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Pubbl. Sab, 23 Apr 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

Osservatorio di Diritto penale dell´economia - Gennaio/Febbraio 2022

Andrea De Lia



Osservatorio bimestrale relativo alle principali sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in tema di Diritto penale dell´economia. Periodo gennaio-febbraio 2022. Terzo numero.


Indice: 1) Illeciti fallimentari – Il concorso tra il delitto di false comunicazioni sociali e di bancarotta impropria da reato societario; 2) Reati contro la Pubblica Amministrazione – Il discrimen tra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; 3) Illeciti tributari – La responsabilità del legale rappresentante nell’omessa dichiarazione “delegata” al professionista; Altre pronunce in rassegna.

Indice: 1) Illeciti fallimentari – Il concorso tra il delitto di false comunicazioni sociali e di bancarotta impropria da reato societario; 2) Reati contro la Pubblica Amministrazione – Il discrimen tra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; 3) Illeciti tributari – La responsabilità del legale rappresentante nell’omessa dichiarazione “delegata” al professionista; Altre pronunce in rassegna.

SENTENZE IN PRIMO PIANO

1) Illeciti fallimentari – Il concorso tra il delitto di false comunicazioni sociali e di bancarotta impropria da reato societario

Cassazione, Sez. V, 24 novembre 2021, dep. 18 gennaio 2022, n. 1835 – Pres. Settembre – Rel. Borrelli – P.M. Mignolo (conf.) – Ric. C.O. e altri – (rif. artt. 2621 c.c. e 223 comma 2 n. 1 r.d. 26 marzo 1942, n. 267)

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dalla Corte di appello di Palermo il 3 luglio 2020 e, per quanto di interesse in questa sede, ha riformato parzialmente la condanna – anche a fini civili – di C.O., G.V., C.A. e B.G.P., deliberata dal Tribunale della stessa città, per il reato di bancarotta fraudolenta da reato societario in relazione alla (omissis) S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di (omissis) e dichiarata in stato di insolvenza con decisione del Tribunale di Palermo. La riforma è consistita nella rimodulazione della durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 LF, ultimo comma, commisurata dalla Corte di appello a quella delle pene principali.

Il Tribunale di Palermo, rispetto alla cristallizzazione, operata dal pubblico ministero, delle condotte in due diversi capi di imputazione, l’uno relativo al bilancio del 2005, l’altro a quello del 2006, aveva ritenuto che si trattasse di un fatto unico, cui avevano contribuito tutte le azioni poste in essere a decorrere dal 2005, idonee a cagionare il dissesto della società.

2. Quanto al contesto fattuale in cui la vicenda si inquadra, il Collegio rappresenta che la società era deputata alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti della città di omissis e che vedeva la partecipazione totalitaria del Comune.

Il falso in bilancio presupposto della bancarotta per cui si procede – secondo i Giudici di merito – era rappresentato dall’inserimento, nei bilanci della società, chiusi al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006 di voci di proventi straordinari da plusvalenze per attività smobilizzate e da cessioni di contratti in realtà non corrispondenti ad effettive acquisizioni di utili al patrimonio della società, in modo tale, dunque, da far apparire un bilancio in attivo di 113 mila euro per il 2005, nonostante quello chiuso in tale annualità dovesse registrare una reale perdita di quasi 16 milioni di euro; ed un bilancio relativo al 2006 in attivo di 200.335 euro, mentre quello chiuso in tale annualità aveva registrato una perdita pari a più di 31 milioni e 800.000 euro. In particolare, era stata iscritta, nel bilancio del 2005, al conto economico e nella voce proventi straordinari, una falsa plusvalenza derivante dalla cessione simulata, in favore di una società controllata, di automezzi e immobili, che però erano rimasti nella disponibilità della cedente con l’artificio di stipulare un contratto di affitto dei medesimi beni dalla società cessionaria alla società cedente e di compensare il credito derivante dalla vendita con il debito dei canoni di locazione dovuti per il contestuale affitto dei beni stessi. Nel bilancio del 2006, invece, era stato iscritto nello stesso conto economico, un provento straordinario di 44.391.971,30 euro, apparentemente derivante dalla cessione, sempre in favore della controllata, di contratti con società terze, per la gestione e manutenzione di stazioni di trasferenza e discariche, il trasporto e l’inertizzazione delle ceneri leggere e della linea fumi. Secondo la sentenza impugnata, tali contratti erano stati sopravvalutati, non essendo state considerate, tra l’altro, anche numerose condizioni risolutive espresse che ne determinavano l’assoluta incertezza e diversi elementi che rendevano quei contratti a forte rischio di risoluzione.

Gli imputati sopra menzionati rispondono dell’addebito in ragione delle cariche rivestite nella società.

3. Per esigenze di chiarezza espositiva – dati i molteplici riferimenti che i ricorsi fanno agli accadimenti processuali pregressi, su cui il Collegio dovrà intrattenersi – è altresì opportuno precisare che questa Corte ha già conosciuto la vicenda in discorso, quando si è pronunziata nel processo circa il falso in bilancio.

La sentenza n. 24289 del 5 marzo 2015 di questa sezione, infatti, ha delibato, tra l’altro, sui ricorsi di C.O., G.V., C.A. e B.G.P. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29 novembre 2013 con la quale era stato definito il giudizio in cui erano stati riuniti due diversi processi, rispettivamente conclusi con sentenza del Tribunale di Palermo del 30 giugno 2011 (relativa ai primi tre imputati) e con sentenza dello stesso Tribunale dell’8 ottobre 2012, che aveva riguardato la posizione della quarta imputata, prosciolta fin dal primo grado per prescrizione. Con la prima delle sentenze del Tribunale appena citate, era stata pronunciata condanna nei confronti di C., G. e C. in ordine ai reati di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., comma 1, commessi, rispettivamente, il 20 luglio 2006 e il 23 luglio 2007.

La Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione per C.O., G.V. e C.A., decidendo, quindi, i ricorsi agli effetti civili ex art. 578 c.p.p., e confermando la condanna generica al risarcimento del danno in favore del Comune e della società e la condanna al pagamento di una provvisionale; la Corte di merito aveva, inoltre, vagliato la decisione sulla B.G. quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, in primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della B.G. ed ha respinto i ricorsi dei restanti imputati, affrontando, in motivazione, alcune delle questioni che oggi pongono i ricorrenti.

3. Avverso la pronunzia della Corte di appello di Palermo del 3 luglio 2020 hanno proposto ricorso per cassazione C.O., G.V., C.A. e B.G.P. a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

(omissis)

4. Il ricorso di G.V. è composto da cinque motivi, preceduti da una premessa in cui si illustra l’impalcatura della sentenza impugnata.

4.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla natura della società.

Assume il ricorrente che, già nell’appello, aveva addotto, a sostegno della natura pubblica della società, la sentenza n. 466 del 1993 della Corte Costituzionale. Rievoca, quindi, il ricorrente le argomentazioni dell’appello, secondo le quali la società vedeva come socio unico il Comune, che nominava i consiglieri, ed era legata da un contratto di durata trentennale con l’ente per l’erogazione di servizi – definiti nel contratto di servizio “pubblici” e “attività di pubblico interesse” – le cui condizioni erano dettate unilateralmente dal Comune. Insomma una serie di dati – non ultima l’assunzione dei lavoratori socialmente utili – che rendeva presupposto irrinunciabile di ogni valutazione l’inquadramento della vicenda in un contesto di matrice pubblicistica. Questa tesi aveva condotto la difesa a chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche tenuto conto del fatto che i vertici della società erano stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per peculato proprio sul presupposto della natura pubblicistica delle funzioni svolte. La Corte di appello ha risolto la questione richiamando, da una parte, la sentenza di questa Corte che ha chiuso la vicenda processuale relativa al falso in bilancio (che avrebbe delibato anche sulla natura privatistica della società) e, dall’altra, evocando la sentenza dichiarativa di fallimento. Tuttavia – obietta il ricorrente – la Corte di cassazione, nella sentenza sui reati societari, non aveva affatto affrontato l’aspetto in parola, mentre, pur non potendo mettersi in discussione l’assoggettamento in concreto della società al fallimento, la sentenza dichiarativa di fallimento lasciava scoperti due temi. L’uno è quello della prevedibilità – nell’ottica della giurisprudenza della Corte edu con riferimento all’art. 7, par. 1 CEDU – dell’assoggettamento della società a fallimento in un’epoca in cui esso era dibattuto e della conseguente prevedibilità della violazione dei precetti; in altri termini, anche tenuto conto della natura di reato proprio della bancarotta, sarebbe stato necessario verificare se, all’epoca delle falsificazioni rilevanti, gli amministratori della società ne contemplassero l’assoggettabilità a fallimento ovvero se avessero agito nel convincimento di non rivestire la qualità di imprenditore commerciale. La questione della natura pubblica o privata delle società in house è stata al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Nel 2013 le Sezioni Unite civili hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte, quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre, nel 2016, è ritornata sul punto, ma ha circoscritto la validità dell’assunto limitatamente al riparto di giurisdizione, ferma restando l’applicazione della normativa propria della forma societaria prescelta. Stessa incertezza deriva dalla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 7759 del 2017, che ha annullato una decisione del Consiglio di Stato che aveva sostenuto la natura pubblicistica delle società in house. La certezza circa l’assoggettabilità a fallimento della società in house si è avuta solo con il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, artt. 1 e 2.

