito pattiziamente, la persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi discendenti dallo stesso contratto.
Pertanto, il contratto può considerarsi concluso ma sorge in una fase di temporanea stasi sotto il profilo effettuale, nel senso che la sua piena efficacia è subordinata alla dichiarazione di nomina da parte dello stipulante originario che si è avvalso del potere di nomina.
Tuttavia, la dichiarazione di nomina della persona a cui attribuire il ruolo di parte contrattuale non è necessaria ma solo eventuale.
Sia nel caso di dichiarazione di nomina sia nel caso di dichiarazione invalida od omessa, il legislatore ricorre ad una fictio iuris, facendo decorrere gli effetti di tali circostanze sin dal momento della conclusione del contratto.
Quindi, nel caso di dichiarazione di nomina valida, il soggetto nominato che ha manifestato la propria accettazione, o rilasciato una procura anteriore in favore dello stipulante originario, dovrà essere considerato parte contrattuale ab origine. Invece, nel caso di dichiarazione di nomina omessa o invalida, è la parte stipulante originaria a doversi considerare parte contrattuale ab origine.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, lo schema del contratto per persona da nominare può essere qualificato come una delle possibili forme di attuazione della rappresentanzai. Si precisa, però, che la rappresentanza è solo eventuale e non necessaria poiché vi è la possibilità, prevista espressamente dalla legge, che la dichiarazione di nomina manchi con conseguente cristallizzazione degli effetti del contratto in capo allo stipulante originario.
Nella prassi degli affari economici, il contratto per persona da nominare viene molto utilizzato nelle compravendite immobiliari oltre che nelle vendite forzate come previsto dall’art. 579 c.p.c. In particolare, mediante tale strumento negoziale, la parte, ossia lo stipulante originario, può soddisfare l’esigenza di bloccare un affare riservandosi del tempo per individuare sul mercato la persona a cui proporre l’affare, oppure può essere perseguita l’esigenza di mantenere celata l’identità della persona che rivestirà il ruolo di parte contrattuale.
La ricostruzione del contratto per persona da nominare alla stregua di una modalità di realizzazione di poteri rappresentativi porta a qualificare lo stipulante originario come rappresentante, per il periodo intercorrente tra il momento della conclusione del contratto e lo spirare del termine utile per la dichiarazione di nomina.
Durante tale periodo di tempo, quindi, lo stipulante-rappresentante dovrà operare secondo buona fede per conservare l’utilità dell’affare nei confronti della persona che eventualmente rivestirà il ruolo di parte contrattuale.
2. Differenze con altre fattispecie negoziali.
2.1. Contratto per persona da nominare e cessione del contratto.
Il contratto per persona da nominare si differenzia da altre fattispecie negoziali caratterizzate dalla produzione di effetti nei confronti di soggetti terzi non coincidenti con i paciscenti originari, come la cessione del contratto ed il contratto a favore di terzo.
Per quanto riguarda la cessione del contratto, può affermarsi che la stessa costituisce un fenomeno di circolazione del rapporto contrattuale mediante sostituzione di un terzo ad una delle parti originarie.
Tale sostituzione produce una successione a titolo particolare nei diritti e negli obblighi discendenti dal regolamento negoziale con effetti decorrenti dalla cessione, ossia ex nunc e non ex tunc come accade invece nel caso del contratto per persona da nominare.
Inoltre, la parte contrattuale originaria e successivamente cedente può rimanere obbligata anche a seguito della cessione, qualora il contraente ceduto non lo abbia liberato dalle sue obbligazioni. In tale caso, ai sensi dell’art. 1408, secondo comma, c.c., la parte originaria ceduta potrà agire avverso la parte cedente nella ipotesi di inadempimento del cessionario.
Tale legame permanente tra le parti stipulanti originarie non si rinviene nello schema del contratto per persona da nominare in ragione della fictio iuris utilizzata dal legislatore sopra evidenziata. Specificamente, nel contratto per persona da nominare, a seguito della dichiarazione di nomina, solo la persona nominata deve considerarsi parte contrattuale e con effetti ex tunc, mentre nessun obbligo può imputarsi allo stipulante originario.
