Osservatorio di Diritto penale sostanziale e processuale - Marzo/Aprile 2022 - Criminal Law Lab
Modifica paginaautori Wanda Nocerino , Dalila Mara Schirò
Osservatorio bimestrale delle principali sentenze emesse dalla Corte di cassazione in tema di Diritto penale sostanziale e processuale elaborato dal Gruppo di Ricerca Criminal Law Lab. Periodo Marzo/Aprile 2022.
Pubblichiamo nella Rivista l’Osservatorio di Diritto penale sostanziale e processuale elaborato dal Gruppo di ricerca Criminal Law Lab, patrocinato dall’Università degli Studi di Palermo.
L’Osservatorio contiene le massime delle più rilevati pronunce depositate dalla Corte di cassazione nel bimestre marzo-aprile 2022.
Le massime sono state raccolte da Wanda Nocerino e Dalila Mara Schirò.
Con riferimento al diritto penale sostanziale, si segnalano, tra le altre, alcune interessanti sentenze in materia di: infortuni nei luoghi di lavoro (Cass., Sez. IV, 5 ottobre 2021, dep. 1 marzo 2022, n. 7092; Cass., Sez. IV, 26 maggio 2021, dep. 29 aprile 2022, n. 16562); non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass., Sez. IV, 23 novembre 2021, dep. 10 marzo 2022, n. 8302); responsabilità dell’esercente una professione sanitaria (Cass., Sez. IV, 8 febbraio 2022, dep. 15 marzo 2022, n. 8613; Cass., Sez. V, 8 febbraio 2022, dep. 20 aprile 2022, n. 15272); tortura (Cass., Sez. V, 9 novembre 2021, dep. 16 marzo 2022, n. 8973); protezione dei minori (Cass., Sez. III, 27 ottobre 2021, dep. 22 marzo 2022, n. 9735; Cass., Sez. VI, 3 marzo 2022, dep. 6 aprile 2022, n. 13145); informazione interdittiva antimafia (Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2022, dep. 14 aprile 2022, n. 14731).
Con riferimento al diritto processuale penale, si segnalano alcune interessanti pronunce in materia di: legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, dep. 3 marzo 2022, n. 7635); indagini suppletive (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2021, dep. 24 marzo 2022, n. 10728); “prova nuova” nel giudizio di revisione (Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, dep. 16 marzo 2022, n. 8997); sequestro probatorio di materiale informatico (Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2022, dep. 4 aprile 2022, n. 12507); rinnovazione della prova dichiarativa in appello (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, dep. 30 marzo 2022, n. 11586); notificazione “impossibile” per irreperibilità del destinatario (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, dep. 14 aprile 2022, n. 14573).
Diritto penale sostanziale
Cass., Sez. IV, 5 ottobre 2021, dep. 1 marzo 2022, n. 7092 – Pres. Dovere – Rel. Esposito – P.M. Cardia Delia (conf.) – Ric. B.V. – (rif. art. 583, 590 c.p.; art. 2, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81).
Il preposto è titolare di una posizione di garanzia posta a salvaguardia della incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi.
Cass., Sez. VI, 26 novembre 2021, dep. 1 marzo 2022, n. 7255 – Pres. Fidelbo – Rel. Silvestri – P.M. Orsi (parz. conf.) – Ric. G.V. (rif. artt. 336, 393 bis c.p.).
L’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata tutte le volte in cui la condotta di questi, per lo sviamento dell’esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui essa è conferita o per le modalità di realizzazione, risulti oggettivamente illegittima, non essendo necessario che il soggetto sia consapevole della illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio ai danni del privato.
Cass., Sez. I, 18 marzo 2021, dep. 2 marzo 2022, n. 7479 – Pres. Siani – Rel. Saraceno – P.M. Zacco (conf.) – Ric. M.S. – (rif. art. 434 c.p.).
Il disastro c.d. “innominato”, di cui all’art. 434 c.p., è integrato da un “macroevento” che include non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità.
Cass., Sez. IV, 23 novembre 2021, dep. 10 marzo 2022, n. 8302 – Pres. Ferranti – Rel. Esposito – P.M. Di Nardo (diff.) – Ric. C.D. – (rif. art. 131-bis c.p.; art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
L’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., non è preclusa dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, anche quando, sulla base di essi, sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale, poiché i parametri di valutazione rilevanti ex art. 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettive ed operano su un piano diverso rispetto a quelli riguardanti la personalità del reo. I precedenti penali, invece, possono assumere valenza ostativa qualora l’imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.
