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Pubbl. Ven, 2 Set 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

Osservatorio di Diritto penale sostanziale e processuale: Maggio/Giugno 2022

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autori Dalila Mara Schirò , Wanda Nocerino



Osservatorio di Diritto penale sostanziale e processuale elaborato dal gruppo di ricerca Criminal Law Lab - Maggio/Giugno 2022.


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Criminal Law and Procedure Observatory - May/June 2022

Criminal Law and Procedure Observatory made by Criminal Law Lab (Research Group) - May/June 2022.

Pubblichiamo nella Rivista l’Osservatorio di Diritto penale sostanziale e processuale elaborato dal Gruppo di ricerca Criminal Law Lab, patrocinato dall’Università degli Studi di Palermo.

L’Osservatorio contiene le massime delle più rilevanti pronunce depositate dalla Corte di cassazione nei mesi di maggio e giugno del 2022.

Le massime sono state raccolte da Dalila Mara Schirò e Wanda Nocerino.

Con riferimento al diritto penale sostanziale, si segnalano, tra le altre, alcune interessanti sentenze in materia di: non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2022, dep. 12 maggio 2022, n. 18891; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2021, dep. 9 maggio 2022, n. 18332); rapporto di causalità (Cass., Sez. V, 4 aprile 2022, dep. 9 maggio 2022, n. 18396); omicidio stradale (Cass., Sez. IV, 4 maggio 2022, dep. 12 maggio 2022, n. 18748); bancarotta documentale (Cass., Sez. V, 6 aprile 2022, dep. 16 maggio 2022, n. 19208); abuso di ufficio (Cass., Sez. VI, 7 aprile 2022, dep. 20 giugno 2022, n. 23794); diffamazione (Cass., Sez. V, 9 maggio 2022, dep. 24 giugno 2022, n. 24614).

Con riferimento al diritto processuale penale, si segnalano, tra le altre, alcune interessanti pronunce in materia di: applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2022, dep. 15 giugno 2022, n. 23400); revoca e sostituzione delle misure cautelari (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, dep. 3 maggio 2022, n. 17156); responsabilità da reato degli enti (Cass., Sez. IV, 15 febbraio 2022, dep. 10 maggio 2022, n. 18413); sequestro preventivo (Cass., Sez. III, 27 aprile 2022, dep. 19 maggio 2022, n. 19674); esigenze cautelari (Cass., Sez. II, 29 aprile 2022, dep. 20 maggio 2022, n. 19922); confisca (Cass., Sez. II, 20 maggio 2022, dep. 21 giugno 2022, n. 23937).

Diritto penale sostanziale

Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2022, dep. 12 maggio 2022, n. 18891 – Pres. Cassano – Rel. De Amicis – P.M. Lignola (conf.) – Ric. U. U. – (rif. artt. 81, 131-bis, 610 c.p.).

L’operatività della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. non è esclusa dalla pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, salve le ipotesi in cui il giudice ritenga detta circostanza idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla predetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale.

Cass., Sez. III, 29 marzo 2022, dep. 2 maggio 2022, n. 16984 – Pres. Di Nicola – Rel. Scarcella – P.M. Marinelli (conf.) – Ric. V. G. – (rif. art. 349 c.p.).

In tema di violazione di sigilli, eventuali vizi inficianti il titolo fondante l’apposizione del vincolo non incidono sulla configurabilità del reato, atteso che i vizi dell’atto amministrativo di apposizione dei sigilli dovranno essere fatti valere con i normali rimedi e nei modi di legge, diretti all’annullamento ovvero alla revoca del provvedimento, con consequenziale rimozione del vincolo cautelare imposto alla res. Di conseguenza, l’inefficacia o l’illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all’art. 349 c.p., atteso che detta disposizione incriminatrice richiede soltanto che l’apposizione del vincolo derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell’autorità; sicché, apposto il vincolo a tutela dell’identità e della conservazione del bene, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall’autorità competente.