Quest’ultimo potrà ritenersi obbligato nei confronti della controparte solo in ragione della omissione della dichiarazione di nomina o in caso di dichiarazione di nomina invalida. A ben vedere, quindi, lo stipulante originario potrà ritenersi obbligato in quanto parte del contratto, originaria e attuale o, meglio, definitiva, e non in quanto parte contrattuale originaria poi sostituita da un terzo, come nella cessione del contratto.
In altre parole, pur essendo le due fattispecie in esame accomunate dall’espansione degli effetti del contratto nei confronti di terzi non coincidenti con le parti stipulanti, può affermarsi che la struttura stessa del contratto per persona da nominare non è compatibile con un fenomeno successorio sotto il profilo soggettivo e con i conseguenti obblighi imputati alla parte originaria a tutela della parte ceduta secondo lo schema della cessione del contratto.
2.2 Contratto per persona da nominare e contratto a favore di terzo.
Alle stesse conclusioni porta il raffronto tra il contratto per persona da nominare ed il contratto a favore di terzo. In tale fattispecie negoziale, tra l’altro, il soggetto terzo non diviene parte contrattuale ed acquista i soli diritti derivanti dal contratto mentre gli obblighi continuano a gravare sullo stipulante, che è e rimane parte negoziale.
Dall’esame della disciplina dettata dagli articoli da 1411 a 1413 c.c., si evince che nel contratto a favore di terzo quest’ultimo viene individuato immediatamente ovvero contestualmente alla stipulazione del contratto e gli effetti negoziali si producono immediatamente nei confronti del terzo nel senso che, come già detto, quest’ultimo acquista i diritti discendenti. Però, tale efficacia può venir meno qualora lo stipulante eserciti la facoltà di revocare o modificare la stipulazione, sempre che non vi sia stata già la manifestazione di volerne profittare da parte del terzo.
Nel caso di revoca da parte dello stipulante oppure in caso di rifiuto degli effetti del contratto da parte del terzo, salva diversa volontà delle parti o in ragione della natura dell’affare, il contratto deve intendersi produttivo di tutti i suoi effetti, costituiti dai diritti e dagli obblighi, nei confronti del soggetto stipulante sin dall’origine.
Tale ultimo meccanismo di produzione degli effetti del contratto, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1411 c.c., presenta analogia con la disciplina dettata dall’art. 1405 c.c. per le ipotesi di mancata dichiarazione di nomina o dichiarazione di nomina invalida nel contratto per persona da nominare. Infatti, in entrambe le ipotesi vi è una cristallizzazione degli effetti del contratto in capo allo stipulante successiva alla conclusione del contratto ma, solo nel contratto per persona da nominare, il negozio concluso sorge di per sé in una fase di stasi al fine della produzione della sua efficacia nei confronti di un determinato soggetto.
Le esigenze pratiche suscettibili di essere soddisfatte mediante la stipulazione a favore di terzo sono, a ben vedere, diverse rispetto a quelle sottese allo schema del contratto per persona da nominare. Invero, il contratto a favore di terzo non si presta al perseguimento né dell’esigenza di bloccare un affare rispetto al quale riservarsi la ricerca sul mercato di una persona a cui proporre lo stesso affare, né di quella di mantenere celata l’identità della vera parte contrattuale.
Previa la positiva valutazione di meritevolezza dell’interesse dello stipulante, con il contratto a favore di terzo quest’ultimo è identificato fin dalla conclusione del contratto e il medesimo terzo è individuato come beneficiario dei soli effetti favorevoli discendenti dal contratto. Pertanto, tale fattispecie negoziale non viene ricondotta alle forme di manifestazione dei poteri rappresentativi come avviene per il contratto per persona da nominare.
2.3 Contratto per persona da nominare e contratto per conto di chi spetta.
Diverse considerazioni devono svolgersi rispetto al raffronto del contratto per persona da nominare rispetto al contratto per conto di chi spetta. Quest’ultima fattispecie non è disciplinata appositamente ed in via generale dal legislatore codicista che, invece, richiama la figura in poche disposizioni normative nell’ambito della vendita, del trasporto e dell’assicurazioneii.
Dall’analisi delle dette disposizioni normative, dottrina e giurisprudenza hanno individuato la caratteristica della fattispecie in argomento nell’esigenza di compiere atti conservativi o dispositivi in luogo del soggetto legittimato, titolare della situazione giuridica, durante una fase del rapporto connotata da incertezza.
