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Pubbl. Ven, 31 Mag 2024

La Cassazione sull´incidente avvenuto durante la trasmissione televisiva Ciao Darwin

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Sofia Greco
Dottorando di ricerca



Il presente contributo mira a chiarire quanto di recentemente statuito dalla Corte di cassazione in materia di lesioni gravi e gravissime verificatesi durante l’espletamento di una delle prove della celeberrima trasmissione televisiva Ciao Darwin. Con sentenza del 6 maggio 2024 (ud. 14 marzo 2024), n. 17679, la Quarta sezione ha stabilito che affinché possa ravvisarsi l’aggravante della violazione della disciplina antinfortunistica nei reati di lesioni e omicidio colposi occorre che tra la violazione e l’evento dannoso sussista un nesso causale e che il fatto avvenga in un ambiente di lavoro, durante lo svolgimento di prestazioni lavorative.


ENG

The decision of the Italian Court of Cassation on a incident that happened during the television programme Ciao Darwin

This contribution aims to clarify what has been recently ruled by the Court of Cassation on the subject of serious and very serious injuries occurred during the performance of one of the rehearsals of the famous television programme Ciao Darwin. With its judgment of 6 May 2024 (hearing of 14 March 2024), no. 17679, the Fourth Section established that in order for the aggravating circumstance of the violation of accident prevention regulations to be recognised in the crimes of culpable injury and culpable homicide, there must be a causal link between the violation and the harmful event and that the event must have occurred in a work environment, during the performance of work duties.

Sommario: 1. Premesse; 2. Il caso; 3. Il "luogo di lavoro" quale elemento imprescindibile del nesso eziologico; 4. Attività ludica vs attività lavorativa; 5. Quella del concorrente è un'attività di tipo ludico; 6. Conclusioni.

1. Premesse

A seguito della vicenda mediatica che ha visto uno dei concorrenti del noto programma televisivo "Ciao Darwin" vittima di un gravissimo infortunio durante la prova del Genodrome, la Quarta sezione della Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla questione. Con la sentenza n. 17679 del del 6 maggio 2024 (ud. 14 marzo 2024)1, la Suprema Corte ha stabilito che, in materia di lesioni colpose gravi o gravissime aggravate dall’inosservanza delle normative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, affinché possa configurarsi l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 590 c.p. è necessario non solo che sussista un nesso di causalità tra la violazione delle normative antinfortunistiche e l’evento dannoso durante lo svolgimento di attività lavorative, ma anche e, soprattutto, che il fatto avvenga in un ambiente qualificabile come “luogo di lavoro”.

2. Il caso

Il 17 aprile 2019, un concorrente della trasmissione televisiva “Ciao Darwin” rimaneva paralizzato a seguito di un infortunio avvenuto durante un gioco a ostacoli, consistente nell’attraversamento di una vasca riempita d’acqua mediante l’ausilio di rulli di grandi dimensioni posizionati uno dietro l’altro. L’uomo, a causa della superficie scivolosa dei rulli, cadeva nell’intercapedine separatrice degli stessi, urtando con la testa il fondo (rigido) della vasca profonda 1,09 m. La caduta nella vasca cagionava al concorrente una paralisi integrale degli arti superiori e inferiori.

Con l’atto di esercizio dell’azione penale, la Procura della Repubblica di Roma attribuiva alla persona offesa – concorrente dello show televisivo – la qualifica di “lavoratore occasionale dello spettacolo” presso la R.T.I. Spa, società produttrice della trasmissione televisiva Ciao Darwin. Riteneva integrata l’aggravante di cui al comma terzo dell’art. 590 c.p. perché definiva quale “luogo di lavoro” l’area di espletamento delle prove, in specie il Genodrome. Veniva così contestato ai quattro imputati, in concorso colposo ex art. 113 c.p., di avere - nei rispettivi ruoli apicali ricoperti all’interno della produzione del programma - violato le normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, elemento causalmente orientato alla verificazione dell’infortunio nel quale è incorsa la persona offesa, nella forma di malattia insanabile del tipo tetraplegia post-trauma. Evento verificatosi a causa della superficie scivolosa dei rulli, la quale provocava la perdita di equilibrio con conseguente impatto nella vasca sottostante, non idonea a garantire una caduta in sicurezza (per la limitata profondità di appena 1,09 m).

Premessa la procedibilità a querela del reato base di cui all’art. 590 c.p., se non nel caso dell’ipotesi aggravata di lesioni colpose gravi e gravissime cagionate causate dall’inosservanza delle normative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – per la quale il capoverso del medesimo articolo prevede la perseguibilità d’ufficio – il Tribunale di Roma, con sentenza dell’1 dicembre 2022, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati, previa esclusione della citata aggravante, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa.

3. Il “luogo di lavoro” quale elemento imprescindibile del nesso eziologico

Secondo la decisione di primo grado, nell’atto di esercizio dell’azione penale, la qualifica della persona offesa quale “lavoratore dello spettacolo” risultava inconferente. L’equiparazione del concorrente di una trasmissione televisiva a quella del lavoratore non è stata ritenuta condivisibile poiché, ai sensi dell’art. 2 del D. lgs. 81/2008, trattasi di soggetto non inserito stabilmente nell’organizzazione imprenditoriale, privo di qualsivoglia vincolo di subordinazione e di obblighi prestazionali in ordine all’espletamento della propria attività.