Cass., Sez. VI, 29 marzo 2021, dep. 9 maggio 2022, n. 18332 – Pres. Costanzo – Rel. Calvanese – P.M. Epidendio (diff.) – Ric. Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta – (rif. artt. 131-bis, 385 c.p.).

La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. può trovare applicazione anche con riferimento al reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all’esito della valutazione del caso specifico alla luce di parametri quali la modalità della condotta, l’entità del danno o del pericolo e degli altri criteri di cui all’art. 133 c.p., risulti caratterizzata da un’offensività minima.

Cass., Sez. V, 4 aprile 2022, dep. 9 maggio 2022, n. 18396 – Pres. Sabeone – Rel. Pistorelli – P.M. Epidendio (diff.) – Ric. D. B. A, D. R., M. R., T. F. – (rif. artt. 40, 476, 479, 584 c.p.).

In tema di individuazione del nesso eziologico tra condotta lesiva ed evento morte, il collegamento tra la prima e il secondo non è interrotto dalla realizzazione di una intermedia condotta omissiva idonea ad impedire la produzione dell’evento letale, a meno che quest’ultima non abbia i connotati propri del fatto imprevedibile, ovvero lo sviluppo causale assuma contorni del tutto atipici.

Cass., Sez. IV, 4 maggio 2022, dep. 12 maggio 2022, n. 18748 – Pres. Ferranti – Rel. Vignale – P.M. Lignola (parz. diff.) – Ric. M. L. – (rif. art. 589-bis, 589-ter c.p.; art. 189, comma 7, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285).

Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga ex art. 589-bis e 589-ter c.p. può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale di cui all’art. 189, comma 7, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, atteso che è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli articoli 589-bis e 589-ter c.p. solo l’inottemperanza all’obbligo di fermarsi all’esito di un sinistro stradale, prevista dall’art. 189, comma 6, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

Cass., Sez. V, 6 aprile 2022, dep. 16 maggio 2022, n. 19208 – Pres. Sabeone– Rel. Sessa – P.M. Di Leo (diff.) – Ric. M. D. – (rif. art. 216, 217, 219, r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

In tema di bancarotta documentale, trattandosi di fattispecie che può incidere sull’attivo, non consentendo di ricostruire il patrimonio o di ricostituirlo mediante l’esperimento delle azioni revocatorie e delle altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, anche in relazione ad essa è configurabile il danno di speciale tenuità o di rilevante gravità, a seconda dell’entità della sua incidenza sull’attivo.

Cass., Sez. VI, 3 maggio 2022, dep. 17 maggio 2022, n. 19424 – Pres. Fidelbo – Rel. Aprile – P.M. Salvadori (conf.) – Ric. G. F. – (rif. art. 314 c.p.).

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale del soggetto agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell’ufficio che consentano di maneggiare o avere la disponibilità materiale della res e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l’occasione del suo verificarsi.

Cass., Sez. VI, 6 maggio 2022, dep. 19 maggio 2022, n. 19851 – Pres. Fidelbo – Rel. Di Giovine – P.M. Lettieri (diff.) – Ric. A. C. – (rif. art. 316-bis c.p.).

Il beneficiario di un’erogazione proveniente da organismi sovranazionali, finalizzata alla realizzazione di un progetto specifico, commette il reato di malversazione di erogazioni pubbliche qualora utilizzi le somme ricevute per un fine diverso da quello contrattualmente stabilito. Laddove, però, l’accertata distrazione delle risorse sia intervenuta prima che il contratto sia venuto a scadenza e il progetto sia ancora realizzabile in modo compiuto, il delitto di cui all’art. 316-bis c.p. non è configurabile.

Cass., Sez. V, 22 aprile 2022, dep. 25 maggio 2022, n. 20442 – Pres. Zaza – Rel. Russo – P.M. Lignola (omissis) – Ric. Procuratore Genarale Militare presso la Corte Militare d’appello – (rif. art. 624 c.p.).

Il fine del profitto, che integra il dolo specifico del reato di furto, non necessariamente inerisce alla volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, potendo, difatti, consistere anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.

Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, dep. 17 maggio 2022, n. 20932 – Pres. Petruzzellis – Rel. Costanzo – P.M. Lettieri (conf.) – Ric. D. B. D. – (rif. artt. 316-ter, 640-bis c.p.).

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche si differenzia da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni per la mancanza, nel primo reato, dell’elemento dell’induzione in errore mediante artifici e raggiri. La condotta di mero mendacio, invero, caratterizza il delitto di cui all’art. 316-ter c.p., ma non quello di art. 640-bis c.p.

Cass., Sez. IV, 10 maggio 2022, dep. 31 maggio 2022, n. 21070 – Pres. Ferranti – Rel. Nardin – P.M. omissis (diff.) – Ric. E. H. S. – (rif. artt. 624, 625 c.p.).

È configurabile il reato di furto aggravato, ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., di un’autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione solo nelle ipotesi in cui si accerti che il conducente si sia determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità, e non per mera comodità o trascuratezza.

Cass., Sez. III, 3 maggio 2022, dep. 1 giugno 2022, n. 21255 – Pres. Sarno – Rel. Sessa – P.M. Riccardi (conf.) – Ric. S. F. G. – (rif. art. 609-bis c.p.).

Affinché sia configurabile la circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p., occorre procedere ad una valutazione globale del fatto, che tenga conto dei mezzi, delle modalità esecutive, del grado di coercizione esercitato sulla vittima, delle condizioni fisiche e mentali di quest’ultima, delle caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera significativa e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche sotto un profilo psichico.

Cass., Sez. IV, 25 maggio 2022, dep. 1 giugno 2022, n. 21449 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti – P.M. Ceroni (conf.) – Ric. B. A., M. E. – (rif. artt. 40, 589 c.p.).

Sussiste in capo all’infermiere una posizione di garanzia nei confronti del paziente, rientrando nella sfera di competenze dello stesso il controllo del decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da poter assicurare, in caso di criticità, un tempestivo intervento del medico. Tenuto conto delle competenze professionali dell’infermiere, invero, il medesimo assolve ad un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente.

Cass., Sez. VI, 3 maggio 2022, dep. 3 giugno 2022, n. 21634 – Pres. Fidelbo – Rel. Calvanese – P.M. Salvadori (parz. conf.) – Ric. C.B.L. – (rif. art. 574-bis c.p.)

Alla luce del principio del ne bis in idem sostanziale, il vulnus che la condotta descritta nel reato di sottrazione e trattenimento di minorenne all’estero (art. 574-bis c.p.) cagiona sul minore sottratto o trattenuto all’estero di per sé non può costituire un’ulteriore offesa rilevante ai fini del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.).

Cass., Sez. V, 1 aprile 2022, dep. 15 giugno 2022, n. 23353 – Pres. Palla – Rel. Cananzi – P.M. Venegoni (conf.) – Ric. D. E. – (rif. art. 496 c.p.).

Il reato di cui all’art. 496 c.p. è un delitto a consumazione istantanea, che si perfeziona nel momento stesso in cui le mendaci dichiarazioni vengono rese al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, non avendo alcuna rilevanza, ai fini della configurabilità di detta fattispecie, l’eventuale successiva ritrattazione.

Cass., Sez. VI, 11 novembre 2021, dep. 15 giugno 2022, n. 23401 – Pres. Fidelbo – Rel. Rosati – P.M. Molino (diff.) – Ric. Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano – (rif. art. 2637 c.c.; d.lg. 8 giugno 2001, n. 231).

In tema di responsabilità da reato degli enti, l’idoneità del modello organizzativo a prevenire la realizzazione dei c.d. “delitti di comunicazione” (ad esempio, il reato di aggiotaggio) deve essere verificata dal giudice con una valutazione ex ante, effettuata conformemente ai principi generali della “colpa di organizzazione” e tenendo conto, altresì, delle specificità di tale genere di reati. Di conseguenza, non può essere ritenuto inidoneo un modello organizzativo aziendale che non preveda forme di controllo preventivo sul testo dei comunicati e delle informazioni divulgate dagli organi di vertice, in quanto tali comunicazioni sono espressione dell’autonomo potere gestionale di questi ultimi.

