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Pubbl. Mar, 14 Mar 2023

Sull´antica questione della natura del procedimento per decreto ingiuntivo: la conversione del rito nella più recente giurisprudenza di legittimità

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Tiziana Anna Ghiotto
CommercialistaUniversità commerciale Luigi Bocconi



Il contributo muove da un’antica questione, che ha affaticato la migliore dottrina processualcivilistica, che si è concentrata nel definire la natura del decreto ingiuntivo e, in particolare, la natura del processo che si apre in seguito all’opposizione al decreto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 927 del 13 gennaio 2022, si è espressa sulla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, valorizzando il principio di conversione e illustrando la propria posizione e i precedenti giurisprudenziali anche alla luce delle più recenti modifiche al codice di rito.


ENG

On the ancient question:nature of the procedure for an injunction. Conversion of the ritual in the most recent jurisprudence of legitimacy.

The paper starts from an ancient question, which has tired the best civil procedure doctrine, which has concentrated on defining the nature of the injunction and, in particular, the nature of the process that opens following the opposition to the decree. The Court of Cassation in United Sections, with the sentence n. 927 of 13 January 2022, expressed its opinion on the nature of an appeal or ordinary judgment of knowledge of the proceeding for opposition to an injunction granted regarding the leasing of urban properties, enhancing the principle of conversion and illustrating its position and the jurisprudential precedents also to the light of the most recent changes to the ritual code.

Sommario. 1. Il caso - 2. Motivo principale e motivi residuali. 3. La premessa logica e i precedenti orientamenti. 3.1. L’assimilabilità a un giudizio di impugnazione. 3.2. La posizione opposta: la negazione della natura impugnatoria. 4. L’impatto sul mutamento del rito. La decisione delle Sezioni Unite. 5. Conclusioni

1. Il caso

Il tema che si tenterà di affrontare in questo breve contributo ha radici antiche e da sempre ha affascinato la dottrina processualcivilistica[1]. Mi riferisco alla natura del procedimento per decreto ingiuntivo, e specificamente del secondo momento, eventuale, del procedimento, che prende avvio con l’opposizione al decreto medesimo.

La giurisprudenza di legittimità ha da decenni manifestato perplessità sul punto, oscillando tra sentenze che valutavano l’opposizione a decreto ingiuntivo come una sorta di giudizio autonomo, e altre che, invece, lo classificavano come un grado autonomo di un giudizio già iniziato. In tale seconda evenienza, l’opposizione sarebbe configurabile come un’impugnazione o come la seconda fase di un giudizio già pendente[2].

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 26 ottobre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 927 ha affrontato ex professo il tema offrendo una soluzione che sanasse i dissidi interpretativi[3].

La vicenda concreta prende avvio nell’ottobre 2014, da un atto di citazione, notificato e depositato nel momento della costituzione per l’iscrizione a ruolo. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo aveva proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo che l’Immobiliare X aveva notificato nel luglio 2014. L’oggetto della domanda era il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione di un immobile.

Con ordinanza del 24 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo aveva stabilito il passaggio dal rito ordinario al rito speciale; con la sentenza n. 7477 del 2015, il medesimo Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, giudicandola tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 641 co. 1, c.p.c.[4]. Il Tribunale riteneva rilevante il termine in riferimento alla data del deposito in cancelleria dell’atto di citazione prescelto - erroneamente - dall’opponente, dal momento che il decreto ingiuntivo si riferiva a una controversia in materia di locazione. In particolare, il riferimento era all’art. 447-bis c.p.c.[5].

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo impugnava la sentenza; la Corte di appello di Palermo rigettava il gravame con la sentenza n. 75/2018 del 20 febbraio 2018. Il Giudice di Seconde Cure aveva ritenuto fondata la quaestio iuris inerente alla violazione del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, co. 5[6], relativamente alla salvezza degli effetti della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, rilevando, tuttavia, come l'appellante si fosse limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, mentre nessuna questione di merito era stata sollevata e non era neppure stata domandato l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo: mancava, osserva la Corte, sia la richiesta di rinnovazione dell’attività istruttoria, sia l’esame delle domande di merito.