(omissis)

5. Il ricorso predisposto nell’interesse di C.O. si compone di dieci motivi.

5.1. Il primo motivo di ricorso prospetta violazione di legge processuale e dell’art. 4, prot. 7 CEDU nonché vizio di motivazione assumendo che vi sarebbe un bis in idem con la sentenza del 5 marzo 2015, denunziato con motivo di appello ed approfondito con memoria, ma ignorato dalla Corte di merito. Opina la parte che, rispetto ai fatti già giudicati, nel processo attualmente pendente non vi sarebbe alcun ulteriore addebito. Nel ricorso è contenuta altresì un’ampia illustrazione della giurisprudenza della Corte edu e della giurisprudenza interna sul tema.

(omissis)

6. Nell’interesse di B.G.P. ha proposto ricorso il difensore, formulando tre motivi.

6.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 649 c.p.p., perché la ricorrente era stata giudicata due volte per lo stesso fatto, la prima per falso in bilancio (conclusosi con sentenza di prescrizione del Tribunale) e la seconda per bancarotta da falso in bilancio. Evoca la ricorrente la sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale. Se l’elemento di differenziazione tra falso in bilancio e la violazione ex art. 223 LF, comma 1, n. 1, è la causazione del dissesto, quest’ultimo assume rilievo non come evento diverso, ma come aspetto giuridico incidentale ed eventuale, da cui deriva un figura di reato diversa. Il motivo si conclude con la citazione di un precedente di questa sezione in tema di rapporti tra appropriazione indebita e bancarotta.

(omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono nel loro complesso infondati e vanno, pertanto, respinti.

1. è infondato il ricorso di C.A. per le ragioni che seguono.

(omissis)

2. Anche il ricorso di G.V. è, nel suo complesso, infondato.

2.1. Il primo motivo di ricorso affronta il tema della fallibilità della società e della prevedibilità di tale fallibilità da parte dell’imputato.

2.1.1. In effetti lo stesso ricorrente, pur dedicando ampio spazio alla matrice pubblicistica della società in house, non sembra voler contestare, in questa sede, la decisione del Tribunale fallimentare, quale grimaldello argomentativo per smentire il ragionamento probatorio circa la bancarotta. D’altronde il tema censorio non avrebbe avuto spazio per due ragioni.

Da una parte, è principio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza dichiarativa di fallimento non è sindacabile in sede penale (omissis). Per identità di ratio, neanche può essere oggetto di contestazione nel processo per bancarotta la sentenza con la quale viene dichiarato lo stato di insolvenza di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, anch’essa, come previsto dall’art. 95, condizione necessaria per i reati di cui agli artt. 216 ss LF.

D’altra parte, la pronunzia impugnata ha ricordato come la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del Tribunale avesse affermato che la società non era un ente pubblico in senso sostanziale e che svolgeva attività imprenditoriale; che dallo statuto si evinceva un’organizzazione dell’impresa come quella di una società per azioni, con la sola peculiarità della partecipazione al capitale del Comune, che esercitava i suoi poteri attraverso l’assemblea; che il contratto di servizio aveva la natura di un vero e proprio accordo di diritto privato.

2.1.2. Tale approdo non sembra contestato dal ricorrente, che, tuttavia, incentra le proprie censure sul - parzialmente - diverso tema della prevedibilità, in capo all’imputato, dell’assoggettabilità della società a procedura concorsuale, anche nell’ottica dell’art. 7 CEDU. Ebbene, su questo aspetto l’inammissibilità del ricorso è legata a due fattori.

In primo luogo, il tema della prevedibilità della fallibilità non era stato posto nei motivi di appello; in secondo luogo, l’assoggettamento a fallimento della società in house non era un’evoluzione imprevedibile delle vicende che l’hanno contrassegnata, sia per le considerazioni svolte dalla Corte di merito e sopra riportate quanto all’organizzazione ed all’attività che ne denotavano la conformazione privatistica, sia e soprattutto perché la fallibilità delle società in house, a totale o parziale partecipazione pubblica, non è mai stata revocata in dubbio dalla giurisprudenza civile di legittimità che si è occupata specificamente di questo tema. Secondo quest’ultima, infatti, una società per azioni non perde la propria qualità di soggetto privato - e, quindi, ove ne sussistano i presupposti, di soggetto fallibile - per il fatto che ad essa partecipino enti pubblici come soci azionisti. Si è altresì sostenuto che la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali partecipate da enti locali, e dunque, di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità.

Sul versante della prevedibilità di una procedura concorsuale si impone, poi, un’altra osservazione, visto che il ricorrente ha ripetutamente indugiato sulla circostanza che, ad incidere negativamente sul punto, sarebbe stata la sottoposizione di G. a processo per peculato dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per condotte concernenti la società. Orbene, l’argomentazione non è dirimente, giacché attiene ad un altro profilo, che è quello oggettivo-funzionale dell’attività dell’imputato, secondo una prospettiva che da tempo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha adottato, secondo la quale ciò che rileva è l’attività che il soggetto svolge per conto della società a partecipazione pubblica e non già il regime di quest’ultima. (omissis) Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale, non deve aversi riguardo alla natura dell’ente da cui gli stessi dipendono, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all’esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o l’ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell’attività effettivamente espletata dall’agente, ancorché soggetto “privato”. Tutto ciò premesso, è evidente, in conclusione, che l’aver subito un processo per un reato del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione non è un dato che avrebbe potuto e dovuto disorientare il ricorrente circa il diverso tema della assoggettabiltà della società ad una procedura concorsuale.

3. Anche il ricorso di C.O., direttore generale della società, deve essere respinto perché complessivamente infondato.

3.1. Il primo motivo di ricorso prospetta violazione di legge processuale e dell’art. 4, prot. 7 CEDU nonché vizio di motivazione, assumendo che vi sarebbe un bis in idem con la sentenza del 5 marzo 2015.

Il motivo di ricorso non coglie nel segno, perché non vi è il propugnato bis in idem né violazione dell’art. 649 c.p.p..

3.1.1. Come condivisibilmente affermato da questa Corte, un’importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 649 c.p.p., per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. In particolare, la disposizione del nostro codice di rito è stata reputata incostituzionale nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui era iniziato il nuovo procedimento penale. Nel circoscrivere il giudizio di incostituzionalità rispetto a quanto opinato dal Giudice rimettente, la pronunzia della Consulta ha indicato all’interprete quale debba essere il percorso di verifica dell’identità del “fatto” che può condurre alla sentenza di improcedibilità ex art. 649 c.p.p. A questo riguardo, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fatto storico-naturalistico che rileva, ai fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è “l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi”; criteri normativi - opina il Giudice delle leggi - che ricomprendono non solo l’azione o l’omissione, ma anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente, secondo una dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. Tale concetto - ha ricordato la Consulta - non è estraneo all’esegesi della Corte di cassazione sull’art. 649 codice di rito, laddove si sono valorizzati, quali indicatori della medesimezza del fatto richiesta dal legislatore, tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale). In altri termini, la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque in ragione dei parametri del giurista, individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore. Come ha scritto la Corte Costituzionale, il fatto va apprezzato “secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento”, ma, a smentire la possibile riemersione dell’idem legale, “ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto”.

3.1.2. Sulla base di questa impostazione, il ricorso non può trovare accoglimento, dal momento che la struttura del reato di cui all’art. 223 LF, comma 2, n. 1), vede una condotta che coincide con i fatti che sostanziano i reati societari ivi indicati, il nesso eziologico tra tale condotta l’aggravamento o le genesi del dissesto e, appunto, questi ultimi, che costituiscono le alternative possibili nell’ambito del necessario evento naturalistico. E proprio quest’ultimo tassello della configurazione – l’aggravamento o la determinazione del dissesto - che sancisce la differenza strutturale tra il “fatto” del processo già definito e quello oggetto del presente procedimento e consente di escludere che vi sia la sovrapposizione delineata dalla giurisprudenza CEDU, da quella costituzionale e da quella di legittimità.

(omissis)

4. Anche il ricorso di B.G.P. è infondato.

4.1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione dell’art. 649 c.p.p. perché la ricorrente era stata giudicata due volte per lo stesso fatto, la prima per falso in bilancio e la seconda per bancarotta da falso in bilancio - è infondato per le stesse ragioni già sviluppate.

(omissis)

5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Il principio di diritto: In tema di bancarotta, l’assoggettabilità al fallimento delle società di capitali in house, a totale o parziale partecipazione pubblica, non costituisce evenienza imprevedibile delle vicende societarie, ai sensi dell’art. 7 Cedu, non essendo mai stata posta in dubbio dall’interpretazione giurisprudenziale la conformazione privatistica di dette società.

L’aggravamento o la genesi del dissesto, quali elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 223 comma 1 n. 1, determinano la differenza strutturale rispetto al delitto di cui all’art. 2621 c.c., con la conseguenza che la precedente condanna per tale ultima fattispecie non osta, secondo il principio del ne bis in idem, all’istaurazione di un successivo giudizio per fatti di bancarotta impropria da reato societario e alla condanna anche per tale ultimo illecito.

l caso ed il processo: gli imputati, in sede di merito, erano stati riconosciuti responsabili, in concorso tra loro, per il delitto di bancarotta fraudolenta da reato societario, per via del falso commesso in relazione ai bilanci relativi agli esercizi 2005 e 2006 di una società partecipata in via totalitaria da un Comune siciliano, che svolgeva attività di gestione e smaltimento rifiuti.

Secondo la prospettazione accusatoria, in particolare, i bilanci sarebbero stati “gonfiati” per l’effetto dell’annotazione di ricavi relativi ad operazioni simulate di cessione di asset e contratti in favore di una società controllata, finalizzati a celare le gravi perdite d’esercizio, tanto da contribuire ad aggravare il dissesto in cui già versava l’impresa, nella quale gli imputati svolgevano funzioni amministrative.