Cass., Sez. II, 4 febbraio 2022, dep. 10 marzo 2022, n. 8324 – Pres. Messini D’Agostini – Rel. Recchione – P.M. Cocomello (parz. conf.) – Ric. K.B. – (rif. art. 628 c.p.).
Con riferimento al reato di rapina c.d. impropria, l’aggravante delle più persone riunite ricorre nella ipotesi di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo necessario che gli stessi realizzino contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica.
Cass., Sez. III, 4 febbraio 2022, dep. 28 marzo 2022, n. 11087 – Pres. Di Nicola– Rel. Scarcella – P.M. Tocci (parz. conf.) – Ric. M. – (rif. artt. 2, d.lgs 74/2000 e 110 c.p.p.).
In assenza di deleghe ai componenti del consiglio di amministrazione su specifiche materie o attribuzioni concernenti la gestione della società, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.
Cass., Sez. IV, 8 febbraio 2022, dep. 15 marzo 2022, n. 8613 – Pres. Dovere – Rel. Cappello – P.M. Fimiani (conf.) – Ric. M.M. (rif. art. 589 c.p.).
Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, anche qualora non determini ex se un aggravamento della lesione e della perturbazione funzionale, assume rilievo penale ove generi una dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute. Dunque, integra il delitto di lesioni personali colpose la condotta del sanitario che determini l’aumento del periodo di tempo necessario alla guarigione o alla stabilizzazione dello stato di salute del paziente.
Cass., Sez. V, 9 novembre 2021, dep. 16 marzo 2022, n. 8973 – Pres. Vessichelli – Rel. Riccardi – P.M. Di Leo (conf.) – Ric. M. G. – (rif. art. 613-bis c.p.).
Il delitto di tortura di cui all’art. 613-bis c.p. è un reato eventualmente abituale, potendo essere integrato non solo da una pluralità di condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, ma anche da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della persona offesa, che però si sostanzi in un trattamento inumano e degradante per la dignità della vittima; in tale prospettiva, la locuzione «mediante più condotte» va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.
Cass., Sez. II, 11 febbraio 2022, dep. 21 marzo 2022, n. 9533 – Pres. Diotallevi – Rel. Di Pisa – P.M. Fodaroni (conf.) – Ric. P.S. – (rif. art. 648-bis c.p.).
Integra il reato di riciclaggio la condotta del soggetto che, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, atteso che tale operazione è idonea ad ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa della provenienza dell’animale.
Cass., Sez. III, 27 ottobre 2021, dep. 22 marzo 2022, n. 9735 - Pres. Lapalorcia- Rel. Andronio – P.M. Manuali (parz. conf.) – Ric. P.A. - (rif. art. 609-undecies).
Il delitto di adescamento di minorenne finalizzato al compimento di atti sessuali con un minore di anni sedici è integrato anche se l’autore del reato non sia l’insegnante diretto del minore, purché sussista un rapporto di affidamento fiduciario del minore rispetto al soggetto adulto.
Cass., Sez. IV, 15 marzo 2022, dep. 24 marzo 2022, n. 10351 – Pres. Ciampi – Rel. Serrao – P.M. Tassone (conf.) – Ric. E. M., N. D. – (art. 434, 449 c.p.).
Il delitto previsto dal combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p. si qualifica come reato colposo di danno o di pericolo concreto, essendo necessario accertare che dall’incendio, o da altri disastri, sia effettivamente derivata la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero l’incolumità pubblica. La valutazione del pericolo deve essere operata avendo riguardo al momento intercorrente tra la condotta e la realizzazione dell’evento, al fine di prendere in considerazione tutte le circostanze che incidono sulla verificazione del pericolo medesimo, escludendosi che il giudizio possa operare ex post (nel caso di specie, la Corte, respingendo i ricorsi proposti dagli interessati, ha confermato la condanna degli imputati per aver cagionato per colpa, durante la costruzione del refettorio di una scuola elementare, il crollo del tetto della struttura portante, avendo utilizzato viti e chiodi troppo corti).
Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2022, dep. 30 marzo 2022, n. 11820 – Pres. Fidelbo – Rel. De Amicis – P.M. Epidendio (parz. diff.) – Ric. K. L. – (rif. art. 341-bis c.p.).