Si decide di adire il giudice di legittimità: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in tre motivi, mentre la Immobiliare X in liquidazione ha notificato un controricorso, contenente un ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi: è sul primo di tali motivi che si è concentrata la riflessione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La decisione è giunta alle Sezioni Unite a seguito della ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, pronunciata all’esito dell’adunanza del 25 novembre 2020 dalla Terza Sezione civile. La Terza Sezione civile della Suprema Corte di legittimità avvertiva, infatti, l’esistenza di una questione di diritto non decisa in modo univoco dalla Cassazione, vertente sul tema della natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo. Tale dubbio impattava sull’operatività e l’applicabilità del mutamento del rito, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 150 del 2011.

2. Motivo principale e motivi residuali

Appare opportuno ripercorrere i motivi del ricorso e del controricorso, a partire dai quali la Corte a Sezioni Unite ha formulato la propria decisione.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha presentato, come detto, nel proprio ricorso, tre motivi. Con il primo motivo si è sottolineato il compimento di un error in procedendo, in riferimento all’art. 346 c.p.c. e in riferimento al d.lgs. n. 150 del 2011. In particolare, l’errore sarebbe stato compiuto dalla Corte d’Appello di Palermo, laddove ha ritenuto rinunciati e non riproposti i motivi e le domande che erano state formulate con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.[7] Ritiene, infatti, l’Azienda Sanitaria che i motivi di censura proposti contro la sentenza di primo grado si sarebbero dovute ritenere idonei, già di per sé, a coinvolgere i giudici di secondo grado circa la pronuncia sul merito della lite.

Con il secondo motivo di ricorso, invece, l’Azienda Sanitaria denunciava la violazione e la falsa applicazione del principio di conservazione degli atti ai sensi dell’art. 159 c.p.c.[8], nonché del principio di libertà delle forme previsto dall’art. 121 c.p.c.[9]. La riflessione avveniva ancora in riferimento all’art. 346 c.p.c. e ancora denunciando una rinuncia ai motivi e alle domande di merito contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: siffatti motivi, piuttosto, dovevano ritenersi implicitamente richiamati con l’atto di appello impugnato.

Con il terzo motivo, poi, l’Azienda Sanitaria sottolineava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 177[10] e 342 c.p.c.[11], dovendosi ritenere operante il d.lgs. n. 150 del 2011, nonché il principio di conservazione degli atti ai sensi dell’art. 159 c.p.c. In particolare, a essere sottoposta a censura è quella parte della sentenza della Corte d’Appello che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello dell’Azienda Sanitaria, in riferimento alla contraddittorietà tra il mutamento di rito inizialmente disposto dal Tribunale, che implicava, di per sé il riconoscimento della ritualità dell’atto di citazione, e la successiva declaratoria di inammissibilità dell'opposizione adottata dal primo giudice. Il Giudice di Seconde Cure, dunque, dichiarando inammissibile il primo motivo di gravame, avrebbe omesso di valutare gli effetti del mutamento del rito ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 150 del 2011.

Venendo, ora, ai motivi del controricorso, ne ricorrono, come detto, tre. Con il primo di essi l’Immobiliare X denunciava proprio la violazione o falsa applicazione dell’art. 426, co. 5, d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento all’art. 447-bis c.p.c., nonché dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 645 c.p.c. La controricorrente sosteneva, infatti, che il Giudice d’Appello avrebbe errato nel reputare violato dal Tribunale proprio l’art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, dal momento che l’opposizione a decreto ingiuntivo non servirebbe a introdurre un giudizio autonomo, e neppure un grado autonomo, ma si configurerebbe solamente come fase di un giudizio già pendente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c.[12], in riferimento ai presupposti di applicabilità del medesimo art. 4, co. 5, d.lgs. 150/2011. Più articolato è il terzo e ultimo motivo: nel ricorso incidentale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, co. 5, d.lgs. 150/2011, dell’art. 645 in relazione all'art. 447-bis c.p.c. e dell’art. 3, legge n. 742 del 1969, così come modificata dalla legge n. 162 del 2014, dal momento che la Corte d’appello avrebbe trascurato che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non troverebbe applicazione per le controversie previste dall’art. 429 c.p.c. La conseguenza è che il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo, che nel caso di specie era stato notificato il 18 luglio 2014, sarebbe comunque venuto a scadenza in data 27 agosto 2014.

