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Pubbl. Mar, 10 Set 2024

La Cassazione sul dolo specifico del reato di frode in processo penale e depistaggio

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Luca Montanelli
StudenteUniversità Cattolica del Sacro Cuore



La Corte di cassazione in data 9 agosto 2024 con la sentenza n. 32470 ha affermato che “ai fini della sussistenza del dolo specifico dell’art. 375 cod. pen., occorre che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia agito con l’intenzione di deviare l’indagine o il processo rispetto al corso in origine da essi assunto, non essendo invece sufficiente il fine di corroborare o consolidare indagini o elementi probatori già acquisiti, in presenza del quale configurandosi eventualmente diverse (e meno gravi) ipotesi di reato“.


ENG The Court of Cassation on August 9, 2024 with judgement no. 32470 stated that for the existence of the specific willful misconduct to commit the crime referred in the article 375 of the Criminal Code, it is necessary that the public official or the public service representative has acted with the intention of diverting the investigation or process from the original course of them.

Sommario: 1. Il caso; 2. Il principio di diritto; 3. Il dolo specifico quale elemento distintivo dalle altre fattispecie; 4. Depistaggio materiale e depistaggio dichiarativo; 5. Conclusioni.


1. Il caso

Con una recente sentenza[1] la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un ricorso proposto avverso una pronuncia della Corte d'Appello di Bologna[2], la quale aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per i reati di frode in processo penale e depistaggio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale rispettivamente ex artt. 375 e 479 c.p.

Nel caso di specie, l'imputato appartenente alle forze dell'ordine era stato condannato per aver fatto sottoscrivere alle persone offese presso le loro dimore dei verbali precompilati, dichiarando falsamente che tali atti fossero stati perfezionati presso gli uffici della polizia di Stato.

Allo stesso tempo, egli è stato accusato di aver redatto due distinti verbali di sequestro a carico di due indagati per rapina, dichiarando fraudolentemente all’interno di essi che costoro al momento del fermo indossavano degli abiti corrispondenti a quelli indicati dalle persone offese. In verità, però, tali vestiti erano diversi rispetto a quelli indossati realmente dai due soggetti[3].

Nel ricorso presentato, la difesa dell’imputato adduce tra i molteplici ed articolati motivi anche l’insussistenza della fattispecie della fattispecie contestata in quanto difetta l’elemento soggettivo del reato del dolo specifico che è conditio sine qua non al fine di integrare il reato di cui all’art. 375 c.p.[4].

Nell'accogliere il ricorso nella parte in cui sosteneva che non era stato dimostrato il dolo specifico consistente nella volontà del soggetto di sviare, ostacolare o impedire una particolare indagine, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in riferimento al reato di frode in processo penale e depistaggio di cui all'art. 375 c.p.[5]. Nel caso de quo, infatti, le condotte tenute dall'imputato erano risultate volte a completare il compendio probatorio a carico degli indagati e non a sviare le indagini.

2. Il principio di diritto

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha sostenuto che «è impossibile dubitare, in punto di diritto, della sussistenza del dolo» dell’imputato[6]. La Corte ha però poi elaborato il seguente principio di diritto: «[…] ai fini della sussistenza del dolo specifico dell'art. 375 cod. pen., occorre che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia agito con l’intenzione di deviare l’indagine o il processo rispetto al corso in origine da essi assunto, non essendo invece sufficiente il fine di corroborare o consolidare indagini o elementi probatori già acquisiti, in presenza del quale configurandosi eventualmente diverse (e meno gravi) ipotesi di reato»[7].

3. Il dolo specifico quale elemento distintivo dalle altre fattispecie 

L’art. 375 c.p. risultando carente sotto il profilo della determinatezza era già stato oggetto di interpretazione della Cassazione la quale, nel 2017, ha affermato che la condotta necessaria a configurare il reato di frode in processo penale e depistaggio - reato proprio dei pubblici ufficiali[8] - è quella orientata allo scopo di alterare i dati oggetto dell'indagine o del processo[9].

Tale tipizzazione delle condotte rende simile il delitto di cui all'art. 375 c.p. ad altri reati di frode processuale tra i quali, ad esempio, spicca la falsa testimonianza.

A differenziare però le due fattispecie oltre al soggetto attivo del reato[10] è infatti proprio l'elemento psicologico del reato dato dal dolo specifico in merito al quale i giudici di legittimità hanno elaborato il principio di diritto nell’agosto 2024.

4. Depistaggio materiale e depistaggio dichiarativo

L’art. 375 c.p. si compone di più lettere al comma 1. L’art. 375 co. 1 lett. a) contempla l’ipotesi di c.d. depistaggio materiale, consistente nella condotta volta ad immutare il corpo del reato o le res ad esso connesse in modo artificioso[11]. A ben vedere però questa non è l’unica condotta prevista dalla norma che potrebbe integrare il reato in esame. L’art. 375 co. 1 lett. b) enuncia infatti un’altra condotta mediante la quale si può integrare il reato di frode in processo penale e depistaggio.

Questa consiste nel c.d. depistaggio dichiarativo e cioè nel fornire informazioni false o tacere informazioni vere in suo possesso nel contesto di un processo penale all’interno del quale queste vengono richieste al soggetto dall’autorità giudiziaria[12].

