Sommario: 1. Premessa – 2. La “ritrosia” registrata nell’applicazione concreta della RJ in materia di crimini "gravi" in diversi ordinamenti. – 3. RJ e reati "gravi": cosa dicono gli studi empirici recenti sui potenziali “benefìci” per la vittima e per l’autore? – 4. Esistono davvero crimini che non si possono perdonare? L’esperienza delle TRCs. – 5. Osservazioni sulla (parziale) inconcludenza dei dati esaminati: i limiti delle risultanze empiriche; le peculiarità della c.d. "giustizia di transizione”. – 6. Conclusioni.
Abstract: Negli ultimi anni, l’idea di poter pervenire ad un superamento del “diritto penale” classico, fondato su pene sempre e solo afflittive, retrospettive, e passivamente subìte dal reo, ha indubbiamente acquisito slancio, e lo ha fatto soprattutto grazie al diffondersi di un ideale – quello della c.d. “giustizia riparativa” (GR) – in cui convivono in realtà molte anime. Scopo del contributo è verificare quali siano i reali spazi d’operatività della GR “interpersonale” (una delle due anime della riparazione, dagli spazi applicativi maggiormente “incerti”). Si potrebbe pensare, come vien logico a tutta prima di supporre, invero, che la stessa sia destinata a trovare “posto” soltanto nell’area presidiata da certe fattispecie bagatellari. La domanda, però, è: siamo davvero sicuri che quel che l’intuito sembrerebbe a tutta prima suggerire risponda anche a realtà? Per cercare di dare una (almeno parziale) risposta a tale interrogativo, nel contributo verranno esaminati: a) sia gli spazi che la stessa ha sino ad oggi trovato nel diritto penale di altri Stati e nel diritto internazionale penale; b) sia le principali indagini empiriche che sono state condotte all’estero negli ultimi anni; c) sia, infine, talune considerazioni dottrinali “scettiche” che sono state formulate in materia, sulla base delle più svariate logiche generalpreventive, specialpreventive, retributive ed espressivo-comunicative.
1. Premessa.
Negli ultimi anni, l’idea di poter realmente pervenire ad un superamento del “diritto penale” classico, fondato su pene sempre e solo afflittive, retrospettive e passivamente subìte dal reo, ha indubbiamente acquisito slancio, e lo ha fatto soprattutto grazie al diffondersi di un ideale – quello della “giustizia riparativa” (d’ora in poi GR) – in cui convivono in realtà molte anime.
Non vi è, in effetti, un unico concetto di GR, né si registra totale accordo su quanto mediante l’utilizzo della stessa ci si dovrebbe ripromettere di fare. Per dare risposta all’interrogativo che in via principale anima il presente contributo, però, è probabilmente solo necessario intendersi su alcuni profili “preliminari”, senza trattare in dettaglio tutte quelle tematiche che hanno già trovato altrove un adeguato approfondimento teorico.
Innanzitutto, è opportuno osservare come il presente tema possa essere trattato da un punto di vista “astratto” o “concreto”. Ci si può chiedere, cioè: a) da un lato, se sia condivisibile venir a far uso della GR per “trattare” crimini gravi ed efferati; b) dall’altro, se, dando per presupposto che sia così, la GR possa trovare spazi “fruttuosi” d’applicazione in materia. Invertendo l’ordine che potrebbe sembrare più naturale (prima l’astratto, poi il concreto), dal momento che ha poco senso chiedersi se sia “giusto” venir a far uso della GR se la stessa, comunque, non potrebbe avere alcun tangibile spazio d’impiego in materia, esamineremo dapprima la questione “pratica”, poi quella “teorica”.
Per rispondere all’interrogativo sub lett. b), è poi preliminarmente necessario comprendere come la GR abbia (almeno) due diverse anime: una “prestazionale” e una “interpersonale”. L’interrogativo se la GR possa avere spazi d’applicazione concreti nei reati più “gravi”, infatti, sembra aver senso soprattutto ove riferito a quest’ultima tipologia di GR (anche detta Restorative Justice, d’ora in poi RJ). Gli spazi operativi della RJ, in effetti, si mostrano assai più “incerti” e “circoscritti”[1] di quanto non siano quelli della GR “prestazionale”, senz’altro applicabile a tutti i reati, anche a quelli di «pericolo» e a quelli «dove la vittima non c’è o è indeterminata»: del resto, «una riparazione è sempre possibile», almeno per equivalente[2].