La Corte di Cassazione interpreta il ricorso incidentale alla stregua di un ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale: infatti, esso è stato proposto su una questione pregiudiziale di rito dalla parte che è risultata totalmente vittoriosa sul merito[13]. La conseguenza è che la Corte a Sezioni Unite ha esaminato il ricorso incidentale, in coerenza con pregressi orientamenti di legittimità, solamente in quanto si fosse in presenza di un interesse attuale, oppure fosse risultato fondato il ricorso principale[14]. La Corte ha deciso, poi, di trattare congiuntamente i primi due motivi del ricorso proposti dall’Azienda Sanitaria e di ritenere inammissibile il terzo. A proposito di quest’ultimo, la Corte ha ricordato come i provvedimenti di carattere ordinatorio, comunque motivati, che siano stati emessi nel corso del processo, non possano mai pregiudicare la decisione della causa, potendo, altresì, essere, anche implicitamente, modificati o revocati. Tra tali provvedimenti rientrerebbe anche l’ordinanza che dispone il passaggio dal rito ordinario al rito speciale previsto dall’art. 426 c.p.c. Ne consegue - ha osservato la Corte - che l’eventuale contrasto tra l’ordinanza che disponga il mutamento di rito e la successiva sentenza del medesimo giudice non potrebbe in nessun caso determinare la contraddittorietà di quest’ultima.

La Corte ha ritenuto, invece, ammissibili i primi due motivi del ricorso: ciò ha imposto l’ammissibilità - e la necessità di verificare in via preliminare - anche il ricorso incidentale condizionato. Invero, come si avrà cura di illustrare, il ragionamento della Corte a Sezioni Unite si è concentrato sul primo motivo del ricorso, prendendo, invero le mosse dal terzo motivo del controricorso, che costituisce - se vogliamo - la premessa logica del ragionamento svolto.

3. La premessa logica e i precedenti orientamenti

Nell’arresto in commento, la Corte parte da una premessa di matrice giurisprudenziale, richiamando una serie di pronunce che, almeno un ventennio, ritengono che la sospensione del decorso dei termini processuali ai sensi dell’art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applichi nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex art. 447-bis c.p.c., come anche nel caso in esame[15].

Concentrandosi, poi, sui contenuti del primo motivo di ricorso incidentale, la Corte ha precisato i termini del problema: la censura muoveva dalla considerazione che, nel procedimento de quo, non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina sul mutamento del rito prevista dall’art. 4, d.lgs. 150/2011, producendosi, di conseguenza, la salvezza degli effetti della domanda proposta secondo le norme del rito erroneamente intrapreso. E queste considerazioni avrebbero avuto rilevanza anche ai fini dell’osservanza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c.: a parere della ricorrente in via incidentale, infatti, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe la funzione di promuovere in senso stretto una controversia, ossia non porterebbe all’introduzione di un giudizio autonomo e neppure di un grado autonomo, ma si limiterebbe ad aprire una fase eventuale di un giudizio già pendente.

A fronte di tale ricostruzione le Sezioni Unite ripercorrono gli itinerari seguiti dalla giurisprudenza di legittimità per meglio consentire l’inquadramento sistematico e dogmatico della fattispecie oggetto di giudizio.

3.1. L’assimilabilità a un giudizio di impugnazione

La prima ricostruzione che viene menzionata dalla Corte di Cassazione e sulla quale è opportuno soffermarsi, è la quella che vede, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una forma di giudizio di impugnazione. Le pronunce che accolgono questa tesi sono risalenti, richiamate[16] - e lo ricorda ancora la Corte a Sezioni Unite nel 2022 - dall’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021, del 18 maggio 2021, che efficacemente - invero a proposito della competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo - aveva citato le parole di una sentenza delle Sezioni Unite dell’8 marzo 1996, n. 1835, a tenore della quale “innegabile profilo impugnatorio non fa assurgere l'opposizione ad ingiunzione al rango di un processo di impugnazione in senso proprio, per cui l'opposizione non potrà considerarsi un giudizio d'appello”.

Si tratta - e l’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 mette bene in guardia sul punto - di un profilo che merita di essere nuovamente indagato, in dottrina e in giurisprudenza, proprio alla luce del principio del giusto processo. Inoltre, dal punto di vista strettamente tecnico, ammettere la natura impugnatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero negarla, impatta sull’applicabilità proprio dell’art. 4, d.lgs. n. 150/2011. Il testo dell’art. 4 citato, infatti, si riferisce espressamente alla controversia che "viene promossa" in forme diverse da quelle previste dal medesimo presente decreto[17].