Ai medesimi imputati, in altro e precedente giudizio, inoltre, erano stati contestati i falsi in bilancio, nel corso di un procedimento che, in estrema sintesi, si era concluso con la declaratoria di prescrizione del reato contestato in concorso e la conferma delle statuizioni civili emesse in sede di merito a seguito della (provvisoria) condanna.

Avverso la decisione della Corte territoriale sulle accuse di bancarotta, dunque, erano insorti gli imputati, sviluppando plurimi motivi di doglianza; tra di essi, spiccano per interesse quelli con i quali si era contestata, da parte di alcuni interessati, la violazione di legge in quanto, per riassumere, all’epoca della realizzazione delle condotte contestate, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe risultata certa, in base al dato normativo e alla giurisprudenza, la natura privatistica delle società in house e la conseguente loro assoggettabilità a procedura concorsuale. Con ogni consequenziale effetto in ordine alla violazione del principio costituzionale di colpevolezza, nonché di quello europeo della foreseeability.

In secondo luogo, per lo meno secondo la linea assunta da alcuni ricorrenti, la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta da reato societario si sarebbe posta in contrasto con il principio del ne bis in idem, per via della precedente celebrazione del processo per false comunicazioni sociali, in relazione agli stessi esercizi oggetto di contestazione nel nuovo giudizio.

La soluzione resa dalla Corte: la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. La Corte, innanzitutto, ha rilevato che al tempo della realizzazione delle condotte di falso l’assoggettabilità della società in house a procedura concorsuale non sarebbe risultata imprevedibile, anche guardando alla giurisprudenza civilistica sul tema. Quanto al secondo profilo, il supremo consesso ha statuito, invece, che la differenza strutturale tra il delitto di cui all’art. 2621 c.c. e quello disciplinato dall’art. 223 n. 1 LF avrebbe consentito la celebrazione di un secondo giudizio e l’emissione di una ulteriore sentenza affermativa della responsabilità senza violare il principio del ne bis in idem.

Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema: la storia “moderna” del ne bis in idem origina dall’affaire Franzo Grande Stevens. I giudici di Strasburgo sono stati chiamati a giudicare, nella prospettiva del divieto di un secondo giudizio di cui all’art. 4 Protocollo 7 Carta EDU, la vicenda di alcuni soggetti che, già sanzionati, con pene severe (interdittive e pecuniarie), in sede amministrativa per violazioni della normativa in tema di manipolazione del mercato, erano stati tratti successivamente a giudizio per l’idem factum davanti ad un giudice penale, in base all’art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Con la sentenza della Sezione Seconda, del 4 marzo 2014, la Corte EDU, in accoglimento dei ricorsi spiegati dagli applicant, ricondotte le sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB alla matière pénal, allora, ha ritenuto che l’instaurazione di un nuovo giudizio penale, avente ad oggetto le medesime condotte contestate in sede “amministrativa”, si ponesse in violazione con la disposizione della Carta EDU già citata.

A seguito di tale decisione, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200 sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Torino nel contesto della vicenda “Eternit”. La quaestio iuris è la seguente: posto che l’art. 649 c.p.p., secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, si riferisce al divieto di un secondo giudizio in ordine allo stesso fatto “qualificato giuridicamente”, anziché in ordine al “fatto storico”, incentrato sulla condotta e non sull’evento materiale, la disposizione indubbiata è conforme rispetto all’art. 4 Protocollo 7 Carta EDU?

La Consulta, allora, nel rimarcare che il divieto del secondo giudizio sull’idem factum di matrice europea si estenderebbe alle situazioni in cui sia comunque intervenuta una pronuncia definitiva, anche se di proscioglimento per prescrizione, dichiarato irrilevante l’idem legale, ha affermato, innanzitutto, che il ne bis in idem riguarderebbe un insieme di elementi: condotta, oggetto materiale ed evento, e quindi non solo la condotta, come ritenuto dal giudice remittente.

Nell’occasione si è rilevato, altresì, che la sentenza Grande Stevens non avrebbe costituito un ostacolo a tale linea esegetica, in considerazione della circostanza che nell’occasione la Corte EDU si sarebbe soffermata su un caso ove erano stati contestati illeciti di pericolo e “di mera condotta”, non esprimendo essa, neppure altrove, chiare ed univoche indicazioni sul concetto di idem factum nel contesto dei reati ad evento materiale; ciò lasciando, dunque, il campo libero all’interpretazione del giudice nazionale.

Sicchè, dichiarato illegittimo l’art. 649 c.p.p., nella parte in cui, secondo il diritto “vivente”, non sarebbe stato d’ostacolo alla celebrazione di un secondo giudizio il rapporto in termini di concorso formale tra fattispecie contestate in differenti procedimenti, si è stabilito che l’idem factum ostativo alla celebrazione di un secondo giudizio, ancor prima della pronuncia di una ipotetica seconda condanna, sarebbe rappresentato dalla “triade” condotta-evento-nesso causale, come elementi inscindibili di un medesimo fatto naturalisticamente inteso, in base alla contestazione concretamente operata nel giudizio dall’organo d’accusa.

Di seguito è intervenuta la nuova pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sul caso A. e B. contro Norvegia del 15 novembre 2016, anche in questo caso relativa ad illeciti (penali e “formalmente” amministrativi, ma sostanzialmente penali) di mera condotta, con particolare riferimento al doppio binario sanzionatorio in materia fiscale; il tutto ridimensionando, attraverso un vero e proprio overruling, un revirement, l’interpretazione resa nella Grande Stevens in ordine al bis in idem che, ad avviso della Corte di Strasburgo, sarebbe, ora, ammissibile a condizione della “sufficient connection in substance and in time” (prevedibilità, da parte del responsabile delle violazioni, del doppio binario; diversità degli scopi perseguiti dalle norme sanzionatorie; prossimità temporale tra i procedimenti finalizzati all’irrogazione delle differenti sanzioni, al fine di evitare la figura dello “eterno giudicato”; “capillarità”, sotto il profilo istruttorio/probatorio, tra i due diversi procedimenti sanzionatori), nonchè del rispetto del principio proporzionalità in ordine alle sanzioni irrogate, nel complesso, in rapporto alla gravità della medesima condotta contestata.

Il coacervo di tali pronunciamenti non sembra, allora, dipanare i dubbi sull’estensione del principio del ne bis in idem, soprattutto nella prospettiva dell’art. 649 c.p.p.; se è chiaro che il nostro ordinamento giuridico ammette la figura del concorso formale, omogeneo ed eterogeneo, in base a quanto dispone l’art. 81 c.p., è pur vero che la disposizione del codice di rito dianzi citata si riferisce a titolo, grado e circostanze.

Se allora il termine “titolo” impedisce una nuova contestazione sull’idem factum (indipendentemente dalla qualificazione giuridica dello stesso), ed il riferimento alle “circostanze” vieta la celebrazione di un nuovo giudizio sul medesimo fatto storico differentemente “circostanziato” (nel caso, cioè, di identità del nucleo tipizzato dalla norma incriminatrice di riferimento), resta il mistero del “grado”.

Per grado, secondo la più autorevole dottrina (Cordero, Procedura penale, Milano, 1998, pp. 1084 ss), si dovrebbe intendere l’evento materiale, con la conseguenza che l’idem factum si innesterebbe soltanto su condotta e oggetto fisico dell’azione e dell’omissione; lettura, questa, rinnegata dalla Consulta, come si è rilevato, ma senza svelare il concetto di “grado” che, per il vero, guardando alla “storia” della disposizione, attraverso i lavori preparatori, sembrerebbe essere indicativo proprio dell’evento, in senso materiale, scaturente dalla condotta. Sui problemi di definizione del ne bis in idem vd., nella sterminata letteratura, e per il riferimento più recente, tra le monografie, vd. Madia, Ne bis in idem europeo e giustizia penale, Milano 2020.

Resta il fatto che, nel caso di specie, è indubitabile che la fattispecie di cui all’art. 223 n. 1 LF costituisca una figura “complessa” e che nel medesimo processo non avrebbe potuto essere contestato, congiuntamente, l’illecito disciplinato dall’art. 2621 c.c.

Per quanto concerne l’assoggettabilità delle società in house alle procedure concorsuali, nella sterminata letteratura, anche per i riferimenti normativi e giurisprudenziali, vd. tra le opere più recenti, M. Libertini, Principio di adeguatezza organizzativa e disciplina dell'organizzazione delle società a controllo pubblico, in Giur. Comm., 2021, pp. 5 ss; Caia, Le società in house: persone giuridiche private sottoposte a peculiare vigilanza e tutela amministrativa, loc. ult. cit., 2020, pp. 457 ss.


2) Reati contro la pubblica amministrazione – Il discrimen tra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Cassazione, Sez. VI, 24 novembre 2021, dep. 18 gennaio 2022, n. 2125 – Pres. Mogini – Rel. Amoroso – P.M. Epidendio (par. diff.) – Ric B.M.G. – (rif. art. 316-ter, 640-bis c.p.)

 

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Mantova ha confermato il decreto emesso in data 2 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti della ricorrente per il reato di cui all’art. 316-ter c.p., ai fini della confisca diretta della somma di Euro 25 mila giacente sul conto corrente dell’indagata o in subordine dei beni mobili o immobili alla stessa intestati, finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di detto importo.