Affinché possa ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 341-bis c.p., il requisito della pluralità di persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa sussiste esclusivamente laddove assistano al fatto terzi soggetti estranei alla pubblica amministrazione (ossia i “civili”) ovvero persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti nel medesimo contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente (nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un detenuto al quale era stato contestato di avere proferito frasi offensive nei confronti di alcuni dipendenti dell’amministrazione penitenziaria, atteso che il fatto contestato era avvenuto solo alla presenza di altri pubblici ufficiali nell’esercizio dei medesimi compiti d’ufficio).
Cass., Sez. V, 25 gennaio 2022, dep. 1 aprile 2022, n. 12186 – Pres. Palla – Rel. Catena – P.M. Mastroberardino (conf.) – Ric. C.S. (rif. artt. 51, 595, 596, 599 c.p.).
Sussistono l’offesa e l’animus diffamandi rilevanti ai sensi dell’art. 595 c.p. quando le dichiarazioni rese da un condomino tramite e-mail insinuano il dubbio circa la correttezza della condotta dell’amministratore e, nel riportare la conoscenza di un possibile nuovo amministratore, ritenuto “valido”, con cui sostituirlo, alludono implicitamente alla inidoneità dello stesso a ricoprire la carica, cercando, dunque, di intaccarne la stima e la reputazione acquisite nel contesto di riferimento rappresentato dall’opinione degli altri condomini.
Cass., Sez. V, 17 febbraio 2022, dep. 1 aprile 2022, n. 12198 – Pres. Palla – Rel. Borrelli – P.M. Riccardi (conf.) – Ric. B. G. – (rif. art. 216, r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la integrazione del quale non sono necessari né la volontà di cagionare il fallimento e la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo, invece, sufficiente la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, con la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, intesa come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass., Sez. V, 18 gennaio 2022, dep. 5 aprile 2022, n. 12827 - Pres. Pezzullo - Rel. Romano – P.M. Epidendio (conf.) – Ric. V.G. (rif. art. 612-bis c.p.).
Integra il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p., la condotta di mobbing del datore di lavoro consistente nella mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro.
Cass., Sez. III, 10 marzo 2022, dep. 6 aprile 2022, n. 12926 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella – P.M. Mastroberardino (conf.) – Ric. C. F. – (rif. art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
La detenzione di stupefacenti in quantità inferiori rispetto ai limiti indicati nel d.m. richiamato dall’articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non costituisce un dato ex se decisivo ai fini dell’esclusione della rilevanza penale della condotta; e ciò in quanto il superamento della soglia prevista dalla normativa di settore rappresenta solo uno dei parametri rilevanti ai fini della configurabilità del reato e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale può essere ritenuta dal giudice anche in ragione di ulteriori circostanze dell’azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nell’articolo 75, comma 1-bis, dello stesso d.P.R. citato (quali «modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione»).
Cass., Sez. VI, 3 marzo 2022, dep. 6 aprile 2022, n. 13145 – Pres. Criscuolo – Rel. De Amicis - P.M. Ceniccola – Ric. M.M. (rif. artt. 571, 581 c.p.).
Non integra il delitto di abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 c.p. il comportamento dell’insegnante che percuota uno scolaro, non potendo concepirsi l’abuso di mezzi dei quali non sia consentito in alcun modo l’uso. Detto comportamento deve, invece, ritenersi punibile ai sensi dell’art. 581 c.p.
Cass., Sez. IV, 24 marzo 2022, dep. 7 aprile 2022, n. 13218 – Pres. Pezzella – Rel. Vignale – P.M. Serrao D’Aquino (parz. diff.) – Ric. C.A., F & C. (omissis) s.n.c. – (rif. art. 25-septies, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231).
È configurabile il reato di cui all’art. 25-septies, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, laddove l’ente abbia tratto dalla vicenda un vantaggio seppur minimo, purché, però, emerga che già prima dell’infortunio occorso al dipendente l’attività aziendale si caratterizzava per una sostanziale inosservanza delle prescrizioni compendiate nel d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, più volte violate dai vertici aziendali.
Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, dep. 13 aprile 2022, n. 14518 – Pres. Petruzzellis – Rel. Villoni – P.M. Orsi (conf.) – Ric. F. M. – (rif. art. 572 c.p.).
