Sommario: 1. «Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio»; 2. «The Church’s courts are courts of the State and the State’s courts are courts of the Church»; 3. La risoluzione dei conflitti ecclesiastici anglicani nella prospettiva applicativa dei quasi-judicial settlements; 4. Conclusioni.
1.«Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio»
Al diritto, sovente identificato con la giustizia1, viene tradizionalmente accordata la funzione «di individuare e di tradurre in concreto» le relazioni intersoggettive2. Tale finalità è compiutamente argomentata nel Monarchia di Dante Alighieri3, per il quale «il diritto, inteso come rapporto proporzionale, prende vita tanto nell’ambito dei rapporti personali quanto in quello dei rapporti reali; è una "proporzione nella relazione” chiaramente legata a quella giustizia “la quale ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte cose”, caratterizzata dal principio di relazione la cui custodia permette all’uomo di restare zoon politikòn.
Nel trattato dantesco, dunque, il diritto si fa misura proporzionale delle relazioni umane contraddistinta da una necessaria intersoggettività. Tale misura, se conservata, ha la forza di conservare le relazioni umane; se corrotta, al contrario rompe il vincolo sociale non ponendo freno alcuno alla cupidigia degli uomini»4.
Questa prerogativa (del diritto), riconducibile all’alveo della socialità5, assume nella più aggiornata dottrina costituzionalistica6 valore precettivo soltanto quando è lo Stato ad esercitarla7, legandone così l’attuazione alla sua capacità imperativa8.
Infatti, è il declino della 'statualità della giustizia' sperimentato dallo Stato moderno, ed alimentato dalla globalizzazione e dalla incapacità istituzionale di disciplinare la socialità multiforme che da essa ha tratto origine9, a favorire lo sviluppo ed il ricorso a forme 'non contenziose' di accesso alla giustizia, che si diversificano a seconda del sistema giuridico considerato10.
Si parlerà di Alternative Dispute Resolutions per indicare forme alternative di definizione delle controversie presenti nei sistemi di common law, e di Modes Alternatifs de Resolution des Conflicts nel fare riferimento ai modelli ordinamentali di civil law11.
Il fenomeno in parola, tuttavia, non limita il proprio ambito applicativo alla sfera secolare ma coinvolge, per ragioni diversificate ed eterogenee, anche l’ambito confessionale. Infatti, sembra essere positivamente risolta l’antinomia, da più parti richiamata, tra 'mediazione' e 'religioni'12, fino al punto che può legittimamente parlarsi di una mediazione ecclesiale o ecclesiastica «nella quale cioè la chiesa è mediatrice o beneficia di mediazioni interne o esterne, con autorità pubbliche o private»13.
In particolare, (anche) il diritto delle Chiese protestanti offre un complesso di strumenti volti alla composizione dei conflitti religiosi che vengono peculiarmente ispirati al principio non vi sed verbi14. A tal proposito, è utile ricordare come la relazione tra 'l’essere del diritto' e 'l’essere della Chiesa' abbia costituito l’oggetto di una riflessione riproposta in ambito protestante tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, che vide nel giurista luterano Rudolph Sohm la sua massima espressione15.
Nell’interpretare le tesi di Lutero, condensate per quanto di ragione nella cosiddetta 'dottrina dei due regni'16, l’autore tedesco formula una radicale teorizzazione del cosiddetto antigiuridismo (di segno spiritualistico) ossia di quel pensiero che considera il diritto ecclesiale una contraddizione in termini e che quindi porta ad escludere dalla Chiesa fondata da Cristo ogni dimensione giuridica17.
Quest’idea che «ha trovato storicamente diverse espressioni sia nei movimenti spiritualistici dei primi secoli e del medioevo, sia soprattutto nella Riforma protestante»18 non ha, comunque, mai escluso il bisogno di un ordinamento giuridico (per le Chiese protestanti), storicamente affidato all’autorità temporale dei monarchi e dei principi19.