Per quanto riguarda la questione sub lett. a), invece, è bene ulteriormente avvertire di come: a) essa verrà approfondita soprattutto con riferimento alla RJ, poiché l’impiego della GR “prestazionale”, che presenta una componente sanzionatoria di default[3] (non così la RJ), e perciò maggior “contiguità” con la pena “classica”[4], sembra quasi sempre potersi riguardare come un adeguato sostitutivo (almeno “parziale”) di quest’ultima[5]; b) la sua soluzione (positiva o negativa) non potrà che dipendere, almeno in parte, anche da cosa ci si riprometta esattamente di fare mediante la stessa[6].
2. La “ritrosia” registrata nell’applicazione concreta della RJ in materia di crimini violenti.
In linea di massima è oggetto di condivisione il fatto che la RJ (con tutto il bagaglio di strumenti di cui si serve)[7] possa trovare “sicuri” e “concreti” spazi operativi a fronte di fatti bagatellari, reati colposi e fattispecie contraddistinte da un non elevato tasso di “conflittualità”.
Non altrettanto chiaro, invece, è se la stessa possieda analoghe virtualità d’impiego pure con riferimento ai reati più gravi[8], dove la “ferita” aperta dall’illecito potrebbe portare la vittima (che deve acconsentire a prendervi parte) o lo Stato (la cui valutazione sembra aver rilevanza ove la RJ si trovi in rapporto d’integrazione col sistema penale) a esigere qualcosa di più di una semplice “mediazione” come sostitutivo della pena.
Fino a non molti anni fa, invero, vi era uno scetticismo diffuso circa l’applicabilità dei meccanismi tipici della RJ a fronte delle fattispecie di reato non riconducibili alla criminalità “bagatellare”[9]. Al giorno d’oggi, invece, sono assai numerosi anche i sistemi in cui si è voluta “sdoganare” a livello normativo l’idea che gli strumenti tipici della RJ possano prestarsi a “trattare” crimini ben più seri e violenti di quanto si creda.
Così, ad es., in Nuova Zelanda e Australia si fa ormai uso della RJ anche a fronte di crimini molto efferati[10]; e lo stesso accade in alcuni Paesi europei (tra cui oggi l’Italia)[11], dove si prevede che la RJ possa applicarsi ad una vasta platea di fattispecie[12]. Dobbiamo quindi concludere che, in quanto legislativamente ritenuta applicabile a tutti i reati, la RJ sia, per ciò solo, in grado di trovare concreti spazi d'applicazione anche a fronte dei crimini più “efferati”? Le cose si presentano verosimilmente molto più complesse di così, giacché in alcuni dei menzionati ordinamenti si è ad es. registrata una naturale tendenza a “retrocedere” verso un utilizzo della RJ assai più “parsimonioso” di quello che pur, teoricamente, sarebbe stato consentito per legge.
È quanto accaduto ad es. in Francia, dove, nonostante l’art. 41-1 c.p.p. avesse aperto ad una “mediabilità” anche dei reati più gravi, non essendo state predeterminate le fattispecie cui le ipotesi di “terza via” da tale norma contemplate avrebbero dovuto ritenersi applicabili: a) la dottrina ha continuato a ritenere che lo spazio d’operatività dalla stessa delineato coincidesse per lo più con le contravvenzioni e i reati minori; b) i dati statistici pubblicati in merito all’applicabilità della disposizione hanno semmai portato ad osservare, comunque, come le mediazioni delegate alle associazioni abbiano per lo più avuto riguardo ad ipotesi di violenza all’interno della famiglia, mancato pagamento di alimenti, mancata consegna di minori all’avente diritto, nonché, infine, a taluni casi meno significativi di ingiuria, furto e danneggiamento[13].
