Sommario: 1. Restorative vibes nella gestione fair dell’alternativa fra azione e archiviazione; 2. Shaping restorative solutions: l’archiviazione “meritata” come forma di inazione per condotte riparative; 3. Soggetti metaindividuali e favor reparationis: appunti per un restorative spin-off nel procedimento de societate; 3.1. Ipotesi di diversion riparativa e restorative compliance program; 4. Conclusioni.
1. Restorative vibes nella gestione fair dell’alternativa fra azione e archiviazione.
Attraverso l’innesto della giustizia riparativa[1] il legislatore ha orchestrato una risposta alla commissione di un illecito penale composita e differenziata; una risposta nella quale esigenze afflittive, pur immanenti ai sistemi di giustizia tradizionale, vengono mitigate e canalizzate da altre e alte ambizioni riparative che agganciate alla finalità rieducativa e a quel «ripetitore di tutele» che è il principio di eguaglianza, sembrano in grado di donare linfa nuova al dibattito sulla pena, non più solo passivamente subìta bensì agìta[2].
Coerentemente con le fonti internazionali in materia, l’opzione riparativa è resa accessibile prima della presentazione della querela, in ogni stato e grado del procedimento penale oltre che in sede esecutiva, senza preclusioni circa fattispecie e gravità di reato: tale previsione – contenuta nella legge delega 134 del 2021 e confluita poi nel decreto legislativo attuativo 150 del 2022 – se agganciata al pluralismo metodologico della RJ, consente di sperimentare una gestione fair[3] dell’alternativa tra azione e inazione[4], vagliando la praticabilità nel sistema italiano di strumenti di diversione processuale già impiegati con successo in altri ordinamenti – le archiviazioni c.d. condizionate per le persone fisiche, i pre-trial diversion agreements per le persone giuridiche – con l’intento di appurarne una loro possibile coniugazione riparativa.
Pur non abdicando alle logiche interrelazionali che connotano la Restorative Justice, si può tentare di profilare una strategia di early intervention, compatibile con il canone di legalità dell’azione penale e realizzabile per il tramite di istituti che hanno il pregio di coniugare esigenze intrinseche al sistema processuale – deflazione ed efficienza, stendardi in forza dei quali la riforma s’è prodigata – con finalità a esso estrinseche, come quelle tipicamente perseguite dalla giustizia riparativa, funzionali a rimarginare le fratture generate dall’illecito penale in una dimensione che bypassa quella diadica rappresentabile nei due fuochi nevralgici della vicenda giudiziaria – lo Stato e la persona (fisica o giuridica) nei cui confronti si procede – per approdare in uno spazio più ampio, «tripolare[5]» o «quadrilaterale[6]», che coinvolge la vittima – segnandone l’«uscita dallo stato di minorità» nel quale è stata tradizionalmente relegata[7] – e, per il tramite di una lettura audacemente evolutiva dell’art. 2 Cost., persino la comunità.
In questo senso, i tradizionali luoghi della lex – quello normativo, processuale, della decisione e della sanzione – si aprono, «despazializzandosi[8]», ai siti della riparazione, della mediazione e delle pratiche informali proprie della RJ: precipuamente su questo crinale, lungo il dilemma della giustizia tra il punire e il salvare[9], si innesta la questione, non marginale ma primigenia, delle dinamiche configurabili tra l’indicazione costituzionale del finalismo rieducativo della pena e le rinnovate colorazioni riparative[10].
Il primo tassello logico da incastonare nell’archetipo del “delitto riparato[11]” – che spiana la strada, dal punto di vista processuale, a una terza via tra l’esercizio dell’azione penale e l’archiviazione – attiene all’idea che l’universo composito della riparazione consta di due differenti anime: una di tipo prestazionale; l’altra di carattere interpersonale[12].
La natura bifronte dell’ideale riparativo si insinua anche all’interno della «grammatica del diritto[13]», allorché accanto ai lessemi che attengono alla riparazione dell’offesa in senso tecnico, di rilevanza squisitamente processuale e che convergono nel sintagma “rassicurante” – giacché conosciuto – di “esito riparatorio[14]”, si staglieranno d’ora in avanti, per effetto della riforma organica, parole semanticamente differenti, nate dalla trasmigrazione del nuovo modello di giustizia[15] e riconducibili sotto l’espressione proteiforme di “esito riparativo”, sia esso simbolico o materiale (art. 56 d.lgs. 150 del 2022).