 

3.2. La posizione opposta: la negazione della natura impugnatoria

Di orientamento diametralmente opposto a quello poc’anzi illustrato sono una significativa quantità di sentenze - sia risalenti, sia di recente pronuncia - che hanno decisamente negato che al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si potesse riconoscere la natura di procedimento di impugnazione.

La rassegna giurisprudenziale proposta dalle Sezioni Unite con la sentenza 26 ottobre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 927 merita di essere cursoriamente ricordata, soffermandosi su alcuni passaggi fondamentali di pronunce che hanno contribuito a creare giurisprudenzialmente una fisionomia che il legislatore non si è mai curato di precisare[18].

Prende avvio dal problema delle conseguenze della mancata notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e del decreto di fissazione dell’udienza, la sentenza 30 luglio 2008, n. 20604. In tale occasione la Corte di legittimità ha ribadito come il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo debba considerarsi un ordinario processo di cognizione e non già un mezzo di impugnazione[19]. Ancora più chiara era stata la posizione della Corte nella sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, in una fattispecie relativa ai termini di costituzione dell’opponente. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tale occasione, era stato ricostruito alla stregua di un giudizio di cognizione piena, con il quale viene devoluto al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso: dunque, non sarebbe rimesso al giudice dell’opposizione un mero controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione, ma una valutazione complessiva. Proseguendo in tale carrellata, viene citata la sentenza 10 luglio 2015, n. 14475. In essa, si arriva ad un’ulteriore articolazione dei processi de quibus, perché - in riferimento al problema della produzione in appello dei documenti già allegati con la domanda d’ingiunzione - si ricostruisce il procedimento di opposizione come giudizio di cognizione piena, che completa, in un’ottica bifasica, il giudizio di primo grado: si tratterebbe di due fasi di un medesimo procedimento che si svolge innanzi allo stesso ufficio. La ricostruzione è stata ancora ribadita nel 2020, quando la Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, a proposito dell’esperimento del procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto ormai assodato - in dottrina e giurisprudenza - che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consti di due fasi, una a cognizione sommaria e una a cognizione piena, tanto da potersi giungere alla conclusione che “l’opposizione a decreto ingiuntivo non è l’impugnazione del decreto”.

4. L’impatto sul mutamento del rito. La decisione delle Sezioni Unite

Ancora più significativa è l’affermazione con cui la Corte di Cassazione aderisce senza riserve alla posizione che nega la natura impugnatoria del procedimento de quo. In particolare, a essere richiamata è una pronuncia del 1993, che nitidamente affermava come l’opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non dovesse essere intesa come un’actio nullitatis o come un’azione di impugnativa nei confronti dell’ingiunzione, bensì come un vero e proprio giudizio ordinario sulla domanda del creditore, in sostanziale prosecuzione del procedimento monitorio[20]. L’elenco delle sentenze con cui la Suprema Corte si è espressa per giustificare l’applicabilità dell’art. 4, d.lgs. n. 150/2011 è ampio e ben documentato dalle Sezioni Unite nell’arresto che qui si commenta: si ricordano sia pronunce di portata generale[21], sia pronunce più specifiche[22]. La Relazione Illustrativa all’art. 4, d.lgs. n. 150 del 2011 aiuta nel meglio declinare le finalità e le rationes della disciplina.  Si precisa, infatti, che la regolamentazione dell’art. 4, co. 5, d.lgs. n. 150/2011 è finalizzata a escludere univocamente l’efficacia retroattiva del provvedimento che realizza il mutamento del rito. La dottrina ha interpretato tale affermazione nel senso di abbandonare il meccanismo di conversione del rito con effetti retroattivi che implicitamente si rinviene nella valutazione di intempestività dell’atto di opposizione che sia stato proposto attraverso un modello formale erroneo[23].

La Corte, poi, fonda la propria posizione relativa alla disciplina del mutamento del rito su una ragione giuridica diversa da quella sollevata dalla parte ma comunque individuabile dalla Corte sulla base dei fatti accertati nelle fasi di merito, esposti nei ricorsi principale e nell’incidentale, nonché nella stessa sentenza impugnata[24].