2.«The Church’s courts are courts of the State and the State’s courts are courts of the Church»
La realtà descritta appare ancora più stringente se riferita alle vicende che portarono alla nascita della Chiesa d’Inghilterra20. Infatti, nel relativo percorso costitutivo, segnato (tra l’altro) dall’approvazione dell’Act of the Submission of the Clergy (16 maggio 1532) e dall’Act in Restaint of Appeals to Rome (5 aprile 1533), venne devoluto alla Monarchia inglese l’esercizio del potere normativo e di quello giurisdizionale fino ad allora riservato al clero cattolico21, ed in seguito recuperato dal clero anglicano con le riforme licenziate dal Parlamento di Westminster nella seconda metà del XX secolo.
Pertanto, in questa direzione devono essere intese le istituzioni ed i rimedi quasi- giudiziali di risoluzione delle controversie ecclesiastiche previste dall’ordinamento giuridico della Anglicana Ecclesia, che la rinnovata riflessione dottrinale ha escluso dal novero delle Chiese protestanti storiche in ragione di una loro profonda inconciliabilità, resa particolarmente evidente proprio a livello giurisdizionale22.
Infatti, mentre nelle Chiese luterane è il Sinodo, ferme le proprie competenze generali, a scegliere gli organi tecnici ai quali devolvere la materia giudiziaria23, e nelle Chiese riformate, che hanno in tutto sostituito il ruolo dei vescovi con quello delle assemblee, la potestà giudiziaria si concentra nello stesso Sinodo, chiamato ad assumere direttamente decisioni definitive sia in materia di dottrina sia in materia disciplinare24, nella Chiesa d’Inghilterra, definita 'Chiesa madre anglicana'25, l’esercizio del dicere ius è affidato costituzionalmente ai tribunali ecclesiastici che però risultano inseriti nel sistema delle corti civili inglesi, e pertanto sono anche definiti established church26.
Questo inquadramento se da un lato comporta una limitazione dell’autonomia di giudizio dei tribunali confessionali anglicani in favore di quelli secolari, che sovente si fanno preferire ai primi anche per la soluzione di questioni di diritto canonico, considerata la loro maggiore celerità ed efficacia nell’accertamento del diritto controverso27,, dall’altro favorisce la sopravvivenza nella vigente giurisdizione statuale di istituti sorti in ambito ecclesiale, come dimostra la presenza nelle Civil Procedure Rules28 inglesi delle injuctions che vengono definite «un rimedio specifico della equity, definitivo o provvisorio, per mezzo del quale una parte che ha violato o minaccia di violare un legal o equity right, riceve dal giudice l’ordine di non commettere, continuare o ripetere l’atto di violazione (se questo si concretizza in un fare) o di eseguire un atto positivo (se la violazione consiste in un non facere) ripristinando in tal modo la vittima nello status quo»29.
Infatti, le injuctions, che rappresentano uno dei numerosi procedimenti semplificati per la definizione delle controversie civili inglesi30, rinvengono la loro origine nell’operato della Court of Chancery31 e del Lord Chancellor inglese32 i quali, a partire dal XIV secolo, garantivano alla parte lesa l’esecuzione in forma specifica dei contratti nell’ipotesi di loro inosservanza33.
Analogamente, la family mediation introdotta in Inghilterra con il Family Law Act del 1996, ed attualmente disciplinata dalle Family Procedure Rules del 2011, rappresenta un ulteriore metodo di risoluzione alternativo delle controversie previsto «nel contesto di salvaguardia e custodia del legame matrimoniale, cardine del diritto di famiglia inglese»34.
Infatti, tale forma di mediazione, ritenuta strumento di «assistenza alle parti per fronteggiare l’irreversibile scioglimento del loro matrimonio (…)»35, costituisce un percorso che i coniugi devono preliminarmente (ed obbligatoriamente) sperimentare tutte le volte in cui intendano accedere alla giustizia matrimoniale che viene, quindi, considerata «una sorta di last resort alla soluzione della crisi coniugale»36.
Questa valutazione trova, a mio avviso, evidente giustificazione nella diffusione oltre Manica, come nel resto dell’Europa continentale, della concezione cattolica del matrimonio, considerato ad un tempo sacramento e negozio giuridico pubblico, sottomesso ad una forma celebrativa, obbligatoria ad validitatem con la promulgazione del decreto Tametsi nel 1563, ed orientata alla procreazione ed alla stabilità del vincolo e della società coniugale37.
