Sommario: 1. Introduzione alla tematica: il diritto all’oblio; 2. Ricostruzione della vicenda oggetto della decisione della Corte di Cassazione; 3. Il concetto di deindicizzazione di pagine web da motori di ricerca; 4. Dall’oblio alla deindicizzazione e viceversa; 5. Considerazioni conclusive
1. Introduzione alla tematica: il diritto all’oblio
Il diritto all’oblio[1] è un istituto di origine giurisprudenziale[2] che da sempre ha dato spazio a un ampio dibattito interpretativo circa una sua possibile configurazione ed esistenza nell’ordinamento giuridico.
Se inizialmente con l’espressione “diritto all’oblio” si faceva riferimento al diritto del singolo soggetto a essere dimenticato, l’evoluzione tecnologica ha rappresentato una sfida nell’interpretazione e applicazione del medesimo diritto.
L’aspetto maggiormente problematico attiene alla diffusione di un flusso copioso di informazioni che risultano essere decontestualizzate e che vivono in un eterno presente dato dalla dimensione della Rete Internet[3]. La definizione di questo diritto, nata proprio grazie all’elaborazione giurisprudenziale, ha trovato solo successivamente una propria sistemazione normativa. Il riferimento è, ovviamente, al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali[4] il quale, all’art. 17, ha codificato il cd. “diritto alla cancellazione”.
Il tratto peculiare questo diritto, secondo una interpretazione ormai definita e consolidata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è quello di essere costituito dall’essere strettamente connesso con il decorrere del tempo. Precisamente, proprio in forza di un fattore temporale, una determinata notizia potrebbe divenire irrilevante per la società esplicandosi come un fatto di limitazione alla libertà, costituzionalmente garantita, di espressione del pensiero[5]. Nel momento in cui la divulgazione di un fatto e di una notizia, riferibile a un momento passato, dovesse non possedere degli elementi di interesse per la collettività, la pubblicazione di essa non risulterebbe essere legittima nel tempo presente[6].
L’avvento delle cd. nuove tecnologie, e precisamente di Internet, ha aumentato esponenzialmente la problematica connessa con il diritto all’oblio. Nel momento in cui la divulgazione di una notizia avviene attraverso il web, è possibile che essa viva in quello che può essere definito come un eterno presente[7].
Posta questa breve premessa terminologica e storico-ricostruttiva, l’obiettivo che viene perseguito con il contributo è quello di analizzare l’anima “processuale” del diritto all’oblio. Particolare attenzione verrà prestata al contenuto della domanda di deindicizzazione avanzata al fine, oltre a quanto richiesto, anche la cancellazione della notizia pubblicata online.
Al fine di perseguire quanto dichiarato, quindi, si provvederà a esporre il fatto sul quale si è pronunciata la Suprema Corte per poi, successivamente, affrontare la nozione di deindicizzazione per evidenziare gli aspetti di somiglianza e differenza rispetto al contenuto del diritto all’oblio.
La metodologia che verrà utilizzata richiederà, in un primo momento, di fornire una ricostruzione al fatto che ha dato impulso alla querelle giudiziaria per poi, in un secondo momento, trattare, in un modo separato, il concetto di deindicizzazione e di diritto all’oblio[8].
2. Ricostruzione della vicenda oggetto della decisione della Corte di Cassazione
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un soggetto riassumeva dinnanzi al tribunale di Reggio Emilia il giudizio che era stato instaurato nei confronti di un altro soggetto privato e della casa editrice al fine di ottenere, in primo luogo, la cancellazione o la deindicizzazione della pagina web individuabile a seguito di semplice digitazione del proprio nominativo. In secondo luogo, viene avanzata la richiesta di risarcimento del danno per violazione del codice privacy nonché per violazione del dovere di verità di notizie a lui riferibili a cui aggiungere quello per la creazione di codesta pagina web. In terzo e ultimo luogo, viene richiesto l’ordine di ritiro dal commercio di tutte le copie del libro.