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nelle ipotesi in cui le vessazioni e le sopraffazioni nei confronti delle vittime siano intervallate da atteggiamenti privi di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, atteso che le reiterate manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo.
Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2022, dep. 14 aprile 2022, n. 14731 – Pres. Fidelbo – Rel. Silvestri – P.M. Lettieri (par. diff.) – Ric. P. A. – (rif. art. 316-ter c.p.; d.lg. 6 settembre 2011, n. 159; d.l. 22 marzo 2021, n. 41).
L’informativa interdittiva antimafia di cui agli artt. 84 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è giuridicamente sussumibile nell’alveo delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo I, del medesimo decreto, a cui la normativa sui contributi a fondo perduto previsti dal c.d. “decreto Sostegni” rimanda quale condizione ostativa al rilascio dei contributi stessi. Non è, quindi, configurabile il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, d.l. 22 marzo 2021 la dichiarazione di essere stato destinatario di un’informativa interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l’omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all’art. 67, d.lg. n. 159 del 2011, che riguarda l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione prevista dal libro I, titolo I, capo II, del predetto decreto, fra le quali non rientra l’interdittiva.
Cass., Sez. I, 22 marzo 2022, dep. 15 aprile 2022, n. 14769 – Pres. Bricchetti – Rel. Poscia – P.M. Birritteri (parz. diff.) – Ric. D.B.L., N. A., D.F.E. – (rif. art. 419 c.p.).
Il delitto di devastazione e saccheggio, che è reato contro l’ordine pubblico, è configurabile indipendentemente dalla gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti realizzati abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico (fattispecie relativa ad eventi verificatisi durante una partita di calcio in occasione della quale gli imputati avevano lanciato bottiglie, pietre e corpi contundenti, danneggiando le attrezzature e gli impianti dello stadio ed attaccato le forze dell’ordine all’atto dell’invasione del campo da gioco, ledendo sia beni di natura patrimoniale sia l’ordine pubblico).
Cass., Sez. I, 7 aprile 2022, dep. 26 aprile 2022, n. 15838 – Pres. Zaza – Rel. Russo – P.M. Zacco (conf.) – Ric. V.D. – (rif. artt. 575, 577 c.p.).
In tema di omicidio volontario, la circostanza aggravante del “mezzo insidioso” di cui all’art. 577, comma 1, n. 2, c.p. si configura laddove la modalità della condotta, per la sua natura ingannevole o per il modo o le circostanze che ne accompagnino l’estrinsecazione, rechi in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l’attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile rispetto ad altro mezzo la difesa. Nell’ipotesi in cui il mezzo usato per recare offesa sia un coltello, non integra la circostanza aggravante in disamina il mero occultamento dell’arma del delitto o la mera repentinità con cui il soggetto agente colpisca la vittima, dovendo essere riconosciuto il pericolo nascosto quando le modalità della condotta dell’agente consentano di ricostruire un inganno in cui la vittima è caduta e di cui non si poteva avvedere.
Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2021, dep. 26 aprile 2022, n. 15869 – Pres. Mogini – Rel. Silvestri – P.M. Perelli (parz. diff.) – Ric. T. I. M. B., A. I. – (rif. artt. 52, 336, 337 c.p.; art. 12, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286).
La condotta di resistenza a pubblico ufficiale è scriminata ex art. 52 c.p. laddove sia posta in essere al fine di opporsi al respingimento in mare verso un luogo non sicuro, così da esporre a pericolo l’incolumità e la vita del soggetto agente, in violazione di divieto assoluto di matrice internazionale.
Cass., Sez. VI, 24 marzo 2022, dep. 26 aprile 2022, n. 15876 – Pres. Criscuolo – Rel. Villoni – P.M. Venegoni (diff.) – Ric. C. F. A. – (rif. artt. 317, 609-bis c.p.).
Il reato di violenza sessuale commesso con abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale può concorrere formalmente con quello di concussione, atteso che le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della pubblica amministrazione e dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale.
Cass., Sez. II, 17 febbraio 2022, dep. 26 aprile 2022, n. 15889 – Pres. Imperiali – Rel. Recchione – P.M. Cocomello (conf.) – Ric. L. E. – (rif. artt. 628, 624-bis c.p.).
