07/03/2023
Andrea Greco|agreco@grecolex.com Giacomo Pirotta|giacomo.pirotta1@gmail.com Il contributo analizza le principali modifiche normative subite dall´appello civile a seguito della riforma intervenuta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. The article analyzes the main normative changes undergone by the civil appeal following the reform introduced by Italian Legislative Decree No. 149 of October 10, 2022.
Sommario: 1. Introduzione; 2. L’ampliamento della competenza del tribunale come giudice d'appello; 3. La riduzione delle ipotesi di rimessione al primo giudice; 4. La ridefinizione dei moduli procedimentali: gli atti introduttivi; 5. Segue: il modulo "ordinario" e "semplificato". Declaratoria d'improcedibilità; 6. La sospensione dell'efficacia esecutiva. Presupposti e procedimento; 7. Conclusioni.
1. Introduzione
Come ormai noto, il 2023 sarà un anno di grandi cambiamenti per tutti gli operatori del diritto e, nello specifico, per gli avvocati ed i magistrati operanti nell’ambito del diritto civile.
Fin dai primi giorni dell’anno, è infatti entrata in vigore una parte rilevante della cd. Riforma Cartabia in materia di processo civile, novella che – originata dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, di delega al Governo[1] – è stata poi attuata col d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Il presente scritto si soffermerà su una parte della novella e, nel dettaglio, sulla disciplina del processo d’appello nel rito ordinario, valutandone le innovazioni non solo nelle dinamiche procedimentali, ma anche negli aspetti prettamente statici.
Prima di entrare nel merito della riforma, deve però precisarsi che le novità normative di cui si disquisirà non si applicano a partire dagli appelli avverso le sentenze successive al 30 giugno 2023 (come prevedeva originariamente l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149/2022), bensì alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023[2] (come da anticipazione imposta con l’art. 1, comma 380, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
2. L’ampliamento della competenza del tribunale come giudice d'appello
Il primo elemento da considerare ai fini dell’analisi – anche se non riguarda direttamente il giudizio di appello – è la modifica delle regole attinenti alla competenza per valore in primo grado (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 149/2022).
Se è vero, infatti, che – come previsto dal nuovo art. 7 c.p.c. – la competenza per valore del giudice di pace è aumentata sino ad euro 10.000,00, per le cause relative a beni mobili, e ad euro 25.000,00, per il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti[3], è di tutta evidenza che gli appelli intentati innanzi al tribunale subiranno un rilevante incremento a scapito di quelli proposti in corte di appello[4].
3. La riduzione delle ipotesi di rimessione al primo giudice
La modifica più incidente sui profili statici dell’impugnazione attiene, però, all’abrogazione dell’art. 353 c.p.c. e alla riscrittura del successivo art. 354 c.p.c., in materia di rimessione della causa al primo giudice (art. 3, comma 26, lettere m) e n) d.lgs. n. 149/2022). La riforma – che ha ridotto le fattispecie di gravame meramente rescindente – ha infatti consolidato le ipotesi in cui la sentenza di appello ha efficacia immediatamente sostitutiva[5].
Nel dettaglio, il legislatore ha abrogato la rimessione al primo giudice nel caso in cui in appello si ritenga: a) sussistente la giurisdizione negata in prime cure (art. 353 c.p.c.) e b) insussistente la causa di estinzione rilevata in primo grado (art. 354, comma 2, c.p.c. nella formulazione ante riforma). Permangono, quindi, le sole fattispecie legate a gravi carenze nella formazione del contraddittorio (ossia la nullità della notifica della citazione in primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio e l’erronea estromissione di una parte) nonché l’ipotesi di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c. (ossia la sentenza priva della sottoscrizione del giudice che l’ha pronunciata)[6].
È, invece, confermata – e trasferita dall’art. 353 c.p.c. all’art. 354, comma 2, c.p.c. – la disciplina della riassunzione davanti al giudice della rimessione.