Il tribunale[9] adito evidenziava come la riassunzione aveva quale oggetto, solamente, la domanda attinente alla violazione del Codice privacy alla luce del difetto di legittimazione riconosciuto a tutti i convenuti, eccezione fatta per uno di essi[10]. In relazione all’aspetto della deindicizzazione, infatti, il Tribunale evidenziava che il foro competente fosse quello di Milano. Veniva, di conseguenza, rigettata la domanda di ritiro dal commercio del libro poiché i convenuti erano stati rispettosi dei limiti e dei relativi parametri imposti al giornalista nel momento in cui egli riferisce le notizie contenenti dati sensibili. Si precisa, infatti, che essi comprendono anche le informazioni attinenti ad atti giudiziari e di applicazione delle misure cautelari.
In seguito alla decisione assunta dal Tribunale, l’istante proponeva ricorso in Corte di Cassazione sulla scorta di tre motivi. Il primo atteneva alla violazione di quanto sancito dall’art. 116 c.p.c. poiché il Tribunale aveva ritenuto provata la verità della notizia concernente la condanna del ricorrente a una grave pena detentiva in forza di semplici fotocopie, disconosciute dal soggetto, e senza fare alcun riferimento ai certificati del casellario giudiziale.[11] In secondo luogo, il ricorso in Corte di Cassazione veniva giustificato sulla scorta della motivazione illogica, o omessa, sui fatti controversi da parte del Tribunale di Reggio Emilia.
Quest’ultimo, secondo la ricostruzione offerta dal ricorrente, non aveva esaurientemente motivato l’interesse pubblico di una condanna intervenuta undici anni fa e non presente nei certificati del casellario giudiziario[12]. Infine, il terzo motivo di ricorso, doveva essere riferito alla violazione dell’art. 8 CEDU nonché dell’art. 17 TFUE e, in generale, del Regolamento Ue 2016/679 circa il rispetto alla vita privata e famigliare, alla protezione dei dati di carattere personale sotto il profilo del diritto all’oblio. In relazione a quest’ultimo fatto, il libro in questione riporterebbe fatti accaduti diciassette anni prima che non si sono conclusi con una condanna per truffa.
Il primo motivo viene ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte in quanto, secondo quanto stabilito dal codice di rito, la doglianza relativa all’art. 116 c.p.c. è ammissibile solamente in due ipotesi. In primis, nell’ipotesi in cui il giudice, nell’attività di valutazione di una prova o di una risultanza probatoria, non abbia operato in forza del suo prudente apprezzamento arrivando a attribuire un valore differente rispetto a quello attribuibile.
La seconda ipotesi allude al fatto che il giudice, in relazione a una prova soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare questa secondo il suo prudente apprezzamento quando questo non poteva essere fatto per legge.
A differenza da quanto appena prospettato, nel caso sottoposto all’analisi della Suprema Corte, il ricorrente assumeva solamente che il giudice non avesse correttamente esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, di conseguenza, la censura diviene inammissibile se rapportata all’art. 116 c.p.c.
Potrebbe residuare un vizio motivazionale alla luce della novella che ha interessato l’art. 360 n. 5 c.p.c. il quale, a sua volta, è soggetto a stringenti vincoli[13] che non vengono presi in considerazione dal ricorrente. Quest’ultimo, infatti, non specifica perché il fatto storico, associato alle risultanze del casellario giudiziario, sia da ritenere decisivo posto che il Tribunale ha ritenuto doveroso dare prevalenza agli elementi storici essenziali al fine ultimo di tutelare l’attività di informazione giornalistica rispetto al diritto alla riservatezza[14].
Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di essere esaminati in mondo congiunto, vengono ritenuti dalla Cassazione come infondati nonché inammissibili. Sul punto, il riferimento è al richiamo al Regolamento Ue, il GDPR, proprio in ragione del tempo in cui si sono realizzati i fatti che hanno condotto alla pubblicazione del libro frutto di un’attività di indagine giornalistica.
Per quanto attiene al diritto all’oblio, il riferimento viene definito come “irrilevante” poiché non viene confutata l’affermazione del Tribunale di Reggio Emilia circa l’oggetto del processo. Quest’ultimo sarebbe limitato al risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali realizzatosi, a sua volta, attraverso la pubblicazione del libro.
Sul punto, infatti, è doveroso chiarire la concretizzazione processuale del diritto all’oblio, cioè, la domanda di deindicizzazione di pagine web da motori di ricerca[15]. È evidente, quindi, che la domanda di deindicizzazione non può legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti di chi ha scritto un libro i cui contenuti, o meglio, le cui pagine sono state successivamente inserite anche sul web. La domanda di deindicizzazione, infatti, deve essere rivolta ai titolari dei singoli motori di ricerca: questi ultimi, infatti, possiedono il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti.