Alla B.M.G. è stato contestato il reato di cui all’art. 640-bis c.p., riqualificato dal G.i.p. nel reato di cui all’art. 316-ter c.p., perché, quale esercente l’attività di revisore contabile, accedeva ad un prestito erogato dalla banca MPS avvalendosi della garanzia del Fondo Garanzia per le PMI (costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A.), avendo presentato in data 23 aprile 2020 richiesta di finanziamento ed avendo dichiarato, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, artt. 75 e 76, che i ricavi conseguiti nell’anno 2018, in base all’ultima dichiarazione fiscale presentata, erano stati pari ad Euro 109.680 e che la propria attività di impresa era stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Dopo avere ottenuto in data 6 maggio 2020 l’erogazione del prestito di Euro 25.000,00 dalla filale di Commessaggio (Mantova) della banca MPS, a titolo di mutuo garantito dallo Stato attraverso il Fondo Garanzia per le P.M.I, come previsto dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, (c.d. decreto Liquidità), convertito dalla L. n. 40 del 5 giugno 2020, dalle indagini svolte dalla G.d.F emergeva la falsità della dichiarazione dei redditi allegata alla richiesta di finanziamento, essendo risultato che i redditi percepiti nell’anno 2018 erano stati di 22.349 e non di 109.680 come dichiarato e che la B.M.G. per l’anno 2018 non aveva in realtà mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, e conseguentemente quella allegata alla richiesta di mutuo era da ritenersi un falso.

Pertanto, poiché per la legge richiamata l’importo finanziabile era pari al 25% del reddito e comunque non superiore a 25 mila euro, è risultato accertato che l’importo richiesto ed ottenuto nella forma del finanziamento garantito dallo Stato, era superiore a quello che poteva esserle concesso.

Inoltre, è stato ritenuto carente anche il presupposto che l’attività di impresa fosse stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, poiché i redditi per gli anni 2019 e 2020 erano rimasti invariati rispetto a quelli del 2018.

Il G.i.p., rilevando che in base alla normativa vigente il Fondo di Garanzia rilascia la garanzia per il prestito senza compiere alcuna verifica ma solo sulla base delle autocertificazioni del richiedente, ha ritenuto che il reato configurabile non poteva essere quello della truffa prevista dall’art. 640-bis c.p., ma quello previsto dall’art. 316-ter c.p., atteso che la falsa dichiarazione fiscale era stata allegata per iniziativa della richiedente ma non era richiesta dalla normativa che prevedeva per l’ammissione al beneficio solo l’autocertificazione.

Il Tribunale per il riesame ha condiviso la predetta qualificazione, rigettando le censure difensive che ponevano in evidenza come la prestazione di una garanzia da parte dello Stato non potesse essere qualificata come erogazione, quanto meno fino a che non fosse stata attivata per inadempimento dell’obbligo di restituzione del prestito.

Ciò perché l’erogazione del prestito pur se operata da un istituto di credito privato, doveva ritenersi come di fatto elargita grazie al finanziamento pubblico, che aveva vincolato delle somme a garanzia del futuro eventuale inadempimento del mutuatario.

Veniva anche rigettata la questione di competenza territoriale, sul rilievo che l’erogazione del prestito come anche la prestazione della garanzia doveva ritenersi avvenuta a (omissis), essendo la delibera formale della concessione della garanzia da parte del Fondo con sede a Roma, un mero atto formale che ratificava una operazione già perfezionatasi con l’erogazione del finanziamento.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, B.M.G. ha proposto ricorso per i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Mantova, essendosi il reato, ove configurabile, consumato a Roma con la prestazione della garanzia deliberata presso la sede del Fondo di garanzia per le P.M.I., affidato in gestione alla (omissis) S.p.a. [con sede in (omissis)], in data 29 maggio 2020, quindi dopo tre settimane dall’erogazione del prestito avvenuta a Mantova il 6 maggio 2020.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 316-ter c.p. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la prestazione di una garanzia assimilabile ad una erogazione, anche in difetto di inadempimento dell’obbligazione restitutoria da parte del debitore garantito.

Si richiama a sostegno del motivo un recente precedente di legittimità in tema di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316-bis c.p., che si occupa di definire il concetto penalistico di finanziamento pubblico (Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021, Rv. 281275).

(omissis)

2.3. Con il terzo motivo si osserva che anche il profitto del reato non è, conseguentemente, configurabile, trattandosi di una somma erogata a titolo di prestito con scadenza differita, e quindi un profitto illecito potrebbe realizzarsi solo nel caso di eventuale e futuro inadempimento dell’obbligazione restitutoria, non potendovi essere un profitto da reato confiscabile prima della consumazione del reato stesso, che presuppone l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. 1. Il ricorso è infondato.

I tre motivi di ricorso pongono come preliminare questione quella della qualificazione giuridica della condotta contestata alla ricorrente, che assume un rilievo pregiudiziale, rispetto alle altre questioni della competenza per territorio e dell’entità del profitto confiscabile.

Va subito evidenziato che la vicenda fattuale, non oggetto di rilievi difensivi, perché ritenuta pacificamente conforme a quella descritta nell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero, riportata testualmente nell’ordinanza impugnata (pp. 2-3), si inserisce nel contesto di una operazione di finanziamento erogato in data 6 maggio 2020 dalla (omissis), filiale di (omissis), sulla base della richiesta della parte mutuataria avanzata in data 23 aprile 2020 ai sensi del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, art. 13, lett. m), (c.d. decreto liquidità), convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 5 giugno 2020, che prevede l’ammissione alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI per nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico bancario (d.lgs n.385 del 1 settembre 1993) e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Prima di entrare nel merito della questione giova ricordare che la normativa introdotta dal citato decreto n. 23 del 2020, nel quadro del più ampio intervento volto a dare sostegno alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, ha ampliato e facilitato le condizioni di ammissione alla garanzia offerta dal Fondo Centrale di garanzia delle Piccole e Medie Imprese, istituito dalla L. n. 662 del 23 dicembre 1996, (ex art. 2, comma 100, lettera a).

É bene premettere che il Fondo Centrale di Garanzia PMI fa ora parte del più generale Sistema Nazionale di Garanzia, istituito dalla L. 27 dicembre 2013, n. 143, per l’utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche e delle garanzie dello Stato, ed è amministrato ai sensi della L. n. 143 del 2013, art. 1, comma 48, lettera a), da un Consiglio di gestione composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese.

Con pubblica gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5 serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010) la gestione del Fondo è stata poi affidata ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituto da cinque banche, la cui mandataria è la (omissis) S.p.a., con sede in (omissis).

Non vi è quindi, dubbio, alla stregua di tali indicazioni, che la garanzia del Fondo, concessa alle condizioni di legge per agevolare la erogazione di finanziamenti ai soggetti che possono beneficiarne, si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l’erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l’accesso al credito e quindi l’erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese e più in generale ai soggetti ammessi al detto beneficio.

(omissis)

Va rimarcato, per le importanti conseguenze che da ciò discendono in punto di qualificazione del reato, che la procedura di erogazione della garanzia in sede di conversione è rimasta immutata rispetto a quella regolata dal decreto legge, poiché i dati commisurativi dell’importo della garanzia riferiti all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda ovvero, per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, deve risultare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 art. 47, e sempre mediante autocertificazione, resa nelle stesse forme, deve risultare il rapporto causa-effetto tra la pandemia e il danno lamentato dall’impresa.

Da notare anche che l’assunzione della garanzia da parte del Fondo centrale è automatica e che l’erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica formale del possesso dei requisiti, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, senza che sia necessario, per il soggetto finanziatore, attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo.

La normativa richiamata dispone, infatti, testualmente che “in favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”.

2. Tanto ciò premesso, si può ora affrontare la questione della qualificazione del fatto posta dal ricorrente, anticipando, da subito e per maggiore chiarezza espositiva, che si condividono pienamente le conclusioni cui sono pervenuti, prima il G.i.p. e poi Tribunale, in merito all'inquadramento del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter c.p.

Posto che la garanzia a carico del Fondo di garanzia PMI si distingue nettamente per struttura negoziale dalle altre agevolazioni che comportano l'impiego di risorse pubbliche in cui è lo Stato il diretto finanziatore che eroga il prestito, e fermo restando che in materia penale vigono i principi di tassatività e determinatezza della incriminazione che vietano applicazioni analogiche della norma penale in malam partem, il tema centrale che qui deve essere affrontato è quello della delimitazione dell’ambito di rilevanza penale segnato dagli artt. 316-ter e 640-bis c.p., con riferimento al carattere chiuso o aperto della elencazione contenuta nelle predette norme con riguardo alla descrizione delle forme di assistenza ed agevolazione economica che lo Stato concede e/o eroga a beneficio di determinati soggetti alle condizioni richieste per il conseguimento di detti benefici a carico della finanza pubblica.

Come è noto, entrambe tali fattispecie fanno riferimento alla nozione di “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” e si distinguono tra loro per aspetti che riguardano non già la tipologia delle erogazioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, che sono obiettivamente identiche, ma soltanto per le modalità con cui tali erogazioni vengono conseguite dai beneficiari.

Il problematico discrimine tra le due predette fattispecie incriminatrici ha trovato oramai una definitiva e condivisa soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962, che, risolvendo il contrasto delineatosi nella giurisprudenza dell’epoca, relativo alla riconducibilità o meno delle sovvenzioni pubbliche a carattere assistenziale o previdenziale - nel caso scrutinato, il reddito minimo di inserimento - alle previsioni di cui agli artt. 316-ter e 640-bis c.p., hanno analizzato le differenze tra gli elementi costitutivi di tali delitti.

La sentenza Carchivi ha chiarito che l’ambito di applicazione dell’art. 316-ter c.p., resta circoscritto a situazioni marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso serbato dal richiedente ovvero di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale.

In epoca successiva la giurisprudenza ha confermato tale linea esegetica, evidenziando come il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si differenzi da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche finalizzata al conseguimento delle stesse, previsto dall’art. 640-bis c.p., per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa.