Tanto ipotesi riparatorie già disseminate all’interno dei codici di diritto sostanziale e processuale quanto istituti restorative-friendly, siano essi di nuovo conio o declinati in senso (più) riparativo, potrebbero confluire in un futuribile, e non utopico, contenitore flessibile[16] – una terza via, per l’appunto – che permetterebbe al p.m. di apprestare «forme personalizzate di archiviazione[17]» per addivenire a una risposta rapida e diversificata alla domanda di giustizia che scaturisce dal reato e per consentirgli di avanzare strategie differenziate in ragione della persona cui l’offesa è riferita.
Beninteso, una simile prospettazione dogmatica rifugge dall’«utopia regressiva[18]» di una soppressione della pena dal diritto penale[19], né intende abbandonarsi al «romanticismo giuridico[20]» che i detrattori della Restorative Justice paventano; più blandamente, l’intento è quello di guardare al dibattimento – e alla pena carceraria, eventualmente consequenziale – come extrema ratio dell’intero sistema penale, di comprendere ciò che dentro al diritto – la fiducia – richiede riconoscimento rivendicando il suo spazio[21], di offrire una chance di riscatto ai soggetti coinvolti dalla vicenda criminosa, di concepire nuovi modi di agire la pena, di avallare un’idea «mite[22]» di giustizia, di consentire una penalità dialogica, orizzontale e progettuale, di favorire la «riparazione senza giudizio[23]» attraverso un ventaglio eterogeneo di opzioni di deprocessualizzazione[24] già concretizzabili all’esito delle indagini preliminari.
2. Shaping restorative solutions: l’archiviazione “meritata” come forma di inazione per condotte riparative.
Le conseguenze della riforma organica sul piano del diritto sostanziale e processuale, checché se ne dica, a ben vedere, sono assai modeste. Le paratie stagne che il legislatore ha costruito tra i programmi restorative e il procedere della giustizia tradizionale vengono sollevate esclusivamente in poche ipotesi tutte normativamente individuate: è così consentita la fruizione dalla camera riparativa al processo penale del solo dato che attiene agli esiti del dialogo nella forma asettica della “relazione” o delle “comunicazioni all’autorità giudiziaria” (art. 57 del d.lgs. 150 del 2022) a opera del mediatore/facilitatore.
Gli effetti positivi – giacché solo a essi è consentito il transito, essendo viceversa correttamente precluso il passaggio di ogni risultato sfavorevole derivante dalla mancata effettuazione del programma, dall’interruzione dello stesso o dal mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58) – possono rilevare: i) come circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, c.p.; ii) ai fini della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, ult. co, c.p. e iii) secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 152, cpv., c.p. e 129-bis, co. 4, c.p.p., per la remissione tacita della querela[25]; ipotesi, quest’ultima, in cui – a fronte di una precisa scelta normativa di intersecare i due modelli in maniera complementare – si configura l’unico effetto deflattivo-alternativo previsto dalla riforma.
L’impressione generale è che le potenzialità della RJ siano in parte rimaste imbrigliate, ben potendosi immaginare spazi più ampi da accordarle: modellare soluzioni in chiave riparativa – shaping[26] restorative solutions – è il suggerimento che proviene da numerosi ordinamenti europei, dal raffronto con i quali emerge come, sfruttando il dialogo riparativo, si sarebbe potuto procedere – come del resto era stato valutato anche dalla Commissione Lattanzi[27] da cui la riforma Cartabia è gemmata – a introdurre un’ipotesi di archiviazione “meritata” come forma di inazione per condotte riparative.
Le archiviazioni c.d. “condizionate” e “meritate” sono strumenti riconducibili al genus della diversion connotati dalla circostanza di permettere all’accusa di non esercitare l’azione penale (o di estinguere l’imputazione in un momento successivo alla sua formulazione), laddove l’indagato (o l’imputato) abbia realizzato condotte positive nei confronti della collettività e/o della vittima di reato, idonee a compensare l’interesse pubblico e privato leso[28].
Tali forme di diversion vengono impiegate in diversi ordinamenti europei – tanto ispirati a un principio di legalità dell’azione penale quanto improntati alla discrezionalità l’agere dell’accusa – quale principale trait d’union tra procedimento penale e restorative justice.
Qualificate come canali normativi di tipo processuale[29] – ossia quali «punti e momenti di complementarità[30]» – tra due mondi diversi, quello penale “classico” e quello riparativo[31], le archiviazioni c.d. condizionate si sono diffuse trasversalmente, anche in ragione dell’atteggiamento di favore mostrato dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea[32].
