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GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

Non sono dovuti gli interessi variabili se riferiti agli usi di piazza

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 895
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Abstract

Nei contratti di conto corrente, spesso l´utente è ignaro del tasso di interesse che sottoscrive con la propria banca. La Corte di Cassazione interviene sulla questione statuendo che le clausole bancarie devono indicare in maniera puntuale e precisa il tasso praticato e, nell´ipotesi che quest´ultimo sia variabile, fare preciso riferimento a parametri che ne consentano la sua esatta determinazione.

Parole chiave interessi · variabili · riferiti

Con sentenza N. 22179 del 30 ottobre 2015 la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, ha stabilito che le clausole bancarie devono contenere la precisa indicazione del tasso praticato e, qualora esso sia variabile, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua esatta determinazione, non potendo bastare generici riferimenti (cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano voluto richiamare con la loro pattuizione.

Infatti, il Supremo Collegio statuisce che le clausole di determinazione degli interessi passivi determinate in misura inizialmente variabile e, successivamente, legate ad un parametro indeterminato, sono nulle, questo anche nell’ipotesi in cui tale rilievo non sia sollevato dalla parte istante, in forza del principio già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26242/2014, secondo cui “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”. 

A tal proposito, invero, l'art. 1284 cod. civ., in tema di saggio degli interessi, fornisce una regola imperativa.  Pertanto, la Corte di Cassazione afferma  che, affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., deve avere un contenuto assolutamente univoco e specificare con esattezza il tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, si farà riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari.

Infine, la consuetudine delle banche di proporre una loro interpretazione adeguatrice della clausola, come se indicasse la sola variazione del tasso iniziale certo, addizionato dall’aumento o dalla diminuzione (rispetto ai tassi previgenti) riscontrati sulla piazza, è da considerarsi illogica, in quanto, ove anche fosse interpretabile in tal modo, la clausola sarebbe nulla in ragione dell'incertezza degli indicatori “di piazza” per misurare lo scarto, in aumento o in diminuzione, applicabile al rapporto.

 

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Come citare questo contributo

ALESSANDRA INCHINGOLO, "Non sono dovuti gli interessi variabili se riferiti agli usi di piazza" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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