La “mediazione vittima-autore” (Täter-Opfer-Ausgleich), però, non ha trovato spazi d’impiego molto più significativi neppure nel sistema tedesco. In effetti, nonostante l’introduzione di tale istituto nello StGB (v. § 46a) e nello StPO (v. § 155a) risalga a più di vent’anni fa, e lo stesso risulti imperniato su requisiti a dir poco “elastici”, che ne avrebbero consentito un impiego piuttosto esteso (si prevede infatti che la “mediazione” possa impiegarsi a fronte di qualsiasi caso “adatto”, ma nulla si dice in merito alle caratteristiche che contribuirebbero a rendere un caso realmente tale)[14], la Täter-Opfer-Ausgleich ha fino ad oggi trovato spazio soltanto in un numero “esiguo” di casi. I sondaggi e le indagini statistiche condotte negli anni, oltretutto, hanno dato conto di come: a) la maggior parte dei pubblici ministeri continui ancora oggi a reputare i Verbrechen (69%) e i reati sessuali (53,4%) inadatti per la “mediazione”[15]; b) la mediazione venga solitamente utilizzata in concreto quasi soltanto a fronte di reati minori[16]; c) spesso siano considerati fattori “imprescindibili” per poter accedere alla mediazione il fatto che il reato si sia situato nella fascia della “criminalità medio-bassa”, che lo stesso non abbia prodotto conseguenze gravi per la vittima e che sia stato comunque commesso da soggetti senza precedenti penali rilevanti.[17]
Ebbene, questa generale “ritrosia” applicativa crediamo sia da imputare, almeno in parte, alla conclamata mancanza di conoscenze empiriche idonee a comprendere quali effetti potrebbe avere un impiego “massiccio” della RJ per “trattare” crimini gravi. Anche negli ordinamenti che da più tempo hanno concesso spazi operativi alla RJ in materia di crimini gravi, invero, si sono spesso finite per ravvisare «grandi lacune nella valutazione […] riguardante l’efficacia della» stessa, essendo questo un campo «in cui la RJ» è stata «utilizzata sempre più frequentemente, ma con pochissime conoscenze empiriche sugli effetti o sull’impatto» che realmente «essa» potrebbe avere «sui colpevoli, e soprattutto sui benefìci e sulla sicurezza per le vittime» che la stessa sarebbe realmente in grado di assicurare[18]. Negli ultimi anni, in verità, si è registrata una nuova “ondata” d’indagini empiriche sul punto, ma resta ancora da capire quanti e quali dei molti timori affacciatisi in merito alla “spendibilità” della RJ per “trattare” i crimini più efferati tali studi siano effettivamente riusciti a dissipare.
3. RJ e crimini violenti: cosa dicono gli studi empirici recenti sui potenziali “benefìci” per la vittima e per l’autore?
Di recente, come detto, si è assistito ad un proliferare di nuovi studi volti a verificare se – guardando in particolare alla soddisfazione manifestata da vittime e autori[19] – gli strumenti caratteristici della RJ potessero considerarsi realmente adatti a “trattare” anche fattispecie non bagatellari. Studi che hanno riguardato alcune delle principali fattispecie criminose violente (“omicidio”, “violenza sessuale”, “violenza domestica”, ecc.), in cui il trauma psicologico presentato dalle vittime risulta spesso essere “estremo”[20].
Ebbene, quel che sembra emergere dalle indagini “empiriche” menzionate è che: a) sia le vittime dei reati in questione sia i loro autori hanno in media manifestato un elevato tasso di soddisfazione per i programmi di RJ intrapresi (condotti tramite conferencing, circles e mediazioni vittima-autore)[21]; b) tali programmi hanno condotto ad un notevole miglioramento delle condizioni psicologiche delle vittime e ad una diminuzione significativa del tasso di “recidiva” degli autori[22].
Per quanto riguarda le vittime, molte hanno avvertito, dopo la conclusione del programma svolto, un notevole senso di “giustizia”[23], sviluppando un certo grado di empatia per il loro aggressore[24]. Più in generale, poi, la maggior parte delle vittime di crimini violenti, all’esito del percorso intrapreso, sembrerebbe aver beneficiato di un senso di soddisfazione e “chiusura” nei confronti dell’esperienza traumatica vissuta, dichiarandosi finalmente sulla via della “guarigione”[25]. Proprio con riferimento al senso di “guarigione” avvertito dalle vittime, è significativo notare come quasi tutte quelle che sono state intervistate nell’ambito di un importante studio svolto in Texas e in Ohio siano rimaste sorprese di quanto le conversazioni con l’autore del reato avessero potuto rivelarsi “terapeutiche” e in grado di rappresentare un “avanzamento” significativo lungo il percorso di guarigione dalle stesse intrapreso[26].
Del resto, il dato della “terapeuticità” della RJ sembra aver trovato conforto anche in un numero significativo di studi successivi, in cui si sono riportate informazioni circa i miglioramenti nel benessere delle vittime di crimini violenti riscontrato dopo che le stesse avevano preso parte a programmi di RJ. Miglioramenti particolarmente importanti sono stati ad es. riscontrati nel contesto della violenza sessuale[27], dove molte vittime hanno riportato una riduzione dello stress post-traumatico sofferto[28], un significativo “affievolimento” dei propri sentimenti di “paura” e un deciso miglioramento della propria vita sociale e relazionale[29].