Desta, infine, qualche dubbio la nuova formulazione del comma 3 dell’art. 354 c.p.c.: se è naturale, infatti, che – nelle ipotesi di mancata rimessione – il giudice d’appello deve rinnovare (per quanto possibile) gli atti nulli, sarebbe servita una maggiore ponderatezza nel sancire che il giudicante «ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse». Si auspica, quindi, che il giudice d’appello utilizzi questo potere con moderazione, consentendo il compimento di atti dipendenti e/o conseguenti a quelli rinnovati[7]; all’opposto, dovrebbero evitarsi letture che – eccessivamente liberali – rischierebbero di neutralizzare le preclusioni già maturate.
4. La ridefinizione dei moduli procedimentali: gli atti introduttivi
La maggior parte dei mutamenti normativi impatta, però, sugli aspetti dinamici dell’appello, sull’estrinsecazione del suo iter procedimentale.
Partendo dalla riforma degli atti introduttivi (art. 3, comma 26, lett. a) e b) d.lgs. n. 149/2022), si rileva che – benché la forma dell’atto di citazione (art. 342, comma 1, c.p.c.) sia stata mantenuta – la disciplina dei motivi di gravame ha subito rilevanti modifiche.
Anzitutto, perseguendo il leitmotiv della novella, il legislatore ha precisato che le doglianze proposte nell’atto d’appello non solo devono essere specifiche, ma devono altresì rispettare i criteri di chiarezza e sinteticità; tali requisiti, tuttavia, non sembrano comminati a pena d’inammissibilità, potendo la loro violazione tuttalpiù influire sull’allocazione delle spese di lite[8].
Venendo, invece, al contenuto dei motivi di appello – previsti a pena di inammissibilità dall’art. 342 c.p.c. – il novellatore si è premurato di scomporre l’originario requisito di cui al comma 1, n. 1, scindendo l’obbligo di individuare le «parti del provvedimento che si intende appellare» dall’obbligo di indicare le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti. La stessa sorte non è, però, toccata all’originario requisito di cui al comma 1, n. 2, che ha subito una mera riscrittura nell’ottica della semplificazione. La mancata scissione dell’originario comma 1, n. 2 (n. 3, nella nuova formulazione), frutto di politica legislativa, lascia – però – parzialmente insoddisfatti: se è vero che – dando atto della “rilevanza” della violazione di legge “ai fini della decisione impugnata” – si sensibilizza l’appellante sulla rilevanza causale della quaestio iuris, non è dato comprendere il motivo per cui lo stesso trattamento non sia stato riservato anche alla quaestio facti.
Concentrandosi maggiormente sul nuovo comma 1, n. 1, il legislatore ha deciso di sostituire la locuzione «parti del provvedimento che si intende appellare» con «capo della decisione che viene impugnato». Anche in questo caso, la scelta normativa è condivisibile, ma non del tutto soddisfacente; se, infatti, la nuova disposizione esclude trascrizioni della decisione impugnata all’interno dell’atto introduttivo, il mancato coordinamento con l’art. 329, comma 2, c.p.c. è foriero di possibili fraintendimenti[9].
Prescindendo dalle suesposte osservazioni, non si può fare a meno di notare che – con l’approvazione della riforma – il legislatore ha perso l’occasione di risolvere una delle più gravi discrasie che erano – e sono tuttora – insite nella formulazione dell’articolo: l’interpretazione letterale dell’art. 342, comma 1, c.p.c. vuole che l’appellante indichi nel proprio atto – a pena d’inammissibilità – tutti gli elementi di cui al comma 1, quando è pacifico che l’impugnativa in appello può svilupparsi su soli errori di diritto senza coinvolgere questioni di natura fattuale, e viceversa. Sotto questo profilo, deve quindi auspicarsi che la giurisprudenza continui la sua opera correttiva mediante un’interpretazione ragionevole della disposizione[10].