Fu proprio questa costruzione giuridica del matrimonio, fondata sulle elaborazioni della scolastica medievale e sugli scritti degli autori cristiani dei primi secoli della Chiesa, a giustificare, già a partire dal secolo XI, il monopolio delle corti cristiane sulla materia matrimoniale38, e specificamente la loro competenza sulla validità del vincolo e sulle cause che ne determinavano la nullità, lo scioglimento e la separazione, ammessa esclusivamente quoad mensam et thorum39, che sopravvisse nell’ordinamento della Chiesa anglicana, fatta eccezione per il breve governo di Oliver Cromwell40, nonostante la riforma del diritto matrimoniale voluta da Martin Lutero e dagli altri riformatori protestanti41, frutto della loro rinnovata concezione teologica42.
3. La risoluzione dei conflitti ecclesiastici anglicani nella prospettiva applicativa dei quasi-judicial settlement
Il moderno diritto canonico anglicano ammette differenti percorsi per la composizione dei conflitti ecclesiastici il cui utilizzo, da un lato, è subordinato all’insuccesso della negoziazione quale mezzo bonario di pacificazione sociale43, e dall’altro è difficilmente conseguibile attraverso l’intervento dell’autorità giudiziaria, attesa la complessità e la durezza delle posizioni rappresentate44.
Pertanto, anche nella realtà giuridica considerata, si lascia preferire la 'mediazione' quale strumento non contenzioso di definizione delle controversie confessionali45, considerato il coinvolgimento, nel relativo percorso procedimentale, di una terza figura neutrale46, una maggiore sensibilità verso i bisogni e gli interessi fondamentali delle parti contrapposte47, ed una più evidente prossimità ai principi cristiani48.
Inoltre, un utilizzo diffuso della mediazione o di altra risoluzione alternativa delle controversie, attualmente affidate alla responsabilità del vescovo diocesano49, sarebbe in grado di assicurare alla Chiesa d’Inghilterra notevoli benefici «dal punto di vista funzionale, spirituale e (non ultimo) finanziario»50.
In particolare, un primo settore nel quale risulta sviluppato l’impiego dei cosiddetti quasi-judicial settlements è quello amministrativo che contempla, tra gli altri, l’istituto del hierarchical recourse introdotto con la presentazione dell’istanza di conflitto nelle mani del vescovo competente.
Le fattispecie sottoposte all’attenzione di quest’ultimo possono riguardare la cancellazione di un nominativo dal registro dei componenti della chiesa, la legittimità di un reclamo relativo alla condotta di un ministro, ovvero la possibilità per quest’ultimo di rifiutarsi di battezzare una persona e/o di ammetterla alla comunità religiosa.
In ognuno di questi casi viene presa una decisione sull’applicazione della legge rispetto ad una prestabilita serie di fatti, avverso la quale è possibile, di regola, interporre appello al metropolita o all’Assemblea diocesana51.
La centralità episcopale è, inoltre, evidente in tema di disciplina del clero. Infatti, secondo la Clergy Discipline Measure del 2003, il vescovo ha la facoltà di devolvere ad un mediatore qualificato la composizione di un conflitto originato da una denuncia sporta a carico di un chierico, ricevuta in prima istanza dal cancelliere diocesano.
In questo caso il vescovo, medio tempore investito della questione, potrà procedere, raccolto il consenso delle parti, alla nomina di un conciliator che, decorsi tre mesi dal ricevimento dell’incarico, è tenuto a formulare al presule interessato la soluzione della vertenza sottoposta alla sua attenzione52.
In caso di mancato accordo il vescovo in parola, responsabile nuovamente della vicenda, potrà, secondo quanto disposto del Code of Practice to the Clergy Discipline Measure del 2003, astenersi dall’intraprendere nuove azioni, operare un rinvio condizionato, imporre consensualmente una sanzione, ordinare una formale investigazione i cui esiti verranno affidati ad un tribunale ecclesiastico o ad un tribunale secolare, competente quest’ultimo nelle ipotesi descritte dai Terms and Conditions of Service vista l’assenza «di una chiara linea di demarcazione tra i tribunali della Chiesa e dello Stato»53.