Come se non bastasse, peraltro, non meno “entusiastici” si sono sovente rivelati anche i giudizi espressi dagli autori dei crimini esaminati. Come dimostrato da ricerche svolte sugli effetti prodotti dalla RJ sulla psiche, sul comportamento e sul benessere dei detenuti, la partecipazione ai programmi di RJ, invero, ha spesso “stimolato” e “favorito” negli stessi una generale assunzione di “responsabilità” per i danni cagionati alle proprie vittime[30]. Il dato che desta forse più interesse, però, è senz’altro quello relativo alla “facilità” di reinserimento all’interno della comunità manifestata dagli autori che hanno preso parte a programmi di RJ. La letteratura che sino ad oggi ha misurato il “tasso” di reintegrazione di questi ultimi, infatti, ha riscontrato una notevole riduzione delle loro possibilità di recidiva[31]. Una riduzione che, oltretutto, si è manifestata con maggior evidenza proprio laddove erano stati commessi crimini di una certa “gravità”[32].
4. Esistono davvero crimini che non si possono perdonare? L’esperienza delle TRCs.
Dai dati sin qui emersi, insomma, sembrano potersi ricavare segnali piuttosto incoraggianti in merito alla possibilità di venir a far un impiego davvero “soddisfacente” dei programmi di RJ anche a fronte dei crimini più “gravi”. Con riferimento alla concreta applicazione del diritto penale nazionale, poi, si può imparare verosimilmente qualcosa anche dall’esperienza del diritto internazionale penale[33], la quale sembra qui portare inevitabilmente a chiedersi se esistano davvero crimini impossibili da “trattare” con gli strumenti tipici della RJ. I significativi spazi d’applicazione che la stessa ha trovato in tale settore, invero, pongono una “sfida” significativa a chiunque volesse verificare funditus l’esistenza di reati così “gravi” da non poter esser affatto “trattati” con la RJ.
Lasciando da parte il contestato meccanismo “riparativo” adottato dalla Corte Penale Internazionale (CPI)[34], numerose sono state invero le esperienze che hanno coinvolto vittime e autori di crimini efferati in processi “riconciliativi” fondati sul dialogo e sul perdono, cioè su meccanismi analoghi a quelli della RJ nazionale. L’esempio senz’altro più conosciuto è quello della Commissione per la verità e la riconciliazione (TRC) del Sudafrica[35], ma molti altri sono i casi in cui la “punizione” ha ceduto il passo ad una giustizia più “conciliativa”, fondata sul dialogo e sul superamento di un passato “tragico” in un’ottica non orientata ad una mera retribuzione dei colpevoli. Si va: a) dall’esperienza ruandese dei gacaca, in cui la competenza di secolari assemblee tribali di campagna, fino ad allora riservata alla risoluzione di “liti di vicinato”, venne estesa per trattare della responsabilità degli autori di crimini gravissimi[36]; b) sino alle commissioni istituite nel Timor Est al fine di conferire l’immunità per alcuni crimini gravi in cambio di un’attività conciliativa determinata volta per volta[37]; c) senza peraltro dimenticare anche tutte le altre commissioni “minori” (v. quella del Sierra Leone) create allo scopo di favorire una riconciliazione tra autori e vittime di atrocità di massa[38]. Ebbene, tutte queste esperienze portano a sottoporre ad attenta riconsiderazione le convinzioni pregresse che ciascuno di noi sarebbe istintivamente portato ad avere in merito a cosa possa (o non possa) ritenersi effettivamente perdonabile, riparabile, riconciliabile.
Se i sudafricani sono riusciti a riconciliarsi nonostante le gravi violenze occorse durante il periodo dell’apartheid e i ruandesi hanno potuto “barattare” con un po’ di verità parte della pena altrimenti irrogabile ai genocidiari, com’è possibile che per noi, figli della “culla della civiltà” occidentale, resti ancora vieppiù inconcepibile l’idea di venir a fare a meno della punizione (o di ridurla consistentemente) con riferimento a talune particolari tipologie di reati, e anzi s’ipotizzi persino che nessuna vittima “sana di mente” acconsentirebbe mai ad incontrare il proprio aggressore per perdonarlo?
Come anche si è detto, insomma, «la storia della TRC» per il Sudafrica (ma lo stesso potrebbe dirsi dei gacaca e delle altre TRCs) «scuote i benpensanti fra noi e quelli di noi che, credendosi “giusti”, diventano “giustizieri”, trasformando la giustizia nel “colpo restituito” che perpetua la violenza, il male, il dolore, espellendo dall’umanità comune chi è ritenuto peggiore, ritorcendo a suo danno il male che gli si imputa, rinunciando a chiamarlo a rispondere sul terreno di una pari dignità»[39].
5. Osservazioni sulla (parziale) inconcludenza dei dati esaminati: i limiti delle risultanze empiriche; le peculiarità della giustizia “di transizione”.