Tra i primi a dotarsi di una normativa in materia, agevolata dalla discrezionalità che ne informa l’ordinamento processuale, la Francia[33] ha adottato misure alternative all’azione penale in via pretoria già a partire dagli anni Settanta, confluite poi nel code de procédure pénale (artt. 41-1 e 41-2 c.p.p. franc.), dando vita a un sistema graduato di misure che il p.m. può attivare per le fattispecie di reato meno gravi quale «terza via» (troisième voie) rispetto al binomio esercizio dell’azione penale (engagement des poursuites) e archiviazione secca (classement sans suite). Rientrano nell’alveo delle archiviazioni condizionate (procédures alternati-ves aux poursuites) diverse misure tra cui: la mediazione penale, il richiamo agli obblighi di legge; l’indirizzamento del reo verso strutture sanitarie, sociali o professionali; la richiesta di regolarizzazione della situazione del reo rispetto alla legge ; il risarcimento del danno del reato con restituzioni, ripristino dei locali o delle cose danneggiate; il versamento di una somma di denaro a favore della persona offesa o di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia dovuto sostenere spese per ripristinare i locali o le cose danneggiate.
Anche in Germania[34], paese in cui vige un principio di obbligatorietà temperata dell’azione penale, per le fattispecie meno gravi di reato (i Vergehen) è concesso al p.m. di valutare l’archiviazione condizionata[35] all’adempimento da parte del prevenuto di una serie di prescrizioni: accanto a misure di carattere prestazionale, come la riparazione del danno cagionato, il pagamento di una multa, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, la norma contempla pure l’ipotesi della conciliazione tra autore e vittima, inserita nel §153a StPO nel 1999. Oltre al §155a StPO – che costituisce la regola centrale del Täter-Opfer Ausgleich nell’ordinamento processuale tedesco – s’è quindi prevista la possibilità di fare del tentativo di mediazione una delle condizioni del provvedimento archiviativo[36].
Gli esiti dell’analisi comparativa danno modo, dunque, di valutare una forma d’inazione per condotte (anche) riparative, che potrebbe essere così concepita[37]: all’esito delle indagini preliminari, laddove ritenga sostenibile l’accusa in giudizio[38], il p.m. dovrebbe valutare l’opportunità di attivare la misura alternativa alla formulazione dell’imputazione, presentando alla persona indagata una proposta formale – da sottoporre al controllo giudiziale[39] per assicurarne la compatibilità con il principio di obbligatorietà dell’azione penale – che contempli, tra le azioni positive da attuare, anche misure riparative a favore della vittima, la quale dovrà prestare il proprio consenso affinché si possa intavolare un programma restorative. L’eventuale suo rifiuto non dovrebbe essere causa immediata di mancato perfezionamento dell’accordo col p.m. atteso che potrà anche ricorrersi alle vittime c.d. surrogate.
Ove il g.i.p. si pronunciasse favorevolmente circa l’applicazione della misura di diversion, il pubblico ministero dovrebbe vigilare – tramite la polizia giudiziaria o l’ufficio esecuzione penale esterna – sull’effettivo svolgimento da parte dell’indagato delle attività promesse entro un lasso di tempo predeterminato dalla legge (ed eventualmente integrato dal giudice, seconda dalla complessità del legame da riparare), scaduto il quale, se tutto è stato adempiuto, il procedimento verrebbe archiviato. L’effetto preclusivo di un’archiviazione meritata dovrebbe essere maggiore rispetto a quello dell’archiviazione ordinaria.
3. Soggetti metaindividuali e favor reparationis: appunti per un restorative spin-off nel procedimento de societate.
La logica premiale[40] che informa il diritto penale degli enti, se opportunamente agganciata ai neo-normati canali riparativi, dischiude nugoli che svelano creativi modi per fronteggiare e rimediare alla corporate criminal liability[41], spianando la strada a un restorative spin-off nell’ambito del diritto penale economico.
Nel sistema congegnato dal d.lgs. 231 del 2001, fondato sull’equilibrio punizione-premio e pragmaticamente orientato dal c.d. carrot and stick approach[42], si registrano ampissimi spazi di giustizia riparativa di tipo prestazionale[43], ben maggiori rispetto a quelli accordati ai reati comuni: purtuttavia, per ovviare al pericolo[44] che la riparazione premiante diventi «giustizia di classe» appannaggio esclusivo di chi goda di ingenti mezzi patrimoniali, occorre immaginare anelli di giuntura con l’universo riparativo, in sintonia con la riforma organica e in grado di valorizzare – sia pure se l’offesa è riferita a un «soggetto metaindividuale[45]» – il ruolo delle vittime.