In questi casi, sorge l’esigenza di far operare un meccanismo riconducibile alla rappresentanzaiii.
Ciò potrebbe far ritenere la fattispecie analoga a quella del contratto per persona da nominare che, però, si differenzia rispetto alla prima perché il potere di incidere sull’esplicazione degli effetti del contratto è attribuito totalmente alla volontà di un paciscente. Egli potrà decidere di imputare gli effetti del contratto su sé stesso oppure di deviarli nei confronti di un’altra persona mediante la dichiarazione di nomina.
Invece, nelle ipotesi di contratto per conto di chi spetta, è la legge a richiedere l’esercizio di poteri rappresentativiiv.
3. Azione revocatoria della dichiarazione di nomina.
Con particolare riferimento alla natura giuridica della dichiarazione di nomina, le ricostruzioni teoriche sono diverse e, di conseguenza, diverse sono le soluzioni proposte rispetto alla possibilità di assoggettare a revocatoria, ex art. 2901 c.c., la stessa dichiarazione.
Secondo una prima ricostruzione, la dichiarazione costituisce un mero atto ricognitivo, di carattere doveroso e non negoziale. La doverosità della dichiarazione discende dal rapporto di rappresentanza sussistente tra lo stipulante originario ed il terzo successivamente nominato. In tale prospettiva, la dichiarazione di nomina si qualifica come un adempimento degli obblighi discendenti dai poteri rappresentativi attribuiti allo stipulante da parte del terzo.
Alla luce di ciò, visto che l’adempimento di un debito scaduto non può essere assoggettato a revocatoria, si esclude che la dichiarazione in questione possa essere oggetto di revocatoria.
Secondo altra ricostruzione, invece, la dichiarazione di nomina deve essere qualificata come atto negoziale e, quindi, dispositivo della sfera giuridico-patrimoniale dello stipulante originario. Quest’ultimo può considerarsi parte temporanea del contratto sino alla dichiarazione di nomina. Di conseguenza, la stessa dichiarazione può essere oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori dello stipulante originario che asseriscono di essere stati pregiudicativ.
Tuttavia, tale teorica sembra scontrarsi con la ricostruzione sopra compiuta sulla struttura del contratto per persona da nominare.
Invero, come evidenziato, nella ipotesi in cui interviene una dichiarazione di nomina valida, lo stipulante originario non può essere considerato parte contrattuale, nemmeno temporaneamente con riferimento al periodo di tempo intercorrente tra il momento della conclusione del contratto e l’individuazione definitiva della persona a cui attribuire il ruolo di parte negoziale ab origine.
Dunque, non sembrano esserci le condizioni per affermare che lo stipulante acquisisca diritti o, meglio, che il medesimo disponga della propria sfera giuridico-patrimoniale mediante la dichiarazione di nomina, con conseguente assoggettamento della stessa ad azione revocatoria.
Ad ogni modo, è doveroso valorizzare le circostanze concrete dell’operazione economica ideata dallo stipulante. In particolare, egli potrebbe aver sostenuto tutti i costi previsti dal contratto e, mediante la riserva di nominare una persona nei cui confronti indirizzare gli effetti negoziali, potrebbe aver in concreto perseguito un intento donativo.
In tali casi, può farsi tesoro degli approdi giurisprudenziali sviluppatisi sul tema delle cosiddette donazioni indirette.
Costituisce principio oramai consolidato quello in base al quale possono essere oggetto dell’azione revocatoria i negozi stipulati dalle parti secondo la struttura di un determinato tipo contrattuale che, però, viene asservito ad una causa in concreto costituita dallo spirito di liberalità.
Pertanto, bisognerà delibare le specificità del caso concreto per interpretare la reale volontà degli stipulanti e qualificare, alla ricorrenza di presupposti, l’operazione negoziale alla stregua di una liberalità indiretta assoggettabile ad azione revocatoria.
Ad ogni modo, alla luce di quanto esposto, può affermarsi che oggetto dell’azione revocatoria non sarà la dichiarazione di nomina in sé e per sé ma la complessiva operazione economica posta in essere dallo stipulante mediante lo strumento del contratto per persona da nominare.
4. Conclusioni con riferimento a casi peculiari affrontati dalla giurisprudenza.
A questo punto dell'indagine, occorre volgere lo sguardo agli arresti giurisprudenziali.