Se ci fermassimo qui, dovremmo probabilmente favorevolmente osservare come la RJ sia uno strumento davvero adoperabile a fronte di tutti i reati (a cagione degli effetti positivi che potrebbe produrre, nonché delle esperienze internazionali che hanno dato conto di come anche in sistemi che hanno vissuto atrocità di massa la “riconciliazione” sia stata spesso vista come una meta di fatto raggiungibile). Senonché, sia i dati raccolti “sul campo”, sia quelli ricavabili dalle esperienze registratesi a livello internazionale, si rivelano, ad una più attenta considerazione, ancora (almeno in parte) non del tutto “concludenti”.
Partendo dai dati “empirici”, invero, bisogna rilevare come vi siano diversi elementi che portano a ridimensionare di molto il valore “dimostrativo” loro attribuibile. Gli studi sin qui svolti, in effetti, hanno presentato un’evidente limitatezza “quantitativa”, giacché gli stessi sono stati non solo pochi, ma anche circoscritti nella loro “portata”: è infatti da notare come la maggior parte delle prove acquisite abbia riguardato programmi di RJ svolti con piccoli gruppi di partecipanti[40]. Ora, per quanto alcuni siano dell’avviso che la ricerca qualitativa possa rivelarsi più rilevante di quella quantitativa nel misurare il potenziale d’impiego della RJ[41], è a nostro avviso evidente che la “quantità” dei dati raccolti sia non meno essenziale della loro “qualità”: come si può altrimenti sperare di valutare sensatamente il tasso di recidiva manifestato dagli autori di crimini gravi che hanno partecipato a programmi di RJ (solo per dirne una)[42]?
Gli studi empirici effettuati, inoltre, hanno fin troppo spesso presentato varie limitazioni: a) ora involgendo solo soggetti naturalmente inclini ad acconsentire ad una mediazione; b) ora avendo luogo in condizioni particolari (ad es. situandosi a distanza di molti anni dalla commissione del crimine o affiancandosi a contestuali sessioni di terapia per le parti); c) ora, infine, assumendo un’ottica vieppiù “parziale”.
Prendendo le mosse da quest’ultimo profilo, in particolare, è da registrare come gli studi svolti sull’efficacia della RJ si siano quasi tutti concentrati su “cosa” funzioni, senza quasi mai andare a scandagliare anche per quali soggetti e in quali circostanze concrete la RJ possa realmente rappresentare un’alternativa percorribile[43].
I menzionati studi, poi, si sono pressoché tutti limitati ad analizzare gli effetti della RJ su vittime e autori, quasi che la commissione di un reato potesse ritenersi sempre un mero “fatto privato”. Di rado, invece, gli stessi si sono dati cura di verificare, altresì, se e in che misura l’impiego di simili strumenti, a fronte di reati “gravi”, avrebbe potuto “impattare” sulla comunità (termine che potrebbe essere inteso in vario modo; in ogni caso sembra un esame rilevante per chiunque nutra preoccupazioni generalpreventive)[44].
Latitano, oltretutto, anche le ricerche tese a verificare se talvolta possa ritenersi più opportuno un abbinamento in “astratto” dei casi da trattare col metodo riparativo più appropriato, piuttosto che una “delega” in bianco al mediatore circa l’individuazione degli strumenti più adeguati da impiegare[45].
È inoltre da notare come non siano state acquisite neppure prove “dirimenti” in merito alla permanenza nel tempo degli effetti “benèfici” asseritamente prodotti dalla “riconciliazione” sulle vittime. La realtà dipinta dagli studi condotti ha cristallizzato in uno specifico momento storico la soddisfazione da queste manifestata, così come il senso di “guarigione” dalle stesse avvertito, non dandosi però cura di riesaminare quanto di quella “soddisfazione” fosse rimasta “intatta” anche a distanza di tempo dalla conclusione del programma di RJ [46].
Per quanto riguarda gli altri profili critici menzionati, poi, se c’è un dato che è emerso dagli studi menzionati in maniera inconfutabile, è che non tutte le vittime abbiano reagito alla stessa maniera di fronte agli strumenti impiegati dalla RJ (ad es. le mediazioni svolte da/con vittime “vicarie” si sono spesso rivelate assai poco efficaci), oppure abbiano manifestato la stessa inclinazione a prender parte ai programmi di RJ. Sicché, dal fatto che le vittime di violenza domestica si siano ad es. mostrate inclini ad acconsentire ad una “mediazione” con l’autore (ciò che farebbe ben sperare per un’ampia partecipazione “volontaria” delle vittime ai programmi tipici della RJ, pur a fronte di crimini connotati da “violenza”) non può affatto ricavarsi la conclusione che ogni vittima acconsentirebbe sempre con la stessa “facilità” a prender parte ad un programma di RJ[47].