Cass., Sez. VI, 7 aprile 2022, dep. 20 giugno 2022, n. 23794 – Pres. Fidelbo – Rel. Calvanese – P.M. Lettieri (diff.) – Ric. G. G. G.; L. S. – (rif. art. 323 c.p.).

In tema di abuso d’ufficio, a seguito della modifica introdotta con l’art. 23, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i principi generali di imparzialità e di buon funzionamento dell’amministrazione, codificati nel dettato costituzionale dell’art. 97, non rappresentano più un parametro idoneo ad integrare la “violazione di legge” rilevante ai fini del delitto di cui all’art. 323 c.p.: la condotta di abuso deve, invero, consistere nella violazione di regole specifiche, così da impedire che sia sussumibile nell’alveo della fattispecie tipica anche l’inosservanza di norme di principio, quale l’art. 97 Cost.

Cass., Sez. III, 17 maggio 2022, dep. 21 giugno 2022, n. 23840 – Pres. Sarno – Rel. Galtiero – P.M. Angelillis (conf.) – Ric. G. Y. S. – (rif. art. 600-quater c.p.).

In assenza di un valido consenso da parte della vittima in ragione della sua giovanissima età, a nulla rileva che il materiale procuratosi dall’imputato, nell’ambito della c.d. pornografia domestica, non sia stato posto in circolazione rimanendo, quindi, nella esclusiva disponibilità delle parti coinvolte nel rapporto intrattenuto, atteso che, difettando una libera scelta da parte della persona offesa, la condotta rientra comunque nell’alveo dell’art. 600-quater c.p.

Cass., Sez. II, 4 maggio 2022, dep. 21 giugno 2022, n. 23935 – Pres. Di Paola – Rel. Nicastro – P.M. Cuomo (conf.) – Ric. A. A. – (rif. art. 416-bis.1. c.p.).

La circostanza aggravante dell’utilizzo del c.d. metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, c.p., è finalizzata alla repressione del “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non già alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale detta circostanza è contestata, bensì alle modalità di estrinsecazione della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. Il c.d. metodo mafioso, quindi, si sostanzia in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, ovverosia quella coartazione più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della provenienza del soggetto agente da sodalizio criminoso dedito a gravi delitti.

Cass., Sez. V, 9 maggio 2022, dep. 24 giugno 2022, n. 24614 – Pres. Sabeone – Rel. Bifulco – P.M. Lori (diff.) – Ric. M.P. – (rif. artt. 595, 599 c.p.).

Con riferimento al delitto di diffamazione, ai fini della configurabilità della esimente di cui all’art. 599 c.p., benché non assuma rilievo la proporzione tra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, occorre che sussista un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato, non potendo considerarsi sufficiente un legame di mera occasionalità.

Cass., Sez. VI, 30 maggio 2022, dep. 27 giugno 2022, n. 24745 – Pres. Ricciarelli – Rel. Giordano – P.M. Guerra (conf.) – Ric. G. F. – (rif. art. 572 c.p.).

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile anche laddove le condotte maltrattanti si innestino su un rapporto matrimoniale nella fase della separazione, rimanendo integri, in tal caso, i vincoli nascenti dal coniugio. Ai fini della applicabilità della norma incriminatrice di riferimento, occorre, allora, guardare non già al rapporto di convivenza tra imputato e persona offesa, legati dal rapporto di coniugio perdurante per tutta la durata della condotta oggetto di contestazione e giunto, nel segmento temporale finale, alla separazione di fatto, quanto piuttosto alla tipologia e qualità delle condotte ascritte all’imputato, quali evincibili dalla contestazione in fatto e, quindi, dal contenuto delle contestazioni al medesimo mosse. 

Cass., Sez. I, 3 maggio 2022, dep. 30 giugno 2022, n. 24949 – Pres. Bricchetti – Rel. Aliffi – P.M. Morosini (conf.) – Ric. G. G. – (rif. art. 578 c.p.).