5. Conclusioni

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite riassume i termini della questione individuando ancora più specificamente il cuore del problema dell’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione[25]. Difatti, in quanto tale, siffatta peculiare procedura è sottoposta al rito speciale previsto dall’art. 447-bis c.p.c., che a sua volta richiama la previsione dell’art. 426 c.p.c., relativa al passaggio dal rito ordinario previsto dall’art. 163 c.p.c. e ss. a quello speciale. Alla luce di tutto ciò, per meglio focalizzare il problema teorico antistante la soluzione pratica del caso de quo, vale la pena rammentare - come fa la stessa Corte - le riflessioni di un’autorevole letteratura secondo la quale il mutamento del rito prevista dall’art. 4, d.lgs. n. 150/2011 avrebbe un’unica applicazione. Richiamando il testo della norma, infatti, e specificamente il comma 1, si deve ritenere che il citato art. 4 operi esclusivamente laddove una controversia venga promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto legislativo n. 150/2011; il comma 3, poi, si riferirebbe alle modalità procedurali, sicché la controversia rientrerebbe tra quelle per le quali il decreto preveda l’applicazione del rito del lavoro. Infine, il comma 4 disciplinerebbe il caso di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, con il rito stabilito dalle disposizioni del d.lgs. n. 150/2011. La ricostruzione legislativa acquisterebbe un senso ancora più pregnante laddove la si confronti con l’obiettivo di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, così come recita il testo della delega contenuta nell’art. 54, legge 18 giugno 2009, n. 69, riferita ab origine ai procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale. Essi sarebbero dovuti venire ricondotti a uno dei modelli processuali cd. semplificati, previsti dal libro secondo, titolo IV, capo I, dal libro quarto, titolo I, capo III-bis, o dal libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile[26].

La conseguenza logica di tale ricostruzione, osservano le Sezioni Unite, è un ambito di applicazione più ristretto per l’art. 4, d.lgs. n. 150/2011, da applicarsi solamente per i mutamenti di rito in favore dei tre modelli espressamente contemplati dalla norma, nonché in funzione della trattazione di provvedimenti speciali che il codice di rito disciplina, in norme complementari, con finalità di riduzione e semplificazione del contenzioso.

La disposizione menzionata, invece, non troverebbe applicazione nei casi di mutamento del rito da ordinario a speciale o viceversa, nell’ambito delle controversie di lavoro: per tali fattispecie, infatti, resterebbe in vigore il regime previsto dagli artt. 426 e 427 c.p.c.[27]

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite è nel senso di ritenere che sia l’art. 447-bis c.p.c. a dovere regolamentare l’opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani. Laddove l’opposizione sia stata proposta con un atto di citazione notificato alla controparte, invece che con un ricorso depositato nella cancelleria, non si avrebbe la necessità di convertire il rito, bensì, piuttosto di fare intervenire il meccanismo della conversione dell'atto introduttivo, come previsto dall’art. 156, co. 3, c.p.c. Ne consegue che debba ritenersi tempestiva l’opposizione nell’ambito della quale vi sia stata iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione entro il termine indicato dall’art. 641 c.p.c., anche nel caso in cui vi sia stato un errore sulla forma dell’atto. Invero, non sarebbe sufficiente che, entro tale termine, l’opposizione sia stata semplicemente notificata alla controparte[28].

La scelta di un modello formale errato, dunque, non impatterebbe sulla sostanza del procedimento, o più precisamente, l’opzione errata di atto di citazione o ricorso non modificherebbe gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, sempre che la fattispecie non produca nullità previste legislativamente[29]. La Corte a Sezioni Unite sottolinea come, essendo in gioco la tempestività di un atto introduttivo, l’esigenza di salvezza codificata all’art. 156, co. 2, c.p.c. deve ritenersi prevalente, allo scopo di evitare la decadenza, e valutando l’idoneità della volontà sottesa all’atto introduttivo medesimo all’instaurazione di un valido rapporto processuale in grado di ottenere una pronuncia giudiziale di merito[30].