In relazione al caso di specie non risulta corretto trattare di diritto all’oblio poiché l’oggetto del processo “è costituito esclusivamente dall'asserito illecito trattamento dei dati personali compiuto mediante la pubblicazione del libro; di quel libro di cui unicamente è stato chiesto, in pregiudizio dei convenuti in riassunzione, il ritiro dal commercio”.
Di conseguenza, l’indagine deve essere condotta all’interno dei limiti imposti all’attività di informazione giornalistica la quale, a sua volta, deve essere condotta nel rispetto dei limiti del Codice Privacy. Quest’ultimo ammette il trattamento dei dati personali, anche in assenza del consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 137 co. 2 del già citato Codice Privacy[16].
3. Il concetto di deindicizzazione di pagine web da motori di ricerca
La sentenza oggetto di analisi in questo contributo, ossia la n. 9923/2022 della Corte di Cassazione italiana, precisa che il diritto all’oblio, sul versante del diritto processuale, può essere azionato attraverso la proposizione della domanda di deindicizzazione di pagine web da motori di ricerca. Questa affermazione impone, dunque, di analizzare la reale esplicazione del diritto all’oblio nel mondo digitale.
Il risultato, in conformità anche a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, è che il diritto all’oblio non si traduce in “cancellazione della copia cache ma unicamente deindicizzazione”[17]. La ragione di questa affermazione è giustificata dalla necessità di consentire di accedere all’informazione attraverso il ricorso a chiavi di ricerca differenti a partire dal nominativo della persona, il tutto finalizzato a garantire l’interesse pubblico di accesso alla notizia[18].
In questo senso, quindi, la deindicizzazione rappresenta l’unica soluzione di autentico equilibrio tra il diritto all’oblio della persona e il diritto all’informazione del pubblico. Il bilanciamento tra questi due diritti opposti può essere rinvenuto attraverso l’applicazione di criteri determinati. In primo luogo, ci si deve chiedere se la notizia riguarda in prevalenza l’interessato o se possiede anche un contenuto sociale/collettivo: nella prima ipotesi è possibile disporre anche la cancellazione. A contrario, se il riferimento all’interessato risulta essere inserito in un contesto più ampio dello scenario sociale, come ad esempio un fenomeno di corruzione, deve essere ordinata la deindicizzazione senza la cancellazione della notizia e delle copie cache della medesima nel motore di ricerca[19].
Ai fini di esercitare in modo vittorioso la domanda di deindicizzazione, è necessario che il soggetto istante indichi, nella domanda introduttiva del giudizio, in modo preciso e specifico i contenuti lesivi della reputazione non suscettibili di essere qualificati come di interesse pubblico. Una doglianza generica che non indichi le informazioni suscettibili di ledere il diritto del singolo alla protezione dei dati personali si traduce, in modo inevitabile, in una domanda che non individua i contenuti rispetto al quale possa ritenersi esigibile la pretesa avanzata.
È solamente attraverso una precisa indicazione dei fatti è possibile individuare il petitum mediato[20] della pretesa rispetto al quale viene richiesto, nonché indirizzato, l’intervento del titolare del trattamento al fine di rimuovere le notizie definite come lesive. In altri termini, “la mancata indicazione specifica indicazione dei contenuti lesivi nella domanda introduttiva del giudizio volto alla rimozione degli stessi, si traduce in un difetto di edictio actionis”[21].
Per quanto attiene al requisito della determinatezza dell’atto di citazione, non sempre è necessario indicare gli URL poiché vi sono delle ipotesi in cui è sufficiente indicare in modo specifico i contenuti lesivi rinviando, sempre nell’atto introduttivo del giudizio, alle parole-chiave da inserire nel motore di ricerca[22]. In questa seconda ipotesi, non si può trattare di indeterminatezza a condizione che l’enunciazione sia chiara e completa dei fatti qualificati come lesivi. Essi devono essere accompagnati dalle parole-chiave consentano di definire precisamente la materia del contendere[23].