In tema di infanticidio, sebbene la situazione di abbandono materiale e morale rappresenti un elemento del fatto tipico, la stessa non deve rivestire carattere di assolutezza, in quanto ai fini della sua integrazione è sufficiente la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e successivamente il parto. La fattispecie di cui all’art. 578 c.p. è, dunque, configurabile anche nelle ipotesi in cui sia possibile, nel contesto territoriale ove avviene il parto, il ricorso da parte del soggetto agente all’aiuto di presidi sanitari o di altre strutture, ma la condizione di solitudine esistenziale in cui versa la madre le impedisce di cogliere tali opportunità, inducendola, quindi, a partorire in uno stato di effettiva derelizione.

Diritto processuale penale

Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2022, dep. 15 giugno 2022, n. 23400 – Pres. Cassano – Rel. Pistorelli – P.M. Di Leo (conf.) – Ric. P. B. – (rif. art. 444 c.p.p.; art. 165, comma 1, c.p.).

Nel procedimento speciale di cui all’art. 444 c.p.p., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale della pena deve estendersi anche agli ulteriori eventuali obblighi connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata. In mancanza di pattuizione su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.

La durata della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa.

Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, dep. 3 maggio 2022, n. 17156 – Pres. Cassano – Rel. Tardio – P.M. Picardi (diff.) – Ric. G. G. – (rif. art. 299 c.p.p.).

Laddove si proceda per delitti commessi con violenza alla persona, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, la notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., deve essere eseguita, con le stesse modalità previste per chi abbia direttamente subito il pregiudizio, nei confronti dei prossimi congiunti o della persona legata da relazione affettiva alla persona offesa deceduta e già stabilmente convivente con la medesima, rientrando anche detti soggetti nella nozione di vittime del reato.

Cass., Sez. III, 5 aprile 2022, dep. 6 maggio 2022, n. 18082 – Pres. Liberati – Rel. Semeraro – P.M. Di Nardo (conf.) – Ric. B. C. – (rif. art. 23 d.l. 149/2020; artt. 178, 603 c.p.p.)

In tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, qualora nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza dell’art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, sia stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria – che rappresenta eccezione alla trattazione cartolare del processo – in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dalla parte civile, è consentita la presenza in udienza dell’imputato. È, dunque, affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a seguito del provvedimento presidenziale che abbia disposto l’allontanamento dall’aula dell’imputato medesimo.

Cass., Sez. IV, 15 febbraio 2022, dep. 10 maggio 2022, n. 18413 – Pres. Dovere – Rel. Ranaldi – P.M. Pedicini (parz. conf.) – Ric. C.G.V. – (rif. artt. 6 e 7, d.lgs. 231/2021)

L’assenza di un modello organizzativo e il vantaggio economico non rappresentano di per sé elementi sufficienti ad integrare la responsabilità amministrativa dell'ente. Solo l'elemento della "colpa in organizzazione" caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente. Tale elemento costituisce un modo di essere colposo specificamente individuato nell'organizzazione dell'ente che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico di realizzare il reato.

Cass., Sez. VI, 3 maggio 2022, dep. 17 maggio 2022, n. 19429 – Pres. Fidelbo – Rel. Aprile – P.M. Fimiani (conf.) – Ric. S. A. – (rif. artt. 266, 270, 630 c.p.p.).

In tema di revisione, ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza non può essere dedotta la sopravvenuta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della decisione, vizio derivante da un mutamento degli orientamenti giurisprudenziali successivo all’irrevocabilità della sentenza, trattandosi non già di una fonte di diritto, bensì del risultato di un’evoluzione esegetica di per sé inidonea a travolgere il giudicato.

Cass., Sez. III, 27 aprile 2022, dep. 19 maggio 2022, n. 19674 – Pres. Ramacci – Rel. Di Stasi – P.M. Seccia (conf.) – Ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia – (rif. artt. 263, 324 c.p.p.).