Se guardiamo con attenzione al successo avuto da molti dei programmi di RJ sin qui “condotti”, infine, ci accorgiamo di come esso possieda a conti fatti uno scarsissimo valore euristico, a causa delle peculiari “circostanze” in cui molti studi hanno trovato concreto svolgimento. Così, ad es., in molti dei programmi che hanno riguardato reati di violenza sessuale le vittime che vi hanno preso parte erano altresì in terapia e non è stato possibile valutare fino in fondo quanto del successo avuto dalla RJ dovesse attribuirsi alla mediazione[48].
Si prenda poi il già menzionato studio svolto in Texas e Ohio, che sembrava aver dimostrato come «molti dei princìpi della RJ potessero essere» proficuamente «applicati in caso di crimini di particolare violenza, incluso l’omicidio, con evidenti effetti nel supportare sia il processo di guarigione della vittima che la responsabilizzazione del reo»[49]. Ebbene, pure i dati ottenuti da tale studio sono in verità risultati “inconcludenti”. Molti degli studi empirici che hanno avuto luogo nel corso degli ultimi anni (tra cui quello appena menzionato) sono stati invero condotti ad anni di distanza dalla condanna dei responsabili (condanna già scontata in tutto o in parte)[50]. Sicché, «non è affatto chiaro» se e in che modo essi avrebbero impattato sulla comunità in condizioni diverse[51], oppure se «avrebbero soddisfatto così tanto le vittime» anche «se si fossero» invece «tradotti in una significativa diminuzione della pena detentiva irrogata» agli autori, a breve distanza di tempo dalla loro commissione[52].
Le analisi empiriche svolte, insomma, presentano ancora un valore contenuto, non consentendo di chiarire definitivamente se la RJ possa considerarsi davvero una strada sempre “fruttuosa”, anche a fronte dei crimini più “gravi”[53].
Del resto, neppure le esperienze registratesi a livello “internazionale” permettono di guardare alla RJ come ad un “abito per tutte le occasioni”. Pensarla diversamente, per il solo fatto che la RJ abbia trovato talvolta applicazione in contesti di “transizione”, a fronte di atrocità di massa, vorrebbe dire, invero, compiere un passo decisamente azzardato. Ciò che accomuna molte delle esperienze internazionali menzionate, in effetti, è il fatto di aver avuto luogo in contesti peculiari, quali sono quelli tipici della c.d. “giustizia di transizione”, sovente contrassegnati da culture particolari (v. l’ubuntu in Sudafrica o le particolari convinzioni degli abitanti del Timor Est)[54]: un dato certo non privo di rilevanza nel valutare il “peso specifico” loro attribuibile.
Frequentemente, infatti, le atrocità di massa che contraddistinguono il diritto penale internazionale si caratterizzano, molto più che per la loro efferatezza, per il fatto di aver luogo in società che cercano faticosamente di “trascinarsi” fuori dalle macerie di un regime “illiberale”. L’outcome desiderato, dunque, è più che altro la “guarigione” della società dai crimini commessi[55], che faciliterebbe la transizione verso la “democrazia”: un obiettivo che verrebbe ostacolato da una “retribuzione” di tutti i colpevoli (spesso peraltro impossibile)[56] e che, comunque, non ha quale scopo primario la “riduzione del crimine” (non foss’altro perché ci si confronta con fatti di una gravità talmente "eccezionale" che, in una società “epurata” dall’humus culturale in cui le atrocità hanno avuto luogo, difficilmente potrebbero tornare a verificarsi in futuro). C’è molta politica, insomma, dietro la scelta di fondare “amnistie” (o consistenti riduzioni di pena) sulla “riconciliazione” in contesti che hanno vissuto atrocità del genere[57].
Dal fatto che la RJ abbia trovato spazi d’applicazione significativi a livello internazionale non si può quindi verosimilmente ricavare la conclusione che la stessa potrebbe (o dovrebbe) trovare virtualità d’impiego analoghe pure altrove, come ad es. in contesti nazionali di “normale criminalità”, ovvero in sistemi penali pur sempre "internazionali", ma differenti (come ad es. quello della CPI)[58].
6. Conclusioni.
Il sintetico quadro tratteggiato dà conto di come la mediabilità effettiva dei crimini più efferati – per quanto si registrino segnali incoraggianti sulla “spendibilità” della RJ – patisca incognite rilevanti e un deficit d’approfondimento empirico che ancora attende di essere colmato.
Senonché, considerato che molti soggetti si sono già mostrati inclini a prender parte a programmi di RJ anche per reati più “gravi” del previsto, nonché alla luce dei potenziali effetti benèfici che la “mediazione” si è mostrata in grado di produrre per vittima e autore (pur con i caveat segnalati), non ci sembra che le “incognite” ravvisabili in materia possano giustificare una “chiusura” legislativa in merito alla sua potenziale spendibilità anche a fronte dei crimini più efferati[59]. Il che non significa, però, che non possano teoricamente avanzarsi alcune considerazioni “di merito” contro una generalizzata applicazione della RJ – quale equivalente della pena – per “trattare” crimini gravi (ad onta dei benefìci che essa potrebbe produrre).