D’altronde, i sentieri della giustizia negoziata[46], che attraversano integralmente diritto penale e processo, sono destinati a incrociarsi con quelli, non meno praticabili, della giustizia riparativa, giacché tra le «porosità» [47] del sistema avranno modo di transitare, come «diritto liquido[48]», le disposizioni dell’uno e dell’altro paradigma. Ed è tenendo conto di queste protasi che la consequenziale conclusione sia logicamente quella di immaginare di introdurre istituti naturaliter concepiti come snodo di convergenza tra le politiche di prevenzione made by compliance, le tendenze negoziali di diversion di matrice angloamericana e le ambizioni riparative, viepiù alla luce del decisum con cui il Supremo consesso[49], nella sua composizione più autorevole, ha escluso gli enti dal novero dei soggetti ammessi a godere della messa alla prova ex artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.; humus, quello del probation, che nella prassi ha dimostrato di essere, almeno per le persone fisiche, assai fecondo di restorative experiences[50].
L’immediato referente comparatistico non può che essere rappresentato da quegli istituti – i c.d. pre-trial diversion agreements[51] (P.D.A), già largamente in voga negli States[52], in U.K.[53] e in Francia[54] – che scommettono sulle strategie premiali post factum in ragione della collaborazione processuale dell’ente[55] e che sono in grado non solo di incidere sul trattamento sanzionatorio, attenuandolo, ma sulla stessa possibilità di sottoposizione a processo penale per la corporation[56]: l’intento è quello di appurare la loro spendibilità nell’ordinamento italiano con finalità in parte anche riparativa.
Nella categoria dei meccanismi di diversione processuale, sospinti dalla logica del too big to jail[57], si iscrivono due differenti tipologie di accordi: i non prosecution agreements (N.P.A.) e i deferred prosecution agreements (D.P.A.). Per il loro tramite si attribuisce rilievo al ravvedimento operoso posto in essere dall’ente-indagato dopo la commissione dell’illecito, rendendo così il procedimento penale sede congeniale per incentivare il dialogo tra autorità giudiziaria e corporation con lo scopo di incoraggiare l’adesione volontaria all’esigenza di ripristino della legalità e di promuovere, seppur post factum, quell’attività di riorganizzazione interna della governance[58].
Il non prosecution agreements[59] è l’accordo con il quale l’autorità inquirente americana – il prosecutor – esercitando la discrezionalità che contraddistingue l’esercizio dell’azione penale nei paesi di common law, opta, al ricorrere di certe condizioni, per non perseguire la società (defendant) presunta autrice del reato, a fronte e della garanzia dell’impegno da parte della stessa corporation al rispetto futuro della legalità e di comportamenti virtuosi[60]. Il N.P.A. si connota precipuamente per alcuni elementi peculiari: intervenendo prima dell’iscrizione (c.d. filling) della notitia criminis nell’apposito registro di reato, l’accordo – che dunque si colloca in un momento antecedente all’apertura del procedimento – sfugge dal radar di qualsivoglia controllo giurisdizionale, lasciando all’organo d’accusa un potere di negoziazione, di fatto, incontrollato.
Strumenti di tal sorta, così congegnati, avrebbero ben poca ragione di essere nell’ordinamento italiano giacché si scontrerebbero impietosamente – e senza possibilità di recupero alcuno – con numerosi precetti costituzionali, entrando in aperto conflitto col principio di presunzione di non colpevolezza, con quello di legalità dell’azione penale e, prima ancora, col criterio di eguaglianza-ragionevolezza e, se ciò non sembrasse sufficiente, vi sarebbe poi da considerare l’insidia che l’intera “trattativa” per la conclusione dell’accordo si svolgerebbe fuori dai circuiti tracciati dal procedimento penale in una dimensione metagiuridica, evidentemente da scongiurare.
Sulla scia delle medesime argomentazioni, nell’importare i meccanismi di diversione processuale con il Crime and Courts Act del 2013[61], neppure gli inglesi, le cui tradizioni giuridiche sono certamente più affini a quelle statunitensi delle nostre, hanno incluso i N.P.A.