Al pari del comma 1, anche il comma 2 dell’art. 342 c.p.c. ha subito una modifica rilevante: il legislatore ha, infatti, previsto che – per la fissazione della prima udienza in appello – non dovrà più rispettarsi il dettato dell’art. 163bis c.p.c., avendo previsto espressamente che tra il giorno della citazione e la prima udienza devono intercorrere «termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero». La rettifica, di semplice intuizione, dipende dalla scelta di applicare al processo d’appello il modulo del primo grado di giudizio anteriore alla riforma anziché i termini prolungati della nuova formulazione[11].
La medesima logica è altresì sottesa alla modifica dell’art. 343 c.p.c.; se, infatti, il vecchio testo richiamava l’art. 166 c.p.c., la nuova formulazione prevede espressamente la proposizione dell’appello incidentale «almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’art. 349bis, secondo comma», ossia l’udienza differita di massimo quarantacinque giorni da parte del giudice d’appello[12].
Pone, invece, problemi di coordinamento la scelta di non modificare l’art. 347 c.p.c.; tale articolo – anche dopo la riforma – continua, infatti, a prevedere che «la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale». Il richiamo appare però ambiguo poiché l’implicito riferimento all’art. 166 c.p.c. – nella nuova formulazione – imporrebbe la costituzione dell’appellato almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione, depositando la comparsa di risposta, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Si auspica, quindi, che la giurisprudenza interpreti l’omessa modifica come una mera svista del legislatore, confermando che la costituzione del convenuto possa avvenire nel termine di cui all’art. 343 c.p.c.[13] o, comunque, fino alla prima udienza; diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il termine di costituzione cambi a seconda dell’attività difensiva posta in essere dall’appellato oppure che questi possa depositare due comparse di risposta anziché una[14].
5. Segue: il modulo "ordinario" e "semplificato". Declaratoria d'improcedibilità
Se vi è un elemento su cui il legislatore non ha lesinato novità, questo è senza dubbio la definizione dei moduli procedimentali da seguire in appello (si veda l’art. 3, comma 26, lettere da c) ad h), nonché l) ed o) d.lgs. n. 149/2022).
Stanti le caratteristiche dei soggetti chiamati a decidere il gravame (tribunale o corte di appello, a seconda della sentenza appellata), pare opportuno - per semplicità espositiva - soffermarsi, dapprima, sul nuovo iter applicabile in seno alla corte di appello e, successivamente, fornire brevi indicazioni sul rito fruibile in tribunale.
Partendo dalla prima fattispecie, ossia dall’impugnativa proposta alla corte di appello, il legislatore ha ridefinito i moduli processuali, prevedendo due modalità di trattazione della causa.
L’art. 349bis c.p.c., prevedendo che «quando l’appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione della causa», conferisce al presidente del collegio il potere di scegliere tra un iter “semplificato” – caratterizzato dalla nomina di un relatore e della discussione orale della causa – oppure un rito “ordinario” – caratterizzato dalla nomina di un giudice istruttore e dalla regolare trattazione ed eventuale istruzione del gravame.
Nell’individuare il rito utilizzabile, il presidente non è però libero, dovendo questi propendere per il rito “semplificato” quando il gravame è manifestamente infondato o inammissibile, ai sensi del riformato art. 348bis c.p.c.[15]. Questa disposizione – che in origine conteneva la disciplina dell’abrogato (e non rimpianto[16]) filtro in appello – prevede, infatti, che «quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis»; a ciò deve solo aggiungersi che, ai sensi del riformulato comma 2 dell’art. 348bis, il ricorso all’iter “semplificato” è possibile solo quando tutte le impugnazioni proposte (principale e incidentali) siano manifestamente infondate o inammissibili[17].