La Corte, con la sentenza 26 ottobre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 927, sottolinea come, per le ipotesi descritte sia quantomai necessario che le Sezioni Unite si facciano portavoce di un orientamento univoco, che garantisca stabilità e certezza di applicazione, che ancora appare dubbio nonostante le Sezioni Unite si siano già palesemente espresse in questo senso[31]. Peraltro, utilmente la Corte ricorda come proprio in riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, che sia stato introdotto in modo irrituale con una citazione depositata tardivamente, si è espressa, ancora di recente, la Corte Costituzionale, in due occasioni, nel 2000 e nel 2018. Nel 2000, con l’ordinanza n. 152, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis, in relazione all’art. 8, co. 2, n. 3), c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. La Corte Costituzionale, in tale frangente, richiamò il principio della legale conoscenza delle norme, il quale non può non trovare applicazione laddove la parte si avvalga (come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo) del necessario patrocinio del difensore, che dovrebbe essere in grado di cogliere, dagli atti notificati alla parte, la reale causa petendi invocata[32]. Più di recente, nel 2018, la Corte Costituzionale, con la sentenza   n. 45/2018, ritorna sulla questione dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 426 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Il giudice a quo censurava la disposizione del codice di rito nella parte in cui non prevedeva che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa sottoposta al rito previsto dagli artt. 409 ss. c.p.c., e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producessero secondo le norme del rito ordinario, ossia del rito seguito fino al momento del mutamento stesso. La Corte Costituzionale ha avuto modo di tornare sull’art. 426 c.p.c. e sul meccanismo di conversione in esso contenuto, ritenendolo l’esito di una “valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell’atto irrituale, per raggiungimento dello scopo”. Si sarebbe, invero, ancora lontani da una sorta di reductio ad legitimitatem del regime processualcivilistico in essere, non essendoci margine per una valutazione di irragionevolezza tale da mettere in dubbio la legittimità costituzionale dell’apparato nel suo complesso.La Corte Costituzionale ha messo una differenza importante, che le Sezioni Unite recuperano per valorizzare il passaggio finale del loro ragionamento, che vale la pena ricordare perché offre una chiave di lettura da applicarsi in una prospettiva de iure condendo che, specialmente in questo frangente storico appare di particolare attualità. È, infatti, di tutta evidenza come la ricostruzione teorica determini un impatto pratico assai differente[33]. In altri termini, sarà molto differente ricostruire l’errore sull’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come sottoposto alla disciplina prevista dall’art. 4, d.lgs. n. 150/2011 per il mutamento del rito, ovvero come sottoposto al principio di conversione degli atti ex art. 156 c.p.c. La scelta giurisprudenziale è netta, ma forse non ancora sufficiente, richiedendosi un chiaro intervento in tal senso del legislatore. Ad ogni modo, il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 927 del 2022 rappresenta un faro cui gli interpreti e i futuri conditores iuris dovranno opportunamente adeguarsi: “Allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.”.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Ex multis, si possono ricordare le posizioni di C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, Diritto processuale civile, Torino, III, 2019, 1 ss.; F. TOMMASEO, Appunti di diritto processuale civile. Nozioni introduttive, Torino, 1993, 17 ss.

[2] Cfr. R. SCIACCHITANO, s.v.  Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 21, Milano, 1971, 505; E. GARBAGNATI, Il procedimento d'ingiunzione, Milano, 1991, passim.

[3] Cfr. la sentenza in Foro it.,, 2022, 9, I, 2793; in Guida al dir., 2022, 8; in Dir. & Giust., 2022, 14 gennaio, con nota di B. EMANUELE, L'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio nuovo; in Condominioelocazione.it, 7 febbraio 2022, con nota di A. CELESTE, Lerrore sulla forma utilizzata per proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo in materia locatizia può costare caro ma non troppo; in GiustiziaCivile.com, 16 febbraio 2022, con nota di R. NARDONE, Opposizione a decreto ingiuntivo locatizio con citazione anziché con ricorso: non si applica la «sanatoria» prevista dal d.lgs. n. 150 del 2011; in Ilprocessocivile.it 22 febbraio 2022, con nota di R. METAFORA, Erronea introduzione dellopposizione a decreto ingiuntivo: le SU non colgono loccasione per mutare orientamento. Per un’accurata disamina del provvedimento de quo e per una ricognizione di dottrina e giurisprudenza, si può leggere: G. VIGNERA, Sull’accoglimento in rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., fasc. 3, 1 settembre 2022, 835.

[4] Art. 641, co. 1, c.p.c.: Accoglimento della domanda. Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di  queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

[5] Art. 447-bis c.p.c. Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto. Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e  quelle  di  affitto  di aziende sono disciplinate  dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo  comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439,  440, 441, in quanto applicabili. 

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni  mezzo, di  prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni  di  categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della  sentenza.

Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o  l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno.