(omissis)

3. Quanto ai rapporti con il delitto di truffa ai danni dello Stato, sempre alle Sezioni Unite Carchivi si deve l’avere posto in evidenza che l’art. 640-bis c.p., prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa, che si pone in rapporto di specialità con la circostanza aggravante di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in continuità con quanto affermato da Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi Rv. 221663.

Dalla comparazione tra le due norme - come efficacemente osservato risulta immediatamente evidente che esse presentino un ambito applicativo assimilabile a due cerchi concentrici, con la conseguenza che la circostanza prevista dall'art. 640-bis c.p., si applica solo quando la truffa abbia comportato l’indebita concessione o erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Il rapporto tra l’art. 316-ter e l’art. 640 bis, come chiarito sempre dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite, si risolve nel descrivere un ulteriore e residuale ambito di applicazione dell’art. 316-ter, una sorta di terzo cerchio concentrico di minore ampiezza, che punisce l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, conseguita senza l’induzione in errore.

4. Questo Collegio ritiene di dovere aderire all’impostazione ermeneutica consolidata del carattere residuale e sussidiario del reato di cui all’art. 316-ter c.p., nonché alla definizione di “erogazione pubblica” fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, che ne ha chiarito, anche con pronunce del suo più autorevole consesso, la portata e ribadito la piena rispondenza al principio di determinatezza della fattispecie e di conoscibilità e prevedibilità della incriminazione penale.

Entrambe le fattispecie incriminatrici in esame fanno, infatti, uso di una locuzione volutamente “aperta” e di vasta portata semantica costituita da “altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.

Già in epoca risalente la giurisprudenza di legittimità ha qualificato in termini ampi come contributi e sovvenzioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, mentre ha ricondotto nella categoria dei finanziamenti gli atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie regole di mercato (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155).

Più recentemente è stato affermato che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ai sensi dell'art. 316-ter c.p., l’indebito conseguimento di un voucher da un ente pubblico (nella specie, per la frequentazione di un corso di formazione), atteso che il riferimento normativo alla concessione del beneficio economico, in alternativa alla sua erogazione, include anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione pecuniaria (Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950).

Argomenti a favore della tesi che qui si propugna sono desumibili, innanzitutto, dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite, Carchivi, n. 16568 del 19/04/2007 che ha evidenziato come “ il riferimento sia dell'art. 316-ter sia dell'art. 640-bis c.p., a “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” è tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l'intervento pubblico, anche Europeo, allo scopo di orientare o sostenere le più diverse attività economiche e sociali”.

Sulla stessa linea ermeneutica si pone poi anche la sentenza delle Sezioni Unite, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104.

In tale arresto la Corte ha ritenuto che integri il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione dell'agente in ordine alle proprie condizioni reddituali, resa allo scopo di fruire dell’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e ospedaliere (ticket).

La decisione muove dalla considerazione che, in una prospettiva ermeneutica coerente con la ratio della norma incriminatrice, non sia coessenziale alla nozione di contributo in genere e di ogni altro atto ad esso assimilato, una elargizione in danaro, denotando il contributo il conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblica, che abbia prodotto quale profitto il risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa.

Ed invero, nell’ambito della nozione onnicomprensiva di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, devono ritenersi comprese - ad avviso delle Sezioni Unite - non solo l’ottenimento di una somma di denaro a titolo di contributo, ma anche l’esenzione dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, perché anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio che ricade a carico della comunità, con correlato danno per l’ente pubblico.

5. (omissis)

6. (omissis)

7. L'orientamento che si propugna non pone fondati problemi di legittimità costituzionale, poiché la tecnica legislativa utilizzata non è connotata da una inaccettabile genericità descrittiva.

La giurisprudenza costituzionale ha già affermato - sia pure con riferimento ad altre figure di reato - che l’uso di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici” non viola il parametro costituzione di determinatezza quando al giudice sia comunque consentito, attraverso la complessiva descrizione del fatto e avuto riguardo alle finalità dell’incriminazione e al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca, di stabilire il significato dell’elemento che isolatamente considerato non sia specifico, e al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo (Corte Cost., sent. n. 327 del 2008, in tema di disastro ambientale; in materia di immigrazione clandestina, sent. n. 5 del 2004 e sent. n. 34 del 1995).

Inoltre, va sottolineato che detto orientamento è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due succitate sentenze Carchivi e Pizzuto, ed appare in definitiva coerente con la genesi del reato di induzione indebita, introdotto ad opera della L. n. 300 del 29 settembre 2000, in attuazione degli obblighi di incriminazione previsti dalla Convezione sulla tutela degli interessi finanziari (PIF) delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, per reprimere gli abusi non fraudolenti posti in essere per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni, siccome lesivi degli interessi finanziari dell’Unione.

8. (omissis)

9. Così chiariti i rapporti tra le predette norme incriminatrici, è agevole ritenere come nel caso di specie il reato configurabile sia quello previsto dall'art. 316-ter c.p., trattandosi della condotta di chi consegua la garanzia - che si pone quale concidio sin qua non della erogazione del credito - sulla base di un’autodichiarazione che attesti la ricorrenza di requisiti necessari per accedere al finanziamento garantito, in realtà non sussistenti.

Sotto tale profilo si deve osservare che la legge di conversione del “decreto liquidità” non ha apportato alcuna modifica sulle modalità di erogazione della garanzia del Fondo.

In particolare, anche nella vigenza del decreto-legge, era richiesta solo l’autocertificazione e l’ente finanziatore non era tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato in sede di autocertificazione dal soggetto che richiede il finanziamento.

Ciò è facilmente evincibile dal mero raffronto dei testi normativi, che per la parte che qui rileva è rimasta sostanzialmente immutata (D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, art. 13, lett. m).

Pertanto, lo schema contrattuale, come regolato dal c.d. decreto liquidità, fa sì che la mendace dichiarazione sul fatto che l’attività professionale era stata danneggiata dall’emergenza epidemiologica e sui requisiti dimensionali dell’attività anche attraverso la produzione di falsa dichiarazione dei redditi non costituisca raggiro integrante una truffa con l’inganno del solo finanziatore, dato che quest’ultimo non era tenuto a svolgere alcun accertamento sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni, e non può quindi essere ritenuto indotto in errore rispetto ad un accertamento delle condizioni richieste per l’accesso alla garanzia di Stato che è demandato ad una fase successiva all’erogazione del mutuo.

(omissis)

13. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Il principio di diritto: Il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. si differenzia da quello della truffa aggravata ex articolo 640-bis c.p. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo, dell’induzione in errore del soggetto erogatore, che invece caratterizza il reato di truffa, restando, quindi, circoscritto a situazioni marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso serbato dal richiedente ovvero di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale.

Le “erogazioni” pubbliche, comunque denominate, di cui agli artt. 316-ter e 640-bis c.p. afferiscono a tutti i vantaggi economici conseguiti dal beneficiario a spese dell’ente pubblico; detta formula legislativa non è connotata da genericità descrittiva, atteso che - come ritenuto anche dalla Corte costituzionale – l’uso di una nozione “elastica” non viola il principio di determinatezza laddove da un lato sia, comunque, consentito al giudice, attraverso la complessiva descrizione del fatto e avuto riguardo alla finalità dell’incriminazione e al più ampio contesto ordinamentale in cui si colloca, di stabilire il significato dell’elemento che isolatamente considerato non sia specifico e, dall’altro, al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo.

Il caso ed il processo: l’interessato, quale esercente l’attività di revisore contabile, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva richiesto un finanziamento garantito dallo Stato, avvalendosi del Fondo Garanzia per le PMI, come previsto dal c.d. “decreto liquidità” (d.l. 8 aprile 2020, n. 23), fornendo, all’uopo, una dichiarazione dei redditi risultata, però, all’esito di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza dopo l’intervenuta erogazione, mendace. Secondo la prospettazione accusatoria, quindi, l’importo richiesto ed ottenuto dal beneficiario, in base alla predetta documentazione allegata all’istanza, sarebbe stato superiore a quello che avrebbe potuto essere concesso.

Dopo l’iniziale contestazione di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., il GIP, riqualificato l’illecito nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.), aveva disposto nei confronti del ricorrete la misura del sequestro preventivo ai fini della confisca diretta della somma corrispondente al finanziamento ottenuto, giacente sul conto corrente dell’indagato medesimo, o, in subordine, dei beni mobili o immobili allo stesso intestati, finalizzato, quest’ultimo, alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di detto importo. Il provvedimento era stato confermato, in sede di riesame, dal Tribunale.

Avverso l’ordinanza cautelare l’interessato aveva, allora, proposto ricorso per cassazione affidandolo a più motivi e lamentando, per quel che più interessa in questa sede, violazione di legge in relazione all’art. 316-ter c.p. “per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la prestazione di una garanzia assimilabile ad una erogazione, anche in difetto di inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del debitore garantito”.

La soluzione resa dalla Corte: la Cassazione ha respinto il ricorso spiegato dall’interessato. La Corte, innanzitutto, ha ritenuto necessario soffermarsi sulla preliminare questione afferente alla qualificazione giuridica della condotta contestata al ricorrente, assumendo la stessa un rilievo pregiudiziale rispetto alle doglianze sviluppate dall’indagato.

In tale prospettiva, dunque, la Cassazione, ricostruita la normativa di settore in materia di interventi legislativi volti a dare sostegno alle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento alle condizioni di ammissione alla garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia delle PMI ex l. 23 dicembre 1996, n. 662, ha evidenziato che le fattispecie incriminatrici in disamina (artt. 316-ter e 640-bis c.p.) si distinguerebbero tra loro non già per aspetti attinenti alla tipologia delle erogazioni a carico degli enti pubblici di riferimento, “che sono obiettivamente identiche”, quanto, piuttosto, esclusivamente per le modalità di conseguimento di tali erogazioni da parte dei beneficiari.