Non tutti, invero, sono dell’idea che la commissione di un reato possa ritenersi un mero fatto “privato”, una questione “intimistica” tra vittima (anche indiretta) e autore, ove a contare sarebbe soltanto ciò che questi soggetti desiderano, quel di cui potrebbero appagarsi (che si tratti di scuse o di qualcosa di più consistente e significativo)[60]. Del resto, la scelta di perdonare un autore pericoloso – come si è osservato – potrebbe talvolta rappresentare anche «un atto di egoismo con cui la vittima, rinunciando alle richieste di responsabilità» emergenti dalla società, «in favore di un pagamento in denaro o di scuse» (o per ottenere una “rigenerazione” psicologica di cui il più delle volte sarebbe solo lei a beneficiare)[61], non farebbe altro che palesare disinteresse per «i bisogni della comunità messa in pericolo dal reato»[62]. Se ne dovrebbe allora inferire – secondo taluni – che la risposta al quesito in esame dovrebbe in realtà dipendere (perlomeno se la mediazione e il suo output ambiscono ad acquisire rilevanza giuridica, e non a rimanere confinati nei più angusti spazi di un “umanismo” extraprocessuale), anche e in egual misura da quel che lo Stato sarebbe effettivamente chiamato ad assicurare alla collettività scossa dalla commissione del reato.
In quest’ottica, insomma, seppur l’ordinamento non dovrebbe mai ostacolare la riconciliazione tra vittima e autore[63], il solo fattore determinante per decidere dell’applicabilità della RJ con riferimento ai reati più gravi non potrebbe comunque rinvenirsi: a) né nella semplice possibilità materiale di addivenire all’esito conciliativo; b) né nei potenziali benefìci che la mediazione potrebbe produrre per le parti. Piuttosto, l’ago della bilancia dovrebbe qui ritenersi spostato su quanto l’ordinamento – quale portatore dei valori fatti propri dall’intera collettività – dovrebbe fare, a seconda delle opinioni, per: a) prevenire la commissione dei crimini[64]; b) manifestare la legge dello Stato e ristabilirne il diritto[65]; c) evitare che soggetti non reintegrati nella società possano esservi avventatamente riammessi, per il solo fatto di aver ricevuto il perdono delle proprie vittime[66]; d) ovvero, ancora, distribuire “giustizia” agli occhi di tutti, e non solo dei singoli soggetti coinvolti (dal momento che la maggior parte delle persone identificherebbe la “giustizia” con il “castigo meritato” dall’autore, in termini cioè retributivi)[67].
I rischi che simili impostazioni “critiche” ritengono verrebbero corsi aderendo ad un’ottica differente sono evidenti, e vanno dalla determinazione di un crollo “verticale” della fiducia dei consociati nello “Stato” e nel modo in cui questo amministra la sua “giustizia” (pur nella evidente “opacità” di questo concetto, che storicamente ha vieppiù finito per identificarsi con la “vendetta”)[68], sino ad un generale indebolimento dei precetti[69], che renderebbe più facile la loro violazione, senza ovviamente dimenticare il rischio di "riammettere" in società soggetti che, pur perdonati delle proprie vittime, sarebbero ancora pericolosi per la stessa[70]. Come si vede, in breve, anche a voler riconoscere la potenziale applicabilità della RJ in materia di reati “gravi”, la possibilità di far sì che la stessa venga poi ammessa a “trattare” questi ultimi (a cagione dei suoi benefìci), è a forte rischio di resistenze “ideologiche”.
Come abbiamo preannunciato sin dall’inizio, in ogni caso, dire se sia o meno opportuno far uso della RJ anche per “trattare” i crimini più gravi è una questione che crediamo dipenda in gran parte anche da cosa ci si riprometta esattamente di fare mediante la stessa. Se si vuole che questa resti un terzo binario “parallelo”, da percorrere senza grandi “ripercussioni” in ambito penale, ad es., nulla quaestio: la RJ dovrebbe restare un’opzione “aperta” a tutti, giacché tutti gli autori che siano genuinamente intenzionati a riconciliarsi con le proprie vittime dovrebbero poterlo fare (d’altronde, se la volontà di esser perdonati è autentica, non dovrebbe neppure richiedere per forza delle contropartite)[71], ed è compito precipuo dello Stato fare tutto il possibile affinché il «superamento esistenziale» del crimine (sul piano orizzontale, dei rapporti vittima-autore), là dove esso si riveli concretamente possibile, possa aver luogo[72]. Ma lo stesso potrebbe dirsi anche se con la GR si volesse invece fare qualcosa di giuridicamente più “significativo”, come rendere ad es. la stessa un equivalente tout court o “parziale” della pena[73]?
