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Pubbl. Gio, 25 Gen 2024

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell´esclusione del convivente more uxorio nell´impresa familiare

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Editoriale a cura di Matteo Bottino



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa all’impresa familiare, nella parte in cui ammettere nel novero dei familiari di cui all’art. 230 bis c.c. il convivente more uxorio


La Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione nomofilattica, era stata chiamata a pronunciarsi circa la possibile revisione dell’orientamento giurisprudenziale, di fatto già scalfito da altre pronunce e dagli interventi legislativi, relativi alla non applicabilità della normativa della impresa familiare per il convivente more uxorio.

La Cassazione, dopo aver esposto la non superabilità della lettera dell’art. 230bis c.c., rilevava l’impossibilità di una interpretazione della disposizione in esame conforme alla Costituzione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Di conseguenza la questione veniva rimessa alla Corte Costituzionale così statuendo

“La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, all'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed all'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230 bis cod. civ. là  dove, disponendo, al primo comma che "il familiare che presta in modo continuativo la sua attività  di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità  del lavoro prestato" ed indicando, al terzo comma che "ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo", non include nel novero familiari il convivente more uxorio.

Sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale”

 


Note e riferimenti bibliografici