Iniziando con l’analisi del rito “ordinario”, ossia con l’ipotesi in cui il presidente nomina l’istruttore per la trattazione ed eventuale istruzione del gravame, il legislatore si è premurato di individuare i poteri di quest’ultimo[18] (verifica della regolarità del contraddittorio – ex art. 350, comma 2, c.p.c. – ed esperimento del tentativo di conciliazione con eventuale comparizione personale delle parti) aggiungendo, altresì, che anche l’istruttore – e non solo il presidente – può disporre la discussione orale ex art. 350bis c.p.c.
Tale eventualità può concretarsi: a) nelle fattispecie di impugnazione manifestamente fondata (art. 350, comma 3, c.p.c.), b) quando ciò sia opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa (art. 350, comma 3, c.p.c.) nonché c) nelle ipotesi già elencate all’art. 348bis c.p.c., senza che sia necessaria alcuna impugnazione del decreto presidenziale che ha disposto la trattazione “ordinaria”[19].
Nel caso in cui il giudice istruttore non disponga il passaggio al rito “semplificato” e sia necessaria l’assunzione di prove costituende, questi provvede alla loro ammissione ed assunzione davanti a sé; il collegio, poi, se ne ravvisa la necessità, può rinnovare il mezzo di prova previamente assunto dall’istruttore[20].
All’esito della trattazione e dell’eventuale istruzione, se viene confermata l’assenza dei presupposti per la discussione orale, l’istruttore fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e tre termini perentori (rinunciabili dalle parti) per il deposito di scritti difensivi conclusivi; nel dettaglio, il giudice istruttore assegna: 1) un termine non superiore a sessanta prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito di note di replica. Trattasi di termini massimi, quantificabili in minor misura dal giudicante, e decorrenti a ritroso dalla data di udienza.
All’adunanza, la causa è trattenuta in decisione e rimessa al collegio che avrà sessanta giorni per deciderla con sentenza.
Come anticipato, nelle ipotesi disciplinate dai nuovi artt. 348bis e 350, comma 3, c.p.c., la causa dovrà essere trattata e decisa secondo le modalità previste dall’art. 350bis c.p.c., ossia secondo il modulo della discussione orale ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c.
Come anticipato, il ricorso al procedimento “semplificato” può essere disposto, in limine litis, dal presidente del collegio oppure, nel corso della trattazione/istruzione, da parte del giudice istruttore.
Nel caso in cui il rito “semplificato” venga immediatamente prescelto dal presidente, questi nominerà il giudice relatore e fisserà l’udienza per la discussione orale; in tale adunanza, si procederà, poi, alla precisazione delle conclusioni, all’esposizione della relazione e, infine, alla discussione orale della causa. In conformità all’art. 281sexies, il collegio potrà, poi, pronunciare la propria decisione mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oppure depositare la sentenza nel termine di trenta giorni[21].
Nel caso in cui la discussione orale venga invece disposta dall’istruttore, il legislatore ha precisato che il giudicante dovrà: invitare le parti a precisare immediatamente le conclusioni, fissare l’udienza per la discussione orale della causa e assegnare un termine per il deposito di note conclusionali prima dell’udienza. All’adunanza, l’istruttore svolgerà la relazione orale della causa, mentre le parti la discuteranno oralmente; a seguito di tali incombenze, la pronuncia del provvedimento avverrà secondo le modalità sopra descritte.
Contrariamente a quanto specificato dalla Corte di cassazione nella relazione alla riforma[22], non si condivide la scelta di riconoscere alle parti la facoltà di chiedere il rinvio della discussione ad una successiva udienza; difatti, diversamente dal giudizio di prime cure, nel processo d’appello le parti saranno previamente informate dell’udienza di discussione orale e, pertanto, dovranno presentarsi pronte a discutere la causa in seno al collegio[23].
In merito al contenuto della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 350bis c.p.c., il legislatore si è premurato di specificare che la motivazione del provvedimento può essere sintetica e fare esclusivo riferimento alla questione (di fatto o di diritto) ritenuta risolutiva oppure essere argomentata secondo meri rinvii a precedenti conformi[24].