Il fatto che l’incidente non si fosse verificato all’interno di un ambiente qualificabile come “di lavoro” è stato argomento centrale del Tribunale di primo grado, essendosi l’infortunio prodotto durante lo svolgimento di un gioco, in cui il concorrente si è volontariamente cimentato nell’attraversamento di una vasca colma d’acqua, saltando su dei rulli dalla superficie scivolosa, conscio del rischio legato ad attività di questo genere. Trattandosi di una struttura deputata esclusivamente al gioco, il giudice di primo grado ne ha appurato lo scopo esclusivamente ludico, con conseguente non assimilazione dell’ambiente a un luogo adibito a prestazione di tipo lavorativo. Pertanto, la non osservanza delle regole cautelari poteva riferirsi ai soli concorrenti del gioco e non ai lavoratori coinvolti nella produzione della trasmissione televisiva, espletanti le proprie attività in area diversa da quella qui menzionata.

Il Tribunale ha, così, ritenuto insussistente una violazione delle normative antinfortunistiche, non potendosi previamente qualificare come “luogo di lavoro” la struttura adibita all’espletamento delle prove. Non ricorrendo in tali termini l’aggravante di cui al coma terzo dell’art. 590 c.p., il reato veniva ritenuto estinto per effetto dell’intervenuta remissione di querela, indispensabile per la procedibilità dell’ipotesi base del delitto ivi contestato.

4. Attività ludica vs attività lavorativa

Avverso la sentenza di primo grado presentava ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendone l’annullamento e deducendo quale unico motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale. In primis, doveva essere attribuita alla persona offesa la qualifica di lavoratore dello spettacolo, intendendosi, ciò malgrado, le disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni dettate anche a garanzia di coloro che, terzi, per qualunque ragione, si fossero trovati all’interno di un ambiente lavorativo. L’affermazione per cui la struttura, in quanto destinata a scopi ludici, non avrebbe potuto considerarsi luogo di lavoro, veniva reputata erronea.

Argomento principale dei motivi edotti nel ricorso è stata la riconducibilità (sussunzione) del fatto all'interno dell’ipotesi aggravata di cui al comma terzo dell'art. 590 c.p., il cui elemento dirimente è la qualificazione del locus commissi delicti come “luogo di lavoro”, da cui sarebbe dipesa la procedibilità d’ufficio e quindi l’annullamento della decisione del Tribunale. In tal guisa, a parere della Procura, nella predetta qualifica sarebbe dovuto rientrare ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei. Da ciò deriverebbe l’obbligazione di garanzia incombente sul datore di lavoro.

Secondo la Procura, occorreva dunque riferirsi a un criterio di tipo funzionale e relazionale che permettesse di qualificare come ‘lavorativo’ ogni ambiente al cui interno si fossero svolte prestazioni lavorative concretizzanti un rischio connesso all'attività di impresa. Tenuto conto del rischio intriso all’attività lavorativa espletata, la cui evitabilità avrebbe potuto dipendere dall’osservanza delle normative antinfortunistiche, sul datore di lavoro incombeva un’obbligazione di garanzia valevole nei confronti di ogni soggetto, lavoratore o terzo. Le disposizioni prevenzionali sono difatti emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei (al rapporto di lavoro) occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

5. Quella del concorrente è un’attività di tipo ludico

A parere degli Ermellini, il ricorso risulta però infondato, avendo, il giudice di prime cure, correttamente argomentato la propria decisione, considerata la natura non lavorativa del rischio connesso all’utilizzo della struttura, non essendo né correlato all’attività di impresa né destinato a un utilizzo da parte dei dipendenti della produzione. Unica e principale attività è stata quella ludica, destinata ai concorrenti del programma televisivo, concretizzante un rischio connaturato e consequenziale all’espletamento dei giochi, come può essere quello della caduta.

6. Conclusioni

La qualifica di “luogo di lavoro” dell’ambiente in cui si consumano i reati di lesioni e omicidio colposi, risulta indispensabile per l’integrazione dell’ipotesi aggravata di cui al comma terzo dell’art. 590 c.p. Affinché possa ravvisarsi detta aggravante, occorre non solo che tra la violazione delle normative antinfortunistiche e l'evento dannoso sussista un nesso causale, ma che il fatto si verifichi all’interno di un ambiente di lavoro, durante lo svolgimento (da parte dei dipendenti) di prestazioni lavorative. Circostanza non ravvisata dalla Cassazione nel caso de quo, essendo il locus dell’infortunio esclusivamente adibito ad attività di tipo ludico, prettamente destinato all’espletamento delle prove dei concorrenti, estranei all’attività lavorativa, della trasmissione televisiva e nel quale il rischio risultava connaturato al gioco stesso e non dipendente dall’esercizio di una prestazione di tipo lavorativo.


Note e riferimenti bibliografici

Bibliografia:

Cassazione Penale, Sez. IV, 6 maggio 2024 (ud. 14 marzo 2024), n. 17679.