In tema di sequestro preventivo, il Tribunale del riesame, qualora accerti la sussistenza di una contestazione ovvero di una controversia in merito alla proprietà delle cose sequestrate, è tenuto, ai sensi dell’art. 324, comma 8, c.p.p., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, anche laddove non penda formalmente la lite innanzi a quest'ultimo, mantenendo il sequestro.

Cass., Sez. II, 29 aprile 2022, dep. 20 maggio 2022, n. 19922 – Pres. Mantovano – Rel. Sgadari – P.M. Manuali (conf.) – Ric. L. M. G. – (rif. art. 275 c.p.p.).

In tema di misure cautelari personali, l’art. 275, comma 3, c.p.p. prevede una duplice presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo, invece, all’adeguatezza della misura carceraria. Talché, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa ancora operativa, il giudice non ha l’obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, dovendo, di contro, solo apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame dell’indagato con il sodalizio criminale tali da “scardinare”, nel caso concreto, l’effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura custodiale intra moenia.

Cass., Sez. II, 28 aprile 2022, dep. 9 giugno 2022, n. 22465 – Pres. D’Agostini – Rel. Recchione – P.M. Guerra (conf.) – Ric. L. K. – (rif. artt. 143, 175 c.p.p.).

L’imputato alloglotto, laddove non sia stato adempiuto l’onere di traduzione della sentenza di primo grado o di quella di appello, può chiedere al tribunale o alla corte territoriale la restituzione nel termine per spiegare impugnazione correlato alla traduzione della sentenza; detta istanza deve essere formulata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per impugnare, ogniqualvolta si accerti l’omessa traduzione o l’omesso conferimento dell’incarico all’interprete. Il termine per impugnare decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione all’imputato della sentenza in lingua a lui nota.

Cass., Sez. II, 8 febbraio 2022, dep. 14 giugno 2022, n. 23244 – Pres. Rago – Rel. Beltrani – P.M. Tampieri (conf.) – Ric. A. A., G. R. – (rif. artt. 310, 322-bis c.p.p.).

In tema di misure cautelari reali, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. dal tribunale del riesame che, accogliendo il gravame spiegato del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, è immediatamente esecutiva, atteso che la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 310 c.p.p. esclude l’operatività del comma 3 di tale ultima disposizione, ai sensi del quale l’efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione afferente esclusivamente alla libertà personale.

Cass., Sez. III, 4 maggio 2022, dep. 17 giugno 2022, n. 23656 – Pres. Di Nicola – Rel. Socci – P.M. Cocomello (diff.) – Ric. S. S. – (rif. artt. 64, 314 c.p.p.).

In sede di interrogatorio l’imputato ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e la stessa non può mai costituire causa ostativa alla riparazione del danno per ingiusta detenzione.

Cass., Sez. IV, 5 maggio 2022, dep. 21 giugno 2022, n. 23811 – Pres. Dovere – Rel. Cirese – P.M. omissis (diff.) – Ric. C. E. – (rif. artt. 444, 446 c.p.p.).

L’espressione della volontà in merito all’applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. non è revocabile; le parti, tuttavia, possono concordemente sostituire un nuovo accordo a quello precedente, per sottoporlo alla valutazione del giudice, purché entro i termini previsti dall’art. 446, comma 1, c.p.p. Affinché, però, il nuovo accordo possa validamente sostituire quello precedentemente concluso, è necessario che la modifica della volontà sia bilaterale, posto che, perfezionato il primo, solo un nuovo incontro delle volontà consente di farne decadere gli effetti per sostituirli con quelli successivamente voluti, da sottoporre al giudice per la ratifica.

Cass., Sez. II, 20 maggio 2022, dep. 21 giugno 2022, n. 23937 – Pres. Diotallevi – Rel. Salemme – P.M. Guerra (conf.) – Ric. M. M. C. – (rif. art. 240-bis c.p., 321 c.p.p.).

Ai fini dell’applicazione della confisca di cui all’art. 240-bis c.p., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera non solo in relazione ai beni del condannato, ma anche a quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’attività lavorativa dagli stessi espletata, rapportata alle ulteriori circostanze del caso concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione.


Note e riferimenti bibliografici