Orbene, la recente sentenza della Cassazione rileva che i giudici di primo grado avevano inquadrato nel caso di specie la condotta tenuta dall’imputato sia nella fattispecie di falso ideologico ex art. 479 c.p. che in quella di depistaggio materiale di cui alla lett. a) dell’art. 375 co. 1. In merito a quest’ultima, il Tribunale aveva sostenuto che l’«artificiosa immutazione» necessaria ad integrare la fattispecie del depistaggio materiale potesse riguardare anche soltanto una singola documentazione dello stato di una cosa. Pertanto, secondo i giudici di primo grado il caso de quo consisteva in un depistaggio materiale dato dalla formazione di verbali connotati da falso ideologico[13].

La Cassazione ritiene però che la ricostruzione effettuata sul punto dai giudici bolognesi non sia condivisibile. Secondo i giudici di legittimità risulterebbe effettivamente una contraddizione in termini sostenere che un depistaggio materiale possa consistere in un falso ideologico, dovendosi invece semmai inquadrare questa ipotesi nella fattispecie di depistaggio dichiarativo di cui all’art. 375 co. 1 lett. b) c.p.[14].

La Corte di Cassazione, a seguito di questo ragionamento, è bene sottolineare come abbia sottolineato ancora una volta l’importanza dell’elemento soggettivo del reato dato dal dolo specifico mancante nel caso di specie che dunque risulta impossibile inquadrare all’interno di qualsiasi ipotesi di depistaggio di cui all’art. 375 c.p.[15].

5. Conclusioni

Analizzando la pronuncia in esame[16] si nota come, secondo la Corte di Cassazione, la ratio dell'art. 375 c.p. è da rivenire nel presidio della ricerca della verità processuale e non tanto nella tutela delle indagini in sé, poiché se fosse così non si richiederebbe l’elemento soggettivo del dolo specifico al fine di integrare tale fattispecie delittuosa[17].

Il principio di diritto elaborato dai giudici di legittimità evidenzia peraltro come questi ultimi vogliano riservare la pena più severa esclusivamente per i casi in cui sussiste una chiara intenzione del soggetto agente di deviare de facto il corso della giustizia. Occorre chiedersi ora quali prospettive – dottrinali e giurisprudenziali - aspettano l’art. 375 c.p. ed in particolare l’elemento soggettivo richiesto per integrarlo.

Come ribadito dagli stessi giudici di legittimità nell’agosto 2024 però fino a quel momento né la dottrina né la giurisprudenza si erano mai espressi in merito al significato dell’espressione «impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale» di cui all’art. 375 co. 1 c.p.[18].

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha di fatto iniziato un percorso volto a chiarire in cosa consista il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame. Se si procede alla lettura del principio di diritto elaborato da questa pronuncia si nota infatti che è stata data del dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie di cui all’art. 375 c.p. una definizione ad excludendum secondo cui in sostanza non è depistaggio quando il soggetto agente compie la condotta «al fine di corroborare o consolidare indagini o elementi probatori già acquisiti»[19].

Si ritengono dunque probabili in futuro degli interventi – dottrinali, giurisprudenziali, ma difficilmente legislativi - volti a chiarire ulteriormente il contenuto della formula «impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale» di cui all’art. 375 co. 1 c.p. in quanto gli stessi giudici di legittimità hanno già ammesso che la norma presenta dei profili problematici dal punto di vista della determinatezza[20].

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, in Giurisprudenza Penale, 20 agosto 2024.

[2] Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 22 settembre 2023 come riportata in Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 1, in Giurisprudenza Penale, 20 agosto 2024.

[3] Per una attenta ricostruzione del caso di specie si veda A. SALERNO, Il dolo specifico del delitto di frode in processo penale e depistaggio, in Diritto & Giustizia, fasc. 253, 2024, pag. 11 ss.

[4] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 4, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[5] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 15, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[6] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 9, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[7] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 14, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[8] Sul punto si veda Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 24557, 30 marzo 2017, in Dejure la quale afferma che il reato di cui all’art. 375 c.p. è un reato proprio dei pubblici ufficiali e che la qualifica di questi soggetti deve in ogni caso preesistere alle indagini. In merito cfr. P. DI STEFANO, La cassazione delimita il rapporto tra qualifica soggettiva e fatto commesso nel reato di depistaggio, in IUS Penale, giugno 2017. Si rileva che S. MESSINA, Sul nuovo reato di depistaggio, in www.ildirittoamministrativo.it, 2017, pag. 1-2 ha sostenuto che secondo i giudici di legittimità autori di tale pronuncia del 2017 «le qualifiche soggettive menzionate non sono rilevanti di per sé, ma unicamente se sussista un legame tra il fatto incriminato e la qualità soggettiva. Breve, deve esserci un nesso eziologico tra la funzione pubblica svolta e la condotta di depistaggio».

[9] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 24557, 30 marzo 2017, in Dejure

[10] La falsa testimonianza è un reato che può commettere qualsiasi teste, non solo chi ha la qualifica di pubblico ufficiale.

[11] Art. 375 co.1 lett. a) c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato».

[12] Art. 375 co.1 lett. b) c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un processo penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito».

[13] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 10-11, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[14] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 11, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[15] Sul punto si veda Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 12, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024 nella parte in cui sostiene che a fronte di quanto osservato non si integra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 375 c.p., bensì quella di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 479 c.p.

[16] Da intendersi Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[17] Cfr. A. SALERNO, Il dolo specifico del delitto di frode in processo penale e depistaggio, in Diritto & Giustizia, fasc. 253, 2024, pag. 11 ss.

[18] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 12-13, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[19] Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 32470, 9 agosto 2024, pag. 14, in Giurisprudenza penale, 20 agosto 2024.

[20] Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 24557, 30 marzo 2017, in Dejure