La visita, invece, ereditata dal pre-Reformation law54, ha come funzione principale quella di consentire a chi la esercita (primate, arcivescovo, vescovo o arcidiacono) una valutazione adeguata circa le condizioni della proprietà ecclesiastica e dell’adempimento dei doveri che i funzionari del clero e del laicato sono tenuti ad assolvere55.
Nello specifico, il primate, come l’arcivescovo56, visita le diocesi con regolarità allo scopo di tenere consultazioni pastorali con il vescovo e con i leaders laici ed ecclesiastici della giurisdizione, predicando la Parola e celebrando la Santa Comunione.
Accanto a questa forma 'ordinaria', l’ordinamento ammette la visita 'straordinaria', dettata dalle necessità della Diocesi, e quella 'su invito', laddove sollecitata dal vescovo diocesano. Allo stesso modo, il vescovo è tenuto a visitare le Parrocchie e le Congregazioni presenti nella Diocesi a lui affidata57.
In caso contrario sarà un Council of Conciliation a valutare le ragioni di tale omissione.
Non sono previste procedure particolari per questo tipo di visita essendo semplicemente richiesta la piena cooperazione dei ministri e dei funzionari delle Chiese locali, i quali sono tenuti a mostrare il registro della Parrocchia ed a riferire circa lo stato 'temporale e spirituale' della Congregazione.
Alcune Chiese mettono, inoltre, in pratica un sistema di visite annuali da parte dell’arcidiacono, il cui adempimento è riservato alla sua scelta discrezionale58.
Quanto, infine, alle relazioni pastorali, accade sovente che all’interno di una Parrocchia, le normali dinamiche tra parroco ed Assemblea parrocchiale possano essere minate da forti disaccordi o dissidi. In tali casi, la legislazione inglese affida sia al parroco sia all’Assemblea parrocchiale il diritto/dovere di sollecitare l’intervento del vescovo competente il quale, in un primo momento, inviterà i contendenti a tentare un componimento bonario della lite.
Laddove le parti non dovessero addivenire a tale risultato, lo stesso prelato provvederà a nominare una commissione, generalmente composta da un sacerdote e da un laico, estranei alla Parrocchia interessata dal dissidio, con il compito di sentire le parti e di aggiornarlo sulla questione59.
Sarà, poi, il presule in parola, decorsi sessanta giorni dalla nomina della commissione, nella qualità di arbitro e giudice ultimo, ad assumere la decisione definitiva circa lo scioglimento del rapporto pastorale o la sua necessaria prosecuzione, secondo quanto disposto dalla Incumbents (Vacation of Benefices) Measure del 1977 e dalle Incumbents (Vacation of Benefices) Rules del 1994.
Ad ogni modo, la rottura delle relazioni pastorali rappresenta un’eccezione nello svolgimento delle ordinarie dinamiche tra parroco e Consiglio parrocchiale le quali, secondo la Parochial Church Councils (Power) Measure del 1956, nella forma emendata dalla Synodical Government Measure del 1969, dovrebbero essere fisiologicamente ispirate al generale principio di reciproca collaborazione60.
Tuttavia, nonostante l’ingiunzione a cooperare, la prassi ha dimostrato essere non peregrina l’ipotesi di disaccordo tra minister e Parochial Church Councils che, senza assumere le caratteristiche del pastoral breakdown, può tradursi nella mancata intesa circa una decisione da assumere in comune. La soluzione della vicenda è, anche in questi casi, affidata alla potestà conciliativa del vescovo, il quale sarà libero di esercitarla per se ipse vel per alios61.
4. Conclusioni
Le vicende che hanno riguardato la Chiesa d’Inghilterra si discostano profondamente dal quadro teologico-giuridico protestante, nonostante la Reformation Parliament62 con cui Enrico VIII formalizzò la separazione da Roma, e la successiva calvinizzazione della Anglicana Ecclesia63 che ha trovato compimento regnando Eduardo VI ed Elisabetta I64. Le ragioni di tale peculiare condizione sono rinvenibili, da un lato, nella posizione che il diritto canonico ha da sempre ricoperto nel sistema delle fonti del diritto della Chiesa d’Inghilterra e, dall’altro, nella natura politica dello scisma anglicano65.