[6] Riportiamo il testo in vigore dal 18 ottobre 2022; nessuna modifica è intervenuta sul comma 4, che qui rileva: Art. 4 Mutamento del rito. 1. Quando una controversia viene  promossa  in  forme  diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza. 2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile. 3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l’applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il  rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto. 5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate  secondo le norme del  rito seguito prima del mutamento.

[7] Cfr. anche Cass. Civ.,  19 gennaio 2018, n. 1322, in Giust. civ. Mass., 2018; Cass. Civ., 18 dicembre 2019, n. 33580, in Giust. civ. Mass., 2020.

[8] Art. 159 c.p.c. Estensione della nullità. La nullità di un atto non importa quella degli atti  precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti  che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

[9] Anche questa norma è stata di recente oggetto di riforma e oggi recita: Art. 121 c.p.c. Chiarezza e sinteticità degli atti. Gli atti del processo, per i quali  la  legge  non  richiede  forme determinate, possono essere  compiuti  nella  forma più idonea  al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli  atti  del  processo  sono redatti in modo chiaro e sintetico.

[10] Art. 177 c.p.c. Effetto e revoca delle ordinanze

[11] Art. 342 c.p.c. Forma dell’appello

[12] Art. 132 c.p.c. Contenuto della sentenza

[13] Tale questione pregiudiziale - giova rammentarlo - aveva a oggetto l’inammissibilità per tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e tale inammissibilità era stata espressamente negata dalla Corte d’Appello.

[14] Così le richiamate pronunce di Cass. civ. SS.UU., 25 marzo 2013, n. 7381, in Giust. civ. Mass. 2013; in  Arch. locazioni, 2013, 4, 481; Cass. civ., SS.UU., 6 marzo 2009, n. 5456, in Giust. civ. Mass. 2009, 3, 400; in Giust. civ., 2009, 4-5, I, 842; in Dir. e Giust. online, 2009; in Guida al dir., 2009, 17, 35, con nota di S. CASTRO; in Foro it., 2009, 11, I, 3047, con nota di S. RUSCIANO, Il ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito è condizionato de iure.

[15] Ex multis, la Corte ricorda Cass. civ., 12 novembre 2015, n. 23193, in Giust. civ. Mass., 2015; Cass. civ., 22 dicembre 2011, n. 28291,  in Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1824; in Arch. giur. circol. e sinistri, 2012, 6, 553; Cass. civ., 27 maggio 2010, n. 12979, in Giust. civ. Mass., 2010, 5, 823; Cass. civ., 13 maggio 2010, n. 11607, in Guida al dir., 2010, 41, 64; Cass. civ., 30 aprile 2005, n. 9022, in Giust. civ. Mass., 2005, 4; in Foro it. 2005, I, 2716; Cass. civ., 12 settembre 2000, n. 12028, in Giust. civ. Mass. 2000, 1922; Cass. civ., 28 marzo 2000, n. 3732, in Giust. civ. Mass. 2000, 648; in DeG - Dir. e giust. 2000, 15, 19.

[16] Cass. civ., SS.UU., 8 ottobre 1992, n. 10984 e n. 10985, in Giur. it. 1993, I, 1, 786, con nota di E. DALMOTTO; in Nuova giur. civ. commentata, 1993, I, 253, con nota di  E. DALMOTTO; in Giur. it. 1993, I, 1, 1710, con nota di C. CAVALLINI; in Nuova giur. civ. commentata, 1993, I, 747, con nota di A. GIUSSANI; Cass. civ., SS.UU., 18 luglio 2001, n. 9769, in Giur. it. 2002, 1162.

[17] Cfr. ancora di recente, A. RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 80 ss.; A. TEDOLDI - C. MERLO, L'opposizione a decreto ingiuntivo, in Il procedimento d'ingiunzione, diretto da CAPPONI, Bologna, 2009, 463 ss.

[18] Oltre a quelle citate, si possono ricordare Cass. civ., SS.UU., 27 dicembre 2010, n. 26128, in Foro it. 2011, 6, I, 1795, con nota di M. BRUNIALTI; Cass. civ., SS.UU., 23 luglio 2019, n. 19889; Cass. civ., SS.UU., 14 aprile 2021, n. 9839, in Ilprocessocivile.it 31 luglio 2019, con nota di F. PASQUALINA; in Dir. & Giust., 2019, 24 luglio, con nota di R. VILLANI.