Discorso a parte vale per il deferred prosecution agreement ossia l’accordo tra pubblica accusa ed ente indagato, soggetto a valutazione del giudice, tramite cui la persona giuridica, allo scopo di sottrarsi al procedimento penale avviato nei suoi confronti, si impegna, per un periodo di sorveglianza (di regola da sei mesi a due anni) a intraprendere una serie di attività rieducative[62]. Se l’accordo è rispettato, all’esito del lasso di tempo individuato per adempiere alle statuizioni pattuite, il prosecutor archivia il procedimento penale.
Nel Regno Unito, affinché l’accordo possa avere luogo, è anzitutto indispensabile che ricorrano due presupposti: il primo, di carattere soggettivo, limita l’impiego dell’istituto ai soli enti collettivi, siano essi un body corporate, una partnership o una unincorporated association; il secondo, di natura oggettiva, attiene alle fattispecie criminose – i c.d. reati presupposto – al cui realizzarsi l’agreement può prospettarsi[63] nell’“interesse della giustizia”.
Venendo più da vicino ai contenuti – aspetto ai nostri fini ben più rilevante, atteso che una declinazione in senso restorative dei D.P.A. non può che giocarsi sul precipuo versante delle prescrizioni da seguire oltre che innovativamente anche su quello dei programmi di compliance[64] – il Crime and Courts Act del 2013 ne individua gli elementi essenziali di validità: anzitutto è indispensabile la dichiarazione relativa ai fatti oggetto di indagine, la quale può anche contenere un’ammissione di responsabilità da parte dell’ente; in seconda battuta, è altresì essenziale la previsione di un termine finale allo scadere del quale l’accordo cessa di avere effetto (sempre che ciò non sia già avvenuto per effetto di una violazione dei termini dello stesso).
Il provvedimento legislativo sancisce poi una serie di comportamenti cui, se inseriti nel D.P.A., la corporation deve confarsi onde evitare l’immediato venir meno di efficacia del negozio: tra questi spiccano il pagamento di una sanzione pecuniaria o di una somma compensativa alle vittime del reato contestato; la donazione di denaro ad enti di beneficenza o altri soggetti terzi; la restituzione del profitto conseguito dall’ente in seguito alla commissione del reato contestato; la modifica del programma di compliance o la sua adozione, se mancante.
Evidentemente – sebbene tra i D.P.A. e la GR sia stata individuata una comunanza di key-concepts[65]– nessuna di tali tipologie di accordi negoziati può essere stricto sensu qualificata come restorative, dal momento che mancano elementi essenziali, internazionalmente riconosciuti[66], congeniali a questo prototipo di giustizia.
Ciononostante, è innegabile che gli accordi di diversione processuale si avvalgano dell’utilizzo di un sistema di restaurazione extragiudiziale, basato su un concetto polisemico di riparazione che contiene, in misura maggiore o minore, elementi riparativi[67]: è a questi che in prospettiva de iure condendo deve guardarsi per costruire un’efficace corporate restorative justice.
3.1. Ipotesi di diversion riparativa e restorative compliance program.
L’applicazione della giustizia riparativa al campo della criminalità economica[68] e d’impresa[69] non è certamente una breaking news: si tratta, infatti, di una tendenza che si è affermata e affinata contestualmente al crescente interesse per la vittimologia d’impresa.
In prospettiva de iure condendo stabilire dei link tra la giustizia riparativa e il procedimento penale nella veste dei D.P.A. può rivelarsi una scelta politico-criminale assai vincente: attratte dall’idea di evitare le lungaggini del processo penale, il peculiare regime di prescrizione per gli enti, lo stigma reputazionale conseguente, la scarsa predictability delle decisioni[70] e per scongiurare il c.d. effetto Andersen[71], le imprese potrebbero essere invogliate a concludere accordi di diversion processuale che abbiano tra i loro capitolati anche prescrizioni di carattere riparativo. Non è difficile immaginare, stando così le cose, che l’ente sarà favorevole a prestare il proprio consenso a un accordo di differimento dell’azione penale che preveda anche – se non esclusivamente – la contestuale assunzione di impegni restorative. Il dialogo riparativo contempla però il benestare non solo della persona cui l’offesa è riferita ma, ça va sans dire, anche delle vittime. Sovente accade che tra le vittime dei reati di impresa vi siano i lavoratori-dipendenti della stessa: nel qual caso, la loro posizione presenta un duplice profilo di fragilità giacché si troverebbero a subire sia gli effetti dell’illecito (vittime di reato) che le ripercussioni di un’eventuale sentenza di condanna (vittime del processo). Questa situazione sì peculiare potrebbe in realtà essere la miccia che accende l’interesse, forse per questa ragione sollecitato, alla possibilità di incontri riparativi che, in linea con quanto previsto dalle fonti internazionali in materia, non potrebbe che avvenire alla presenza e sotto la guida di un facilitatore.