Conclusa l’illustrazione del procedimento applicabile davanti alla corte di appello, si forniranno, ora, alcune indicazioni sul rito applicabile all’impugnativa delle sentenze del giudice di pace davanti al tribunale.
Anche in questo caso, il tribunale – sempre monocratico – avrà l’obbligo di scegliere tra rito “ordinario” e rito “semplificato” secondo quanto previsto dagli art. 348bis e 350, comma 3, c.p.c.; anche in tale ipotesi, la scelta potrà avvenire, in limine litis, a seguito della trattazione oppure a seguito dell’eventuale istruttoria.
Il procedimento “ordinario” è strutturato in larga parte secondo il rito applicabile davanti alla corte di appello: in prima udienza, vengono anzitutto effettuate le attività di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c.; successivamente, se ritenuto opportuno, si procede con il tentativo di conciliazione e l’eventuale comparizione personale delle parti. Nel caso in cui vengano dedotte istanze istruttorie, il tribunale le ammetterà con ordinanza e darà disposizioni per la loro assunzione (in questo caso, la prova non sarà, però, rinnovabile collegialmente). Per quanto attiene alla fase decisoria, il giudice fisserà l’udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini perentori per il deposito degli scritti difensivi; in udienza, la causa verrà trattenuta e decisa monocraticamente.
Per quanto riguarda, invece, il rito “semplificato”, il giudice procede ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c.
Meritano, infine, un cenno le novità in tema di declaratoria di improcedibilità dell’appello. Ferme restando le cause di improcedibilità previste dai primi due commi dell’art. 348 c.p.c., il nuovo comma 3 prevede le modalità con cui il giudice deve pronunciarsi sul punto. Ebbene, la regola generale vuole che la pronuncia di improcedibilità avvenga con sentenza (tale principio è certamente applicabile davanti al tribunale); diversamente, nel caso in cui la sentenza di primo grado sia impugnata in corte di appello e il presidente abbia nominato il giudice istruttore, spetterà a quest’ultimo dichiarare l’improcedibilità del gravame con ordinanza reclamabile davanti al collegio. Nell’eventualità in cui venga poi proposto il reclamo, il collegio provvederà alla sua decisione con sentenza, nel caso in cui l’impugnativa sia infondata, o con ordinanza non impugnabile, nel caso di sua fondatezza, per disporre la prosecuzione del giudizio[25].
6. La sospensione dell'efficacia esecutiva. Presupposti e procedimento
Restano, infine, da analizzare le novità in materia di sospensione dell’efficacia esecutiva; anche su tale aspetto, infatti, la riforma ha avuto un impatto significativo non solo sull’iter procedimentale, ma anche sui presupposti per la sua concessione (si veda l’art. 3, commi 22 e 26, lett. i), d.lgs. n. 149/2022).
Partendo da quest’ultimo aspetto, la novella ha cambiato i requisiti per ottenere l’inibitoria, abbandonando la vecchia formula dei "gravi e fondati motivi" e sostituendola con una nuova, che sembra limitarne la concessione[26]. In tal senso, infatti, la riforma ha previsto che la sospensiva possa essere concessa solo «se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile».
Su tali requisiti, che in una certa misura richiamano i presupposti della tutela cautelare, si sottolinea che essi non operano cumulativamente, bensì in via alternativa; d’altro canto, se il legislatore avesse richiesto la contestuale presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, di certo non avrebbe optato per l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o”, propendendo, invece, per una congiunzione copulativa (come fatto in precedenza)[27].
Un’importante novità è altresì contenuta nel modificato comma 2 dell’art. 283 c.p.c.; tale disposizione – che ha scardinato la regola per cui l’inibitoria deve essere richiesta contestualmente all’appello[28] – consente la proposizione o riproposizione dell’istanza ex art. 283 c.p.c. nel corso del procedimento. Sul punto, il nuovo dettato normativo prevede, infatti, che «l’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità»[29].