Prima di approfondire il contenuto delle statuizioni pretorie oggetto dell'odierno esame, bisogna sottolineare che nei casi portati all'attenzione della S.C. la ricostruzione sulla natura giuridica del contratto per persona da nominare è stata utile per risolvere il problema circa la verifica sullo stato soggettivo del terzo ex art. 2901 c.c. nelle ipotesi in cui il debitore ha rivestito la veste di promissario venditore.
Pertanto, in questi casi peculiari la Cassazione non si è occupata della assoggettabilità a revocatoria della dichiarazione di nomina di un terzo da parte del debitore nella veste di promissario acquirente, per cui valgono le considerazioni compiute nel paragrafo 3.
Ebbene, in seno alla Sezione Terza della Corte di Cassazione sono stati espressi diversi indirizzi, non concordi, con riferimento alle fattispecie caratterizzate dalla sequenza preliminare-definitivo e dalla circostanza che il definitivo sia concluso da un terzo diverso dal promissario acquirente, a seguito della dichiarazione di nomina.
In particolare, con la sentenza n. 9595 del 12/05/2015, è stato affermato che l'indagine sull'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. (scientia damni o partecipatio fraudis del terzo, in base alla natura gratuita o onerosa dell'atto e all'anteriorità o posteriorità dello stesso) deve essere compiuta sulla persona nominata che ha accettato la dichiarazione di nomina e "con riferimento al momento in cui l'accettazione è avvenuta, perché è in questo momento che il terzo ossia il nominato consuma la propria libertà negoziale, in forza del cui esercizio viene poi ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi contrattuali ex tunc".
Pertanto, visto che tra il promissario acquirente-stipulante e il terzo nominato-acquirente definitivo troverebbe applicazione l'art. 1391 c.c., l'indagine sullo stato soggettivo ai fini dell'azione revocatoria deve essere condotto, preliminarmente, sulla persona del terzo nominato e, solo successivamente, in caso di esito negativo della indagine preliminare, sulla persona del promissario acquirente-stipulante del preliminare.
Tale indirizzo non è stato seguito dalla stessa Sezione Terza della Suprema Corte che, con la sentenza n. 12120 del 22/06/2020, ha evidenziato "proprio l'argomento (…) basato sulla riconduzione dei rapporti tra “stipulante” e “nominato” alla disciplina della rappresentanza volontaria, impone di riferire, all'opposto, in via di priorità, la valutazione del presupposto soggettivo della c.d. “actio paulina” alla posizione assunta dal primo in occasione della conclusione del contratto preliminare".
La S.C. continua il suo ragionamento sottolineando che "in un ordinamento informato al principio secondo cui “il contratto non può incidere sulla sfera giuridica di soggetti diversi dai contraenti”, riuscirebbe impossibile spiegare e costruire altrimenti il fenomeno per cui il soggetto nominato, pur non avendo partecipato alla formazione del contratto, si inserisce in esso con la veste di parte nelle veci dello stipulante, in guisa da acquistare i diritti e di assumere gli effetti che ne derivano; per contro, proprio riconducendo la fattispecie del contratto per persona da nominare nell'ambito della rappresentanza, tale fenomeno si spiega agevolmente anche nell'ipotesi di mancanza della procura preventiva, giacché l'accettazione della persona nominata, che è contemplata dalla legge come un sostitutivo della procura, va configurata come una vera e propria ratifica che integra ex post i poteri di chi ha concluso il contratto nomine alieno, ovviando alla mancanza dell'ulteriore conferimento di essi".
In definitiva, nella pronuncia in esame, la S.C. afferma che l'indagine sullo stato soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c. deve essere compiuta, preliminarmente, con riferimento alla persona del promissario acquirente-stipulante e con riferimento al momento di stipulazione del preliminare. Successivamente, in caso di esito negativo della prima indagine appena richiamata, "resta pur sempre da verificare lo stato soggettivo del nominato, visto che ai sensi dell'art. 1391 c.c., comma 2, in nessun caso “il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante”, non potendo il primo trarre profitto dalla propria malizia".