[19] Cfr. F. DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Milano, 2013, 57 ss.; C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, cit., 190 s.; G. VIGNERA, Brevi note sulla relazione non impugnatoria delle due fasi del procedimento d'ingiunzione in senso lato, in Arch. loc., 2018, 252 ss.

[20] Cass. Civ., 7 luglio 1993, n. 7448, in Giust. civ. Mass. 1993, 1126; in Giust. civ. 1993, I, 2041.

[21] Cfr. per tutte, Cass. civ., SS.UU., 23 febbraio 2018, n. 4485, in Dir. & Giust., 2018, 26 febbraio.

[22] Cfr. Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10648, in Giust. Civ. Mass., 2020; Cass. civ., 9 gennaio 2020, n. 186, in Giust. civ. Mass., 2020; Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24069, in Giust. civ. Mass., 2019; Cass. civ., 18 maggio 2019, n. 13472, in Giust. civ. Mass., 2019; Cass. civ., 14 maggio 2019, n. 12796, in Giust. civ. Mass., 2019; Cass. civ., 5 ottobre 2018, n. 24515, in Resp. Civile e Previdenza, 2018, 6, 1987; in Ilprocessocivile.it, 5 febbraio 2019, con nota di C. MARESCA.

[23] Cfr. A.M. SOCCI, Condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo e conseguenze della loro inesistenza nel giudizio di opposizione, in Giur. merito, 1984, I, 846 ss.; G. TOMEI, s.v. Procedimento di ingiunzione, in Digesto, Disc. priv., Sez. civ., 19, Torino, 1996, 559 ss.

[24] Cass. civ., 28 luglio 2017, n. 18775, in Giust. civ. Mass., 2017; Cass. civ., 22 marzo 2007, n. 6935, in Giust. civ. Mass. 2007, 3.

[25] Cfr. anche Cass. civ., 12 marzo 2019, n. 7071, in Giust. civ. Mass., 2019.

[26] Consentanee alla posizione della Corte si rivelano precedenti decisioni, tra le quali si può rammentare: Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13072, in GiustiziaCivile.com, 12 ottobre 2018, con nota di C. TREPUZZANO; Cass. civ., 25 settembre 2019, n. 23909; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15722

[27] La Corte a Sezioni Unite ritiene, peraltro, che anche l’art. 2, d.lgs. n. 150/2011 sia decisivo nel senso prospettato, dal momento che tale norma stabilisce espressamente l’inapplicabilità degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c. per le liti sottoposte al rito del lavoro.

[28] Nello stesso senso si esprimevano anche Cass. civ., 19 settembre 2017, n. 21671, in Giust. civ. Mass., 2017; Cass. civ., 29 dicembre 2016, n. 27343, in Giust. civ. Mass., 2017; Cass. civ., 2 aprile 2009, n. 8014,i n Giust. civ. Mass., 2009, 4, 568.

[29] Cass. civ., SS.UU., 10 febbraio 2014, n. 2907, in Giust. Civ. Mass., 2014; in Guida al diritto, 2014, 28, 59 , con nota di F. PICCIONI; Cass. civ., SS. UU., 8 ottobre 2013, n. 22848, in Foro it. 2013, 11, I, 3101, con nota di A. BARONE; in Foro it., 2014, 9, I, 2503, con nota di A. PROTO PISANI; Cass. civ., SS.UU., 23 settembre 2013, n. 21675, in Giust. Civ. Mass., 2013; in Dir. & Giust., 2013, 24 settembre, con nota di S. CALVETTI, Decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali: l'opposizione si propone con citazione; in Dir. & Giust., 2013, 30 ottobre; in Foro it., 2014, 3, I, 882, con nota di A. BARONE; Cass. civ., SS.UU., 14 marzo 1991, n. 2714, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 3.

[30] Condurrebbe a tale soluzione anche il dettato dell’art. 2966 c.c. Cause che impediscono la decadenza. La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

[31] Basti citare Cass. civ., SS.UU., 31 luglio 2012, n. 13620, in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 1001; Cass. civ., SS.UU., 6 novembre 2014, n. 23675, in Giust. civ. Mass., 2014.

[32] Richiamando quale precedente Corte Cost., ordinanza 28 luglio 1988, n. 936, in Giur. cost. 1988, I, 4356.

[33] In generale, cfr. A. AMBROSIO, in AA.VV., L'opposizione al decreto ingiuntivo nei suoi momenti applicativi, Milano, 1994, 2 ss.

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