In attesa delle prime decisioni sul punto, si può ragionevolmente sostenere che il requisito del mutamento delle circostanze – per come formulato – non riguardi soltanto la riproposizione della richiesta, attenendo altresì alla proposizione differita.
In adeguamento a tale modifica, la decisione sulla sospensione potrà, quindi, essere presa non solo nella prima udienza di trattazione, ma nella prima udienza utile successiva alla presentazione - o ripresentazione - dell’istanza (articolo 351, comma 1, c.p.c.).
La restante parte dell’art. 351 c.p.c. ha subito, invece, minori modifiche, essendo confermato che il provvedimento di sospensiva ha la forma di ordinanza collegiale, pronunciata dopo l’ascolto delle parti davanti all’istruttore.
Parimenti confermata è la possibilità di procedere con l’inibitoria anticipata ai sensi dell’art. 351, commi 2 e 3, c.p.c.; per quanto attiene, invece, all’immediata decisione nel merito a seguito della pronuncia sull’inibitoria (art. 351, comma 4, c.p.c.), il legislatore ha precisato che – in seno alla corte di appello – l’istruttore, eventualmente nominato, sente le parti e rimette al collegio la decisione sull’inibitoria. Il giudice collegiale, poi, con il provvedimento che deciderà la sospensiva, fisserà l’udienza di discussione orale della causa, concedendo altresì termini anteriori per note difensive. All’udienza di discussione orale, la decisione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 281sexies c.p.c., a cui si rinvia.
7. Conclusioni
Così riassunte le principali novità riguardanti il gravame, si rendono ora necessarie brevi valutazioni conclusive sui fini della novella e, nello specifico, sulla necessità di ridurre la durata dei giudizi.
Per quanto riguarda il processo d’appello, la riforma ha tentato di contenere la sua durata anche a discapito di principi processuali fondamentali; si pensi, ad esempio, alla riduzione dei casi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.: aumentando le ipotesi di appello immediatamente sostitutivo, la riforma ha sì favorito la celerità della procedura, comprimendo, però, il principio del doppio grado di giudizio[30].
Malgrado l’evidenza della ratio perseguita, il contenimento dei tempi del processo richiederà una particolare attenzione nell’applicazione della novella; un’attenzione che, tralasciando i moduli processuali riformati, dovrebbe concretarsi in una maggiore sensibilità dei magistrati verso le scelte di case e court management.
Si pensi – ad esempio – alla scelta di abolire il filtro in appello e sostituirlo con il procedimento “semplificato”, con discussione orale; tale novità potrà dirsi realmente vincente solo se il giudicante avrà effettiva contezza della causa assegnata in limine litis, prima che venga compiuta attività superflua[31]. Per fare ciò, sarà quindi utile l’impiego degli addetti all’ufficio per il processo, i quali - nel rispetto della potestà decisionale del giudicante - potranno immediatamente evidenziare le cause di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’impugnazione[32].
Le tecniche di case management potrebbero, altresì, influire sull’espletamento del rito “ordinario”; si pensi – ad esempio – alla scelta legislativa di mantenere un’udienza di rimessione della causa in decisione a seguito degli scritti conclusivi: considerata l’esiguità dei poteri esercitabili in quell’adunanza, deve auspicarsi che il giudice non provveda alla sua celebrazione in presenza, potendosi agevolmente procedere ex art. 127ter c.p.c., mediante lo scambio di note scritte[33].
In definitiva, pare che – come già sottolineato in altra sede[34] – la riduzione della durata del processo e l’abbattimento dell’arretrato non possano passare dalle sole maglie di una modesta riforma dei moduli processuali, essendo invece necessaria un’interpretazione ed un’applicazione realmente disruptive delle novità normative, che consentano di superare la crisi che – ormai da anni – scredita la giustizia italiana.