Nel primo caso – salvo che a fronte di fattispecie bagatellari – è in realtà dubbio che la RJ (ma lo stesso vale per la GR “prestazionale”) possa operare come un equivalente funzionale "a tutto tondo" della pena, assicurando il soddisfacimento di tutte le esigenze cui l’ordinamento ha sempre inteso far fronte mediante quest’ultima[74]. Il rischio di uno scadimento generale della tenuta del “precetto” – a fronte di una non punibilità elargita all’esito di una mediazione poco “tassativizzata” o di una riparazione di un crimine “irreparabile” – sarebbe ad es. forte[75], e tale comunque da spingere molti ad escludere la possibilità di un impiego della RJ con simili esiti applicativi. Alla RJ si potrebbe forse ricorrere come sostitutivo tout court della pena anche per i reati più gravi qualora si arrivasse a concepire la possibilità di rispondere al delitto non col “castigo”, bensì col “perdono”[76], con una "giustizia senza spada"[77] che si disinteressi in tutto o in parte dei risultati generalpreventivi e di deterrenza (quali che siano) eventualmente ottenibili mediante la pena "classica"[78]; ma si tratta di una “soluzione” difficilmente recepibile (e non da tutti ritenuta auspicabile) nella realtà attuale[79], senza un previo mutamento culturale "globale" che, di certo, è ancora di là da venire[80].
La seconda evenienza desta senz’altro meno preoccupazioni anche per quanti ritengono che una qualche “afflizione” per il reo debba pur sempre far seguito alla commissione di un reato (specie se grave): a fronte di una mera “attenuazione” di pena, invero, sembrano esservi più spazi per la RJ, dal momento che la conseguenza che qui si punta a produrre è solo una mitigazione della risposta sanzionatoria comminata dall’ordinamento, che però resta in piedi, permanentemente incentrata sulle logiche più consuete.
Certo è, però, che anche in questo caso, per evitare elargizioni di attenuazioni di pena anche a fronte di “riconciliazioni” del tutto prive di componenti “afflittive”, che potrebbero dar vita ad un indebito «discount sanzionatorio», ad un «moderno traffico delle indulgenze» pure per i fatti più “gravi”[81], è facile che si possa comunque arrivare a ritenere necessario uno “statuto” almeno in parte differenziato per la RJ, quando la stessa risulti chiamata a intervenire a fronte dei casi più "efferati".
Non è invero da escludere che qualcuno possa avvertire la necessità, ad es., d’incrementare il numero e il “peso” delle opzioni “riparative” che già in via legislativa dovrebbero esser imposte all’autore per il “buon esito” della mediazione, riducendo la discrezionalità del “mediatore” man mano che la gravità del reato commesso aumenta (se delle semplici scuse possano bastare a ritenere raggiunto l’esito riparativo non dovrebbe forse restare una scelta immancabilmente rimessa alla prudente discrezionalità del mediatore o al “buon cuore” della vittima)[82]. D’altronde, l’esperienza della GR, per taluni, tutto dovrebbe essere fuorché «una passeggiata»[83] per il reo; e considerato che «se gli esiti della mediazione sono […] privi di dati obiettivi di riscontro, la loro manipolabilità diventa evidente»[84], a fronte dei reati più “gravi” è facile che si possa comunque finire per ritenere necessaria l’imposizione all’autore di (almeno) alcuni oneri “prestazionali” (in quanto più facili da verificare e meno scevri da componenti “sanzionatorie”)[85].
Per rendere il diritto penale più “umano”, invero, occorre di certo concepire la pena non più come fine a sé stessa, come un cieco “raddoppio del male”, una pena meramente subìta, ma non è del tutto chiaro se occorra anche epurare il diritto penale stesso di ogni valenza “sanzionatoria”, di ogni componente di afflittività “positiva” o “costruttiva” di cui si possa eventualmente immaginare di venir a gravare il reo[86]. E comprendere se l’ordinamento possa permettersi o meno – per favorire la ricomposizione del conflitto aperto dal reato – di non imporre a quest’ultimo soggetto, anche a fronte dei crimini più “gravi”, “oneri” significativi (di una gravosità crescente, man mano che il danno si fa meno “riparabile”)[87], è un nodo tanto complesso da sciogliere[88], quanto essenziale per comprendere appieno quanto e cosa si potrà realmente venir a fare in futuro con la RJ.