Si può qualificare luogo di privata dimora non solo l’abitazione, ma anche ogni luogo nel quale sia possibile dimorare - con modalità riservate - per un tempo apprezzabile ed in relazione al quale si possa esercitare lo ius excludendi alios. In tale prospettiva, le “pertinenze” dell’abitazione – per esempio, garage, androni, cortili condominiali e ascensori - devono essere considerate luoghi di “privata dimora”, purché l’accesso agli stessi sia consentito solo se autorizzato e la permanenza al loro interno possa durare per un tempo apprezzabile e con modalità riservate (nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per il delitto di rapina, aggravata dalla circostanza che la condotta era stata consumata in un luogo di privata dimora, atteso che l’aggressione funzionale alla consumazione della rapina era avvenuta all’interno di uno spazio di pertinenza dell’abitazione, ovvero il vano ascensore del condominio).
Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, dep. 17 marzo 2022, n. 9213 – Pres. Di Stefano – Rel. De Amicis – P.M. Mignolo (diff.) – Ric. K. T. – (rif. art. 314 c.p.; d.l. 19 maggio 2020, n. 34).
Non integra più il reato di peculato la condotta di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, anche per i fatti precedenti il 19 maggio 2020. E ciò in quanto ha effetto retroattivo la norma che attribuisce, ai gestori delle strutture ricettive, la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, facendo venire meno quella di incaricato di pubblico servizio, presupposto indefettibile del reato di peculato.
Cass., Sez. II, 10 febbraio 2022, dep. 4 aprile 2022, n. 12453 – Pres. Cammino – Rel. Pardo – P.M. Seccia (conf.) – Ric. C. M., D. M. – (rif. artt. 624-bis, 628 c.p.).
Nell’ipotesi di furto con strappo, la violenza si esercita esclusivamente sulla res sebbene, in ragione della relazione fisica tra persona e cosa, possa derivare anche una ripercussione indiretta e involontaria sulla persona medesima. Sussiste, invece, il delitto di rapina laddove il bene sia particolarmente aderente al corpo del possessore e quest’ultimo, istintivamente o deliberatamente, contrasti la sottrazione, in tal caso estendendosi, dunque, la violenza necessariamente anche alla persona in quanto l’agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa.
Cass., Sez. III, 1 febbraio 2022, dep. 11 aprile 2022, n. 13680 – Pres. Aceto – Rel. Gai – P.M. Tocci (conf.) – Ric. I. P. – (art. 88, r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401).
Integra il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, essendo irrilevante l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso.
Cass., Sez. IV, 26 gennaio 2022, dep. 20 aprile 2022, n. 15155 – Pres. Ciampi – Rel. Nardin – P.M. Perelli (conf.) – Ric. M. A. – (rif. artt. 40, 41, 589 c.p.).
Il riscontro della sussistenza del nesso causale fra la condotta dell’imputato e l’evento necessita di un doveroso giudizio controfattuale. Ne deriva che, nell’ipotesi di indifferenza della condotta posta in essere nella produzione dell’evento, deve escludersi che essa ne costituisca una causa; mentre, al contrario, laddove senza quella condotta l’evento non si sarebbe realizzato, essa è condizione causale dell’evento (nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di condanna pronunciata, in sede di merito, nei confronti dell’amministratore di una società per avere cagionato con colpa il decesso di un lavoratore a seguito di un infortunio da cui era conseguito uno stato comatoso-vegetativo permanente e successivamente la morte, atteso che, ha affermato la Cassazione, era stato pretermesso l’accertamento della causa della morte, facendo derivare unicamente dallo stato di coma vegetativo, conseguente l’infortunio, l’evento ascritto all’imputato, senza accertare quale patologia avesse materialmente condotto la persona offesa al decesso, avvenuto a distanza di oltre quattro anni dal sinistro, né il collegamento con le lesioni riportate in quella occasione).
Cass., Sez. V, 8 febbraio 2022, dep. 20 aprile 2022, n. 15272 – Pres. Vessichelli – Rel. Pistorelli – P.M. Lignola (omissis) – Ric. D. F. P. – (rif. art. 481 c.p.).
Il foglio unico di terapia riveste valore certificativo anche nelle ipotesi in cui il medico della struttura compili il documento sulla base di una scelta terapeutica operata da altro sanitario; anche in questo caso, invero, il medico non si limita alla mera riproduzione delle indicazioni terapeutiche compendiate in altri documenti, ma definisce o comunque recepisce, avallandole, le stesse, disponendone, in concreto, l’esecuzione da parte del personale della struttura sanitaria presso cui opera. Trattasi, quindi, di un’attività diretta di accertamento da parte del medico che compila il “foglio” ed attesta l’effettiva somministrabilità della terapia.