A prescindere però dalla circostanza che siano soggetti interni all’impresa, qualora le vittime non vogliano prendere parte a un’esperienza riparativa, resterebbe ferma la possibilità di ricorrere alle c.d. vittime surrogate, prevista anche dall’art. 53, co. 1, lett. a), del d.lgs. 150 del 2022.
Nell’ipotesi in cui tutte le prescrizioni dell’accordo, ivi incluse quelle riparative, vengano dall’ente attuate, il procedimento dovrebbe essere dal P.M. archiviato.
Viceversa, più complicata – dacché mette in campo la vexata quaestio dei rapporti tra procedimento penale e processo riparativo – è l’ipotesi in cui gli incontri mediativi con le vittime abbiano esito infausto: in tal caso, un grande sforzo da parte dell’azienda nonostante l’insoddisfazione delle vittime potrebbe essere ritenuto sufficiente e non condurre all’esercizio dell’azione penale?
Questa considerazione non può che toccare in sorte al dominus dell’indagini preliminari, il p.m., al quale dovrà essere comunicato solo l’esito negativo del tentativo: evidentemente, il punto di maggiore frizione è qui cagionato dalla circostanza che la relazione redatta dal mediatore, contenente la descrizione delle attività svolte e attestante il mancato raggiungimento dell’esito riparativo, coerentemente col principio di autonomia informativa che regola i due paradigmi, non può – né deve – trasfondere quanto avvenuto nella camera della mediazione.
I restorative D.P.A. non sono l’unico campo di sperimentazione in materia di criminal corporate liability. Facendo leva sul legame che corre tra i programmi di compliance e la c.d. responsabilità sociale d’impresa[72] (R.S.I.), taluni autori[73] hanno prospettato una correlazione tra la restorative justice, i compliance programs e la corporate social responsibility tale per cui la presenza di pratiche riparative, all’interno di una dimensione trinomiale in cui l’impresa si muove e opera, sia in grado di potenziare l’efficacia degli altri termini dell’equazione. È evidentemente, questo, un nuovo modo di prevenire e gestire i conflitti, anche penali, generati nella e dall’impresa che, lungi dal voler approdare a un sistema fittizio di “cripto-condanne”, scommette coraggiosamente sulla presenza di elementi restorative in forza dell’assunto che tanta più comunanza di valori coinvolgerà individui ed ente quanto più successo potrà avere una simile strategia.
Per parlare di programmi di compliance riparativi – intesi come strumenti per la risoluzione dei conflitti generati dall’attività aziendale – non è sufficiente la sola partecipazione dei vari stakeholders; occorre piuttosto l’individuazione di reali spazi di dialogo[74] che li mettano realmente in corresponsione con quanti, all’interno dell’impresa, godano del potere decisionale: l’aspetto riparativo richiede infatti che i portavoce degli interessi coinvolti siano rappresentati nell’organo di più alto livello dell’organizzazione. In secondo luogo, dovrebbe essere “neutralizzato” il più possibile, quanto meno nel momento di conferencing, lo squilibrio di potere[75] tra i leader aziendali e le persone che partecipano al dialogo riparativo. Infine, ai “nuovi attori” del percorso restorative dovrebbe essere consentito un grado di accesso alle informazioni rilevanti per il processo decisionale simile a quello dei rappresentanti dell’azienda[76].
4. Conclusioni
L’introduzione della riforma organica in materia di giustizia riparativa potrebbe attivare ulteriori ripercussioni sistematiche. L’archiviazione per condotte riparative e l’accordo di differimento dell’azione penale dovrebbero poter confluire in un nuovo modulo procedimentale – una terza via tra l’azione e l’inazione – inteso a fornire una disciplina uniforme in punto di innesto, controllo del giudice ed epilogo decisorio per i percorsi riparativi che si collochino in esito alla fase delle indagini preliminari[77].
«Sotto un profilo pratico, il modello della giustizia intesa come orizzonte che si allontana continuamente, come aspettativa, come speranza in una futura visione di salvezza, pur apprezzabile, come tutte le speranze è chiaramente insufficiente per una definizione dell’idea di giustizia: per l’etica popolare la giustizia non può limitarsi ad una speranza, ma deve incarnarsi in qualcosa di concretamente tangibile, cioè in una riparazione dei torti, in un recupero delle perdite subite, in un premio per le sofferenze patite»[78]
