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Pubbl. Gio, 7 Mar 2024

Il dolo specifico nella ricettazione ricomprende anche condotte future realizzabili attraverso il bene ricettato

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Carmela Fugazzotto
AvvocatoUniversità degli Studi di Messina



Il presente contributo concerne la sentenza n. 51323 del 2023 con cui la Corte di Cassazione torna a dedicarsi su un tema molto discusso in giurisprudenza ossia il dolo specifico nel reato di ricettazione. In particolare, la Corte ribadisce un orientamento consolidato e costante secondo cui la nozione di profitto prevista dall’art. 648 c.p. non comprende solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente si propone di conseguire attraverso beni che non può acquisire se non in modo illegale, la cui effettiva realizzazione non è nemmeno necessaria ai fini della consumazione del reato.


Sommario: 1. Caso; 2. Fattispecie di reato; 3. Elemento psicologico;4. Decisione della Corte; 5. Conclusioni.

1. Caso

Nel caso di specie, il Tribunale di Genova condannava l’imputato alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per il rato di ricettazione ex art. 648 c.p. Quest’ultimo proponeva impugnazione sostenendo, contrariamente a quando affermato dal giudice di prime cure, la mancanza di prove circa l’elemento soggettivo del reato ascrittogli. Accogliendo la tesi difensiva, la Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

Contro la sentenza assolutoria, il PG proponeva ricorso per Cassazione lamentando, con un unico motivo di impugnazione, l’illogicità della motivazione circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione.

In particolare, la parte ricorrente sosteneva che la corte territoriale aveva erroneamente assolto l’imputato mancando la prova del fine di lucro, sottolineando come ai fini della configurabilità del reato di ricettazione sia sufficiente qualunque utilità, morale o materiale, che l’agente si rappresenti di conseguire dalla condotta criminosa, senza che sia necessaria l’effettiva realizzazione per la consumazione del reato.

Nel caso in esame, l’imputato tratteneva a sé la carta di soggiorno rubata alla persona offesa, con lo specifico scopo di farne uso personale, previa alterazione, o cederla a terzi.

La Suprema Corte accoglie il ricorso ribadendo il principio di diritto secondo in virtu’ del quale “la nozione di profitto prevista dall'art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire[1].

2. La fattispecie di reato

Per una maggiore comprensione della questione si ritiene necessaria una preventiva analisi della fattispecie penale in esame.

L’art. 648 c.p.[2] rubricato “Ricettazione” punisce chi, fuori dai casi di concorso, acquista, riceve od occulta denaro o altre cose provenienti da delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Allo stesso modo, è considerato responsabile chiunque si intromette anche indirettamente per far acquistare, ricevere od occultare tali beni.

La pena prevista è la reclusione da due ad otto anni con la multa da 516 a 10.329 euro, la quale è aumentata se il fatto riguarda beni o denaro provenienti da rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3 cp, estorsione di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629,  comma 2, od ancora di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione fino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Per espressa previsione di legge tali disposizioni si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Relativamente al bene giuridico protetto dalla fattispecie e la sua collocazione sistematica tra i reati contro il patrimonio mediante frode in dottrina si sono registrati degli orientamenti contrastanti.

La dottrina tradizionale è centrata sulla natura plurioffensiva del reato, in quanto tutela, oltre il patrimonio, l’amministrazione della giustizia (Antolisei, Mantovani).

Al contrario, un diverso orientamento individua nell’amministrazione della giustizia il bene giuridico tutelato dall’art. 648 c.p., facendo leva sul presupposto che la dispersione di beni di illecita provenienza, realizzata attraverso la ricezione, l’occultamento e l’intromissione, è di per sé idonea a ostacolare le pubbliche attività diretta alla ricerca dei reati presupposti (Santoro, Zanchetti)[3].

Contrariamente a tutto ciò, la giurisprudenza maggioritaria individua la ratio di tutela nell’intento del legislatore di bloccare a “valle” la circolazione dei beni di provenienza illecita, in modo tale da “sterilizzare” il reato presupposto rendendolo poco appetibile all’agente che intenda commetterlo, con la solo lesione di interessi patrimoniali[4]

3. Elemento soggettivo

Per quanto rileva in questa sede, l’elemento psicologico consiste nella volontarietà di ricevere, occultare o acquisire beni dei quali si è consapevoli dell’illecita provenienza. È richiesto, altresì, il dolo specifico “di procurare a sé o ad altri un profitto” che non può che riguardare una persona diversa dal titolare del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reintegra sia ricettatore che autore del reato presupposto[5].  

La natura del profitto in questione costituisce ancora oggi oggetto di accesi dibattiti in dottrina quanto in giurisprudenza.

In particolare, in merito all’estensione sistematica da attribuire al concetto di “profitto” negli anni si sono registrati due distinti orientamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Un orientamento più datato negava la possibilità di un’interpretazione estensiva della nozione, al punto di escludere la mera utilità negativa, ossia ogni utilità meramente immaginaria o fantastica che l’agente, senza ledere interessi o diritti altrui, si propone di perseguire[6], giungendo così ad una sostanziale interpretatio abrogans poiché ritenendo il profitto in re ipsa questo finirebbe col sovrapporsi al “movente” dell’azione, che è sempre presente, in quando ogni uomo è spinto ad agire per un motivo[7].

Di recente, invece, rivalutando la propria posizione e aderendo alla dottrina maggioritaria, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che relativamente alla nozione di profitto prevista dall’art. 648 c.p. non è necessaria la patrimonialità o economicità dello stesso, ben potendo consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente si propone di perseguire[8].