I giudici di legittimità, in estrema sintesi, richiamando all’uopo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze Cass., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568 e Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 7537, hanno, allora, rimarcato che l’ambito di operatività dell’art. 316-ter c.p. avrebbe carattere residuale e sussidiario, sanzionando, detta ipotesi delittuosa, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita senza l’induzione in errore del soggetto erogante.

La Corte ha, quindi, evidenziato che laddove la normativa di riferimento non preveda (come nel caso sottoposto a scrutinio) l’allegazione, unitamente all’autocertificazione, di ulteriore documentazione e se, ciononostante, l’istante produca, di propria iniziativa, certificazioni mendaci, sarebbe configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Ciò in quanto, in tali ipotesi, ad avviso della Cassazione, a difettare del tutto sarebbe proprio l’elemento decettivo della truffa, atteso che il soggetto erogatore sarebbe chiamato esclusivamente ad operare una presa d’atto dell’esistenza della formale dichiarazione del richiedente il finanziamento in ordine al possesso dei requisiti autocertificati, e non anche a compiere un’autonoma attività di accertamento.

Per quanto, invece, attiene alla tipologia di erogazioni di cui agli artt. 316-ter e 640-bis c.p., la Cassazione, respingendo la doglianza formulata sul punto dal ricorrente, ha affermato che la prestazione di una garanzia fideiussoria (oggetto dei fatti a vaglio), rappresentando di regola una prestazione a carattere oneroso, laddove venga rilasciata gratuitamente -  costituendo anche fondamentale presupposto per l’erogazione del finanziamento – “rappresenta di per sé sola un valore economico a carico dello Stato di cui il beneficiario si avvale, così da essere riconducibile alla nozione di “altre erogazioni...comunque denominate” contenuta sia nell’art. 316-ter che nell’art. 640-bis c.p.”.

Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema: sul discrimen tra il reato di cui all’art. 316-ter c.p. e quello ex art. 640-bis c.p. si veda, anzitutto, Corte cost., ord. 12 marzo 2004, n. 95, che ha affermato la natura sussidiaria, e non speciale, della fattispecie di indebita percezione rispetto a quella disciplinata dall’art. 640-bis c.p. In quella occasione la Consulta ha rimarcato che il trattamento sanzionatorio più favorevole riservato al delitto di induzione indebita sarebbe indicativo della volontà del legislatore di disciplinare condotte portatrici di una minore gravità-offensività rispetto, invece, a quelle caratteristiche della truffa; l’art. 316-ter c.p., secondo la Corte costituzionale, dovrebbe, dunque, trovare applicazione in tutti quei casi in cui a difettare siano gli artifici/raggiri, o l’induzione in errore e, quindi, in relazione a condotte (da valutarsi caso per caso) quali “le condotte di falso in senso lato” ed “il silenzio antidoveroso”.

La medesima questione è stata affrontata, successivamente, anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Cass., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568,  che, pur ribadendo la natura sussidiaria della fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p., ha, però, precisato che il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. sarebbe destinato soltanto alla disciplina di “situazioni del tutto marginali”, ove la condotta attiva o omissiva “non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale”, in relazione a procedure che non prevedano la verifica di veridicità (come quelle automatiche) ovvero laddove detta verifica non sia comunque avvenuta in base alle modalità effettive dello svolgimento dell’attività amministrativa nel caso concreto. Gli stessi principi sono stati ribaditi anche da Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 7537.

Negli stessi termini si vedano, anche, Cass., Sez. fer., 6 agosto 2019, n. 44878 che, affrontando incidentalmente la questione, ha rilevato che la figura di cui all’art. 316-ter c.p. sanzione  “in via sussidiaria e residuale rispetto a quella ex art. 640-bis c.p., tutte le ipotesi in cui le risorse pubbliche vengono erogate sulla base della semplice condotta consistente nell’utilizzo o nella presentazione di documenti e dichiarazioni falsi, rispetto ai quali, non essendoci un controllo preventivo di veridicità (ma solo eventualmente successivo), non può configurarsi l’induzione in errore”; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 51962, che ha statuito che “integra il reato di indebita percezione di erogazioni a carico di enti pubblici, previsto dall’art. 316-ter  c.p., la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci e compie attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, al fine di ottenere un contributo economico erogato da un ente locale per lo svolgimento di attività socialmente utili, rinvenendosi il tratto distintivo rispetto al reato di […] di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis c.p., nei connotati della condotta, che, in tal caso, implica l’induzione in errore dell’ente erogatore e la determinazione di un danno per lo stesso”; Cass., Sez. II, 12 aprile 2016, n. 23163, che ha qualificato la condotta al vaglio in termini di truffa ex art. 640-bis c.p. anziché di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato trattandosi, nel caso di specie, di aiuti comunitari in relazione ai quali, ai sensi della normativa di settore, l’accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate, implicando, invece, articolati controlli da parte dell’autorità competente per l’accertamento dell’ammissibilità dei contributi.

In ordine alla sussumibilità nell’alveo delle “erogazioni” di cui all’art. 316-ter c.p. anche di quelle di natura assistenziale, cfr. Cass., Sez. Un., n. 7537/2010 cit., che ha affermato che “integra il delitto di cui all’art. 316-ter c.p., anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità. La nozione di “contributo” va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro”.

In termini sostanzialmente analoghi Cass., Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 38293, che ha precisato che “tra le erogazioni pubbliche sono ricomprese anche le erogazioni funzionali o a destinazione non vincolata come quelle di tipo assistenziale”. Contra Cass., Sez. VI, 2 marzo 2006, n. 21112.

In dottrina, sulle questioni oggetto d’esame vd. Mannucci, Prospettive di applicazione dell’art. 316-ter c.p. introdotto dalla l. n. 300/2000, in Cass. Pen., 2001, 9, pp. 2559 ss.; Forlenza, Il rapporto di sussidiarietà tra i reati non sbroglia l’ingorgo normativo, in Giur. It., 2002, 2, pp. 61 ss.; Madia, Considerazioni in ordine ai rapporti tra l’art. 316-ter c.p. e l’art. 640-bis c.p.: quando l’ipertrofia normativa genera disposizioni in tutto o in parte inutili, in Cass. Pen., 2003, 9, pp. 2680 ss.; Pezzella, Il punto su… i rapporti tra gli artt. 316- ter e 640-bis c.p. e il reciproco ambito applicativo, in Giur. mer., 2006, 2, pp. 246 ss.; Valentini, Le Sezioni Unite consacrano la primazia dell’art. 316-ter c.p.: un epilogo consapevole?, in Cass. Pen., 2007, pp. 4530 ss.; Giacona, Il delitto d’indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.): effetti perversi di una fattispecie mal formulata, in Cass. Pen., 2012, 10, pp. 3402 ss.; Bellagamba, Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra truffa aggravata ed indebita percezione di erogazioni pubbliche, in Cass. Pen., 2012, pp. 3402 ss.; De Lia, Il momento consumativo nelle fattispecie criminose in materia di agevolazioni finanziarie alle imprese, 24 gennaio 2018, in www.archiviopenale.it; Basile, Riflessioni de lege ferenda sul recepimento della direttiva PIF: la repressione delle frodi e lo strano caso dell’art. 316-ter c.p., 31 maggio 2019, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.


3) Illeciti tributari – La responsabilità del legale rappresentante nell’omessa dichiarazione “delegata” al professionista

Cassazione, Sez. III, 13 gennaio 2022, dep. 11 febbraio 2022, n. 4973 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella – P.M. Molino (conf.) – Ric. L.L. – (rif. art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

 

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 26 ottobre 2020, la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 17 luglio 2019 dal tribunale di Vercelli, appellata dal L., che lo aveva condannato per il reato omessa dichiarazione (d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5), per avere omesso – quale L.R. della (OMISSIS), avente ad oggetto il commercio al dettaglio di carni, al fine di evadere le imposte dirette e superando la prevista soglia di punibilità – di presentare la relativa dichiarazione in riferimento all’anno di imposta 2014, con evasione di imposta pari ad Euro 126.410,00 (termine deposito dichiarazione 31.12.2015), fatti per i quali era stato condannato in primo grado alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, d.lgs. n. 74 del 2000, ex art. 12, ed alla confisca della somma pari al profitto del reato, d.lgs. n. 74 del 2000, ex art. 12-bis.

2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge quanto all’erronea valutazione circa la sussistenza del dolo generico in capo all’imputato, d.lgs. n. 74 del 2000, ex art. 5.

In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver i giudici di appello operato una sorta di “copia-incolla” della decisione di primo grado, che aveva fondato il giudizio di condanna richiamando una decisione di questa Corte (n. 37856/2015), secondo cui a concretizzare la violazione della norma è sufficiente il solo dolo generico. Tuttavia, si sostiene in ricorso, non sarebbe stato esaminato né motivato in sentenza se nella specie detto dolo generico potesse dirsi sussistente. Diversamente, si aggiunge, ove si fosse operata una valutazione corretta e precisa, si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione che il dolo generico non poteva dirsi sussistere, in quanto la presentazione della dichiarazione dei redditi avrebbe comportato un danno all’imputato e non certo un guadagno, essendosi in sede di verifica della GdF accertata la piena correttezza dei dati indicati. Il L. si era affidato ad un professionista di fiducia, tale E., per dichiarare i propri redditi, ma la sua situazione patrimoniale si era rivelata assolutamente conforme ai dati indicati, donde l’assenza del dolo generico normativamente richiesto.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di mancanza della motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, la difesa sostiene che i giudici di appello avrebbero omesso qualsivoglia motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta datata 8 dicembre 2021, le cui conclusioni sono state reiterate all’udienza odierna, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e perché manifestamente infondato.

2. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

3. Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dai dedotti vizi.

Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com’è noto si integrano reciprocamente), risulta palese la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, atteso che la Corte d’appello, con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, di dover escludere la fondatezza della tesi difensiva circa l’assenza del dolo generico in capo all’imputato per aver affidato al proprio commercialista gli adempimenti dichiarativi, e, dall’altro, di dover escludere la possibilità di riconoscere al ricorrente le invocate circostanze attenuanti generiche.

4. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di appello, nel rispondere all’argomentazione difensiva (secondo cui il ricorrente, conferendo l’incarico al proprio commercialista, tale E., non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere sotto il profilo soggettivo del reato di omessa dichiarazione), si conformano correttamente alla giurisprudenza di questa Corte che ha, infatti, a più riprese affermato che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta.

4.1. Deve, a tal proposito, essere evidenziato come l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, art. 1, comma 4). Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (d.P.R. n. 322 del 1998, cit., art. 3, commi 3 e 3-bis) non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (d.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 6). L’adempimento formale, dunque, fa carico al contribuente il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine (d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, e d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2). Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare come solo la forza maggiore può giustificare tale omissione, ma nella valutazione della sua sussistenza non si può prescindere dal fatto che il contribuente ha, come detto, 90 giorni di tempo dalla scadenza del termine per adempiere all’obbligo. L’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera infatti il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 5), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18 giugno 2015).

In altra pronuncia, precedente, affermando lo stesso principio, la Corte aveva precisato che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell’obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l’obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull’adempimento da parte del soggetto delegato (sez. 3, n. 9163 del 29 ottobre 2009). Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili. Pertanto, i predetti obblighi non possono considerarsi adempiuti dal contribuente con il semplice conferimento dell’incarico ad uno studio professionale, dato che ciò comporterebbe una estrema facilità di evasione (sez. 3, n. 116 del 3 novembre 1983).

4.2. Nel caso di specie, i giudici di appello, richiamando correttamente quanto già espresso nella sentenza di prime cure, hanno evidenziato come il L. non fosse stato vittima di un errore professionale da parte del proprio commercialista, per una serie di concrete ragioni (il commercialista presentava la denuncia di sinistro all’assicurazione professionale due anni dopo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e in coincidenza con l’esecuzione del sequestro preventivo disposto dal GIP; il L. ometteva di presentare anche la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2014; il tentativo di dedurre costi non più inerenti all’attività esercitata, con riferimento ai punti vendita oggetto di cessione di ramo di azienda cui, tuttavia, non seguiva la dichiarazione di cessazione di attività; l’omissione della dichiarazione IVA ed IRAP anche per l’anno 2015, successivo a quello in contestazione).

In particolare, a rafforzare il convincimento dei giudici di appello circa la responsabilità del ricorrente, nonché della sua volontà di non presentare la dichiarazione al fine di evadere le imposte, milita, come si legge in sentenza, la circostanza, desunta dal comportamento successivo del reo, desumibile dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate non solo per l’anno in contestazione, ma anche per l’anno 2015.

4.3. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio di erronea valutazione in punto di elemento soggettivo con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte; deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E sotto tale profilo la decisione non merita censura.

5. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto all’ulteriore vizio dedotto, afferente all’asserita mancanza di motivazione in ordine all’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Non risponde alla realtà processuale, infatti, quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, posto che alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, i giudici di appello prendono espressamente posizione sulla questione, in particolare reputando il collegio di appello che, considerata la complessiva gravità oggettiva e soggettiva del reato ed i precedenti penali dell’imputato la pena inflitta in primo grado appariva del tutto equa e di giustizia ex art. 133 c.p., non essendo la stessa suscettibile, ad avviso della Corte territoriale, di ulteriore riduzione.

L'aver i giudici d’appello affrontato espressamente la doglianza afferente il motivo di appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro con motivazione scevra da qualsivoglia vizio motivazionale (atteso che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente), rende evidente la manifesta infondatezza del secondo motivo.

Può invero ritenersi sussistere il vizio di mancanza di motivazione in due ipotesi: a) quando il giudice abbia omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione intrinseca); b) ovvero abbia trascurato di prendere in considerazione elementi di decisiva rilevanza, tali, cioè, da far ritenere che, se li avesse esaminati, sarebbe potuto pervenire a diversa conclusione (difetto di motivazione estrinseca). Ed è evidente, nella sentenza impugnata, l’assenza di qualsivoglia vizio di assenza motivazionale nei termini indicati.

6. L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

Il principio di diritto: L’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità. Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione. L’adempimento formale, dunque, fa carico al contribuente, il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine. Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine.

Il caso ed il processo: in sede di merito, l’imputato, quale legale rappresentante di una società in accomandita semplice, era stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per aver omesso, con il fine di evadere le imposte, la presentazione della dichiarazione dei redditi d’impresa in relazione all’anno 2014 per oltre 120.000 euro. Avverso la sentenza di condanna, dunque, era insorto l’interessato, rilevando che, nel caso di specie, sarebbe difettato l’elemento psicologico del reato, essendo stata la presentazione della dichiarazione delegata ad un professionista.

La soluzione resa dalla Corte: la Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile, anche con riferimento al motivo sviluppato in subordine e, cioè, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali sulla questione principale sottoposta, in base ai quali il dolo tipico della fattispecie sarebbe desumibile dalla mera conoscenza da parte dell’interessato dell’ammontare delle imposte dovute, si è soggiunto che la delega di presentazione ad un professionista esterno all’impresa non costituirebbe elemento idoneo, di per sé, ad escludere il dolo generico previsto per l’integrazione del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000.

La Corte, tuttavia, ha anche precisato che il rimprovero esigerebbe “qualcosa in più”, vale a dire l’individuazione di elementi ulteriori, dimostrativi della consapevole preordinazione dell’omissione all’evasione; su questo spunto – che invero è quello di maggior interesse – la Cassazione, allora, ha rimarcato che le ulteriori omissioni dichiarative, relative ad altri periodi d’imposta,  ad uno con l’omesso versamento delle imposte dovute, costituissero, come statuito dalla Corte territoriale, degli ulteriori elementi indicatori del dolo, tanto da rendere immune da censura la sentenza gravata.

Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema: la pronuncia si pone nel solco di un orientamento già espresso, in alcune occasioni, dalla suprema Corte: vd. Cass., Sez. III, 28 febbraio 2020, n. 16469: “in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione”. Vd. inoltre Cass., Sez. III, 14 gennaio 2020, n. 9417:

“in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto”.

Nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dell’elemento soggettivo, vd. Cass., Sez. III, 12 aprile 2018, n. 26236: “per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa” (confermata, nell’occasione, la responsabilità dell’imputato in quanto, in qualità di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali, non aveva versato le somme dovute a titolo di imposta, atteso che lo stesso aveva avuto da tempo notizia di una cattiva e disordinata gestione della contabilità che lo riguardava, essendosi accorto che il professionista incaricato non la conduceva in maniera attenta, perché non registrava le fatture che gli faceva recapitare); inoltre Cass., Sez. III, 18 giugno 2015, n. 37856 “in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione”.

Sui temi toccati dalla sentenza in commento vd. Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008, pp. 250 ss.


ALTRE PRONUNCE IN RASSEGNA

Cassazione, Sez. II, 21 settembre 2021, dep. 4 gennaio 2022, n. 25 – Pres. Gallo – Rel. Imperiali – P.M. Mastroberardino (conf.) – Ric. G.D. – (rif. artt. 318, 356, 640-bis c.p.)

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell’agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l’accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo.

Cassazione, Sez. IV, 26 ottobre 2021, dep. 5 gennaio 2022, n. 79 – Pres. Ferranti – Rel. Cenci – P.M. Tassone (conf.) – Ric. F.G. – (rif. art. 40, 589 c.p.; art. 1173 c.c.)

In tema di reati omissivi colposi, a carico del titolare di un'autofficina che si impegni ad esaminare un veicolo al mero fine di individuare le riparazioni necessarie e redigere un preventivo di spesa è configurabile una posizione di garanzia di fonte contrattuale dalla quale deriva l'obbligo di informare il cliente, all'atto della consegna del preventivo e della contestuale restituzione del mezzo, sui rischi connessi alla circolazione derivanti dalle riparazioni da effettuare, conosciute o ignorate per colpa da parte dell'agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dell'imputato, titolare di un'autofficina, che, pur avendo rilevato un malfunzionamento dell'impianto frenante di un'autovettura e redatto un preventivo di spesa per la sua riparazione, aveva riconsegnato il veicolo senza dare avviso al committente del pericolo derivante dal guasto rilevato, che aveva cagionato il sinistro stradale con decesso del conducente).

Cassazione, Sez. V, 26 ottobre 2021, dep. 5 gennaio 2022, n. 118 – Pres. Palla – Rel. De Gregorio – P.M. Orsi (omissis) – Ric. M.S. – (rif. Artt. 216, 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 2477 c.c.)

L’aggravamento del dissesto punito dall’articolo 217, comma 1, numero 4, L.F. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita. L’elemento psicologico della colpa grave può essere desunto non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, attraverso la dimostrazione di una consapevole omissione. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, infatti, è dato troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato.