Infatti, nel periodo che precedette l’allodossia di Enrico VIII, il diritto della Chiesa d’Inghilterra era costituito dal diritto canonico classico66, meglio definito pre-Reformation canon law67, ovvero dal Corpus iuris canonici, dai decreti dei Sinodi nazionali e provinciali nonché «dalle epistole, bolle e decretali della Santa Sede»68, che ad ogni modo sopravvisse al distacco cennato laddove non in contrasto con la normativa ad esso successiva69.
In questa direzione, quindi, le Alternative Dispute Resolutions rappresentano un ulteriore settore di influsso del diritto canonico avendo l’ordinamento anglicano (già) ereditato dal primo i concetti «di matrimonio cristiano, della legittimazione dei figli per susseguente matrimonio, della separazione giudiziale, della tutela dei legittimari, della buona fede, dell’elemento psicologico del reato, del carcere come punizione del crimine, dell’usura, dell’ingiuria e della diffamazione»70, oltre al rimedio della cy-prèss doctrine, in virtù della quale il giudice, quando lo scopo di un trust non possa essere raggiunto, è legittimato a modificarne l’atto costitutivo e a individuarne una finalità affine71.
A conferma di quanto innanzi, infatti, è opportuno ribadire, per un verso, la perfetta sovrapponibilità del modello processuale della Court of Canchery alla prassi adottata dalle Churchs courts in special modo sotto il profilo dei rimedi esecutivi della decisione del Cancelliere, che in caso di inosservanza dell’injuction poteva sanzionare il convenuto, per il tramite di una Commission of ribellion, disponendone la detenzione o il sequestro patrimoniale72, e per l’altro ricordare come oltre Manica fosse preclusa la possibilità di ottenere per via giudiziale la dissoluzione del vincolo matrimoniale, conseguibile esclusivamente per atto del Parlamento.
Infatti, fu necessaria l’approvazione del Matrimonial Causes Act del 1857 e l’istituzione della Court for Divorce and Matrimonial Causes, per vedere affidata ad una corte secolare la giurisdizione matrimoniale anglicana, ivi compresa la competenza sul divorzio, fino ad allora riservata alla giurisdizione delle corti cristiane73.
Le medesime considerazioni risultano, altresì, estendibili alla visita ed all’applicazione della legge sulla rottura delle relazioni pastorali anglicane che, mutatis mutandis, trovano piena corrispondenza nel diritto canonico latino.
Infatti, da un lato, il vescovo diocesano visita «le persone, le istituzioni cattoliche, le cose, i luoghi sacri che sono nell’ambito della Diocesi» (can. 397, § 1 CIC 1983)74 affinché si rispettino tutte le norme di diritto patrimoniale che reggono una corretta amministrazione75, e dall’altro nella relazione pastorale tra parroco e comunità parrocchiale «la perdita della buona considerazione da parte dei parrocchiani onesti o l’avversione contro il parroco» (can. 1741 CIC 1983), tradizionalmente definita odium plebs (can. 2147 CIC 1917), possono legittimare la scelta del vescovo diocesano, e dei presuli ad esso equiparati, di procedere alla rimozione dello stesso76. Sotto il profilo politico, infine, l’esperienza inglese ha dimostrato una corrispondenza stringente tra la fede personale del monarca e la politica religiosa attuata nei confronti dei sudditi-fedeli.
Infatti, la Chiesa d’Inghilterra, uniformandosi al principio del cuis regio, eius et religio77, ha riprodotto i caratteri tipici della Chiesa nazionale78, in cui l’unica religione consentita è quella professata dal sovrano.
Bisogna pertanto ricordare che nonostante le concessioni fatte ai luterani ed ai sostenitori delle idee riformate, finalizzate ad ottenere il sostegno dei principi tedeschi nella propria contesa matrimoniale79, Enrico VIII non si allontanò mai dalla tradizione cattolica che così personalmente lo aveva caratterizzato, e che gli aveva garantito il titolo di Defensor fidei80. Per cui, nel costituire il fondamento dogmatico-liturgico della neonata Chiesa d’Inghilterra furono conservati i riti, la dottrina e la liturgia della tanto avversata Chiesa romana81, così come la competenza dei tribunali ecclesiastici e soprattutto le norme canoniche, sostantive e processuali, ad essa relative82.
