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Pubbl. Gio, 12 Ott 2023

Distrazione delle spese: solo il difensore antistatario può chiedere la correzione materiale che abbia omesso la pronuncia sul punto

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Editoriale a cura di Matteo Bottino



Con ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Genova resa in un procedimento di correzione materiale, è stato ribadito il principio secondo il quale solo il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a richiedere la correzione di errore materiale relativa alla distrazione delle spese


Può accadere che quando viene emanato un provvedimento che provveda alla liqidazione delle spese – nonostante la richiesta formulata dal difensore della parte vittoriosa – venga omesso nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del legale che se ne era dichiarato antistatario.

In tal caso, il difensore non potrà richiedere direttamente e in proprio alla parte soccombente il pagamento delle spese liquidate, a meno che la relativa pronuncia non venga modificata.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato come tale omissione – non incidendo sul contenuto decisorio – non debba essere sanata mediante la proposizione di impugnazione, bensì è sufficiente instaurare il procedimento di correzione materiale.

Infatti “Si dà atto infine che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 21/04/2021) 14/10/2021, n. 28227, in motivazione; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 27/11/2019, n. 31033 (rv. 656078-01).

Nel caso di affrontato dalla Corte di Appello di Genova, il problema non si focalizzava sullo strumento processuale da utilizzare, bensì sulla legittimazione ad instaurare il relativo procedimento, posto che – nel caso di specie – era stata la stessa parte soccombente a richiedere la modifica relativa alla omessa distrazione delle spese.

E' però noto che “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato la richiesta specifica” (Cons. Stato, Sez. VII, Ordinanza, 28/10/2022, n. 9297), nonché “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa” (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 14/04/2005)” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 01/10/2009, n. 21070).

Stante quanto sopra ci si chiedeva quindi se la parte soccombente potesse richiedere la correzione materiale relativa all’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, posto che se il difensore è onerato di dichiarare – anche implicitamente - di aver anticipato le spese del giudizio e di non aver ricevuto gli onorari per l’attività svolta, la risposta pare non possa essere che negativa, non potendo la controparte essere a conoscenza dei rapporti interni tra difensore e cliente.

Il collegio ligure ha infatti rigettato il ricorso proposto dalla parte soccombente, così statuendo:

“La procedura di correzione dell’errore materiale per l’omessa pronuncia circa la distrazione delle spese può essere proposta solo dal difensore che vi abbia interesse, cioè dal difensore al quale non siano stati corrisposti gli onorari dai propri assistiti”

 


Note e riferimenti bibliografici