In conclusione, presupposto dell’intervento dell’Internet service provider è la conoscenza puntuale dei contenuti da rimuovere[24]. Il gestore deve essere posto nelle condizioni di poter intervenire in modo efficace nonché di prendere contezza dell’interferenza che si è realizzata con riferimento ai diritti fondamentali della persona, tra cui il diritto di riservatezza.
4. Dall’oblio alla deindicizzazione e viceversa
La deindicizzazione, in base a quanto si desume dalla pronuncia che è stata analizzata, risulta essere strettamente connessa con diritto all’oblio in quanto può essere interpretata quale declinazione del diritto all’autodeterminazione informativa che, a sua volta, consente all’interessato di esercitare, sebbene con determinati limiti, un controllo circa le informazioni che lo riguardano. Alla luce di questo, quindi, il diritto all’oblio subisce un’ulteriore evoluzione divenendo “il diritto a non essere trovato facilmente”[25] e non più come il diritto a essere dimenticato[26].
L’evoluzione del diritto all’oblio nel mondo digitale è stato definito, recentemente, dal Supremo Collegio[27] con una sentenza che fornisce una sintesi esaustiva del percorso che si è realizzato sul punto.
Nella pronuncia, si legge, dell’esistenza di due diritti fondamentali, apparentemente in contrasto tra di loro: il diritto di cronaca, ex art. 21 Cost., e il diritto alla riservatezza del singolo. L’individuazione del punto di equilibrio tra questi due diritti, equilibrio che sarà rinvenuto a seguito di un’operazione di bilanciamento[28], dovrà essere individuato dal Giudice il quale, precisamente, dovrà valutare, in modo concreto e attuale, l’interesse pubblico con riferimento alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e vicende sono protagonisti.
Rispetto alla divulgazione di fatti avvenuti nel passato, la menzione dei soggetti cui si riferiscono può essere definita come lecita a condizione che si possa rinvenire un interesse[29] della collettività.
A contrario, deve essere ritenuto prevalente l’interesse alla riservatezza del singolo rispetto ad avvenimenti passati che possano ferirlo nella dignità e nell’onore e rispetto ai quali la collettività non possieda più memoria[30].
Posta questa premessa, le Sezioni Unite, arrivano a qualificare il diritto all’oblio come un diritto nel quale sono presenti tre anime: 1) il diritto a non ri-pubblicare, a distanza di tempo, notizie che in un momento passato erano state legittimamente diffuse[31]; 2) il diritto a ottenere la contestualizzazione, cioè l’aggiornamento, delle notizie presenti su internet[32]; 3) il diritto alla deindicizzazione[33] della notizia dai motori di ricerca.
Il diritto all’oblio, anche nella sua nuova accezione di diritto a non essere trovato facilmente, sta assumendo una portata sempre più pervasiva: un indizio di questa tendenza è il moltiplicarsi di pronunce, soprattutto di legittimità, le quali si pronunciano sulla richiesta avanzata da un soggetto privato di procedere alla cancellazione. Dall’altra parte, invece, spesso questo rimedio della deindicizzazione, a cui spesso viene aggiunta la cancellazione, viene usato in maniera abbastanza frequente[34].
Al di là di questo, la portata dirompente del diritto alla deindicizzazione viene desunta, altresì, dalla circostanza che esso ha plasmato il diritto processuale civile. Il riferimento va all’ordinanza della Corte di Cassazione italiana del 21 luglio 2021[35] con la quale è stato precisato che la richiesta di deindicizzazione deve possedere un contenuto particolare. È onere della parte che intende avanzare legittimamente e proficuamente questa domanda quello di fornire in modo dettagliato gli indirizzi URL o, in alternativa, il contenuto e le parole chiave che conducono alla notizia che cagiona un pregiudizio al soggetto interessato e, rispetto alla quale, viene avanzata la richiesta di deindicizzazione[36].
Volendo fornire un breve excursus storico, il diritto all’oblio nasce quale diritto del singolo a che una notizia, già in precedenza pubblicata in modo legittimo, non venga pubblicata in un momento successivo. Con lo sviluppo tecnologico e con la diffusione di Internet, è stato interpretato come diritto alla protezione dei dati personali e, successivamente, come diritto alla cancellazione dei dati ritenuti lesivi della propria persona, a condizione che questi potessero essere qualificati come non più attuali.