Nel caso di specie la Suprema Corte era interrogata in merito alla configurazione o meno del reato di ricettazione per aver ricevuto farmaci anabolizzanti come profitto del delitto previsto dalla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7[9].

Nel giudizio di primo grado gli imputati venivano assolti “perché il fatto non costituisce reato” non essendo provato che questi avessero ricevuto le sostanze contestate nell’imputazione al fine specifico di procurare a sé o altri un profitto.

Proposta impugnazione per saltum dal PG, i giudici di legittimità venivano chiamati ad esprimersi su due questioni fondamentali, ossia cosa bisognava intendersi per “profitto”, e in che termini era possibile o meno far rientrare in tale nozione la ricezione di sostanze utili all’agente per fini esclusivamente personali, e specificatamente, come nel caso per in esame, finalità edonistiche, ossia per modificare la propria struttura muscolare.

Decidendo sulla questione sottoposta alla sua attenzione, la Suprema Corte con la sentenza n. 15680 del 2016[10], ricollegandosi a tutta una serie di principi di diritto in tema di ricettazione, segnava uno spartiacque rispetto al passato.

In particolare, aderendo alla cosiddetta teoria intermedia proposta dalla dottrina maggioritaria, secondo la quale si è in presenza di “profitto” tutte le volte che il patrimonio dell’agente s’incrementa a seguito del reato di un bene capace di soddisfare un bisogno umano che prima non aveva, la Corte di Cassazione riteneva nel caso de quo concretizzatosi  il reato di ricettazione in quanto gli imputati, ricettando gli anabolizzanti, avevano incrementato il proprio patrimonio appagando il loro bisogno “edonistico” di aumento della massa muscolare.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si giungeva alla conclusione che il profitto nel reato di ricettazione è configurabile ogni volta in cui, per effetto del reato, il patrimonio dell’agente subisce un incremento di un bene che non potevano ottenere se non attraverso circuiti non legali, dal quale è possibile trarre un vantaggio ed è di per sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economo, morale o spirituale[11].

4. Conclusione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal PG annullando la sentenza impugnata per un nuovo giudizio presso altra sezione della Corte di Appello di Genova.

In particolare, ribadendo quando copiosamente affermato nei suoi precedenti in tema di dolo specifico nel reato di ricettazione, la  Corte sostiene a grand voce che la proiezione finalistica consente di comprendere nel focus dell’elemento soggettivo tutte le condotte future di natura illecita realizzabili attraverso il bene ricettato, con la conseguenza che l’utilità del ricettatore va ricercata nella ricezione del bene che l’agente non poteva ottenere se non in modo illegale, che può condurre al conseguimento di un profitto di qualsiasi natura, la cui effettiva realizzazione non è necessaria per il raggiungimento del reato[12].

Contrariamente a quanto già affermato, la Corte d’Appello aveva dedotto l’assenza del fine di lucro dalla natura del bene di provenienza del bene (nel caso di specie carta di soggiorno rilasciata ad una donna), con conseguente assoluzione dell’imputato per impossibilità di ottenere alcuna utilità dal già menzionato bene.

Peraltro, predetta corte aveva ignorato l’orientamento ormai consolidato del giudice di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa o non attendibile indicazione della proveniente della cosa ricevuta, la quale è rivelatrice della provenienza illecita della res e della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede[13].

5. Conclusioni

La sentenza analizzata, nonostante ricalchi principi e orientamenti di legittimità già noti, si pone in particolare evidenza per aver ancor una volta chiarito questioni che negli anni hanno animato giurisprudenza e dottrina.

Appare ormai consolidata l’opinione secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. l’elemento psicologico va ricercato tenendo a mente una nozione estensiva di profitto, comprensiva di un’utilità non necessariamente patrimoniale ma anche immateriale o finanche immaginaria, la cui realizzazione non è peraltro nemmeno necessaria ai fini della consumazione del reato.

Ancora, la prova dell’elemento soggettivo può essere conseguita da qualsiasi elemento, anche indiretto, come dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dell’agente, sintomo della consapevolezza in capo a quest’ultimo della provenienza illecita, senza che questo costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova, in quanto è la stessa struttura della fattispecie a richiedere un accertamento sulla consapevolezza della provenienza illecita della “res” e sulle modalità acquisitive della stessa.


Note e riferimenti bibliografici

[1]Cfr. Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 22 dicembre 2023, n. 51323.

[2] Art. 648 c.p.

[3] R. Garofoli, Compendio di diritto penale- Parte speciale, Nel Diritto Editore, Roma,2019-2020, pag. 710 ss.

[4]Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 19 dicembre 2021, n. 843.

[5] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 4 novembre 2009, n. 45644.

[6] Cfr. Cass. Pen. Sez. II, 9 gennaio 2013, n. 843.

[7] G. Stampanoni Bassi, Ricettazione, dolo specifico e profitto di natura non patrimoniale, in Giurisprudenza Penale Web, 2016.

[8] Cass. Pen., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 45071.

[9] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 14 aprile 2016, n. 15680.

[10] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 14 aprile 2016, n. 15680, Ibid.

[11] Marco Bellandi Giuffrida, La natura non necessariamente patrimoniale del profitto nel delitto di ricettazione, in www.Iusinitinere.it, 28.06.2023.

[12] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 23 febbraio 2022, n. 14283, RV. 283094.

[13] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 27 aprile 2017, n. 20193.