A tale ultimo orientamento aderisce la Sezione Prima della S.C. che, con la ordinanza n. 13265 del 14/05/2024, ritiene, tra l'altro, risolto il contrasto giurisprudenza sopra illustrato.
iC. M. Bianca, Diritto civile, il contratto, Giuffrè, Milano, 2012, 130 e ss. secondo il quale <<la dottrina tende ad inquadrare il contratto per persona da nominare nell'istituto della rappresentanza e più precisamente della rappresentanza di persona incerta. Questo inquadramento non può tuttavia essere condiviso. Con la riserva di nomina, infatti, lo stipulante non si estranea rispetto al contratto. A differenza del rappresentante lo stipulante diviene parte sostanziale del rapporto, salva la possibilità di farsi sostituire da un terzo con effetto retroattivo. (…) In definitiva, appare preferibile prendere atto che la riserva di nomina è una tipica figura di autorizzazione. Essa s'identifica infatti nell'autorizzazione che una parte concede all'altra di mutare nel proprio interesse la titolarità del rapporto contrattuale con effetto retroattivo.>>
F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, 1074 e ss.: <<un avvicinamento verso la spiegazione del fenomeno è invece operato dalla teoria della c.d. Concentrazione soggettiva (…) Per comprendere il fenomeno deve allora ricordarsi che il contratto per persona da nominare produce immediatamente l'effetto di attribuire allo stipulante il potere di nomina. (…) il contratto nasce sempre e solo tra promittente e stipulante ed è esclusa ogni forma di alternatività e, dunque, di concentrazione soggettiva. (…) La fictio iuris della retroattività è dunque la chiave di volta dell'istituto (…) in pendenza del termine di nomina non si producono effetti per lo stipulante>>.
iiIn realtà, secondo la dottrina (C. M. Bianca, op. cit. 127, e F. Gazzoni, op. cit. 1069), l'assicurazione per conto di chi spetta rientra nella diversa ipotesi di contratto a favore di terzo.
iiiC. M. Bianca, op. cit., 126, secondo il quale <<il potere di stipulare il contratto per conto di chi spetta può essere conferito dagli stessi interessati o può inerire all'ufficio privato ricoperto dallo stipulante. Lo stipulante, comunque, non stipula per sé e come tale non assume la posizione di parte sostanziale del contratto. In attesa che diventi certa la persona del rappresentato lo stipulante può dover provvedere all'attuazione di tutto il rapporto contrattuale, ma anche i suoi adempimenti sono eseguiti nell'esercizio del potere rappresentativo e devono quindi essere imputati al rappresentato>>.
ivF. Gazzoni, op. cit., 1068 e ss. secondo il quale <<il codice civile conosce ipotesi di c.d. Rappresentanza in incertam personam. In particolare è tale il c.d. Contratto per conto di chi spetta che è concluso da un soggetto nell'interesse di altro soggetto di cui, al momento, si ignora l'identità. (…) Non rientra in questa figura nemmeno il contratto per persona da nominare, perché, (…), la nomina è eventuale e comunque la individuazione della persona dipende dallo stipulante e cioè da una scelta soggettiva e non già da un fatto oggettivo, come nel caso di contratto per conto di chi spetta>>.
vC. M. Bianca, op. cit., 132 e ss.: <<La riserva di nomina non impedisce né il perfezionamento né l'efficacia del contratto tra le parti originarie (…) l'immediata efficacia traslativa del contratto comporta l'ingresso del bene nel patrimonio dello stipulante. I creditori possono compiere atti esecutivi e conservativi sul bene ma il soddisfacimento del loro diritto rimane subordinato al consolidamento del contratto in capo allo stipulante (…) La nomina ha natura negoziale.>>
F. Gazzoni, op. cit., 1078: <<Si discute se i creditori dello stipulante possono agire in surrogatoria o revocatoria contro l'inerzia o contro l'esercizio positivo della scelta. I dubbi nascono dal fatto che, nel primo caso, non sembra possa parlarsi di mancato esercizio di un diritto verso terzi ai sensi dell'art. 2900, trattandosi piuttosto di atto di esercizio (sia pure negativo) di un potere di godimento della propria situazione soggettiva; nel caso di revocatoria, poi, può discutersi se si tratti di atto di disposizione o non piuttosto, come sembra preferibile, di una omissio adquirendi, come tale non suscettibile di revocatoria ex art. 2901, atteso che prima dell'eventuale autodesignazione non si producono effetti nel patrimonio dello stipulante>>.