Il diritto all’oblio, da interpretare come diritto a essere dimenticati, si fa portatore dell’esigenza del singolo individuo di non essere più ricordato per fatti che sono avvenuti in passato e che, nel passato appunto, sono stati oggetto di cronaca. In altri termini, il diritto all’oblio esprime la necessità dell’individuo di rientrare nell’anonimato una volta venuto meno l’interesse pubblico alla conoscenza di un determinato fatto accaduto nel passato e che, con il decorso del tempo finisce per scomparire[37]. Il diritto a essere dimenticati si traduce nel diritto a non rimanere esposti, per un periodo di tempo senza fine, a una rappresentazione che non è più attuale della propria persona. Quanto appena descritto, dunque, si può tradurre in un pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza[38].
Il problema assume una portata ancora differente, e maggiormente pregnante, se rapportato alle nuove tecnologie. Queste, infatti, hanno aumentato, in modo esponenziale la capacità di elaborazione dei dati, la loro memorizzazione e la loro interconnessione. Da questo, dunque, un aumento del rischio della violazione della sfera del privato a causa proprio di questa evoluzione tecnologica e degli strumenti legislativi non sempre appropriati per quanto attiene all’apprestare le tutele necessarie.
5. Considerazioni conclusive
La pronuncia della Corte di Cassazione analizzata nel presente contributo attiene alla domanda di deindicizzazione avanzata da un soggetto privato. L’aspetto peculiare concerne, in primo luogo, la distinzione che viene effettuata tra deindicizzazione e cancellazione precisando le condizioni che consentono di avanzare, legittimamente, la richiesta sia di cancellazione sia di deindicizzazione, e quali, invece, possono fondare una richiesta di mera deindicizzazione.
In secondo luogo, l’aspetto caratteristico della pronuncia concerne il contenuto che l’atto processuale, con il quale l’attore, da intendere in senso sostanziale, avanzata la richiesta di deindicizzazione. Egli soggiace a una serie di oneri al fine di poter vedere accolta la propria richiesta.
Alla luce di questo, dunque, emerge come il diritto all’oblio[39], nato in un momento storico in cui il diritto a essere dimenticato poteva essere ricondotto al modo “tradizionale” di diffusione delle notizie, cioè grazie alla circolazione giornali, ha subito una trasformazione. Essa è arrivata a incidere non solo sul diritto sostanziale ma anche su quello processuale.
Il diritto all’oblio, originariamente interpretato quale diritto a essere dimenticati, è divenuto diritto a non essere trovati facilmente.
Proprio sulla scorta dell’evoluzione giuridico-tecnologica del diritto all’oblio, all’istante viene imposto, sempre al fine di veder accolta la propria domanda di deindicizzazione, di fornire l’indicazione degli elementi di collegamento. Precisamente, al fine di poter accogliere una domanda diretta a ottenere la deindicizzazione da pagine web e/o la cancellazione della notizia è necessario indicare l’indirizzo URL che rimanda alla notizia ritenuta lesiva[40].
Quanto appena esposto dimostra come, ancora una volta, il diritto non rimane immune alla portata dirompente dell’evoluzione tecnologica. Si potrebbe arrivare a sostenere che, potenzialmente, lo stesso atto di citazione[41] debba piegarsi a quanto imposto da un “nuovo” legislatore. In questa direzione, è la medesima evoluzione tecnologica a integrare delle disposizioni che, da un punto di vista strettamente teorico, sono inderogabili e indisponibili[42]. Appare evidente la nuova sfida che il diritto deve affrontare, cioè, adattare i propri schemi processuali all’innovazione, la quale si pone come un “legislatore del caso concreto”.
Ulteriore conclusione che si può elaborare attiene alla nuova fisionomia che assume il diritto all’oblio: non il diritto a essere dimenticati ma il diritto a non essere trovati.
Si assiste, dinnanzi a un mutamento della domanda giudiziale, a un cambio di prospettiva anche sul piano sostanziale. L’immagine metaforica è quella di un soggetto che risulta essere costretto a “nascondersi” al fine di trovare la pace dell’oblio. L’oblio che da diritto muta la propria pelle per diventare una “lotta” necessaria per liberarsi dal peso del passato. Sempre da un punto di vista metaforico, l’immagine che si può offrire è quella di individuo che scappa da un passato che diviene sempre più presente: la corsa è contro il tempo ed è preordinata a cercare un rifugio[43].