Cass., Sez. IV, 26 maggio 2021, dep. 29 aprile 2022, n. 16562 – Pres. Piccialli – Rel. Giordano – P.M. Casella (conf.) – Ric. N.M.C. (rif. artt. 40, 43, 589 c.p.; art. 2, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626; art. 2, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81).
La valutazione del rischio connesso all’impianto nel quale operano i dipendenti rientra tra i compiti del datore di lavoro, soggetto titolare del servizio di prevenzione e protezione e soggetto apicale con poteri decisionali e organizzativi su tutta l’attività produttiva.
Diritto processuale penale
Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, dep. 3 marzo 2022, n. 7635 – Pres. Cassano – Rel. Petruzzellis – P.M. Gaeta (concl. conf.) – Ric. C. – (rif. 420 ter c.p.p.)
La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione.
Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, dep. 9 marzo 2022, n. 8193 – Pres. Cassano – Rel. Rocchi – P.M. Block (concl. parz. conf) – Ric. B. – (rif. artt. 20 e 21 c.p.p.)
Se il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, comma 3, Cost., anche il precetto integrativo concernente la connessione fra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, c.p.p., si inquadra nello stesso riparto. Di conseguenza, la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 c.p.p.
Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2021, dep. 24 marzo 2022, n. 10728 – Pres. Cassano - Rel. Andronio – P.M. Perelli (diff.) – Ric. F. – (rif. art. 405 c.p.p.)
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, affiché svolga nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice.
L’abnormità va esclusa anche nel caso in cui l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione, essendo dovuta, in tal caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.
Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, dep. 16 marzo 2022, n. 8997 – Pres. Sabeone – Rel. Caputo – P.M. Birritteri (parz. conf.) – Ric. C. – (rif. art. 630 c.p.p.)
In tema di revisione, rientra nella nozione di “prova nuova”, rilevante a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., la prova – sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna o scoperta successivamente ad essa ovvero non acquisita nel precedente giudizio oppure acquisita, ma non valutata neanche implicitamente – avente a oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per il quale è intervenuta condanna, mentre non rientra in detta nozione la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna irrevocabile.
Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, dep. 24 marzo 2022, n. 10647 – Pres. Di Stefano – Rel. Amoroso – P.M. De Masellis (parz. conf.) – Ric. A. – (rif. art. 392, comma 1-bis c.p.p.)
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di esame in incidente probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., delle persone offese in ragione della rilevata impossibilità di valutare la vulnerabilità, trattandosi di un provvedimento che non determina la stasi del procedimento né si pone fuori dal sistema processuale, il quale rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza dell’istanza, da compiere bilanciando gli interessi contrapposti, anche nella prospettiva della rilevanza della prova da assumere ai fini della decisione dibattimentale.
Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, dep. 30 marzo 2022, n. 11586 – Pres. Cassano – Rel. Fidelbo – P.M. Gaeta (conf.) – Ric. D. – (rif. art. 603 c.p.p.)
Le Sezioni Unite hanno affermato che la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante e che, tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contradditorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, c.p.p.
Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2022, dep. 4 aprile 2022, n. 12507 – Pres. Fidelbo – Rel. D’Arcangelo – P.M. Lettieri (conf.) – Ric. A. – (rif. art. 253 c.p.p.)
In tema di sequestro probatorio di materiale informatico, l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il p.m. adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro.
Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, dep. 14 aprile 2022, n. 14573 – Pres. Cassano – Rel. Verga – P.M. Gaeta (parz. conf.) – Ric. E. – (rif. artt. 157, 159, 161, 170, 420-bis c.p.p.)
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p., il tentativo di notificazione con il mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte, c.p.p. In tal caso, la notificazione deve essere eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato in condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.
Cass., Sez. V, 4 febbraio 2022, dep. 27 aprile 2022, n. 16226 – Pres. Sabeone – Rel Belmonte – P.M. Di Leo (conf.) – Ric. F. – (rif. art. 630 c.p.p.)
La dichiarazione della Corte edu secondo cui è stata violata una regola sancita dalla Convenzione è idonea a rappresentare il presupposto per la revisione europea, ancorché detta violazione non sia stata accertata nel giudizio di merito.