Cassazione, Sez. II, 15 ottobre 2021, dep. 10 gennaio 2022, n. 290 – Pres. Imperiali – Rel. Salemme – P.M. Marinelli (conf.) – Ric. D.B.A. e alt. – (rif. art. 648-bis c.p.; art. 25-octies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, sfruttando i meccanismi di operatività, di per sé leciti, di un’impresa asservita, anche solo in parte, all’attività illecita, reintroduce nel circuito legale merci di provenienza delittuosa (nella specie, cavi di rame rubati sottoposti a sguainamento e granulazione) attraverso una diversa conformazione materiale e una rinnovata spendibilità documentale delle stesse, essendo tali operazioni funzionali alla loro ripulitura.

Cassazione, Sez. V, 7 dicembre 2021, dep. 10 gennaio 2022, n. 348 – Pres. Sabeone – Rel. Scordamaglia – P.M. Filippi (parz. diff.) – Ric. D.C. e alt. – (rif. artt. 216, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l’andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento.

Cassazione, Sez. V, 4 ottobre 2021, dep. 12 gennaio 2022, n. 669 – Pres. Bruno – Rel. Tudino – P.M. Lori (conf.) – Ric. R.D. – (rif. art. 216, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell’amministratore che ometta di indicare al curatore l’esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità.

Cassazione, Sez. V, 13 ottobre 2021, dep. 12 gennaio 2022, n. 675 – Pres. De Marzo – Rel. Francolini – P.M. (conf.) – Ric. D.M.R. – (rif. artt. 16, 216, 220 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

In tema di reati fallimentari, non sussiste il concorso tra il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 L.F. ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, primo periodo, L.F. e ciò anche nell’ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva contenuta all’art. 220 e l’identità dell’offesa che connota le due fattispecie.

Cassazione, Sez. IV, 3 dicembre 2021, dep. 13 gennaio 2022, n. 864 – Pres. Ciampi – Rel. Costantini – P.M. (omissis) – Ric. P.G. Palermo – (rif. artt. 4, 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; artt. 42, 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 649 c.p.)  

In tema di confisca, la dichiarazione di fallimento dell'imputato non osta al provvedimento di confisca diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dei beni attratti alla massa fallimentare, non trattandosi di beni appartenenti a persona estranea al reato.

In tema di ne bis in idem , il precedente giudizio per il reato di false comunicazioni sociali non preclude, ai sensi dell’art. 649 c.p.p. , secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 , l’esercizio dell’azione penale per il reato di bancarotta impropria da reato societario.

Cassazione, Sez. V, 20 settembre 2021, dep. 17 gennaio 2022, n. 1754 – Pres. Catena – Rel. Romano – P.M. (conf.) – Ric. B.G.M. – (rif. art. 216, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art.2621 c.c.)

Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi.

Cassazione, Sez. IV, 3 novembre 2021, dep. 19 gennaio 2022, n. 2149 – Pres. Piccialli – Rel. Bruno – P.M. Pedicini (diff.) – Ric. P.U. – (rif. art. 590 c.p.; d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46)

Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio. Ciò vale anche per i costruttori di dispositivi medici, il cui obbligo cautelare trova fondamento nel decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, che ha recepito la direttiva Cee 93/42, laddove si specifica, tra l’altro, che tali dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti.

Cassazione, Sez. III, 17 dicembre 2021, dep. 19 gennaio 2022, n.2213 – Pres. Petruzzellis – Rel. Semeraro – P.M. Molino (conf.) – Ric. M.A. – (rif. art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dal d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice. ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività, come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

Cassazione, Sez. III, 9 luglio 2021, dep. 20 gennaio 2022, n. 2234 – Pres. Ramacci – Rel. Amoroso – P.M. (parz. diff.) – Ric. C.B. e alt. – (rif. art. 6 d.l. 6 novembre 2008, n. 172; art. 25-undecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

La responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reati ambientali non è configurabile in relazione al delitto di gestione dei rifiuti nei territori nazionali dichiarati in stato di emergenza, di cui all’art. 6, lett. a) e d), n. 2, l. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modificazioni, nella l. 30 dicembre 2008, n. 210, non essendo tale disposizione inclusa nell’elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa di cui all’art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Cassazione, Sez. III, 14 dicembre 2021, dep. 24 gennaio 2022, n. 2519 – Pres. Rosi – Rel. Corbo – P.M. Mastroberardino (diff.) – Ric. P.A. – (rif. artt. 10-ter, 11, 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In tema di reati tributari, l’elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è applicabile ai reati di cui agli artt. 10-ter e 11 del citato d.lgs., in quanto tale disciplina si riferisce ai soli delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. citato.

Cassazione, Sez. V, 5 ottobre 2021, dep. 24 gennaio 2022, n. 2653 – Pres. Miccoli – Rel. Calaselice – P.M. Odello (conf.) – Ric. C.N. – (rif. art. 216, 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

Integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione le condotte di sottrazione o di dissipazione del bene oggetto di contratto di leasing, in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione alla società locatrice. Infatti, a fronte della disponibilità di fatto - la sola configurabile in capo all’utilizzatore - dovuta alla consegna del bene oggetto di contratto di leasing, la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione (o la dissipazione) del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore che avrebbe potuto essere conseguito - mediante riscatto al termine del rapporto negoziale - e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione.

Cassazione, Sez. V, 16 dicembre 2021, dep. 24 gennaio 2022, n. 2732 – Pres. Sabeone – Rel. Sessa – P.M. Giordano (conf.) – Ric. C.S. – (rif. artt. 87, 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 L.F., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all’imputato in sede processual-penale.

Cassazione, Sez. II, 14 dicembre 2021, dep. 26 gennaio 2022, n. 2932 – Pres. Rago – Rel. Perrotti – P.M. Cocomello (conf.) – Ric. W.B. – (rif. artt. 474, 517, 648 c.p.)

In tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 c.p. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.

Cassazione, Sez. III, 25 novembre 2021, dep. 30 gennaio 2022, n. 3332 – Pres. Petruzzellis – Rel. Semeraro – P.M. Seccia (conf.) – Ric. C.D. – (rif. art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  

Ai fini della configurabilità del reato di detenzione ai fini di commercio di oggetti di antichità contraffatti, di cui all’art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non è necessario che l’opera sia qualificata come autentica, essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità.

Cassazione, Sez. III, 25 novembre 2021, dep. 31 gennaio 2022, n. 3325 – Pres. Petruzzellis – Rel. Di Nicola – P.M. (par. diff.) – Ric. O.L. e alt. – (rif. art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Risponde di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il soggetto che, pur non avendo presentato la dichiarazione dei redditi ma agendo al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, predisponga o comunque si procuri la documentazione fraudolenta che il soggetto qualificato indichi nella dichiarazione dei redditi presentata per il conseguimento del medesimo fine illecito dal primo soggetto perseguito e dall'autore materiale del reato de quo pienamente condiviso.

Cassazione, Sez. IV, 18 gennaio 2022, dep. 1 febbraio 2022, n. 3554 – Pres. Di Salvo – Rel. Serrao – P.M. Tampieri (conf.) – Ric. S.A.N. – (rif. art. 603-bis c.p.)

Il delitto previsto dall’art. 603-bis, comma primo, n. 1, c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l’intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall’art. 603-bis, comma primo, n. 2, c.p., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l’utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno.

Cassazione, Sez. III, 26 ottobre 2021, dep. 4 febbraio 2022, n. 3957 – Pres. Di Nicola – Rel. Socci – P.M. Molino (diff.) – Ric. A.G.M. – (rif. art. 2, 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 157 c.p.)

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa.

Cassazione, Sez. III, 21 ottobre 2021, dep. 11 febbraio 2022, n. 4976 – Pres. Petruzzelis – Rel. Bernazzani – P.M. Mastroberardino (conf.) – Ric. D.R. – (rif. artt. 10-quater, 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 322-ter c.p.)

Nel caso di violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse di questa, è ammessa la confisca diretta del denaro presente nel patrimonio dell’ente, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica; si è, invece, esclusa l’applicabilità nei confronti di quest’ultima della confisca per equivalente (ad eccezione del caso in cui questa sia priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni), sia perché ciò non sarebbe giustificato dall’eventuale rapporto organico fra persona fisica e società, sia in quanto l’ente non può considerarsi autore del reato o concorrente nello stesso, essendo prevista solo una responsabilità amministrativa degli enti e non una responsabilità penale; ancora, in quanto diversamente ragionando si perverrebbe ad un’applicazione analogica in malam partem dell’art. 322-ter c.p. - ovvero, successivamente, del d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis , riferibile soltanto all’autore del reato.

Cassazione, Sez. II, 11 gennaio 2022, dep. 14 febbraio 2022, n. 5270 – Pres. Diotallevi – Rel. Pazienza – P.M. Manuali (conf.) – Ric. P.A. – (rif. art. 640 c.p.; art. 1 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l’autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest’ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, alcun rapporto di immedesimazione organica.

Cassazione, Sez. II, 4 febbraio 2022, dep. 18 febbraio 2022, n. 5847 – Pres. Messini D’Agostini – Rel. Pardo – P.M. Cocomello (conf.) – Ric. M.T. – (rif. artt. 474, 517, 648 c.p.; art. 4 l. 24 dicembre 2003, n. 350)

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis dell’art. 4 l. n. 350 del 2003. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

Cassazione, Sez. III, 3 febbraio 2022, dep. 25 febbraio 2022, n. 6765 – Pres. Liberati – Rel. Di Stasi – P.M. Molino (conf.) – Ric. B.A. – (rif. artt. 2, 5, 8, 11, 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 52 d.l. 21 giugno 2013, n. 69; art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, comma 1, lett. a) , nel testo introdotto dal d.l. 21 giugno 2012, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g) , (conv., con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 98 ), opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato. Il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la prima casa, ma l’unico immobile di proprietà del debitore. Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di prima casa, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.


Note e riferimenti bibliografici