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Pubbl. Dom, 15 Nov 2015

Prima bambina in Italia ufficialmente figlia di coppia gay

Angela Dipasquale


Il Tribunale dei minorenni di Roma riconosce l´adozione della bambina concepita con fecondazione eterologa alla compagna della madre biologica.


31 ottobre 2015 - Tribunale dei Minorenni di Roma.

31 ottobre 2015 - Tribunale dei Minorenni di Roma.

Decisione positiva del Giudice Melita Cavallo: la bambina concepita all'estero con fecondazione eterologa e data alla luce in Italia ha legittimamente due mamme, una naturale-legale, l'altra adottante-sociale.

Nel 2013 la Cassazione stabilisce, con sentenza, la possibilità per i figli di essere cresciuti da coppie gay; in seguito, l'8 giugno del 2015, nel rapporto redatto ogni cinque anni a Strasburgo con lo scopo di fornire le linee guida per correggere le discriminazioni nel mondo del lavoro, il Parlamento europeo approva l'uguaglianza di genere e "prende atto dell'evolversi della famiglia", raccomandando che le norme in ambito lavorativo tengano in considerazione fenomeni come le famiglie monoparentali e l'omogenitorialità.
Non si tratta della prima pronuncia in questo senso, infatti già a Marzo l'assemblea aveva votato a favore del riconoscimento delle Unioni Civili e del matrimonio tra persone dello stesso sesso, considerandolo un diritto umano.

La sentenza dunque si staglia in un clima già arroventato e fecondo di iniziative per le coppie omogenitoriali, sotto la nuova e più cocente luce del rispetto del diritto del minore, fulcro e chiave della questione. La dott.ssa Cavallo sottolinea infatti che come non si tratti di una sentenza a favore dei diritti degli omosessuali, bensì a tutela del figlio, la cui salvaguardia deve essere sempre posta in primo piano, anche e soprattutto nei confronti dei genitori, chiamati alla educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla assistenza morale del minore.

Sono stati proprio questi i requisiti oggettivi indagati, prima dal GIL Adozioni (Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni, formati da Assistenti Sociali e Psicologi dei Comuni e delle A.S.L.), con esito positivo: "La piccola vive in un ambiente solido e affettivamente confortante, in grado di garantire un crescita armonica adeguata alla sue età" e poi dal CTU, su richiesta del contrariato PM; e anche quest'ultima - prima consulenza tecnica in Italia su una coppia omosessuale - ha dichiarato, in seguito ad una indagine psico-diagnostica, l'assoluta adeguatezza della coppia per la crescita della bambina, essendo la capacità genitoriale determinata da fattori estranei alla presenza o meno di genitore di sesso opposto.

In merito ai requisiti soggettivi di adottabilità del minore, il magistrato del Pubblico Ministero ha fatto notare la mancanza dello stato di abbandono della bambina, compensato, tuttavia, dalla qualificazione dell'adozione, nel caso di specie, come "adozione in casi particolari"; essa, disciplinata dagli artt. 44-57 della Legge 184/1983, è un'ipotesi residuale rispetto all'adozione legittimante ed è caratterizzata precipuamente dalla possibilità di essere richiesta ANCHE quando non sussista lo stato di adottabilità, ossia di abbandono. Nè tanto meno nella sua disciplina sono indicate o possono essere interpretate per via estensiva limitazioni al'adozione dovute all'orientamento sessuale che sarebbero del tutto ingiustificate, oltre a costituire mezzo di discriminazione.

Il ricorso della coppia, depositato nell'agosto del 2014, riesce così ad ottenere la sperata sentenza. Quest'ultima riprende l'istituto anglosassone della "Stepchild Adoption", concepito come risposta all'assenza di garanzia del figlio in caso di problemi o di morte del genitore biologico, laddove viceversa il "compagno" del genitore superstite non avrebbe alcun diritto o dovere nei confronti del figlio dell'altro.
Con tale provvedimento, diffuso in diversi Paesi europei, si fa fronte a questo gap legislativo, non tradendo, tra l'altro, la scia della riforma della filiazione, attuata in italia tramite la Legge 219/2012 e il Decreto Legislativo 154/2013, che vede come principio ispiratore la prevalenza dell'interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto.

In seguito alla pronuncia del Tribunale dei Minorenni di Roma si è stimato che oltre cinquemila bambini in Italia, figli di coppie omosessuali, siano in attesa di riconoscimento; attesa basata non più su vane speranze, ma, di fatto, solide  basi giurisprudenziali.